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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. dr. Maria Elena Catalano Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1891/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNONI DAVIDE Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. FARINA VINCENZO ( ) VIA A.DELL'ABATE 31 73100 LECCE;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in P.ZZA LIBERTÀ N.12 LUINO presso il difensore avv. COMPAGNONI
DAVIDE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 53 22100 VARESE presso lo studio dell'avv. TALARICO
STEFANIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto - in riforma della sentenza n. 1398/2023 emessa dal Tribunale di Varese, Giudice Dott.ssa
Elisabetta Donelli, a definizione del giudizio contumaciale R.G. n. 1020/2021, pubblicata in data 18 dicembre 2023 e mai notificata - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertata la responsabilità di per tutte le motivazioni esposte in parte narrativa, per CP_2
l'effetto condannare la medesima convenuta/appallata al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore di del complessivo danno riportato da quest'ultima, pari a Parte_1 complessivi € 416.270,67=(quattrocentosedicimiladuecentosettanta /67); di cui € 158.165,00.= quale danno emergente, € 182.016,67.=, quale lucro cessante (cfr. doc. n.9b, fasc. 1°grado) ed € 76.089,00.= per depauperamento patrimoniale (cfr. doc. n.11, fasc. 1°grado). Ovvero la maggior o minor somma quantificata ad esito dell'istruttoria.
- in ogni caso e conseguentemente, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di Legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
1.preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per tutti i motivi esposti in narrativa;
2.nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande avversarie qui proposte perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
1398/2023 del Tribunale di Varese;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocati oltre iva e cap per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 la società chiedendo l'accertamento della Controparte_1
pagina 2 di 12 responsabilità di con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni patiti, che CP_1 quantifica in € 416.270,67, ovvero la diversa somma di giustizia;
oltre spese di lite.
A sostegno della propria domanda, la parte attrice ha allegato:
- che la società è stata soggetta a procedura esecutiva immobiliare R.G.E. Parte_1
29/2017 presso il Tribunale di Varese, quale debitrice esecutata, su attivazione del creditore PH spv srl;
- che in tale procedura sono stati pignorati una cinquantina di immobili (terreni e fabbricati) siti in
Maccagno con Pino e Veddasca (VA), in località Veddo, per un valore di circa € 4.000.000,00;
- che molti immobili erano concessi in locazione a terzi privati, da parte della stessa Parte_1
ovvero per il tramite della società comodataria di tali beni, cioè AG AG
[...]
DEVELPOMENT SRL;
- che con decreto del G.E. del 03.11.2017 era nominato custode giudiziario la convenuta con CP_1 sede in Como e una sede operativa in Varese (quest'ultima si è occupata direttamente della fattispecie in esame);
- che in data 21.06.2018 ha inviato ai conduttori degli immobili una comunicazione (inviata CP_1
per conoscenza anche a Lago Maggiore Development), comunicazione inerente le nuove modalità di pagamento del canone di locazione al Custode Giudiziario e non più alla proprietà ovvero ad incaricati di questa;
- che, a fronte della risoluzione delle problematiche insorte fra e il creditore Parte_1
procedente (nel frattempo mutato in , subentrata nella posizione creditoria), la CP_3
procedura esecutiva è stata estinta e il compendio immobiliare, liberato da ogni vincolo, è rientrato nella disponibilità della proprietà che lo alienava poi a terzi;
- che parte attrice ha preso atto del decreto di liquidazione giudiziale del compenso del Custode
Giudiziario;
- che parte attrice ha chiesto, poi, l'accredito di tutte le somme incassate da per i canoni di CP_1
locazione percepiti nel periodo di pendenza della procedura esecutiva;
pagina 3 di 12 - che, con riscontri evasivi, avrebbe ammesso di non aver posto in essere alcuna attività CP_1
ulteriore rispetto alla comunicazione inviata il 21.06.2018 e di non aver incassato alcunché per tali titoli;
- che le somme siano state, di fatto, incassate dalla Lago Maggiore srl, a cui peraltro nessuno avrebbe mai richiesto la restituzione delle 14 unità a lei concesse in comodato;
- che, ancora, i beni immobili oggetto di esecuzione non sono stati curati e gestiti dal Custode
Giudiziario, il quale non avrebbe posto in essere alcun atto di manutenzione degli stessi, con conseguenti incuria e danni;
- che il Custode Giudiziario convenuto non ha ottemperato ai compiti suoi propri di legge, incorrendo quindi in responsabilità professionale;
- che, dunque, è dovuto all'attore il risarcimento dei danni patiti.
Alla prima udienza 06/07/2021 è stata dichiarata la contumacia del convenuto non costituito e sono stati assegnati i richiesti termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Assunte le prove orali ammesse, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza già fissata 07/06/2023, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1398/23, resa inter partes dal Tribunale di Varese nel processo contumaciale R.G. n.
1020/2021, pubblicata il 18 dicembre 2023, il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierna appellante ha così deciso:
“
PQM
1) RIGETTA le domande attoree;
2) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte attrice.”
Propone appello impugnando la sentenza laddove – nell'unico capo attinente al Parte_1 merito– rigetta ogni domanda proposta da Più nello specifico, quest'ultima Parte_1 lamenta che il Giudice di prime cure abbia inteso respingere “entrambi i profili di responsabilità professionale” invocati da nei confronti della convenuta contumace, odierna Parte_1
appellata.
Si costituisce l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa viene decisa, ex art. 350 bis c.p.c., nella camera di consiglio del 18.2.2025. pagina 4 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'attenzione della Corte concerne la sussistenza (o meno) della responsabilità della
VG – quale custode giudiziale nella procedura esecutiva 29/17 Varese – per aver omesso di riscuotere i canoni di locazione degli immobili pignorati così come di eseguire opere di manutenzione dei beni staggiti, tanto da averli ridotti ad uno stato di incuria.
L'appello, ai limiti della sua ammissibilità, ripropone sostanzialmente le argomentazioni di primo grado, senza peraltro inficiare quanto statuito dal Tribunale di Varese.
In primo grado la parte attrice (che non ha depositato memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.) oltre ad argomentare in maniera generica su tutti i doveri e poteri di un (qualsiasi) custode giudiziario lamentava che la convenuta non si era curata “di riscuotere i canoni di locazione (e) tantomeno di porre in essere la benché minima attività conservativo-manutentiva del vasto e peculiare compendio sottoposto ad esecuzione;
omettendo persino di segnalare al G.E. quali fossero gli interventi all'uopo necessari”; nelle conclusioni precisava (apoditticamente) la propria domanda risarcitoria, “pari a complessivi € 416.270,67; di cui € 158.165,00.= quale danno emergente, € 182.016,67.=, quale lucro cessante (cfr. doc. n.9b) ed € 76.089,00.= per depauperamento patrimoniale (cfr. doc. n.11). Ovvero la maggior o minor somma quantificata ad esito dell'istruttoria esperita”.
Per completezza di esame, la Corte evidenzia che il doc. 9 b prodotto in atti è costituito da un elenco di nominativi riferiti a contratti di locazione con relativi canoni (secondo tesi non corrisposti) e il doc. n.
11 è costituito da una relazione di parte del 17.3.2021 concernente lavori di ristrutturazioni del compendio immobiliare.
IL TITOLO DI RESPONSABILITA': art. 2043 c.c.
La disciplina normativa della custodia indica solo sommariamente i poteri del custode dell'immobile staggito: gli artt. 559 e 560 c.p.c. e, del pari, sotto un profilo più generale, l'art. 65 c.p.c., dettano una disciplina scarna, che rende difficile l'identificazione di chiare linee guida per l'interprete. Al riguardo deve ricordarsi che la custodia di bene immobile (art. 559, comma 4, c.p.c.), specialmente se confrontata con quella meramente conservativa di bene mobile, si caratterizza per la prevalenza degli aspetti di gestione e amministrazione attiva del bene, talché appare opportuno parlare di custodia attiva.
Per ovviare alla lacunosità normativa, constatato che la custodia attiva giustifica una più diretta vigilanza ed ingerenza del giudice dell'esecuzione, non minutamente regolata, ma che pure trova indubbie indicazioni anche nella norma in esame, ha suggerito una suddivisione tripartita dei poteri del pagina 5 di 12 custode, distinguendo tra: a) poteri minimi correlati alla conservazione del bene, in cui si fanno rientrare, ad es., la riscossione dei canoni locativi, il deposito e l'aggiornamento periodico degli stessi, il pagamento delle spese di conservazione, ecc.; b) poteri che il custode non ha direttamente, ma che possono derivare da un provvedimento generale di autorizzazione del giudice, come, ad es., quelli scaturenti dall'autorizzazione a dare in locazione l'immobile o a rinnovare il rapporto locativo;
c) poteri che, eccedendo la normale gestione del bene, il custode può esercitare caso per caso a seguito di autorizzazione giudiziale ad hoc, opportunamente motivata.
Con riferimento alle azioni giudiziarie e alla legittimazione processuale del custode, occorre premettere che l'art. 560, comma 5, c.p.c. prevede che tutte le attività poste in essere dal custode devono essere realizzate “previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione”.
Il custode risponde altresì dei pregiudizi arrecati, per dolo o colpa, ai terzi (in genere) nell'esecuzione dei compiti affidatigli, responsabilità che viene ritenuta pacificamente extracontrattuale, con la conseguenza che l'onere di provare che l'ausiliario ha male adempiuto ai suoi doveri di conservazione e gestione spetta al terzo (odierna parte appellante) che ha instaurato il giudizio in cui si chiede il risarcimento dei danni.
Al riguardo va rilevato, in diritto, che la procedura esecutiva immobiliare è finalizzata alla vendita del bene pignorato e la figura del custode prevista dal legislatore serve proprio a garantire la gestione e la manutenzione dell'immobile in vista della migliore realizzazione di tale obiettivo. In particolare, il custode è investito del compito di manutenere l'immobile staggito sia al fine di preservare le condizioni del bene perché possa mantenere il suo valore di mercato, sia al fine di evitare che dall'immobile derivino pericoli o, peggio ancora, danni a persone o cose.
In quest'ordine di idee occorre ricordare che l'art. 67 c.p.c. disegna un triplice ordine di responsabilità del custode: una responsabilità penale, qual è quella che, ad esempio, deriva dall'omissione o dal ritardo di atto dell'ufficio (art. 388, comma 5, c.p.) o dalla violazione colposa dei doveri inerenti la custodia della cosa pignorata (art. 388-bis c.p.); una responsabilità processuale, nell'ipotesi di mancata esecuzione dell'incarico, che si realizza a seguito di cattiva amministrazione o di non conservazione del bene pignorato e che espone il custode ad una pena pecuniaria (manifestazione dei profili pubblicistici connessi all'istituto della custodia); infine, come si è detto in precedenza, una responsabilità civile qualora egli non eserciti la custodia da buon padre di famiglia, per i danni arrecati alle parti e ai terzi, oltre che una eventuale responsabilità penale per i danni a terzi, avendo al riguardo la giurisprudenza pagina 6 di 12 statuito che “Il compito del custode giudiziario non si risolve nella mera preservazione dello stato della cosa e dei sigilli apposti: egli invero ha l'obbligo di conservarla in modo tale da evitare che i terzi possano subire danni dal bene custodito, e di conseguenza ha l'obbligo di adoperarsi per risolvere - anche attraverso le opportune segnalazioni alle autorità competenti - le eventuali situazioni di pericolo che dal bene possono scaturire”.
Proprio in forza di queste considerazioni occorre dire che il custode deve essere posto nelle condizioni di svolgere il proprio compito, attraverso l'anticipazione (ove la procedura sia priva di fondi) delle spese occorrenti alla manutenzione del bene pignorato da parte dei creditori in forza dell'art. 8 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell'art. 95 c.p.c..
Primo profilo: CANONI
Quanto al primo profilo di responsabilità invocato nei confronti di la sentenza di primo CP_2 grado dispone: “È pacifica e documentale la circostanza per cui la convenuta ha inviato agli CP_1
inquilini degli immobili di proprietà della odierna attrice comunicazione a mezzo raccomandata inerente le nuove modalità di pagamento dei canoni dei relativi contratti di locazione (cfr. doc. 6 allegato alla citazione). Il tenore di tali comunicazioni del 21 giugno 2018 è corretto ed inequivocabile”. …quindi la sentenza riporta letteralmente il testo di tale documentazione.
Successivamente la sentenza prosegue … “In data 09/06/2020, previa rinuncia agli atti esecutivi da parte dei creditori, la procedura esecutiva veniva estinta. In tale lasso di tempo, appare acclarato che il Custode Giudiziario non ha percepito canoni di locazione da parte degli inquilini degli immobili custoditi.
Ritiene il Giudicante, però, che tale comportamento non implichi alcuna responsabilità professionale”
… valutando che il comportamento del custode giudiziario fosse sostanzialmente corretto ed imputando la responsabilità del mancato incasso ai singoli inquilini e/o al soggetto che aveva incassato gli importi de quibus.
Ed ancora … “Per vero, alla data di estinzione della procedura esecutiva, rientrata la proprietà nel pieno possesso di ogni suo bene e diritto, la stessa ben avrebbe potuto agire direttamente nei confronti dei singoli inquilini ovvero della comodataria che, pare, abbia medio tempore proceduto alla riscossione di fatto dei canoni, non essendo peraltro maturato alcun termine prescrizionale …”
pagina 7 di 12 Ne conseguirebbe, quindi, secondo il Tribunale l'esclusione … “oltre che di ogni profilo di responsabilità della convenuta, anche l'esclusione di ogni profilo di causalità, fra le condotte lamentate dall'attrice e i danni invocati”.
Peraltro, è emerso (cfr. doc. 36 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e confermato poi dalla deposizione testimoniale a verbale 21.06.2022) come i canoni di locazione degli immobili tutti - sia quelli di proprietà dell'attrice e dalla stessa direttamente locati, sia quelli di priorità Parte_1
della medesima, ma ceduti in comodato gratuito a AG AG, e da quest'ultima locati a terzi
- siano stati in realtà percepiti e gestiti dalla AG AG in persona della stessa sig.ra dichiarante e testimone, dipendente amministrativa … della società AG Parte_2
AG …”
È contro quest'ultimo soggetto … “che – secondo il Tribunale Invero, tale operazione, anche laddove posta in essere, non sarebbe stata scevra da costi e oneri i quali ben avrebbero potuto essere oggetto di valutazione discrezionale di opportunità in ordine a tale scelta;
d'altra parte, una volta venuto meno il contratto di comodato gratuito, la conseguenza non sarebbe stata certo che gli inquilini avrebbero corrisposto il canone di locazione alla proprietà … ma gli immobili, venuto meno il contratto, avrebbero dovuto essere liberati, con i conseguenti costi di eventuali procedure coatte, e gli immobili sarebbero tornati sì nella piena disponibilità della proprietà, ma di fatto infruttiferi …”.
La Corte osserva.
E' pacifico in atti che la procedura esecutiva si estingueva anticipatamente ovvero il 9.6.2020 e che il custode giudiziario in data 21 giugno 2018, inviava missive ai conduttori e al comodatario che contenevano l'invito al pagamento retroattivo - ovvero a far data dal 30.1.2017 - per tutti canoni scaduti e già maturati sino alla data del ricevimento della missiva, nella mani della GIVG.
Affinchè possa configurarsi responsabilità risarcitoria in favore del debitore esecutato è necessario che quest'ultimo abbia effettivamente patito un pregiudizio.
A tal fine non appare sufficiente la mancata riscossione dei canoni da parte del custode giudiziario alle scadenze previste dalla legge o dal contratto, potendo il debitore esecutato, dopo la chiusura della procedura espropriativa, richiedere il pagamento delle pigioni (anche pregresse) al conduttore o al soggetto che illegittimamente li ha incassati.
pagina 8 di 12 Occorre dunque una effettiva e concreta lesione del diritto alla riscossione del debitore cagionata dal contegno del custode, il che si verifica quando tale diritto si sia estinto per decorso del termine
(quinquennale ex art. 2948 c.c.) di prescrizione per colpa del custode giudiziario, inerte finanche nel formulare richieste (con atto idoneo ad interrompere la prescrizione) di pagamento al conduttore dell'immobile pignorato.
L'eventuale mancato versamento dei canoni - una volta intimato il conduttore - non poteva certo imputarsi a responsabilità per inerzia del custode nella raccolta dei frutti, quanto alla violazione del conduttore incurante dell'ordine impartito e formalizzato dall'ausiliario. In altri termini, il comportamento di (eventuali) conduttori inadempienti (fatto del terzo) rescindono ogni nesso causale con l'operato della GIVG.
Sotto altro profilo, si evidenzia quanto segue.
Parte attrice in primo grado e in appello allega che il danno patito dall'esecutata, per l'inerzia della
, è costituito dal mancato introito dei canoni di locazione. CP_1
Parte appellante, non tiene affatto in considerazione la motivazione sul punto del Tribunale, condivisa da questa Corte.
Infatti, è emerso dalle allegazioni della stessa , nonché dalle prove testimoniali Parte_1
assunte che “i canoni di locazione degli immobili tutti - sia quelli di proprietà dell'attrice Parte_1
e dalla stessa direttamente locati, sia quelli di priorità della medesima, ma ceduti in comodato
[...] gratuito a AG AG, e da quest'ultima locati a terzi - siano stati in realtà percepiti e gestiti dalla AG AG in persona della stessa sig.ra dichiarante e Parte_2 testimone, dipendente amministrativa … della società ”. Parte_3
Orbene, poiché è la stessa parte appellante che asserisce e prova che i canoni sono stati corrisposti nelle mani della società AG AG, la stessa parte appellante ben poteva agire direttamente nei confronti del soggetto che ha incassato direttamente i canoni.
Si evidenzia che parte appellante non ha allegato alcun diverso danno se non i mancati incassi, versati di fatto alla AG AG. L'odierno appellante, sul punto, nulla allega, circa i tentativi in proprio di recuperare tali somme e circa l'eventuale maggiore onerosità delle sue azioni, rispetto al
Custode Giudiziario, ovvero circa eventuale maggiore o minore soddisfazione da tali procedure in ragione dello scorrere del tempo.
pagina 9 di 12 Non risulta contestata la circostanza della costituzione nel giudizio di esecuzione della stessa AG
AG, che avrebbe raccolto i frutti per conto del custode;
così come non risulta contestata la circostanza che avrebbe visto il debitore esecutato non opporre alcuna contestazione -in quella sede- a tale modus operandi.
In ogni caso, volendo approfondire quali comportamenti avrebbe potuto tenere la a fronte della CP_1
“morosità dei conduttori” si osserva che, tutt'al più, avrebbe potuto relazionare al Giudice dell'esecuzione per chiedere l'autorizzazione ad agire giudizialmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 560 c.p.c.. Tenuto conto del tempo (relativamente breve) trascorso tra l'invio della missiva ai conduttori e l'estinzione del giudizio, è ragionevole ritenere che la liberazione degli immobili non sarebbe intervenuta e, comunque, la stessa non avrebbe garantito alcun introito.
Il lucro cessante, si concreta nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo.
In ordine a questi aspetti, niente allega la parte attrice in primo grado e neppure in appello.
In altri termini, anche laddove il Giudice dell'esecuzione avesse autorizzato di procedere nei confronti dei vari conduttori, parte appellante non ha offerto alcun elemento probatorio -neppure indiziario- per valutare costi, tempi e possibilità concrete di liberare gli immobili con introiti in favore della procedura.
Peraltro, pare opportuno precisare che non sussiste responsabilità del Custode convenuto neppure in relazione alla deduzione di mancato scioglimento dal contratto di comodato gratuito di parte degli immobili, tra e AG AG. Parte_1
Anche tale ipotetica operazione non sarebbe stata scevra da costi e oneri i quali ben avrebbero potuto essere oggetto di valutazione discrezionale di opportunità; d'altra parte, una volta venuto meno il contratto di comodato gratuito, gli immobili avrebbero dovuto essere liberati, con i conseguenti costi di eventuali procedure coatte e tempi neppure vagamente indicati dall'appellante. In ogni caso, è verosimile ritenere che i beni immobili svuotati dei conduttori sarebbero rimasti di fatto infruttiferi
(tenuto conto dell'estinzione della procedura esecutiva in tre anni). pagina 10 di 12 Quanto al secondo profilo di responsabilità invocato nei confronti di la sentenza di CP_2
primo grado dispone:
“Parte attrice lamenta che i beni non sono stati manutenuti e quindi hanno riportato tutta una serie di danni, di cui chiede il ristoro (cfr. doc. 12 attore). Invero, la domanda non può trovare accoglimento in primis per difetto di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, nonché, in secundis, per infondatezza della stessa, in considerazione della circostanza per cui la manutenzione ordinaria spetta all'inquilino.
Ebbene, non è allegato quale vizio afferisca a quale immobile, cosicché non è possibile ricostruire se
l'immobile che si lamenta danneggiato sia stato nel periodo 2017/2020 in tutto o in parte locato a terzi.
Di talché, non solo non è possibile ritenere sufficientemente dettagliata la domanda formulata, con conseguente suo rigetto, ma, altresì, al contempo non è possibile neppure escludere che l'imputabilità dei vizi esistenti sia da addossarsi alla odierna convenuta oppure a soggetti terzi.
Invero, parte attrice allega due perizie tecniche (doc. 12 allegato alla citazione, e doc. 16 allegato alla memoria istruttoria), oltre a produrre sub doc. 13 talune fotografie (22 immagini)
Quanto agli asseriti all'interno degli immobili, occorre evidenziare che le allegazioni Pt_4
contenute in primo grado, sono assolutamente prive di specificità.
Non si comprende a quale immobile siano riferite le foto prodotte;
non si comprende in che periodo i danni si sarebbero materializzati;
se al momento del danno il bene era libero o occupato;
a chi si riferirebbero i danni;
le foto offerte non si comprende se siano state scattate prima o dopo l'estinzione della procedura allorquando il debitore esecutato era rientrato nel possesso dell'immobile,
La totale incertezza in punto an sulla situazione lamentata non consente alla Corte alcuna valutazione sugli allegati danni.
Quanto alle posizioni inerenti gli immobili condotti da chi aveva contratti di locazione non opponibili alla procedura, il custode ottemperava le richieste del G.E. attendendo che lo stesso estimatore indicasse l'indennità da esigere. Non risulta agli atti, la prova che il perito avesse indicato l'importo da esigere e/o che il custode non procedesse in tal senso una volta indentificato il quantum.
Così come non risulta che il custode abbia trattenuto frutti per gli altri immobili pignorati senza averli mai riversarli alla procedura. pagina 11 di 12 Da quanto premesso consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indicato dall'appellante in Euro 416.270,67), nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non espletata.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1398/2023, Parte_1
emessa dal Tribunale di Varese, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro Controparte_1
14.239,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 18.2.2025
Il Presidente est.
Maria Elena Catalano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. dr. Maria Elena Catalano Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1891/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNONI DAVIDE Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. FARINA VINCENZO ( ) VIA A.DELL'ABATE 31 73100 LECCE;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in P.ZZA LIBERTÀ N.12 LUINO presso il difensore avv. COMPAGNONI
DAVIDE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 53 22100 VARESE presso lo studio dell'avv. TALARICO
STEFANIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto - in riforma della sentenza n. 1398/2023 emessa dal Tribunale di Varese, Giudice Dott.ssa
Elisabetta Donelli, a definizione del giudizio contumaciale R.G. n. 1020/2021, pubblicata in data 18 dicembre 2023 e mai notificata - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertata la responsabilità di per tutte le motivazioni esposte in parte narrativa, per CP_2
l'effetto condannare la medesima convenuta/appallata al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore di del complessivo danno riportato da quest'ultima, pari a Parte_1 complessivi € 416.270,67=(quattrocentosedicimiladuecentosettanta /67); di cui € 158.165,00.= quale danno emergente, € 182.016,67.=, quale lucro cessante (cfr. doc. n.9b, fasc. 1°grado) ed € 76.089,00.= per depauperamento patrimoniale (cfr. doc. n.11, fasc. 1°grado). Ovvero la maggior o minor somma quantificata ad esito dell'istruttoria.
- in ogni caso e conseguentemente, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di Legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
1.preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per tutti i motivi esposti in narrativa;
2.nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande avversarie qui proposte perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
1398/2023 del Tribunale di Varese;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocati oltre iva e cap per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 la società chiedendo l'accertamento della Controparte_1
pagina 2 di 12 responsabilità di con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni patiti, che CP_1 quantifica in € 416.270,67, ovvero la diversa somma di giustizia;
oltre spese di lite.
A sostegno della propria domanda, la parte attrice ha allegato:
- che la società è stata soggetta a procedura esecutiva immobiliare R.G.E. Parte_1
29/2017 presso il Tribunale di Varese, quale debitrice esecutata, su attivazione del creditore PH spv srl;
- che in tale procedura sono stati pignorati una cinquantina di immobili (terreni e fabbricati) siti in
Maccagno con Pino e Veddasca (VA), in località Veddo, per un valore di circa € 4.000.000,00;
- che molti immobili erano concessi in locazione a terzi privati, da parte della stessa Parte_1
ovvero per il tramite della società comodataria di tali beni, cioè AG AG
[...]
DEVELPOMENT SRL;
- che con decreto del G.E. del 03.11.2017 era nominato custode giudiziario la convenuta con CP_1 sede in Como e una sede operativa in Varese (quest'ultima si è occupata direttamente della fattispecie in esame);
- che in data 21.06.2018 ha inviato ai conduttori degli immobili una comunicazione (inviata CP_1
per conoscenza anche a Lago Maggiore Development), comunicazione inerente le nuove modalità di pagamento del canone di locazione al Custode Giudiziario e non più alla proprietà ovvero ad incaricati di questa;
- che, a fronte della risoluzione delle problematiche insorte fra e il creditore Parte_1
procedente (nel frattempo mutato in , subentrata nella posizione creditoria), la CP_3
procedura esecutiva è stata estinta e il compendio immobiliare, liberato da ogni vincolo, è rientrato nella disponibilità della proprietà che lo alienava poi a terzi;
- che parte attrice ha preso atto del decreto di liquidazione giudiziale del compenso del Custode
Giudiziario;
- che parte attrice ha chiesto, poi, l'accredito di tutte le somme incassate da per i canoni di CP_1
locazione percepiti nel periodo di pendenza della procedura esecutiva;
pagina 3 di 12 - che, con riscontri evasivi, avrebbe ammesso di non aver posto in essere alcuna attività CP_1
ulteriore rispetto alla comunicazione inviata il 21.06.2018 e di non aver incassato alcunché per tali titoli;
- che le somme siano state, di fatto, incassate dalla Lago Maggiore srl, a cui peraltro nessuno avrebbe mai richiesto la restituzione delle 14 unità a lei concesse in comodato;
- che, ancora, i beni immobili oggetto di esecuzione non sono stati curati e gestiti dal Custode
Giudiziario, il quale non avrebbe posto in essere alcun atto di manutenzione degli stessi, con conseguenti incuria e danni;
- che il Custode Giudiziario convenuto non ha ottemperato ai compiti suoi propri di legge, incorrendo quindi in responsabilità professionale;
- che, dunque, è dovuto all'attore il risarcimento dei danni patiti.
Alla prima udienza 06/07/2021 è stata dichiarata la contumacia del convenuto non costituito e sono stati assegnati i richiesti termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Assunte le prove orali ammesse, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza già fissata 07/06/2023, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1398/23, resa inter partes dal Tribunale di Varese nel processo contumaciale R.G. n.
1020/2021, pubblicata il 18 dicembre 2023, il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierna appellante ha così deciso:
“
PQM
1) RIGETTA le domande attoree;
2) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte attrice.”
Propone appello impugnando la sentenza laddove – nell'unico capo attinente al Parte_1 merito– rigetta ogni domanda proposta da Più nello specifico, quest'ultima Parte_1 lamenta che il Giudice di prime cure abbia inteso respingere “entrambi i profili di responsabilità professionale” invocati da nei confronti della convenuta contumace, odierna Parte_1
appellata.
Si costituisce l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa viene decisa, ex art. 350 bis c.p.c., nella camera di consiglio del 18.2.2025. pagina 4 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'attenzione della Corte concerne la sussistenza (o meno) della responsabilità della
VG – quale custode giudiziale nella procedura esecutiva 29/17 Varese – per aver omesso di riscuotere i canoni di locazione degli immobili pignorati così come di eseguire opere di manutenzione dei beni staggiti, tanto da averli ridotti ad uno stato di incuria.
L'appello, ai limiti della sua ammissibilità, ripropone sostanzialmente le argomentazioni di primo grado, senza peraltro inficiare quanto statuito dal Tribunale di Varese.
In primo grado la parte attrice (che non ha depositato memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.) oltre ad argomentare in maniera generica su tutti i doveri e poteri di un (qualsiasi) custode giudiziario lamentava che la convenuta non si era curata “di riscuotere i canoni di locazione (e) tantomeno di porre in essere la benché minima attività conservativo-manutentiva del vasto e peculiare compendio sottoposto ad esecuzione;
omettendo persino di segnalare al G.E. quali fossero gli interventi all'uopo necessari”; nelle conclusioni precisava (apoditticamente) la propria domanda risarcitoria, “pari a complessivi € 416.270,67; di cui € 158.165,00.= quale danno emergente, € 182.016,67.=, quale lucro cessante (cfr. doc. n.9b) ed € 76.089,00.= per depauperamento patrimoniale (cfr. doc. n.11). Ovvero la maggior o minor somma quantificata ad esito dell'istruttoria esperita”.
Per completezza di esame, la Corte evidenzia che il doc. 9 b prodotto in atti è costituito da un elenco di nominativi riferiti a contratti di locazione con relativi canoni (secondo tesi non corrisposti) e il doc. n.
11 è costituito da una relazione di parte del 17.3.2021 concernente lavori di ristrutturazioni del compendio immobiliare.
IL TITOLO DI RESPONSABILITA': art. 2043 c.c.
La disciplina normativa della custodia indica solo sommariamente i poteri del custode dell'immobile staggito: gli artt. 559 e 560 c.p.c. e, del pari, sotto un profilo più generale, l'art. 65 c.p.c., dettano una disciplina scarna, che rende difficile l'identificazione di chiare linee guida per l'interprete. Al riguardo deve ricordarsi che la custodia di bene immobile (art. 559, comma 4, c.p.c.), specialmente se confrontata con quella meramente conservativa di bene mobile, si caratterizza per la prevalenza degli aspetti di gestione e amministrazione attiva del bene, talché appare opportuno parlare di custodia attiva.
Per ovviare alla lacunosità normativa, constatato che la custodia attiva giustifica una più diretta vigilanza ed ingerenza del giudice dell'esecuzione, non minutamente regolata, ma che pure trova indubbie indicazioni anche nella norma in esame, ha suggerito una suddivisione tripartita dei poteri del pagina 5 di 12 custode, distinguendo tra: a) poteri minimi correlati alla conservazione del bene, in cui si fanno rientrare, ad es., la riscossione dei canoni locativi, il deposito e l'aggiornamento periodico degli stessi, il pagamento delle spese di conservazione, ecc.; b) poteri che il custode non ha direttamente, ma che possono derivare da un provvedimento generale di autorizzazione del giudice, come, ad es., quelli scaturenti dall'autorizzazione a dare in locazione l'immobile o a rinnovare il rapporto locativo;
c) poteri che, eccedendo la normale gestione del bene, il custode può esercitare caso per caso a seguito di autorizzazione giudiziale ad hoc, opportunamente motivata.
Con riferimento alle azioni giudiziarie e alla legittimazione processuale del custode, occorre premettere che l'art. 560, comma 5, c.p.c. prevede che tutte le attività poste in essere dal custode devono essere realizzate “previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione”.
Il custode risponde altresì dei pregiudizi arrecati, per dolo o colpa, ai terzi (in genere) nell'esecuzione dei compiti affidatigli, responsabilità che viene ritenuta pacificamente extracontrattuale, con la conseguenza che l'onere di provare che l'ausiliario ha male adempiuto ai suoi doveri di conservazione e gestione spetta al terzo (odierna parte appellante) che ha instaurato il giudizio in cui si chiede il risarcimento dei danni.
Al riguardo va rilevato, in diritto, che la procedura esecutiva immobiliare è finalizzata alla vendita del bene pignorato e la figura del custode prevista dal legislatore serve proprio a garantire la gestione e la manutenzione dell'immobile in vista della migliore realizzazione di tale obiettivo. In particolare, il custode è investito del compito di manutenere l'immobile staggito sia al fine di preservare le condizioni del bene perché possa mantenere il suo valore di mercato, sia al fine di evitare che dall'immobile derivino pericoli o, peggio ancora, danni a persone o cose.
In quest'ordine di idee occorre ricordare che l'art. 67 c.p.c. disegna un triplice ordine di responsabilità del custode: una responsabilità penale, qual è quella che, ad esempio, deriva dall'omissione o dal ritardo di atto dell'ufficio (art. 388, comma 5, c.p.) o dalla violazione colposa dei doveri inerenti la custodia della cosa pignorata (art. 388-bis c.p.); una responsabilità processuale, nell'ipotesi di mancata esecuzione dell'incarico, che si realizza a seguito di cattiva amministrazione o di non conservazione del bene pignorato e che espone il custode ad una pena pecuniaria (manifestazione dei profili pubblicistici connessi all'istituto della custodia); infine, come si è detto in precedenza, una responsabilità civile qualora egli non eserciti la custodia da buon padre di famiglia, per i danni arrecati alle parti e ai terzi, oltre che una eventuale responsabilità penale per i danni a terzi, avendo al riguardo la giurisprudenza pagina 6 di 12 statuito che “Il compito del custode giudiziario non si risolve nella mera preservazione dello stato della cosa e dei sigilli apposti: egli invero ha l'obbligo di conservarla in modo tale da evitare che i terzi possano subire danni dal bene custodito, e di conseguenza ha l'obbligo di adoperarsi per risolvere - anche attraverso le opportune segnalazioni alle autorità competenti - le eventuali situazioni di pericolo che dal bene possono scaturire”.
Proprio in forza di queste considerazioni occorre dire che il custode deve essere posto nelle condizioni di svolgere il proprio compito, attraverso l'anticipazione (ove la procedura sia priva di fondi) delle spese occorrenti alla manutenzione del bene pignorato da parte dei creditori in forza dell'art. 8 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell'art. 95 c.p.c..
Primo profilo: CANONI
Quanto al primo profilo di responsabilità invocato nei confronti di la sentenza di primo CP_2 grado dispone: “È pacifica e documentale la circostanza per cui la convenuta ha inviato agli CP_1
inquilini degli immobili di proprietà della odierna attrice comunicazione a mezzo raccomandata inerente le nuove modalità di pagamento dei canoni dei relativi contratti di locazione (cfr. doc. 6 allegato alla citazione). Il tenore di tali comunicazioni del 21 giugno 2018 è corretto ed inequivocabile”. …quindi la sentenza riporta letteralmente il testo di tale documentazione.
Successivamente la sentenza prosegue … “In data 09/06/2020, previa rinuncia agli atti esecutivi da parte dei creditori, la procedura esecutiva veniva estinta. In tale lasso di tempo, appare acclarato che il Custode Giudiziario non ha percepito canoni di locazione da parte degli inquilini degli immobili custoditi.
Ritiene il Giudicante, però, che tale comportamento non implichi alcuna responsabilità professionale”
… valutando che il comportamento del custode giudiziario fosse sostanzialmente corretto ed imputando la responsabilità del mancato incasso ai singoli inquilini e/o al soggetto che aveva incassato gli importi de quibus.
Ed ancora … “Per vero, alla data di estinzione della procedura esecutiva, rientrata la proprietà nel pieno possesso di ogni suo bene e diritto, la stessa ben avrebbe potuto agire direttamente nei confronti dei singoli inquilini ovvero della comodataria che, pare, abbia medio tempore proceduto alla riscossione di fatto dei canoni, non essendo peraltro maturato alcun termine prescrizionale …”
pagina 7 di 12 Ne conseguirebbe, quindi, secondo il Tribunale l'esclusione … “oltre che di ogni profilo di responsabilità della convenuta, anche l'esclusione di ogni profilo di causalità, fra le condotte lamentate dall'attrice e i danni invocati”.
Peraltro, è emerso (cfr. doc. 36 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e confermato poi dalla deposizione testimoniale a verbale 21.06.2022) come i canoni di locazione degli immobili tutti - sia quelli di proprietà dell'attrice e dalla stessa direttamente locati, sia quelli di priorità Parte_1
della medesima, ma ceduti in comodato gratuito a AG AG, e da quest'ultima locati a terzi
- siano stati in realtà percepiti e gestiti dalla AG AG in persona della stessa sig.ra dichiarante e testimone, dipendente amministrativa … della società AG Parte_2
AG …”
È contro quest'ultimo soggetto … “che – secondo il Tribunale Invero, tale operazione, anche laddove posta in essere, non sarebbe stata scevra da costi e oneri i quali ben avrebbero potuto essere oggetto di valutazione discrezionale di opportunità in ordine a tale scelta;
d'altra parte, una volta venuto meno il contratto di comodato gratuito, la conseguenza non sarebbe stata certo che gli inquilini avrebbero corrisposto il canone di locazione alla proprietà … ma gli immobili, venuto meno il contratto, avrebbero dovuto essere liberati, con i conseguenti costi di eventuali procedure coatte, e gli immobili sarebbero tornati sì nella piena disponibilità della proprietà, ma di fatto infruttiferi …”.
La Corte osserva.
E' pacifico in atti che la procedura esecutiva si estingueva anticipatamente ovvero il 9.6.2020 e che il custode giudiziario in data 21 giugno 2018, inviava missive ai conduttori e al comodatario che contenevano l'invito al pagamento retroattivo - ovvero a far data dal 30.1.2017 - per tutti canoni scaduti e già maturati sino alla data del ricevimento della missiva, nella mani della GIVG.
Affinchè possa configurarsi responsabilità risarcitoria in favore del debitore esecutato è necessario che quest'ultimo abbia effettivamente patito un pregiudizio.
A tal fine non appare sufficiente la mancata riscossione dei canoni da parte del custode giudiziario alle scadenze previste dalla legge o dal contratto, potendo il debitore esecutato, dopo la chiusura della procedura espropriativa, richiedere il pagamento delle pigioni (anche pregresse) al conduttore o al soggetto che illegittimamente li ha incassati.
pagina 8 di 12 Occorre dunque una effettiva e concreta lesione del diritto alla riscossione del debitore cagionata dal contegno del custode, il che si verifica quando tale diritto si sia estinto per decorso del termine
(quinquennale ex art. 2948 c.c.) di prescrizione per colpa del custode giudiziario, inerte finanche nel formulare richieste (con atto idoneo ad interrompere la prescrizione) di pagamento al conduttore dell'immobile pignorato.
L'eventuale mancato versamento dei canoni - una volta intimato il conduttore - non poteva certo imputarsi a responsabilità per inerzia del custode nella raccolta dei frutti, quanto alla violazione del conduttore incurante dell'ordine impartito e formalizzato dall'ausiliario. In altri termini, il comportamento di (eventuali) conduttori inadempienti (fatto del terzo) rescindono ogni nesso causale con l'operato della GIVG.
Sotto altro profilo, si evidenzia quanto segue.
Parte attrice in primo grado e in appello allega che il danno patito dall'esecutata, per l'inerzia della
, è costituito dal mancato introito dei canoni di locazione. CP_1
Parte appellante, non tiene affatto in considerazione la motivazione sul punto del Tribunale, condivisa da questa Corte.
Infatti, è emerso dalle allegazioni della stessa , nonché dalle prove testimoniali Parte_1
assunte che “i canoni di locazione degli immobili tutti - sia quelli di proprietà dell'attrice Parte_1
e dalla stessa direttamente locati, sia quelli di priorità della medesima, ma ceduti in comodato
[...] gratuito a AG AG, e da quest'ultima locati a terzi - siano stati in realtà percepiti e gestiti dalla AG AG in persona della stessa sig.ra dichiarante e Parte_2 testimone, dipendente amministrativa … della società ”. Parte_3
Orbene, poiché è la stessa parte appellante che asserisce e prova che i canoni sono stati corrisposti nelle mani della società AG AG, la stessa parte appellante ben poteva agire direttamente nei confronti del soggetto che ha incassato direttamente i canoni.
Si evidenzia che parte appellante non ha allegato alcun diverso danno se non i mancati incassi, versati di fatto alla AG AG. L'odierno appellante, sul punto, nulla allega, circa i tentativi in proprio di recuperare tali somme e circa l'eventuale maggiore onerosità delle sue azioni, rispetto al
Custode Giudiziario, ovvero circa eventuale maggiore o minore soddisfazione da tali procedure in ragione dello scorrere del tempo.
pagina 9 di 12 Non risulta contestata la circostanza della costituzione nel giudizio di esecuzione della stessa AG
AG, che avrebbe raccolto i frutti per conto del custode;
così come non risulta contestata la circostanza che avrebbe visto il debitore esecutato non opporre alcuna contestazione -in quella sede- a tale modus operandi.
In ogni caso, volendo approfondire quali comportamenti avrebbe potuto tenere la a fronte della CP_1
“morosità dei conduttori” si osserva che, tutt'al più, avrebbe potuto relazionare al Giudice dell'esecuzione per chiedere l'autorizzazione ad agire giudizialmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 560 c.p.c.. Tenuto conto del tempo (relativamente breve) trascorso tra l'invio della missiva ai conduttori e l'estinzione del giudizio, è ragionevole ritenere che la liberazione degli immobili non sarebbe intervenuta e, comunque, la stessa non avrebbe garantito alcun introito.
Il lucro cessante, si concreta nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo.
In ordine a questi aspetti, niente allega la parte attrice in primo grado e neppure in appello.
In altri termini, anche laddove il Giudice dell'esecuzione avesse autorizzato di procedere nei confronti dei vari conduttori, parte appellante non ha offerto alcun elemento probatorio -neppure indiziario- per valutare costi, tempi e possibilità concrete di liberare gli immobili con introiti in favore della procedura.
Peraltro, pare opportuno precisare che non sussiste responsabilità del Custode convenuto neppure in relazione alla deduzione di mancato scioglimento dal contratto di comodato gratuito di parte degli immobili, tra e AG AG. Parte_1
Anche tale ipotetica operazione non sarebbe stata scevra da costi e oneri i quali ben avrebbero potuto essere oggetto di valutazione discrezionale di opportunità; d'altra parte, una volta venuto meno il contratto di comodato gratuito, gli immobili avrebbero dovuto essere liberati, con i conseguenti costi di eventuali procedure coatte e tempi neppure vagamente indicati dall'appellante. In ogni caso, è verosimile ritenere che i beni immobili svuotati dei conduttori sarebbero rimasti di fatto infruttiferi
(tenuto conto dell'estinzione della procedura esecutiva in tre anni). pagina 10 di 12 Quanto al secondo profilo di responsabilità invocato nei confronti di la sentenza di CP_2
primo grado dispone:
“Parte attrice lamenta che i beni non sono stati manutenuti e quindi hanno riportato tutta una serie di danni, di cui chiede il ristoro (cfr. doc. 12 attore). Invero, la domanda non può trovare accoglimento in primis per difetto di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, nonché, in secundis, per infondatezza della stessa, in considerazione della circostanza per cui la manutenzione ordinaria spetta all'inquilino.
Ebbene, non è allegato quale vizio afferisca a quale immobile, cosicché non è possibile ricostruire se
l'immobile che si lamenta danneggiato sia stato nel periodo 2017/2020 in tutto o in parte locato a terzi.
Di talché, non solo non è possibile ritenere sufficientemente dettagliata la domanda formulata, con conseguente suo rigetto, ma, altresì, al contempo non è possibile neppure escludere che l'imputabilità dei vizi esistenti sia da addossarsi alla odierna convenuta oppure a soggetti terzi.
Invero, parte attrice allega due perizie tecniche (doc. 12 allegato alla citazione, e doc. 16 allegato alla memoria istruttoria), oltre a produrre sub doc. 13 talune fotografie (22 immagini)
Quanto agli asseriti all'interno degli immobili, occorre evidenziare che le allegazioni Pt_4
contenute in primo grado, sono assolutamente prive di specificità.
Non si comprende a quale immobile siano riferite le foto prodotte;
non si comprende in che periodo i danni si sarebbero materializzati;
se al momento del danno il bene era libero o occupato;
a chi si riferirebbero i danni;
le foto offerte non si comprende se siano state scattate prima o dopo l'estinzione della procedura allorquando il debitore esecutato era rientrato nel possesso dell'immobile,
La totale incertezza in punto an sulla situazione lamentata non consente alla Corte alcuna valutazione sugli allegati danni.
Quanto alle posizioni inerenti gli immobili condotti da chi aveva contratti di locazione non opponibili alla procedura, il custode ottemperava le richieste del G.E. attendendo che lo stesso estimatore indicasse l'indennità da esigere. Non risulta agli atti, la prova che il perito avesse indicato l'importo da esigere e/o che il custode non procedesse in tal senso una volta indentificato il quantum.
Così come non risulta che il custode abbia trattenuto frutti per gli altri immobili pignorati senza averli mai riversarli alla procedura. pagina 11 di 12 Da quanto premesso consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indicato dall'appellante in Euro 416.270,67), nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non espletata.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1398/2023, Parte_1
emessa dal Tribunale di Varese, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro Controparte_1
14.239,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 18.2.2025
Il Presidente est.
Maria Elena Catalano
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