Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2123/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente all'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa in
[...] P.IVA_1
giudizio dall'avvocato Gianfranco Minicò
Parte appellante principale-appellata incidentale e
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Valeria Battista nonché dall'avvocato Giulia Ferrante
Parte appellata principale-appellante incidentale
1
Per la parte appellante principale-appellata incidentale: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
991/2019, emessa dal Tribunale di Crotone, Giudice Dott.ssa Ilaria De
Pasquale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1724/2014, pubblicata in data
06.08.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nella denegata ipotesi della mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, si chiede che la Corte d'Appello adita Voglia accogliere la domanda Contr proposta in via riconvenzionale e subordinata, condannando l al pagamento in favore dell dell'indennizzo, ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art.2041 c.c, determinato in via equitativa secondo i canoni sopra descritti oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, ovvero al pagamento di quella diversa somma risultante all'esito del giudizio, con decorrenza dalla domanda giudiziale sino alla data della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata principale-appellante incidentale: “Voglia l'
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro – rigettata ogni avversa ragione, deduzioni e richiesta – così statuire: IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'atto d'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata perché giusta,
2 giustificata, legittima e incensurabile. IN VIA SUBORDINATA , spiega appello incidentale, e pertanto riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la domanda di risarcimento danni per indebito arricchimento inammissibile, perché domanda nuova sulla quale parte appellata, nel giudizio di primo grado, ha rifiutato il contraddittorio, previa conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la conferma del decreto ingiuntivo per la somma di euro 178.486,38 sulla base della fattura come azionata;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio che le spese seguono la soccombenza, così riformando anche questo capo della sentenza che ne ha compensato le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 394/2014 del
30.06.2014, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma Parte_1 Parte_1
di € 178.486,38 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 ed oltre spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 2.465,00. A sostegno dell'azione, parte opponente ha dedotto in primo luogo l'illegittimità del decreto ingiuntivo, per essere lo stesso fondato su un debito privo dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità, atteso che la fattura azionata dall'opposta Contr (n. 12/K del 6.3.2013) risultava già contestata dall (prot. n. 8843 del
29.03.2013, all. 4 fascicolo di parte opponente) in quanto emessa a fronte di prestazioni sanitarie erogate dalla – quale soggetto accreditato Pt_1
con il SSN – in esubero rispetto al budget concordato tra le parti con contratto del 26 luglio 2011; in secondo luogo, l'opponente ha dedotto
3 l'illegittima applicazione degli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002, giusta statuizione contenuta nel Decreto n. 70/11 della Regione Calabria.
Con comparsa depositata in data 16.06.2014, si è costituita in giudizio l contestando Parte_1
l'assunto di controparte circa il superamento del budget pattuito, eccependo la legittimità dell'applicazione degli interessi moratori di cui al
D.lgs. 231/2002 – ricorrendo nel caso concreto la fattispecie del ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali contemplato dalla normativa – e deducendo, in ogni caso, la spettanza degli importi azionati quale indennizzo per l'ingiusto arricchimento fruito dall'opponente in ragione delle prestazioni erogate. Ha chiesto, pertanto, volersi rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertare e Contr dichiarare che vi è stato in favore dell un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare l'opponente ad indennizzare l'opposta nella misura della somma di € 178.486,38 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale.
All'udienza dell'8 maggio 2019, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione ex art. 190 c.p.c. dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
Con la sentenza n. 991/2019, resa il 6.8.2019 a definizione del giudizio n. 1724/2014 r.g.a.c., il Tribunale di Crotone aveva accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 394/2014 del 30.6.2014, poiché la pretesa creditoria era stata avanzata in relazione a prestazioni sanitarie erogate oltre il tetto di spesa per le quali ai sensi del
4 contratto intercorso tra le parti all'erogatrice non sarebbe spettata alcuna remunerazione, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
L ha impugnato la suddetta sentenza, Parte_1
deducendo che: 1) essa avrebbe erogato le prestazioni sanitarie e, quindi, anche a volerle considerare come prestazioni rese extra budget, atteso che l non avrebbe provato di averle retribuite, l'associazione CP_3 CP_1
avrebbe diritto alla loro remunerazione;
2) dalle prestazioni sanitarie eseguite dall'associazione l di avrebbe ottenuto un CP_2 CP_1
ingiustificato arricchimento, sicché, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, vi sarebbero i presupposti per l'accoglimento della domanda volta a conseguire l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L di si è costituita in giudizio, argomentando per CP_2 CP_1
l'infondatezza dell'impugnazione nel merito e chiedendo, mediante la proposizione di appello incidentale, la condanna dell
[...]
al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado Parte_1
in applicazione del criterio della soccombenza.
All'udienza dell'8.10.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 24.10.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
L ha chiesto al Tribunale di Crotone di Parte_1
ingiungere all di il pagamento di € 178.486,38, unitamente CP_2 CP_1
agli interessi, pari al corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate nel corso del 2011 in base all'accordo contrattuale stipulato il 26.7.2011.
5 L di ha proposto opposizione avverso il decreto CP_2 CP_1
ingiuntivo emesso in accoglimento del ricorso monitorio dell
[...]
, rappresentando che la somma pretesa ineriva a prestazioni Parte_1
rese oltre il budget concordato e che perciò l'erogatrice non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso.
Il tribunale, in accoglimento dell'opposizione dell'azienda sanitaria, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, giacché per espressa dichiarazione dell'opposta il corrispettivo preteso si riferiva a prestazioni rese oltre il tetto massimo pattuito e, in base alle clausole dell'accordo intercorso tra le parti per l'anno 2011, l'associazione erogatrice non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso per le prestazioni rese oltre il budget concordato.
Anzitutto è doveroso premettere che la circostanza che il credito azionato dall afferisca a prestazioni erogate oltre il Parte_1
budget può reputarsi pacifica, dato che essa ha rappresentato nella memoria depositata ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. ratione temporis applicabile di aver “[…] continuato a garantire il servizio nel pieno rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto”, sebbene avesse superato il budget assegnato (cfr. la memoria acclusa al fascicolo d'ufficio).
Ciò posto, deve rilevarsi che, a mente dell'art.
3.6. del contratto sottoscritto il 26.7.2011, “le prestazioni fatturate oltre il budget (Tetto massimo) non sono remunerabili da parte della e Controparte_1
pertanto non sono esigibili” (cfr. il contratto accluso al fascicolo dell
[...]
). CP_4
L'associazione erogatrice, dunque, era consapevole che in base al contratto sottoscritto non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso per prestazioni erogate oltre il tetto massimo di € 2.183.112,00 da essa
6 accettato per l'anno 2011 (vedasi l'art.
3.3. del contratto prodotto dall di . CP_2 CP_1
Con argomentazione condivisibile, dunque, il primo giudice ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza, in ragione delle considerazioni che precedono, della pretesa creditoria azionata.
Quanto all'azione generale di arricchimento esperita dall
[...]
in via subordinata al fine di conseguire quanto meno un Parte_1
indennizzo a fronte dell'ingiustificato arricchimento che sarebbe stato conseguito dall di mediante le prestazioni sanitarie erogate CP_2 CP_1
dall'associazione, occorre evidenziare che, a mente dell'art. 2042 c.c., essa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Peraltro, com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, l'azione de qua può pure essere esaminata allorché esperita in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, purché però la prima sia stata rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, non anche per questioni afferenti alla sua fondatezza (ex multis, Cass. civ., sez. I, ord.
n. 20521/2023).
Dacché la domanda di adempimento è stata rigettata per mancanza della pretesa creditoria azionata, ferma la validità del titolo contrattuale posto a fondamento della stessa, l'azione in parola è inammissibile.
L'appello incidentale avanzato dall è fondato. Controparte_4
Per vero, considerando l'integrale conferma della sentenza impugnata in relazione alle questioni di merito, nessuno dei presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. ricorre nella fattispecie in esame per compensare le spese di lite del primo grado di giudizio, che, perciò, devono porsi a carico dell in applicazione del criterio della Parte_1
soccombenza.
7 In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado dev'essere riformata unicamente avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, trovando conferma nel resto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 limitatamente all'appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l al pagamento in Parte_1
favore dell delle spese del primo grado di giudizio, CP_2 CP_1
liquidate in complessivi € 8.201,50, di cui € 406,50 per spese ed € 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115 limitatamente all'appello principale.
8 Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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