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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2116/2024 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ID OR Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott.ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 2116/2024 il 19.12.2024 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CA RE (c.f. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Vicolo Rapisardi 4, Venezia Mestre, presso l'avv. C.F._2
RE CA, come da mandato depositato con atto di citazione in appello;
appellante
contro
1 (c.f. ) ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), a sua volta legittimata in virtù di procura rilasciata Controparte_2 P.IVA_2
dall'originaria mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco Controparte_3
(c.f. ), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F._3
appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 949/2024 pubblicata l'8.5.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 949/2024, pubblicata il 08.05.2024 e non notificata, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo, inesistente, inefficace e destituito di qualsivoglia fondamento il decreto ingiuntivo n. 841/2022, pubblicato dal Tribunale di Treviso in data 04.04.2022,
per intervenuta esdebitazione e/o per ogni altra motivazione dedotta in atti, dichiarandosi che il sig.
nulla deve per ogni ragione e/o titolo a in virtù del predetto decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1
e/o di ogni altro rapporto contrattuale.
Accertare e dichiarare che non ha legittimazione processuale e, di conseguenza, Controparte_2
dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 841/2022 del Tribunale di Treviso.
Accertare e dichiarare la mancanza di prova della titolarità dell'asserito credito in capo a e, CP_1
per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 841/2022 del Tribunale di
Treviso. Accertare e dichiarare la carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e/o per inesistenza-mancanza dell'estratto conto ex artt. 50 e 119 tub e, di conseguenza, dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 841/2022 del Tribunale di Treviso, con tutte le conseguenze di legge. Comunque, accertarsi
2 che non vanta nessun credito, di qualsiasi natura, nei confronti del sig. , così CP_1 Parte_1
rigettandosi ogni domanda e/o richiesta di condanna al pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo.
Condannarsi ex art. 96 cpc per aver agito in mala fede e anche con colpa grave in via CP_1
monitoria e di aver resistito parimenti in mala fede nel precedente e nel presente giudizio, stante l'intervenuta misura premiale ex art. 142 L.F., al pagamento a favore del sig. della somma Parte_1
di € 5.000,00 o quella diversa di giustizia.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze storiche:
1-“Vero che è stata ammessa al passivo del fallimento n. 150/2017, pronunciato dal CP_1
Tribunale di Venezia n. 150/2017, della società in base al credito risultante dalla CP_4
documentazione che viene rammostrata al teste, ovvero i documenti nn.2, 3, 6, 7, 8 di parte attrice opponente”. Si indica quale testimone il curatore del Fall. GMF Glass sas dott. , con studio in Tes_1
Mestre (VE). 2-“Vero che le somme indicate nei contratti di finanziamento che vengono rammostrati al teste quali documenti nn. 2 e 3 di parte attrice opponente avevano come scopo quello di finanziare la società . Si indica quale testimone la Signora , residente a [...]. CP_4 Testimone_2
Ci si oppone alle prove ex adverso richieste e, in denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale,
si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testimoni già indicati e con altri da indicare in prefiggendo termine. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore quale antistatario.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile e la nullità dell'atto di citazione per mancata osservazione dei termini a comparire;
dichiarare l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi;
dichiarare l'appello improcedibile per mancata prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica.
3 Nel merito in via principale: rigettare l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 949/24
confermandone integralmente il contenuto e condannando l'opponente alle spese del presente giudizio.
Nel merito in via gradata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
per l'importo di 18.093,08, oltre interessi convenzionali di mora con decorrenza dal Parte_1
01.07.2016 sino al saldo oltre successive occorrende, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con ogni più
ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il decreto ingiuntivo n. 841/2022 del Parte_1
4.4.2022, con il quale il Tribunale di Treviso, in accoglimento della pretesa avanzata dalla società
gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 18.093,08, oltre interessi e spese della fase Controparte_1
monitoria derivante da due contratti di finanziamento (contratto n. 4005485 del 31.3.2011 e contratto n.
4763322 del 23.10.2013) sottoscritti dal con Pt_1 Controparte_5
A sostegno della pretesa affermava di essere divenuta titolare del credito in questione in Controparte_1
forza di una cessione pro soluto, effettuata nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 139/1999 e dell'art. 58, d.lgs. n. 385/1993.
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sulla scorta di quattro motivi. Pt_1
Innanzitutto, l'opponente contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria, stante l'intervenuta esdebitazione ex art. 142 L.F., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Venezia. Osservava, infatti,
che il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 155/2017, aveva dichiarato il fallimento della società
[...]
di e del socio accomandatario . Nell'ambito del fallimento in CP_4 Parte_1 Parte_1
4 questione, aveva chiesto di essere ammessa al passivo, affermando di essere titolare di un CP_1
credito acquistato da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e basato su due Controparte_5
contratti di finanziamento conclusi dal con . Pt_1 CP_5
Il credito veniva ammesso in via chirografaria ma non trovava soddisfazione nel piano di riparto finale.
Successivamente, con ricorso ex art. 142 L.F., il chiedeva al Tribunale di Venezia di beneficiare Pt_1
dell'esdebitazione e il Tribunale, con provvedimento del 24.2.2022, accoglieva il ricorso e lo liberava dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali. Ne conseguiva, secondo parte opponente, che nulla era dovuto dal a parte opposta, in conseguenza dell'intervenuta esdebitazione. Pt_1
In secondo luogo, parte opponente eccepiva la nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, in quanto aveva agito in sede monitoria attraverso la quale non Controparte_1 Controparte_2
risultava iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., sosteneva che l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione era riservata ex art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 alle sole banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Parte opponente affermava, poi, che non sarebbe stato provato che il credito, originariamente facente capo a fosse compreso tra quelli ceduti dalla stessa a nell'ambito Controparte_5 Controparte_1
dell'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999 e che lo stesso fosse stato posto come sottostante ai titoli emessi ex art. 2, comma 1, l. n. 130/1999.
Infine, parte opponente contestava che i docc. sub. n. 4 e 5, prodotti in sede monitoria, avessero caratteristiche tali da poter essere qualificati come “estratti conto” ai sensi dell'art. 50 T.U.B., in quanto gli stessi conterrebbero una mera indicazione della somma complessivamente dovuta.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava le allegazioni attoree, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5 In particolare, parte opposta osservava, innanzitutto, che i contratti di finanziamento erano stati sottoscritti dal a titolo personale, in qualità di persona fisica e non già come socio illimitatamente Pt_1
responsabile della società poi fallita. Troverebbe, dunque, applicazione l'art. 142, comma 3, lett. a), L.F.,
a mente del quale sono escluse dall'esdebitazione le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.
Quanto al secondo motivo di opposizione, parte opposta affermava che aveva Controparte_2
operato come procuratrice dell'originaria mandataria (incorporante della Controparte_3 [...]
, mentre soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti era la società Parte_2
sicché non sarebbe stata incaricata della riscossione Controparte_6 Controparte_2
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, con conseguente infondatezza di quanto eccepito dal . Pt_1
Infine, parte opposta affermava di aver provato documentalmente, mediante la produzione in giudizio dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'avvenuta cessione del credito da a Controparte_5
e affermava che gli estratti conto dimessi sub. docc. nn. 4 e 5, fascicolo monitorio non si Controparte_1
limiterebbero a indicare la somma dovuta, bensì riporterebbero analiticamente tutta la movimentazione del rapporto.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale il giudice rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 841/2022 del 4.4.2022,
condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che venivano Controparte_1
liquidate in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso e spese generali, IVA e CPA.
Il giudice di primo grado esaminava i motivi posti dal a fondamento dell'opposizione, affermando Pt_1
l'infondatezza di ciascuno di essi.
6 Quanto al primo, il giudice di prime cure osservava che con sentenza n. 155/2017 il Tribunale di Venezia
aveva dichiarato il fallimento della società di e del socio accomandatario Controparte_4 Parte_1
; che in qualità di cessionaria, aveva proposto istanza di ammissione al Parte_1 Controparte_1
passivo ex art. 93 L.F. in forza dei contratti di finanziamento nn. 4005485 e 4763322; che in sede di riparto finale il credito di non era stato soddisfatto;
che con decreto del 2.12.2020, il Controparte_1
Tribunale di Venezia aveva dichiarato chiuso il fallimento n. 150/2017; che con ricorso del 12.1.2022 il aveva proposto al Tribunale di Venezia istanza di esdebitazione ex art. 142 L.F.; che veniva accolta Pt_1
, dichiarando “il sig. liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali della Parte_1
procedura n. 150/2017”. Pur tuttavia, affermava che il credito azionato in via monitoria risultava escluso dal perimetro dell'esdebitazione, trovando applicazione l'art. 142, comma 3, lett. a), L.F.
In ordine, invece, al secondo motivo di opposizione, il giudice di prime cure osservava che
[...]
aveva operato quale procuratrice dell'originaria mandataria incorporante Controparte_2 Controparte_3
di Quest'ultima era stata indicata da come società incaricata Parte_2 Controparte_1
di svolgere attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero crediti, mentre era stata indicata quale servicer (cioè soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento) la società Controparte_6
Osservava quindi che, pur essendo pacifico che non era iscritta all'albo ex Controparte_2
art. 106 T.U.B., non risultava fondato quando eccepito dal con il secondo motivo di opposizione e Pt_1
ciò perché l'art. 2, l. n. 130/1999 non ha natura imperativa. Inoltre, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. è prescritta “per i soggetti incaricati dello svolgimento dei soli servizi (di cassa e di
pagamento) di cui al comma 3, lett. c), non per quelli cui viene delegata l'attività di riscossione dei
crediti (qual è quella in esame), citata in altra ed antecedente parte del suindicato terzo comma.” (p. 7,
sentenza di primo grado). Richiamava, poi, pronunce di merito e orientamenti della Banca d'Italia, dai
7 quali si evinceva che lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi può essere svolto da soggetti non iscritti nell'albo ex art. 106
T.U.B. Sulla scorta di ciò, non ravvisava alcuna nullità nelle deleghe rilasciate da nonché Controparte_1
nelle procure alle liti in forza delle quali aveva agito in sede monitoria e si era costituita Controparte_1
in giudizio a mezzo di né, infine, negli atti compiuti in forza di esse. Controparte_2
Quanto al terzo motivo di opposizione, il giudice di primo grado lo rigettava affermando che parte opponente non aveva contestato l'esistenza del contratto di cessione del credito, bensì che la pubblicazione dell'avviso in G.U. fosse idonea a dimostrare che il credito fosse stato oggetto di tale cessione. Osservava, tuttavia, che la Corte di Cassazione aveva avuto modo di chiarire che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione del credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, se le indicazioni sono sufficientemente chiare e precise e consentono di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. Sulla scorta di ciò,
il giudice di primo grado riteneva non fondato il terzo motivo di opposizione, in quanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale conteneva una dettagliata e analitica indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti.
Infine, il giudice di prime cure affermava che i docc. sub nn. 4 e 5, fase monitoria, riportavano l'integrale e l'analitico andamento di ciascun rapporto, sino alla data di cessione dei crediti originati da ciascun rapporto di finanziamento, sicché gli stessi potevano essere qualificati come “estratto conto” ex art. 50
T.U.B.
8 Avverso la predetta sentenza proponeva appello il quale lamentava: 1) violazione del Parte_1
principio del ne bis in idem e dell'art. 2909 c.c., per avere la sentenza di primo grado ignorato il passaggio in giudicato della pronuncia di esdebitazione, con conseguente liberazione del dai debiti Pt_1
concorsuali, tra cui rientrerebbero quelli azionati da 2) violazione dell'art. 2, comma 6, l. Controparte_1
n. 130/1999, per avere la sentenza di primo grado ritenuto legittimato ad processum il procuratore
[...]
nonostante non sia un intermediario finanziario iscritto all'albo tenuto dalla Banca Controparte_2
d'Italia, come previsto dall'art. 106 T.U.B.; 3) violazione della l. n. 130/1999, in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che abbia sufficientemente provato la titolarità del Controparte_1
credito, mediante produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
4) violazione dell'art. 50 T.U.B., in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che i documenti sub. nn. 4 e 5
prodotti in sede monitoria siano idonei a dimostrare l'esistenza del credito, non essendo gli stessi qualificabili come estratti conto rilevanti ex art. 50 T.U.B.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la revoca e/o annullamento e/o nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 841/2022 del 4.4.2022, Tribunale di Treviso, nonché la condanna di ex art. 96 c.p.c., per avere agito in mala fede e con colpa grave in via Controparte_1
monitoria e per aver resistito in mala fede nel giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le allegazioni dell'appellante ed eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, nonché l'improcedibilità dello stesso per mancanza di prova della regolarità della notificazione.
Nel merito, parte appellata contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dal , Pt_1
chiedendo, infine, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 949/2024.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previa concessione dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
9 ******
1. Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza impugnata per violazione del principio del ne bis idem e dell'art. 2909 c.c. nella parte in cui la stessa ha dichiarato non fondata l'eccezione di inesistenza del credito asseritamente vantato da per intervenuta Controparte_1
esdebitazione del . Pt_1
Afferma, infatti, l'appellante che, con sentenza n. 155/2017 (doc. 5, fascicolo di primo grado, parte opponente), il Tribunale di Venezia ha dichiarato il fallimento della società Parte_3 Parte_1
e del socio accomandatario . ha, quindi, presentato istanza di ammissione al Parte_1 CP_1
passivo ex art. 93 L.F. (doc. 6, fascicolo di primo grado, parte opponente) per la somma di € 20.132,68,
affermando di essere creditrice della stessa in forza dei contratti di finanziamento nn. 4005485 del
31.3.2011 (doc. 2, fascicolo di primo grado, parte opponente) e 4763322 del 23.10.2013 (doc. 3, fascicolo di primo grado, parte opponente), conclusi dal la quale aveva poi ceduto il Parte_4 Controparte_5
credito a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. 130/1999. Il credito di CP_1
era stato, quindi, ammesso al passivo del fallimento, salvo poi non trovare alcuna soddisfazione CP_1
in sede di riparto finale (cfr. doc. 8, fascicolo di primo grado, parte opponente). Successivamente, con provvedimento del 24.2.2022, il Tribunale di Venezia dichiarava “liberato dai debiti residui Parte_1
nei confronti dei creditori concorsuali della procedura n. 150/2017” (cfr. doc. 12, fascicolo di primo grado, parte opponente). Sulla scorta di ciò, parte appellante afferma che il giudice di prime cure, nel dichiarare che nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 142, comma 3, lett. a), L.F., avrebbe violato l'art. 2909 c.c. e il principio del ne bis idem, in quanto avrebbe ignorato la formazione del giudicato sul credito azionato in via monitoria. Ciò sia dal punto di vista sostanziale, in quanto il ricorso per esdebitazione era stato notificato a la quale avrebbe dovuto costituirsi in giudizio e chiedere CP_1
di escludere dall'esdebitazione il proprio credito;
sia dal punto di vista formale, in quanto il certificato rilasciato dalla Corte d'Appello di Venezia del 9.5.2023 (doc. 20, fascicolo di primo grado, parte
10 opponente) e la certificazione rilasciata dal Tribunale di Venezia (doc. 21, fascicolo di primo grado, parte opponente) attesterebbero il passaggio in giudicato del provvedimento di esdebitazione, liberando il da tutti i debiti concorsuali, compreso quello nei confronti di Pt_1 CP_1
Poiché la domanda proposta da aveva la medesima causa petendi e il medesimo petitum Controparte_1
di quella azionata nella procedura fallimentare, il giudice di prime cure avrebbe violato, quindi, la regola del giudicato.
2. Con il secondo motivo, parte appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che possa agire in giudizio per la riscossione dei crediti cartolarizzati, Controparte_7
nonostante la stessa non sia iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., con conseguente violazione dell'art. 2, comma 6, l. n. 130/1999.
Afferma l'appellante che dalla norma de qua si evince che soltanto banche o intermediari finanziari ex art. 106 T.UB. possono svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), l. n. 130/1999, mentre gli altri soggetti che intendono farlo devono chiedere l'iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. Di
conseguenza, secondo parte appellante, sarebbe inesistente e/o nulla la procura notarile rilasciata da nei confronti di non essendoci alcuna documentazione che Controparte_1 Controparte_7
attesti il conferimento del potere gestorio alla stessa e la sua iscrizione allo specifico albo ex art. 106
T.U.B. Da ciò discenderebbe, altresì, la mancanza di legittimazione processuale di Controparte_7
[...]
3. Con il terzo motivo d'appello, il lamenta la violazione della legge n. 130/1999, per avere il Pt_1
giudice di prime cure ritenuto provato che il credito asseritamente vantato da rientri tra Controparte_1
quelli ceduti da alla stessa, in forza di un'operazione di cartolarizzazione. Controparte_5
Osserva l'appellante che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la mera produzione della Gazzetta
Ufficiale, contente l'avviso di cessione dei crediti, non costituirebbe prova della titolarità del credito
11 ceduto. Afferma, altresì, di aver eccepito, fin dal giudizio di primo grado, la mancata produzione del contratto di cessione intercorso tra e nonché la mancata prova della Controparte_5 Controparte_1
titolarità del credito cartolarizzato. Inoltre, secondo parte appellante, la cartolarizzazione non potrebbe essere considerata come una normale cessione di crediti in blocco, costituendo, invece, una operazione di finanza strutturata. Sulla scorta di ciò, la società cessionaria ex l. n. 130/1999, per provare la titolarità
del credito ceduto, dovrebbe dimostrare di aver effettivamente posto in essere un'operazione di cartolarizzazione e di aver posto il credito come sottostante ai titoli emessi ex art. 2, comma 1, l.
130/1999.
4. Con il quarto e ultimo motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha ritenuto che i documenti sub. nn. 4 e 5, prodotti in sede monitoria, possano essere qualificati come estratti conto, idonei a dimostrare l'asserito credito ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
Afferma l'appellante che l'estratto conto deve porre il cliente in condizione di verificare il completo andamento del rapporto bancario, i tassi di interesse applicati, le commissioni e i costi. Inoltre, il disposto dell'art. 50 T.U.B. dovrebbe coordinarsi con il successivo art. 119, dal quale si evince che le comunicazioni periodiche alla clientela in ordine allo svolgimento del rapporto devono essere chiare.
Alla luce di ciò, non può ritenersi che i documenti sub nn. 4 e 5 siano sufficientemente chiari e idonei ad essere considerati quali estratti conto.
5. In primis, si osserva che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
sollevata da parte appellata.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
12 occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (Cassazione Civile Sez. U., 13/12/2022, Ord. n. 36481).
Orbene, la Corte osserva che, nel caso di specie, parte appellante ha specificatamente individuato i capi di sentenza impugnati, indicando, altresì, in maniera puntuale e articolata le ragioni che, a suo avviso,
dovrebbero essere prese in considerazione al fine di confutare la sentenza di prime cure. Parte appellante ha, infatti, individuato, per ciascun capo di sentenza impugnato, i vizi attribuiti allo stesso e la normativa che assume essere stata violata dal giudice di prime cure.
Per ciò che concerne, invece, le contestazioni sollevate dall'appellata in ordine alla regolarità della notificazione e all'inosservanza dei termini a comparire, va osservato che le stesse non risultano fondate.
Parte appellante ha, infatti, prodotto in giudizio, con l'atto di citazione in appello, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, contenente copia del messaggio inviato e gli allegati,
attestanti l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione a parte appellata. Né può ritenersi che non siano stati osservati i termini a comparire, come affermato da parte appellata. Infatti, ai sensi dell'art. 342,
comma 2, c.p.c., tra il giorno della notificazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non inferiori a 90 giorni. Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha notificato l'atto di citazione in data 9.12.2024 (come si evince dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna), citando a comparire dinanzi a codesta Corte all'udienza del 15.4.2025, con Controparte_1
conseguente rispetto di quanto disposto dalla suddetta norma.
6. Il primo motivo d'appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il credito azionato da in via monitoria sarebbe inesistente, stante Controparte_1
l'intervenuta esdebitazione ex art. 142 L.F e che il giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 2909 c.c.
13 e il principio del ne bis idem, in quanto il decreto di esdebitazione n. 2235/2022 del Tribunale di Venezia
sarebbe passato in giudicato, con conseguente liberazione definitiva del dai debiti concorsuali. Pt_1
La doglianza non è fondata, in quanto ai sensi dell'art. 142, comma 3, lett. a), L.F., sono escluse dall'esdebitazione “le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato in via documentale (cfr. docc. 2 e 3, fascicolo monitorio), che i contratti di finanziamento conclusi dal con (con successiva cessione del credito a Pt_1 CP_5
sono stati stipulati per ragioni personali e che il denaro ricevuto dal in forza dei suddetti CP_1 Pt_1
finanziamenti è stato destinato al soddisfacimento di bisogni personali e non già a scopi rientranti nell'esercizio dell'attività di impresa.
Depongono, infatti, in tal senso la considerazione che entrambi i contratti di finanziamento riportano nell'intestazione la dicitura “Richiesta di prestito personale”, nonché la circostanza che entrambi sono intestati al personalmente, con indicazione del codice fiscale del medesimo e non già del numero Pt_1
di P.IVA della società di cui lo stesso era socio. Essi, inoltre, non fanno alcun riferimento all'attività di impresa svolta dal sig. , anzi, con riferimento ad uno di tali contratti (cfr. p. 1, doc. 2, fascicolo Pt_1
monitorio), risulta che, al momento della stipula dello stesso, il svolgeva la professione di Pt_1
impiegato, sicché egli non aveva nemmeno dato inizio alla propria attività imprenditoriale.
Né tantomeno può ritenersi fondata l'asserita violazione dell'art. 2909 c.c. e del principio del ne bis idem,
contestata da parte appellante. Ciò in quanto, il decreto di esdebitazione, pur concludendo in maniera definitiva la procedura fallimentare, non è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. Esso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non fa stato ad ogni effetto tra le parti in ordine alla asserita natura concorsuale dei crediti insinuati al passivo del fallimento. Prova ne è il fatto che il decreto stesso (cfr. doc. 12, fascicolo di primo grado, parte opponente) non contiene alcuna
14 statuizione, suscettibile di acquisire efficacia di giudicato, relativa alla natura dei crediti (se personali o concorsuali) rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale.
Con riferimento al contenuto della pronuncia di accoglimento della domanda va rilevato che esso è
individuato dall'art. 143, primo comma, nella dichiarazione di inesigibilità nei confronti del debitore ex-
fallito dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Si tratta, evidentemente, di una pronuncia non già meramente dichiarativa, bensì di accertamento costitutivo, atteso che in virtù di essa si produce una modificazione della situazione giuridica preesistente, consistente appunto in ciò che i debiti non soddisfatti integralmente divengono «inesigibili».
Tale “inesigibilità” non è temporanea, ma definitiva, tant'è che il debitore consegue la «liberazione dai debiti residui» (art. 142, primo comma, primo periodo).
Dunque, il beneficio della esdebitazione opera sul piano dei rapporti giuridici sostanziali, determinando l'estinzione dell'obbligazione concorsuale.
Tuttavia, tale efficacia estintiva va coordinata con la previsione dell'art. 142 terzo comma, che prevede l'esclusione dall'esdebitazione, tra l'altro e per quanto di interesse per “gli obblighi di mantenimento e
alimentare e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa” per le quali il debitore continua a rispondere per l'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri, senza alcuna limitazione.
Ne consegue che non operando l'efficacia estintiva dell'esdebitazione per le obbligazioni contratte dal
, in quanto estranee all'esercizio dell'impresa, anche le deduzioni svolte dall'appellante in Pt_1
relazione all'efficacia di giudicato del decreto di esdebitazione sono destinate a recedere a fronte del chiaro disposto normativo di cui all'art. 142 terzo comma l.f.
15 Né rileva che in sede di notifica del ricorso per esdebitazione non abbia, in tale circostanza, CP_1
chiesto di escludere il proprio credito tra quelli da esdebitare e ciò per la decisiva considerazione che il procedimento di esdebitazione è un procedimento camerale, finalizzato a verificare le condizioni di cui all'art. 142 l.f. e non già a delibare la natura dei crediti ammessi al passivo, essendo deputati a tale accertamento, evidentemente, altri snodi procedimentali, ovvero la fase di accertamento del passivo con gli strumenti di impugnazione normativamente previsti (art. 98 l.f.).
Sotto altro profilo va osservato che ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, l.f., “il decreto che rende
esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99,
producono effetti soltanto ai fini del concorso”. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal
giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di
cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v. Cass. n.
19940-06). Il che costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul
tema (v. ex aliis Cass. n. 25640-17), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle
decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza
alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo
in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul
medesimo rapporto giuridico.” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. 8010/2022). Prosegue la Corte di Cassazione
ribadendo che “l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento,
poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, sesto comma, legge fall., copre solo la
statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame”.
Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, deve ritenersi che l'avvenuta ammissione del credito vantato da al passivo del fallimento del non osta, in tale sede, al riconoscimento della natura CP_1 Pt_1
16 personale, e non già concorsuale, del credito stesso, non spiegando il decreto adottato dal giudice delegato efficacia di giudicato nel presente giudizio.
Sul punto, deve, quindi, confermarsi la sentenza appellata, avendo il giudice di prime cure correttamente affermato che i crediti vantati da in forza dei contratti di finanziamento nn. 4005485 e 4763322 CP_1
risultano esclusi dal perimetro dell'esdebitazione.
7. Il secondo motivo d'appello non è fondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure ritenuto legittimato ad
processum il procuratore nonostante lo stesso non sia iscritto nell'albo degli Controparte_2
intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., con conseguente nullità della procura rilasciata allo stesso da Controparte_1
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in ordine all'interpretazione dei commi 3 e 6 dell'art. 2, l. 130/1999 e alla natura imperativa o meno degli stessi,
giungendo ad affermare che è priva di fondamento la tesi secondo cui dal combinato disposto degli artt.
2, comma 6, l. n. 130/1999 e 106 T.U.B. si evincerebbe che è nullo il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti ad un soggetto diverso da banche o intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuoterebbe sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività. Afferma la Corte di Cassazione che “la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme
imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità,
sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione
compiuti in loro violazione;
− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi
disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non
basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali
della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica
17 (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini
imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi
apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); − in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate
norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del
settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è
specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
−
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto
negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli
operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti
processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti,
pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. Civ. Sez. III,
Ord. n. 7243/2024).
Di conseguenza, dall'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo tutt'al più la stessa avere rilevanza sul piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. Civ. Sez. III, Sent.
N. 12007/2024).
8. Il terzo motivo d'appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che la mera produzione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti non sarebbe idonea a provare la titolarità del credito ceduto in capo a e che il avrebbe CP_1 Pt_1
contestato sin dal giudizio di primo grado la mancata produzione del contratto di cessione intercorso tra e nonché la mancata prova della titolarità del credito cartolarizzato. CP_5 Controparte_1
Tali considerazioni sono prive di pregio.
18 Infatti, il , nel giudizio di primo grado, non ha specificatamente contestato l'esistenza della cessione Pt_1
del credito (cioè la fattispecie traslativa della titolarità del credito), limitandosi invece ad affermare (cfr.
p. 8, atto di citazione) che la mancanza di prova della titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria
è questione rilevabile d'ufficio; che la Cassazione ha affermato che, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, il mero fatto della cessione dei crediti in blocco non sarebbe sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
che nel caso di specie la sola produzione della G.U. n. 108/2016 non costituisce prova della titolarità del credito ceduto. Nel prosieguo, l'opponente ha affermato che l'operazione di cartolarizzazione sarebbe ontologicamente diversa da un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
T.U.B, sostenendo quindi che la società cessionaria dovrebbe, per provare la titolarità del credito,
dimostrare di aver posto in essere un'operazione di cartolarizzazione e di aver posto il credito del Pt_1
come sottostante ai titoli emessi.
Ebbene, parte opponente non contesta specificatamente che tra e sia intervenuto un CP_5 CP_1
contratto di cessione, né che il credito vantato da rientri tra quelli che sono stati oggetto di CP_1
cessione. Ciò non avviene neppure con la prima o la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., del giudizio di primo grado.
Peraltro, la Corte di Cassazione afferma sì che, in tema di cessione dei crediti in blocco, ove sia contestata l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma prosegue poi affermando che “è però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della
cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della
prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione
di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di
19 crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n 28790/2024).
Orbene, nel caso di specie, la prova dell'esistenza dell'intervenuta cessione del credito in favore di può ritenersi desunta dai seguenti elementi: innanzitutto, la circostanza che, nel corso del Controparte_1
giudizio di primo grado, parte opponente non abbia contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé,
bensì l'insufficienza della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a provare la cessione del credito;
il fatto che l'opponente abbia tenuto una condotta difensiva incentrata sulla mancata prova del contratto di cessione e sulla mancata prova della regolarità dell'operazione di cartolarizzazione e non giù
sulla diretta negazione dell'esistenza del contratto di cessione;
la produzione in giudizio, da parte di dell'avviso di cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale (doc. 5, parte opposta, fascicolo di CP_1
primo grado), del contratto di cessione del 23.6.2016 concluso con la , Controparte_8
che aveva incorporato (cfr. doc. allegato alla memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., CP_5
fascicolo di primo grado) e della diffida inviata da al (doc. 6, fascicolo di primo grado) CP_1 Pt_1
e non contestata, nella quale comunica l'avvenuta cessione del credito e intima al il CP_1 Pt_1
pagamento di quanto dovuto.
20 Quanto alla prova dell'inclusione del credito vantato da nei confronti del tra quelli CP_1 Pt_1
oggetto di cessione, la stessa può desumersi dalle indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le quali sono sufficientemente chiare e precise per poterlo ricondurre a quelli oggetto della cessione in blocco. Infatti, dall'avviso di pubblicazione si evince che Controparte_1
si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti, costituito dai “crediti pecuniari in essere alle ore 00.01
del 22 giugno 2016 di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (…) quale avente causa di
(…) costituito da: (i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati Controparte_5
direttamente da Consum.it…” (doc. 6, fascicolo di primo grado, parte opposta). L'avviso prosegue elencando le caratteristiche dei crediti ceduti, sicché, sulla scorta delle stesse, può ritenersi che anche il credito vantato da nei confronti del sia incluso tra quelli che sono stati oggetto di cessione CP_1 Pt_1
in favore di CP_1
9. Il quarto ed ultimo motivo d'appello non è fondato.
Parte appellante non ha contestato di aver sottoscritto i contratti di finanziamento, né di aver ricevuto la somma finanziata, né tanto meno di non aver corrisposto integralmente le somme richieste da CP_1
Per contro, si è limitata a contestare che i documenti sub. nn. 4 e 5, fascicolo monitorio, possano essere qualificati come estratti conto rilevanti ex art. 50 T.U.B.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto,
certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve
altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.” In ossequio a tale disposizione, ha prodotto CP_1
in giudizio i documenti nn. 4 e 5 che attestano in maniera analitica l'andamento dei due rapporti fino alla data di cessione del credito: i due documenti, infatti, riportano le singole rate di finanziamento, la scadenza di ciascuna di esse e il loro importo. Come previsto dalla normativa vigente, i due documenti
21 contengono la certificazione di conformità alle scritture contabili e la dichiarazione che i crediti sono veri e liquidi. Non coglie nel segno, quindi, la contestazione del sig. circa l'impossibilità di qualificare Pt_1
gli stessi come estratti conto rilevanti ex art. 50 T.U.B.
Giova, altresì, sottolineare che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di opposizione a
decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea
ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato
in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente
a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento
processuale della parte.” (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 12818/2024). Orbene, nel caso di specie, il si Pt_1
è limitato a contestare che i documenti sub. 4 e 5 siano qualificabili come estratti conto, in quanto riporterebbero soltanto l'indicazione della somma complessivamente dovuta (cosa smentita in via documentale), sicché deve ritenersi che gli stessi siano idonei a provare il credito vantato da CP_1
Ciò a maggior ragione se si considera che quest'ultima ha prodotto i contratti di finanziamento sottoscritti dal sig. , senza che questi ne abbia contestato la sottoscrizione o esistenza. Pt_1
10. Alla luce delle suddette considerazioni, consegue l'assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte appellante .
11. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza appellata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti,
applicati nella misura media (ad eccezione della fase istruttoria, essendo stata svolta attività di trattazione e della fase conclusiva stante il carattere riepilogativo degli atti) secondo lo scaglione di pertinenza (euro
5.201,00 e euro 26.000,00) .
22 Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.933,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dpr n.
115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina ID OR
23 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2116/2024 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ID OR Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott.ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 2116/2024 il 19.12.2024 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CA RE (c.f. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Vicolo Rapisardi 4, Venezia Mestre, presso l'avv. C.F._2
RE CA, come da mandato depositato con atto di citazione in appello;
appellante
contro
1 (c.f. ) ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), a sua volta legittimata in virtù di procura rilasciata Controparte_2 P.IVA_2
dall'originaria mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco Controparte_3
(c.f. ), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F._3
appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 949/2024 pubblicata l'8.5.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 949/2024, pubblicata il 08.05.2024 e non notificata, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo, inesistente, inefficace e destituito di qualsivoglia fondamento il decreto ingiuntivo n. 841/2022, pubblicato dal Tribunale di Treviso in data 04.04.2022,
per intervenuta esdebitazione e/o per ogni altra motivazione dedotta in atti, dichiarandosi che il sig.
nulla deve per ogni ragione e/o titolo a in virtù del predetto decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1
e/o di ogni altro rapporto contrattuale.
Accertare e dichiarare che non ha legittimazione processuale e, di conseguenza, Controparte_2
dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 841/2022 del Tribunale di Treviso.
Accertare e dichiarare la mancanza di prova della titolarità dell'asserito credito in capo a e, CP_1
per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 841/2022 del Tribunale di
Treviso. Accertare e dichiarare la carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e/o per inesistenza-mancanza dell'estratto conto ex artt. 50 e 119 tub e, di conseguenza, dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 841/2022 del Tribunale di Treviso, con tutte le conseguenze di legge. Comunque, accertarsi
2 che non vanta nessun credito, di qualsiasi natura, nei confronti del sig. , così CP_1 Parte_1
rigettandosi ogni domanda e/o richiesta di condanna al pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo.
Condannarsi ex art. 96 cpc per aver agito in mala fede e anche con colpa grave in via CP_1
monitoria e di aver resistito parimenti in mala fede nel precedente e nel presente giudizio, stante l'intervenuta misura premiale ex art. 142 L.F., al pagamento a favore del sig. della somma Parte_1
di € 5.000,00 o quella diversa di giustizia.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze storiche:
1-“Vero che è stata ammessa al passivo del fallimento n. 150/2017, pronunciato dal CP_1
Tribunale di Venezia n. 150/2017, della società in base al credito risultante dalla CP_4
documentazione che viene rammostrata al teste, ovvero i documenti nn.2, 3, 6, 7, 8 di parte attrice opponente”. Si indica quale testimone il curatore del Fall. GMF Glass sas dott. , con studio in Tes_1
Mestre (VE). 2-“Vero che le somme indicate nei contratti di finanziamento che vengono rammostrati al teste quali documenti nn. 2 e 3 di parte attrice opponente avevano come scopo quello di finanziare la società . Si indica quale testimone la Signora , residente a [...]. CP_4 Testimone_2
Ci si oppone alle prove ex adverso richieste e, in denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale,
si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testimoni già indicati e con altri da indicare in prefiggendo termine. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore quale antistatario.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile e la nullità dell'atto di citazione per mancata osservazione dei termini a comparire;
dichiarare l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi;
dichiarare l'appello improcedibile per mancata prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica.
3 Nel merito in via principale: rigettare l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 949/24
confermandone integralmente il contenuto e condannando l'opponente alle spese del presente giudizio.
Nel merito in via gradata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
per l'importo di 18.093,08, oltre interessi convenzionali di mora con decorrenza dal Parte_1
01.07.2016 sino al saldo oltre successive occorrende, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con ogni più
ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il decreto ingiuntivo n. 841/2022 del Parte_1
4.4.2022, con il quale il Tribunale di Treviso, in accoglimento della pretesa avanzata dalla società
gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 18.093,08, oltre interessi e spese della fase Controparte_1
monitoria derivante da due contratti di finanziamento (contratto n. 4005485 del 31.3.2011 e contratto n.
4763322 del 23.10.2013) sottoscritti dal con Pt_1 Controparte_5
A sostegno della pretesa affermava di essere divenuta titolare del credito in questione in Controparte_1
forza di una cessione pro soluto, effettuata nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 139/1999 e dell'art. 58, d.lgs. n. 385/1993.
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sulla scorta di quattro motivi. Pt_1
Innanzitutto, l'opponente contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria, stante l'intervenuta esdebitazione ex art. 142 L.F., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Venezia. Osservava, infatti,
che il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 155/2017, aveva dichiarato il fallimento della società
[...]
di e del socio accomandatario . Nell'ambito del fallimento in CP_4 Parte_1 Parte_1
4 questione, aveva chiesto di essere ammessa al passivo, affermando di essere titolare di un CP_1
credito acquistato da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e basato su due Controparte_5
contratti di finanziamento conclusi dal con . Pt_1 CP_5
Il credito veniva ammesso in via chirografaria ma non trovava soddisfazione nel piano di riparto finale.
Successivamente, con ricorso ex art. 142 L.F., il chiedeva al Tribunale di Venezia di beneficiare Pt_1
dell'esdebitazione e il Tribunale, con provvedimento del 24.2.2022, accoglieva il ricorso e lo liberava dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali. Ne conseguiva, secondo parte opponente, che nulla era dovuto dal a parte opposta, in conseguenza dell'intervenuta esdebitazione. Pt_1
In secondo luogo, parte opponente eccepiva la nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, in quanto aveva agito in sede monitoria attraverso la quale non Controparte_1 Controparte_2
risultava iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., sosteneva che l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione era riservata ex art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 alle sole banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Parte opponente affermava, poi, che non sarebbe stato provato che il credito, originariamente facente capo a fosse compreso tra quelli ceduti dalla stessa a nell'ambito Controparte_5 Controparte_1
dell'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999 e che lo stesso fosse stato posto come sottostante ai titoli emessi ex art. 2, comma 1, l. n. 130/1999.
Infine, parte opponente contestava che i docc. sub. n. 4 e 5, prodotti in sede monitoria, avessero caratteristiche tali da poter essere qualificati come “estratti conto” ai sensi dell'art. 50 T.U.B., in quanto gli stessi conterrebbero una mera indicazione della somma complessivamente dovuta.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava le allegazioni attoree, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5 In particolare, parte opposta osservava, innanzitutto, che i contratti di finanziamento erano stati sottoscritti dal a titolo personale, in qualità di persona fisica e non già come socio illimitatamente Pt_1
responsabile della società poi fallita. Troverebbe, dunque, applicazione l'art. 142, comma 3, lett. a), L.F.,
a mente del quale sono escluse dall'esdebitazione le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.
Quanto al secondo motivo di opposizione, parte opposta affermava che aveva Controparte_2
operato come procuratrice dell'originaria mandataria (incorporante della Controparte_3 [...]
, mentre soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti era la società Parte_2
sicché non sarebbe stata incaricata della riscossione Controparte_6 Controparte_2
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, con conseguente infondatezza di quanto eccepito dal . Pt_1
Infine, parte opposta affermava di aver provato documentalmente, mediante la produzione in giudizio dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'avvenuta cessione del credito da a Controparte_5
e affermava che gli estratti conto dimessi sub. docc. nn. 4 e 5, fascicolo monitorio non si Controparte_1
limiterebbero a indicare la somma dovuta, bensì riporterebbero analiticamente tutta la movimentazione del rapporto.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale il giudice rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 841/2022 del 4.4.2022,
condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che venivano Controparte_1
liquidate in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso e spese generali, IVA e CPA.
Il giudice di primo grado esaminava i motivi posti dal a fondamento dell'opposizione, affermando Pt_1
l'infondatezza di ciascuno di essi.
6 Quanto al primo, il giudice di prime cure osservava che con sentenza n. 155/2017 il Tribunale di Venezia
aveva dichiarato il fallimento della società di e del socio accomandatario Controparte_4 Parte_1
; che in qualità di cessionaria, aveva proposto istanza di ammissione al Parte_1 Controparte_1
passivo ex art. 93 L.F. in forza dei contratti di finanziamento nn. 4005485 e 4763322; che in sede di riparto finale il credito di non era stato soddisfatto;
che con decreto del 2.12.2020, il Controparte_1
Tribunale di Venezia aveva dichiarato chiuso il fallimento n. 150/2017; che con ricorso del 12.1.2022 il aveva proposto al Tribunale di Venezia istanza di esdebitazione ex art. 142 L.F.; che veniva accolta Pt_1
, dichiarando “il sig. liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali della Parte_1
procedura n. 150/2017”. Pur tuttavia, affermava che il credito azionato in via monitoria risultava escluso dal perimetro dell'esdebitazione, trovando applicazione l'art. 142, comma 3, lett. a), L.F.
In ordine, invece, al secondo motivo di opposizione, il giudice di prime cure osservava che
[...]
aveva operato quale procuratrice dell'originaria mandataria incorporante Controparte_2 Controparte_3
di Quest'ultima era stata indicata da come società incaricata Parte_2 Controparte_1
di svolgere attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero crediti, mentre era stata indicata quale servicer (cioè soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento) la società Controparte_6
Osservava quindi che, pur essendo pacifico che non era iscritta all'albo ex Controparte_2
art. 106 T.U.B., non risultava fondato quando eccepito dal con il secondo motivo di opposizione e Pt_1
ciò perché l'art. 2, l. n. 130/1999 non ha natura imperativa. Inoltre, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. è prescritta “per i soggetti incaricati dello svolgimento dei soli servizi (di cassa e di
pagamento) di cui al comma 3, lett. c), non per quelli cui viene delegata l'attività di riscossione dei
crediti (qual è quella in esame), citata in altra ed antecedente parte del suindicato terzo comma.” (p. 7,
sentenza di primo grado). Richiamava, poi, pronunce di merito e orientamenti della Banca d'Italia, dai
7 quali si evinceva che lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi può essere svolto da soggetti non iscritti nell'albo ex art. 106
T.U.B. Sulla scorta di ciò, non ravvisava alcuna nullità nelle deleghe rilasciate da nonché Controparte_1
nelle procure alle liti in forza delle quali aveva agito in sede monitoria e si era costituita Controparte_1
in giudizio a mezzo di né, infine, negli atti compiuti in forza di esse. Controparte_2
Quanto al terzo motivo di opposizione, il giudice di primo grado lo rigettava affermando che parte opponente non aveva contestato l'esistenza del contratto di cessione del credito, bensì che la pubblicazione dell'avviso in G.U. fosse idonea a dimostrare che il credito fosse stato oggetto di tale cessione. Osservava, tuttavia, che la Corte di Cassazione aveva avuto modo di chiarire che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione del credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, se le indicazioni sono sufficientemente chiare e precise e consentono di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. Sulla scorta di ciò,
il giudice di primo grado riteneva non fondato il terzo motivo di opposizione, in quanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale conteneva una dettagliata e analitica indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti.
Infine, il giudice di prime cure affermava che i docc. sub nn. 4 e 5, fase monitoria, riportavano l'integrale e l'analitico andamento di ciascun rapporto, sino alla data di cessione dei crediti originati da ciascun rapporto di finanziamento, sicché gli stessi potevano essere qualificati come “estratto conto” ex art. 50
T.U.B.
8 Avverso la predetta sentenza proponeva appello il quale lamentava: 1) violazione del Parte_1
principio del ne bis in idem e dell'art. 2909 c.c., per avere la sentenza di primo grado ignorato il passaggio in giudicato della pronuncia di esdebitazione, con conseguente liberazione del dai debiti Pt_1
concorsuali, tra cui rientrerebbero quelli azionati da 2) violazione dell'art. 2, comma 6, l. Controparte_1
n. 130/1999, per avere la sentenza di primo grado ritenuto legittimato ad processum il procuratore
[...]
nonostante non sia un intermediario finanziario iscritto all'albo tenuto dalla Banca Controparte_2
d'Italia, come previsto dall'art. 106 T.U.B.; 3) violazione della l. n. 130/1999, in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che abbia sufficientemente provato la titolarità del Controparte_1
credito, mediante produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
4) violazione dell'art. 50 T.U.B., in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che i documenti sub. nn. 4 e 5
prodotti in sede monitoria siano idonei a dimostrare l'esistenza del credito, non essendo gli stessi qualificabili come estratti conto rilevanti ex art. 50 T.U.B.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la revoca e/o annullamento e/o nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 841/2022 del 4.4.2022, Tribunale di Treviso, nonché la condanna di ex art. 96 c.p.c., per avere agito in mala fede e con colpa grave in via Controparte_1
monitoria e per aver resistito in mala fede nel giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le allegazioni dell'appellante ed eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, nonché l'improcedibilità dello stesso per mancanza di prova della regolarità della notificazione.
Nel merito, parte appellata contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dal , Pt_1
chiedendo, infine, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 949/2024.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previa concessione dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
9 ******
1. Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza impugnata per violazione del principio del ne bis idem e dell'art. 2909 c.c. nella parte in cui la stessa ha dichiarato non fondata l'eccezione di inesistenza del credito asseritamente vantato da per intervenuta Controparte_1
esdebitazione del . Pt_1
Afferma, infatti, l'appellante che, con sentenza n. 155/2017 (doc. 5, fascicolo di primo grado, parte opponente), il Tribunale di Venezia ha dichiarato il fallimento della società Parte_3 Parte_1
e del socio accomandatario . ha, quindi, presentato istanza di ammissione al Parte_1 CP_1
passivo ex art. 93 L.F. (doc. 6, fascicolo di primo grado, parte opponente) per la somma di € 20.132,68,
affermando di essere creditrice della stessa in forza dei contratti di finanziamento nn. 4005485 del
31.3.2011 (doc. 2, fascicolo di primo grado, parte opponente) e 4763322 del 23.10.2013 (doc. 3, fascicolo di primo grado, parte opponente), conclusi dal la quale aveva poi ceduto il Parte_4 Controparte_5
credito a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. 130/1999. Il credito di CP_1
era stato, quindi, ammesso al passivo del fallimento, salvo poi non trovare alcuna soddisfazione CP_1
in sede di riparto finale (cfr. doc. 8, fascicolo di primo grado, parte opponente). Successivamente, con provvedimento del 24.2.2022, il Tribunale di Venezia dichiarava “liberato dai debiti residui Parte_1
nei confronti dei creditori concorsuali della procedura n. 150/2017” (cfr. doc. 12, fascicolo di primo grado, parte opponente). Sulla scorta di ciò, parte appellante afferma che il giudice di prime cure, nel dichiarare che nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 142, comma 3, lett. a), L.F., avrebbe violato l'art. 2909 c.c. e il principio del ne bis idem, in quanto avrebbe ignorato la formazione del giudicato sul credito azionato in via monitoria. Ciò sia dal punto di vista sostanziale, in quanto il ricorso per esdebitazione era stato notificato a la quale avrebbe dovuto costituirsi in giudizio e chiedere CP_1
di escludere dall'esdebitazione il proprio credito;
sia dal punto di vista formale, in quanto il certificato rilasciato dalla Corte d'Appello di Venezia del 9.5.2023 (doc. 20, fascicolo di primo grado, parte
10 opponente) e la certificazione rilasciata dal Tribunale di Venezia (doc. 21, fascicolo di primo grado, parte opponente) attesterebbero il passaggio in giudicato del provvedimento di esdebitazione, liberando il da tutti i debiti concorsuali, compreso quello nei confronti di Pt_1 CP_1
Poiché la domanda proposta da aveva la medesima causa petendi e il medesimo petitum Controparte_1
di quella azionata nella procedura fallimentare, il giudice di prime cure avrebbe violato, quindi, la regola del giudicato.
2. Con il secondo motivo, parte appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che possa agire in giudizio per la riscossione dei crediti cartolarizzati, Controparte_7
nonostante la stessa non sia iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., con conseguente violazione dell'art. 2, comma 6, l. n. 130/1999.
Afferma l'appellante che dalla norma de qua si evince che soltanto banche o intermediari finanziari ex art. 106 T.UB. possono svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), l. n. 130/1999, mentre gli altri soggetti che intendono farlo devono chiedere l'iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. Di
conseguenza, secondo parte appellante, sarebbe inesistente e/o nulla la procura notarile rilasciata da nei confronti di non essendoci alcuna documentazione che Controparte_1 Controparte_7
attesti il conferimento del potere gestorio alla stessa e la sua iscrizione allo specifico albo ex art. 106
T.U.B. Da ciò discenderebbe, altresì, la mancanza di legittimazione processuale di Controparte_7
[...]
3. Con il terzo motivo d'appello, il lamenta la violazione della legge n. 130/1999, per avere il Pt_1
giudice di prime cure ritenuto provato che il credito asseritamente vantato da rientri tra Controparte_1
quelli ceduti da alla stessa, in forza di un'operazione di cartolarizzazione. Controparte_5
Osserva l'appellante che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la mera produzione della Gazzetta
Ufficiale, contente l'avviso di cessione dei crediti, non costituirebbe prova della titolarità del credito
11 ceduto. Afferma, altresì, di aver eccepito, fin dal giudizio di primo grado, la mancata produzione del contratto di cessione intercorso tra e nonché la mancata prova della Controparte_5 Controparte_1
titolarità del credito cartolarizzato. Inoltre, secondo parte appellante, la cartolarizzazione non potrebbe essere considerata come una normale cessione di crediti in blocco, costituendo, invece, una operazione di finanza strutturata. Sulla scorta di ciò, la società cessionaria ex l. n. 130/1999, per provare la titolarità
del credito ceduto, dovrebbe dimostrare di aver effettivamente posto in essere un'operazione di cartolarizzazione e di aver posto il credito come sottostante ai titoli emessi ex art. 2, comma 1, l.
130/1999.
4. Con il quarto e ultimo motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha ritenuto che i documenti sub. nn. 4 e 5, prodotti in sede monitoria, possano essere qualificati come estratti conto, idonei a dimostrare l'asserito credito ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
Afferma l'appellante che l'estratto conto deve porre il cliente in condizione di verificare il completo andamento del rapporto bancario, i tassi di interesse applicati, le commissioni e i costi. Inoltre, il disposto dell'art. 50 T.U.B. dovrebbe coordinarsi con il successivo art. 119, dal quale si evince che le comunicazioni periodiche alla clientela in ordine allo svolgimento del rapporto devono essere chiare.
Alla luce di ciò, non può ritenersi che i documenti sub nn. 4 e 5 siano sufficientemente chiari e idonei ad essere considerati quali estratti conto.
5. In primis, si osserva che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
sollevata da parte appellata.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
12 occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (Cassazione Civile Sez. U., 13/12/2022, Ord. n. 36481).
Orbene, la Corte osserva che, nel caso di specie, parte appellante ha specificatamente individuato i capi di sentenza impugnati, indicando, altresì, in maniera puntuale e articolata le ragioni che, a suo avviso,
dovrebbero essere prese in considerazione al fine di confutare la sentenza di prime cure. Parte appellante ha, infatti, individuato, per ciascun capo di sentenza impugnato, i vizi attribuiti allo stesso e la normativa che assume essere stata violata dal giudice di prime cure.
Per ciò che concerne, invece, le contestazioni sollevate dall'appellata in ordine alla regolarità della notificazione e all'inosservanza dei termini a comparire, va osservato che le stesse non risultano fondate.
Parte appellante ha, infatti, prodotto in giudizio, con l'atto di citazione in appello, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, contenente copia del messaggio inviato e gli allegati,
attestanti l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione a parte appellata. Né può ritenersi che non siano stati osservati i termini a comparire, come affermato da parte appellata. Infatti, ai sensi dell'art. 342,
comma 2, c.p.c., tra il giorno della notificazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non inferiori a 90 giorni. Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha notificato l'atto di citazione in data 9.12.2024 (come si evince dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna), citando a comparire dinanzi a codesta Corte all'udienza del 15.4.2025, con Controparte_1
conseguente rispetto di quanto disposto dalla suddetta norma.
6. Il primo motivo d'appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il credito azionato da in via monitoria sarebbe inesistente, stante Controparte_1
l'intervenuta esdebitazione ex art. 142 L.F e che il giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 2909 c.c.
13 e il principio del ne bis idem, in quanto il decreto di esdebitazione n. 2235/2022 del Tribunale di Venezia
sarebbe passato in giudicato, con conseguente liberazione definitiva del dai debiti concorsuali. Pt_1
La doglianza non è fondata, in quanto ai sensi dell'art. 142, comma 3, lett. a), L.F., sono escluse dall'esdebitazione “le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato in via documentale (cfr. docc. 2 e 3, fascicolo monitorio), che i contratti di finanziamento conclusi dal con (con successiva cessione del credito a Pt_1 CP_5
sono stati stipulati per ragioni personali e che il denaro ricevuto dal in forza dei suddetti CP_1 Pt_1
finanziamenti è stato destinato al soddisfacimento di bisogni personali e non già a scopi rientranti nell'esercizio dell'attività di impresa.
Depongono, infatti, in tal senso la considerazione che entrambi i contratti di finanziamento riportano nell'intestazione la dicitura “Richiesta di prestito personale”, nonché la circostanza che entrambi sono intestati al personalmente, con indicazione del codice fiscale del medesimo e non già del numero Pt_1
di P.IVA della società di cui lo stesso era socio. Essi, inoltre, non fanno alcun riferimento all'attività di impresa svolta dal sig. , anzi, con riferimento ad uno di tali contratti (cfr. p. 1, doc. 2, fascicolo Pt_1
monitorio), risulta che, al momento della stipula dello stesso, il svolgeva la professione di Pt_1
impiegato, sicché egli non aveva nemmeno dato inizio alla propria attività imprenditoriale.
Né tantomeno può ritenersi fondata l'asserita violazione dell'art. 2909 c.c. e del principio del ne bis idem,
contestata da parte appellante. Ciò in quanto, il decreto di esdebitazione, pur concludendo in maniera definitiva la procedura fallimentare, non è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. Esso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non fa stato ad ogni effetto tra le parti in ordine alla asserita natura concorsuale dei crediti insinuati al passivo del fallimento. Prova ne è il fatto che il decreto stesso (cfr. doc. 12, fascicolo di primo grado, parte opponente) non contiene alcuna
14 statuizione, suscettibile di acquisire efficacia di giudicato, relativa alla natura dei crediti (se personali o concorsuali) rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale.
Con riferimento al contenuto della pronuncia di accoglimento della domanda va rilevato che esso è
individuato dall'art. 143, primo comma, nella dichiarazione di inesigibilità nei confronti del debitore ex-
fallito dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Si tratta, evidentemente, di una pronuncia non già meramente dichiarativa, bensì di accertamento costitutivo, atteso che in virtù di essa si produce una modificazione della situazione giuridica preesistente, consistente appunto in ciò che i debiti non soddisfatti integralmente divengono «inesigibili».
Tale “inesigibilità” non è temporanea, ma definitiva, tant'è che il debitore consegue la «liberazione dai debiti residui» (art. 142, primo comma, primo periodo).
Dunque, il beneficio della esdebitazione opera sul piano dei rapporti giuridici sostanziali, determinando l'estinzione dell'obbligazione concorsuale.
Tuttavia, tale efficacia estintiva va coordinata con la previsione dell'art. 142 terzo comma, che prevede l'esclusione dall'esdebitazione, tra l'altro e per quanto di interesse per “gli obblighi di mantenimento e
alimentare e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa” per le quali il debitore continua a rispondere per l'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri, senza alcuna limitazione.
Ne consegue che non operando l'efficacia estintiva dell'esdebitazione per le obbligazioni contratte dal
, in quanto estranee all'esercizio dell'impresa, anche le deduzioni svolte dall'appellante in Pt_1
relazione all'efficacia di giudicato del decreto di esdebitazione sono destinate a recedere a fronte del chiaro disposto normativo di cui all'art. 142 terzo comma l.f.
15 Né rileva che in sede di notifica del ricorso per esdebitazione non abbia, in tale circostanza, CP_1
chiesto di escludere il proprio credito tra quelli da esdebitare e ciò per la decisiva considerazione che il procedimento di esdebitazione è un procedimento camerale, finalizzato a verificare le condizioni di cui all'art. 142 l.f. e non già a delibare la natura dei crediti ammessi al passivo, essendo deputati a tale accertamento, evidentemente, altri snodi procedimentali, ovvero la fase di accertamento del passivo con gli strumenti di impugnazione normativamente previsti (art. 98 l.f.).
Sotto altro profilo va osservato che ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, l.f., “il decreto che rende
esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99,
producono effetti soltanto ai fini del concorso”. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal
giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di
cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v. Cass. n.
19940-06). Il che costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul
tema (v. ex aliis Cass. n. 25640-17), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle
decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza
alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo
in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul
medesimo rapporto giuridico.” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. 8010/2022). Prosegue la Corte di Cassazione
ribadendo che “l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento,
poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, sesto comma, legge fall., copre solo la
statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame”.
Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, deve ritenersi che l'avvenuta ammissione del credito vantato da al passivo del fallimento del non osta, in tale sede, al riconoscimento della natura CP_1 Pt_1
16 personale, e non già concorsuale, del credito stesso, non spiegando il decreto adottato dal giudice delegato efficacia di giudicato nel presente giudizio.
Sul punto, deve, quindi, confermarsi la sentenza appellata, avendo il giudice di prime cure correttamente affermato che i crediti vantati da in forza dei contratti di finanziamento nn. 4005485 e 4763322 CP_1
risultano esclusi dal perimetro dell'esdebitazione.
7. Il secondo motivo d'appello non è fondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure ritenuto legittimato ad
processum il procuratore nonostante lo stesso non sia iscritto nell'albo degli Controparte_2
intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., con conseguente nullità della procura rilasciata allo stesso da Controparte_1
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in ordine all'interpretazione dei commi 3 e 6 dell'art. 2, l. 130/1999 e alla natura imperativa o meno degli stessi,
giungendo ad affermare che è priva di fondamento la tesi secondo cui dal combinato disposto degli artt.
2, comma 6, l. n. 130/1999 e 106 T.U.B. si evincerebbe che è nullo il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti ad un soggetto diverso da banche o intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuoterebbe sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività. Afferma la Corte di Cassazione che “la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme
imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità,
sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione
compiuti in loro violazione;
− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi
disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non
basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali
della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica
17 (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini
imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi
apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); − in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate
norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del
settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è
specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
−
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto
negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli
operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti
processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti,
pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. Civ. Sez. III,
Ord. n. 7243/2024).
Di conseguenza, dall'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo tutt'al più la stessa avere rilevanza sul piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. Civ. Sez. III, Sent.
N. 12007/2024).
8. Il terzo motivo d'appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che la mera produzione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti non sarebbe idonea a provare la titolarità del credito ceduto in capo a e che il avrebbe CP_1 Pt_1
contestato sin dal giudizio di primo grado la mancata produzione del contratto di cessione intercorso tra e nonché la mancata prova della titolarità del credito cartolarizzato. CP_5 Controparte_1
Tali considerazioni sono prive di pregio.
18 Infatti, il , nel giudizio di primo grado, non ha specificatamente contestato l'esistenza della cessione Pt_1
del credito (cioè la fattispecie traslativa della titolarità del credito), limitandosi invece ad affermare (cfr.
p. 8, atto di citazione) che la mancanza di prova della titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria
è questione rilevabile d'ufficio; che la Cassazione ha affermato che, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, il mero fatto della cessione dei crediti in blocco non sarebbe sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
che nel caso di specie la sola produzione della G.U. n. 108/2016 non costituisce prova della titolarità del credito ceduto. Nel prosieguo, l'opponente ha affermato che l'operazione di cartolarizzazione sarebbe ontologicamente diversa da un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
T.U.B, sostenendo quindi che la società cessionaria dovrebbe, per provare la titolarità del credito,
dimostrare di aver posto in essere un'operazione di cartolarizzazione e di aver posto il credito del Pt_1
come sottostante ai titoli emessi.
Ebbene, parte opponente non contesta specificatamente che tra e sia intervenuto un CP_5 CP_1
contratto di cessione, né che il credito vantato da rientri tra quelli che sono stati oggetto di CP_1
cessione. Ciò non avviene neppure con la prima o la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., del giudizio di primo grado.
Peraltro, la Corte di Cassazione afferma sì che, in tema di cessione dei crediti in blocco, ove sia contestata l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma prosegue poi affermando che “è però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della
cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della
prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione
di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di
19 crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n 28790/2024).
Orbene, nel caso di specie, la prova dell'esistenza dell'intervenuta cessione del credito in favore di può ritenersi desunta dai seguenti elementi: innanzitutto, la circostanza che, nel corso del Controparte_1
giudizio di primo grado, parte opponente non abbia contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé,
bensì l'insufficienza della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a provare la cessione del credito;
il fatto che l'opponente abbia tenuto una condotta difensiva incentrata sulla mancata prova del contratto di cessione e sulla mancata prova della regolarità dell'operazione di cartolarizzazione e non giù
sulla diretta negazione dell'esistenza del contratto di cessione;
la produzione in giudizio, da parte di dell'avviso di cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale (doc. 5, parte opposta, fascicolo di CP_1
primo grado), del contratto di cessione del 23.6.2016 concluso con la , Controparte_8
che aveva incorporato (cfr. doc. allegato alla memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., CP_5
fascicolo di primo grado) e della diffida inviata da al (doc. 6, fascicolo di primo grado) CP_1 Pt_1
e non contestata, nella quale comunica l'avvenuta cessione del credito e intima al il CP_1 Pt_1
pagamento di quanto dovuto.
20 Quanto alla prova dell'inclusione del credito vantato da nei confronti del tra quelli CP_1 Pt_1
oggetto di cessione, la stessa può desumersi dalle indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le quali sono sufficientemente chiare e precise per poterlo ricondurre a quelli oggetto della cessione in blocco. Infatti, dall'avviso di pubblicazione si evince che Controparte_1
si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti, costituito dai “crediti pecuniari in essere alle ore 00.01
del 22 giugno 2016 di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (…) quale avente causa di
(…) costituito da: (i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati Controparte_5
direttamente da Consum.it…” (doc. 6, fascicolo di primo grado, parte opposta). L'avviso prosegue elencando le caratteristiche dei crediti ceduti, sicché, sulla scorta delle stesse, può ritenersi che anche il credito vantato da nei confronti del sia incluso tra quelli che sono stati oggetto di cessione CP_1 Pt_1
in favore di CP_1
9. Il quarto ed ultimo motivo d'appello non è fondato.
Parte appellante non ha contestato di aver sottoscritto i contratti di finanziamento, né di aver ricevuto la somma finanziata, né tanto meno di non aver corrisposto integralmente le somme richieste da CP_1
Per contro, si è limitata a contestare che i documenti sub. nn. 4 e 5, fascicolo monitorio, possano essere qualificati come estratti conto rilevanti ex art. 50 T.U.B.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto,
certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve
altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.” In ossequio a tale disposizione, ha prodotto CP_1
in giudizio i documenti nn. 4 e 5 che attestano in maniera analitica l'andamento dei due rapporti fino alla data di cessione del credito: i due documenti, infatti, riportano le singole rate di finanziamento, la scadenza di ciascuna di esse e il loro importo. Come previsto dalla normativa vigente, i due documenti
21 contengono la certificazione di conformità alle scritture contabili e la dichiarazione che i crediti sono veri e liquidi. Non coglie nel segno, quindi, la contestazione del sig. circa l'impossibilità di qualificare Pt_1
gli stessi come estratti conto rilevanti ex art. 50 T.U.B.
Giova, altresì, sottolineare che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di opposizione a
decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea
ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato
in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente
a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento
processuale della parte.” (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 12818/2024). Orbene, nel caso di specie, il si Pt_1
è limitato a contestare che i documenti sub. 4 e 5 siano qualificabili come estratti conto, in quanto riporterebbero soltanto l'indicazione della somma complessivamente dovuta (cosa smentita in via documentale), sicché deve ritenersi che gli stessi siano idonei a provare il credito vantato da CP_1
Ciò a maggior ragione se si considera che quest'ultima ha prodotto i contratti di finanziamento sottoscritti dal sig. , senza che questi ne abbia contestato la sottoscrizione o esistenza. Pt_1
10. Alla luce delle suddette considerazioni, consegue l'assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte appellante .
11. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza appellata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti,
applicati nella misura media (ad eccezione della fase istruttoria, essendo stata svolta attività di trattazione e della fase conclusiva stante il carattere riepilogativo degli atti) secondo lo scaglione di pertinenza (euro
5.201,00 e euro 26.000,00) .
22 Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.933,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dpr n.
115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina ID OR
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