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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16764 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 54995/2018
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. EP Di SA - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa IC CI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 54995/2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Roma, piazza Fernando De Lucia n. 60/65, P.I. , C.F. , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Mancini e Carlo Ponzano, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Guido d'Arezzo n. 28, giusta delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via CP_1
Monzambano n.10, C.F.: , P.I.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro P.IVA_3 P.IVA_4
RI AL, AR IO, LA RA e LA HE, elettivamente domiciliata in Roma alla
Via Monzambano n.10, giusta nomina congiunta e disgiunta allegata unitamente alla procura in calce ala memoria depositata il 24/1/2019;
CONVENUTA
OGGETTO: APPALTO DI OPERE PUBBLICHE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “nel merito conferma le conclusioni come da ultimo precisate con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che per completezza si trascrivono nuovamente: in via principale:
1) accertare l'illiceità della risoluzione del contratto di appalto operata da per mancanza dei CP_1 presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 136, commi 4, 5 e 6 del D. 63/2006;
2) per l'effetto, dichiarare che il contratto si è risolto per fatto e colpa di CP_1
3) condannare conseguentemente a corrispondere all'odiern ice l'importo di € CP_1 10.585.020,09, oltre IVA se dovuta, ersa somma ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione delle prestazioni eseguite dall'appaltatore fino alla risoluzione del contratto di appalto, o eventualmente al diverso titolo di indebito arricchimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
CO
4) sempre in conseguenza della risoluzione del contratto condannare a corrispondere a CP_1 l'importo di € 7.100.000,00, oltre IVA se dovuta, o la diversa somma a di giustizia, a tit mancato utile sui lavori non eseguiti;
o in subordine, per lo stesso titolo, l'importo di € 4.306.191,05, oltre IVA se dovuta, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi;
CO
5) ancora in conseguenza della risoluzione del contratto condannare a pagare a il valore CP_1 dei materiali a piè d'opera, presenti in cantiere o presso gli s enti dei f ri e dei subappaltatori, per l'importo complessivo di € 513.852,35, oltre IVA, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora dalla data dell'illegittima risoluzione del contratto, nonché l'ulteriore importo di € 123.000,00 per il mancato ammortamento degli oneri sostenuti per la cauzione definitiva;
CO
6) quale ulteriore conseguenza della risoluzione del contratto condannare a risarcire per CP_1 il danno all'immagine e per il danno curriculare subito per effetto dell uzione stes elle rispettive misure di € 3.000.000,00 il primo e di € 1.204.097,75 il secondo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
CO
7) in accoglimento della riserva n. 11, condannare a corrispondere a l'importo di € CP_1 1.344.026,10, o la diversa somma ritenuta di giustizi nendo altresì a suo o il riaccredito CO e la liquidazione dell'ulteriore importo di € 109.151,57, detratto dal credito di a titolo di penale, in ogni caso con la rivalutazione monetaria e gli interessi;
CO
8) in accoglimento della riserva n. 18, condannare al pagamento in favore di dell'importo CP_1 di € 5.255.409,18, o della diversa somma riten giustizia, oltre rivalutaz monetaria e interessi;
CO
9) in accoglimento della riserva n. 9, condannare al pagamento in favore di della somma CP_1 di € 261.539,21 oltre IVA, o della diversa somma a di giustizia, oltre intere mora;
CO
10) in accoglimento della riserva n. 10, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 53.570,65 oltre IVA, o della diversa somm ta di giustizia, oltre interes ora;
CO
11) in accoglimento della riserva n. 12, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 999.513,02 oltre IVA, o del diverso import stizia, oltre interessi di mo CO
12) in accoglimento della riserva n. 13, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 223.600,00, o in subordine di € 130.735,2 IVA, e oltre interessi di mo CO
13) in accoglimento della riserva n. 14, condannare al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 11.378,97, o della diversa somma ritenu ustizia, oltre interessi di mora CO
14) in accoglimento della riserva n. 15, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 660.300,00, o in subordine di € 386.048,3 IVA e oltre interessi di mor CO
15) in accoglimento della riserva n. 16, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 41.500,00, o in subordine di € 24.294,97, A e oltre interessi moratori CO
16) in accoglimento della riserva n. 17, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 29.600,00, o in subordine di € 17.325,00, A e interessi di mora;
CO
17) in accoglimento della riserva n. 19, condannare al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 16.400,00, o in subordine di € 9.634,00, A e interessi di mora;
18) in accoglimento della riserva n. 20, condannare al pagamento della somma di € 53.400,00, CP_1
o in subordine di € 31.254,16, oltre IVA e interessi ri;
In subordine rispetto alla domanda di cui al precedente punto 3: CO 19) condannare al pagamento in favore di della somma di € 4.410.956,25, o la diversa CP_1 somma – maggi inore – che risulterà di gi , oltre interessi di mora, quale corrispettivo contrattuale contabilizzato nei SAL da n. 8 a n. 14; CO
20) condannare al pagamento in favore di della somma di € 209.280,00, oltre IVA e CP_1 interessi morato lo di residuo corrispettivo ervizi integrati svolti;
CO
21) condannare al pagamento in favore di della somma di € 512.820,88, oltre IVA e CP_1 interessi morato lo di residuo corrispettivo vori e sicurezza eseguiti dall'appaltatore; CO
22) condannare al pagamento in favore di della somma di € 49.295,93 oltre interessi CP_1 moratori per la ni eseguite e non compre l computo metrico allegato al verbale di consistenza del 19 luglio 2018; in ogni caso:
22) accertare l'illegittimità delle detrazioni e degli addebiti operati da in sede di conto finale, CP_1 CO e per l'effetto disporre il loro riaccredito con condanna di a c ndere a i relativi CP_1 importi, pari c complessivi € 662.624,53, oltre interessi di
23) accertare l'illegittimità della penale per ritardata ultimazione dei lavori applicata sul COo Finale e per l'effetto disporre il riaccredito del relativo importo, con condanna di a CP_1CO corrispondere a la somma di € 5.667.124,20 oltre interessi moratori;
24) condannare al pagamento delle spese e competenze di causa. CP_1 Si precisa che t tti e i documenti sono stati depositati in copia informatica.”
PARTE CONVENUTA: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito: CO
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte da in violazione dell'art. 240 bis del D.lgs. 163/06, delle domande relative alle riserve attesa l'intervenuta risoluzione CO del contratto, nonché della domanda di risoluzione proposta da e delle connesse domande risarcitorie di cui ai punti 3), 4), 5 e 6) delle conclusioni nella citazione avversaria;
2) in ogni caso, nel merito, accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione disposta da CP_1 rigettare la domanda di risoluzione proposta dall'attrice, nonché ogni domanda di condanna alla CO stessa connessa e comunque ogni altra domanda a qualsivoglia titolo formulata da in quanto tutte inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
3) rigettare ogni domanda proposta dall'attrice relativamente alle riserve iscritte e riproposte con l'atto di citazione perché inammissibili, decadute per intempestività e/o rinuncia e/o violazione delle norme vigenti e comunque perché infondate e non provate e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1CO a in ragione dei lavori effettivamente eseguiti e delle detrazioni e degli addebiti oper né a titolo di sorte né a titolo di interessi per ritardato pagamento;
CP_1 a denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse fondate, in tutto o in parte, le domande attoree, limitare il riconoscimento di eventuali interessi, quanto alla decorrenza, dalla data della presente domanda giudiziale ed in ogni caso escludere l'applicabilità del D.lgs.231/2002 e della svalutazione monetaria ex art. 1224, 2 comma, c.c., nonché della rivalutazione monetaria a decorrere dal manifestarsi del danno da risarcire in quanto non dovuta e non provata. In via riconvenzionale, accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione disposta da CP_1 (i) in via principale, accertata e dichiarata la legittimità degli addebiti, delle penali e dell nute operate da condannare parte attrice a corrispondere ad la somma di € 3.697.026,87, CP_1 CP_1 pari alla za tra l'importo complessivo degli addebit lle penali applicati per gli inadempimenti dell'Impresa da un lato, le somme trattenute da sui certificati di pagamento e CP_1CO il credito vantato da dall'altro, oltre al risarcimento dei d iti e subendi da quantificarsi anche in via equitati art. 1226 c.c.; (ii) in via subordinata, qualora non venisse riconosciuta la legittimità degli addebiti e delle trattenute CO operate da condannare al pagamento in favore di dell'importo di € 5.667.124,28, CP_1 CP_1 corrispond la penale per ardo;
(iii) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande di cui precedenti punti, riconoscere in ogni caso in favore di l'importo di € 5.667.124,28, ovvero il CP_1 minore o maggiore importo che sarà ritenuto di giustiz tolo di risarcimento dei danni subiti a CO causa degli inadempimenti e dei ritardi di anche nella misura che sarà provata in corso di causa;
CO (iv) in ogni caso, compensare gli importi che dovessero essere riconosciuti a con il credito di corrispondente all'importo di € 5.667.124,28, nel caso non venisse a ta la legittimità CP_1 etrazioni da essa operate, ovvero in subordine corrispondente al minore importo di € 3.697.026,87, al netto delle detrazioni come risulta dall'atto di liquidazione finale, ovvero con ogni somma che dovesse essere riconosciuta ad a qualsiasi titolo”. CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione notificato il 6/8/2018 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo in fatto:
- che, con contratto stipulato in data 18/11/2013, rep. 11784, l aveva affidato alla CP_1 [...] la predisposizione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei “lavori di Parte_1 adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari / Olbia – lotto 4, dal km 36+100 al km 45+610 dopo lo svincolo di Berchidda”, per un importo complessivo di € 54.575.787,35, comprensivo della somma di € 800.000,00 per la progettazione esecutiva e le attività connesse, oltre all'IVA;
- che il termine di esecuzione dei lavori era stato stabilito in complessivi n. 930 giorni, di cui n. 210 per le prestazioni tecnico-progettuali propedeutiche alle attività esecutive, e n. 720 per l'ultimazione dei lavori ed era stato stabilito che il progetto esecutivo dovesse essere “conforme al progetto definitivo redatto dal committente e posto a base di gara”;
- che la fase iniziale del rapporto, destinata all'elaborazione del progetto esecutivo, era stata caratterizzata da ripetuti cambiamenti progettuali a causa delle esigenze rappresentate dalla committente e dagli altri soggetti a vario titolo coinvolti, sicché il termine originariamente fissato per le prestazioni tecnico-progettuali era aumentato da 210 giorni inizialmente previsti a tre anni di durata effettiva, in particolare:
• con ordine di servizio n. 1 del 25/11/2013 era stato disposto l'avvio delle attività tecnico- progettuali propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo, che avrebbero dovuto essere ultimate, unitamente alla progettazione esecutiva, in 210 giorni, quindi entro il 25/6/2014;
• con ordine di servizio n. 2 del 7/3/2014 il direttore dei lavori aveva disposto l'avvio della progettazione esecutiva, che avrebbe dovuto recepire le prescrizioni tecniche contenute nello stesso ordine di servizio;
• con nota del 13/6/2014, prot. n. 2358, l'appaltatore aveva consegnato la progettazione esecutiva, che prevedeva una variante relativa all'attraversamento del RI NN;
• con nota del 24/9/2014, l' aveva trasmesso le risultanze dell'istruttoria svolta, fissando CP_1 il termine del 4/10/2014 per il recepimento delle (nuove) prescrizioni impartite;
- che l'appaltatore aveva adeguato il progetto alle prescrizioni progressivamente ricevute, consegnando la documentazione progettuale revisionata e integrata in data 6/10/2014, 13/10/2014,
22/10/2014 e poi, definitivamente, il 27/10/2014;
- che, tuttavia, il 21/11/2014 l aveva consegnato una nuova istruttoria portante nuove CP_1 prescrizioni, anche in relazione alla componente economica;
- che l'attrice aveva trasmesso, con nota del 9/2/2015, prot. 544, il progetto esecutivo revisionato in base all'istruttoria dell' poi con nota del 21/4/2015, prot. 1812, la revisione del progetto CP_1 esecutivo;
- che l' aveva dato riscontro il 25/6/2015, formulando nuove prescrizioni;
CP_1
- che, con nota del 10/7/2015, prot. 3113, l'appaltatrice aveva trasmesso la nuova versione del progetto, che recepiva queste ultime prescrizioni;
- che, con nota dell'11/8/2015, l' pur riconoscendo che il progetto trasmesso il 10/7/2015 era CP_1 conforme alle precedenti richieste, aveva formulato ulteriori prescrizioni, recepite dall'appaltatrice in una ulteriore versione del progetto, trasmessa con nota del 14/9/2015, prot. 3978;
- che aveva richiesto un nuovo piano di caratterizzazione dei rifiuti, trasmesso il 20/11/2015, CP_1 poi successive modifiche, rimesse il 2/2/2016;
- che, dopo ulteriori modifiche progettuali del 9/3/2016, a seguito di una nuova richiesta del Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, aveva richiesto modifiche il 30/3/2016 ed il CP_1
20/4/2016, il gestore delle condotte idriche interferenti chiedeva modifiche nel mese di luglio 2016
(trasmesse il 26/7/2016);
- che, con nota del 14/9/2016 l aveva disposto ulteriori modifiche conseguenti alla variante CP_1 relativa allo svincolo di Berchidda, a sua volta disposta il precedente 30 marzo, cui l'appaltatore aveva ottemperato con nota del 16/9/2016, prot. 4868, trasmettendo l'ulteriore revisione del progetto esecutivo;
- che il progetto esecutivo, dopo dodici revisioni, era stato infine approvato dalla committente con delibera del CdA n. 95 del 25/10/2016, che aveva acquisito efficacia il 10/2/2017, dopo la sottoscrizione, il 30/1/2017, dell'Atto di sottomissione con cui erano state recepite le modifiche e le varianti disposte dall nel corso della progettazione, con la rideterminazione del prezzo CP_1 dell'appalto in complessivi € 56.671.242,84;
- che, in calce al citato Atto di sottomissione, l'appaltatrice aveva apposto un “motivato dissenso” ed aveva contestato lo stravolgimento dell'equilibrio economico della commessa a causa dell'applicazione, da parte dell' con riferimento alle lavorazioni variate o aggiunte, di prezzi CP_1 incongrui e non remunerativi ed inoltre l'impresa esecutrice aveva iscritto, nel SAL n. 1, dodici riserve, nelle quali i erano stati richiamati i contenuti del dissenso manifestato in calce all'atto di sottomissione;
- che, con il suddetto atto di sottomissione, era stato confermato l'originario termine di esecuzione di
720 giorni, costringendo l'esecutore ad adeguare il cronoprogramma originario ai nuovi e più complessi contenuti dell'appalto; - che il contenuto dell'atto di sottomissione era stato successivamente trasfuso nel I Atto aggiuntivo, sottoscritto il 21/6/2017, rep. 14383;
- che, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e della sottoscrizione dell'Atto di sottomissione, con verbale del 16/3/2017 la committente aveva proceduto alla consegna dei lavori che, in ragione del tempo di esecuzione fissato in n. 720 giorni, dovevano essere ultimati entro il 6 marzo 2019;
- che, nel verbale di consegna dei lavori, era stato previsto che l'appaltatrice avrebbe dovuto procedere
“alla immissione nel possesso delle maggiori aree derivanti dalla redazione del progetto esecutivo e alla chiusura della procedura di frazionamento e definitiva acquisizione al Demanio dello Stato di tutte le aree d'esproprio”; che i lavori all'interno delle aree ancora da acquisire non avrebbero potuto essere avviati prima della completa acquisizione delle aree stesse;
che avrebbero dovuto essere
“messe a disposizione della le aree individuate nel progetto esecutivo per l'esecuzione dei Pt_2 lavori di risoluzione delle interferenze”; che avrebbero dovuto essere eseguite da parte dell'appaltatore le attività di rimozione e conferimento a discarica dei rifiuti rinvenuti nel corso della progettazione;
e che avrebbe dovuto essere eseguita la bonifica da ordigni bellici nelle maggiori aree non ancora acquisite, tutte attività sopravvenute, per la cui esecuzione non era stato riconosciuto alcun termine suppletivo;
- che anche la fase esecutiva era stata condizionata ed ostacolata, oltre che dalle numerose e sostanziali modifiche apportate all'oggetto del contratto nel corso della progettazione esecutiva, da ulteriori circostanze estranee alle attribuzioni ed alle capacità correttive dell'appaltatrice, che non avevano consentito di dare regolare corso alle attività esecutive, causando ritardi rispetto all'originario cronoprogramma dei lavori;
- che i ritardi si erano verificati in primis per la nuova attività, introdotta durante la lunga fase di elaborazione della progettazione esecutiva, di rimozione dei rifiuti rinvenuti in varie aree interessate dell'intervento e soprattutto in prossimità dell'area 1, presso lo svincolo di Oschiri rampa sud-est, dove era stata rinvenuta la presenza di un maggior quantitativo di rifiuti contaminati da amianto, con aggravio dell'attività di smaltimento dei rifiuti protratto fino a marzo 2018;
- che ritardi nella tempistica delle attività di scavo della viabilità secondaria SV 12 e della trincea dell'asse principale erano stati provocati dal rinvenimento di materiale litoide non rilevato durante le indagini eseguite per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara (eseguite nel 2008), né a seguito delle indagini supplementari eseguite dall'appaltatore in sede di redazione del progetto esecutivo per la verifica di quelle a supporto della progettazione preliminare, che avevano evidenziato la presenza di materiale il cui scavo non avrebbe reso necessario l'ausilio di mezzi per la demolizione in roccia, mentre durante i lavori la presenza di roccia aveva reso necessario l'impiego del martellone e in alcuni casi del vibro ripper;
- che l'imprevedibile ritrovamento di materiale litoide, oltre a rallentare l'attività di scavo della viabilità principale, aveva provocato, altresì, ritardi nella realizzazione dei rilevati stradali, per cui era stato previsto il reimpiego del materiale di scavo della trincea dalla viabilità principale;
- che si erano verificati anche ritardi nello spostamento delle interferenze da parte degli enti preposti, in particolare le interferenze relative al cavo in fibra ottica della , per la cui eliminazione, Pt_2 avvenuta il 15.2.2018, era stato necessario attendere l'emissione da parte dell' del decreto CP_1 motivato di acquisizione delle nuove aree e il successivo iter espropriativo, e le linee elettriche gestite dal Comune di Berchidda, preclusivi al regolare avanzamento dei lavori, nonostante lo sforzo profuso dall'impresa per accelerare la risoluzione delle interferenze;
- che, nonostante l' i fosse impegnata ad eseguire la consegna di tutte le aree necessarie CP_1 ai lavori entro il 14/6/2017, solo il 15/6/2017 era stato emesso il decreto dell'occupazione delle aree, sicché l'effettiva immissione in possesso delle medesime da parte dell'appaltatrice era avvenuta il
2/8/2017;
- che avevano contribuito al ritardo nell'esecuzione dei lavori anche le avverse condizioni meteorologiche, poiché erano stati registrati 15 giorni di pioggia a novembre 2017, 21 giorni di pioggia a dicembre 2017, 14 giorni di pioggia a gennaio 2018, 23 giorni di maltempo a febbraio 2018,
22 a marzo 2018 e 20 giorni di pioggia da aprile 2018 fino al 23/5/2018;
- che l'imprevedibile disomogeneità dei terreni compresi tra la progressiva chilometrica 36+100
(corrispondente all'inizio del lotto) e la progressiva Km. 41+107 (corrispondente alla spalla A del VI
04) aveva impedito l'esecuzione delle attività di stabilizzazione dei terreni per 5 Km., su uno sviluppo di 9,51 Km. dell'intero lotto e, nonostante la proposta dell'appaltatrice di stabilizzazione del terreno con materiale da cava, l' aveva dato riscontro alla proposta dell'attrice dopo un mese con nota CP_1 del 28/2/2018, con cui aveva chiesto di effettuare ulteriori indagini da concordare al fine di verificare l'effettiva inefficacia del trattamento a calce/cemento;
- che, pertanto, anche in fase esecutiva l'andamento dell'appalto era stato anomalo, tanto che con i
14 SAL emessi al 30/4/2018 erano stati contabilizzati lavori per complessivi € 7.700.210,09, al lordo delle ritenute e degli oneri di sicurezza, a fronte di una previsione programmatica che – alla stessa data – indicava un avanzamento pari ad € 23.187.666,52, al netto dei servizi integrati, tanto che l'appaltatrice, alla data del SAL n. 14 (30/4/2018), aveva formulato n. 20 riserve, per complessivi €
19.697.801,85;
- che gli ordini di servizio nn. 3 e 4, con i quali l' aveva privilegiato la scelta del trattamento a CP_1 calce/cemento del piano di posa dei rilevati, era in antitesi con l'esigenza di recuperare i ritardi registrati, poiché richiedeva l'esecuzione di approfondimenti tecnici e probabilmente una nuova valutazione dei tratti in cui eseguirla e di quelli in cui sostituirla con altra lavorazione che permettesse di superare i vincoli derivanti dall'imprevista sopravvenienza geologica;
- che, nonostante quanto sopra esposto, con provvedimento del 18/5/2018, l' aveva disposto la CP_1 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 per grave ritardo dell'appaltatore, delegando il responsabile del procedimento all'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e autorizzando il nuovo affidamento in appalto dei (residui) lavori ex art. 140, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, richiamando gli ordini di servizio n. 3 del
22/8/2017 e n. 4 del 19/12/2017, con i quali aveva disposto di incrementare la dotazione di mezzi e manodopera per intensificare la produzione e recuperare il ritardo maturato rispetto al cronoprogramma ed ai quali l'odierna attrice aveva replicato;
- che, con lo stesso provvedimento di risoluzione, l aveva disposto l'incameramento della CP_1 cauzione prestata mediante fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali e, con nota del
30/5/2018, la committente aveva comunicato alla garante Parte_3
l'escussione della cauzione per l'importo di € 17.040.303,16, “a parziale risarcimento del danno subito”, ma, a seguito della notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto all'inibitoria dell'escussione della garanzia, l' con nota del 16/7/2018, aveva comunicato la sospensione dell'escussione CP_1 della garanzia.
Tanto premesso, la deduceva la illiceità della risoluzione del contratto Parte_1 di appalto inter partes, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 136, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.
163/2006 ed in quanto disposta dalla convenuta in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c, nonché del principio di cooperazione del creditore ex art. 1206 c.c. Parte attrice sosteneva che l'iter prodromico alla risoluzione del contratto aveva avuto inizio ad agosto 2017, cinque mesi dopo la consegna lavori, quando era trascorso il 20% circa del tempo di esecuzione contrattuale, dopo oltre tre anni occorsi per redigere la progettazione esecutiva, con l'ordine di servizio n. 3 del 22/8/2017, con il quale l' aveva contestato una sottoproduzione di CP_1 circa € 1,6 ml rispetto alla curva S del programma esecutivo di dettaglio (PED), era stato emesso nelle more dell'esecuzione, da parte dell e degli enti terzi, delle attività volte a rendere disponibile CP_1
COr le aree su cui ricadevano le opere. La sottolineava che, con nota del 9/10/2017, l' aveva CP_1 negato l'approvazione del nuovo PED, pur avendo preso atto delle ragioni rappresentate dall'appaltatore, avendo ritenuto l'incremento produttivo previsto negli anni successivi (2018 e 2019) per recuperare la minore produzione del 2017 “incompatibile con le nostre previsioni di budget”.
Parte attrice rappresentava che, con riferimento alla medesima situazione in relazione alla quale l aveva emesso l'ordine di servizio n. 3, l'odierna attrice aveva formulato a chiusura del SAL CP_1 n. 6 e poi con nota del 13/10/2017, prot. 6771, la riserva n.18 con la quale aveva lamentato il progressivo aggravamento del ritardo esecutivo e il conseguente anomalo andamento dei lavori per cause estranee alle sue obbligazioni e al suo controllo e, con nota del 16/11/2017, prot. 7520, inoltre,
l'appaltatrice aveva contestato i rilievi formulati dall' con riferimento al nuovo PED sulla base CP_1 delle proprie previsioni di budget, evidenziando ulteriori motivi di ritardo non imputabili all'appaltatrice (ritardo nella risoluzione interferenze comunali;
mancata rimozione dell'interferenza
; ritardata acquisizione delle maggiori aree necessarie all'esecuzione dei lavori), Pt_2 comunicando peraltro l'avvio anticipato di alcune attività possibili. Con il successivo ordine di servizio n. 4 del 19/12/2017, l' aveva contestato all'appaltatore una sottoproduzione di € 6,6 CP_1 milioni rispetto al PED approvato, disponendo che tale sottoproduzione avrebbe dovuto essere recuperata per la metà entro il 31/12/2018 e per la restante parte entro il successivo mese di febbraio e l'appaltatrice aveva dato riscontro a tale ordine di servizio con la citata nota prot. 8403 del
28/12/2017, richiamando gli impedimenti e gli ostacoli già segnalati con la nota del 16/11/2017 e negli atti amministrativi dell'appalto.
Parte attrice evidenziava che l senza dare alcun seguito all'invito dell'appaltatore, alla CP_1 scadenza del primo termine stabilito con l'o.d.s. n. 4 del 31/1/2018, aveva proceduto ad una nuova verifica dell'avanzamento dei lavori, rilevando una produzione di circa € 6 milioni, a fronte della produzione di circa € 17.5 milioni prevista dal PED originario e aveva dato corso alle attività prodromiche alla risoluzione del contratto, sebbene al 30/11/2017, data indicata nell'ordine di servizio n. 4 cit., l'effettivo scostamento tra la produzione realizzata e quella prevista nel PED “di recupero” trasmesso dall'appaltatore a settembre 2017 (e non approvato dall riportasse il CP_1
COr minore scostamento di circa € 1 milione. La lamentava che, a causa della situazione di incertezza determinatasi per effetto dei risultati delle prove eseguite dall che non consentiva la CP_1 riutilizzazione dei terreni scavati, ogni attività era preclusa su oltre la metà del lotto, pertanto, non era possibile, fino a quando non fosse stata individuata dall la (nuova) soluzione per CP_1
l'approvvigionamento delle terre necessarie all'esecuzione dei lavori, non solo recuperare il ritardo, ma neppure raggiungere i normali livelli di produzione. Inoltre, la direzione dei lavori aveva illecitamente omesso di disporre la sospensione dei lavori a causa del maltempo, omettendo di formalizzare le interruzioni dei lavori anche a seguito di eventi alluvionali ed aveva omesso di formalizzare la sospensione di tutte le lavorazioni impedite dalla mancata tempestiva eliminazione delle interferenze presenti nelle aree di cantiere, tra cui il ritardo fino al 15/2/2018 della Pt_2 nella rimozione della fibra ottica, anche a causa del ritardo della stessa di disporre CP_1
l'occupazione e l'esproprio delle nuove aree necessarie alla risoluzione dell'interferenza e la mancata completa rimozione, anche all'epoca della risoluzione del contratto, delle linee elettriche del Comune di Berchidda.
La chiedeva, dunque, di dichiarare la risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento dell' per aver impedito, con la sua condotta illecita, all'appaltatrice di eseguire CP_1 la prestazione a suo carico, con condanna della convenuta al pagamento di una somma pari al valore venale della prestazione eseguita dall'appaltatrice, da liquidarsi in € 10.585.020,09, oltre all'IVA ed agli accessori di legge, pari alla differenza tra il valore venale delle opere eseguite alla data della risoluzione del contratto (€ 13.910.000,00) e le somme pagate dall' in conseguenza dei primi CP_1 sette SAL emessi, per complessivi € 3.324.979,91, avendo l' omesso il pagamento degli CP_1 ulteriori lavori contabilizzati dal SAL n. 8 al n. 14, pari ad € 4.375.230,17. L'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del mancato utile preventivato per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto, che, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 554/1999, applicabile ratione temporis, era pari al 10% del costo dell'opera incrementato della quota per spese generali: ebbene, a fronte di un importo contrattuale (esclusi gli oneri per la sicurezza) di € 50.752.686,60, oltre all'IVA, di cui € 7.690.776,01 (esclusi oneri della sicurezza) eseguiti fino alla risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa della committente, il valore ai prezzi di mercato delle opere non eseguite risultava pari ad € 71.000.000,00, sicché l'appaltatrice aveva diritto al risarcimento del mancato utile pari ad € 7.100.000,00. In subordine, l'attrice esponeva che, qualora fosse stato ritenuto il valore del mancato utile pari al 10% dei valore contrattuale dei lavori non eseguiti, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto al pagamento della somma di € 4.306.191,05, pari alla quota del 10% della differenza tra l'ammontare complessivo dei lavori e servizi affidati (al netto degli oneri di sicurezza) (€
50.752.686,60) e l'importo dei lavori eseguiti fino alla risoluzione del contratto (€ 7.690.776,01), come risulta dal seguente calcolo aritmetico: € 50.752.686,60 - € 7.690.776,01 = € 43.061.910,59
[lavori non eseguiti] x 10%).
L'attrice deduceva, inoltre, di aver diritto al pagamento della somma pari al valore di mercato di tutti i materiali acquistati, compresi i predetti prefabbricati, pari ad € 513.852,35 ed alla restituzione della quota parte del premio pagato per il rilascio della polizza CAR/RCT non ammortizzata in ragione dell'anticipata interruzione del rapporto, pari a circa l'85% dell'intero premio di € 144.927,00, pari, quindi, ad € 123.000,00, oltre al risarcimento dei danni all'immagine e curriculare.
La affermava, inoltre, di aver subito un danno da anomalo andamento Parte_1 dell'appalto a causa dell'avversa condotta tenuta dalla controparte nell'esecuzione del contratto inter partes, in ragione del quale deduceva di aver iscritto la riserva n. 11, iscritta nel registro di contabilità in occasione del SAL n. 1 e confermata con raccomandata dell'11/4/2017, prot. n. 2448, per i danni subiti a causa del ritardo nella predisposizione della progettazione esecutiva, quantificati in € 1.344.026,10, oltre alla richiesta di riaccredito della penale di € 109.151,57 applicata dall'
[...]
a carico dell'appaltatore per asseriti ritardi nella redazione della progettazione esecutiva CP_1 addebitati all'impresa e la riserva n. 18, iscritta in occasione del SAL n. 6, per gli impedimenti verificatisi durante la fase esecutiva dei lavori, che non avevano consentito all'appaltatore di conseguire i livelli di produzione giornaliera programmati, poiché, a fronte di una produzione programmata nel periodo 1/8/2017 – 23/5/2018 di € 20.913.081,24, aveva potuto realizzare lavori per soli € 6.046.175,72, con una ridotta produzione del 71,09%. L'attrice, con la riserva n. 18, quantificava i danni asseritamente subiti in complessivi € 5.255.409,18, di cui € 1.613.386,71 per spese generali;
€ 84.542,14 per ritardata formazione dell'utile; € 555.202,16 per il costo improduttivo del personale tecnico di cantiere;
€ 1.213.381,18 per il costo improduttivo delle maestranze;
€
568.776,25 per il mancato ammortamento dei mezzi d'opera; € 170.066,62 per il mancato ammortamento dei costi delle polizze contrattuali;
€ 1.050.054,12 per il mancato ammortamento degli oneri della sicurezza.
L'impresa deduceva di aver iscritto ulteriori riserve per il pagamento di maggiori corrispettivi in ragione di attività extracontrattuali svolte o dell'esecuzione di prestazioni e lavori diversi da quelli previsti dal contratto, in particolare:
• con la riserva n. 9, formulata in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del
30/1/2017, successivamente confermata nel SAL n. 1, per lavori fino a marzo 2017 e con raccomandata dell'11/4/2017, l'impresa aveva richiesto il riconoscimento dei maggiori corrispettivi per le reiterate attività di rielaborazione della progettazione esecutiva, pari ad €
261.539,21;
• con la riserva n. 10, formulata in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del
30/1/2017 e confermata nel SAL n. 1 per lavori fino a marzo 2017 e con raccomandata del
11/4/2017, l'appaltatore aveva richiesto il riconoscimento del maggior corrispettivo per le attività di bonifica bellica ed espropriative da realizzare su nuove aree non comprese nel progetto originario, nonché per le maggiori attività di bonifica bellica profonda imposte da normative sopravvenute e dal Genio Militare, quantificata in complessivi € 53.570,65, di cui
€ 4.334,85 per la bonifica superficiale delle nuove aree ed € 7.603,20 per quella profonda, €
16.800,00 per le pratiche espropriative delle nuove aree d'intervento ed € 24.832,60 per l'adeguamento della bonifica profonda nelle aree già previste in progetto;
• con la riserva n. 12, formulata in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del
30/1/2017, successivamente confermata nel SAL n. 1, per lavori fino a marzo 2017 e con raccomandata dell'11/4/2017, l'appaltatore aveva chiesto l'adeguamento dell'aliquota delle spese generali e dell'utile di commessa a quello normativamente previsto (13% e 10%) in luogo delle minori percentuali offerte in sede di gara, in conseguenza dello stravolgimento dei presupposti progettuali ed esecutivi avuti presente in fase di gara, per effetto delle radicali modifiche apportate all'opera in fase di redazione della progettazione esecutiva, per complessivi € 6.148.411,94, oltre all'IVA; in questa sede l'importo di cui alla suddetta riserva era rideterminato in € 999.513,02, oltre all'IVA, in ragione del solo ammontare dei lavori eseguiti ai prezzi di contratto;
• con la riserva n. 13 iscritta in occasione del SAL n. 4 per lavori fino al 30/6/2017, confermata con raccomandata del 19/7/2017, l'impresa contestava l'applicazione del nuovo prezzo imposto dalla committente per il getto dei micropali a gravità, rispetto a quello offerto dall'appaltatore in sede di gara, in ragione di presunte modifiche alla lavorazione asseritamente apportate in sede di elaborazione del progetto costruttivo di cantiere e/o di incongruenze del progetto esecutivo inesistenti. La differenza tra il prezzo offerto dall'impresa e quello applicato dall' risultava di €/ml. 9,15, con la conseguenza di un CP_1 minor riconoscimento ai prezzi di contratto di € 130.735,20, oltre IVA, derivante dall'applicazione di detta differenza di prezzo al quantitativo di micropali realizzati (ml.
14.288). La suddetta differenza di prezzo indicata in riserva, a seguito della risoluzione del contratto, è stata rideterminata in € 223.600,00, oltre all'IVA, somma di cui la parte attrice chiedeva il pagamento a carico della controparte;
in subordine, l'attrice chiedeva la condanna della controparte al pagamento nella minor somma di € 130.735,20, oltre all'IVA, determinata tenendo conto dei prezzi di contratto;
• con la riserva n. 14 l'appaltatore aveva richiesto il riconoscimento dell'importo di € 11.378,97 quale rimborso dei costi e tributi versati per le procedure espropriative, che il committente non aveva rimborsato nonostante avesse ricevuto tutta la documentazione attestante le spese anticipate dall'attrice;
• con la riserva n. 15 iscritta in occasione del SAL n. 5 per lavori fino al 30/7/2017, aggiornata fino al SAL n. 11 e confermata per raccomandata A/R del 4/9/2017, l'impresa richiedeva la contabilizzazione degli scavi eseguiti per la viabilità secondaria SV12 e la trincea dell'asse principale compresa fra le progressive 44+175 e 44+975 e fra le progressive 43+065 e
43+375, mediante l'applicazione del prezzo previsto per lo scavo in roccia, avendo riscontrato materiale litoide non previsto nelle relazioni geologiche. L'ammontare della riserva era quantificato in € 386.048,38, considerato il prezzo al mc. di € 8,91 desunto dal prezzario
2012 ed alla quantità di rocce scavate (mc. 43.327,54 mc.). Detto importo, a seguito CP_1 della risoluzione del contratto, è stato rideterminato in € 660.300,00, applicando il prezzo di mercato aggiornato alla data di risoluzione del contratto. L'attrice chiedeva, quindi, il riconoscimento dell'importo di € 660.300,00, oltre all'IVA, o, in subordine, del minor importo indicato in riserva di € 386.048,38, oltre agli interessi moratori dalla maturazione dei SAL in cui sono stati contabilizzati gli scavi fino al saldo;
• con la riserva n. 16, iscritta in occasione del SAL n. 6 per lavori fino al 30.8.2017 e confermata con lettera raccomandata A/R del 13/10/2017, l'impresa chiedeva la contabilizzazione di alcuni lavori a misura eseguiti per realizzare il guado provvisionale previsto dall'elaborato del
Progetto Esecutivo DPCA03E1004ID01IDRDI02C. Il suddetto scavo era stato compensato come “scavo di sbancamento” (voce di prezzo A.1.01), sebbene si trattasse di scavo da remunerare con la tariffa relativa allo “scavo a sezione obbligata” (voce di prezzo B.1.01), mentre non erano stati allibrati gli oneri sostenuti per l'aggottamento dell'acqua, per complessivi € 24.294,97, di cui € 2.703,61 per lo scavo ed € 21.591,36 per le pompe di aggottamento. Detto importo, a seguito della risoluzione del contratto, era rideterminato ai prezzi di mercato aggiornati alla data di risoluzione del contratto in € 41.500,00, oltre all'IVA ed agli interessi moratori;
• con la riserva n. 17, iscritta in occasione del SAL n. 6 per lavori fino al 30/8/2017 e confermata con raccomandate A/R del 13/10/2017, l'impresa chiedeva la contabilizzazione del sovrapprezzo per l'esecuzione dello scavo in roccia per la realizzazione dei pali di fondazione in corrispondenza dei viadotti che scavalcano il RI NN. In ragione dei 180 ml scavati l'impresa aveva originariamente chiesto il riconoscimento della somma di € 17.325,00, determinata applicando alla quantità di roccia scavata il prezzo di €/ml. 96,25 desunto dalla tariffa B.02.046.c del preziario 2012 ed a seguito della risoluzione del contratto detto CP_1 importo era stato rideterminato al prezzo di mercato aggiornato alla data di risoluzione del contratto in € 29.600,00, oltre all'IVA ed agli interessi moratori;
• Con la riserva n. 19, iscritta in occasione del SAL n. 7, per lavori fino al 30/9/2017, aggiornata fino al SAL n. 13 e confermata per raccomandata A/R, l'impresa aveva richiesto il riconoscimento dell'effettivo costo di trasporto del materiale presso la discarca del Comune di Ozieri, individuata nel progetto esecutivo. Poiché la suddetta discarica era sfornita della pesa per misurare l'effettivo quantitativo di materiale conferito, l'appaltatore è stato era stato costretto a individuare un luogo alternativo in cui procedere alla pesa del materiale prima di conferirlo alla discarica di Ozieri indicata in progetto. L'importo della riserva era pari ad €
16.400,00, oltre all'IVA, o in subordine nella misura indicata in riserva derivante dal rapporto tra quantità di materiale conferite, prezzo contrattuale al mc. per Km.di € 0,16 mc/km, per la maggior distanza di 8,9 Km., quindi di € 9.634,45 (derivante da 7.001,78 mc trasportati x 8,6 km x 0,16 euro/mcxkm); • con la riserva n. 20, iscritta in occasione del SAL n. 13 per lavori fino al 30/3/2018, aggiornata nel SAL n. 14 e confermata con raccomandate in data 7/5/2018 e del 23/5/2018, l'appaltatore contestava la mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni da remunerare a misura in quanto eseguite per la realizzazione delle fondazioni delle spalle dei viadotti VI05 e VI08 la cui quota di imposta è risultata essere al di sotto della falda. L'attrice esponeva che, per far fronte alla suddetta circostanza, aveva dovuto impiegare delle pompe per n. 938 ore, per l'utilizzo delle quali aveva quantificato nella riserva un costo di € 31.254,16, oltre all'IVA, desunto dall'articolo di prezzo L.01.013.c del preziario 2012. A seguito della CP_1 risoluzione del contratto il suddetto importo era stato rideterminato, applicando il prezzo di mercato aggiornato alla data di risoluzione del contratto, in € 53.400,00, oltre IVA.
L'attrice, in subordine rispetto alla domanda di pagamento del valore venale delle opere realizzate, chiedeva la condanna dell' al pagamento del corrispettivo dei SAL dal n. 8 al n. 14, pari ad € CP_1
4.410.956,25, oltre agli interessi di mora, nonché la parte del corrispettivo per la progettazione esecutiva non corrisposto, pari ad € 209.280,00, oltre agli ulteriori importi a titolo di corrispettivo non pagati ed al corrispettivo per le opere extra contratto.
2.- Con comparsa depositata il 21/12/2018 si costituiva in giudizio l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La convenuta esponeva in fatto:
- che, relativamente alla fase progettuale dell'appalto, come emergeva dal CSA, alcune attività a carico dell'appaltatrice specificatamente indicate (indagini topografiche, indagini geognostiche, redazione del progetto di monitoraggio ambientale, documentazione per l'ottemperanza VIA, acquisizione dei pareri definitivi) si sarebbero dovute concludere entro novanta giorni, ossia entro il
24/2/2014, le attività afferenti all'acquisizione delle aree (compresi i rilievi), alla progettazione, alle attività amministrative per l'attivazione di cave e discariche, alla bonifica degli ordigni bellici, all'avvio degli scavi archeologici, alla risoluzione delle interferenze, all'esecuzione del monitoraggio ambientale ante operam, alla stipula del protocollo di legalità, all'adeguamento della documentazione per l'ottemperanza alla VIA e per l'acquisizione dei pareri definitivi a seguito di prescrizioni delle autorità competenti si sarebbero dovute concludere in duecentoventi giorni, quindi entro il 24/6/2014;
- che le suddette attività si erano protratte oltre i termini prescritti dall'ODS n. 1 e indicati nel programma trasmesso dall'attrice, come la stessa impresa aveva ammesso nella comunicazione del
15/1/2014 inviata al progettista Progin per sollecitare le attività di progettazione già in ritardo;
- che i ritardi e gli inadempimenti avevano riguardato:
➢ la bonifica da ordigni bellici: solo il 18/12/2013 l'attrice aveva trasmesso all CP_1 la documentazione necessaria per attivare la pratica di bonifica presso le competenti autorità militari, restituita controfirmata, con estrema urgenza, dall il giorno CP_1 successivo (19/12/2013); solo il 5/3/2014 l'appaltatrice aveva trasmesso l'autorizzazione n. 36 del 17/2/2014 rilasciata dal 10° Reparto infrastrutture - Ufficio
B.C.M., con allegati gli elaborati su cui apporre il visto da parte dell e solo il CP_1
12/3/2014 l'attrice aveva trasmesso l'autorizzazione;
➢ gli espropri: solo l'8/1/2014, con notevole ritardo rispetto alla consegna del
25.11.2013 ed al cronoprogramma redatto dall'Appaltatrice, questa trasmetteva l'aggiornamento del piano particellare e dell'elenco ditte in formato digitale e solo in data 17/1/2014 l'attrice aveva richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'introduzione nelle aree e solo il 5/3/2014 l'attrice aveva richiesto all il provvedimento di CP_1 accesso ai fondi, emesso il 14/3/2014 ed il successivo provvedimento di esproprio era stato emesso il 5/6/2014;
➢ la documentazione necessaria all'attivazione della procedura per la verifica di COr ottemperanza al Decreto VIA n. 60 era stata consegnata dalla con ritardo in data
30/01/2014 e quest'ultima aveva provveduto all'aggiornamento richiesto dall CP_1 con nota del 25/03/2014;
➢ le indagini archeologiche: gli inadempimenti dell'attrice avevano riguardato anche le indagini archeologiche che, secondo il programma delle attività propedeutiche e della progettazione sarebbero dovute iniziare a gennaio 2014, ma solo in data 06/03/2014, con notevole ritardo, l'attrice aveva comunicato il nominativo del professionista incaricato per l'esecuzione della direzione tecnica di indagini archeologiche. Vista
l'inerzia dell'odierna attrice nel relazionarsi con gli enti preposti, l' con nota CP_1 del 13/03/2014, si era sostituita all'appaltatrice ed aveva trasmesso alla
Soprintendenza Archeologica i chiarimenti e le verifiche archeologiche necessarie;
➢ le indagini ed i rilievi: l'esecuzione della parte topografica del progetto avrebbe dovuto concludersi entro la fine di gennaio 2014, ma solo il 17/01/2014 l'attrice aveva trasmesso il piano delle indagini topografiche del lotto in oggetto, con l'indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice e solo in data 13/03/2014 aveva comunicato. che dal 17/03/2014 al 16/04/2014 si sarebbero svolte le attività di rilievo topografico.
L'attrice aveva inviato, quindi, gli elaborati relativi al Piano delle indagini geognostiche ed ambientali con nota del 16/2/2014; le indagini erano, poi, iniziate il
17/03/2014 ed erano state ultimate, con notevole ritardo, il 26/04/2014;
➢ le interferenze: tali attività avrebbero dovuto concludersi entro il 24/06/2014. I rilievi effettuati dall'appaltatrice erano risultati incompleti, tanto che erano emerse nuove interferenze prima non censite, per le quali l' aveva chiesto all'ENEL CP_1
l'emissione di un nuovo preventivo di spesa, approvato dall' il 17/10/2014, CP_1 mentre per quanto riguarda la , a seguito del rinvenimento di una nuova Pt_2 interferenza non individuata nella progettazione redatta dalla controparte, l' CP_1 aveva dovuto chiedere un nuovo preventivo, con conseguente slittamento dei tempi previsti per lo spostamento delle interferenze;
➢ il piano di monitoraggio ambientale: nonostante che la consegna delle attività risalisse al 25/11/2013 e che le numerose riunioni effettuate presso l' - durante le quali CP_1
l'attrice era stata sollecitata alla consegna del Piano di Monitoraggio Ambientale necessario per consentire l'istruttoria da parte dell' - alla data della Pt_4 contestazione (20/3/2014) l'Impresa non aveva ancora trasmesso alcuna documentazione;
➢ il progetto esecutivo: la non aveva rispettato i tempi di Parte_1 consegna degli elaborati e della documentazione obbligatoria: il piano di monitoraggio ambientale adeguato al parere dell' era stato consegnato con un anno di Pt_4 ritardo;
il quadro di raffronto economico dei lavori era avvenuto il 9/1/2015, la consegna del progetto esecutivo era avvenuta il 13/01/2015, oltre l'ultimo termine concesso scaduto il 10/01/2015. Inoltre, la consegna del progetto, oltre che tardiva, era incompleta ed affetta da numerosi errori, tanto che il 02/02/2015 il RUP aveva avanzato la proposta di risoluzione ex art. 136, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, che, tuttavia, non era stata formalizzata, poiché l' aveva ritenuto, di concerto con la CP_1
Regione Sardegna, che la risoluzione avrebbe comportato una ulteriore dilatazione dei tempi ed il rischio di perdita dei finanziamenti. La convenuta affermava che, dopo un iter istruttorio protrattosi per più di un anno dalla prima consegna del progetto esecutivo, risalente a giugno 2014, solo in data 14/09/2015 l'attrice aveva presentato un progetto aderente alle prescrizioni contrattuali, idoneo a consentire l'avvio delle richieste di parere e di autorizzazione agli enti per l'ottemperanza al Decreto VIA con nota del 14/09/2015, nonché la verifica ex art. 112 del D.lgs. 163/2006 presso dell'U.O. Verifica Tecnica dei Progetti di ANAS. Nella medesima nota, l'attrice aveva comunicato che era emerso, in fase di bonifica bellica (avvenuta circa un anno prima), un diffuso inquinamento magnetico, che non avrebbe consentito il completamento delle attività e “dichiarava di essere disponibile ad eseguire tali attività di smaltimento prima della consegna dei lavori e previa formalizzazione delle stesse”. Le deduzioni espresse dall'appaltatrice nella nota del 14/09/2015, in cui era stata denunciata l'esistenza dell'inquinamento magnetico, avevano obbligato l a chiedere la
CP_1 caratterizzazione dei rifiuti. Tale attività, dunque, non costituiva un nuovo incombente di cui l'attrice era stata incaricata per la prima volta dall trattandosi di una
CP_1 problematica sorta circa un anno prima in fase di bonifica bellica, peraltro limitata solo ad alcune delle aree all'interno dello svincolo di Oschiri. L aveva, pertanto,
CP_1 sottoposto il progetto esecutivo a sette processi di verifica, da cui erano derivate otto consegne, ponendo in essere ogni atto di collaborazione per consentire il completamento delle attività progettuali da parte dell'impresa, che aveva presentato revisioni progettuali incomplete e viziate da errori. Anche l'ottava versione del progetto esecutivo trasmesso dall'appaltatrice era incompleta, tanto da non superare il primo rapporto intermedio di verifica, come risultava dalla nota del 29/12/2015, con cui l' aveva chiesto all'attrice di rimediare agli errori e alle omissioni. Il
CP_1
Progetto Esecutivo era stato, quindi, approvato con delibera n. 95 del 25/10/2016 del
Consiglio di amministrazione dell ed era divenuto efficace dopo il parere CP_1 positivo espresso dal CAS (Comitato Attuazione Sorveglianza della Sardegna) il
24/11/2016.
L esponeva che, divenuto efficace il progetto esecutivo, avrebbe potuto procedere alla CP_1 consegna dei lavori, che, tuttavia, era stata differita poiché l'appaltatrice aveva procrastinato la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, dando avvio ad una “negoziazione” con l al solo fine CP_1 di ottenere un aumento del corrispettivo contrattualmente previsto ed evidenziava che il 21/06/2017 era stato stipulato l'atto aggiuntivo, sottoscritto senza riserva dalla controparte, che nulla aveva eccepito in ordine ai tempi, rimasti invariati, alle modalità esecutive e ai corrispettivi e non era stato riproposto il motivato dissenso formulato dall'impresa in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione.
In ordine alla fase esecutiva, la convenuta, inoltre, esponeva:
- che i lavori erano stati consegnati con il verbale del 16/3/2017 e che, con successiva nota del
17/03/2017, l'appaltatrice aveva trasmesso il programma esecutivo di dettaglio (PED), che, dopo l'invio corredato degli allegati il 10/4/2017, era stato approvato dall con nota del 6/7/2017, in CP_1 cui era stata rilevata una serie di incongruenze e di criticità, in particolare contestando l'inadeguatezza COr dei mezzi e delle risorse umane messe a disposizione dalla riservandosi di verificare, durante il corso dei lavori, gli avanzamenti delle produzioni e di richiedere eventualmente un incremento di uomini e mezzi;
COr
- che la aveva effettivamente iniziato i lavori, già consegnati il 16/03/2017, solo a giugno 2017, anche se si erano manifestati ritardi ed inadempienze da parte dell'appaltatrice, tanto che il COr 26/03/2018 il aveva proposto la risoluzione contrattuale per grave ritardo, ai sensi dell'art. 136, co. 4 del D.Lgs n. 163/2006 e, con dispositivo dell'amministratore delegato e direttore generale dell' del 18/05/2018, era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto del 18/11/2013 e CP_1 del successivo Atto aggiuntivo del 21/06/2017, ai sensi dell'art.136, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.
163/2006, comunicata all'impresa con nota del 23/05/2018;
- che dal 18/06/2018 al 19/07/2018 si era, quindi, proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti ed COr alla constatazione delle attività svolte dalla con la conseguente emissione del verbale dello stato di consistenza dei lavori, dando atto che dal verbale di accertamento tecnico contabile del 31/7/2018 era emerso che le lavorazioni ammontavano ad € 6.846.702,76, oltre ad € 811.219,53 per oneri di sicurezza ed € 592.904,00 di oneri per servizi;
- che nessuna delle imprese interpellate aveva accettato di subentrare nel contratto, con conseguente necessità per l' di indire una nuova gara, con conseguente aumento del termine per il CP_1 completamento dell'opera;
- che il 10/08/2018 era avvenuta la presa in consegna delle aree di cantiere da parte dell CP_1
Tanto premesso, l' contestava le avverse domande e deduzioni eccependo che il ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori era stato cagionato dall'inadeguatezza di uomini e mezzi messi a COr disposizione dalla evidenziando:
- che la doglianza attorea concernente la quantità di rifiuti contaminati dall'amianto rinvenuti in loco era priva di pregio, essendo stato posto a carico dell'appaltatrice l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, la cui quantità effettiva era risultata minore rispetto a quanto dedotto dalla controparte;
- che era del pari infondata la questione relativa allo scavo della viabilità secondaria SV12, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato compromesso dal rinvenimento di materiale litoide non rilevato durante le indagini prodromiche alla redazione del progetto preliminare, poiché
l'appaltatrice avrebbe comunque avuto l'obbligo di risolvere tale problematica, avendo l'attrice effettuato numerosi sondaggi dai quali l'anomalia sarebbe dovuta emergere prima dell'esecuzione dei lavori;
- che anche in relazione alla questione delle interferenze, con particolare riferimento allo spostamento del cavo della ed alla risoluzione delle due linee elettriche gestite dal comune di Berchidda, Pt_2
COr il ritardo era imputabile alla avendo l' sollecitato la rimozione dei rifiuti, attività CP_1 propedeutica alla risoluzione dell'interferenza e alla realizzazione del nuovo svincolo di Oschiri.
Analogo discorso concerneva le interferenze con le linee elettriche gestite dal Comune di Berchidda, che inizialmente non erano state risolte perché la soluzione dell'impresa era incongrua, avendo la COr proposto di interrompere la corrente elettrica per 3 giorni, mentre era percorribile la soluzione proposta e realizzata dalla stessa che aveva costruito un by pass. L eccepiva, inoltre, CP_1 CP_1 che tale interferenza era ostativa ad una minima parte dei lavori, la maggior parte dei quali era in COr ritardo per cause imputabili alla
- che, quanto alla disponibilità delle aree, al momento della consegna dei lavori, tutte le aree interessate dal progetto preliminare, che rappresentavano circa il 95 % di quelle interessate dai lavori, erano già state acquisite;
COr
- che nell'atto di sottomissione e nell'Atto aggiuntivo la aveva rinunciato ad ogni pretesa risarcitoria e/o indennizzo e/o riserva riguardanti le attività propedeutiche all'avvio dei lavori specificamente indicate nell'art. 3 dello stesso atto;
- che le condizioni meteorologiche non avevano condizionato l'esecuzione dell'appalto, emergendo dal servizio meteorologico che in quel periodo in Sardegna si erano verificate precipitazioni di scarsa entità; COr
- che, quanto alla stabilizzazione dei terreni in calce e cemento, che era stata proposta dalla in sede di gara ed inserita nel progetto (variante migliorativa) e nel progetto esecutivo di dettaglio, il ritardo per la questione della stabilizzazione non era imputabile né alla scelta operativa dell' CP_1 di attendere gli esiti di analisi più approfondite prima di approvare una perizia, né ad un COr comportamento vessatorio nei confronti della assunto dalla convenuta con l'emissione degli ordini di servizio nn. 3 e 4. Tali ordini di servizio, infatti, non inerivano alla stabilizzazione dei terreni, essendo riferiti a ritardi dell'impresa maturati prima che la stabilizzazione dovesse avere luogo secondo il cronoprogramma;
- che l'appaltatrice, che versava in grave difficoltà economica, dopo appena due mesi dalla stipulazione del contratto aveva proposto istanza di concordato ex art. 161, comma 6 della L.F. e tali difficoltà avevano cagionato i ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- che la prima mancanza si era verificata in relazione al pagamento dei progettisti, ragione per cui, con il Certificato di Pagamento n. 4, l' aveva applicato la trattenuta di € 222.048,43 per la CP_1
COr mancata presentazione da parte della delle fatture quietanzate dei progettisti, ma tale importo era stato svincolato soltanto il 14/9/2017;
- che l' aveva sospeso il pagamento dei certificati dal n. 5 al n. 7 per la mancata presentazione CP_1
COr delle fatture quietanzate di alcuni subappaltatori e soltanto il 26/1/2018 la aveva trasmesso le fatture quietanzate e le liberatorie dei subappaltatori/fornitori, consentendo all di svincolare i CP_1 certificati di pagamento sino al settimo SAL, liquidato in data 21/02/2018;
- che, decorsi i termini previsti dall'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 senza che l'impresa avesse inviato le quietanze di pagamento, l' aveva emesso l'Ordine di Servizio n. 6 del 27/03/2018, ordinando CP_1
COr alla di trasmettere la documentazione necessaria al pagamento diretto di subappaltatori/cottimisti e fornitori, ai sensi dell'art. 39.7 del capitolato speciale d'appalto, in relazione ai SAL 7, 8 e 9 e, con nota del 28/03/2018, l' aveva comunicato a tutti i CP_1 subappaltatori/fornitori l'intenzione di procedere al pagamento diretto ai sensi dell'art. 118, comma
3 del D.Lgs. n. 163/2006, chiedendo di fornire gli elementi valutativi per definire l'ammontare dei crediti;
COr
- che, con l'ordine di servizio n. 7 del 29/03/2018, l aveva chiesto alla delucidazioni sui CP_1 mancati pagamenti in relazione ai SAL n. 10, 11 e 12, nonché la documentazione per procedere al pagamento diretto e che tale documentazione le era stata fornita dall'impresa con nota del 12/10/2018;
- che, con nota del 18/04/2018, l aveva comunicato ai subappaltatori e ai fornitori indicati CP_1 dall'odierna attrice l'intenzione di procedere al pagamento diretto, previa trasmissione della documentazione prevista dal protocollo operativo per il monitoraggio finanziario, dando atto che i pagamenti effettuati in favore di subappaltatori e fornitori ammontava ad € 2.500.220,65;
- che il 6/7/2018 la GLF aveva comunicato all di aver depositato presso il Tribunale Ordinario CP_1 di Roma domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma VI del R.D. n. 267/1942 (L.F.), procedimento N.R.G. 48/18, evidenziando che, con il deposito del suddetto ricorso, si era cristallizzato il passivo, con conseguente impossibilità di procedere al pagamento dei debiti anteriori, invitando l a non pagare fatture di subappaltatori, fornitori e terzi per prestazioni già effettuate CP_1 alla data del 5/7/2018;
- che dal giornale dei lavori era emerso che, dall'inizio del 2018, vi era stato un crescente disimpegno dei subappaltatori dovuto ai mancati pagamenti, che avevano fortemente rallentato o fatto cessare la loro attività anteriormente alla presentazione della domanda di concordato.
Tanto esposto in ordine all'andamento del contratto inter partes, l' eccepiva: CP_1
- la infondatezza della domanda inerenti le riserve: delle venti riserve, per un valore complessivo di
€ 19.697.801,85, formulate dall'appaltatrice alla data del SAL, le prime otto, per complessivi €
6.059.108,66, non erano state azionate con il presente giudizio, in quanto decadute e che le altre, del valore complessivo di € 13.638.693,19, non erano meritevoli di accoglimento, in quanto fondate su un inesistente anomalo andamento;
- la infondatezza delle domande inerenti la fase di progettazione: il contratto stipulato tra le parti era un appalto integrato, in cui la progettazione esecutiva di cui all'art. 53, co. II, lett. b) del D.Lgs. n.
163/2006 era a carico dell'appaltatrice, sicché la responsabilità derivante da errori progettuali era imputabile esclusivamente all'appaltatrice, su cui gravava l'obbligo di verificare la fattibilità del progetto, anche con riferimento all'approfondimento della caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo ai fini della scelta della soluzione progettuale più idonea a realizzare le opere;
- l'inammissibilità, ex art. 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006, delle riserve di valore superiore al 20% dell'importo contrattuale e, in ogni caso, di quelle aventi ad oggetto gli aspetti progettuali, poiché il progetto era stato oggetto di verificazione ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell proposta CP_1 unitamente alla domanda di riconoscimento delle riserve, essendo le due domande tra loro incompatibili, poiché l'istituto delle riserve presuppone la validità di un contratto di cui si chieda l'esecuzione, invece, in ogni caso in cui si controverta sull'invalidità del contratto e/o sui modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.;
- l'infondatezza di tutte le avverse pretese, deducendo peraltro che, ai fini del calcolo del valore delle opere realizzate sarebbe stato necessario applicare i prezzi vigenti al momento della liquidazione delle relative somme, segnatamente quelli di cui al listino dei prezzi dell del 2017, non quelli in CP_1 vigore nel 2012;
-la mancata detrazione dei pagamenti già effettuati dall dando atto che per i SAL dall'1 al 7 CP_1 il compenso spettante all'appaltatrice era stato integralmente pagato, mentre per i SAL dal n. 8 al n.
12 l sostituendosi all'appaltatrice, aveva interamente pagato i corrispettivi spettanti a fornitori CP_1
e subappaltatori;
- la mancata detrazione del costo delle opere da ultimare, per cui il valore delle opere indicato dalla controparte non era condivisibile;
- l'infondatezza dell'avversa richiesta di riconoscimento della percentuale pari al 10% dell'importo lordo dell'appalto sui lavori non eseguiti a titolo di mancato utile, non essendosi il rapporto estinto COr per il recesso della committente ed avendo la stessa offerto in sede di gara la percentuale del 2% di utile sull'importo dell'appalto; COr
- la debenza della penale, in quanto, a causa del grave ritardo della l' era stata costretta CP_1
a risolvere il contratto e ad applicare la penale di € 5.667.124,28, ai sensi dell'art. 23 del COratto, che consente all' di risolvere il contratto qualora il ritardo della controparte sia tale da non CP_1 consentire l'ultimazione delle opere nel termine contrattuale.
La convenuta contestava anche nel merito la fondatezza delle avverse riserve, deducendo:
- che, quanto alla riserva n. 11, la progettazione esecutiva aveva avuto una durata di 920 giorni rispetto ai 60 giorni previsti contrattualmente per fatti e circostanze imputabili a negligenza e inadeguatezza COr di sicché era stata correttamente applicata la penale per il ritardo nella consegna dei lavori come segue: penale giornaliera = 0,05% del contratto = 54.575.787,35 x 0,05% = € 27.287,89; penale giornaliera per p.e. = 20% della penale giornaliera = 27.287,89 x 20% = € 5.457,58 totale penale massima per la p.e. = 5.457,58 x 20 = € 109.151,57;
- che la riserva n. 18 per “Anomalo andamento dei lavori – Sottoproduzione” era fondata su problematiche le cui causa erano, per le ragioni sopra addotte, riconducibili alla condotta della stessa appaltatrice, precisando che, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 30/01/2017,
l'appaltatrice aveva rinunciato, per effetto dell'art. 9, ad ogni ragione, pretesa, contestazione e/o riserva per il periodo necessario al completamento delle attività in oggetto;
- che le richieste sottese alle riserve nn. 13, 15, 16, 17, 19 e 20 erano state arbitrariamente maggiorate ed il riconoscimento delle riserve era incompatibile con lo scioglimento del rapporto inter partes, anche a voler ammettere l'illegittimità della risoluzione;
- che la riserva n. 9, avente ad oggetto la richiesta di maggiori oneri progettuali, quantificato dall'appaltatrice in € 261.539,21, era infondata, poiché la controparte aveva redatto un progetto esecutivo difforme dal preliminare, incompleto e viziato da numerosi errori tecnici;
- che la riserva n. 10 per maggiori oneri sostenuti per la bonifica da ordigni bellici e per le nuove pratiche espropriative era infondata, posto che l'art.
1.7 del CSA indicava la bonifica ordigni bellici tra le attività propedeutiche alla progettazione, pertanto, si trattava di un onere a carico dell'appaltatrice;
- che la riserva n. 12, avente ad oggetto la richiesta di adeguamento al 13% delle spese generali e dell'utile di commessa in luogo di quelle offerte in sede di gara ed applicate contrattualmente, pari al
10%, era infondata, a causa dello “stravolgimento dei presupposti progettuali ed esecutivi avuti presente in fase di gara” era inammissibile, in quanto le modifiche al progetto preliminare posto a COr base di gara erano state proposte dalla e non dall ed avevano causato un incremento del CP_1 corrispettivo contrattuale pari ad € 2.095.455,49, che era stato recepito nell'Atto di Sottomissione e nell'Atto Aggiuntivo, sottoscritti dall'impresa, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa;
COr
- che la riserva n. 13, iscritta per € 199.094,85 e azionata per € 223.600,00, con cui la aveva contestato l'applicazione del nuovo prezzo per il getto dei micropali a gravità (bassa pressione) in luogo di quello offerto in sede di gara, relativo ad una diversa modalità del getto dei micropali era inammissibile, non essendo stata iscritta nel verbale di concordamento, oltre ad essere infondata;
- che la riserva n. 14, avente ad oggetto il rimborso dei costi e dei tributi sostenuti per le procedure espropriative, era in parte inammissibile, perché iscritta per importi diversi da quello richiesto nel presente giudizio. La convenuta eccepiva l'inammissibilità della riserva, poiché avrebbe dovuto essere iscritta al SAL N. 1 per lavori fino al 6/4/2017, nonché la sua infondatezza nel merito, poiché
l'importo sotteso alla medesima era ricompresa nel quadro economico dei lavori (voce b4 relativa all'espletamento, in qualunque fase di attuazione dell'appalto, delle attività necessarie per l'acquisizione degli immobili e delle aree occorrenti per lo svolgimento delle prestazioni), come previsto dall'articolo 3.3 del CSA;
- che la riserva n. 15, iscritta per € 386.048,38 ed azionata per € 660.300,00, con cui l'appaltatrice si era doluta del mancato riconoscimento degli oneri relativi allo scavo in roccia eseguiti in corrispondenza della viabilità secondaria SV12 e della trincea dell'asse principale compresa tra le progressive 44+175 e 44+975, era infondata, considerato che il progetto esecutivo, nel corso del quale erano state effettuate le indagini geognostiche ritenute necessarie dall'appaltatrice per verificare la reale consistenza della roccia, era stato redatto dall'odierna attrice, pertanto, la presenza di materiale più compatto (litoide) era ascrivibile ad un'errata ed incompleta valutazione dell'aspetto geotecnico in fase di progettazione. L eccepiva, inoltre, che lo scavo necessario per realizzare il corpo CP_1 stradale, sia esso relativo alla viabilità secondaria che all'asse principale, era computato nei lavori a corpo, come previsto nel CSA, pertanto, l'importo relativo a tale attività è fisso ed invariabile;
- che la riserva n. 16, iscritta per il mancato riconoscimento di alcune lavorazioni eseguite per la realizzazione del guado provvisionale all'interno dell'alveo del RI NN, era infondata, poiché le somme ivi richieste erano comprese nelle voci contabilizzate, posto che lo scavo per la posa dei tubolari in lamiera ondulata necessari per la realizzazione del guado provvisorio faceva parte del più ampio scavo per la riprofilatura dell'alveo RI NN, previsto nel progetto esecutivo come scavo di COr sbancamento e, quindi, remunerato nell'importo contrattuale. L rilevava, inoltre, che la CP_1 aveva deciso di effettuare la posa dei tubi in un mese nel quale il livello delle acque del lago Coghinas non era alla quota più bassa;
COr
- che la riserva n. 17, iscritta per € 17.325,00 ed azionata per € 29.600,00, con cui la aveva denunziato la mancata contabilizzazione del sovrapprezzo relativo allo scavo in roccia dei pali di fondazione eseguiti in corrispondenza dei ponti sul RI NN, era infondata, per le ragioni addotte dal direttore dei lavori;
- che la riserva n. 19, iscritta per il mancato riconoscimento di tutti i chilometri percorsi per il conferimento dei rifiuti presso la discarica gestita dal era infondata, poiché il COroparte_4 maggiore percorso effettuato per pesare il materiale da conferire a discarica era ascrivibile ad una carenza della struttura organizzativa dell'impresa, che aveva deciso di non installare una pesa in cantiere ma di avvalersi di strumentazione esterna;
- che la riserva n. 20, afferente al mancato riconoscimento di alcuni oneri sostenuti per la realizzazione delle fondazioni delle opere d'arte, aveva ad oggetto pretese comprese nell'importo contrattuale e, in particolare, nella voce del CSA relativa allo scavo di sbancamento (A.1.01), che, ai sensi dell'art.
3.2.2.1 del CSA (Scavo di sbancamento), prevedeva per tale tipologia di scavo l'esecuzione in presenza d'acqua e per l'approfondimento di fossi e di canali, con conseguente infondatezza della relativa domanda attorea.
La convenuta esponeva, inoltre, che, con il certificato di pagamento n. 1 relativo al primo SAL, era stata applicata la penale per ritardata consegna della progettazione esecutiva per € 109.151,57, che erano stati, poi, regolarmente pagati con i certificati di pagamento nn. 2 e 3 i corrispondenti SAL e che non era stato possibile procedere al pagamento integrale del SAL n. 4, perché l'appaltatrice non aveva prodotto le fatture quietanzate dei progettisti, sicché, con il certificato di pagamento n. 4, l' CP_1 aveva applicato la trattenuta di € 222.048,43, svincolata con nota del 14/09/2017, in seguito alla presentazione delle fatture.
L deduceva, inoltre, che il pagamento dei certificati dal n. 5 al n. 7 era stato sospeso a causa CP_1 della mancanza delle fatture quietanzate dei subappaltatori ripetutamente richieste dalla committente e che soltanto il 26/1/2018 l'impresa aveva trasmesso le fatture quietanzate e le liberatorie dei subappaltatori/fornitori ed era stato, quindi, possibile svincolare i certificati di pagamento sino al settimo, liquidato in data 21/02/2018. Esponeva di aver proceduto al pagamento diretto di subappaltatori e fornitori, per complessivi € 2.500.220,65, a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice e per far sì che i lavori riprendessero, ma che l' non aveva potuto procedere CP_1
COr ad effettuare ulteriori pagamenti per i SAL nn. 13 e 14, poiché il 06/07/2018 la aveva comunicato di aver depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma istanza di concordato con riserva ex art. 161, co. 6 della L.F., invitava l a non procedere ad ulteriori pagamenti diretti. CP_1
La convenuta dichiarava che non erano stati liquidati i certificati nn. 13 e 14 perché non ancora maturati alla data di risoluzione contrattuale intervenuta il 18/05/2018 e non dovuti in ragione delle seguenti detrazioni:
o € 5.667.124,28 a titolo di penale;
o € 38.938,20 a titolo di "addebito servizio di guardiania”;
o € 48.901,25 a titolo di addebito maggiori oneri servizio di CSE;
o € 39.930,06 a titolo di Addebito lavori ripristino segnaletica orizzontale e chiusura varchi impresa Achenza.
Concludeva, infine, chiedendo dichiararsi la inammissibilità della avversa domanda, di cui chiedeva, COr in ogni caso il rigetto e in via riconvenzionale chiedeva condannare a corrispondere alla convenuta l'importo di € 5.667.124,28 oltre risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in via subordinata sempre in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione di e la legittimità dell'applicazione della penale CP_1 operata da compensare gli importi che dovessero essere riconosciuti all'attrice con l'importo CP_1 di € 5.667.124,28 dovuto dalla stessa GLF a titolo di penale nonché con i danni subiti e subendi da da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. CP_1
Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art, 183, co. VI c.p.c., il giudice dava corso alla c.t.u., quindi la causa era assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.- La ha richiesto, previo accertamento dell'illiceità della risoluzione Parte_1 del contratto di appalto inter partes disposta dall' er mancanza dei presupposti previsti CP_1 dall'art. 136, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento del valore delle opere eseguite o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, al risarcimento dei danni, al mancato utile sui lavori non eseguiti, al pagamento della somma corrispondente al valore dei materiali presenti in cantiere o presso gli stabilimenti dei fornitori e dei subappaltatori, nonché al mancato ammortamento degli oneri sostenuti per la cauzione definitiva.
L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna della controparte al pagamento delle somme di cui alle riserve nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
L' ha al contempo richiesto in via riconvenzionale (principale) di accertare la legittimità della CP_1 risoluzione disposta e dell'addebito delle penali, con conseguente condanna della appaltatrice al pagamento in favore di di € 3.697.026,87, pari alla differenza tra l'importo complessivo CP_1 degli addebiti e delle penali applicati per gli inadempimenti dell'Impresa da un lato, le somme COr trattenute da sui certificati di pagamento e il credito vantato da dall'altro, oltre al CP_1 risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Stante, dunque, l'intento delle parti di sciogliere il contratto, pur se addebitando alla controparte la responsabilità, va, dunque, preliminarmente ricostruito l'andamento dell'appalto al fine di verificare l'eventuale grave inadempimento di una delle parti e la corretteza o meno della risoluzione comunicata da CP_1
COrovertendosi, dunque, in ordine alla risoluzione contrattuale, giova premettere che, anche nell'ambito dei contratti di appalto pubblico, può essere chiesta la risoluzione per inadempimento di uno dei contraenti (appaltatore o stazione appaltante). In tal caso, si applicano le norme generali sulla risoluzione. Quindi, anche se ci sono inadempimenti reciproci, il giudice dovrà valutare i singoli inadempimenti e verificare quali siano quelli più gravi.
La sentenza della Suprema Corte n. 1728 del 1982 ha esaminato, per la prima volta, la possibilità di invocare l'illegittimità della sospensione quale fatto di inadempimento talmente grave da giustificare una richiesta di risoluzione per inadempimento. A tale riguardo, ha anzitutto affermato che, in base ai principi generali in tema di contratti sinallagmatici ed in virtù della disciplina delle sospensioni legittime, il rapporto di appalto di opera pubblica "può avere termine per inadempienza di ciascuna delle parti (...) alla stregua delle norme di diritto comune, cui possono sovrapporsi disposizioni speciali necessariamente prevalenti e limitative, ma di cui deve essere allegata l'esistenza e
l'applicabilità derogative", essendo altresì ammissibile che la disciplina speciale del rapporto escluda che specifici fatti di inadempimento siano valorizzabili per fondarvi la relativa richiesta.
Quindi, la risoluzione è ammissibile, qualora sussistano fatti di inadempimento, comportamenti illegittimi e colposi della p.a., ma non sono tali quelli che consistono in una sospensione dei lavori disposta nell'osservanza delle disposizioni di legge o contrattuali.
Quanto all'iscrizione delle riserve, il discorso generale è che si tratta di un procedimento che l'appaltatore deve necessariamente osservare, qualora intenda contestare le singole partite di lavoro contabilizzate (ad esempio con riferimento alle modalità di rilevamento e di registrazione dei lavori eseguiti), oppure qualora intenda ottenere il riconoscimento di ulteriori compensi o di indennizzi che sorgono aliunde (cioè al di fuori degli eventi contabilizzati).
Ora, è escluso che si debba iscrivere riserva per avere il pagamento di corrispettivi contabilizzati. Ma il problema che si pone è se l'appaltatore sia tenuto ad iscrivere riserva anche con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto ed alle pretese risarcitorie ad essa conseguenti.
Al riguardo, si ritiene che non sussista un onere di iscrizione della riserva riguardo alle pretese dirette alla risoluzione del contratto per colpa dell'amministrazione ed alla condanna della stessa al risarcimento del danno.
La citata sentenza della Suprema Corte n. 1728 del 1982 ha preso in esame la rilevanza della riserva in relazione all'azione di risoluzione, affermando che il "potere dell'appaltatore di sciogliersi dal contratto di appalto, facendo valere il grave inadempimento del committente, non risulta condizionato nell'ordinamento positivo da adempimenti formali riconducibili al genus della riserva che riflette solo e sempre i maggiori costi che il committente potrebbe sopportare a seguito dell'esecuzione dell'opera e non mai la sorte del contratto, la nullità o la risoluzione medesimo".
Il principio della "generalità" della riserva è stato, quindi, circoscritto e correlato ai fatti che comportano maggiori oneri e perciò richiedono di essere tempestivamente conosciuti dalla stazione appaltante, affermando che di "onere della riserva non può assolutamente parlarsi (...) rispetto a pretese dell'appaltatore che non si riflettono sul corrispettivo globale che l'amministrazione dovrà versare per la realizzazione dell'opera, ma attengono alla vicenda sulla esistenza del contratto e non alla quantificazione della prestazione spettante all'appaltatore. Ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, la relativa domanda (arbitrale o) giudiziaria non incontra remore procedimentali nell'inosservanza dell'onere della tempestiva riserva". La sentenza in esame, infine, conclude nel senso che deve "ribadirsi, più radicalmente, che una qualsiasi vicenda di scioglimento del contratto di appalto di opere pubbliche, e specificamente quella disciplinata dall'art. 30 del capitolato, non rientra nell'area applicativa dell'istituto delle riserve",
(analogamente, Cass. sent. n. 1217 del 2000).
Questo principio viene condiviso anche da svariate pronunce successive. In particolare, la Suprema
Corte ha statuito che: “In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere - sussistente soltanto con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo dovutogli - della riserva;
il che non esclude, tuttavia
- ove l'inadempimento dell'appaltante posto a fondamento della richiesta risoluzione consista nella illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori - la rilevanza della mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza) ai fini (non già della decadenza, bensì) di valutare l'esistenza di un grave inadempimento del committente, tale da giustificare la risoluzione del contratto. (Cass.civ. Sez. 1, Sent. n. 388 del 11/01/2006)”.
La Cassazione ha altresì ribadito che l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (v. Cass. n. 15013/2011, n. 14361/2000).
Attenendo ad una pretesa di natura economica di matrice contrattuale, la riserva presuppone, dunque,
l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si controverta in ordine allo scioglimento del contratto, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (cfr. Cass. 22036 del 2014; n.
19531 del 2014; n. 388 del 2006; n. 1217 del 2000; n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cc..
In conclusione, in base alla disciplina applicabile, risulta chiaro che il cd. sistema delle riserve non implica affatto che la domanda di risoluzione per inadempimento necessiti della preventiva formulazione della riserva. E' quindi necessario procedere all'esame della domanda di risoluzione, a prescindere dalla preventiva formulazione di riserve, ed è necessario accertare, alla luce della disciplina applicabile al contratto, se il comportamento dei contraenti possa considerarsi o meno legittimo. In riferimento a questo diverso ed ulteriore profilo, va quindi verificata e valutata l'esistenza o meno di contestazioni in quanto rilevanti, non già sulla proponibilità dell'azione, bensì al fine di valutare la legittimità del comportamento della Stazione appaltante e dell'impresa appaltatrice e di accertare la eventuale sussistenza di un grave inadempimento imputabile all'uno o all'altro contraente, tale da giustificare la risoluzione del contratto, apprezzandone l'incidenza sullo svolgimento del rapporto, nel quadro della disciplina che lo regola.
Sicchè, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte, si deve ritenere che, in tema di appalti di opere pubbliche, qualora il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo (in passato ai sensi dell'art. 340 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e poi ai sensi dell'art. 136 d.lgs. n. 163/06), il giudice ordinario adito ben possa accertare l'effettiva esistenza delle condizioni di legittimità della pronunciata risoluzione, sia pur al limitato scopo (e nel rispetto dei limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali) della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo - se "contra legem" - onde valutare i reciproci inadempimenti contestati e la relativa gravità e prevalenza.
Quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto di appalto pubblico, va richiamato l'orientamento costantemente seguito dalla Suprema Corte, in base al quale -non potendo essere restituito l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore- il committente è comunque obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'opus medesimo con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione.
E' noto, infatti, che la risoluzione del contratto di appalto d'opera -cui non può attribuirsi natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica- comporta il prodursi, oltre agli effetti risarcitori in favore della parte non inadempiente, di effetti restitutori retroattivi dai quali sorge, a carico di entrambe le parti, l'obbligazione (di natura diversa da quella risarcitoria) di restituire alla controparte le prestazioni ricevute in forza del contratto dichiarato inefficace. Alla risoluzione, infatti, deve conseguire la totale restitutio in integrum delle rispettive posizioni, la quale, non essendo possibile in forma specifica nel caso dell'appalto in cui l'appaltante intenda giovarsi dell'opera eseguita, si realizza per equivalente, attraverso il diritto ad ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della stessa (cfr. Cass. Civ. n. 15705/13).
Tuttavia, con riferimento ai criteri per valutare il valore dei lavori eseguiti sino al momento della risoluzione del contratto, devesi rilevare un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, secondo un primo orientamento, tale valore andrebbe calcolato sulla base dei prezzi di mercato e non sulla base dei corrispettivi previsti nel contratto, (cfr. Cass. Civ. n. 2871/92; Cass. Civ.
12162/07). Tale criterio, tuttavia, è stato disatteso da altre pronunce della Suprema Corte secondo le quali, al contrario, per riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le aspettative di guadagno (cfr.
Cass. Civ. n. 738/07, implicitamente confermata dalla sent. n. 15705/13).
Orbene, ritiene il collegio di aderire a tale secondo orientamento, atteso che (come osservato nella citata sentenza n. 738/07) l'equivalente monetario dell'immobile acquisito dalla committente, definito con riferimento ai corrispettivi contrattualmente pattuiti, restituisce all'appaltatrice l'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza, peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente la domanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizio non rimosso con le dovute restituzioni (v. Cass Civ. SS.UU. n.12492/92), laddove il riferimento ad un valore diverso dell'immobile, come ad esempio quello dello stesso al momento della sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto a quello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula.
Sicchè, l'entità cui far riferimento per determinare il credito restitutorio dell'appaltatore è il corrispettivo pattuito, che verrà preso in considerazione non in quanto tale, ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite al momento della risoluzione del contratto.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, giova ricordare che –secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533) e risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.05.2001, n. 7027; Cass. civ., Sez. I, 15.10.1999, n.
11629; Cass. civ., Sez. II, 5.12.1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., Sez. I, 03.07.2009, n.
15677; Cass. civ., Sez. II, 20.01.2010, n. 936; Cass. civ., Sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. civ., Sez.
VI-II, 04.01.2019, n. 98).
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del contratto di appalto, con riferimento al quale, dunque, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito, ovvero per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della controparte, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Ciò posto, nel caso in esame, controvertendosi in ordine alla legittimità della risoluzione in danno dichiarata dalla Stazione appaltante, era onere dell'impresa appaltatrice dimostrare la corretta e completa esecuzione della prestazione e, pertanto, la non sussistenza dei comportamenti inadempienti contestati.
Orbene, dalle risultanze probatorie in atti non può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Il CTU ha effettuato ampio e dettagliato, esame che si richiama, riportando nel prosieguo lo svolgimento dell'appalto nelle sue linee essenziali necessarie alla valutazione della condotta delle parti e delle voci reciprocamente richieste.
Orbene, i lavori per cui è causa riguardano la S.S. 199 per l'adeguamento de8lla stessa al tipo “B” (4 corsie) lungo l'Itinerario Sassari – Olbia “Lotto 4, dal km 36+100 al km 45+610”, con interessamento e nuova realizzazione dello svincolo di Oschiri e la realizzazione di complanari in corrispondenza delle strade interpoderali circostanti il tracciato.
Nel Lotto 4 era prevista la realizzazione di n. 11 opere d'arte principali, rappresentate dai due viadotti
(con struttura mista acciaio – calcestruzzo) in corrispondenza dell'attraversamento del RI NN, di cui uno sulla viabilità principale e l'altro sulla viabilità secondaria, entrambi a quattro campate, a cui si aggiungono tre cavalcavia.
Era prevista, inoltre, la realizzazione di n. 8 sottopassi stradali, n. 89 tombini idraulici, n. 6 tratti di muri di sostegno, interventi di natura idraulica sul letto dei corsi di acqua.
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3869 del 23/10/2010 è stato redatto il progetto preliminare, con il quale è stato ottenuto, in data 24/02/2011, il nulla osta di compatibilità ambientale da parte del Ministero e l'approvazione della conferenza dei servizi CP_5 decisoria del 19/7/2011.
Il Presidente della Regione Sardegna nominava il commissario delegato per la realizzazione dell'opera, il quale, a sua volta, indicava quale soggetto attuatore l' che affidava al CP_1 CP_6 costituito dalla (in qualità di capogruppo) e dalla Serv.In s.r.l. (quale mandante) COroparte_7 la redazione di un “progetto preliminare avanzato”, approvato con ordinanza n. 803/83 del
16/10/2012. Il 26/10/2012 l ha avviato il procedimento per l'affidamento dell'appalto a mezzo CP_1 procedura ristretta, relativamente alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in base del progetto preliminare “avanzato”, il cui importo complessivo a base d'appalto era pari ad €
87.200.061,92, di cui € 2.367.422,50 per oneri relativi alla progettazione esecutiva ed attività connesse, assoggettabili a ribasso ed € 5.918.556,24 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
All'esito dell'anzidetta procedura, in data 16/07/2013, è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa
Grandi Lavori Fincosit S.p.A. (Progettista indicato: Progin S.p.A.), con conseguente aggiudicazione definitiva disposta dall' on provvedimento n. 04 del 10/09/2013. CP_1
L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., era pari ad € 54.575.787,35, comprensivo di € 5.918.556,24 per oneri relativi alla sicurezza ed € 800.000,00 per spese di COr progettazione esecutiva ed attività connesse, con ribasso offerto dalla del 40,13739%.
Per la parte relativa ai lavori si stabiliva che l'affidamento era "a corpo e misura"; per la parte di lavori
"a corpo", per € 39.139.574,22, l'importo dei relativi lavori restava fisso e invariabile, mentre per la parte di lavori "a misura", pari ad € 8.717.656,89, si faceva riferimento ai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara. Il contratto di appalto veniva stipulato il 26/11/2013.
Andamento della fase relativa alla progettazione esecutiva.
Il 25/11/2013 l' ha emesso l'O.d.S. n. 1 per l'avvio delle attività propedeutiche alla CP_1 progettazione, ed alla progettazione esecutiva. In ordine alle interferenze, con nota del 2/2/2012
l' ha chiesto all'ENEL S.p.A. di produrre il relativo preventivo di spesa e l'ENEL CP_1
Distribuzione S.p.A., con nota del 2/4/2012, ha chiesto chiarimenti in ordine alla risoluzione delle interferenze di propria competenza relative al lotto stradale in oggetto.
L con nota del 23/07/2012, ha rappresentato che le modalità di spostamento delle CP_1 interferenze erano state definite nel corso delle riunioni congiunte tenutesi nei mesi di febbraio ed aprile 2011, oltre che nel corso della Conferenza dei Servizi del 19/07/2011 e, con la medesima nota sopra richiamata, l' rappresentava che le modalità di spostamento delle interferenze CP_1 erano state ribadite e confermate nel corso degli ulteriori incontri del mese di febbraio 2012 e del
11/07/2012, e contestualmente sollecitava l'emissione del preventivo di spesa per lo spostamento delle linee MT e BT interferenti con i lavori in oggetto.
La tempistica di redazione del progetto era la seguente:
a) giorni 90 dall'Ordine di inizio attività: per l'esecuzione delle indagini topografiche, delle indagini geognostiche e la redazione del progetto di monitoraggio ambientale e della documentazione per l'ottemperanza VIA e per l'acquisizione dei pareri definitivi;
b) giorni 60 dalla data di consegna della progettazione esecutiva, che sarebbe dovuta avvenire entro
15 giorni dall'acquisizione dei pareri delle Autorità competenti: per la redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza;
c) nei primi 210 giorni è compreso il completamento dell'acquisizione delle aree, ivi compresi i rilievi, la progettazione e le attività amministrative per l'attivazione di cave e discariche, la bonifica ordigni bellici, l'avvio degli scavi archeologici e della risoluzione delle interferenze, l'esecuzione del monitoraggio ambientale ante operam, la stipula del protocollo di legalità, l'adeguamento della documentazione per l'ottemperanza VIA e per l'acquisizione dei pareri definitivi a seguito di prescrizioni delle autorità competenti;
Nell'ambito delle attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori risultano comprese:
1. la predisposizione di tutta la documentazione progettuale finalizzata all'acquisizione dei pareri definitivi degli Enti e alla verifica di ottemperanza, il progetto di monitoraggio ambientale sulla base delle proposte presentate in sede di offerta ed ivi accettate dal soggetto attuatore, unitamente alle attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc;
tale documentazione dovrà essere predisposta a livello di progetto definitivo;
2. le attività espropriative ed occupazioni;
3. le verifiche c le indagini archeologiche;
4. la bonifica da ordigni bellici;
5. la risoluzione interferenze e l'allaccio ai pubblici servizi;
6. i rilievi, progettazioni e attività amministrative per attivazione cave e discariche;
7. il monitoraggio ambientale ante operam ed altre indagini ed attività in materia ambientale da eseguirsi prima dell'inizio dei lavori;
8. in generale, tutte le attività eseguibili prima della consegna dei lavori e propedeutiche all'esecuzione degli stessi;
9. la progettazione esecutiva e la redazione del relativo Piano di Sicurezza.
Gli oneri a carico dell'impresa ricomprendevano:
1. l'esecuzione, in qualità di promotore delle espropriazioni ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale per l'appalto integrato - norme generali, delle attività necessarie per l'acquisizione degli immobili e delle aree occorrenti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, inclusi gli oneri relativi al pagamento ed all'anticipazione, in favore degli aventi diritto e in nome e per conto della stazione appaltante, delle somme a tali fini dovute a titolo di prezzo o di indennizzo, nonché al pagamento di tutte le spese da sostenersi per le relative prestazioni professionali;
2. le attività necessarie per eliminare le interferenze, anche da parte di enti e gestori di pubblici servizi, incluso l'onere relativo al pagamento e all'anticipazione delle somme richieste per la liberazione delle aree da parte degli enti gestori, nonché l'eliminazione delle interferenze eseguibili direttamente dall'esecutore;
3. le attività di competenza del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008; 4. l'adozione, per l'esecuzione dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri (SGA) conforme al Manuale di gestione ambientale redatto dal medesimo ai sensi dell'art. 21 dell'allegato
XXI al D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri previsti dalla norma ISO 14001 o dal regolamento CE
761/2001 (EMAS), che ricomprende anche gli adempimenti di cui all'art. 1 R6 "Terre e rocce da scavo" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. le attività previste nel progetto di monitoraggio ambientale, redazione degli elaborati per l'aggiornamento ed integrazioni necessari a mantenere coerenti le attività di monitoraggio, sia con lo svolgimento dei lavori sia con le diverse fasi delle verifiche condotte dalle Autorità competenti in materia di tutela dell'ambiente, compresa l'assistenza alla s.a. ai fini di tali verifiche;
6. le modifiche e/o le integrazioni al PMA - qualora intervengano varianti al progetto - per conseguire la piena ottimizzazione dei controlli e predisposizione degli adeguamenti conseguenti ai risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio nelle diverse fasi di efficacia del COratto
7. le attività di competenza del responsabile ambientale. COr Il verbale di consegna delle attività era firmato dall' e dalla senza riserva ed il 25/11/2013 CP_1
COr la trasmetteva il programma delle attività propedeutiche e della progettazione ed il 7/3/2014 ha emesso l'O.d.S. n. 2 per l'avvio della progettazione esecutiva, firmato con riserva dalla CP_1
COr
che ha contestato i ritardi che le erano stati addebitati, rappresentando:
- di aver svolto le attività volte ad ottenere l'autorizzazione alla bonifica da ordigni bellici in data
5/3/2014;
− che, per le attività di indagine archeologica, aveva contribuito alla definizione delle indicazioni del funzionario della Soprintendenza archeologica di concerto con la coordinatrice delle attività a gennaio
2014;
− che, in relazione agli espropri, sarebbero state corrette alcune incongruenze che emergevano dalla documentazione in atti, inviando a tutte le ditte interessate gli avvisi, dando atto che, entro breve tempo, sarebbe stata avviata l'immissione in possesso delle aree;
− che, per la verifica di ottemperanza al VIA, aveva presentato una prima serie di elaborati il
31/1/2014, discussa il 19/2/2014;
− che erano in corso le indagini geognostiche, ambientali, topografiche e, a breve, la verifica dei punti di potenziale interesse archeologico. COr Il 20/03/2014 l ha contestato alla un generale ritardo nello stato di avanzamento delle CP_1 attività propedeutiche e della progettazione esecutiva. COr Il 13/06/2014 la ha consegnato il progetto esecutivo, sottoposto ad istruttoria da parte dell' CP_1 COr Il 24/09/14 l' ha comunicato alla gli esiti della prima istruttoria del progetto esecutivo, CP_1 osservando quanto segue:
- che il PE presentava un incremento di € 11.332.046,58 (+23,68%) rispetto al progetto preliminare avanzato;
- che, relativamente ai movimenti di materie, le variazioni inerenti ai materiali confermavano, come da offerta, il ricorso al riutilizzo dei materiali di scavo tramite stabilizzazione, sia per le bonifiche che per i rilevati, se pur con quantità ridotte del 35% circa (da mc 235mila del PPA a mc 152mila del PE).
- che, riguardo alle forniture di materiale da cava, nel PE, a fronte di un complessivo incremento dei fabbisogni per le sistemazioni a rilevato e bonifica del 45% circa (da circa mc 295mila del PPA a mc
430mila del PE), risultava, invece, un incremento della fornitura da cava di circa otto volte (da mc
6.500 del PPA a mc 53.000 del PE), con conseguente significativo incremento anche dei relativi trasporti;
- che, relativamente alle opere d'arte maggiori, per la valutazione delle varianti alle opere di attraversamento del RI NN - conseguenti le nuove verifiche di compatibilità effettuate – sarebbe stato necessario che lo studio fosse integrato con l'indicazione del tempo di ritorno relativo al raggiungimento della quota di massimo invaso, pari a 166m s.l.m., previa acquisizione (presso la
Regione Sardegna o il Registro Italiano Dighe) dei dati ufficiali, idrologici ed idraulici, alla base del dimensionamento degli organi di scarico di superficie della diga del lago Coghinas;
- che, riguardo all'inserimento delle ulteriori campate, nelle simulazioni dello studio difettava l'evidenza dell'incompatibilità della soluzione progettuale del PPA (3 campate da 42,70 m per una luce complessiva di 128,10 m), mentre sarebbe stato necessario partire dall'analisi di compatibilità della soluzione di offerta e successivamente, se necessario ai fini della trasparenza idraulica, incrementare la lunghezza dell'opera di attraversamento in viadotto;
La richiesta di maggiori oneri per la progettazione, ammontanti ad € 300.000, ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale di appalto, non ha fondamento nel contratto, avendo l'appaltatore proceduto unicamente alle attività di redazione del progetto esecutivo delle opere di cui al progetto preliminare affidato.
In data 06/10/2014, 13/10/2014, 22/10/2014 e 27/10/2014, l'appaltatrice ha risposto all'istruttoria di trasmettendo un DVD con il progetto esecutivo che recepiva parte delle indicazioni CP_1 dell' comunicando di aver anche richiesto all'Enel, alla Regione Sardegna e al Registro Dighe CP_1
i dati idraulici alla base del dimensionamento della diga Muzzone nonché ulteriori precisazioni riguardo le portate e le serie storiche dei livelli massimi dell'invaso di Coghinas. COr Il 14/10/2014 il Genio Civile ha trasmesso alla e all' le prescrizioni relative alla fase di CP_1
COr revisione progettuale ed il verbale è stato inoltrato, con nota del 16/10/2014, alla con la richiesta di ottemperare a quanto ivi indicato.
In data 14/10/2014 e 24/10/2014 l sollecitava la consegna entro cinque giorni degli elaborati CP_1 tecnici ed economici in aggiornamento e/o ad integrazione del progetto esecutivo, conformemente alle osservazioni dell'istruttoria tecnica, paventando l'applicazione delle penali previste per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo.
Dopo numerose interlocuzioni e dopo una prima manifestazione di volontà di risolvere il contratto COr d'appalto da parte dell' non portata avanti, il 10/07/2015 la consegnava all
CP_1
CP_1 un'ulteriore versione aggiornata del progetto esecutivo, che recepiva tutte le prescrizioni dell
CP_1 ripercorrendo i motivi dei ritardi nella redazione del progetto, evidenziando che nella precedente nota dell l'istruttoria si incardinava principalmente su aspetti di natura economica, quali la
CP_1
COr formazione di nuovi prezzi, il computo metrico estimativo, gli oneri della sicurezza. La come richiesto dall si assumeva ogni responsabilità riguardo all'esecuzione delle proprie scelte CP_1 progettuali riguardo all'utilizzo di materiale stabilizzato per la formazione dei rilevati e per le bonifiche, nonché per i trattamenti colonnari con jet-grouting per le fondazioni delle opere d'arte maggiori. COr Il 15/09/2015 la consegnava all' un'ulteriore versione aggiornata del progetto esecutivo, CP_1 precisando che, relativamente allo svincolo di Berchidda ed al verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 20/07/2015, allegava la soluzione alternativa richiesta.
Dopo ulteriori interlocuzioni, il 3/10/2016 l' ha approvato, con nota interna, lo schema dei CP_1 nuovi prezzi, richiedendo modifiche per due nuovi prezzi (VA.INT.008 e VA.DC031) ed indicando un diverso criterio di valutazione per i nuovi prezzi relativi agli scatolari prefabbricati.
Il 6/10/2016 l' ha emesso il certificato finale di verifica DPCA02E1304 e ha poi, ai sensi CP_1 dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006, ha dichiarato verificato il progetto esecutivo, che è stato approvato secondo il seguente quadro economico:
- lavori a misura: € 12.436.030,01
- lavori a corpo: € 37.516.656,59
- oneri per la sicurezza sui lavori (11,848324%): € 5.918.556,24
- oneri per servizi e progettazione: € 800.000,00.
Per complessivi € 56.671.242,84. Il progetto esecutivo ha, pertanto, determinato varianti e nuove lavorazioni, che hanno determinato un maggior importo di € 2.095.455,49 rispetto al prezzo di aggiudicazione. Il 30/01/2017 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione, in cui si riferisce che sono stati introdotti n. 100 nuovi prezzi, di cui n. 78 desunti da elenchi prezzi dell' dell'anno 2012 CP_1 e dell'anno 2014 e derivanti da altri appalti sull'itinerario Olbia Sassari, n. 7 desunti da prezzari ufficiali di Enti Regionali, n. 15 ricavati da analisi di mercato. COr La ha firmato con motivato dissenso l'Atto di sottomissione, contestando lo stravolgimento dell'equilibrio economico della commessa a causa dell'applicazione, da parte dell' con CP_1 riferimento alle lavorazioni variate o aggiunte con le varie revisioni progettuali, di prezzi incongrui e COr non remunerativi. Il 4/7/2017, dopo che i lavori erano stati consegnati alla è stato poi firmato l'Atto aggiuntivo, dopo che il 20/6/2017 la GLF aveva ribadito all che avrebbe firmato CP_1 tenendo ferme le contestazioni riportate nel motivato dissenso con cui era stato sottoscritto l'Atto di sottomissione. COr Con verbale del 16/3/2017 l ha consegnato alla i lavori, dandosi atto della piena CP_1 disponibilità delle aree, fatta eccezione per quelle integrative emerse nel corso della progettazione esecutiva, per cui si doveva ancora concludere l'immissione in possesso. Si precisava, altresì, che, prima dell'avvio dei lavori nello svincolo di Oschiri e negli altri tratti interessati dalla presenza di rifiuti rinvenuti nel corso della progettazione, dovevano essere eseguite da parte dell'appaltatore le attività, previste nel progetto esecutivo, di rimozione e conferimento a discarica degli stessi e che, prima dell'avvio dei lavori nelle aree di cui sopra e nelle maggiori aree non ancora in possesso dell doveva essere completata da parte dell'appaltatore la bonifica da ordigni bellici. Il CP_1 termine per l'esecuzione dei lavori rimaneva fissato in 720 giorni.
Il 6/7/2017 l ha redatto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi per il getto di micropali CP_1 subverticali a gravità o bassa pressione (per la realizzazione di opere provvisionali), dal momento che COr il progetto esecutivo prevedeva il getto ad alta pressione, mentre il progetto costruttivo di prevedeva il getto “a gravità”.
Con nota del 06/07/2017 il D.L. ha approvato il programma dei lavori, esprimendo dubbi sulla forza lavoro prevista, che appariva sottostimata rispetto alle produzioni da eseguire, riservandosi di verificare durante il corso dei lavori gli avanzamenti delle produzioni e, eventualmente, di richiedere un incremento di uomini e mezzi.
Nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti SAL:
− S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 30/03/2017 per monitoraggio ambientale, indagini archeologiche, ed oneri della sicurezza proporzionali, per complessivi € 127.088,54, oltre alla progettazione (al 30%)
e agli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali per € 168.552,00, per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 295.640,54;
- S.A.L. n. 2 per lavori fino al 30/04/2017: registrazione di sole compensazioni e mitigazioni ambientali, monitoraggio ambientale, indagini archeologiche, ed oneri della sicurezza proporzionali, per complessivi € 187.287,49, oltre alla progettazione (al 55%) e agli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali, per un totale di € 308.816,00, ed un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 496.103,49;
− S.A.L. n. 3 per lavori fino al 30/05/2017: registrazione di sole compensazioni e mitigazioni ambientali, monitoraggio ambientale, indagini archeologiche, ed oneri della sicurezza proporzionali, per un totale di € 515.683,34, oltre alla progettazione (al 100%) e gli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali per un totale di € 562.232,00, ed un totale
S.A.L. pari a € 1.077.915,34;
− S.A.L. n. 4 per lavori fino al 30/06/2017: registrazione dei primi lavori a misura per le opere d'arte maggiori (opere di fondazione speciale, e di difesa idraulica), per compensazioni e mitigazioni ambientali, monitoraggio ambientale, indagini archeologiche, ed oneri della sicurezza proporzionali, per un totale di € 984.230,64, oltre alla progettazione (al 100%) e gli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali, per complessivi € 564.248,00, per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 1.548.478,64;
− S.A.L. n. 5 per lavori a tutto il 30/07/2017: registrazione di ulteriori lavori a misura per le opere d'arte maggiori ed opere d'arte minori (opere di fondazione speciale, e di difesa idraulica, movimenti di terra e cemento armato), per compensazioni e mitigazioni ambientali, monitoraggio ambientale, indagini archeologiche ed oneri della sicurezza proporzionali, per un totale di € 1.548.040,61, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali per complessivi € 566.672,00, per un totale complessivo del pari ad € Pt_5
2.114.712,61. A marzo del 2017 sono iniziate le attività propedeutiche all'inizio dei lavori
(monitoraggi e mitigazioni ambientali, indagini archeologiche) e a giugno 2017 sono iniziati i lavori di realizzazione delle opere stradali;
- S.A.L. n. 6 per lavori fino al 30/08/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 1.892.383,22, oltre alla progettazione (al 100%) e agli altri servizi, per un totale di €
568.160,00, ed un totale complessivo del pari ad € 2.460.543,22; Pt_5
- S.A.L. n. 7 per lavori fino al 30/09/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 2.766.886,34, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi €
571.928,00, per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 3.338.814,34;
- S.A.L. n. 8 per lavori fino al 30/10/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 4.048.572,97, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi €
577.424,00 e per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 4.625.996,97;
- S.A.L. n. 9 per lavori a tutto il 30/11/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 4.394.242,81, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi € 578.912,00 e per un totale complessivo del S.A.L. di € 4.973.154,81; COr Il 13/12/2017 l ha comunicato alla che erano stati ultimati i lavori di rimozione della CP_1 linea elettrica MT01, ricadente nel lotto 4, interferente con i lavori e che era stato rimosso il palo MT;
- S.A.L. n. 10 per lavori fino al 30/12/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 4.953.707,70, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi per un totale di €
581.312,00 ed un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 5.535.019,70;
- per lavori a tutto il 30/01/2018, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri CP_8 della sicurezza di € 5.804.820,05, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi per un totale di € 584.960,00, per un totale complessivo del pari ad € 6.389.780,05; Pt_5
- S.A.L. n. 12 per lavori a tutto il 28/02/2018, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 6.291.190,47, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi per un totale di € 587.048,00, per un totale complessivo del pari a € 6.878.238,47. Pt_5
COr Il 26/03/18 il RUP ha emesso la proposta di risoluzione del contratto, addebitando alla di non aver adempiuto a quanto disposto da che le attività in cantiere continuano a procedere a CP_1 rilento, che i mezzi e gli uomini in cantiere risultano manifestamente inadeguati a recuperare le sotto- produzioni mancate, che i subappaltatori hanno notevolmente ridotto o cessato le attività, che alcuni fornitori hanno cessato le consegne dei materiali (carpenteria metallica per berlinesi e manufatti prefabbricati), che i S.A.L. n. 8 e n. 11 non erano stati pagati da perché mancavano le quietanze CP_1 di pagamento dei subappaltatori, che il ritardo accumulato era tale da provocare danno alla collettività.
Sono stati approvati i seguenti ulteriori SAL:
- S.A.L. n. 13 per lavori fino al 30/03/2018, in cui si registrava un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 6.625.969,18, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi € 588.488,00 per il totale complessivo del S.A.L. pari ad € 7.214.457,18;
- S.A.L. n. 14 per lavori fino al 30/04/2018, in cui si registrava un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 7.145.216,16, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi € 590.720,00, per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 7.735.936,16.
L'8/5/2018 l dopo aver provveduto al pagamento dei certificati di pagamento nn. 5-6-7 il CP_1
COr 21/02/18, avendo ritenuto insufficienti le giustificazioni della sui mancati pagamenti a favore COr dei suoi fornitori e subappaltatori della ha autorizzato i seguenti pagamenti:
− per il certificato n. 8 (S.A.L. a tutto il 31/10/2017): € 1.251.155,19
− per il certificato n. 9 (S.A.L. a tutto il 30/11/2017): € 322.736,79
− per il certificato n. 10 ( a tutto il 30/12/2017): € 557.626,50 Pt_5
− per il certificato n. 11 (S.A.L. a tutto il 30/01/2018): € 834.322,07
− per il certificato n. 12 ( a tutto il 28/02/2018): € 427.429,51. Pt_5 Il 18/05/2018 l' ha disposto la risoluzione del contratto, richiamando le motivazioni riferite dal CP_1
RUP nella sua proposta, quindi il 23/05/2018 il RUP ha comunicato la risoluzione del contratto alla COr
convocandola per la redazione dello stato di consistenza per il 18/06/18. COr Dal 18/06/18 al 19/07/18 è stato redatto, in contraddittorio con la lo stato di consistenza delle opere eseguite, preso atto che erano stati emessi n. 14 che erano stati emessi n. 11 S.A.L. per Pt_5
COr espropri, questi ultimi per un totale di € 641.094,47; la ha firmato il verbale con riserva.
COr Il 6/7/2018 la comunicava all di aver depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma CP_1 domanda di concordato con prospettata continuità aziendale, con impossibilità, quindi, di procedere al pagamento dei debiti maturati anteriormente e chiedeva che i S.A.L. maturati fino al 05/07/2018
COr fossero pagati direttamente alla
COr Il 31/07/2018 la Commissione di OL (insieme all e alla ha svolto un accesso sul CP_1 cantiere ai sensi dell'art. 138, co. 2 del D.Lgs. n. 163/06, per l'accertamento tecnico contabile, dal cui verbale si evince il mancato riconoscimento dei materiali a piè d'opera risultanti dallo stato di consistenza. Nello stesso verbale di accertamento si riferiscono i valori contabili di avanzamento delle
COr varie opere eseguite, con la segnalazione di alcune non conformità. La ha firmato il verbale con riserva, richiamando una precedente comunicazione del 9/8/2018.
Il 31/07/2018 l ha redatto il verbale di accertamento tecnico contabile, riservandosi CP_1
l'applicazione di detrazioni sui lavori per:
1. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per il futuro ripristino dei piani di posa dei rilevati oggetto del completamento - € 6.499,12
2. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi di monitoraggio ambientale - € 139.046,52
3. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi per sorveglianza archeologica - € 14.915,16, per complessivi € 160.460,80. COr A febbraio 2019 l ha predisposto la liquidazione finale dei lavori eseguiti da per CP_1
COr complessivi € 8.070.573,58 e, al netto degli acconti versati, residuava un credito della di €
479.515,07, che tuttavia era assorbito dalle detrazioni applicate dal D.L.. L inoltre, con il CP_1 primo certificato di pagamento ha applicato la penale di € 109.151,57 per ritardata consegna della progettazione. Le somme di cui ai certificati di pagamento dal n. 2 al n. 7 sono state interamente
COr pagate alla senza applicazione di penali, gli importi indicati nei certificati dal n. 8 al n. 12 sono
COr state in parte pagate a subappaltatori e fornitori di (nella misura di € 3.521.802,61) ed in parte
COr trattenute in misura pari a € 1.021.581,96, in attesa della verifica del danno causato da Le
COr somme di cui ai certificati di pagamento nn. 13 e 14 non sono stati corrisposti alla poiché, COr secondo quanto riferito da la ha comunicato di aver depositato presso il Tribunale CP_1
Ordinario di Roma domanda di concordato con riserva ex art. 161, co. 6 L.F. ed ha invitato l CP_1
a non procedere ad ulteriori pagamenti in favore dei subappaltatori, sicché l' ha trattenuto dai CP_1 certificati di pagamento già emessi la somma complessiva di € 1.875.009,46, oltre alle ulteriori trattenute per addebiti amministrativi e penali (ritardo consegna progetto esecutivo e ritardo nella fine dei lavori).
Relativamente alle riserve dell'appaltatrice, risulta dagli atti che quest'ultima, già sull'Atto di sottomissione del 30/01/2017, ha apposto la sottoscrizione con motivato dissenso sulla modifica rispetto alle previsioni del progetto affidato con contratto del 18/11/2013, delle pavimentazioni stradali contenuta nel progetto esecutivo, sulla mancata applicazione delle voci di tariffa relative alla
“Segnaletica orizzontale con colato plastico a profilo liscio per fondi bitumati drenanti” prevista nel progetto esecutivo, da valutarsi partendo dai prezzi ANAS "H.01.010.b", "H.01.010.c" e
"H.01.011.b", sull'applicazione della tariffa E.3.06 (euro/mq 12,56) erroneamente applicata per la realizzazione della "Canaletta di dimensioni interne 40x40 cm", sul nuovo prezzo VA.OC.010, imposto dal committente, relativo al "Varo di punta delle travi del Viadotto RI NN" (euro/kg
1,72), ritenuto incongruo, sul nuovo prezzo VA.OC.046, imposto dal committente, relativo alla esecuzione di una "Scogliera cementata" (euro/mc 44,78), sui nuovi prezzi relativi agli "Scatolari prefabbricati ad Arco", dapprima imposti dalla committente attraverso l'applicazione di una procedura interna e poi ulteriormente ribassati secondo criteri di proporzionalità ritenuti non fondati dal punto di vista tecnico ed economico dall'appaltatrice, sul mancato riconoscimento di un Nuovo
Prezzo (sovrapprezzo) relativo al nuovo dimensionamento delle "Barriere Spartitraffico" originariamente previste con altezza cm 100 e successivamente richieste da altezza pari a 120 CP_1 cm, sull'applicazione del Nuovo Prezzo VA.OC.056 di euro/mc 2,47, imposto dal committente, in merito alla "fornitura e posa del terreno vegetale in corrispondenza delle scarpate delle viabilità secondarie", previste nell'importo a corpo del contratto, in cui era presente uno specifico prezzo di elenco A.2.04, sul corrispettivo per la progettazione e dei servizi integrati in ragione delle integrazioni occorse.
L'odierna attrice ha firmato con riserva il verbale di consegna dei lavori del 16/03/2017, rimandando ai motivi di firma con motivato dissenso dell'atto di sottomissione, ed ha iscritto nel SAL n. 1 dodici riserve, in cui sono stati richiamati i contenuti del dissenso manifestato in sede di atto di sottomissione, con la richiesta di adeguare i prezzi incongrui, per un ammontare complessivo di circa
€ 14 milioni. Gran parte di queste domande non sono state, tuttavia, reiterate sugli atti contabili, né nel presente giudizio, poiché alla data di risoluzione del contratto non avevano ancora prodotto i loro COr effetti economici;
in sostanza, le lavorazioni di cui ai nuovi prezzi contestati dalla non erano ancora state eseguite da quest'ultima, pertanto i nuovi prezzi disposti dall non avevano ancora CP_1
COr prodotto effetti negativi per la COr All'atto della firma della liquidazione finale, la dopo aver reiterato ed aggiornato sugli atti contabili le riserve precedentemente iscritte, ha riportato l'ultima versione delle riserve, che possono compendiarsi come segue:
− riserva n. 9 (oneri di progettazione) € 261.539,21
− riserva n. 10 (maggiori oneri connessi alle opere in variante ed alle successive disposizioni degli
Enti preposti) € 53.570,65
− riserva n. 11 (disapplicazione della penale e oneri per la tardata consegna dei lavori) € 109.151,57 euro + € 1.344.026,10 = € 1.453.177,67
− riserva n. 12 (adeguamento delle spese generali e degli utili sui prezzi offerti) € 999.513,02
− riserva n. 13 (nuovo prezzo imposto per il getto dei micropali - np va.oc.109) € 223.600,00
− riserva n. 14 (mancato rimborso somme anticipate espropri) € 11.378,97
− riserva n. 15 (mancato riconoscimento scavo in roccia) € 660.300,00
− riserva n. 16 (mancato riconoscimento di alcune lavorazioni eseguite per la realizzazione del guado provvisionale all'interno dell'alveo del rio mannu) € 41.500,00
− riserva n. 17 (mancato riconoscimento del sovrapprezzo per l'esecuzione dello scavo in roccia dei pali di fondazione) € 29.600,00
− riserva n. 18 (anomalo andamento dei lavori e conseguente sottoproduzione) € 5.255.409,18
− riserva n. 19 (mancato riconoscimento dei chilometri percorsi per il conferimento rifiuti presso la discarica del comune di ozieri) € 16.400,00
− riserva n. 20 (mancato riconoscimento di alcuni oneri sostenuti per la realizzazione delle fondazioni delle opere d'arte) € 53.400,00, per complessivi € 9.059.388,70, oltre ad IVA, rivalutazione monetaria ed interessi moratori. COr Con la firma del verbale dello stato di consistenza, la ha aggiunto la riserva n. 21 per danni e oneri causati dalla risoluzione contrattuale, per complessivi € 22.525.970,18. COr Con la firma del verbale di accertamento tecnico-contabile ha, poi, contestato:
− la detrazione di € 207.876,00 relativa ai servizi integrati;
− la detrazione di € 6.499,12 relativa alla compattazione dei piani di posa;
− la detrazione di € 139.046,52 relativa all'esecuzione del monitoraggio ambientale in opera;
− la detrazione di € 14.915,16 relativa ai maggiori oneri per l'assistenza archeologica durante le attività di scavo
− la detrazione di € 19/12/12 relativa agli oneri di sicurezza. COr Per le detrazioni applicate dall' sul verbale di accertamento tecnico-contabile la ha CP_1 chiesto, quindi, il riaccredito di complessivi € 387.348,92. COr Con la firma della “Liquidazione finale” la ha, poi, contestato:
− l'addebito di € 39.870,81 per lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e chiusura varchi;
− l'addebito di € 38.938,20 per il servizio di guardiania;
− l'addebito di € 97.749,93 per maggiori tempi di occupazione temporanea;
− l'addebito di € 48.901,25 per maggiori oneri servizio CSE;
− l'addebito di € 21.008,50 per smaltimento materiali a piè d'opera
− l'addebito di € 28.806,92 per ripristino della pavimentazione stradale, chiedendo, quindi, complessivamente l'accredito di € 275.275,61. COr La infine, ha contestato l'applicazione della penale relativa alla ritardata fine dei lavori nella misura massima pari a € 5.667.124,28.
Relativamente all'andamento anomalo dell'appalto, come evidenziato anche dal c.t.u., il prolungamento dei tempi di predisposizione della progettazione esecutiva è stato causato principalmente dalla durata della complessa procedura di approvazione a cui è stato sottoposto il progetto esecutivo. Come rilevato dal C.T.U., il prolungamento dei tempi di redazione ed approvazione del progetto esecutivo è derivato principalmente dal mancato accordo tra le parti sugli importi dei nuovi prezzi da adottare per la quantificazione dei lavori, problematica risolta nel 2016, COr dopo che le prime richieste in tal senso erano state formulate alla a luglio 2014, quando l CP_1 ha imposto definitivamente i nuovi prezzi calcolati secondo il criterio dalla stessa indicato, in COr sostituzione del criterio adottato dalla potendo così riportare il prezzo complessivo dell'appalto ad € 56.671.242,84, con un incremento rispetto al prezzo di aggiudicazione di € 2.095.455,49.
Nel corso della redazione del progetto esecutivo sono state, inoltre, apportate al progetto “preliminare avanzato” posto a base di gara numerose varianti e sono state previste nuove lavorazioni, a causa principalmente di:
a) innalzamento del profilo stradale del ponte sul RI NN (resasi necessaria a seguito delle informazioni pervenute ad inizio 2014); COr b) modifiche introdotte su iniziativa della sui movimenti di materie, sui materiali provenienti da cave di prestito, e sulla realizzazione dei rilevati con stabilizzazione delle terre da scavo;
c) modifiche richieste dal Genio Civile di Sassari, introdotte tra dicembre 2015 e la metà del 2016;
d) modifiche richieste dall' a marzo 2016; CP_1
e) progettazione di opere “fuori dalla sede delle opere appaltate”.
Osserva al riguardo il C.T.U. che l'introduzione delle modifiche e delle integrazioni sopra descritte è dipeso anche dal fatto che a base di gara non è stato posto un “progetto definitivo” corredato di tutte le necessarie approvazioni e nulla osta, circostanza nota a tutti i soggetti coinvolti, bensì il “progetto preliminare avanzato”, peraltro non previsto dalla disciplina di settore, che aveva un livello di approfondimento e definizione inferiore rispetto ad un progetto definitivo redatto ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010. Gran parte delle modifiche introdotte nel corso della redazione del progetto esecutivo sono quindi riconducibili al minor livello di approfondimento del progetto dal progetto posto a base di gara.
Ebbene, alla luce del disposto dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, come evidenziato dal c.t.u., l' CP_1
COr nel corso dell'istruttoria del progetto esecutivo redatto dalla ha agito nel rispetto della normativa vigente ratione temporis, avendo ripetutamente richiesto di applicare, laddove possibile, il criterio di cui al citato art. 163, in quanto ha chiesto più volte di utilizzare nuovi prezzi desunti dal prezzario dell' posto a base di gara, ovvero ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel CP_1 contratto, limitando nella massima misura possibile l'adozione di nuovi prezzi desunti da nuove COr analisi. Al contrario, la con la redazione del progetto esecutivo, aveva basato la quasi totalità dei nuovi prezzi su nuove analisi effettuate dalla stessa appaltatrice.
Relativamente all'invocato anomalo andamento nel corso dell'esecuzione dell'appalto, dalla cronologia dei lavori emerge che questi ultimi sono iniziati non immediatamente dopo il verbale di consegna dei lavori del 16/03/2017, ma presumibilmente a maggio del 2017, dopo l'esecuzione di attività propedeutiche previste dal contratto (monitoraggio ambientale ante operam, classificazione rifiuti, ecc.). COr La ha redatto il programma operativo e di dettaglio dei lavori nei tempi previsti, con indicazione di dettaglio sulle produzioni mensili da conseguire e sulla presenza di maestranze e macchinari in cantiere, per ogni mese dei lavori, ma i dati di produzione dei primi mesi dei lavori si sono rivelati sensibilmente inferiori a quelli previsti nel programma approvato e non hanno avuto alcun incremento COr fino alla fine del 2017. A fronte delle contestazioni dell le giustificazioni proposte da CP_1 non risultano affatto sufficienti a giustificare le minori produzioni riscontrate.
Il 19/12/17 il D.L. di emette l'O.d.S. n. 4 con il quale intima all'impresa il recupero del tempo CP_1
COr perduto, ed il raggiungimento delle produzioni attese. ha risposto richiamando le precedenti motivazioni ed ha aggiunto che si erano verificate condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli.
Nei primi tre mesi del 2018 l' ha predisposto verbali di accertamento dei lavori eseguiti ed il CP_1
26/03/18 ha formulato la seconda proposta di risoluzione contrattuale, formalizzata, poi, il COr 23/05/2018, a causa del ritardo maturato dalla nell'esecuzione dei lavori. COr COestualmente, l' ha ricevuto da numerosi fornitori e subappaltatori della richieste di CP_1
COr pagamento diretto dei crediti vantati dagli stessi nei confronti di a causa dell'inadempimento di quest'ultima ed in occasione di alcuni S.A.L. e dei corrispondenti Certificati di Pagamento emessi dall' non sono stati pagati da quest'ultima, in quanto l'appaltatrice non era in grado di CP_1 presentare la documentazione attestante gli avvenuti saldi in favore dei fornitori e subappaltatori per i lavori eseguiti nel periodo di competenza dei singoli S.A.L., come previsto dalla normativa di settore. Già dalla fine del 2017 e anche nel 2018 sono emersi in modo chiaro i primi segnali di COr sofferenza finanziaria di che nel luglio del 2018 sono sfociate nella presentazione presso il
Tribunale Ordinario di Roma di una proposta di concordato in continuità.
Nelle more del procedimento di risoluzione del contratto, tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, gli unici eventi che hanno in parte condizionato l'avanzamento dei lavori in cantiere hanno riguardato i COr
“campi prova”, oggetto di specifica riserva da parte della ma che hanno anche specifica attinenza con l'invocato “anomalo andamento dei lavori” di cui trattasi. COr La aveva proposto in fase di gara e di progettazione esecutiva la stabilizzazione del terreno in situ a calce e/o cemento, mentre a seguito dell'esecuzione dei “campi prova” per la certificazione di COr detta operazione, secondo la prospettazione attorea, sarebbero emersi risultati tali da indurre la a ritenere che l'operazione non fosse realizzabile come previsto, dovendola pertanto sostituire con l'approvvigionamento dei materiali provenienti da cava di prestito, e presentando una variante al quadro economico con aumento di spesa pari a € 2.712.415,39 per effetto dell'asserita disomogeneità dei terreni in sito riscontrata durante i campi prova.
L rilevava dei valori di CBR inferiori al requisito di CSA in due casi (sempre per strati alti CP_1
COr del rilevato) e rilevava anch'essa due casi di valori di CBR inferiori al requisito di CSA (sempre per strati alti del rilevato, in un caso nelle stesse sezioni stradali di ed in un altro caso in CP_1
COr un'altra sezione stradale). Dopo 5 giorni dalla sua posa in opera, il CBR rilevato da risultava conforme ai requisiti di CBR del CSA.
Dalla disamina delle posizioni tecniche espresse dalle parti, emerge in modo chiaro che le sotto- produzioni registrate dall da maggio 2017 fino a febbraio 2018 non dipendono dalla questione CP_1 relativa all'esito delle prove di laboratorio sui “campi prova” dei rilevati in corrispondenza delle varie sezioni stradali oggetto di contratto.
Invero, fino a dicembre 2017 non erano previste contabilizzazioni sulle opere di bonifica dei rilevati
(da realizzare mediante il riutilizzo di materiali scavati, come da proposta di gara e di progetto COr esecutivo autonomamente formulata da , mentre a gennaio e febbraio del 2018 erano previste modeste contabilizzazioni per questa voce, dal momento che sarebbe coinciso con l'inizio delle lavorazioni. La questione dei “campi prova” non ha avuto, quindi, un'incidenza rilevante sull'origine COr delle sotto-produzioni della e sull'anomalo andamento dei lavori, considerato che l'esito negativo di alcune prove di laboratorio non erano necessariamente riconducibili ad un “imprevisto geotecnico”, pertanto, non dovevano necessariamente dare luogo ad una variante in corso d'opera, ma avrebbero richiesto almeno un attento approfondimento per verificare la validità del progetto (che
COr peraltro su questo specifico argomento traevano origine da proposte di e da attività di indagine
COr geologica svolta direttamente da nel corso del progetto esecutivo).
COr Nella specifica vicenda, si rileva, quindi, la responsabilità della quale soggetto che ha proposto la “variante migliorativa” in sede di gara, assumendosi la responsabilità (almeno sotto il profilo tecnico) della redazione della variante in sede di progettazione esecutiva, con contestuale svolgimento dei sondaggi geologici necessari per la caratterizzazione dell'opera da eseguire (stabilizzazione a calce e cemento delle terre di scavo, per un loro riutilizzo nella realizzazione dei rilevati), ma è poi
COr giunta alla conclusione dell'asserita inidoneità dell'intervento proposto e progettato dalla stessa a causa della disomogeneità dei terreni scavati lungo il tracciato su cui doveva essere realizzata l'opera. COr Quanto alle avverse condizioni meteorologiche invocate dalla per giustificare la ridotta produzione nei periodi contestati dall è condivisibile quanto asserito dal c.t.u., secondo cui la CP_1 semplice registrazione di un evento piovoso nel corso di una giornata non è idonea ad escludere la possibilità di lavorare in quella determinata giornata, atteso che, affinché il maltempo condizioni in modo significativo il corso dei lavori, è necessario che siano documentate situazioni di maltempo intenso e prolungato, tale da pregiudicare l'utilizzo delle opere provvisionali di cantiere (piste, scavi, ecc.) e ad esporre al rischio l'operatività dei mezzi. Ebbene, dai dati meteorologici e da quanto registrato nel giornale dei lavori del 2018, risulta che tali condizioni si sono verificate solo per una COr settimana, a febbraio 2018, quando i ritardi della erano già stati contestati da circa due mesi dalla committente. Negli altri mesi, i giorni di pioggia ostativi all'esecuzione dei lavori sono state del tutto occasionali (massimo 2 o 3 al mese), quindi rientrano nella normalità del caso, vista la stagione interessata dall'odierno esame. Le condizioni meteorologiche non sono state la causa dell'anomalo andamento dei lavori.
L'attrice ha invocato, come ulteriore causa di ritardo ed anomalo andamento, lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nello svincolo di Oschiri e nelle altre aree di cantiere.
Il C.T.U. osserva che è stato versato in atti il Giornale dei lavori per i soli mesi del 2018, non anche per il 2017, pertanto le affermazioni dell' sulla quantità e sulla qualità delle risorse dedicate CP_1
COr dalla alla rimozione dei rifiuti dalle aree in questione non è interamente verificabile. COr Per il 2018 risulta che, effettivamente, la a far tempo da gennaio 2018, ha dedicato a questa attività solo due operai, oltre al macchinario presente, ed in alcuni giorni è stata riscontrata l'assenza di tutta la squadra, mentre dall'8/2/2018 non si sono registrate altre presenze di mezzi e uomini. Le COr motivazioni addotte dalla non sono tecnicamente fondate, in quanto inidonee a giustificare una ridotta produzione nell'ambito di questa specifica attività, né possono giustificare il rallentamento di tutto il cantiere. Si tratta, infatti, di un'attività isolata rispetto al resto dei lavori, il cui ritardo ha eventualmente posticipato quelle che successivamente alla bonifica si sarebbero dovute svolgere nel sito in esame;
ma il ritardo nello smaltimento dei rifiuti non ha potuto rallentare l'intero cantiere.
Inoltre, da un controllo dello Stato di Consistenza, risulta che effettivamente le quantità di rifiuto rimosse sono state inferiori a quelle previste, anche per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto. COr La ha invocato, come ulteriore causa di ritardo ed anomalo andamento, il ritrovamento di materiale litoide lungo l'asse principale e la viabilità secondaria SV12. COr Orbene, l ha confermato l'insolvenza della nei confronti della ICAP s.r.l., subappaltatrice CP_1 esecutrice dei movimenti di terra, che già da dicembre 2017 si doleva del mancato pagamento delle COr fatture relative ai primi cinque S.A.L. e poco dopo anche al sesto S.A.L. redatto dalla Deve, quindi, ragionevolmente ritenersi che il subappaltatore, non avendo ricevuto il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, abbia, nel periodo da maggio a dicembre del 2017, progressivamente ridotto la produzione, non per difficoltà nella frantumazione del materiale rinvenuto nelle aree da scavare per la realizzazione di tratti in trincea, ma per motivi di carattere economico. Inoltre,
l'eventuale ritrovamento di materiale litoide, da dover frantumare mediante l'uso di martellone anziché con la tecnica dello scavo con escavatore, è una circostanza riconducibile ad un non adeguato studio di carattere geologico in fase di redazione del progetto esecutivo. Stando, infatti, alla prospettazione della GLF, gran parte dello scavo eseguito tra le progressive pk 43+065 e pk 43+375
e tra le progressive pk 44+175 e pk 44+975 ha evidenziato “materiale litoide” non previsto. Si sarebbe trattato, pertanto, di un rinvenimento non occasionale, ma sistematico, da cui si desume che le indagini geologiche condotte dalla GLF nella redazione del progetto esecutivo sono state insufficienti ed inadeguate, altrimenti avrebbero rilevato l'esistenza di materiale litoide. COr La ha invocato, come ulteriore causa di ritardo ed anomalo andamento, la mancata risoluzione delle interferenze.
Nell'atto aggiuntivo sottoscritto il 04/07/2017 a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e riportato in via preliminare nell'atto di sottomissione del 30/01/2017 si dava atto che era stata individuata una nuova interferenza con l'impianto fognario del in COroparte_9 corrispondenza di fine lotto e che erano state adeguate le interferenze con gli impianti di Abbanoa, secondo le prescrizioni impartite. Si dava atto che le attività relative alla rimozione delle interferenze erano state concluse in ordine alla loro progettazione ed alla definizione dei preventivi di spesa e che rimanevano da completare i lavori relativi alle linee ed ENEL, anche per la necessità di Pt_2 acquisire alcune aree individuate nel progetto esecutivo, necessarie per l'esecuzione dei lavori di risoluzione delle stesse. Relativamente alle somme previste per la eliminazione delle interferenze, risulta che nel progetto preliminare era stata prevista un esborso di € 362.378,76, mentre nel progetto esecutivo una spesa di
€ 438.944,38, con un incremento di spesa, dunque, di € 76.565,62 (pari al 21,13%).
Come osservato anche dal C.T.U., si ritiene l'appaltatrice fosse a conoscenza delle interferenze ancora COr presenti alla data di consegna dei lavori alla (a marzo del 2017) e che la consegna delle aree relative a dette interferenze non fosse stata completata per i seguenti motivi:
− le suddette interferenze sono state mappate e rinvenute nel corso della redazione del progetto COr esecutivo, trattandosi di un onere posto a carico della quindi le aree su cui doveva provvedersi agli spostamenti non potevano essere comprese nei piani particellari di esproprio del progetto preliminare, sicché l' ha potuto emettere nuovi provvedimenti per l'acquisizione delle aree CP_1 solo nel corso della redazione del progetto esecutivo, non potendo quindi avere la disponibilità di dette aree in occasione della consegna dei lavori. COr La era dunque a conoscenza delle interferenze da rimuovere già dall'inizio del 2017 e, infatti, ha redatto il programma dei lavori in conformità delle suddette “non disponibilità” di aree per lo spostamento delle interferenze in oggetto ( e ENEL Comune di Berchidda). Pt_2
Risulta, inoltre, dagli atti che la GLF ha affrontato il tema dell'interferenza presso lo Pt_2
COr svincolo di Oschiri nel corso della redazione del progetto esecutivo, avendo la stessa affermato di aver pagato la somma di cui alla fattura del 22/07/2015 alla per lo spostamento in oggetto Pt_2 in data 09/09/2015. COr Risulta, inoltre, il sollecito della inviato alla il 25/07/2017 (due anni dopo il pagamento Pt_2
COr della suddetta fattura), in cui la rappresentava che erano state completate le procedure di acquisizione delle aree interessate dallo spostamento del cavo in fibra ottica.
Ne discende quindi che la motivazione in oggetto (spostamento interferenze) non può essere addotta a motivo di anomalo andamento, in quanto la stessa era nota, in tutti i suoi particolari, ancora prima COr di iniziare i lavori. A tale proposito, si ricorda che ha firmato con dissenso l'Atto di
Sottomissione senza sollevare eccezioni sul tema delle interferenze residue, ma solo sul tema dei
Nuovi Prezzi imposti da CP_1
COr La ha invocato, infine, come ulteriore causa di anomalo andamento dei lavori, la ritardata consegna delle maggiori aree. Nell'atto di sottomissione del 30/01/2017 si dava atto che, per le aree aggiuntive emerse nel corso del progetto esecutivo rispetto al progetto preliminare, era stata ultimata la procedura di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, quindi sarebbe stata effettuata la dichiarazione integrativa di pubblica utilità contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, sicché tali aree avrebbero potuto essere consegnate all'appaltatrice solo a seguito del completamento delle relative procedure di immissione in possesso, con rinunzia dell'appaltatore ad ogni ragione di pretesa, contestazione e/o riserva per il periodo necessario al completamento delle stesse attività. Da quanto sopra esposto deriva che la ritardata consegna delle aree aggiuntive individuate nel progetto esecutivo COr della non può essere addotta a motivo di anomalo andamento dei lavori. Si rileva, inoltre, che la COr ha firmato l'atto di sottomissione senza sollevare eccezioni sul tema del mancato completamento della procedura di immissione in possesso delle aree individuate con il progetto esecutivo, avendo manifestato il suo dissenso solo sul tema dei Nuovi Prezzi imposti dall CP_1
In conclusione, non sono state ritenute valide le ragioni sottese dall'attrice all'asserito andamento anomalo dei lavori.
Da quanto sopra esposto, devono ritenersi infondate le domande attoree di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto di appalto inter partes e di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, non essendo configurabile alcun inadempimento di non scarsa importanza imputabile all' rilevante ai sensi dell'art. 1453 c.c.. CP_1
Sono conseguentemente infondate le domande risarcitorie attoree ed alla risoluzione del contratto disposta dalla convenuta consegue l'inammissibilità delle riserve formulate dall'attrice di natura non risarcitoria, che presuppongono la vigenza del contratto tra le parti.
Va esaminata, invece, la domanda con cui l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento delle maturate in proprio favore per le prestazioni rese, non travolte dall'effetto retroattivo della risoluzione.
E' necessario, pertanto, analizzare le pretese azionate dall'attrice non come oggetto di riserve, bensì quali domande di pagamento di importi che, in considerazione della natura del rapporto tra le parti, sostituiscono le restituzioni consequenziali alla risoluzione contrattuale.
In primo luogo, quanto all'ammontare complessivo dei corrispettivi che, in base al contratto e agli atti aggiuntivi stipulati dalle parti, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto di percepire per le opere eseguite, dal per lavori a tutto il 30/04/2018, ultimo approvato nel corso dei lavori de CP_10 quibus, emergono i seguenti importi, al lordo delle ritenute:
− totale lavori a corpo: € 1.948.327,41
− totale lavori a misura: € 4.439.981,23
− Totale opere a corpo ed a misura: € 6.388.308,64
− oneri della sicurezza: a corpo ed a misura: € 756.907,52
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 590.720,00
− totale S.A.L. n. 14 (lordo): € 7.735.936,16.
Dal 18/06/2018 al 19/07/2018 è stato redatto lo stato di consistenza delle opere eseguite, da cui risultano i seguenti avanzamenti dei lavori: − totale lavori a corpo: € 2.221.352,39
− totale lavori a misura: € 4.625.350,37
− totale lavori a corpo ed a misura: € 6.846.702,76
− oneri della sicurezza a corpo ed a misura: € 811.219,53
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 592.904,00
− totale stato di consistenza (lordo): € 8.250.826,29.
Il D.L. di si riservava l'applicazione di detrazioni sui lavori per: CP_1
1. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per il futuro ripristino dei piani di posa dei rilevati oggetto del completamento: € 6.499,12;
2. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi di monitoraggio ambientale: € 139.046,52;
3. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi per sorveglianza archeologica: € 14.915,16, COr per un totale di detrazioni che l' prevedeva di applicare a carico della sulla liquidazione CP_1 finale pari ad € 160.460,80.
A febbraio 2019 l' ha predisposto la seguente liquidazione finale dei lavori: CP_1
− opere a corpo: € 2.221.352,39
− opere a misura: € 4.464.889,58
− totale lavori a corpo ed a misura: € 6.686.241,97
− oneri per la sicurezza: € 792.207,61
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 592.124,00, per il totale complessivo lavori + sicurezza + servizi pari ad € 8.070.573,58.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, l' aveva emesso certificati di pagamento in favore della CP_1
COr per complessivi € 7.591.058,51 (certificati di pagamento da n. 1 a n. 14, solo in parte pagati).
L ha applicato sulla liquidazione finale dei lavori ulteriori detrazioni ed addebiti sul CP_1
COr corrispettivo spettante alla per i lavori eseguiti:
− penale per ritardata consegna del progetto esecutivo: € 109.151,57
− addebito lavori per ripristino segnaletica orizzontale e chiusura varchi impresa Achenza: €
39.870,81
− addebito servizio guardiania General Pol lettera affidamento: € 38.938,20
− addebito maggiori tempi di occupazione temporanea: € 97.749,93
− addebito maggiori oneri di servizio di CSE: € 48.901,25 − addebito smaltimento di materiali a piè d'opera: € 21.008,50
− addebito ripristino pavimentazione stradale: € 28.806,92
− penale per ritardo nei lavori: € 5.667.124,28, per l'importo complessivo ad € 6.051.551,46.
Considerati questi ulteriori addebiti e i certificati di pagamento emessi dall' per complessivi € CP_1
7.591.058,51 (certificati di pagamento da n. 1 a n. 14), dalla contabilità finale redatta dall' CP_1
COr emerge un debito della pari ad € 5.572.036,39, tenuto conto del credito di € 479.515,07 maturato dall'impresa per corrispettivi non corrisposti ( € 6.051.551,46 - 479.515,07).
Tale debito non tiene conto del fatto che l' ha trattenuto l'importo complessivo (relativo ai CP_1 certificati di pagamento da n. 8 a n. 14) di € 1.875.009,46, pertanto il debito dell'attrice, tenuto conto di tutte le detrazioni effettuate dalla committente, sulla base di tale scritture risulterebbe pari ad €
3.697.026,93.
Parte attrice, ha richiesto in giudizio le seguenti voci di credito:
- oneri di progettazione, per € 261.539,21, in ordine alle seguenti attività progettuali in variante:
variante idraulica (prescrizioni del Genio Civile): € 36.024,41
variante svincolo di Berchidda: € 55.983,90
variante per prescrizioni del Genio Civile: € 98.112,07
variante per il ripristino della pavimentazione in via del Vermentino: € 8.475,16 opere fuori fascia: € 62.943,67, per complessivi € 261.539,21.
L'Appaltatore, relativamente alle opere che non potevano essere contrattualizzate, in quanto ricadenti al di fuori della fascia di rispetto individuata dal progetto preliminare di gara (viadotto VI09 da realizzare in corrispondenza della SS199, diversi tombini, completamento di alcune inalveazioni, ecc.), ha prodotto la cartella n. 20 del progetto esecutivo denominata “Opere fuori fascia di rispetto”, ed ha poi calcolato gli importi richiesti attraverso una serie di tabelle in cui è rappresentato l'onorario di progettazione sulla base delle tariffe professionali e degli importi delle singole voci delle varianti sopra citate. Orbene, dalla lettura combinata dei vari articoli del CSA, emerge in sintesi che il corrispettivo contrattuale per la redazione del progetto esecutivo copriva gli oneri derivanti dal recepimento delle prescrizioni dei vari enti rilasciate in sede di approvazione del progetto preliminare
“avanzato”, per il raggiungimento della completa ottemperanza al Decreto VIA e tutti gli studi e le ricerche necessari per la redazione del progetto esecutivo ai sensi delle norme vigenti. La stazione appaltante aveva il diritto di chiedere tutte le necessarie rielaborazioni ritenute opportune, a seguito delle istruttorie tecniche relative al progetto e l'appaltatore non avrebbe potuto vantare al riguardo alcuna pretesa. Dall'esame del CSA emerge, dunque, che il corrispettivo contrattuale per la redazione del progetto esecutivo copre gli oneri derivanti dal recepimento delle prescrizioni dei vari Enti impartite in sede di approvazione del progetto preliminare “avanzato” per la completa ottemperanza al decreto VIA, nonché gli studi e le ricerche necessari per la redazione del progetto esecutivo.
Alla Stazione Appaltante era stato riservato il diritto di richiedere tutte le rielaborazioni ritenute opportune a seguito delle istruttorie tecniche del progetto stesso e l'appaltatore non avrebbe potuto pretendere nulla in questi casi, dovendosi, tuttavia, ritenere, come osservato dal C.T.U., che tale rinuncia fosse applicabile nei soli casi in cui le rielaborazioni fossero derivate da istruttorie non interamente favorevoli da parte della Stazione Appaltante.
Ne consegue la parziale fondatezza della pretesa attorea, poiché nel corso della redazione della progettazione esecutiva l' oltre a sollevare alcune contestazioni sulla completezza degli CP_1 elaborati progettuali e sulla valorizzazione dei lavori progettati e sulle quantificazioni dei nuovi prezzi COr ed oltre a richiedere che desse seguito alle prescrizioni per l'ottemperanza al decreto VIA, ha anche disposto varianti per migliorare, ampliare e modificare alcune previsioni del “progetto preliminare avanzato”, che in alcuni casi non si era rivelato adeguato alla realizzazione dell'opera.
Tra questi aspetti emergono in particolare:
− la variante del RI NN, conseguente alle prescrizioni dell'ente gestore dell'invaso di Coghinas, che ha innalzato il livello di riempimento della diga, dovendo quindi innalzare la quota del ponte e dei tratti di strada ad esso adiacenti;
− le varianti allo svincolo di Berchidda e di tutte le opere connesse;
− il rifacimento di via del Vermentino, disposta dall' a marzo 2016, quando la progettazione CP_1 era in fase avanzata;
− le prescrizioni del Genio Civile di Sassari, intervenute in varie fasi, in particolare in tema di idrogeologia e di difesa idraulica, che in sede di progetto preliminare non erano state considerate o non erano emerse in modo chiaro e che, invece, sono state richieste solo in avanzato corso di COr redazione del progetto esecutivo (16/10/2014), costringendo la ad introdurle nel progetto stesso, con le conseguenti varianti del caso;
Al contrario, vi sono altre attività progettuali che non possono essere considerate come “aggiuntive”
o “non dovute”, come ad esempio quelle derivanti dagli approfondimenti di indagine posti a carico COr della e le varianti disposte con O.d.S. n. 2 di marzo 2014, le quali, seppure disposte all'atto dell'avvio della progettazione esecutiva, rappresentano in massima parte delle prescrizioni che COr indirizzano la predisposizione di alcuni particolari costruttivi, ancor prima che la avesse potuto procedere alla loro progettazione esecutiva. Trattasi, quindi, di atti dovuti da parte dell'impresa appaltatrice, essendo stato l'appalto affidato in base ad un mero progetto preliminare avanzato, privo del livello di approfondimento del progetto definitivo. Il C.T.U. è giunto, quindi, alle seguenti- condivisibili - conclusioni:
• variante altimetrica RI NN “non dovuta” nell'ambito del “prezzo contrattuale chiuso per le COr attività di progettazione” e, quindi, suscettibile di rimborso dei maggiori oneri sostenuti da
• variante idraulica - prescrizioni Genio Civile “non dovute” nell'ambito del “prezzo contrattuale chiuso per le attività di progettazione”, quindi suscettibili di rimborso dei maggiori oneri sostenuti da COr
• prescrizioni di enti locali (Forestale, Sovrintendenza Archeologica e Abbanoa) “dovute” Pt_4
COr da ai sensi delle pattuizioni contrattuali e comprese nel “prezzo chiuso per la redazione del progetto esecutivo”; COr
• ordine di servizio n. 2 “dovute” dalla ai sensi delle pattuizioni contrattuali e comprese nel
“prezzo chiuso per la redazione del progetto esecutivo”; COr
• modifiche a seguito delle indagini geognostiche, geotecniche “dovute” dalla secondo le pattuizioni contrattuali e comprese nel “prezzo chiuso per la redazione del progetto esecutivo”.
• varianti dello svincolo di Berchidda “non dovute” nell'ambito del “prezzo contrattuale chiuso per COr le attività di progettazione”, quindi suscettibili di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalla
• variante relativa all'intervento di rifacimento della pavimentazione di via del Vermentino “non dovuta” nell'ambito del “prezzo contrattuale chiuso per le attività di progettazione”, quindi COr suscettibile di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalla
Il C.T.U. ha proceduto, pertanto, alla stima delle categorie di attività progettuali ritenute “non dovute” ai sensi del contratto applicando il D.M. 17/06/2016.
Le “opere stralciate” a seguito della disposizione delle varianti non possono formare oggetto di riconoscimento di onorario aggiuntivo nel caso in cui sono state sostituite da altre “nuove opere”
(come nel caso delle varianti idrauliche chieste dal genio Civile), poiché il semplice stralcio dal progetto di una o più opere non determina un particolare impegno da parte del progettista, tale da potergli riconoscere un onorario aggiuntivo.
Il c.t.u. ha, dunque, stimato l'importo complessivo di € 210.677,15 come dovuto per i maggiori oneri di progettazione sostenuti dall'appaltatrice.
Quanto ai maggiori oneri connessi alle opere in variante ed alle successive disposizioni degli enti COr preposti, la pretesa della ha ad oggetto sostanzialmente il ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'esecuzione della bonifica da ordigni bellici eseguita in corrispondenza delle nuove aree a seguito delle varianti disposte dall per l'espletamento delle pratiche espropriative per l'acquisizione CP_1 delle stesse nuove aree e per la maggiore onerosità della bonifica a causa di una disposizione intervenuta a dicembre del 2016, dopo l'approvazione del progetto esecutivo. L'attrice ha precisato Parte che sia le attività di che le pratiche per gli espropri sono state svolte in due fasi: dapprima per le aree individuate dal progetto preliminare redatto dal committente, poi, dopo la consegna dei lavori avvenuta in data 16/03/2017, su tutte le maggiori a seguito delle varianti disposte dal Committente
(come risulta anche dal verbale di consegna dei lavori del 16/03/2017). Relativamente ai maggiori Parte COr oneri sostenuti per la sulle ulteriori aree, la fa riferimento alla intervenuta disposizione del
Genio a dicembre 2016.
L ha contestato le avverse pretese, deducendo che all'art.
1.7 del CSA è previsto che la CP_1
Parte bonifica da ordigni bellici ( rientra tra le attività propedeutiche alla progettazione e pertanto è un onere a carico dell'appaltatrice, evidenziando che, quanto alle asserite “maggiori attività di bonifica bellica profonda imposte da normative sopravvenute e dal Genio Militare”, il CSA prevedeva espressamente che l'impresa avrebbe dovuto ottemperare alle prescrizioni degli enti e che la progettazione avrebbe dovuto recepire tali modifiche/varianti, ricomprese nel corrispettivo dell'appalto per la progettazione. L ha dedotto, altresì, che anche le doglianze inerenti agli CP_1 ulteriori oneri per le attività espropriative sono destituite di fondamento, alla luce dell'art. 21.1 del
CSA, secondo cui tali operazioni dovevano essere eseguite dall'appaltatrice e la relativa retribuzione sarebbe dovuta avvenire mediante la voce dei servizi b.4). Ebbene, si condivide la valutazione del
C.T.U. sulla fondatezza della pretesa attorea, in quanto riferita ad attività afferenti ad aree e terreni non compresi nell'ambito del progetto preliminare avanzato dell' posto a base di gara, che è CP_1 stato necessario includere nella progettazione esecutiva a causa delle varianti introdotte dall' CP_1
o da enti terzi nel corso della progettazione esecutiva. L'acquisizione di dette aree si è, quindi, resa COr necessaria a causa non di varianti introdotte dalla ma di varianti e prescrizioni intervenute durante la redazione della progettazione esecutiva, per cause indipendenti dalla volontà COr dell'appaltatore. Può, quindi, riconoscersi in favore della l'importo complessivo di € 53.570,65.
Quanto al nuovo prezzo NP VA.OC.109 imposto per getto micropali, osserva il C.T.U. che la pretesa attorea non è fondata, poiché nell'ambito di una “lavorazione a misura” il prezzo inserito in contabilità deve contenere una descrizione dell'opera corrispondente alla lavorazione effettivamente eseguita. COr Nel caso in questione, è pacifico che la abbia eseguito il getto dei micropali senza la tecnica del getto “a pressione” ma con la tecnica del getto “a gravità”, pertanto non può riconoscersi un prezzo unitario che prevede l'esecuzione del lavoro con una tecnica più onerosa, non utilizzata nella fattispecie.
Quanto al mancato rimborso delle somme anticipate per gli espropri: trattasi di importi pagati dall'appaltatrice per l'espletamento delle pratiche espropriative, relativi, prevalentemente, a tributi COr versati da rimborsare ex art. 23.6 del CSA, secondo la prospettazione della COr La pretesa è infondata. Come osservato dal C.T.U., le spese richieste dalla riguardano attività di notificazione degli atti espropriativi, non il pagamento di indennità di esproprio, pertanto, trattasi di attività coperte dalla voce b4 del quadro economico del progetto esecutivo approvato, per un totale
(a corpo): b.4) 10,5% = Acquisizione degli immobili e delle aree € 84.000,00. La domanda attorea è, in parte qua, priva di pregio, poiché l'art. 23.6 prevede il rimborso delle sole indennità di espropriazione.
Quanto al mancato riconoscimento dello scavo in roccia. L'appaltatrice ha formulato la relativa riserva dolendosi delle conseguenze pregiudizievoli della mancata contabilizzazione degli oneri relativi allo scavo in roccia eseguiti in corrispondenza della viabilità secondaria SV12 e della trincea dell'asse principale compresa fra le progr. 44+175 e 44+975. Con nota prot. RM/DCdi/CV/AA/NM
4991 del 25/07/2017, l'odierna attrice ha segnalato che, in corrispondenza delle suddette opere, era stata rinvenuta la presenza di materiale litoide, contrariamente a quanto rilevato durante le indagini geognostiche eseguite per la redazione del progetto preliminare nel 2008 e durante quelle eseguite per la redazione del progetto esecutivo nel 2014, che indicavano, invece, la presenza di materiale diverso, tale da prevedere lo scavo senza l'ausilio del martellone.
La pretesa creditoria attorea è priva di pregio. Come sopra esposto in ordine al contestato anomalo andamento dei lavori e come evidenziato dal C.T.U., il ritrovamento di materiale litoide in misura superiore al 10% del volume (già previsto nel progetto esecutivo), da dover frantumare mediante l'uso di martellone in luogo del semplice scavo con escavatore, è riconducibile ad uno studio di carattere geologico inadeguato in fase di redazione del progetto esecutivo, peraltro nell'ambito di una voce “a corpo” e non “a misura”.
Mancato riconoscimento di alcune lavorazioni eseguite per la realizzazione del guado provvisionale all'interno dell'alveo del RI NN.
Come rilevato dal c.t.u., lo scavo eseguito non ha riguardato una modesta porzione di terreno, come nel caso di fondazioni di opere d'arte, ma una superficie più ampia, dove la descrizione del lavoro relativa allo “scavo di sbancamento” è senza dubbio più adeguata rispetto alla voce dello “scavo a sezione obbligata”.
Il C.T.U. ha evidenziato, poi, che, per la realizzazione del guado, era inevitabile, una volta realizzate le due “ture” a monte ed a valle del guado, il prosciugamento della zona del guado, dove posare le varie tubazioni in parallelo tra loro per garantire il collegamento tra il RI NN e l'invaso del
Coghinas. Nelle condizioni di lavoro imposte dalle quote dell'invaso e del corso d'acqua dovevano essere necessariamente utilizzate delle pompe di aggottamento, che non sarebbero state necessarie se il lavoro fosse stato eseguito in una stagione più favorevole.
Si rileva, peraltro, che, nella voce di contabilità utilizzata dall' è compreso l'allontanamento CP_1 dell'acqua “con opere simili” ai canali fugatori o cunette. In questo caso, le pompe di aggottamento hanno svolto le funzioni dei canali fugatori, previsti nel prezzo. La pretesa attorea è, quindi, priva di pregio.
Quanto al mancato riconoscimento del sovrapprezzo per l'esecuzione dello scavo in roccia dei pali di COr fondazione. Il C.T.U. ha esaminato i documenti giustificativi posti a sostegno della pretesa della comprensivi unicamente di documenti “interni” dell'attrice, in cui è riportata la presenza di “roccia compatta” nel corso dello scavo dei pali, non per tutta la lunghezza dei pali stessi.
Ebbene, i documenti allegati dalla GLF non sono sufficienti per qualificare tecnicamente lo scavo dei pali come maggiormente oneroso rispetto al prezzo applicato dall' per la remunerazione del CP_1 lavoro in esame, poiché sarebbe stato necessario produrre dei documenti (sondaggi geologici, esame su carote di scavo, ecc.) in grado di attestare in modo chiaro le caratteristiche del materiale scavato.
La pretesa attorea in oggetto è, dunque, infondata.
Mancato riconoscimento di tutti i chilometri percorsi per il conferimento dei rifiuti presso la discarica gestita da COroparte_4
Come osservato dal C.T.U., che ha condiviso il parere dell' il prezzo unitario di contratto non CP_1 prevedeva l'incremento del chilometraggio necessario per raggiungere la discarica, considerata anche l'anomalia di una discarica deputata a ricevere rifiuti di ogni tipo priva di pesa per il controllo degli automezzi in ingresso ed in uscita, visto che i diritti di discarica si valutano e si pagano “a peso” e non “a viaggio”. La necessità di pesare il rifiuto per il suo smaltimento era a carico dell'appaltatore e i relativi oneri non possono, quindi, incidere sul prezzo unitario da corrispondere all'appaltatrice, essendo il prezzo riferito unicamente al percorso più breve da effettuare per raggiungere una discarica.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa attorea.
Quanto al lamentato mancato riconoscimento di alcuni oneri sostenuti per la realizzazione delle fondazioni delle opere d'arte, la pretesa attorea è infondata, posto che, come evidenziato dal c.t.u., la voce di prezzo utilizzata dall' comprende gli oneri per il prosciugamento dello scavo, quindi CP_1
l'impiego di pompe di aggottamento non può essere considerato come un onere aggiuntivo, da COr riconoscere separatamente nella contabilità della
In ordine alla richiesta di pagamento di S.A.L. emessi e non pagati, per complessivi € 4.410.956,25, comprese le ritenute a garanzia non ancora restituite, così suddivisi:
- SAL n. 8 per lavori fino al 30/10/2017, pari ad € 1.280.774,20;
- SAL n. 9 per lavori fino al 30/11/2017, pari ad € 345.429,49;
- SAL n. 10 per lavori fino al 30/12/2017 pari ad € 559.067,56;
- SAL n. 11 per lavori fino al 30/01/2018 pari ad € 850.504,79;
- SAL n. 12 per lavori fino al 28/02/2018 pari ad € 486.026,57;
- SAL n. 13 per lavori fino al 30/03/2018 pari ad € 334.544,81;
- SAL n.14 per lavori fino al 30/04/2018 pari ad € 518.882,75; - le ritenute a garanzia relative a tutti i SAL emessi, pari ad € 35.726,08. COr Orbene, premesso che l' ha emesso n. 14 certificati di pagamento in favore della per CP_1
COr complessivi € 7.591.058,51 e che ha trattenuto pagamenti per € 1.875.009,46, la ha ricevuto corrispettivi (diretti e/o indiretti) pari ad € 5.716.049,05, di cui € 2.500.220,65 pagati direttamente a fornitori e subappaltatori dell'attrice ed € 3.215.828,40 versati direttamente a quest'ultima.
Osserva il c.t.u. che, ad eccezione della progettazione, riconosciuta al 100% dopo i primi tre S.A.L., sebbene abbia in seguito applicato la penale, dalla lettura dei S.A.L. e della liquidazione finale risulta che le restanti voci sono state riconosciute in misura percentuale corrispondente alla percentuale di avanzamento dei lavori principali, come previsto dal contratto.
La contabilizzazione operata dal D.L. è quindi conforme al dettato contrattuale, che prevedeva il riconoscimento di queste voci di contratto in misura corrispondente e proporzionale all'avanzamento dei lavori, considerato, altresì, che si trattava di servizi erogati continuativamente nel corso dell'esecuzione dei lavori, sicché la contabilizzazione in ragione percentuale dell'avanzamento dei lavori è congruente con le modalità di erogazione dei servizi e occorre verificare unicamente le trattenute operate.
Sulla richiesta di pagamento di lavori ed oneri della sicurezza non ancora corrisposti. Dal computo metrico allegato al verbale di constatazione risulta l'esecuzione di un importo di lavori pari ad €
6.846.702,76, oltre ad € 811.334,28 (6.846.702,76 euro x 11,85%) per oneri per la sicurezza, per complessivi € 7.658.037,04. COr Il C.T.U. osserva che le voci per le quali la ha chiesto il riaccredito in contabilità riguardano, quanto alle prime due voci, opere ritenute incomplete e/o non conformi al CSA, che non sono state ultimate per via dell'intervenuta risoluzione del contratto, mentre le ultime due voci attengono alla realizzazione di opere provvisionali e/o propedeutiche alla realizzazione di opere stradali.
Relativamente al primo importo, relativo agli scotici, ossia scavi per la preparazione dei piani di posa dei rilevati facenti parte dei lavori a corpo, nel verbale dello stato di consistenza questa voce di prezzo
(ZNP.002.a) comprende “Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere con l'impiego di materiali idonei provenienti da scavi ovvero trattati preventivamente a calce per €/mq COr 1,61. Risulta, inoltre, come segnalato dalle schede di rilievo dello stato di consistenza, che la ha eseguito solo lo scavo superficiale, senza compattare e riempire lo stesso scavo per effetto della risoluzione del contratto, quindi trattasi di un'opera non ultimata. Ne deriva che, in caso di nuovo affidamento dei lavori, il “maggiore onere” da sostenere a causa della risoluzione del contratto sarà la necessità di pulire il fondo dello scavo dalla vegetazione, attività alquanto modesta rispetto allo scavo già eseguito, pertanto, ai fini della contabilizzazione dell'opera eseguita, il lavoro “parziale” di COr scavo eseguito dalla doveva essere considerato ai fini contabili e non completamente escluso, come invece disposto dall CP_1
Relativamente all'importo relativo alla preparazione del piano di posa compreso fra le sez. 11-17, 21-
29, 39-41, 49-53 e 56-59 della viabilità secondaria SV9 e la preparazione del piano di posa compreso fra le sez.
1-13 della viabilità secondaria SV13, nel verbale dello stato di consistenza si rappresenta che il piano di posa del rilevato della strada secondaria SV9 fosse ad una quota inferiore rispetto a quella rappresentata negli elaborati grafici di progetto.
Orbene, come evidenziato dal c.t.u., l' non ha versato in atti elementi tecnici di riscontro alle CP_1 contestazioni dalla stessa sollevate: in particolare, non sono stati prodotti tutti gli elaborati grafici di contabilità citati dall essendo stati allegati il verbale dello stato di consistenza, l'elenco degli CP_1
COr allegati al verbale, le riserve della non anche gli allegati al verbale stesso. In assenza di detti elementi tecnici e grafici, come rilevato dal C.T.U., non è stato possibile verificare se il progetto esecutivo prevedesse una quota del piano di posa dei rilevati superiore, come sostenuto dall CP_1
COr
o corrispondente a quella raggiunta dalla al termine del lavoro in oggetto, ovvero se siano stati COr eseguiti scavi a profondità errate da parte della COr In questo caso la lavorazione in oggetto risulta ultimata dalla ma l' non l'ha CP_1 contabilizzata, essendo stata eseguita ad una quota inferiore rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, tale, quindi, da determinare un possibile aumento di spessore del rilevato da realizzare sul piano di posa in oggetto.
A tale proposito, è opportuno precisare che la formazione del rilevato stradale (da realizzare sul piano di posa) era un'opera “a corpo” e quindi se lo spessore dello stesso fosse aumentato oltre i 20 cm previsti, il conseguente onere sarebbe stato sopportato dall'impresa esecutrice (GLF, nel caso in cui avesse completato i lavori).
La detrazione applicata dall non è, pertanto, legittima, atteso che: le motivazioni poste CP_1 dall' a sostegno della detrazione sono prive di idoneo supporto documentale;
il lavoro di CP_1
COr preparazione del piano di posa è stato eseguito dalla e sarà utilizzato dall' e dall'impresa CP_1 subentrante;
non vi è prova dei danni asseritamente subiti dall' a causa del lavoro eseguito CP_1
COr dalla
Questa lavorazione deve essere, pertanto, inserita nella contabilità dei lavori eseguiti. Relativamente al terzo importo, afferente alla preparazione di piazzole e rampe in terra per consentire alla macchina per eseguire i micropali la realizzazione delle paratie di micropali, è condivisibile l'assunto del C.T.U., secondo cui si tratta di opere provvisionali legate alle scelte organizzative dell'appaltatrice, pertanto, non rientrano tra le opere meritevoli di compenso a corpo o a misura, non essendo previste in alcun computo metrico estimativo di offerta e di gara. Al contrario, questo tipo di lavorazioni è a carico dell'appaltatrice, come previsto dal CSA, non potendo, quindi, trovare spazio nella contabilizzazione di opere eseguite, sebbene debbano essere indicate e descritte nello stato dei luoghi.
Relativamente alla realizzazione dei “campi prova” per la stabilizzazione delle terre con calce e/o cemento, come osservato dal C.T.U., trattasi di attività non eseguite in fase di progettazione (per COr scelta del progettista di che aveva anche proposto la variante sul riutilizzo delle terre da scavo), pur costituendo attività di indagine e studio, propedeutiche alla realizzazione dei lavori, afferenti alla fase di progettazione.
Osserva, tuttavia, il c.t.u. che i “campi prova” dei consolidamenti dei piani di posa dei rilevati stradali sono stati eseguiti lungo il tracciato stradale da realizzare, non all'esterno dello stesso, pertanto, potrebbero essere riutilizzati in caso di nuovo affidamento dei lavori ad altra impresa, tanto che l' pur avendo dichiarato che detti rilevati “di prova” dovranno essere rimossi, non ha CP_1
COr addebitato alla il costo dello smantellamento dei piani di posa consolidati dei rilevati di prova, né l'allontanamento di questi materiali presso una discarica.
Le porzioni di rilevato e/o di piani di posa consolidati realizzati per “i campi prova” devono, dunque, ritenersi utilizzabili per la realizzazione dei rilevati stradali, non risultando dagli atti che l' ne CP_1 abbia disposto lo smantellamento.
Le opere in oggetto, seppure modeste, rientrano nella contabilizzazione delle opere eseguite. COr Alla luce di quanto sopra esposto, devono essere riconosciuti alla i seguenti importi:
- per gli scotici eseguiti nel tratto compreso fra la progr. 36+100 (inizio lotto) e la progr. 41+107 COr (spalla A del VI04), pur in mancanza dell'analisi del nuovo prezzo offerto dalla con cui riscontrare la valutazione del “prezzo parziale” riportato dall'attrice, si ritiene, tuttavia, che il prezzo di €/mq 0,48 corrisponde a circa il 30% del prezzo totale di Elenco Prezzi contrattuale ZNP.002.a), COr quindi è congruo il suo riferimento alla sola parte di lavoro eseguita dalla
Considerato che dai rilievi dello stato di consistenza risulta uno scotico eseguito su una superficie pari a 39.966,52 mq e che può essere utilizzato il prezzo unitario di 0,48 euro/mq, si ricava: 39.966,52 mq x 0,48 €/mq = € 19.183,93 più i relativi oneri di sicurezza, calcolati in ragione della percentuale contrattuale degli stessi oneri, pari a € 2.273,30 (€ 19.183,93 x 11,85%), per un importo complessivo di € 21.457,23; - per la preparazione del piano di posa compreso fra le sez. 11-17, 21-29, 39-41, 49-53 e 56-59 della viabilità secondaria SV9, pari a 6.354,97 mq, e la preparazione del piano di posa compreso fra le sez.
1-13 della viabilità secondaria SV13, pari a 1.774,77 mq, considerato il prezzo offerto (anche contrattuale, in quanto prezzo al netto del ribasso di aggiudicazione) per questa lavorazione di 1,61
€/mq (tariffa ZNP.002.a) si ricava: 8.129,74 mq x 1,61 €/mq = € 13.088,88 più i relativi oneri di sicurezza, calcolati in ragione della percentuale contrattuale degli stessi oneri, pari a € 1.551,03 (€
13.088,88 x 11,85%), per un importo complessivo di € 14.639,91;
- per il consolidamento dei piani di posa dei rilevati e per i rilevati ad uso “campi prova”, visto che dal verbale dello stato di consistenza risulta che sono stati realizzati lavori per 2.100 mq, e considerato che il prezzo di questa lavorazione è pari a 2,14 €/mq (tariffa ZNP.002), si può riconoscere a favore COr della l'importo di € 4.494,00 (2.100 mq x 2,14 euro/mq), più i relativi oneri di sicurezza, calcolati in ragione della percentuale contrattuale degli stessi oneri, pari ad € 532,54 (4.494,00 euro x 11,85%), per un importo complessivo di € 5.026,54. COr Complessivamente, la pretesa creditoria della per le voci di cui sopra è pari a complessivi €
41.097,68.
In base all'avanzamento delle opere rilevato nella liquidazione finale dei lavori redatta dall' a CP_1 febbraio del 2019 risulta il seguente valore dei lavori eseguiti:
− opere a corpo: € 2.221.352,39
− opere a misura: € 4.464.889,58
− totale lavori a corpo e a misura: € 6.686.241,97
− oneri per la sicurezza: € 792.207,61
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 592.124,00, per complessivi: € 8.070.573,58, valore che risulta all'esito dell'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e delle detrazioni effettuate per possibili pretese risarcitorie dell' avverso l'appaltatrice per la risoluzione del contratto. CP_1
A tale riguardo, tuttavia, come evidenziato dal c.t.u., deve ritenersi che le detrazioni applicate dal
D.L. nell'accertamento contabile conseguente allo stato di consistenza, dovute a detrazione sulle opere “a misura” per prolungamento dei tempi di monitoraggio ambientale e sorveglianza di aree archeologiche e per futuro ripristino dei piani di posa dei rilevati, oltre ad una modesta detrazione sugli oneri della sicurezza e del corrispettivo per progettazione/servizi, corrispondente ad una detrazione di detti importi, proporzionale alla detrazione applicata ai corrispettivi per lavori, debbano essere escluse.
La contabilità dei lavori eseguiti, all'esito della CTU risulta, dunque, la seguente: − totale lavori a corpo: € 2.221.352,39
− totale lavori a misura: € 4.625.350,37
− totale lavori a corpo ed a misura: € 6.846.702,76
− oneri della sicurezza a corpo ed a misura: € 811.219,53
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 592.904,00
− totale stato di consistenza (lordo): € 8.250.826,29, oltre ad € 305.345,48 (€ 210.677,15 + €
53.570,65 + € 41.097,68) per i motivi sopra esposti, per il totale complessivo di € 8.556.171,77.
Il C.T.U. ha, inoltre, condivisibilmente ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'applicazione COr della penale in danno della pari ad € 109.151,57 per ritardata progettazione, importo da restituire all'appaltatrice, dopo aver osservato che il prolungamento dei tempi di redazione del progetto esecutivo era principalmente riconducibile principalmente ai seguenti fattori: COr 1) discussione sui nuovi prezzi proposti da e non accettati da CP_1
2) introduzione delle diverse varianti richieste a vario titolo da e da Enti terzi preposti al CP_1 rilascio di Nulla Osta e/o pareri;
3) introduzione delle correzioni ed integrazioni richieste da a seguito delle istruttorie degli CP_1 elaborati progettuali (carenti e/o incompleti) presentati da CP_2
Come rilevato dal c.t.u., non ricorrono i presupposti tecnici per il riconoscimento delle spese generali e del mancato utile nella misura pari a quanto previsto dalla normativa, in luogo delle percentuali offerte in sede di gara. Il semplice confronto tra le categorie dei lavori oggetto di modifica, nelle due versioni della progettazione (preliminare avanzato ed esecutivo) non è sufficiente a determinare che l'opera sia stata sostanzialmente modificata, anche per quanto attiene i lavori da effettuare, che invece, seppure dislocati con qualche differenza, sono rimasti invariati (movimenti di terra, opere d'arte maggiori e minori, opere di difesa idraulica, pavimentazioni stradali, segnaletica, ecc.). COr L ha chiesto che siano addebitate alla le seguenti somme indicate “in detrazione”: CP_1 addebiti nell'accertamento contabile del luglio 2018:
1. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per il futuro ripristino dei piani di posa dei rilevati oggetto del completamento: € 6.499,12. Dal punto di vista strettamente tecnico, dopo un periodo di tempo dalla preparazione del piano di posa di un rilevato, se non si provvede tempestivamente a realizzare il sovrastante rilevato, può rendersi necessaria un'opera di bonifica e compattazione degli anzidetti piani di posa. COr In questo caso, i tempi necessari alla liberazione del cantiere da parte di ed all'affidamento dei lavori di completamento all'impresa subentrante, non potevano essere certamente brevi (dal momento della risoluzione all'inizio dei lavori di completamento della nuova impresa sarebbero potuti COr trascorrere anche 6 mesi), quindi, a causa della risoluzione del contratto stipulato con la poteva effettivamente rendersi necessario il lavoro di ricompattazione dei piani di posa dei rilevati previsto dall' al prezzo complessivo di € 6.499,12, conteggiato secondo l'applicazione del prezzario CP_1 dell' in base i mq di superficie di piano di posa risultanti dal Verbale dello Stato di CP_1
Consistenza.
2. Maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi di monitoraggio COr ambientale: € 139.046,52. Il c.t.u. ha rilevato che nella categoria “lavori” appaltati alla (e non in quella dei “servizi”) gli importi contrattuali complessivi per le attività di monitoraggio ambientale erano pari ad € 115.195,54 per le attività ante operam, e ad € 432.253,82 per le attività da svolgere in corso d'opera; l'importo di € 48.000,00 (indicato nella categoria “servizi”) conteneva solo attività di “servizi tecnici” connessi ai suddetti Monitoraggi Ambientali. Il C.T.U. ha evidenziato che, stante il ritardo con cui si sono svolti i lavori e considerato che le attività di monitoraggio ambientale sono COr proporzionali al tempo di esecuzione delle opere, l' può aver riconosciuto a un importo CP_1 per monitoraggio ambientale superiore a quello che avrebbe contabilizzato se i lavori si fossero svolti secondo il programma contrattuale. Dovendo affidare nuovamente in appalto l'opera alle stesse condizioni contrattuali iniziali, l' ha esaurito il montante contrattuale delle attività di CP_1 monitoraggio ambientale in corso d'opera in misura percentuale maggiore rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori, pertanto, nella stipulazione del nuovo contratto dovrà prevedere una spesa per monitoraggio ambientale superiore all'importo contrattuale che residua dalla contabilità emessa COr in favore della
Per il calcolo della “maggiore spesa” per monitoraggio ambientale, è applicabile l'allegato n. 116 dell' Dall'esame della contabilità finale per lavori redatta da il C.T.U. ha dedotto CP_1 CP_1
COr l'importo contabilizzato in favore di per attività di monitoraggio ambientale, per complessivi € COr 226.805,10 e risulta contabilizzato in favore della per attività di monitoraggio ambientale da svolgere in corso d'opera un importo pari ad € 226.805,10 - € 115.195,54 = € 111.609,56, corrispondente al 25,8% del totale contrattuale delle attività da svolgere in corso d'opera (€
432.253,82), in tema di monitoraggio ambientale.
Dai dati di contabilità finale dei lavori si ricava che al momento della risoluzione del contratto era stato raggiunto un avanzamento pari al 14,6%.
Nell'ipotesi che le attività di monitoraggio ambientale seguissero i lavori con una proporzionalità lineare, la quota parte dell'ammontare contrattuale per attività di monitoraggio ambientale che COr l' ha contabilizzato in favore della ma che scaturisce dal ritardo con cui sono stati eseguiti CP_1
i lavori e che, quindi, l' sarebbe costretta a riaffidare all'impresa subentrante per completare i CP_1 lavori risulta pari a: (25,8% - 14,6%) x € 432.253,82 = € 48.677,27. 3. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi per sorveglianza archeologica € 14.915,16. C.T.U. osserva che nell'allegato 115 (Liquidazione Finale di è CP_1 riportata unicamente la voce di contabilità VA.OC.012 “Assistenza archeologica nella fase dei lavori di scavo delle opere di progetto. Per ogni mese o frazione, di assistenza” per una quantità di 1,99 mesi
(su un totale previsto di 10 mesi), al prezzo unitario di € 3.187,00 e per un totale contabilizzato di €
6.342,13 rispetto al totale contrattuale di € 31.870,00. Nella stessa voce di contabilità non è precisato che la quantità inserita in contabilità sarebbe il frutto di una “detrazione contabile”. Nell'allegato n.
116 (allegato alla Liquidazione Finale di è riportato il calcolo svolto dall' delle somme CP_1 CP_1
COr da addebitare alla per “prolungamento sorveglianza archeologica”, sulla base dei seguenti dati: COr avanzamento riconosciuto in contabilità alla della voce di sorveglianza archeologica: 66,70% del totale, mentre il riconoscimento contabile per tale “sorveglianza archeologica” doveva essere commisurato all'avanzamento degli scavi di qualsiasi natura, che era invece inferiore al 66,7% di cui sopra, pertanto si determinava, in via proporzionale, il valore della detrazione da applicare al COr corrispettivo della per la voce in oggetto nella misura del 46,8% del totale della stessa voce pari
(€ 31.870,00 x 46,8% = € 14.915,16).
Come rilevato dal C.T.U., il conteggio di cui sopra non è corretto, poiché la contabilità finale dell' riportava un riconoscimento contabile, per la voce di sorveglianza archeologica, pari a CP_1 meno del 20% della voce totale, non al 66,7% come indicato nel documento 116 dell Non vi CP_1
è prova, inoltre, che la voce di contabilità in oggetto fosse direttamente e proporzionalmente legata all'esecuzione degli scavi di qualsiasi natura. Al contrario, la voce in oggetto, come da liquidazione finale, era connessa ad una prestazione “mensile”, non rapportata alla quantità degli scavi. Allo stesso modo, la contabilità non chiarisce se detta prestazione dovesse essere erogata mensilmente ed indipendentemente dalla tipologia di lavoro che si svolgeva, o se dovesse essere svolta solo nei mesi in cui venivano eseguiti degli scavi in zone archeologicamente “sensibili”.
Non ricorrono, dunque, i presupposti tecnici e contabili per poter ritenere ammissibile la detrazione contabile in oggetto.
4. penale per ritardata consegna del progetto esecutivo: € 109.151,57, non dovuta per quanto già esposto;
5. addebito lavori per ripristino segnaletica orizzontale e chiusura varchi impresa Achenza: €
39.870,81. Il lavoro eseguito dall tramite l'impresa Achenza è una conseguenza della CP_1
COr risoluzione contrattuale, poiché se i lavori fossero proseguiti, la avrebbe avuto l'onere di provvedere al mantenimento in efficienza della segnaletica orizzontale di cantiere lungo il tratto di strada in esercizio, che costeggiava il cantiere. In assenza dell'impresa appaltatrice a causa dell'avvenuta risoluzione contrattuale e dovendo garantire un'efficace segnaletica orizzontale sul tratto di strada in esercizio, anche nel periodo di attesa del subentro della nuova impresa, l CP_1 doveva provvedere alla manutenzione/ripristino della segnaletica orizzontale, come richiesto anche dalla Commissione di collaudo nel verbale di accertamento tecnico contabile. Dai documenti in atti si evince che l ha affidato all'impresa Achenza i “Lavori di chiusura varchi di cantiere e CP_1 mantenimento segnaletica orizzontale della SS 597 in esercizio dal km 41+100 al km 50+600, in seguito alla risoluzione contrattuale dei lavori principali”.
L'importo di € 39.870,81 preteso dall' è, dunque, supportato da idonea prova tecnica e CP_1 contabile e risulta congruo in relazione ai lavori eseguiti.
6. Addebito servizio guardiania General Pol lettera affidamento: € 38.938,20. Come rilevato dal
C.T.U., il servizio guardiania General Pol attivato dall dopo la risoluzione del contratto con CP_1
COr è una “conseguenza” della risoluzione contrattuale, dal momento che, stando alla documentazione e alla corrispondenza in atti richiamata dall dopo l'uscita dal cantiere della CP_1
COr e prima del subentro della nuova impresa, doveva essere garantita la sorveglianza delle aree di esproprio del cantiere del Lotto 4. Dai documenti versati in atti si evince che l ha affidato alla CP_1 ditta i “Servizi di guardiania presso le aree di cantiere oggetto di esproprio per Parte_7
l'esecuzione lavori principali”. Detti servizi sono stati erogati dal 10/08/2018 (data di riconsegna del cantiere all' , fino al 31/1/2019. La spesa di € 38.938,20 indicata dall' è, dunque, CP_1 CP_1 adeguatamente documentata e risulta anche congrua in relazione ai servizi erogati.
7. Addebito maggiori tempi di occupazione temporanea: € 97.749,93. L non fornisce una CP_1 spiegazione tecnica sul maggior tempo assegnato all'impresa subentrante per completare i lavori
(“seicento giorni, pari a venti mesi”). Deve, quindi, ritenersi che tale maggior termine concesso all'impresa appaltatrice subentrata all'attrice non scaturisca direttamente dalla risoluzione del COr contratto stipulato con la pertanto, il maggiore onere può essere richiesto limitatamente al COr
“maggior tempo contrattuale” trascorso durante l'esecuzione del contratto da parte della in relazione all'avanzamento maturato, quindi, eventualmente, il maggiore onere di occupazione temporanea che dovrà sostenere al momento del nuovo affidamento in appalto dei lavori è CP_1 pari a: € 164,56 (occupazione temporanea giornaliera) x 323 gg = € 53.181,59.
8. addebito maggiori oneri di servizio di CSE: € 48.901,25. Come evidenziato dal C.T.U., l CP_1 non ha fornito alcuna giustificazione tecnica sul maggior tempo assegnato all'impresa subentrante per l'ultimazione dei lavori (“seicento giorni, pari a venti mesi”), pertanto il maggior termine COr assegnato non necessariamente scaturisce dalla risoluzione del contratto stipulato con la Dalla documentazione in atti risulta solamente che la ditta Serv.In. ha richiesto un maggior importo di €
48.910,46 in base ad un presunto prezzo “a giornata” del servizio di CSE, che peraltro è stato
“sospeso” a far tempo dal 10/08/2018. Non risulta che l abbia riconosciuto detto maggiore CP_1 importo alla Serv.In., né che il contratto stipulato tra quest'ultima e l' prevedesse il pagamento CP_1 del corrispettivo per “prestazione giornaliera”, pertanto non ricorrono i presupposti per ritenere legittima la presente detrazione.
9. Addebito smaltimento di materiali a piè d'opera: € 21.008,50. Lo smaltimento dei materiali rimasti COr in cantiere dopo la risoluzione del contratto con la è una “conseguenza” diretta della risoluzione COr contrattuale disposta dall' in danno della risultando dagli atti che, dopo l'uscita dal CP_1
COr cantiere della e prima del subentro della nuova impresa, i materiali in giacenza in cantiere dovevano essere sgomberati e rimossi, come peraltro richiesto dalla Commissione di collaudo.
Nondimeno, l' pur avendo fornito un dettaglio di tutti i materiali giacenti a piè d'opera in CP_1 termini di qualità e quantità, non ha fornito idonea prova dell'avvenuto smaltimento di detti materiali, né tanto dell'esecuzione della spesa di smaltimento, avendo l' proposto solo un'ipotesi di CP_1 costo, attraverso un computo metrico estimativo della possibile spesa da sostenere.
10. Addebito ripristino pavimentazione stradale: € 28.806,92. Come esposto dal C.T.U., i lavori eseguiti dall tramite la (messa in sicurezza delle aree di cantiere, ripristino CP_1 Parte_8 in tratti saltuari della strada statale in esercizio e della pavimentazione stradale e della segnaletica di cantiere, rifacimento di recinzioni di cantiere, come da documenti depositati in atti da è una CP_1
COr COr
“conseguenza” della risoluzione contrattuale nei confronti della poiché, se il cantiere di fosse proseguito, quest'ultima avrebbe avuto l'onere di provvedere al mantenimento in efficienza del tratto di strada in esercizio e delle aree di cantiere che costeggiavano il cantiere stesso, come peraltro suggerito dalla Commissione di collaudo nel verbale di accertamento tecnico contabile. a causa della COr risoluzione del contratto siglato con poteva effettivamente rendersi necessario che CP_1 provvedesse all'esecuzione dei lavori sopra descritti. Dai documenti versati in atti si evince che l' in data 06/02/2019, ha affidato alla la “risagomatura del piano viabile CP_1 Parte_8 ammalorato, in tratti saltuari, della 55 597 in esercizio dal km 41+100 al km 50+600, in seguito alla risoluzione contrattuale dei lavori principali”. La spesa indicata dall' limitatamente ai CP_1 documenti depositati in giudizio (€ 31.989,42), è supportata da idonea prova e risulta congrua in relazione ai lavori eseguiti.
11. Penale per ritardo nei lavori: € 5.667.124,28. La Stazione Appaltante ha comminato - oltre alla penale per la ritardata progettazione di euro 109.151,57 anche la penale massima di € 5.667.124,28, sul presupposto che, al momento della risoluzione del contratto, intervenuta il 23/5/2018,
l'appaltatrice avrebbe accumulato un ritardo rispetto al programma approvato tale da consentire l'applicazione della penale massima del 10%. L'art. 12 del contratto di appalto dispone che “Le penali verranno applicate con le modalità previste dagli appositi articoli dell'allegato Capitolato Speciale di
Appalto cui integralmente si rinvia”. Fermo quanto sopra, la durata prevista per la redazione del progetto esecutivo e delle attività propedeutiche alla consegna dei lavori era pari a duecentodieci
(210) giorni, mentre il termine per l'ultimazione dei lavori e delle ulteriori prestazioni oggetto del contratto era pari a mille giorni, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, fatta eccezione per le attività di manutenzione di cui all'art. 49. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione di cui all'art. 10.4 era prevista l'applicazione della penale pari a 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo del contratto, come definito all'art. 3.10, fino ad un importo massimo del 10%
(dieci per cento) dell'importo medesimo, ferma restando la facoltà per la s.a. di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 45 del capitolato.
Era prevista, inoltre, l'applicazione della penale di cui all'art. 11.1 per l'inosservanza delle scadenze previste nel Programma delle attività propedeutiche, nel cronoprogramma o nel PED, come segue: g) per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori principali per parti nei termini pattuiti (art. 145 del Regolamento) di cui all'art. 47 del CSA, la penale pari al 50% del valore della penale di cui all'articolo 11.2 fino ad un importo massimo del 5% dell'importo del contratto;
per ogni giorno di ritardo nel completamento delle opere di finitura previste come ultimazioni per parti di cui al citato art. 47 la somma pari al 25% del valore della penale di cui all'articolo 11.2 fino all'importo massimo del 2,5% dell'importo contrattuale. ln relazione ai lavori principali e alle opere di completamento previsti in appalto, l'esecutore si è impegnato ad ultimare le opere indicate nel programma dei lavori del Progetto Preliminare posto a base di gara:
• lavori principali della realizzazione della viabilità secondaria sulla SS 131
• lavori principali delle altre viabilità secondarie sul ramo verso Olbia
• lavori principali di esecuzione delle opere d'arte maggiori
• lavori di completamento e finitura delle opere d'arte minori.
La durata temporale delle suddette operazioni era quella prevista nel cronoprogramma del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore, da modificare in funzione del PED approvato.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, era prevista la penale ex art 11.3, lett. g) per i lavori principali e lettera h) per i lavori di completamento e finitura, da applicarsi a valere sull'importo del primo SAL utile.
Ebbene, alla data di risoluzione del contratto (maggio del 2018) non era spirato alcun termine COr contrattuale relativo ai lavori: invero, la era in ritardo rispetto al Programma Esecutivo di
Dettaglio approvato dall' ma a maggio del 2018 erano trascorsi solo circa 420 giorni dei 1000 CP_1
(o 720) giorni totali per l'esecuzione dei lavori. Non erano decorsi neanche i termini indicati nel PED per il completamento delle porzioni di opera di cui all'articolo 47 del CSA, non erano ancora spirati. Né tanto meno vi sono richiami ed accertamenti del D.L. per il mancato rispetto di “termini intermedi di completamento dei lavori”.
Ciò posto, come evidenziato anche dal C.T.U., alla luce delle previsioni contrattuali, non si è verificato il superamento del termine di ultimazione dei lavori, pertanto, la penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori non deve essere applicata, poiché, al momento della risoluzione del contratto, non era stata ancora superata la data di ultimazione dei lavori. COr E' fondata, quindi, la domanda della di disapplicazione della penale per la ritardata esecuzione dei lavori.
Le seguenti detrazioni, invece, per quanto detto, sono consequenziali alla risoluzione del contratto risalente a maggio del 2018: ripristino dei piani di posa dei rilevati: € 6.499,12; protrazione dei tempi di monitoraggio ambientale: € 48.677,27; ripristino della segnaletica orizzontale e chiusura dei varchi, la cui esecuzione è stata affidata all'impresa Achenza: € 39.870,81; servizio di guardiania General
Pol: € 38.938,20; maggiori tempi di occupazione temporanea: € 53.181,59; ripristino della pavimentazione stradale: € 31.989,42, per complessivi € 219.156,40.
Il credito maturato in favore dell'attrice è pari, dunque, ad € 8.337.015,37 (8.556.171,77 -
219.156,40). COr Orbene, come detto, l ha emesso n. 14 Certificati di Pagamento in favore di per un CP_1 importo totale di € 7.591.058,51. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte in ordine alle trattenute cautelative sulle somme residue dei certificati da n. 8 a n. 12 e sospensione dei pagamenti dei certificati n. 13 e n. 14, l ha trattenuto i seguenti importi: € 1.021.581,96 + € 334.544,81 + € CP_1
COr 518.882,75 = € 1.875.009,46, pertanto, la ha ricevuto (direttamente o in favore di sub appaltatori e fornitori) pagamenti per complessivi € 5.716.049,05.
In difetto di prova di ulteriore danno subito da residua, dunque, il credito attoreo di € CP_1
2.620.966,32 (€ 8.337.015,37-€ 5.716.049.05), importo che l' deve essere condannata al CP_1 corrispondere alla controparte, a titolo di ristoro del valore delle opere realizzate sino alla risoluzione del contratto (già detratte le somme dovute dalla appaltatrice a titolo di penali e risarcimento dei danni cagionati a seguito degli inadempimenti posti in essere), oltre interessi legali dalla data della risoluzione al saldo.
Stante la parziale reciproca soccombenza, appaiono sussistenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. Parimenti, vanno poste definitivamente a carico delle parti in ragione della metà ciascuna, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 54995/2018 tra la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e l' in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea volta ad accertare la illegittimità della risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 18.11.2013 dichiarata dalla Stazione appaltante con provvedimento di risoluzione del 18/5/2016 a seguito del grave inadempimento della impresa appaltatrice;
b. In parziale accoglimento della restante domanda di parte attrice, DA l'
[...] al pagamento in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
2.620.966,32, a titolo di ristoro del valore delle opere realizzate sino alla risoluzione del contratto (già detratte le somme accertate dovute dall'appaltatrice a titolo di penali e risarcimento dei danni cagionati a seguito degli inadempimenti posti in essere) oltre agli interessi come per legge dalla data della risoluzione al saldo;
c. RIGETTA le altre domande proposte dalle parti;
d. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
e. PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, al 50% tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2024
Il Presidente
EP Di SA
Il Giudice relatore
IC CI
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. EP Di SA - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa IC CI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 54995/2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Roma, piazza Fernando De Lucia n. 60/65, P.I. , C.F. , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Mancini e Carlo Ponzano, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Guido d'Arezzo n. 28, giusta delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via CP_1
Monzambano n.10, C.F.: , P.I.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro P.IVA_3 P.IVA_4
RI AL, AR IO, LA RA e LA HE, elettivamente domiciliata in Roma alla
Via Monzambano n.10, giusta nomina congiunta e disgiunta allegata unitamente alla procura in calce ala memoria depositata il 24/1/2019;
CONVENUTA
OGGETTO: APPALTO DI OPERE PUBBLICHE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “nel merito conferma le conclusioni come da ultimo precisate con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che per completezza si trascrivono nuovamente: in via principale:
1) accertare l'illiceità della risoluzione del contratto di appalto operata da per mancanza dei CP_1 presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 136, commi 4, 5 e 6 del D. 63/2006;
2) per l'effetto, dichiarare che il contratto si è risolto per fatto e colpa di CP_1
3) condannare conseguentemente a corrispondere all'odiern ice l'importo di € CP_1 10.585.020,09, oltre IVA se dovuta, ersa somma ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione delle prestazioni eseguite dall'appaltatore fino alla risoluzione del contratto di appalto, o eventualmente al diverso titolo di indebito arricchimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
CO
4) sempre in conseguenza della risoluzione del contratto condannare a corrispondere a CP_1 l'importo di € 7.100.000,00, oltre IVA se dovuta, o la diversa somma a di giustizia, a tit mancato utile sui lavori non eseguiti;
o in subordine, per lo stesso titolo, l'importo di € 4.306.191,05, oltre IVA se dovuta, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi;
CO
5) ancora in conseguenza della risoluzione del contratto condannare a pagare a il valore CP_1 dei materiali a piè d'opera, presenti in cantiere o presso gli s enti dei f ri e dei subappaltatori, per l'importo complessivo di € 513.852,35, oltre IVA, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora dalla data dell'illegittima risoluzione del contratto, nonché l'ulteriore importo di € 123.000,00 per il mancato ammortamento degli oneri sostenuti per la cauzione definitiva;
CO
6) quale ulteriore conseguenza della risoluzione del contratto condannare a risarcire per CP_1 il danno all'immagine e per il danno curriculare subito per effetto dell uzione stes elle rispettive misure di € 3.000.000,00 il primo e di € 1.204.097,75 il secondo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
CO
7) in accoglimento della riserva n. 11, condannare a corrispondere a l'importo di € CP_1 1.344.026,10, o la diversa somma ritenuta di giustizi nendo altresì a suo o il riaccredito CO e la liquidazione dell'ulteriore importo di € 109.151,57, detratto dal credito di a titolo di penale, in ogni caso con la rivalutazione monetaria e gli interessi;
CO
8) in accoglimento della riserva n. 18, condannare al pagamento in favore di dell'importo CP_1 di € 5.255.409,18, o della diversa somma riten giustizia, oltre rivalutaz monetaria e interessi;
CO
9) in accoglimento della riserva n. 9, condannare al pagamento in favore di della somma CP_1 di € 261.539,21 oltre IVA, o della diversa somma a di giustizia, oltre intere mora;
CO
10) in accoglimento della riserva n. 10, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 53.570,65 oltre IVA, o della diversa somm ta di giustizia, oltre interes ora;
CO
11) in accoglimento della riserva n. 12, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 999.513,02 oltre IVA, o del diverso import stizia, oltre interessi di mo CO
12) in accoglimento della riserva n. 13, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 223.600,00, o in subordine di € 130.735,2 IVA, e oltre interessi di mo CO
13) in accoglimento della riserva n. 14, condannare al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 11.378,97, o della diversa somma ritenu ustizia, oltre interessi di mora CO
14) in accoglimento della riserva n. 15, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 660.300,00, o in subordine di € 386.048,3 IVA e oltre interessi di mor CO
15) in accoglimento della riserva n. 16, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 41.500,00, o in subordine di € 24.294,97, A e oltre interessi moratori CO
16) in accoglimento della riserva n. 17, condannare al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 29.600,00, o in subordine di € 17.325,00, A e interessi di mora;
CO
17) in accoglimento della riserva n. 19, condannare al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 16.400,00, o in subordine di € 9.634,00, A e interessi di mora;
18) in accoglimento della riserva n. 20, condannare al pagamento della somma di € 53.400,00, CP_1
o in subordine di € 31.254,16, oltre IVA e interessi ri;
In subordine rispetto alla domanda di cui al precedente punto 3: CO 19) condannare al pagamento in favore di della somma di € 4.410.956,25, o la diversa CP_1 somma – maggi inore – che risulterà di gi , oltre interessi di mora, quale corrispettivo contrattuale contabilizzato nei SAL da n. 8 a n. 14; CO
20) condannare al pagamento in favore di della somma di € 209.280,00, oltre IVA e CP_1 interessi morato lo di residuo corrispettivo ervizi integrati svolti;
CO
21) condannare al pagamento in favore di della somma di € 512.820,88, oltre IVA e CP_1 interessi morato lo di residuo corrispettivo vori e sicurezza eseguiti dall'appaltatore; CO
22) condannare al pagamento in favore di della somma di € 49.295,93 oltre interessi CP_1 moratori per la ni eseguite e non compre l computo metrico allegato al verbale di consistenza del 19 luglio 2018; in ogni caso:
22) accertare l'illegittimità delle detrazioni e degli addebiti operati da in sede di conto finale, CP_1 CO e per l'effetto disporre il loro riaccredito con condanna di a c ndere a i relativi CP_1 importi, pari c complessivi € 662.624,53, oltre interessi di
23) accertare l'illegittimità della penale per ritardata ultimazione dei lavori applicata sul COo Finale e per l'effetto disporre il riaccredito del relativo importo, con condanna di a CP_1CO corrispondere a la somma di € 5.667.124,20 oltre interessi moratori;
24) condannare al pagamento delle spese e competenze di causa. CP_1 Si precisa che t tti e i documenti sono stati depositati in copia informatica.”
PARTE CONVENUTA: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito: CO
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte da in violazione dell'art. 240 bis del D.lgs. 163/06, delle domande relative alle riserve attesa l'intervenuta risoluzione CO del contratto, nonché della domanda di risoluzione proposta da e delle connesse domande risarcitorie di cui ai punti 3), 4), 5 e 6) delle conclusioni nella citazione avversaria;
2) in ogni caso, nel merito, accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione disposta da CP_1 rigettare la domanda di risoluzione proposta dall'attrice, nonché ogni domanda di condanna alla CO stessa connessa e comunque ogni altra domanda a qualsivoglia titolo formulata da in quanto tutte inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
3) rigettare ogni domanda proposta dall'attrice relativamente alle riserve iscritte e riproposte con l'atto di citazione perché inammissibili, decadute per intempestività e/o rinuncia e/o violazione delle norme vigenti e comunque perché infondate e non provate e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1CO a in ragione dei lavori effettivamente eseguiti e delle detrazioni e degli addebiti oper né a titolo di sorte né a titolo di interessi per ritardato pagamento;
CP_1 a denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse fondate, in tutto o in parte, le domande attoree, limitare il riconoscimento di eventuali interessi, quanto alla decorrenza, dalla data della presente domanda giudiziale ed in ogni caso escludere l'applicabilità del D.lgs.231/2002 e della svalutazione monetaria ex art. 1224, 2 comma, c.c., nonché della rivalutazione monetaria a decorrere dal manifestarsi del danno da risarcire in quanto non dovuta e non provata. In via riconvenzionale, accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione disposta da CP_1 (i) in via principale, accertata e dichiarata la legittimità degli addebiti, delle penali e dell nute operate da condannare parte attrice a corrispondere ad la somma di € 3.697.026,87, CP_1 CP_1 pari alla za tra l'importo complessivo degli addebit lle penali applicati per gli inadempimenti dell'Impresa da un lato, le somme trattenute da sui certificati di pagamento e CP_1CO il credito vantato da dall'altro, oltre al risarcimento dei d iti e subendi da quantificarsi anche in via equitati art. 1226 c.c.; (ii) in via subordinata, qualora non venisse riconosciuta la legittimità degli addebiti e delle trattenute CO operate da condannare al pagamento in favore di dell'importo di € 5.667.124,28, CP_1 CP_1 corrispond la penale per ardo;
(iii) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande di cui precedenti punti, riconoscere in ogni caso in favore di l'importo di € 5.667.124,28, ovvero il CP_1 minore o maggiore importo che sarà ritenuto di giustiz tolo di risarcimento dei danni subiti a CO causa degli inadempimenti e dei ritardi di anche nella misura che sarà provata in corso di causa;
CO (iv) in ogni caso, compensare gli importi che dovessero essere riconosciuti a con il credito di corrispondente all'importo di € 5.667.124,28, nel caso non venisse a ta la legittimità CP_1 etrazioni da essa operate, ovvero in subordine corrispondente al minore importo di € 3.697.026,87, al netto delle detrazioni come risulta dall'atto di liquidazione finale, ovvero con ogni somma che dovesse essere riconosciuta ad a qualsiasi titolo”. CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione notificato il 6/8/2018 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo in fatto:
- che, con contratto stipulato in data 18/11/2013, rep. 11784, l aveva affidato alla CP_1 [...] la predisposizione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei “lavori di Parte_1 adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari / Olbia – lotto 4, dal km 36+100 al km 45+610 dopo lo svincolo di Berchidda”, per un importo complessivo di € 54.575.787,35, comprensivo della somma di € 800.000,00 per la progettazione esecutiva e le attività connesse, oltre all'IVA;
- che il termine di esecuzione dei lavori era stato stabilito in complessivi n. 930 giorni, di cui n. 210 per le prestazioni tecnico-progettuali propedeutiche alle attività esecutive, e n. 720 per l'ultimazione dei lavori ed era stato stabilito che il progetto esecutivo dovesse essere “conforme al progetto definitivo redatto dal committente e posto a base di gara”;
- che la fase iniziale del rapporto, destinata all'elaborazione del progetto esecutivo, era stata caratterizzata da ripetuti cambiamenti progettuali a causa delle esigenze rappresentate dalla committente e dagli altri soggetti a vario titolo coinvolti, sicché il termine originariamente fissato per le prestazioni tecnico-progettuali era aumentato da 210 giorni inizialmente previsti a tre anni di durata effettiva, in particolare:
• con ordine di servizio n. 1 del 25/11/2013 era stato disposto l'avvio delle attività tecnico- progettuali propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo, che avrebbero dovuto essere ultimate, unitamente alla progettazione esecutiva, in 210 giorni, quindi entro il 25/6/2014;
• con ordine di servizio n. 2 del 7/3/2014 il direttore dei lavori aveva disposto l'avvio della progettazione esecutiva, che avrebbe dovuto recepire le prescrizioni tecniche contenute nello stesso ordine di servizio;
• con nota del 13/6/2014, prot. n. 2358, l'appaltatore aveva consegnato la progettazione esecutiva, che prevedeva una variante relativa all'attraversamento del RI NN;
• con nota del 24/9/2014, l' aveva trasmesso le risultanze dell'istruttoria svolta, fissando CP_1 il termine del 4/10/2014 per il recepimento delle (nuove) prescrizioni impartite;
- che l'appaltatore aveva adeguato il progetto alle prescrizioni progressivamente ricevute, consegnando la documentazione progettuale revisionata e integrata in data 6/10/2014, 13/10/2014,
22/10/2014 e poi, definitivamente, il 27/10/2014;
- che, tuttavia, il 21/11/2014 l aveva consegnato una nuova istruttoria portante nuove CP_1 prescrizioni, anche in relazione alla componente economica;
- che l'attrice aveva trasmesso, con nota del 9/2/2015, prot. 544, il progetto esecutivo revisionato in base all'istruttoria dell' poi con nota del 21/4/2015, prot. 1812, la revisione del progetto CP_1 esecutivo;
- che l' aveva dato riscontro il 25/6/2015, formulando nuove prescrizioni;
CP_1
- che, con nota del 10/7/2015, prot. 3113, l'appaltatrice aveva trasmesso la nuova versione del progetto, che recepiva queste ultime prescrizioni;
- che, con nota dell'11/8/2015, l' pur riconoscendo che il progetto trasmesso il 10/7/2015 era CP_1 conforme alle precedenti richieste, aveva formulato ulteriori prescrizioni, recepite dall'appaltatrice in una ulteriore versione del progetto, trasmessa con nota del 14/9/2015, prot. 3978;
- che aveva richiesto un nuovo piano di caratterizzazione dei rifiuti, trasmesso il 20/11/2015, CP_1 poi successive modifiche, rimesse il 2/2/2016;
- che, dopo ulteriori modifiche progettuali del 9/3/2016, a seguito di una nuova richiesta del Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, aveva richiesto modifiche il 30/3/2016 ed il CP_1
20/4/2016, il gestore delle condotte idriche interferenti chiedeva modifiche nel mese di luglio 2016
(trasmesse il 26/7/2016);
- che, con nota del 14/9/2016 l aveva disposto ulteriori modifiche conseguenti alla variante CP_1 relativa allo svincolo di Berchidda, a sua volta disposta il precedente 30 marzo, cui l'appaltatore aveva ottemperato con nota del 16/9/2016, prot. 4868, trasmettendo l'ulteriore revisione del progetto esecutivo;
- che il progetto esecutivo, dopo dodici revisioni, era stato infine approvato dalla committente con delibera del CdA n. 95 del 25/10/2016, che aveva acquisito efficacia il 10/2/2017, dopo la sottoscrizione, il 30/1/2017, dell'Atto di sottomissione con cui erano state recepite le modifiche e le varianti disposte dall nel corso della progettazione, con la rideterminazione del prezzo CP_1 dell'appalto in complessivi € 56.671.242,84;
- che, in calce al citato Atto di sottomissione, l'appaltatrice aveva apposto un “motivato dissenso” ed aveva contestato lo stravolgimento dell'equilibrio economico della commessa a causa dell'applicazione, da parte dell' con riferimento alle lavorazioni variate o aggiunte, di prezzi CP_1 incongrui e non remunerativi ed inoltre l'impresa esecutrice aveva iscritto, nel SAL n. 1, dodici riserve, nelle quali i erano stati richiamati i contenuti del dissenso manifestato in calce all'atto di sottomissione;
- che, con il suddetto atto di sottomissione, era stato confermato l'originario termine di esecuzione di
720 giorni, costringendo l'esecutore ad adeguare il cronoprogramma originario ai nuovi e più complessi contenuti dell'appalto; - che il contenuto dell'atto di sottomissione era stato successivamente trasfuso nel I Atto aggiuntivo, sottoscritto il 21/6/2017, rep. 14383;
- che, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e della sottoscrizione dell'Atto di sottomissione, con verbale del 16/3/2017 la committente aveva proceduto alla consegna dei lavori che, in ragione del tempo di esecuzione fissato in n. 720 giorni, dovevano essere ultimati entro il 6 marzo 2019;
- che, nel verbale di consegna dei lavori, era stato previsto che l'appaltatrice avrebbe dovuto procedere
“alla immissione nel possesso delle maggiori aree derivanti dalla redazione del progetto esecutivo e alla chiusura della procedura di frazionamento e definitiva acquisizione al Demanio dello Stato di tutte le aree d'esproprio”; che i lavori all'interno delle aree ancora da acquisire non avrebbero potuto essere avviati prima della completa acquisizione delle aree stesse;
che avrebbero dovuto essere
“messe a disposizione della le aree individuate nel progetto esecutivo per l'esecuzione dei Pt_2 lavori di risoluzione delle interferenze”; che avrebbero dovuto essere eseguite da parte dell'appaltatore le attività di rimozione e conferimento a discarica dei rifiuti rinvenuti nel corso della progettazione;
e che avrebbe dovuto essere eseguita la bonifica da ordigni bellici nelle maggiori aree non ancora acquisite, tutte attività sopravvenute, per la cui esecuzione non era stato riconosciuto alcun termine suppletivo;
- che anche la fase esecutiva era stata condizionata ed ostacolata, oltre che dalle numerose e sostanziali modifiche apportate all'oggetto del contratto nel corso della progettazione esecutiva, da ulteriori circostanze estranee alle attribuzioni ed alle capacità correttive dell'appaltatrice, che non avevano consentito di dare regolare corso alle attività esecutive, causando ritardi rispetto all'originario cronoprogramma dei lavori;
- che i ritardi si erano verificati in primis per la nuova attività, introdotta durante la lunga fase di elaborazione della progettazione esecutiva, di rimozione dei rifiuti rinvenuti in varie aree interessate dell'intervento e soprattutto in prossimità dell'area 1, presso lo svincolo di Oschiri rampa sud-est, dove era stata rinvenuta la presenza di un maggior quantitativo di rifiuti contaminati da amianto, con aggravio dell'attività di smaltimento dei rifiuti protratto fino a marzo 2018;
- che ritardi nella tempistica delle attività di scavo della viabilità secondaria SV 12 e della trincea dell'asse principale erano stati provocati dal rinvenimento di materiale litoide non rilevato durante le indagini eseguite per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara (eseguite nel 2008), né a seguito delle indagini supplementari eseguite dall'appaltatore in sede di redazione del progetto esecutivo per la verifica di quelle a supporto della progettazione preliminare, che avevano evidenziato la presenza di materiale il cui scavo non avrebbe reso necessario l'ausilio di mezzi per la demolizione in roccia, mentre durante i lavori la presenza di roccia aveva reso necessario l'impiego del martellone e in alcuni casi del vibro ripper;
- che l'imprevedibile ritrovamento di materiale litoide, oltre a rallentare l'attività di scavo della viabilità principale, aveva provocato, altresì, ritardi nella realizzazione dei rilevati stradali, per cui era stato previsto il reimpiego del materiale di scavo della trincea dalla viabilità principale;
- che si erano verificati anche ritardi nello spostamento delle interferenze da parte degli enti preposti, in particolare le interferenze relative al cavo in fibra ottica della , per la cui eliminazione, Pt_2 avvenuta il 15.2.2018, era stato necessario attendere l'emissione da parte dell' del decreto CP_1 motivato di acquisizione delle nuove aree e il successivo iter espropriativo, e le linee elettriche gestite dal Comune di Berchidda, preclusivi al regolare avanzamento dei lavori, nonostante lo sforzo profuso dall'impresa per accelerare la risoluzione delle interferenze;
- che, nonostante l' i fosse impegnata ad eseguire la consegna di tutte le aree necessarie CP_1 ai lavori entro il 14/6/2017, solo il 15/6/2017 era stato emesso il decreto dell'occupazione delle aree, sicché l'effettiva immissione in possesso delle medesime da parte dell'appaltatrice era avvenuta il
2/8/2017;
- che avevano contribuito al ritardo nell'esecuzione dei lavori anche le avverse condizioni meteorologiche, poiché erano stati registrati 15 giorni di pioggia a novembre 2017, 21 giorni di pioggia a dicembre 2017, 14 giorni di pioggia a gennaio 2018, 23 giorni di maltempo a febbraio 2018,
22 a marzo 2018 e 20 giorni di pioggia da aprile 2018 fino al 23/5/2018;
- che l'imprevedibile disomogeneità dei terreni compresi tra la progressiva chilometrica 36+100
(corrispondente all'inizio del lotto) e la progressiva Km. 41+107 (corrispondente alla spalla A del VI
04) aveva impedito l'esecuzione delle attività di stabilizzazione dei terreni per 5 Km., su uno sviluppo di 9,51 Km. dell'intero lotto e, nonostante la proposta dell'appaltatrice di stabilizzazione del terreno con materiale da cava, l' aveva dato riscontro alla proposta dell'attrice dopo un mese con nota CP_1 del 28/2/2018, con cui aveva chiesto di effettuare ulteriori indagini da concordare al fine di verificare l'effettiva inefficacia del trattamento a calce/cemento;
- che, pertanto, anche in fase esecutiva l'andamento dell'appalto era stato anomalo, tanto che con i
14 SAL emessi al 30/4/2018 erano stati contabilizzati lavori per complessivi € 7.700.210,09, al lordo delle ritenute e degli oneri di sicurezza, a fronte di una previsione programmatica che – alla stessa data – indicava un avanzamento pari ad € 23.187.666,52, al netto dei servizi integrati, tanto che l'appaltatrice, alla data del SAL n. 14 (30/4/2018), aveva formulato n. 20 riserve, per complessivi €
19.697.801,85;
- che gli ordini di servizio nn. 3 e 4, con i quali l' aveva privilegiato la scelta del trattamento a CP_1 calce/cemento del piano di posa dei rilevati, era in antitesi con l'esigenza di recuperare i ritardi registrati, poiché richiedeva l'esecuzione di approfondimenti tecnici e probabilmente una nuova valutazione dei tratti in cui eseguirla e di quelli in cui sostituirla con altra lavorazione che permettesse di superare i vincoli derivanti dall'imprevista sopravvenienza geologica;
- che, nonostante quanto sopra esposto, con provvedimento del 18/5/2018, l' aveva disposto la CP_1 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 per grave ritardo dell'appaltatore, delegando il responsabile del procedimento all'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e autorizzando il nuovo affidamento in appalto dei (residui) lavori ex art. 140, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, richiamando gli ordini di servizio n. 3 del
22/8/2017 e n. 4 del 19/12/2017, con i quali aveva disposto di incrementare la dotazione di mezzi e manodopera per intensificare la produzione e recuperare il ritardo maturato rispetto al cronoprogramma ed ai quali l'odierna attrice aveva replicato;
- che, con lo stesso provvedimento di risoluzione, l aveva disposto l'incameramento della CP_1 cauzione prestata mediante fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali e, con nota del
30/5/2018, la committente aveva comunicato alla garante Parte_3
l'escussione della cauzione per l'importo di € 17.040.303,16, “a parziale risarcimento del danno subito”, ma, a seguito della notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto all'inibitoria dell'escussione della garanzia, l' con nota del 16/7/2018, aveva comunicato la sospensione dell'escussione CP_1 della garanzia.
Tanto premesso, la deduceva la illiceità della risoluzione del contratto Parte_1 di appalto inter partes, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 136, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.
163/2006 ed in quanto disposta dalla convenuta in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c, nonché del principio di cooperazione del creditore ex art. 1206 c.c. Parte attrice sosteneva che l'iter prodromico alla risoluzione del contratto aveva avuto inizio ad agosto 2017, cinque mesi dopo la consegna lavori, quando era trascorso il 20% circa del tempo di esecuzione contrattuale, dopo oltre tre anni occorsi per redigere la progettazione esecutiva, con l'ordine di servizio n. 3 del 22/8/2017, con il quale l' aveva contestato una sottoproduzione di CP_1 circa € 1,6 ml rispetto alla curva S del programma esecutivo di dettaglio (PED), era stato emesso nelle more dell'esecuzione, da parte dell e degli enti terzi, delle attività volte a rendere disponibile CP_1
COr le aree su cui ricadevano le opere. La sottolineava che, con nota del 9/10/2017, l' aveva CP_1 negato l'approvazione del nuovo PED, pur avendo preso atto delle ragioni rappresentate dall'appaltatore, avendo ritenuto l'incremento produttivo previsto negli anni successivi (2018 e 2019) per recuperare la minore produzione del 2017 “incompatibile con le nostre previsioni di budget”.
Parte attrice rappresentava che, con riferimento alla medesima situazione in relazione alla quale l aveva emesso l'ordine di servizio n. 3, l'odierna attrice aveva formulato a chiusura del SAL CP_1 n. 6 e poi con nota del 13/10/2017, prot. 6771, la riserva n.18 con la quale aveva lamentato il progressivo aggravamento del ritardo esecutivo e il conseguente anomalo andamento dei lavori per cause estranee alle sue obbligazioni e al suo controllo e, con nota del 16/11/2017, prot. 7520, inoltre,
l'appaltatrice aveva contestato i rilievi formulati dall' con riferimento al nuovo PED sulla base CP_1 delle proprie previsioni di budget, evidenziando ulteriori motivi di ritardo non imputabili all'appaltatrice (ritardo nella risoluzione interferenze comunali;
mancata rimozione dell'interferenza
; ritardata acquisizione delle maggiori aree necessarie all'esecuzione dei lavori), Pt_2 comunicando peraltro l'avvio anticipato di alcune attività possibili. Con il successivo ordine di servizio n. 4 del 19/12/2017, l' aveva contestato all'appaltatore una sottoproduzione di € 6,6 CP_1 milioni rispetto al PED approvato, disponendo che tale sottoproduzione avrebbe dovuto essere recuperata per la metà entro il 31/12/2018 e per la restante parte entro il successivo mese di febbraio e l'appaltatrice aveva dato riscontro a tale ordine di servizio con la citata nota prot. 8403 del
28/12/2017, richiamando gli impedimenti e gli ostacoli già segnalati con la nota del 16/11/2017 e negli atti amministrativi dell'appalto.
Parte attrice evidenziava che l senza dare alcun seguito all'invito dell'appaltatore, alla CP_1 scadenza del primo termine stabilito con l'o.d.s. n. 4 del 31/1/2018, aveva proceduto ad una nuova verifica dell'avanzamento dei lavori, rilevando una produzione di circa € 6 milioni, a fronte della produzione di circa € 17.5 milioni prevista dal PED originario e aveva dato corso alle attività prodromiche alla risoluzione del contratto, sebbene al 30/11/2017, data indicata nell'ordine di servizio n. 4 cit., l'effettivo scostamento tra la produzione realizzata e quella prevista nel PED “di recupero” trasmesso dall'appaltatore a settembre 2017 (e non approvato dall riportasse il CP_1
COr minore scostamento di circa € 1 milione. La lamentava che, a causa della situazione di incertezza determinatasi per effetto dei risultati delle prove eseguite dall che non consentiva la CP_1 riutilizzazione dei terreni scavati, ogni attività era preclusa su oltre la metà del lotto, pertanto, non era possibile, fino a quando non fosse stata individuata dall la (nuova) soluzione per CP_1
l'approvvigionamento delle terre necessarie all'esecuzione dei lavori, non solo recuperare il ritardo, ma neppure raggiungere i normali livelli di produzione. Inoltre, la direzione dei lavori aveva illecitamente omesso di disporre la sospensione dei lavori a causa del maltempo, omettendo di formalizzare le interruzioni dei lavori anche a seguito di eventi alluvionali ed aveva omesso di formalizzare la sospensione di tutte le lavorazioni impedite dalla mancata tempestiva eliminazione delle interferenze presenti nelle aree di cantiere, tra cui il ritardo fino al 15/2/2018 della Pt_2 nella rimozione della fibra ottica, anche a causa del ritardo della stessa di disporre CP_1
l'occupazione e l'esproprio delle nuove aree necessarie alla risoluzione dell'interferenza e la mancata completa rimozione, anche all'epoca della risoluzione del contratto, delle linee elettriche del Comune di Berchidda.
La chiedeva, dunque, di dichiarare la risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento dell' per aver impedito, con la sua condotta illecita, all'appaltatrice di eseguire CP_1 la prestazione a suo carico, con condanna della convenuta al pagamento di una somma pari al valore venale della prestazione eseguita dall'appaltatrice, da liquidarsi in € 10.585.020,09, oltre all'IVA ed agli accessori di legge, pari alla differenza tra il valore venale delle opere eseguite alla data della risoluzione del contratto (€ 13.910.000,00) e le somme pagate dall' in conseguenza dei primi CP_1 sette SAL emessi, per complessivi € 3.324.979,91, avendo l' omesso il pagamento degli CP_1 ulteriori lavori contabilizzati dal SAL n. 8 al n. 14, pari ad € 4.375.230,17. L'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del mancato utile preventivato per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto, che, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 554/1999, applicabile ratione temporis, era pari al 10% del costo dell'opera incrementato della quota per spese generali: ebbene, a fronte di un importo contrattuale (esclusi gli oneri per la sicurezza) di € 50.752.686,60, oltre all'IVA, di cui € 7.690.776,01 (esclusi oneri della sicurezza) eseguiti fino alla risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa della committente, il valore ai prezzi di mercato delle opere non eseguite risultava pari ad € 71.000.000,00, sicché l'appaltatrice aveva diritto al risarcimento del mancato utile pari ad € 7.100.000,00. In subordine, l'attrice esponeva che, qualora fosse stato ritenuto il valore del mancato utile pari al 10% dei valore contrattuale dei lavori non eseguiti, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto al pagamento della somma di € 4.306.191,05, pari alla quota del 10% della differenza tra l'ammontare complessivo dei lavori e servizi affidati (al netto degli oneri di sicurezza) (€
50.752.686,60) e l'importo dei lavori eseguiti fino alla risoluzione del contratto (€ 7.690.776,01), come risulta dal seguente calcolo aritmetico: € 50.752.686,60 - € 7.690.776,01 = € 43.061.910,59
[lavori non eseguiti] x 10%).
L'attrice deduceva, inoltre, di aver diritto al pagamento della somma pari al valore di mercato di tutti i materiali acquistati, compresi i predetti prefabbricati, pari ad € 513.852,35 ed alla restituzione della quota parte del premio pagato per il rilascio della polizza CAR/RCT non ammortizzata in ragione dell'anticipata interruzione del rapporto, pari a circa l'85% dell'intero premio di € 144.927,00, pari, quindi, ad € 123.000,00, oltre al risarcimento dei danni all'immagine e curriculare.
La affermava, inoltre, di aver subito un danno da anomalo andamento Parte_1 dell'appalto a causa dell'avversa condotta tenuta dalla controparte nell'esecuzione del contratto inter partes, in ragione del quale deduceva di aver iscritto la riserva n. 11, iscritta nel registro di contabilità in occasione del SAL n. 1 e confermata con raccomandata dell'11/4/2017, prot. n. 2448, per i danni subiti a causa del ritardo nella predisposizione della progettazione esecutiva, quantificati in € 1.344.026,10, oltre alla richiesta di riaccredito della penale di € 109.151,57 applicata dall'
[...]
a carico dell'appaltatore per asseriti ritardi nella redazione della progettazione esecutiva CP_1 addebitati all'impresa e la riserva n. 18, iscritta in occasione del SAL n. 6, per gli impedimenti verificatisi durante la fase esecutiva dei lavori, che non avevano consentito all'appaltatore di conseguire i livelli di produzione giornaliera programmati, poiché, a fronte di una produzione programmata nel periodo 1/8/2017 – 23/5/2018 di € 20.913.081,24, aveva potuto realizzare lavori per soli € 6.046.175,72, con una ridotta produzione del 71,09%. L'attrice, con la riserva n. 18, quantificava i danni asseritamente subiti in complessivi € 5.255.409,18, di cui € 1.613.386,71 per spese generali;
€ 84.542,14 per ritardata formazione dell'utile; € 555.202,16 per il costo improduttivo del personale tecnico di cantiere;
€ 1.213.381,18 per il costo improduttivo delle maestranze;
€
568.776,25 per il mancato ammortamento dei mezzi d'opera; € 170.066,62 per il mancato ammortamento dei costi delle polizze contrattuali;
€ 1.050.054,12 per il mancato ammortamento degli oneri della sicurezza.
L'impresa deduceva di aver iscritto ulteriori riserve per il pagamento di maggiori corrispettivi in ragione di attività extracontrattuali svolte o dell'esecuzione di prestazioni e lavori diversi da quelli previsti dal contratto, in particolare:
• con la riserva n. 9, formulata in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del
30/1/2017, successivamente confermata nel SAL n. 1, per lavori fino a marzo 2017 e con raccomandata dell'11/4/2017, l'impresa aveva richiesto il riconoscimento dei maggiori corrispettivi per le reiterate attività di rielaborazione della progettazione esecutiva, pari ad €
261.539,21;
• con la riserva n. 10, formulata in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del
30/1/2017 e confermata nel SAL n. 1 per lavori fino a marzo 2017 e con raccomandata del
11/4/2017, l'appaltatore aveva richiesto il riconoscimento del maggior corrispettivo per le attività di bonifica bellica ed espropriative da realizzare su nuove aree non comprese nel progetto originario, nonché per le maggiori attività di bonifica bellica profonda imposte da normative sopravvenute e dal Genio Militare, quantificata in complessivi € 53.570,65, di cui
€ 4.334,85 per la bonifica superficiale delle nuove aree ed € 7.603,20 per quella profonda, €
16.800,00 per le pratiche espropriative delle nuove aree d'intervento ed € 24.832,60 per l'adeguamento della bonifica profonda nelle aree già previste in progetto;
• con la riserva n. 12, formulata in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del
30/1/2017, successivamente confermata nel SAL n. 1, per lavori fino a marzo 2017 e con raccomandata dell'11/4/2017, l'appaltatore aveva chiesto l'adeguamento dell'aliquota delle spese generali e dell'utile di commessa a quello normativamente previsto (13% e 10%) in luogo delle minori percentuali offerte in sede di gara, in conseguenza dello stravolgimento dei presupposti progettuali ed esecutivi avuti presente in fase di gara, per effetto delle radicali modifiche apportate all'opera in fase di redazione della progettazione esecutiva, per complessivi € 6.148.411,94, oltre all'IVA; in questa sede l'importo di cui alla suddetta riserva era rideterminato in € 999.513,02, oltre all'IVA, in ragione del solo ammontare dei lavori eseguiti ai prezzi di contratto;
• con la riserva n. 13 iscritta in occasione del SAL n. 4 per lavori fino al 30/6/2017, confermata con raccomandata del 19/7/2017, l'impresa contestava l'applicazione del nuovo prezzo imposto dalla committente per il getto dei micropali a gravità, rispetto a quello offerto dall'appaltatore in sede di gara, in ragione di presunte modifiche alla lavorazione asseritamente apportate in sede di elaborazione del progetto costruttivo di cantiere e/o di incongruenze del progetto esecutivo inesistenti. La differenza tra il prezzo offerto dall'impresa e quello applicato dall' risultava di €/ml. 9,15, con la conseguenza di un CP_1 minor riconoscimento ai prezzi di contratto di € 130.735,20, oltre IVA, derivante dall'applicazione di detta differenza di prezzo al quantitativo di micropali realizzati (ml.
14.288). La suddetta differenza di prezzo indicata in riserva, a seguito della risoluzione del contratto, è stata rideterminata in € 223.600,00, oltre all'IVA, somma di cui la parte attrice chiedeva il pagamento a carico della controparte;
in subordine, l'attrice chiedeva la condanna della controparte al pagamento nella minor somma di € 130.735,20, oltre all'IVA, determinata tenendo conto dei prezzi di contratto;
• con la riserva n. 14 l'appaltatore aveva richiesto il riconoscimento dell'importo di € 11.378,97 quale rimborso dei costi e tributi versati per le procedure espropriative, che il committente non aveva rimborsato nonostante avesse ricevuto tutta la documentazione attestante le spese anticipate dall'attrice;
• con la riserva n. 15 iscritta in occasione del SAL n. 5 per lavori fino al 30/7/2017, aggiornata fino al SAL n. 11 e confermata per raccomandata A/R del 4/9/2017, l'impresa richiedeva la contabilizzazione degli scavi eseguiti per la viabilità secondaria SV12 e la trincea dell'asse principale compresa fra le progressive 44+175 e 44+975 e fra le progressive 43+065 e
43+375, mediante l'applicazione del prezzo previsto per lo scavo in roccia, avendo riscontrato materiale litoide non previsto nelle relazioni geologiche. L'ammontare della riserva era quantificato in € 386.048,38, considerato il prezzo al mc. di € 8,91 desunto dal prezzario
2012 ed alla quantità di rocce scavate (mc. 43.327,54 mc.). Detto importo, a seguito CP_1 della risoluzione del contratto, è stato rideterminato in € 660.300,00, applicando il prezzo di mercato aggiornato alla data di risoluzione del contratto. L'attrice chiedeva, quindi, il riconoscimento dell'importo di € 660.300,00, oltre all'IVA, o, in subordine, del minor importo indicato in riserva di € 386.048,38, oltre agli interessi moratori dalla maturazione dei SAL in cui sono stati contabilizzati gli scavi fino al saldo;
• con la riserva n. 16, iscritta in occasione del SAL n. 6 per lavori fino al 30.8.2017 e confermata con lettera raccomandata A/R del 13/10/2017, l'impresa chiedeva la contabilizzazione di alcuni lavori a misura eseguiti per realizzare il guado provvisionale previsto dall'elaborato del
Progetto Esecutivo DPCA03E1004ID01IDRDI02C. Il suddetto scavo era stato compensato come “scavo di sbancamento” (voce di prezzo A.1.01), sebbene si trattasse di scavo da remunerare con la tariffa relativa allo “scavo a sezione obbligata” (voce di prezzo B.1.01), mentre non erano stati allibrati gli oneri sostenuti per l'aggottamento dell'acqua, per complessivi € 24.294,97, di cui € 2.703,61 per lo scavo ed € 21.591,36 per le pompe di aggottamento. Detto importo, a seguito della risoluzione del contratto, era rideterminato ai prezzi di mercato aggiornati alla data di risoluzione del contratto in € 41.500,00, oltre all'IVA ed agli interessi moratori;
• con la riserva n. 17, iscritta in occasione del SAL n. 6 per lavori fino al 30/8/2017 e confermata con raccomandate A/R del 13/10/2017, l'impresa chiedeva la contabilizzazione del sovrapprezzo per l'esecuzione dello scavo in roccia per la realizzazione dei pali di fondazione in corrispondenza dei viadotti che scavalcano il RI NN. In ragione dei 180 ml scavati l'impresa aveva originariamente chiesto il riconoscimento della somma di € 17.325,00, determinata applicando alla quantità di roccia scavata il prezzo di €/ml. 96,25 desunto dalla tariffa B.02.046.c del preziario 2012 ed a seguito della risoluzione del contratto detto CP_1 importo era stato rideterminato al prezzo di mercato aggiornato alla data di risoluzione del contratto in € 29.600,00, oltre all'IVA ed agli interessi moratori;
• Con la riserva n. 19, iscritta in occasione del SAL n. 7, per lavori fino al 30/9/2017, aggiornata fino al SAL n. 13 e confermata per raccomandata A/R, l'impresa aveva richiesto il riconoscimento dell'effettivo costo di trasporto del materiale presso la discarca del Comune di Ozieri, individuata nel progetto esecutivo. Poiché la suddetta discarica era sfornita della pesa per misurare l'effettivo quantitativo di materiale conferito, l'appaltatore è stato era stato costretto a individuare un luogo alternativo in cui procedere alla pesa del materiale prima di conferirlo alla discarica di Ozieri indicata in progetto. L'importo della riserva era pari ad €
16.400,00, oltre all'IVA, o in subordine nella misura indicata in riserva derivante dal rapporto tra quantità di materiale conferite, prezzo contrattuale al mc. per Km.di € 0,16 mc/km, per la maggior distanza di 8,9 Km., quindi di € 9.634,45 (derivante da 7.001,78 mc trasportati x 8,6 km x 0,16 euro/mcxkm); • con la riserva n. 20, iscritta in occasione del SAL n. 13 per lavori fino al 30/3/2018, aggiornata nel SAL n. 14 e confermata con raccomandate in data 7/5/2018 e del 23/5/2018, l'appaltatore contestava la mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni da remunerare a misura in quanto eseguite per la realizzazione delle fondazioni delle spalle dei viadotti VI05 e VI08 la cui quota di imposta è risultata essere al di sotto della falda. L'attrice esponeva che, per far fronte alla suddetta circostanza, aveva dovuto impiegare delle pompe per n. 938 ore, per l'utilizzo delle quali aveva quantificato nella riserva un costo di € 31.254,16, oltre all'IVA, desunto dall'articolo di prezzo L.01.013.c del preziario 2012. A seguito della CP_1 risoluzione del contratto il suddetto importo era stato rideterminato, applicando il prezzo di mercato aggiornato alla data di risoluzione del contratto, in € 53.400,00, oltre IVA.
L'attrice, in subordine rispetto alla domanda di pagamento del valore venale delle opere realizzate, chiedeva la condanna dell' al pagamento del corrispettivo dei SAL dal n. 8 al n. 14, pari ad € CP_1
4.410.956,25, oltre agli interessi di mora, nonché la parte del corrispettivo per la progettazione esecutiva non corrisposto, pari ad € 209.280,00, oltre agli ulteriori importi a titolo di corrispettivo non pagati ed al corrispettivo per le opere extra contratto.
2.- Con comparsa depositata il 21/12/2018 si costituiva in giudizio l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La convenuta esponeva in fatto:
- che, relativamente alla fase progettuale dell'appalto, come emergeva dal CSA, alcune attività a carico dell'appaltatrice specificatamente indicate (indagini topografiche, indagini geognostiche, redazione del progetto di monitoraggio ambientale, documentazione per l'ottemperanza VIA, acquisizione dei pareri definitivi) si sarebbero dovute concludere entro novanta giorni, ossia entro il
24/2/2014, le attività afferenti all'acquisizione delle aree (compresi i rilievi), alla progettazione, alle attività amministrative per l'attivazione di cave e discariche, alla bonifica degli ordigni bellici, all'avvio degli scavi archeologici, alla risoluzione delle interferenze, all'esecuzione del monitoraggio ambientale ante operam, alla stipula del protocollo di legalità, all'adeguamento della documentazione per l'ottemperanza alla VIA e per l'acquisizione dei pareri definitivi a seguito di prescrizioni delle autorità competenti si sarebbero dovute concludere in duecentoventi giorni, quindi entro il 24/6/2014;
- che le suddette attività si erano protratte oltre i termini prescritti dall'ODS n. 1 e indicati nel programma trasmesso dall'attrice, come la stessa impresa aveva ammesso nella comunicazione del
15/1/2014 inviata al progettista Progin per sollecitare le attività di progettazione già in ritardo;
- che i ritardi e gli inadempimenti avevano riguardato:
➢ la bonifica da ordigni bellici: solo il 18/12/2013 l'attrice aveva trasmesso all CP_1 la documentazione necessaria per attivare la pratica di bonifica presso le competenti autorità militari, restituita controfirmata, con estrema urgenza, dall il giorno CP_1 successivo (19/12/2013); solo il 5/3/2014 l'appaltatrice aveva trasmesso l'autorizzazione n. 36 del 17/2/2014 rilasciata dal 10° Reparto infrastrutture - Ufficio
B.C.M., con allegati gli elaborati su cui apporre il visto da parte dell e solo il CP_1
12/3/2014 l'attrice aveva trasmesso l'autorizzazione;
➢ gli espropri: solo l'8/1/2014, con notevole ritardo rispetto alla consegna del
25.11.2013 ed al cronoprogramma redatto dall'Appaltatrice, questa trasmetteva l'aggiornamento del piano particellare e dell'elenco ditte in formato digitale e solo in data 17/1/2014 l'attrice aveva richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'introduzione nelle aree e solo il 5/3/2014 l'attrice aveva richiesto all il provvedimento di CP_1 accesso ai fondi, emesso il 14/3/2014 ed il successivo provvedimento di esproprio era stato emesso il 5/6/2014;
➢ la documentazione necessaria all'attivazione della procedura per la verifica di COr ottemperanza al Decreto VIA n. 60 era stata consegnata dalla con ritardo in data
30/01/2014 e quest'ultima aveva provveduto all'aggiornamento richiesto dall CP_1 con nota del 25/03/2014;
➢ le indagini archeologiche: gli inadempimenti dell'attrice avevano riguardato anche le indagini archeologiche che, secondo il programma delle attività propedeutiche e della progettazione sarebbero dovute iniziare a gennaio 2014, ma solo in data 06/03/2014, con notevole ritardo, l'attrice aveva comunicato il nominativo del professionista incaricato per l'esecuzione della direzione tecnica di indagini archeologiche. Vista
l'inerzia dell'odierna attrice nel relazionarsi con gli enti preposti, l' con nota CP_1 del 13/03/2014, si era sostituita all'appaltatrice ed aveva trasmesso alla
Soprintendenza Archeologica i chiarimenti e le verifiche archeologiche necessarie;
➢ le indagini ed i rilievi: l'esecuzione della parte topografica del progetto avrebbe dovuto concludersi entro la fine di gennaio 2014, ma solo il 17/01/2014 l'attrice aveva trasmesso il piano delle indagini topografiche del lotto in oggetto, con l'indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice e solo in data 13/03/2014 aveva comunicato. che dal 17/03/2014 al 16/04/2014 si sarebbero svolte le attività di rilievo topografico.
L'attrice aveva inviato, quindi, gli elaborati relativi al Piano delle indagini geognostiche ed ambientali con nota del 16/2/2014; le indagini erano, poi, iniziate il
17/03/2014 ed erano state ultimate, con notevole ritardo, il 26/04/2014;
➢ le interferenze: tali attività avrebbero dovuto concludersi entro il 24/06/2014. I rilievi effettuati dall'appaltatrice erano risultati incompleti, tanto che erano emerse nuove interferenze prima non censite, per le quali l' aveva chiesto all'ENEL CP_1
l'emissione di un nuovo preventivo di spesa, approvato dall' il 17/10/2014, CP_1 mentre per quanto riguarda la , a seguito del rinvenimento di una nuova Pt_2 interferenza non individuata nella progettazione redatta dalla controparte, l' CP_1 aveva dovuto chiedere un nuovo preventivo, con conseguente slittamento dei tempi previsti per lo spostamento delle interferenze;
➢ il piano di monitoraggio ambientale: nonostante che la consegna delle attività risalisse al 25/11/2013 e che le numerose riunioni effettuate presso l' - durante le quali CP_1
l'attrice era stata sollecitata alla consegna del Piano di Monitoraggio Ambientale necessario per consentire l'istruttoria da parte dell' - alla data della Pt_4 contestazione (20/3/2014) l'Impresa non aveva ancora trasmesso alcuna documentazione;
➢ il progetto esecutivo: la non aveva rispettato i tempi di Parte_1 consegna degli elaborati e della documentazione obbligatoria: il piano di monitoraggio ambientale adeguato al parere dell' era stato consegnato con un anno di Pt_4 ritardo;
il quadro di raffronto economico dei lavori era avvenuto il 9/1/2015, la consegna del progetto esecutivo era avvenuta il 13/01/2015, oltre l'ultimo termine concesso scaduto il 10/01/2015. Inoltre, la consegna del progetto, oltre che tardiva, era incompleta ed affetta da numerosi errori, tanto che il 02/02/2015 il RUP aveva avanzato la proposta di risoluzione ex art. 136, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, che, tuttavia, non era stata formalizzata, poiché l' aveva ritenuto, di concerto con la CP_1
Regione Sardegna, che la risoluzione avrebbe comportato una ulteriore dilatazione dei tempi ed il rischio di perdita dei finanziamenti. La convenuta affermava che, dopo un iter istruttorio protrattosi per più di un anno dalla prima consegna del progetto esecutivo, risalente a giugno 2014, solo in data 14/09/2015 l'attrice aveva presentato un progetto aderente alle prescrizioni contrattuali, idoneo a consentire l'avvio delle richieste di parere e di autorizzazione agli enti per l'ottemperanza al Decreto VIA con nota del 14/09/2015, nonché la verifica ex art. 112 del D.lgs. 163/2006 presso dell'U.O. Verifica Tecnica dei Progetti di ANAS. Nella medesima nota, l'attrice aveva comunicato che era emerso, in fase di bonifica bellica (avvenuta circa un anno prima), un diffuso inquinamento magnetico, che non avrebbe consentito il completamento delle attività e “dichiarava di essere disponibile ad eseguire tali attività di smaltimento prima della consegna dei lavori e previa formalizzazione delle stesse”. Le deduzioni espresse dall'appaltatrice nella nota del 14/09/2015, in cui era stata denunciata l'esistenza dell'inquinamento magnetico, avevano obbligato l a chiedere la
CP_1 caratterizzazione dei rifiuti. Tale attività, dunque, non costituiva un nuovo incombente di cui l'attrice era stata incaricata per la prima volta dall trattandosi di una
CP_1 problematica sorta circa un anno prima in fase di bonifica bellica, peraltro limitata solo ad alcune delle aree all'interno dello svincolo di Oschiri. L aveva, pertanto,
CP_1 sottoposto il progetto esecutivo a sette processi di verifica, da cui erano derivate otto consegne, ponendo in essere ogni atto di collaborazione per consentire il completamento delle attività progettuali da parte dell'impresa, che aveva presentato revisioni progettuali incomplete e viziate da errori. Anche l'ottava versione del progetto esecutivo trasmesso dall'appaltatrice era incompleta, tanto da non superare il primo rapporto intermedio di verifica, come risultava dalla nota del 29/12/2015, con cui l' aveva chiesto all'attrice di rimediare agli errori e alle omissioni. Il
CP_1
Progetto Esecutivo era stato, quindi, approvato con delibera n. 95 del 25/10/2016 del
Consiglio di amministrazione dell ed era divenuto efficace dopo il parere CP_1 positivo espresso dal CAS (Comitato Attuazione Sorveglianza della Sardegna) il
24/11/2016.
L esponeva che, divenuto efficace il progetto esecutivo, avrebbe potuto procedere alla CP_1 consegna dei lavori, che, tuttavia, era stata differita poiché l'appaltatrice aveva procrastinato la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, dando avvio ad una “negoziazione” con l al solo fine CP_1 di ottenere un aumento del corrispettivo contrattualmente previsto ed evidenziava che il 21/06/2017 era stato stipulato l'atto aggiuntivo, sottoscritto senza riserva dalla controparte, che nulla aveva eccepito in ordine ai tempi, rimasti invariati, alle modalità esecutive e ai corrispettivi e non era stato riproposto il motivato dissenso formulato dall'impresa in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione.
In ordine alla fase esecutiva, la convenuta, inoltre, esponeva:
- che i lavori erano stati consegnati con il verbale del 16/3/2017 e che, con successiva nota del
17/03/2017, l'appaltatrice aveva trasmesso il programma esecutivo di dettaglio (PED), che, dopo l'invio corredato degli allegati il 10/4/2017, era stato approvato dall con nota del 6/7/2017, in CP_1 cui era stata rilevata una serie di incongruenze e di criticità, in particolare contestando l'inadeguatezza COr dei mezzi e delle risorse umane messe a disposizione dalla riservandosi di verificare, durante il corso dei lavori, gli avanzamenti delle produzioni e di richiedere eventualmente un incremento di uomini e mezzi;
COr
- che la aveva effettivamente iniziato i lavori, già consegnati il 16/03/2017, solo a giugno 2017, anche se si erano manifestati ritardi ed inadempienze da parte dell'appaltatrice, tanto che il COr 26/03/2018 il aveva proposto la risoluzione contrattuale per grave ritardo, ai sensi dell'art. 136, co. 4 del D.Lgs n. 163/2006 e, con dispositivo dell'amministratore delegato e direttore generale dell' del 18/05/2018, era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto del 18/11/2013 e CP_1 del successivo Atto aggiuntivo del 21/06/2017, ai sensi dell'art.136, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.
163/2006, comunicata all'impresa con nota del 23/05/2018;
- che dal 18/06/2018 al 19/07/2018 si era, quindi, proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti ed COr alla constatazione delle attività svolte dalla con la conseguente emissione del verbale dello stato di consistenza dei lavori, dando atto che dal verbale di accertamento tecnico contabile del 31/7/2018 era emerso che le lavorazioni ammontavano ad € 6.846.702,76, oltre ad € 811.219,53 per oneri di sicurezza ed € 592.904,00 di oneri per servizi;
- che nessuna delle imprese interpellate aveva accettato di subentrare nel contratto, con conseguente necessità per l' di indire una nuova gara, con conseguente aumento del termine per il CP_1 completamento dell'opera;
- che il 10/08/2018 era avvenuta la presa in consegna delle aree di cantiere da parte dell CP_1
Tanto premesso, l' contestava le avverse domande e deduzioni eccependo che il ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori era stato cagionato dall'inadeguatezza di uomini e mezzi messi a COr disposizione dalla evidenziando:
- che la doglianza attorea concernente la quantità di rifiuti contaminati dall'amianto rinvenuti in loco era priva di pregio, essendo stato posto a carico dell'appaltatrice l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, la cui quantità effettiva era risultata minore rispetto a quanto dedotto dalla controparte;
- che era del pari infondata la questione relativa allo scavo della viabilità secondaria SV12, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato compromesso dal rinvenimento di materiale litoide non rilevato durante le indagini prodromiche alla redazione del progetto preliminare, poiché
l'appaltatrice avrebbe comunque avuto l'obbligo di risolvere tale problematica, avendo l'attrice effettuato numerosi sondaggi dai quali l'anomalia sarebbe dovuta emergere prima dell'esecuzione dei lavori;
- che anche in relazione alla questione delle interferenze, con particolare riferimento allo spostamento del cavo della ed alla risoluzione delle due linee elettriche gestite dal comune di Berchidda, Pt_2
COr il ritardo era imputabile alla avendo l' sollecitato la rimozione dei rifiuti, attività CP_1 propedeutica alla risoluzione dell'interferenza e alla realizzazione del nuovo svincolo di Oschiri.
Analogo discorso concerneva le interferenze con le linee elettriche gestite dal Comune di Berchidda, che inizialmente non erano state risolte perché la soluzione dell'impresa era incongrua, avendo la COr proposto di interrompere la corrente elettrica per 3 giorni, mentre era percorribile la soluzione proposta e realizzata dalla stessa che aveva costruito un by pass. L eccepiva, inoltre, CP_1 CP_1 che tale interferenza era ostativa ad una minima parte dei lavori, la maggior parte dei quali era in COr ritardo per cause imputabili alla
- che, quanto alla disponibilità delle aree, al momento della consegna dei lavori, tutte le aree interessate dal progetto preliminare, che rappresentavano circa il 95 % di quelle interessate dai lavori, erano già state acquisite;
COr
- che nell'atto di sottomissione e nell'Atto aggiuntivo la aveva rinunciato ad ogni pretesa risarcitoria e/o indennizzo e/o riserva riguardanti le attività propedeutiche all'avvio dei lavori specificamente indicate nell'art. 3 dello stesso atto;
- che le condizioni meteorologiche non avevano condizionato l'esecuzione dell'appalto, emergendo dal servizio meteorologico che in quel periodo in Sardegna si erano verificate precipitazioni di scarsa entità; COr
- che, quanto alla stabilizzazione dei terreni in calce e cemento, che era stata proposta dalla in sede di gara ed inserita nel progetto (variante migliorativa) e nel progetto esecutivo di dettaglio, il ritardo per la questione della stabilizzazione non era imputabile né alla scelta operativa dell' CP_1 di attendere gli esiti di analisi più approfondite prima di approvare una perizia, né ad un COr comportamento vessatorio nei confronti della assunto dalla convenuta con l'emissione degli ordini di servizio nn. 3 e 4. Tali ordini di servizio, infatti, non inerivano alla stabilizzazione dei terreni, essendo riferiti a ritardi dell'impresa maturati prima che la stabilizzazione dovesse avere luogo secondo il cronoprogramma;
- che l'appaltatrice, che versava in grave difficoltà economica, dopo appena due mesi dalla stipulazione del contratto aveva proposto istanza di concordato ex art. 161, comma 6 della L.F. e tali difficoltà avevano cagionato i ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- che la prima mancanza si era verificata in relazione al pagamento dei progettisti, ragione per cui, con il Certificato di Pagamento n. 4, l' aveva applicato la trattenuta di € 222.048,43 per la CP_1
COr mancata presentazione da parte della delle fatture quietanzate dei progettisti, ma tale importo era stato svincolato soltanto il 14/9/2017;
- che l' aveva sospeso il pagamento dei certificati dal n. 5 al n. 7 per la mancata presentazione CP_1
COr delle fatture quietanzate di alcuni subappaltatori e soltanto il 26/1/2018 la aveva trasmesso le fatture quietanzate e le liberatorie dei subappaltatori/fornitori, consentendo all di svincolare i CP_1 certificati di pagamento sino al settimo SAL, liquidato in data 21/02/2018;
- che, decorsi i termini previsti dall'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 senza che l'impresa avesse inviato le quietanze di pagamento, l' aveva emesso l'Ordine di Servizio n. 6 del 27/03/2018, ordinando CP_1
COr alla di trasmettere la documentazione necessaria al pagamento diretto di subappaltatori/cottimisti e fornitori, ai sensi dell'art. 39.7 del capitolato speciale d'appalto, in relazione ai SAL 7, 8 e 9 e, con nota del 28/03/2018, l' aveva comunicato a tutti i CP_1 subappaltatori/fornitori l'intenzione di procedere al pagamento diretto ai sensi dell'art. 118, comma
3 del D.Lgs. n. 163/2006, chiedendo di fornire gli elementi valutativi per definire l'ammontare dei crediti;
COr
- che, con l'ordine di servizio n. 7 del 29/03/2018, l aveva chiesto alla delucidazioni sui CP_1 mancati pagamenti in relazione ai SAL n. 10, 11 e 12, nonché la documentazione per procedere al pagamento diretto e che tale documentazione le era stata fornita dall'impresa con nota del 12/10/2018;
- che, con nota del 18/04/2018, l aveva comunicato ai subappaltatori e ai fornitori indicati CP_1 dall'odierna attrice l'intenzione di procedere al pagamento diretto, previa trasmissione della documentazione prevista dal protocollo operativo per il monitoraggio finanziario, dando atto che i pagamenti effettuati in favore di subappaltatori e fornitori ammontava ad € 2.500.220,65;
- che il 6/7/2018 la GLF aveva comunicato all di aver depositato presso il Tribunale Ordinario CP_1 di Roma domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma VI del R.D. n. 267/1942 (L.F.), procedimento N.R.G. 48/18, evidenziando che, con il deposito del suddetto ricorso, si era cristallizzato il passivo, con conseguente impossibilità di procedere al pagamento dei debiti anteriori, invitando l a non pagare fatture di subappaltatori, fornitori e terzi per prestazioni già effettuate CP_1 alla data del 5/7/2018;
- che dal giornale dei lavori era emerso che, dall'inizio del 2018, vi era stato un crescente disimpegno dei subappaltatori dovuto ai mancati pagamenti, che avevano fortemente rallentato o fatto cessare la loro attività anteriormente alla presentazione della domanda di concordato.
Tanto esposto in ordine all'andamento del contratto inter partes, l' eccepiva: CP_1
- la infondatezza della domanda inerenti le riserve: delle venti riserve, per un valore complessivo di
€ 19.697.801,85, formulate dall'appaltatrice alla data del SAL, le prime otto, per complessivi €
6.059.108,66, non erano state azionate con il presente giudizio, in quanto decadute e che le altre, del valore complessivo di € 13.638.693,19, non erano meritevoli di accoglimento, in quanto fondate su un inesistente anomalo andamento;
- la infondatezza delle domande inerenti la fase di progettazione: il contratto stipulato tra le parti era un appalto integrato, in cui la progettazione esecutiva di cui all'art. 53, co. II, lett. b) del D.Lgs. n.
163/2006 era a carico dell'appaltatrice, sicché la responsabilità derivante da errori progettuali era imputabile esclusivamente all'appaltatrice, su cui gravava l'obbligo di verificare la fattibilità del progetto, anche con riferimento all'approfondimento della caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo ai fini della scelta della soluzione progettuale più idonea a realizzare le opere;
- l'inammissibilità, ex art. 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006, delle riserve di valore superiore al 20% dell'importo contrattuale e, in ogni caso, di quelle aventi ad oggetto gli aspetti progettuali, poiché il progetto era stato oggetto di verificazione ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell proposta CP_1 unitamente alla domanda di riconoscimento delle riserve, essendo le due domande tra loro incompatibili, poiché l'istituto delle riserve presuppone la validità di un contratto di cui si chieda l'esecuzione, invece, in ogni caso in cui si controverta sull'invalidità del contratto e/o sui modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.;
- l'infondatezza di tutte le avverse pretese, deducendo peraltro che, ai fini del calcolo del valore delle opere realizzate sarebbe stato necessario applicare i prezzi vigenti al momento della liquidazione delle relative somme, segnatamente quelli di cui al listino dei prezzi dell del 2017, non quelli in CP_1 vigore nel 2012;
-la mancata detrazione dei pagamenti già effettuati dall dando atto che per i SAL dall'1 al 7 CP_1 il compenso spettante all'appaltatrice era stato integralmente pagato, mentre per i SAL dal n. 8 al n.
12 l sostituendosi all'appaltatrice, aveva interamente pagato i corrispettivi spettanti a fornitori CP_1
e subappaltatori;
- la mancata detrazione del costo delle opere da ultimare, per cui il valore delle opere indicato dalla controparte non era condivisibile;
- l'infondatezza dell'avversa richiesta di riconoscimento della percentuale pari al 10% dell'importo lordo dell'appalto sui lavori non eseguiti a titolo di mancato utile, non essendosi il rapporto estinto COr per il recesso della committente ed avendo la stessa offerto in sede di gara la percentuale del 2% di utile sull'importo dell'appalto; COr
- la debenza della penale, in quanto, a causa del grave ritardo della l' era stata costretta CP_1
a risolvere il contratto e ad applicare la penale di € 5.667.124,28, ai sensi dell'art. 23 del COratto, che consente all' di risolvere il contratto qualora il ritardo della controparte sia tale da non CP_1 consentire l'ultimazione delle opere nel termine contrattuale.
La convenuta contestava anche nel merito la fondatezza delle avverse riserve, deducendo:
- che, quanto alla riserva n. 11, la progettazione esecutiva aveva avuto una durata di 920 giorni rispetto ai 60 giorni previsti contrattualmente per fatti e circostanze imputabili a negligenza e inadeguatezza COr di sicché era stata correttamente applicata la penale per il ritardo nella consegna dei lavori come segue: penale giornaliera = 0,05% del contratto = 54.575.787,35 x 0,05% = € 27.287,89; penale giornaliera per p.e. = 20% della penale giornaliera = 27.287,89 x 20% = € 5.457,58 totale penale massima per la p.e. = 5.457,58 x 20 = € 109.151,57;
- che la riserva n. 18 per “Anomalo andamento dei lavori – Sottoproduzione” era fondata su problematiche le cui causa erano, per le ragioni sopra addotte, riconducibili alla condotta della stessa appaltatrice, precisando che, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 30/01/2017,
l'appaltatrice aveva rinunciato, per effetto dell'art. 9, ad ogni ragione, pretesa, contestazione e/o riserva per il periodo necessario al completamento delle attività in oggetto;
- che le richieste sottese alle riserve nn. 13, 15, 16, 17, 19 e 20 erano state arbitrariamente maggiorate ed il riconoscimento delle riserve era incompatibile con lo scioglimento del rapporto inter partes, anche a voler ammettere l'illegittimità della risoluzione;
- che la riserva n. 9, avente ad oggetto la richiesta di maggiori oneri progettuali, quantificato dall'appaltatrice in € 261.539,21, era infondata, poiché la controparte aveva redatto un progetto esecutivo difforme dal preliminare, incompleto e viziato da numerosi errori tecnici;
- che la riserva n. 10 per maggiori oneri sostenuti per la bonifica da ordigni bellici e per le nuove pratiche espropriative era infondata, posto che l'art.
1.7 del CSA indicava la bonifica ordigni bellici tra le attività propedeutiche alla progettazione, pertanto, si trattava di un onere a carico dell'appaltatrice;
- che la riserva n. 12, avente ad oggetto la richiesta di adeguamento al 13% delle spese generali e dell'utile di commessa in luogo di quelle offerte in sede di gara ed applicate contrattualmente, pari al
10%, era infondata, a causa dello “stravolgimento dei presupposti progettuali ed esecutivi avuti presente in fase di gara” era inammissibile, in quanto le modifiche al progetto preliminare posto a COr base di gara erano state proposte dalla e non dall ed avevano causato un incremento del CP_1 corrispettivo contrattuale pari ad € 2.095.455,49, che era stato recepito nell'Atto di Sottomissione e nell'Atto Aggiuntivo, sottoscritti dall'impresa, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa;
COr
- che la riserva n. 13, iscritta per € 199.094,85 e azionata per € 223.600,00, con cui la aveva contestato l'applicazione del nuovo prezzo per il getto dei micropali a gravità (bassa pressione) in luogo di quello offerto in sede di gara, relativo ad una diversa modalità del getto dei micropali era inammissibile, non essendo stata iscritta nel verbale di concordamento, oltre ad essere infondata;
- che la riserva n. 14, avente ad oggetto il rimborso dei costi e dei tributi sostenuti per le procedure espropriative, era in parte inammissibile, perché iscritta per importi diversi da quello richiesto nel presente giudizio. La convenuta eccepiva l'inammissibilità della riserva, poiché avrebbe dovuto essere iscritta al SAL N. 1 per lavori fino al 6/4/2017, nonché la sua infondatezza nel merito, poiché
l'importo sotteso alla medesima era ricompresa nel quadro economico dei lavori (voce b4 relativa all'espletamento, in qualunque fase di attuazione dell'appalto, delle attività necessarie per l'acquisizione degli immobili e delle aree occorrenti per lo svolgimento delle prestazioni), come previsto dall'articolo 3.3 del CSA;
- che la riserva n. 15, iscritta per € 386.048,38 ed azionata per € 660.300,00, con cui l'appaltatrice si era doluta del mancato riconoscimento degli oneri relativi allo scavo in roccia eseguiti in corrispondenza della viabilità secondaria SV12 e della trincea dell'asse principale compresa tra le progressive 44+175 e 44+975, era infondata, considerato che il progetto esecutivo, nel corso del quale erano state effettuate le indagini geognostiche ritenute necessarie dall'appaltatrice per verificare la reale consistenza della roccia, era stato redatto dall'odierna attrice, pertanto, la presenza di materiale più compatto (litoide) era ascrivibile ad un'errata ed incompleta valutazione dell'aspetto geotecnico in fase di progettazione. L eccepiva, inoltre, che lo scavo necessario per realizzare il corpo CP_1 stradale, sia esso relativo alla viabilità secondaria che all'asse principale, era computato nei lavori a corpo, come previsto nel CSA, pertanto, l'importo relativo a tale attività è fisso ed invariabile;
- che la riserva n. 16, iscritta per il mancato riconoscimento di alcune lavorazioni eseguite per la realizzazione del guado provvisionale all'interno dell'alveo del RI NN, era infondata, poiché le somme ivi richieste erano comprese nelle voci contabilizzate, posto che lo scavo per la posa dei tubolari in lamiera ondulata necessari per la realizzazione del guado provvisorio faceva parte del più ampio scavo per la riprofilatura dell'alveo RI NN, previsto nel progetto esecutivo come scavo di COr sbancamento e, quindi, remunerato nell'importo contrattuale. L rilevava, inoltre, che la CP_1 aveva deciso di effettuare la posa dei tubi in un mese nel quale il livello delle acque del lago Coghinas non era alla quota più bassa;
COr
- che la riserva n. 17, iscritta per € 17.325,00 ed azionata per € 29.600,00, con cui la aveva denunziato la mancata contabilizzazione del sovrapprezzo relativo allo scavo in roccia dei pali di fondazione eseguiti in corrispondenza dei ponti sul RI NN, era infondata, per le ragioni addotte dal direttore dei lavori;
- che la riserva n. 19, iscritta per il mancato riconoscimento di tutti i chilometri percorsi per il conferimento dei rifiuti presso la discarica gestita dal era infondata, poiché il COroparte_4 maggiore percorso effettuato per pesare il materiale da conferire a discarica era ascrivibile ad una carenza della struttura organizzativa dell'impresa, che aveva deciso di non installare una pesa in cantiere ma di avvalersi di strumentazione esterna;
- che la riserva n. 20, afferente al mancato riconoscimento di alcuni oneri sostenuti per la realizzazione delle fondazioni delle opere d'arte, aveva ad oggetto pretese comprese nell'importo contrattuale e, in particolare, nella voce del CSA relativa allo scavo di sbancamento (A.1.01), che, ai sensi dell'art.
3.2.2.1 del CSA (Scavo di sbancamento), prevedeva per tale tipologia di scavo l'esecuzione in presenza d'acqua e per l'approfondimento di fossi e di canali, con conseguente infondatezza della relativa domanda attorea.
La convenuta esponeva, inoltre, che, con il certificato di pagamento n. 1 relativo al primo SAL, era stata applicata la penale per ritardata consegna della progettazione esecutiva per € 109.151,57, che erano stati, poi, regolarmente pagati con i certificati di pagamento nn. 2 e 3 i corrispondenti SAL e che non era stato possibile procedere al pagamento integrale del SAL n. 4, perché l'appaltatrice non aveva prodotto le fatture quietanzate dei progettisti, sicché, con il certificato di pagamento n. 4, l' CP_1 aveva applicato la trattenuta di € 222.048,43, svincolata con nota del 14/09/2017, in seguito alla presentazione delle fatture.
L deduceva, inoltre, che il pagamento dei certificati dal n. 5 al n. 7 era stato sospeso a causa CP_1 della mancanza delle fatture quietanzate dei subappaltatori ripetutamente richieste dalla committente e che soltanto il 26/1/2018 l'impresa aveva trasmesso le fatture quietanzate e le liberatorie dei subappaltatori/fornitori ed era stato, quindi, possibile svincolare i certificati di pagamento sino al settimo, liquidato in data 21/02/2018. Esponeva di aver proceduto al pagamento diretto di subappaltatori e fornitori, per complessivi € 2.500.220,65, a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice e per far sì che i lavori riprendessero, ma che l' non aveva potuto procedere CP_1
COr ad effettuare ulteriori pagamenti per i SAL nn. 13 e 14, poiché il 06/07/2018 la aveva comunicato di aver depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma istanza di concordato con riserva ex art. 161, co. 6 della L.F., invitava l a non procedere ad ulteriori pagamenti diretti. CP_1
La convenuta dichiarava che non erano stati liquidati i certificati nn. 13 e 14 perché non ancora maturati alla data di risoluzione contrattuale intervenuta il 18/05/2018 e non dovuti in ragione delle seguenti detrazioni:
o € 5.667.124,28 a titolo di penale;
o € 38.938,20 a titolo di "addebito servizio di guardiania”;
o € 48.901,25 a titolo di addebito maggiori oneri servizio di CSE;
o € 39.930,06 a titolo di Addebito lavori ripristino segnaletica orizzontale e chiusura varchi impresa Achenza.
Concludeva, infine, chiedendo dichiararsi la inammissibilità della avversa domanda, di cui chiedeva, COr in ogni caso il rigetto e in via riconvenzionale chiedeva condannare a corrispondere alla convenuta l'importo di € 5.667.124,28 oltre risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in via subordinata sempre in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione di e la legittimità dell'applicazione della penale CP_1 operata da compensare gli importi che dovessero essere riconosciuti all'attrice con l'importo CP_1 di € 5.667.124,28 dovuto dalla stessa GLF a titolo di penale nonché con i danni subiti e subendi da da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. CP_1
Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art, 183, co. VI c.p.c., il giudice dava corso alla c.t.u., quindi la causa era assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.- La ha richiesto, previo accertamento dell'illiceità della risoluzione Parte_1 del contratto di appalto inter partes disposta dall' er mancanza dei presupposti previsti CP_1 dall'art. 136, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento del valore delle opere eseguite o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, al risarcimento dei danni, al mancato utile sui lavori non eseguiti, al pagamento della somma corrispondente al valore dei materiali presenti in cantiere o presso gli stabilimenti dei fornitori e dei subappaltatori, nonché al mancato ammortamento degli oneri sostenuti per la cauzione definitiva.
L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna della controparte al pagamento delle somme di cui alle riserve nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
L' ha al contempo richiesto in via riconvenzionale (principale) di accertare la legittimità della CP_1 risoluzione disposta e dell'addebito delle penali, con conseguente condanna della appaltatrice al pagamento in favore di di € 3.697.026,87, pari alla differenza tra l'importo complessivo CP_1 degli addebiti e delle penali applicati per gli inadempimenti dell'Impresa da un lato, le somme COr trattenute da sui certificati di pagamento e il credito vantato da dall'altro, oltre al CP_1 risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Stante, dunque, l'intento delle parti di sciogliere il contratto, pur se addebitando alla controparte la responsabilità, va, dunque, preliminarmente ricostruito l'andamento dell'appalto al fine di verificare l'eventuale grave inadempimento di una delle parti e la corretteza o meno della risoluzione comunicata da CP_1
COrovertendosi, dunque, in ordine alla risoluzione contrattuale, giova premettere che, anche nell'ambito dei contratti di appalto pubblico, può essere chiesta la risoluzione per inadempimento di uno dei contraenti (appaltatore o stazione appaltante). In tal caso, si applicano le norme generali sulla risoluzione. Quindi, anche se ci sono inadempimenti reciproci, il giudice dovrà valutare i singoli inadempimenti e verificare quali siano quelli più gravi.
La sentenza della Suprema Corte n. 1728 del 1982 ha esaminato, per la prima volta, la possibilità di invocare l'illegittimità della sospensione quale fatto di inadempimento talmente grave da giustificare una richiesta di risoluzione per inadempimento. A tale riguardo, ha anzitutto affermato che, in base ai principi generali in tema di contratti sinallagmatici ed in virtù della disciplina delle sospensioni legittime, il rapporto di appalto di opera pubblica "può avere termine per inadempienza di ciascuna delle parti (...) alla stregua delle norme di diritto comune, cui possono sovrapporsi disposizioni speciali necessariamente prevalenti e limitative, ma di cui deve essere allegata l'esistenza e
l'applicabilità derogative", essendo altresì ammissibile che la disciplina speciale del rapporto escluda che specifici fatti di inadempimento siano valorizzabili per fondarvi la relativa richiesta.
Quindi, la risoluzione è ammissibile, qualora sussistano fatti di inadempimento, comportamenti illegittimi e colposi della p.a., ma non sono tali quelli che consistono in una sospensione dei lavori disposta nell'osservanza delle disposizioni di legge o contrattuali.
Quanto all'iscrizione delle riserve, il discorso generale è che si tratta di un procedimento che l'appaltatore deve necessariamente osservare, qualora intenda contestare le singole partite di lavoro contabilizzate (ad esempio con riferimento alle modalità di rilevamento e di registrazione dei lavori eseguiti), oppure qualora intenda ottenere il riconoscimento di ulteriori compensi o di indennizzi che sorgono aliunde (cioè al di fuori degli eventi contabilizzati).
Ora, è escluso che si debba iscrivere riserva per avere il pagamento di corrispettivi contabilizzati. Ma il problema che si pone è se l'appaltatore sia tenuto ad iscrivere riserva anche con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto ed alle pretese risarcitorie ad essa conseguenti.
Al riguardo, si ritiene che non sussista un onere di iscrizione della riserva riguardo alle pretese dirette alla risoluzione del contratto per colpa dell'amministrazione ed alla condanna della stessa al risarcimento del danno.
La citata sentenza della Suprema Corte n. 1728 del 1982 ha preso in esame la rilevanza della riserva in relazione all'azione di risoluzione, affermando che il "potere dell'appaltatore di sciogliersi dal contratto di appalto, facendo valere il grave inadempimento del committente, non risulta condizionato nell'ordinamento positivo da adempimenti formali riconducibili al genus della riserva che riflette solo e sempre i maggiori costi che il committente potrebbe sopportare a seguito dell'esecuzione dell'opera e non mai la sorte del contratto, la nullità o la risoluzione medesimo".
Il principio della "generalità" della riserva è stato, quindi, circoscritto e correlato ai fatti che comportano maggiori oneri e perciò richiedono di essere tempestivamente conosciuti dalla stazione appaltante, affermando che di "onere della riserva non può assolutamente parlarsi (...) rispetto a pretese dell'appaltatore che non si riflettono sul corrispettivo globale che l'amministrazione dovrà versare per la realizzazione dell'opera, ma attengono alla vicenda sulla esistenza del contratto e non alla quantificazione della prestazione spettante all'appaltatore. Ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, la relativa domanda (arbitrale o) giudiziaria non incontra remore procedimentali nell'inosservanza dell'onere della tempestiva riserva". La sentenza in esame, infine, conclude nel senso che deve "ribadirsi, più radicalmente, che una qualsiasi vicenda di scioglimento del contratto di appalto di opere pubbliche, e specificamente quella disciplinata dall'art. 30 del capitolato, non rientra nell'area applicativa dell'istituto delle riserve",
(analogamente, Cass. sent. n. 1217 del 2000).
Questo principio viene condiviso anche da svariate pronunce successive. In particolare, la Suprema
Corte ha statuito che: “In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere - sussistente soltanto con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo dovutogli - della riserva;
il che non esclude, tuttavia
- ove l'inadempimento dell'appaltante posto a fondamento della richiesta risoluzione consista nella illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori - la rilevanza della mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza) ai fini (non già della decadenza, bensì) di valutare l'esistenza di un grave inadempimento del committente, tale da giustificare la risoluzione del contratto. (Cass.civ. Sez. 1, Sent. n. 388 del 11/01/2006)”.
La Cassazione ha altresì ribadito che l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (v. Cass. n. 15013/2011, n. 14361/2000).
Attenendo ad una pretesa di natura economica di matrice contrattuale, la riserva presuppone, dunque,
l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si controverta in ordine allo scioglimento del contratto, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (cfr. Cass. 22036 del 2014; n.
19531 del 2014; n. 388 del 2006; n. 1217 del 2000; n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cc..
In conclusione, in base alla disciplina applicabile, risulta chiaro che il cd. sistema delle riserve non implica affatto che la domanda di risoluzione per inadempimento necessiti della preventiva formulazione della riserva. E' quindi necessario procedere all'esame della domanda di risoluzione, a prescindere dalla preventiva formulazione di riserve, ed è necessario accertare, alla luce della disciplina applicabile al contratto, se il comportamento dei contraenti possa considerarsi o meno legittimo. In riferimento a questo diverso ed ulteriore profilo, va quindi verificata e valutata l'esistenza o meno di contestazioni in quanto rilevanti, non già sulla proponibilità dell'azione, bensì al fine di valutare la legittimità del comportamento della Stazione appaltante e dell'impresa appaltatrice e di accertare la eventuale sussistenza di un grave inadempimento imputabile all'uno o all'altro contraente, tale da giustificare la risoluzione del contratto, apprezzandone l'incidenza sullo svolgimento del rapporto, nel quadro della disciplina che lo regola.
Sicchè, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte, si deve ritenere che, in tema di appalti di opere pubbliche, qualora il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo (in passato ai sensi dell'art. 340 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e poi ai sensi dell'art. 136 d.lgs. n. 163/06), il giudice ordinario adito ben possa accertare l'effettiva esistenza delle condizioni di legittimità della pronunciata risoluzione, sia pur al limitato scopo (e nel rispetto dei limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali) della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo - se "contra legem" - onde valutare i reciproci inadempimenti contestati e la relativa gravità e prevalenza.
Quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto di appalto pubblico, va richiamato l'orientamento costantemente seguito dalla Suprema Corte, in base al quale -non potendo essere restituito l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore- il committente è comunque obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'opus medesimo con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione.
E' noto, infatti, che la risoluzione del contratto di appalto d'opera -cui non può attribuirsi natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica- comporta il prodursi, oltre agli effetti risarcitori in favore della parte non inadempiente, di effetti restitutori retroattivi dai quali sorge, a carico di entrambe le parti, l'obbligazione (di natura diversa da quella risarcitoria) di restituire alla controparte le prestazioni ricevute in forza del contratto dichiarato inefficace. Alla risoluzione, infatti, deve conseguire la totale restitutio in integrum delle rispettive posizioni, la quale, non essendo possibile in forma specifica nel caso dell'appalto in cui l'appaltante intenda giovarsi dell'opera eseguita, si realizza per equivalente, attraverso il diritto ad ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della stessa (cfr. Cass. Civ. n. 15705/13).
Tuttavia, con riferimento ai criteri per valutare il valore dei lavori eseguiti sino al momento della risoluzione del contratto, devesi rilevare un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, secondo un primo orientamento, tale valore andrebbe calcolato sulla base dei prezzi di mercato e non sulla base dei corrispettivi previsti nel contratto, (cfr. Cass. Civ. n. 2871/92; Cass. Civ.
12162/07). Tale criterio, tuttavia, è stato disatteso da altre pronunce della Suprema Corte secondo le quali, al contrario, per riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le aspettative di guadagno (cfr.
Cass. Civ. n. 738/07, implicitamente confermata dalla sent. n. 15705/13).
Orbene, ritiene il collegio di aderire a tale secondo orientamento, atteso che (come osservato nella citata sentenza n. 738/07) l'equivalente monetario dell'immobile acquisito dalla committente, definito con riferimento ai corrispettivi contrattualmente pattuiti, restituisce all'appaltatrice l'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza, peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente la domanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizio non rimosso con le dovute restituzioni (v. Cass Civ. SS.UU. n.12492/92), laddove il riferimento ad un valore diverso dell'immobile, come ad esempio quello dello stesso al momento della sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto a quello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula.
Sicchè, l'entità cui far riferimento per determinare il credito restitutorio dell'appaltatore è il corrispettivo pattuito, che verrà preso in considerazione non in quanto tale, ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite al momento della risoluzione del contratto.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, giova ricordare che –secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533) e risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.05.2001, n. 7027; Cass. civ., Sez. I, 15.10.1999, n.
11629; Cass. civ., Sez. II, 5.12.1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., Sez. I, 03.07.2009, n.
15677; Cass. civ., Sez. II, 20.01.2010, n. 936; Cass. civ., Sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. civ., Sez.
VI-II, 04.01.2019, n. 98).
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del contratto di appalto, con riferimento al quale, dunque, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito, ovvero per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della controparte, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Ciò posto, nel caso in esame, controvertendosi in ordine alla legittimità della risoluzione in danno dichiarata dalla Stazione appaltante, era onere dell'impresa appaltatrice dimostrare la corretta e completa esecuzione della prestazione e, pertanto, la non sussistenza dei comportamenti inadempienti contestati.
Orbene, dalle risultanze probatorie in atti non può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Il CTU ha effettuato ampio e dettagliato, esame che si richiama, riportando nel prosieguo lo svolgimento dell'appalto nelle sue linee essenziali necessarie alla valutazione della condotta delle parti e delle voci reciprocamente richieste.
Orbene, i lavori per cui è causa riguardano la S.S. 199 per l'adeguamento de8lla stessa al tipo “B” (4 corsie) lungo l'Itinerario Sassari – Olbia “Lotto 4, dal km 36+100 al km 45+610”, con interessamento e nuova realizzazione dello svincolo di Oschiri e la realizzazione di complanari in corrispondenza delle strade interpoderali circostanti il tracciato.
Nel Lotto 4 era prevista la realizzazione di n. 11 opere d'arte principali, rappresentate dai due viadotti
(con struttura mista acciaio – calcestruzzo) in corrispondenza dell'attraversamento del RI NN, di cui uno sulla viabilità principale e l'altro sulla viabilità secondaria, entrambi a quattro campate, a cui si aggiungono tre cavalcavia.
Era prevista, inoltre, la realizzazione di n. 8 sottopassi stradali, n. 89 tombini idraulici, n. 6 tratti di muri di sostegno, interventi di natura idraulica sul letto dei corsi di acqua.
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3869 del 23/10/2010 è stato redatto il progetto preliminare, con il quale è stato ottenuto, in data 24/02/2011, il nulla osta di compatibilità ambientale da parte del Ministero e l'approvazione della conferenza dei servizi CP_5 decisoria del 19/7/2011.
Il Presidente della Regione Sardegna nominava il commissario delegato per la realizzazione dell'opera, il quale, a sua volta, indicava quale soggetto attuatore l' che affidava al CP_1 CP_6 costituito dalla (in qualità di capogruppo) e dalla Serv.In s.r.l. (quale mandante) COroparte_7 la redazione di un “progetto preliminare avanzato”, approvato con ordinanza n. 803/83 del
16/10/2012. Il 26/10/2012 l ha avviato il procedimento per l'affidamento dell'appalto a mezzo CP_1 procedura ristretta, relativamente alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in base del progetto preliminare “avanzato”, il cui importo complessivo a base d'appalto era pari ad €
87.200.061,92, di cui € 2.367.422,50 per oneri relativi alla progettazione esecutiva ed attività connesse, assoggettabili a ribasso ed € 5.918.556,24 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
All'esito dell'anzidetta procedura, in data 16/07/2013, è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa
Grandi Lavori Fincosit S.p.A. (Progettista indicato: Progin S.p.A.), con conseguente aggiudicazione definitiva disposta dall' on provvedimento n. 04 del 10/09/2013. CP_1
L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., era pari ad € 54.575.787,35, comprensivo di € 5.918.556,24 per oneri relativi alla sicurezza ed € 800.000,00 per spese di COr progettazione esecutiva ed attività connesse, con ribasso offerto dalla del 40,13739%.
Per la parte relativa ai lavori si stabiliva che l'affidamento era "a corpo e misura"; per la parte di lavori
"a corpo", per € 39.139.574,22, l'importo dei relativi lavori restava fisso e invariabile, mentre per la parte di lavori "a misura", pari ad € 8.717.656,89, si faceva riferimento ai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara. Il contratto di appalto veniva stipulato il 26/11/2013.
Andamento della fase relativa alla progettazione esecutiva.
Il 25/11/2013 l' ha emesso l'O.d.S. n. 1 per l'avvio delle attività propedeutiche alla CP_1 progettazione, ed alla progettazione esecutiva. In ordine alle interferenze, con nota del 2/2/2012
l' ha chiesto all'ENEL S.p.A. di produrre il relativo preventivo di spesa e l'ENEL CP_1
Distribuzione S.p.A., con nota del 2/4/2012, ha chiesto chiarimenti in ordine alla risoluzione delle interferenze di propria competenza relative al lotto stradale in oggetto.
L con nota del 23/07/2012, ha rappresentato che le modalità di spostamento delle CP_1 interferenze erano state definite nel corso delle riunioni congiunte tenutesi nei mesi di febbraio ed aprile 2011, oltre che nel corso della Conferenza dei Servizi del 19/07/2011 e, con la medesima nota sopra richiamata, l' rappresentava che le modalità di spostamento delle interferenze CP_1 erano state ribadite e confermate nel corso degli ulteriori incontri del mese di febbraio 2012 e del
11/07/2012, e contestualmente sollecitava l'emissione del preventivo di spesa per lo spostamento delle linee MT e BT interferenti con i lavori in oggetto.
La tempistica di redazione del progetto era la seguente:
a) giorni 90 dall'Ordine di inizio attività: per l'esecuzione delle indagini topografiche, delle indagini geognostiche e la redazione del progetto di monitoraggio ambientale e della documentazione per l'ottemperanza VIA e per l'acquisizione dei pareri definitivi;
b) giorni 60 dalla data di consegna della progettazione esecutiva, che sarebbe dovuta avvenire entro
15 giorni dall'acquisizione dei pareri delle Autorità competenti: per la redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza;
c) nei primi 210 giorni è compreso il completamento dell'acquisizione delle aree, ivi compresi i rilievi, la progettazione e le attività amministrative per l'attivazione di cave e discariche, la bonifica ordigni bellici, l'avvio degli scavi archeologici e della risoluzione delle interferenze, l'esecuzione del monitoraggio ambientale ante operam, la stipula del protocollo di legalità, l'adeguamento della documentazione per l'ottemperanza VIA e per l'acquisizione dei pareri definitivi a seguito di prescrizioni delle autorità competenti;
Nell'ambito delle attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori risultano comprese:
1. la predisposizione di tutta la documentazione progettuale finalizzata all'acquisizione dei pareri definitivi degli Enti e alla verifica di ottemperanza, il progetto di monitoraggio ambientale sulla base delle proposte presentate in sede di offerta ed ivi accettate dal soggetto attuatore, unitamente alle attività prodromiche, connesse e conseguenti ivi inclusa ogni occorrente indagine e/o rilevamento di tipo geognostico, archeologico, topografico, ambientale ecc;
tale documentazione dovrà essere predisposta a livello di progetto definitivo;
2. le attività espropriative ed occupazioni;
3. le verifiche c le indagini archeologiche;
4. la bonifica da ordigni bellici;
5. la risoluzione interferenze e l'allaccio ai pubblici servizi;
6. i rilievi, progettazioni e attività amministrative per attivazione cave e discariche;
7. il monitoraggio ambientale ante operam ed altre indagini ed attività in materia ambientale da eseguirsi prima dell'inizio dei lavori;
8. in generale, tutte le attività eseguibili prima della consegna dei lavori e propedeutiche all'esecuzione degli stessi;
9. la progettazione esecutiva e la redazione del relativo Piano di Sicurezza.
Gli oneri a carico dell'impresa ricomprendevano:
1. l'esecuzione, in qualità di promotore delle espropriazioni ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale per l'appalto integrato - norme generali, delle attività necessarie per l'acquisizione degli immobili e delle aree occorrenti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, inclusi gli oneri relativi al pagamento ed all'anticipazione, in favore degli aventi diritto e in nome e per conto della stazione appaltante, delle somme a tali fini dovute a titolo di prezzo o di indennizzo, nonché al pagamento di tutte le spese da sostenersi per le relative prestazioni professionali;
2. le attività necessarie per eliminare le interferenze, anche da parte di enti e gestori di pubblici servizi, incluso l'onere relativo al pagamento e all'anticipazione delle somme richieste per la liberazione delle aree da parte degli enti gestori, nonché l'eliminazione delle interferenze eseguibili direttamente dall'esecutore;
3. le attività di competenza del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008; 4. l'adozione, per l'esecuzione dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri (SGA) conforme al Manuale di gestione ambientale redatto dal medesimo ai sensi dell'art. 21 dell'allegato
XXI al D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri previsti dalla norma ISO 14001 o dal regolamento CE
761/2001 (EMAS), che ricomprende anche gli adempimenti di cui all'art. 1 R6 "Terre e rocce da scavo" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. le attività previste nel progetto di monitoraggio ambientale, redazione degli elaborati per l'aggiornamento ed integrazioni necessari a mantenere coerenti le attività di monitoraggio, sia con lo svolgimento dei lavori sia con le diverse fasi delle verifiche condotte dalle Autorità competenti in materia di tutela dell'ambiente, compresa l'assistenza alla s.a. ai fini di tali verifiche;
6. le modifiche e/o le integrazioni al PMA - qualora intervengano varianti al progetto - per conseguire la piena ottimizzazione dei controlli e predisposizione degli adeguamenti conseguenti ai risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio nelle diverse fasi di efficacia del COratto
7. le attività di competenza del responsabile ambientale. COr Il verbale di consegna delle attività era firmato dall' e dalla senza riserva ed il 25/11/2013 CP_1
COr la trasmetteva il programma delle attività propedeutiche e della progettazione ed il 7/3/2014 ha emesso l'O.d.S. n. 2 per l'avvio della progettazione esecutiva, firmato con riserva dalla CP_1
COr
che ha contestato i ritardi che le erano stati addebitati, rappresentando:
- di aver svolto le attività volte ad ottenere l'autorizzazione alla bonifica da ordigni bellici in data
5/3/2014;
− che, per le attività di indagine archeologica, aveva contribuito alla definizione delle indicazioni del funzionario della Soprintendenza archeologica di concerto con la coordinatrice delle attività a gennaio
2014;
− che, in relazione agli espropri, sarebbero state corrette alcune incongruenze che emergevano dalla documentazione in atti, inviando a tutte le ditte interessate gli avvisi, dando atto che, entro breve tempo, sarebbe stata avviata l'immissione in possesso delle aree;
− che, per la verifica di ottemperanza al VIA, aveva presentato una prima serie di elaborati il
31/1/2014, discussa il 19/2/2014;
− che erano in corso le indagini geognostiche, ambientali, topografiche e, a breve, la verifica dei punti di potenziale interesse archeologico. COr Il 20/03/2014 l ha contestato alla un generale ritardo nello stato di avanzamento delle CP_1 attività propedeutiche e della progettazione esecutiva. COr Il 13/06/2014 la ha consegnato il progetto esecutivo, sottoposto ad istruttoria da parte dell' CP_1 COr Il 24/09/14 l' ha comunicato alla gli esiti della prima istruttoria del progetto esecutivo, CP_1 osservando quanto segue:
- che il PE presentava un incremento di € 11.332.046,58 (+23,68%) rispetto al progetto preliminare avanzato;
- che, relativamente ai movimenti di materie, le variazioni inerenti ai materiali confermavano, come da offerta, il ricorso al riutilizzo dei materiali di scavo tramite stabilizzazione, sia per le bonifiche che per i rilevati, se pur con quantità ridotte del 35% circa (da mc 235mila del PPA a mc 152mila del PE).
- che, riguardo alle forniture di materiale da cava, nel PE, a fronte di un complessivo incremento dei fabbisogni per le sistemazioni a rilevato e bonifica del 45% circa (da circa mc 295mila del PPA a mc
430mila del PE), risultava, invece, un incremento della fornitura da cava di circa otto volte (da mc
6.500 del PPA a mc 53.000 del PE), con conseguente significativo incremento anche dei relativi trasporti;
- che, relativamente alle opere d'arte maggiori, per la valutazione delle varianti alle opere di attraversamento del RI NN - conseguenti le nuove verifiche di compatibilità effettuate – sarebbe stato necessario che lo studio fosse integrato con l'indicazione del tempo di ritorno relativo al raggiungimento della quota di massimo invaso, pari a 166m s.l.m., previa acquisizione (presso la
Regione Sardegna o il Registro Italiano Dighe) dei dati ufficiali, idrologici ed idraulici, alla base del dimensionamento degli organi di scarico di superficie della diga del lago Coghinas;
- che, riguardo all'inserimento delle ulteriori campate, nelle simulazioni dello studio difettava l'evidenza dell'incompatibilità della soluzione progettuale del PPA (3 campate da 42,70 m per una luce complessiva di 128,10 m), mentre sarebbe stato necessario partire dall'analisi di compatibilità della soluzione di offerta e successivamente, se necessario ai fini della trasparenza idraulica, incrementare la lunghezza dell'opera di attraversamento in viadotto;
La richiesta di maggiori oneri per la progettazione, ammontanti ad € 300.000, ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale di appalto, non ha fondamento nel contratto, avendo l'appaltatore proceduto unicamente alle attività di redazione del progetto esecutivo delle opere di cui al progetto preliminare affidato.
In data 06/10/2014, 13/10/2014, 22/10/2014 e 27/10/2014, l'appaltatrice ha risposto all'istruttoria di trasmettendo un DVD con il progetto esecutivo che recepiva parte delle indicazioni CP_1 dell' comunicando di aver anche richiesto all'Enel, alla Regione Sardegna e al Registro Dighe CP_1
i dati idraulici alla base del dimensionamento della diga Muzzone nonché ulteriori precisazioni riguardo le portate e le serie storiche dei livelli massimi dell'invaso di Coghinas. COr Il 14/10/2014 il Genio Civile ha trasmesso alla e all' le prescrizioni relative alla fase di CP_1
COr revisione progettuale ed il verbale è stato inoltrato, con nota del 16/10/2014, alla con la richiesta di ottemperare a quanto ivi indicato.
In data 14/10/2014 e 24/10/2014 l sollecitava la consegna entro cinque giorni degli elaborati CP_1 tecnici ed economici in aggiornamento e/o ad integrazione del progetto esecutivo, conformemente alle osservazioni dell'istruttoria tecnica, paventando l'applicazione delle penali previste per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo.
Dopo numerose interlocuzioni e dopo una prima manifestazione di volontà di risolvere il contratto COr d'appalto da parte dell' non portata avanti, il 10/07/2015 la consegnava all
CP_1
CP_1 un'ulteriore versione aggiornata del progetto esecutivo, che recepiva tutte le prescrizioni dell
CP_1 ripercorrendo i motivi dei ritardi nella redazione del progetto, evidenziando che nella precedente nota dell l'istruttoria si incardinava principalmente su aspetti di natura economica, quali la
CP_1
COr formazione di nuovi prezzi, il computo metrico estimativo, gli oneri della sicurezza. La come richiesto dall si assumeva ogni responsabilità riguardo all'esecuzione delle proprie scelte CP_1 progettuali riguardo all'utilizzo di materiale stabilizzato per la formazione dei rilevati e per le bonifiche, nonché per i trattamenti colonnari con jet-grouting per le fondazioni delle opere d'arte maggiori. COr Il 15/09/2015 la consegnava all' un'ulteriore versione aggiornata del progetto esecutivo, CP_1 precisando che, relativamente allo svincolo di Berchidda ed al verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 20/07/2015, allegava la soluzione alternativa richiesta.
Dopo ulteriori interlocuzioni, il 3/10/2016 l' ha approvato, con nota interna, lo schema dei CP_1 nuovi prezzi, richiedendo modifiche per due nuovi prezzi (VA.INT.008 e VA.DC031) ed indicando un diverso criterio di valutazione per i nuovi prezzi relativi agli scatolari prefabbricati.
Il 6/10/2016 l' ha emesso il certificato finale di verifica DPCA02E1304 e ha poi, ai sensi CP_1 dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006, ha dichiarato verificato il progetto esecutivo, che è stato approvato secondo il seguente quadro economico:
- lavori a misura: € 12.436.030,01
- lavori a corpo: € 37.516.656,59
- oneri per la sicurezza sui lavori (11,848324%): € 5.918.556,24
- oneri per servizi e progettazione: € 800.000,00.
Per complessivi € 56.671.242,84. Il progetto esecutivo ha, pertanto, determinato varianti e nuove lavorazioni, che hanno determinato un maggior importo di € 2.095.455,49 rispetto al prezzo di aggiudicazione. Il 30/01/2017 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione, in cui si riferisce che sono stati introdotti n. 100 nuovi prezzi, di cui n. 78 desunti da elenchi prezzi dell' dell'anno 2012 CP_1 e dell'anno 2014 e derivanti da altri appalti sull'itinerario Olbia Sassari, n. 7 desunti da prezzari ufficiali di Enti Regionali, n. 15 ricavati da analisi di mercato. COr La ha firmato con motivato dissenso l'Atto di sottomissione, contestando lo stravolgimento dell'equilibrio economico della commessa a causa dell'applicazione, da parte dell' con CP_1 riferimento alle lavorazioni variate o aggiunte con le varie revisioni progettuali, di prezzi incongrui e COr non remunerativi. Il 4/7/2017, dopo che i lavori erano stati consegnati alla è stato poi firmato l'Atto aggiuntivo, dopo che il 20/6/2017 la GLF aveva ribadito all che avrebbe firmato CP_1 tenendo ferme le contestazioni riportate nel motivato dissenso con cui era stato sottoscritto l'Atto di sottomissione. COr Con verbale del 16/3/2017 l ha consegnato alla i lavori, dandosi atto della piena CP_1 disponibilità delle aree, fatta eccezione per quelle integrative emerse nel corso della progettazione esecutiva, per cui si doveva ancora concludere l'immissione in possesso. Si precisava, altresì, che, prima dell'avvio dei lavori nello svincolo di Oschiri e negli altri tratti interessati dalla presenza di rifiuti rinvenuti nel corso della progettazione, dovevano essere eseguite da parte dell'appaltatore le attività, previste nel progetto esecutivo, di rimozione e conferimento a discarica degli stessi e che, prima dell'avvio dei lavori nelle aree di cui sopra e nelle maggiori aree non ancora in possesso dell doveva essere completata da parte dell'appaltatore la bonifica da ordigni bellici. Il CP_1 termine per l'esecuzione dei lavori rimaneva fissato in 720 giorni.
Il 6/7/2017 l ha redatto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi per il getto di micropali CP_1 subverticali a gravità o bassa pressione (per la realizzazione di opere provvisionali), dal momento che COr il progetto esecutivo prevedeva il getto ad alta pressione, mentre il progetto costruttivo di prevedeva il getto “a gravità”.
Con nota del 06/07/2017 il D.L. ha approvato il programma dei lavori, esprimendo dubbi sulla forza lavoro prevista, che appariva sottostimata rispetto alle produzioni da eseguire, riservandosi di verificare durante il corso dei lavori gli avanzamenti delle produzioni e, eventualmente, di richiedere un incremento di uomini e mezzi.
Nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti SAL:
− S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 30/03/2017 per monitoraggio ambientale, indagini archeologiche, ed oneri della sicurezza proporzionali, per complessivi € 127.088,54, oltre alla progettazione (al 30%)
e agli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali per € 168.552,00, per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 295.640,54;
- S.A.L. n. 2 per lavori fino al 30/04/2017: registrazione di sole compensazioni e mitigazioni ambientali, monitoraggio ambientale, indagini archeologiche, ed oneri della sicurezza proporzionali, per complessivi € 187.287,49, oltre alla progettazione (al 55%) e agli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali, per un totale di € 308.816,00, ed un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 496.103,49;
− S.A.L. n. 3 per lavori fino al 30/05/2017: registrazione di sole compensazioni e mitigazioni ambientali, monitoraggio ambientale, indagini archeologiche, ed oneri della sicurezza proporzionali, per un totale di € 515.683,34, oltre alla progettazione (al 100%) e gli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali per un totale di € 562.232,00, ed un totale
S.A.L. pari a € 1.077.915,34;
− S.A.L. n. 4 per lavori fino al 30/06/2017: registrazione dei primi lavori a misura per le opere d'arte maggiori (opere di fondazione speciale, e di difesa idraulica), per compensazioni e mitigazioni ambientali, monitoraggio ambientale, indagini archeologiche, ed oneri della sicurezza proporzionali, per un totale di € 984.230,64, oltre alla progettazione (al 100%) e gli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali, per complessivi € 564.248,00, per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 1.548.478,64;
− S.A.L. n. 5 per lavori a tutto il 30/07/2017: registrazione di ulteriori lavori a misura per le opere d'arte maggiori ed opere d'arte minori (opere di fondazione speciale, e di difesa idraulica, movimenti di terra e cemento armato), per compensazioni e mitigazioni ambientali, monitoraggio ambientale, indagini archeologiche ed oneri della sicurezza proporzionali, per un totale di € 1.548.040,61, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi in misura proporzionale all'avanzamento delle attività contrattuali per complessivi € 566.672,00, per un totale complessivo del pari ad € Pt_5
2.114.712,61. A marzo del 2017 sono iniziate le attività propedeutiche all'inizio dei lavori
(monitoraggi e mitigazioni ambientali, indagini archeologiche) e a giugno 2017 sono iniziati i lavori di realizzazione delle opere stradali;
- S.A.L. n. 6 per lavori fino al 30/08/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 1.892.383,22, oltre alla progettazione (al 100%) e agli altri servizi, per un totale di €
568.160,00, ed un totale complessivo del pari ad € 2.460.543,22; Pt_5
- S.A.L. n. 7 per lavori fino al 30/09/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 2.766.886,34, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi €
571.928,00, per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 3.338.814,34;
- S.A.L. n. 8 per lavori fino al 30/10/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 4.048.572,97, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi €
577.424,00 e per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 4.625.996,97;
- S.A.L. n. 9 per lavori a tutto il 30/11/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 4.394.242,81, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi € 578.912,00 e per un totale complessivo del S.A.L. di € 4.973.154,81; COr Il 13/12/2017 l ha comunicato alla che erano stati ultimati i lavori di rimozione della CP_1 linea elettrica MT01, ricadente nel lotto 4, interferente con i lavori e che era stato rimosso il palo MT;
- S.A.L. n. 10 per lavori fino al 30/12/2017, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 4.953.707,70, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi per un totale di €
581.312,00 ed un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 5.535.019,70;
- per lavori a tutto il 30/01/2018, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri CP_8 della sicurezza di € 5.804.820,05, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi per un totale di € 584.960,00, per un totale complessivo del pari ad € 6.389.780,05; Pt_5
- S.A.L. n. 12 per lavori a tutto il 28/02/2018, in cui si registra un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 6.291.190,47, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi per un totale di € 587.048,00, per un totale complessivo del pari a € 6.878.238,47. Pt_5
COr Il 26/03/18 il RUP ha emesso la proposta di risoluzione del contratto, addebitando alla di non aver adempiuto a quanto disposto da che le attività in cantiere continuano a procedere a CP_1 rilento, che i mezzi e gli uomini in cantiere risultano manifestamente inadeguati a recuperare le sotto- produzioni mancate, che i subappaltatori hanno notevolmente ridotto o cessato le attività, che alcuni fornitori hanno cessato le consegne dei materiali (carpenteria metallica per berlinesi e manufatti prefabbricati), che i S.A.L. n. 8 e n. 11 non erano stati pagati da perché mancavano le quietanze CP_1 di pagamento dei subappaltatori, che il ritardo accumulato era tale da provocare danno alla collettività.
Sono stati approvati i seguenti ulteriori SAL:
- S.A.L. n. 13 per lavori fino al 30/03/2018, in cui si registrava un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 6.625.969,18, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi € 588.488,00 per il totale complessivo del S.A.L. pari ad € 7.214.457,18;
- S.A.L. n. 14 per lavori fino al 30/04/2018, in cui si registrava un avanzamento per lavori ed oneri della sicurezza di € 7.145.216,16, oltre alla progettazione (al 100%) ed agli altri servizi, per complessivi € 590.720,00, per un totale complessivo del S.A.L. pari ad € 7.735.936,16.
L'8/5/2018 l dopo aver provveduto al pagamento dei certificati di pagamento nn. 5-6-7 il CP_1
COr 21/02/18, avendo ritenuto insufficienti le giustificazioni della sui mancati pagamenti a favore COr dei suoi fornitori e subappaltatori della ha autorizzato i seguenti pagamenti:
− per il certificato n. 8 (S.A.L. a tutto il 31/10/2017): € 1.251.155,19
− per il certificato n. 9 (S.A.L. a tutto il 30/11/2017): € 322.736,79
− per il certificato n. 10 ( a tutto il 30/12/2017): € 557.626,50 Pt_5
− per il certificato n. 11 (S.A.L. a tutto il 30/01/2018): € 834.322,07
− per il certificato n. 12 ( a tutto il 28/02/2018): € 427.429,51. Pt_5 Il 18/05/2018 l' ha disposto la risoluzione del contratto, richiamando le motivazioni riferite dal CP_1
RUP nella sua proposta, quindi il 23/05/2018 il RUP ha comunicato la risoluzione del contratto alla COr
convocandola per la redazione dello stato di consistenza per il 18/06/18. COr Dal 18/06/18 al 19/07/18 è stato redatto, in contraddittorio con la lo stato di consistenza delle opere eseguite, preso atto che erano stati emessi n. 14 che erano stati emessi n. 11 S.A.L. per Pt_5
COr espropri, questi ultimi per un totale di € 641.094,47; la ha firmato il verbale con riserva.
COr Il 6/7/2018 la comunicava all di aver depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma CP_1 domanda di concordato con prospettata continuità aziendale, con impossibilità, quindi, di procedere al pagamento dei debiti maturati anteriormente e chiedeva che i S.A.L. maturati fino al 05/07/2018
COr fossero pagati direttamente alla
COr Il 31/07/2018 la Commissione di OL (insieme all e alla ha svolto un accesso sul CP_1 cantiere ai sensi dell'art. 138, co. 2 del D.Lgs. n. 163/06, per l'accertamento tecnico contabile, dal cui verbale si evince il mancato riconoscimento dei materiali a piè d'opera risultanti dallo stato di consistenza. Nello stesso verbale di accertamento si riferiscono i valori contabili di avanzamento delle
COr varie opere eseguite, con la segnalazione di alcune non conformità. La ha firmato il verbale con riserva, richiamando una precedente comunicazione del 9/8/2018.
Il 31/07/2018 l ha redatto il verbale di accertamento tecnico contabile, riservandosi CP_1
l'applicazione di detrazioni sui lavori per:
1. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per il futuro ripristino dei piani di posa dei rilevati oggetto del completamento - € 6.499,12
2. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi di monitoraggio ambientale - € 139.046,52
3. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi per sorveglianza archeologica - € 14.915,16, per complessivi € 160.460,80. COr A febbraio 2019 l ha predisposto la liquidazione finale dei lavori eseguiti da per CP_1
COr complessivi € 8.070.573,58 e, al netto degli acconti versati, residuava un credito della di €
479.515,07, che tuttavia era assorbito dalle detrazioni applicate dal D.L.. L inoltre, con il CP_1 primo certificato di pagamento ha applicato la penale di € 109.151,57 per ritardata consegna della progettazione. Le somme di cui ai certificati di pagamento dal n. 2 al n. 7 sono state interamente
COr pagate alla senza applicazione di penali, gli importi indicati nei certificati dal n. 8 al n. 12 sono
COr state in parte pagate a subappaltatori e fornitori di (nella misura di € 3.521.802,61) ed in parte
COr trattenute in misura pari a € 1.021.581,96, in attesa della verifica del danno causato da Le
COr somme di cui ai certificati di pagamento nn. 13 e 14 non sono stati corrisposti alla poiché, COr secondo quanto riferito da la ha comunicato di aver depositato presso il Tribunale CP_1
Ordinario di Roma domanda di concordato con riserva ex art. 161, co. 6 L.F. ed ha invitato l CP_1
a non procedere ad ulteriori pagamenti in favore dei subappaltatori, sicché l' ha trattenuto dai CP_1 certificati di pagamento già emessi la somma complessiva di € 1.875.009,46, oltre alle ulteriori trattenute per addebiti amministrativi e penali (ritardo consegna progetto esecutivo e ritardo nella fine dei lavori).
Relativamente alle riserve dell'appaltatrice, risulta dagli atti che quest'ultima, già sull'Atto di sottomissione del 30/01/2017, ha apposto la sottoscrizione con motivato dissenso sulla modifica rispetto alle previsioni del progetto affidato con contratto del 18/11/2013, delle pavimentazioni stradali contenuta nel progetto esecutivo, sulla mancata applicazione delle voci di tariffa relative alla
“Segnaletica orizzontale con colato plastico a profilo liscio per fondi bitumati drenanti” prevista nel progetto esecutivo, da valutarsi partendo dai prezzi ANAS "H.01.010.b", "H.01.010.c" e
"H.01.011.b", sull'applicazione della tariffa E.3.06 (euro/mq 12,56) erroneamente applicata per la realizzazione della "Canaletta di dimensioni interne 40x40 cm", sul nuovo prezzo VA.OC.010, imposto dal committente, relativo al "Varo di punta delle travi del Viadotto RI NN" (euro/kg
1,72), ritenuto incongruo, sul nuovo prezzo VA.OC.046, imposto dal committente, relativo alla esecuzione di una "Scogliera cementata" (euro/mc 44,78), sui nuovi prezzi relativi agli "Scatolari prefabbricati ad Arco", dapprima imposti dalla committente attraverso l'applicazione di una procedura interna e poi ulteriormente ribassati secondo criteri di proporzionalità ritenuti non fondati dal punto di vista tecnico ed economico dall'appaltatrice, sul mancato riconoscimento di un Nuovo
Prezzo (sovrapprezzo) relativo al nuovo dimensionamento delle "Barriere Spartitraffico" originariamente previste con altezza cm 100 e successivamente richieste da altezza pari a 120 CP_1 cm, sull'applicazione del Nuovo Prezzo VA.OC.056 di euro/mc 2,47, imposto dal committente, in merito alla "fornitura e posa del terreno vegetale in corrispondenza delle scarpate delle viabilità secondarie", previste nell'importo a corpo del contratto, in cui era presente uno specifico prezzo di elenco A.2.04, sul corrispettivo per la progettazione e dei servizi integrati in ragione delle integrazioni occorse.
L'odierna attrice ha firmato con riserva il verbale di consegna dei lavori del 16/03/2017, rimandando ai motivi di firma con motivato dissenso dell'atto di sottomissione, ed ha iscritto nel SAL n. 1 dodici riserve, in cui sono stati richiamati i contenuti del dissenso manifestato in sede di atto di sottomissione, con la richiesta di adeguare i prezzi incongrui, per un ammontare complessivo di circa
€ 14 milioni. Gran parte di queste domande non sono state, tuttavia, reiterate sugli atti contabili, né nel presente giudizio, poiché alla data di risoluzione del contratto non avevano ancora prodotto i loro COr effetti economici;
in sostanza, le lavorazioni di cui ai nuovi prezzi contestati dalla non erano ancora state eseguite da quest'ultima, pertanto i nuovi prezzi disposti dall non avevano ancora CP_1
COr prodotto effetti negativi per la COr All'atto della firma della liquidazione finale, la dopo aver reiterato ed aggiornato sugli atti contabili le riserve precedentemente iscritte, ha riportato l'ultima versione delle riserve, che possono compendiarsi come segue:
− riserva n. 9 (oneri di progettazione) € 261.539,21
− riserva n. 10 (maggiori oneri connessi alle opere in variante ed alle successive disposizioni degli
Enti preposti) € 53.570,65
− riserva n. 11 (disapplicazione della penale e oneri per la tardata consegna dei lavori) € 109.151,57 euro + € 1.344.026,10 = € 1.453.177,67
− riserva n. 12 (adeguamento delle spese generali e degli utili sui prezzi offerti) € 999.513,02
− riserva n. 13 (nuovo prezzo imposto per il getto dei micropali - np va.oc.109) € 223.600,00
− riserva n. 14 (mancato rimborso somme anticipate espropri) € 11.378,97
− riserva n. 15 (mancato riconoscimento scavo in roccia) € 660.300,00
− riserva n. 16 (mancato riconoscimento di alcune lavorazioni eseguite per la realizzazione del guado provvisionale all'interno dell'alveo del rio mannu) € 41.500,00
− riserva n. 17 (mancato riconoscimento del sovrapprezzo per l'esecuzione dello scavo in roccia dei pali di fondazione) € 29.600,00
− riserva n. 18 (anomalo andamento dei lavori e conseguente sottoproduzione) € 5.255.409,18
− riserva n. 19 (mancato riconoscimento dei chilometri percorsi per il conferimento rifiuti presso la discarica del comune di ozieri) € 16.400,00
− riserva n. 20 (mancato riconoscimento di alcuni oneri sostenuti per la realizzazione delle fondazioni delle opere d'arte) € 53.400,00, per complessivi € 9.059.388,70, oltre ad IVA, rivalutazione monetaria ed interessi moratori. COr Con la firma del verbale dello stato di consistenza, la ha aggiunto la riserva n. 21 per danni e oneri causati dalla risoluzione contrattuale, per complessivi € 22.525.970,18. COr Con la firma del verbale di accertamento tecnico-contabile ha, poi, contestato:
− la detrazione di € 207.876,00 relativa ai servizi integrati;
− la detrazione di € 6.499,12 relativa alla compattazione dei piani di posa;
− la detrazione di € 139.046,52 relativa all'esecuzione del monitoraggio ambientale in opera;
− la detrazione di € 14.915,16 relativa ai maggiori oneri per l'assistenza archeologica durante le attività di scavo
− la detrazione di € 19/12/12 relativa agli oneri di sicurezza. COr Per le detrazioni applicate dall' sul verbale di accertamento tecnico-contabile la ha CP_1 chiesto, quindi, il riaccredito di complessivi € 387.348,92. COr Con la firma della “Liquidazione finale” la ha, poi, contestato:
− l'addebito di € 39.870,81 per lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e chiusura varchi;
− l'addebito di € 38.938,20 per il servizio di guardiania;
− l'addebito di € 97.749,93 per maggiori tempi di occupazione temporanea;
− l'addebito di € 48.901,25 per maggiori oneri servizio CSE;
− l'addebito di € 21.008,50 per smaltimento materiali a piè d'opera
− l'addebito di € 28.806,92 per ripristino della pavimentazione stradale, chiedendo, quindi, complessivamente l'accredito di € 275.275,61. COr La infine, ha contestato l'applicazione della penale relativa alla ritardata fine dei lavori nella misura massima pari a € 5.667.124,28.
Relativamente all'andamento anomalo dell'appalto, come evidenziato anche dal c.t.u., il prolungamento dei tempi di predisposizione della progettazione esecutiva è stato causato principalmente dalla durata della complessa procedura di approvazione a cui è stato sottoposto il progetto esecutivo. Come rilevato dal C.T.U., il prolungamento dei tempi di redazione ed approvazione del progetto esecutivo è derivato principalmente dal mancato accordo tra le parti sugli importi dei nuovi prezzi da adottare per la quantificazione dei lavori, problematica risolta nel 2016, COr dopo che le prime richieste in tal senso erano state formulate alla a luglio 2014, quando l CP_1 ha imposto definitivamente i nuovi prezzi calcolati secondo il criterio dalla stessa indicato, in COr sostituzione del criterio adottato dalla potendo così riportare il prezzo complessivo dell'appalto ad € 56.671.242,84, con un incremento rispetto al prezzo di aggiudicazione di € 2.095.455,49.
Nel corso della redazione del progetto esecutivo sono state, inoltre, apportate al progetto “preliminare avanzato” posto a base di gara numerose varianti e sono state previste nuove lavorazioni, a causa principalmente di:
a) innalzamento del profilo stradale del ponte sul RI NN (resasi necessaria a seguito delle informazioni pervenute ad inizio 2014); COr b) modifiche introdotte su iniziativa della sui movimenti di materie, sui materiali provenienti da cave di prestito, e sulla realizzazione dei rilevati con stabilizzazione delle terre da scavo;
c) modifiche richieste dal Genio Civile di Sassari, introdotte tra dicembre 2015 e la metà del 2016;
d) modifiche richieste dall' a marzo 2016; CP_1
e) progettazione di opere “fuori dalla sede delle opere appaltate”.
Osserva al riguardo il C.T.U. che l'introduzione delle modifiche e delle integrazioni sopra descritte è dipeso anche dal fatto che a base di gara non è stato posto un “progetto definitivo” corredato di tutte le necessarie approvazioni e nulla osta, circostanza nota a tutti i soggetti coinvolti, bensì il “progetto preliminare avanzato”, peraltro non previsto dalla disciplina di settore, che aveva un livello di approfondimento e definizione inferiore rispetto ad un progetto definitivo redatto ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010. Gran parte delle modifiche introdotte nel corso della redazione del progetto esecutivo sono quindi riconducibili al minor livello di approfondimento del progetto dal progetto posto a base di gara.
Ebbene, alla luce del disposto dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, come evidenziato dal c.t.u., l' CP_1
COr nel corso dell'istruttoria del progetto esecutivo redatto dalla ha agito nel rispetto della normativa vigente ratione temporis, avendo ripetutamente richiesto di applicare, laddove possibile, il criterio di cui al citato art. 163, in quanto ha chiesto più volte di utilizzare nuovi prezzi desunti dal prezzario dell' posto a base di gara, ovvero ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel CP_1 contratto, limitando nella massima misura possibile l'adozione di nuovi prezzi desunti da nuove COr analisi. Al contrario, la con la redazione del progetto esecutivo, aveva basato la quasi totalità dei nuovi prezzi su nuove analisi effettuate dalla stessa appaltatrice.
Relativamente all'invocato anomalo andamento nel corso dell'esecuzione dell'appalto, dalla cronologia dei lavori emerge che questi ultimi sono iniziati non immediatamente dopo il verbale di consegna dei lavori del 16/03/2017, ma presumibilmente a maggio del 2017, dopo l'esecuzione di attività propedeutiche previste dal contratto (monitoraggio ambientale ante operam, classificazione rifiuti, ecc.). COr La ha redatto il programma operativo e di dettaglio dei lavori nei tempi previsti, con indicazione di dettaglio sulle produzioni mensili da conseguire e sulla presenza di maestranze e macchinari in cantiere, per ogni mese dei lavori, ma i dati di produzione dei primi mesi dei lavori si sono rivelati sensibilmente inferiori a quelli previsti nel programma approvato e non hanno avuto alcun incremento COr fino alla fine del 2017. A fronte delle contestazioni dell le giustificazioni proposte da CP_1 non risultano affatto sufficienti a giustificare le minori produzioni riscontrate.
Il 19/12/17 il D.L. di emette l'O.d.S. n. 4 con il quale intima all'impresa il recupero del tempo CP_1
COr perduto, ed il raggiungimento delle produzioni attese. ha risposto richiamando le precedenti motivazioni ed ha aggiunto che si erano verificate condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli.
Nei primi tre mesi del 2018 l' ha predisposto verbali di accertamento dei lavori eseguiti ed il CP_1
26/03/18 ha formulato la seconda proposta di risoluzione contrattuale, formalizzata, poi, il COr 23/05/2018, a causa del ritardo maturato dalla nell'esecuzione dei lavori. COr COestualmente, l' ha ricevuto da numerosi fornitori e subappaltatori della richieste di CP_1
COr pagamento diretto dei crediti vantati dagli stessi nei confronti di a causa dell'inadempimento di quest'ultima ed in occasione di alcuni S.A.L. e dei corrispondenti Certificati di Pagamento emessi dall' non sono stati pagati da quest'ultima, in quanto l'appaltatrice non era in grado di CP_1 presentare la documentazione attestante gli avvenuti saldi in favore dei fornitori e subappaltatori per i lavori eseguiti nel periodo di competenza dei singoli S.A.L., come previsto dalla normativa di settore. Già dalla fine del 2017 e anche nel 2018 sono emersi in modo chiaro i primi segnali di COr sofferenza finanziaria di che nel luglio del 2018 sono sfociate nella presentazione presso il
Tribunale Ordinario di Roma di una proposta di concordato in continuità.
Nelle more del procedimento di risoluzione del contratto, tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, gli unici eventi che hanno in parte condizionato l'avanzamento dei lavori in cantiere hanno riguardato i COr
“campi prova”, oggetto di specifica riserva da parte della ma che hanno anche specifica attinenza con l'invocato “anomalo andamento dei lavori” di cui trattasi. COr La aveva proposto in fase di gara e di progettazione esecutiva la stabilizzazione del terreno in situ a calce e/o cemento, mentre a seguito dell'esecuzione dei “campi prova” per la certificazione di COr detta operazione, secondo la prospettazione attorea, sarebbero emersi risultati tali da indurre la a ritenere che l'operazione non fosse realizzabile come previsto, dovendola pertanto sostituire con l'approvvigionamento dei materiali provenienti da cava di prestito, e presentando una variante al quadro economico con aumento di spesa pari a € 2.712.415,39 per effetto dell'asserita disomogeneità dei terreni in sito riscontrata durante i campi prova.
L rilevava dei valori di CBR inferiori al requisito di CSA in due casi (sempre per strati alti CP_1
COr del rilevato) e rilevava anch'essa due casi di valori di CBR inferiori al requisito di CSA (sempre per strati alti del rilevato, in un caso nelle stesse sezioni stradali di ed in un altro caso in CP_1
COr un'altra sezione stradale). Dopo 5 giorni dalla sua posa in opera, il CBR rilevato da risultava conforme ai requisiti di CBR del CSA.
Dalla disamina delle posizioni tecniche espresse dalle parti, emerge in modo chiaro che le sotto- produzioni registrate dall da maggio 2017 fino a febbraio 2018 non dipendono dalla questione CP_1 relativa all'esito delle prove di laboratorio sui “campi prova” dei rilevati in corrispondenza delle varie sezioni stradali oggetto di contratto.
Invero, fino a dicembre 2017 non erano previste contabilizzazioni sulle opere di bonifica dei rilevati
(da realizzare mediante il riutilizzo di materiali scavati, come da proposta di gara e di progetto COr esecutivo autonomamente formulata da , mentre a gennaio e febbraio del 2018 erano previste modeste contabilizzazioni per questa voce, dal momento che sarebbe coinciso con l'inizio delle lavorazioni. La questione dei “campi prova” non ha avuto, quindi, un'incidenza rilevante sull'origine COr delle sotto-produzioni della e sull'anomalo andamento dei lavori, considerato che l'esito negativo di alcune prove di laboratorio non erano necessariamente riconducibili ad un “imprevisto geotecnico”, pertanto, non dovevano necessariamente dare luogo ad una variante in corso d'opera, ma avrebbero richiesto almeno un attento approfondimento per verificare la validità del progetto (che
COr peraltro su questo specifico argomento traevano origine da proposte di e da attività di indagine
COr geologica svolta direttamente da nel corso del progetto esecutivo).
COr Nella specifica vicenda, si rileva, quindi, la responsabilità della quale soggetto che ha proposto la “variante migliorativa” in sede di gara, assumendosi la responsabilità (almeno sotto il profilo tecnico) della redazione della variante in sede di progettazione esecutiva, con contestuale svolgimento dei sondaggi geologici necessari per la caratterizzazione dell'opera da eseguire (stabilizzazione a calce e cemento delle terre di scavo, per un loro riutilizzo nella realizzazione dei rilevati), ma è poi
COr giunta alla conclusione dell'asserita inidoneità dell'intervento proposto e progettato dalla stessa a causa della disomogeneità dei terreni scavati lungo il tracciato su cui doveva essere realizzata l'opera. COr Quanto alle avverse condizioni meteorologiche invocate dalla per giustificare la ridotta produzione nei periodi contestati dall è condivisibile quanto asserito dal c.t.u., secondo cui la CP_1 semplice registrazione di un evento piovoso nel corso di una giornata non è idonea ad escludere la possibilità di lavorare in quella determinata giornata, atteso che, affinché il maltempo condizioni in modo significativo il corso dei lavori, è necessario che siano documentate situazioni di maltempo intenso e prolungato, tale da pregiudicare l'utilizzo delle opere provvisionali di cantiere (piste, scavi, ecc.) e ad esporre al rischio l'operatività dei mezzi. Ebbene, dai dati meteorologici e da quanto registrato nel giornale dei lavori del 2018, risulta che tali condizioni si sono verificate solo per una COr settimana, a febbraio 2018, quando i ritardi della erano già stati contestati da circa due mesi dalla committente. Negli altri mesi, i giorni di pioggia ostativi all'esecuzione dei lavori sono state del tutto occasionali (massimo 2 o 3 al mese), quindi rientrano nella normalità del caso, vista la stagione interessata dall'odierno esame. Le condizioni meteorologiche non sono state la causa dell'anomalo andamento dei lavori.
L'attrice ha invocato, come ulteriore causa di ritardo ed anomalo andamento, lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nello svincolo di Oschiri e nelle altre aree di cantiere.
Il C.T.U. osserva che è stato versato in atti il Giornale dei lavori per i soli mesi del 2018, non anche per il 2017, pertanto le affermazioni dell' sulla quantità e sulla qualità delle risorse dedicate CP_1
COr dalla alla rimozione dei rifiuti dalle aree in questione non è interamente verificabile. COr Per il 2018 risulta che, effettivamente, la a far tempo da gennaio 2018, ha dedicato a questa attività solo due operai, oltre al macchinario presente, ed in alcuni giorni è stata riscontrata l'assenza di tutta la squadra, mentre dall'8/2/2018 non si sono registrate altre presenze di mezzi e uomini. Le COr motivazioni addotte dalla non sono tecnicamente fondate, in quanto inidonee a giustificare una ridotta produzione nell'ambito di questa specifica attività, né possono giustificare il rallentamento di tutto il cantiere. Si tratta, infatti, di un'attività isolata rispetto al resto dei lavori, il cui ritardo ha eventualmente posticipato quelle che successivamente alla bonifica si sarebbero dovute svolgere nel sito in esame;
ma il ritardo nello smaltimento dei rifiuti non ha potuto rallentare l'intero cantiere.
Inoltre, da un controllo dello Stato di Consistenza, risulta che effettivamente le quantità di rifiuto rimosse sono state inferiori a quelle previste, anche per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto. COr La ha invocato, come ulteriore causa di ritardo ed anomalo andamento, il ritrovamento di materiale litoide lungo l'asse principale e la viabilità secondaria SV12. COr Orbene, l ha confermato l'insolvenza della nei confronti della ICAP s.r.l., subappaltatrice CP_1 esecutrice dei movimenti di terra, che già da dicembre 2017 si doleva del mancato pagamento delle COr fatture relative ai primi cinque S.A.L. e poco dopo anche al sesto S.A.L. redatto dalla Deve, quindi, ragionevolmente ritenersi che il subappaltatore, non avendo ricevuto il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, abbia, nel periodo da maggio a dicembre del 2017, progressivamente ridotto la produzione, non per difficoltà nella frantumazione del materiale rinvenuto nelle aree da scavare per la realizzazione di tratti in trincea, ma per motivi di carattere economico. Inoltre,
l'eventuale ritrovamento di materiale litoide, da dover frantumare mediante l'uso di martellone anziché con la tecnica dello scavo con escavatore, è una circostanza riconducibile ad un non adeguato studio di carattere geologico in fase di redazione del progetto esecutivo. Stando, infatti, alla prospettazione della GLF, gran parte dello scavo eseguito tra le progressive pk 43+065 e pk 43+375
e tra le progressive pk 44+175 e pk 44+975 ha evidenziato “materiale litoide” non previsto. Si sarebbe trattato, pertanto, di un rinvenimento non occasionale, ma sistematico, da cui si desume che le indagini geologiche condotte dalla GLF nella redazione del progetto esecutivo sono state insufficienti ed inadeguate, altrimenti avrebbero rilevato l'esistenza di materiale litoide. COr La ha invocato, come ulteriore causa di ritardo ed anomalo andamento, la mancata risoluzione delle interferenze.
Nell'atto aggiuntivo sottoscritto il 04/07/2017 a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e riportato in via preliminare nell'atto di sottomissione del 30/01/2017 si dava atto che era stata individuata una nuova interferenza con l'impianto fognario del in COroparte_9 corrispondenza di fine lotto e che erano state adeguate le interferenze con gli impianti di Abbanoa, secondo le prescrizioni impartite. Si dava atto che le attività relative alla rimozione delle interferenze erano state concluse in ordine alla loro progettazione ed alla definizione dei preventivi di spesa e che rimanevano da completare i lavori relativi alle linee ed ENEL, anche per la necessità di Pt_2 acquisire alcune aree individuate nel progetto esecutivo, necessarie per l'esecuzione dei lavori di risoluzione delle stesse. Relativamente alle somme previste per la eliminazione delle interferenze, risulta che nel progetto preliminare era stata prevista un esborso di € 362.378,76, mentre nel progetto esecutivo una spesa di
€ 438.944,38, con un incremento di spesa, dunque, di € 76.565,62 (pari al 21,13%).
Come osservato anche dal C.T.U., si ritiene l'appaltatrice fosse a conoscenza delle interferenze ancora COr presenti alla data di consegna dei lavori alla (a marzo del 2017) e che la consegna delle aree relative a dette interferenze non fosse stata completata per i seguenti motivi:
− le suddette interferenze sono state mappate e rinvenute nel corso della redazione del progetto COr esecutivo, trattandosi di un onere posto a carico della quindi le aree su cui doveva provvedersi agli spostamenti non potevano essere comprese nei piani particellari di esproprio del progetto preliminare, sicché l' ha potuto emettere nuovi provvedimenti per l'acquisizione delle aree CP_1 solo nel corso della redazione del progetto esecutivo, non potendo quindi avere la disponibilità di dette aree in occasione della consegna dei lavori. COr La era dunque a conoscenza delle interferenze da rimuovere già dall'inizio del 2017 e, infatti, ha redatto il programma dei lavori in conformità delle suddette “non disponibilità” di aree per lo spostamento delle interferenze in oggetto ( e ENEL Comune di Berchidda). Pt_2
Risulta, inoltre, dagli atti che la GLF ha affrontato il tema dell'interferenza presso lo Pt_2
COr svincolo di Oschiri nel corso della redazione del progetto esecutivo, avendo la stessa affermato di aver pagato la somma di cui alla fattura del 22/07/2015 alla per lo spostamento in oggetto Pt_2 in data 09/09/2015. COr Risulta, inoltre, il sollecito della inviato alla il 25/07/2017 (due anni dopo il pagamento Pt_2
COr della suddetta fattura), in cui la rappresentava che erano state completate le procedure di acquisizione delle aree interessate dallo spostamento del cavo in fibra ottica.
Ne discende quindi che la motivazione in oggetto (spostamento interferenze) non può essere addotta a motivo di anomalo andamento, in quanto la stessa era nota, in tutti i suoi particolari, ancora prima COr di iniziare i lavori. A tale proposito, si ricorda che ha firmato con dissenso l'Atto di
Sottomissione senza sollevare eccezioni sul tema delle interferenze residue, ma solo sul tema dei
Nuovi Prezzi imposti da CP_1
COr La ha invocato, infine, come ulteriore causa di anomalo andamento dei lavori, la ritardata consegna delle maggiori aree. Nell'atto di sottomissione del 30/01/2017 si dava atto che, per le aree aggiuntive emerse nel corso del progetto esecutivo rispetto al progetto preliminare, era stata ultimata la procedura di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, quindi sarebbe stata effettuata la dichiarazione integrativa di pubblica utilità contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, sicché tali aree avrebbero potuto essere consegnate all'appaltatrice solo a seguito del completamento delle relative procedure di immissione in possesso, con rinunzia dell'appaltatore ad ogni ragione di pretesa, contestazione e/o riserva per il periodo necessario al completamento delle stesse attività. Da quanto sopra esposto deriva che la ritardata consegna delle aree aggiuntive individuate nel progetto esecutivo COr della non può essere addotta a motivo di anomalo andamento dei lavori. Si rileva, inoltre, che la COr ha firmato l'atto di sottomissione senza sollevare eccezioni sul tema del mancato completamento della procedura di immissione in possesso delle aree individuate con il progetto esecutivo, avendo manifestato il suo dissenso solo sul tema dei Nuovi Prezzi imposti dall CP_1
In conclusione, non sono state ritenute valide le ragioni sottese dall'attrice all'asserito andamento anomalo dei lavori.
Da quanto sopra esposto, devono ritenersi infondate le domande attoree di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto di appalto inter partes e di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, non essendo configurabile alcun inadempimento di non scarsa importanza imputabile all' rilevante ai sensi dell'art. 1453 c.c.. CP_1
Sono conseguentemente infondate le domande risarcitorie attoree ed alla risoluzione del contratto disposta dalla convenuta consegue l'inammissibilità delle riserve formulate dall'attrice di natura non risarcitoria, che presuppongono la vigenza del contratto tra le parti.
Va esaminata, invece, la domanda con cui l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento delle maturate in proprio favore per le prestazioni rese, non travolte dall'effetto retroattivo della risoluzione.
E' necessario, pertanto, analizzare le pretese azionate dall'attrice non come oggetto di riserve, bensì quali domande di pagamento di importi che, in considerazione della natura del rapporto tra le parti, sostituiscono le restituzioni consequenziali alla risoluzione contrattuale.
In primo luogo, quanto all'ammontare complessivo dei corrispettivi che, in base al contratto e agli atti aggiuntivi stipulati dalle parti, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto di percepire per le opere eseguite, dal per lavori a tutto il 30/04/2018, ultimo approvato nel corso dei lavori de CP_10 quibus, emergono i seguenti importi, al lordo delle ritenute:
− totale lavori a corpo: € 1.948.327,41
− totale lavori a misura: € 4.439.981,23
− Totale opere a corpo ed a misura: € 6.388.308,64
− oneri della sicurezza: a corpo ed a misura: € 756.907,52
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 590.720,00
− totale S.A.L. n. 14 (lordo): € 7.735.936,16.
Dal 18/06/2018 al 19/07/2018 è stato redatto lo stato di consistenza delle opere eseguite, da cui risultano i seguenti avanzamenti dei lavori: − totale lavori a corpo: € 2.221.352,39
− totale lavori a misura: € 4.625.350,37
− totale lavori a corpo ed a misura: € 6.846.702,76
− oneri della sicurezza a corpo ed a misura: € 811.219,53
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 592.904,00
− totale stato di consistenza (lordo): € 8.250.826,29.
Il D.L. di si riservava l'applicazione di detrazioni sui lavori per: CP_1
1. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per il futuro ripristino dei piani di posa dei rilevati oggetto del completamento: € 6.499,12;
2. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi di monitoraggio ambientale: € 139.046,52;
3. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi per sorveglianza archeologica: € 14.915,16, COr per un totale di detrazioni che l' prevedeva di applicare a carico della sulla liquidazione CP_1 finale pari ad € 160.460,80.
A febbraio 2019 l' ha predisposto la seguente liquidazione finale dei lavori: CP_1
− opere a corpo: € 2.221.352,39
− opere a misura: € 4.464.889,58
− totale lavori a corpo ed a misura: € 6.686.241,97
− oneri per la sicurezza: € 792.207,61
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 592.124,00, per il totale complessivo lavori + sicurezza + servizi pari ad € 8.070.573,58.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, l' aveva emesso certificati di pagamento in favore della CP_1
COr per complessivi € 7.591.058,51 (certificati di pagamento da n. 1 a n. 14, solo in parte pagati).
L ha applicato sulla liquidazione finale dei lavori ulteriori detrazioni ed addebiti sul CP_1
COr corrispettivo spettante alla per i lavori eseguiti:
− penale per ritardata consegna del progetto esecutivo: € 109.151,57
− addebito lavori per ripristino segnaletica orizzontale e chiusura varchi impresa Achenza: €
39.870,81
− addebito servizio guardiania General Pol lettera affidamento: € 38.938,20
− addebito maggiori tempi di occupazione temporanea: € 97.749,93
− addebito maggiori oneri di servizio di CSE: € 48.901,25 − addebito smaltimento di materiali a piè d'opera: € 21.008,50
− addebito ripristino pavimentazione stradale: € 28.806,92
− penale per ritardo nei lavori: € 5.667.124,28, per l'importo complessivo ad € 6.051.551,46.
Considerati questi ulteriori addebiti e i certificati di pagamento emessi dall' per complessivi € CP_1
7.591.058,51 (certificati di pagamento da n. 1 a n. 14), dalla contabilità finale redatta dall' CP_1
COr emerge un debito della pari ad € 5.572.036,39, tenuto conto del credito di € 479.515,07 maturato dall'impresa per corrispettivi non corrisposti ( € 6.051.551,46 - 479.515,07).
Tale debito non tiene conto del fatto che l' ha trattenuto l'importo complessivo (relativo ai CP_1 certificati di pagamento da n. 8 a n. 14) di € 1.875.009,46, pertanto il debito dell'attrice, tenuto conto di tutte le detrazioni effettuate dalla committente, sulla base di tale scritture risulterebbe pari ad €
3.697.026,93.
Parte attrice, ha richiesto in giudizio le seguenti voci di credito:
- oneri di progettazione, per € 261.539,21, in ordine alle seguenti attività progettuali in variante:
variante idraulica (prescrizioni del Genio Civile): € 36.024,41
variante svincolo di Berchidda: € 55.983,90
variante per prescrizioni del Genio Civile: € 98.112,07
variante per il ripristino della pavimentazione in via del Vermentino: € 8.475,16 opere fuori fascia: € 62.943,67, per complessivi € 261.539,21.
L'Appaltatore, relativamente alle opere che non potevano essere contrattualizzate, in quanto ricadenti al di fuori della fascia di rispetto individuata dal progetto preliminare di gara (viadotto VI09 da realizzare in corrispondenza della SS199, diversi tombini, completamento di alcune inalveazioni, ecc.), ha prodotto la cartella n. 20 del progetto esecutivo denominata “Opere fuori fascia di rispetto”, ed ha poi calcolato gli importi richiesti attraverso una serie di tabelle in cui è rappresentato l'onorario di progettazione sulla base delle tariffe professionali e degli importi delle singole voci delle varianti sopra citate. Orbene, dalla lettura combinata dei vari articoli del CSA, emerge in sintesi che il corrispettivo contrattuale per la redazione del progetto esecutivo copriva gli oneri derivanti dal recepimento delle prescrizioni dei vari enti rilasciate in sede di approvazione del progetto preliminare
“avanzato”, per il raggiungimento della completa ottemperanza al Decreto VIA e tutti gli studi e le ricerche necessari per la redazione del progetto esecutivo ai sensi delle norme vigenti. La stazione appaltante aveva il diritto di chiedere tutte le necessarie rielaborazioni ritenute opportune, a seguito delle istruttorie tecniche relative al progetto e l'appaltatore non avrebbe potuto vantare al riguardo alcuna pretesa. Dall'esame del CSA emerge, dunque, che il corrispettivo contrattuale per la redazione del progetto esecutivo copre gli oneri derivanti dal recepimento delle prescrizioni dei vari Enti impartite in sede di approvazione del progetto preliminare “avanzato” per la completa ottemperanza al decreto VIA, nonché gli studi e le ricerche necessari per la redazione del progetto esecutivo.
Alla Stazione Appaltante era stato riservato il diritto di richiedere tutte le rielaborazioni ritenute opportune a seguito delle istruttorie tecniche del progetto stesso e l'appaltatore non avrebbe potuto pretendere nulla in questi casi, dovendosi, tuttavia, ritenere, come osservato dal C.T.U., che tale rinuncia fosse applicabile nei soli casi in cui le rielaborazioni fossero derivate da istruttorie non interamente favorevoli da parte della Stazione Appaltante.
Ne consegue la parziale fondatezza della pretesa attorea, poiché nel corso della redazione della progettazione esecutiva l' oltre a sollevare alcune contestazioni sulla completezza degli CP_1 elaborati progettuali e sulla valorizzazione dei lavori progettati e sulle quantificazioni dei nuovi prezzi COr ed oltre a richiedere che desse seguito alle prescrizioni per l'ottemperanza al decreto VIA, ha anche disposto varianti per migliorare, ampliare e modificare alcune previsioni del “progetto preliminare avanzato”, che in alcuni casi non si era rivelato adeguato alla realizzazione dell'opera.
Tra questi aspetti emergono in particolare:
− la variante del RI NN, conseguente alle prescrizioni dell'ente gestore dell'invaso di Coghinas, che ha innalzato il livello di riempimento della diga, dovendo quindi innalzare la quota del ponte e dei tratti di strada ad esso adiacenti;
− le varianti allo svincolo di Berchidda e di tutte le opere connesse;
− il rifacimento di via del Vermentino, disposta dall' a marzo 2016, quando la progettazione CP_1 era in fase avanzata;
− le prescrizioni del Genio Civile di Sassari, intervenute in varie fasi, in particolare in tema di idrogeologia e di difesa idraulica, che in sede di progetto preliminare non erano state considerate o non erano emerse in modo chiaro e che, invece, sono state richieste solo in avanzato corso di COr redazione del progetto esecutivo (16/10/2014), costringendo la ad introdurle nel progetto stesso, con le conseguenti varianti del caso;
Al contrario, vi sono altre attività progettuali che non possono essere considerate come “aggiuntive”
o “non dovute”, come ad esempio quelle derivanti dagli approfondimenti di indagine posti a carico COr della e le varianti disposte con O.d.S. n. 2 di marzo 2014, le quali, seppure disposte all'atto dell'avvio della progettazione esecutiva, rappresentano in massima parte delle prescrizioni che COr indirizzano la predisposizione di alcuni particolari costruttivi, ancor prima che la avesse potuto procedere alla loro progettazione esecutiva. Trattasi, quindi, di atti dovuti da parte dell'impresa appaltatrice, essendo stato l'appalto affidato in base ad un mero progetto preliminare avanzato, privo del livello di approfondimento del progetto definitivo. Il C.T.U. è giunto, quindi, alle seguenti- condivisibili - conclusioni:
• variante altimetrica RI NN “non dovuta” nell'ambito del “prezzo contrattuale chiuso per le COr attività di progettazione” e, quindi, suscettibile di rimborso dei maggiori oneri sostenuti da
• variante idraulica - prescrizioni Genio Civile “non dovute” nell'ambito del “prezzo contrattuale chiuso per le attività di progettazione”, quindi suscettibili di rimborso dei maggiori oneri sostenuti da COr
• prescrizioni di enti locali (Forestale, Sovrintendenza Archeologica e Abbanoa) “dovute” Pt_4
COr da ai sensi delle pattuizioni contrattuali e comprese nel “prezzo chiuso per la redazione del progetto esecutivo”; COr
• ordine di servizio n. 2 “dovute” dalla ai sensi delle pattuizioni contrattuali e comprese nel
“prezzo chiuso per la redazione del progetto esecutivo”; COr
• modifiche a seguito delle indagini geognostiche, geotecniche “dovute” dalla secondo le pattuizioni contrattuali e comprese nel “prezzo chiuso per la redazione del progetto esecutivo”.
• varianti dello svincolo di Berchidda “non dovute” nell'ambito del “prezzo contrattuale chiuso per COr le attività di progettazione”, quindi suscettibili di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalla
• variante relativa all'intervento di rifacimento della pavimentazione di via del Vermentino “non dovuta” nell'ambito del “prezzo contrattuale chiuso per le attività di progettazione”, quindi COr suscettibile di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalla
Il C.T.U. ha proceduto, pertanto, alla stima delle categorie di attività progettuali ritenute “non dovute” ai sensi del contratto applicando il D.M. 17/06/2016.
Le “opere stralciate” a seguito della disposizione delle varianti non possono formare oggetto di riconoscimento di onorario aggiuntivo nel caso in cui sono state sostituite da altre “nuove opere”
(come nel caso delle varianti idrauliche chieste dal genio Civile), poiché il semplice stralcio dal progetto di una o più opere non determina un particolare impegno da parte del progettista, tale da potergli riconoscere un onorario aggiuntivo.
Il c.t.u. ha, dunque, stimato l'importo complessivo di € 210.677,15 come dovuto per i maggiori oneri di progettazione sostenuti dall'appaltatrice.
Quanto ai maggiori oneri connessi alle opere in variante ed alle successive disposizioni degli enti COr preposti, la pretesa della ha ad oggetto sostanzialmente il ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'esecuzione della bonifica da ordigni bellici eseguita in corrispondenza delle nuove aree a seguito delle varianti disposte dall per l'espletamento delle pratiche espropriative per l'acquisizione CP_1 delle stesse nuove aree e per la maggiore onerosità della bonifica a causa di una disposizione intervenuta a dicembre del 2016, dopo l'approvazione del progetto esecutivo. L'attrice ha precisato Parte che sia le attività di che le pratiche per gli espropri sono state svolte in due fasi: dapprima per le aree individuate dal progetto preliminare redatto dal committente, poi, dopo la consegna dei lavori avvenuta in data 16/03/2017, su tutte le maggiori a seguito delle varianti disposte dal Committente
(come risulta anche dal verbale di consegna dei lavori del 16/03/2017). Relativamente ai maggiori Parte COr oneri sostenuti per la sulle ulteriori aree, la fa riferimento alla intervenuta disposizione del
Genio a dicembre 2016.
L ha contestato le avverse pretese, deducendo che all'art.
1.7 del CSA è previsto che la CP_1
Parte bonifica da ordigni bellici ( rientra tra le attività propedeutiche alla progettazione e pertanto è un onere a carico dell'appaltatrice, evidenziando che, quanto alle asserite “maggiori attività di bonifica bellica profonda imposte da normative sopravvenute e dal Genio Militare”, il CSA prevedeva espressamente che l'impresa avrebbe dovuto ottemperare alle prescrizioni degli enti e che la progettazione avrebbe dovuto recepire tali modifiche/varianti, ricomprese nel corrispettivo dell'appalto per la progettazione. L ha dedotto, altresì, che anche le doglianze inerenti agli CP_1 ulteriori oneri per le attività espropriative sono destituite di fondamento, alla luce dell'art. 21.1 del
CSA, secondo cui tali operazioni dovevano essere eseguite dall'appaltatrice e la relativa retribuzione sarebbe dovuta avvenire mediante la voce dei servizi b.4). Ebbene, si condivide la valutazione del
C.T.U. sulla fondatezza della pretesa attorea, in quanto riferita ad attività afferenti ad aree e terreni non compresi nell'ambito del progetto preliminare avanzato dell' posto a base di gara, che è CP_1 stato necessario includere nella progettazione esecutiva a causa delle varianti introdotte dall' CP_1
o da enti terzi nel corso della progettazione esecutiva. L'acquisizione di dette aree si è, quindi, resa COr necessaria a causa non di varianti introdotte dalla ma di varianti e prescrizioni intervenute durante la redazione della progettazione esecutiva, per cause indipendenti dalla volontà COr dell'appaltatore. Può, quindi, riconoscersi in favore della l'importo complessivo di € 53.570,65.
Quanto al nuovo prezzo NP VA.OC.109 imposto per getto micropali, osserva il C.T.U. che la pretesa attorea non è fondata, poiché nell'ambito di una “lavorazione a misura” il prezzo inserito in contabilità deve contenere una descrizione dell'opera corrispondente alla lavorazione effettivamente eseguita. COr Nel caso in questione, è pacifico che la abbia eseguito il getto dei micropali senza la tecnica del getto “a pressione” ma con la tecnica del getto “a gravità”, pertanto non può riconoscersi un prezzo unitario che prevede l'esecuzione del lavoro con una tecnica più onerosa, non utilizzata nella fattispecie.
Quanto al mancato rimborso delle somme anticipate per gli espropri: trattasi di importi pagati dall'appaltatrice per l'espletamento delle pratiche espropriative, relativi, prevalentemente, a tributi COr versati da rimborsare ex art. 23.6 del CSA, secondo la prospettazione della COr La pretesa è infondata. Come osservato dal C.T.U., le spese richieste dalla riguardano attività di notificazione degli atti espropriativi, non il pagamento di indennità di esproprio, pertanto, trattasi di attività coperte dalla voce b4 del quadro economico del progetto esecutivo approvato, per un totale
(a corpo): b.4) 10,5% = Acquisizione degli immobili e delle aree € 84.000,00. La domanda attorea è, in parte qua, priva di pregio, poiché l'art. 23.6 prevede il rimborso delle sole indennità di espropriazione.
Quanto al mancato riconoscimento dello scavo in roccia. L'appaltatrice ha formulato la relativa riserva dolendosi delle conseguenze pregiudizievoli della mancata contabilizzazione degli oneri relativi allo scavo in roccia eseguiti in corrispondenza della viabilità secondaria SV12 e della trincea dell'asse principale compresa fra le progr. 44+175 e 44+975. Con nota prot. RM/DCdi/CV/AA/NM
4991 del 25/07/2017, l'odierna attrice ha segnalato che, in corrispondenza delle suddette opere, era stata rinvenuta la presenza di materiale litoide, contrariamente a quanto rilevato durante le indagini geognostiche eseguite per la redazione del progetto preliminare nel 2008 e durante quelle eseguite per la redazione del progetto esecutivo nel 2014, che indicavano, invece, la presenza di materiale diverso, tale da prevedere lo scavo senza l'ausilio del martellone.
La pretesa creditoria attorea è priva di pregio. Come sopra esposto in ordine al contestato anomalo andamento dei lavori e come evidenziato dal C.T.U., il ritrovamento di materiale litoide in misura superiore al 10% del volume (già previsto nel progetto esecutivo), da dover frantumare mediante l'uso di martellone in luogo del semplice scavo con escavatore, è riconducibile ad uno studio di carattere geologico inadeguato in fase di redazione del progetto esecutivo, peraltro nell'ambito di una voce “a corpo” e non “a misura”.
Mancato riconoscimento di alcune lavorazioni eseguite per la realizzazione del guado provvisionale all'interno dell'alveo del RI NN.
Come rilevato dal c.t.u., lo scavo eseguito non ha riguardato una modesta porzione di terreno, come nel caso di fondazioni di opere d'arte, ma una superficie più ampia, dove la descrizione del lavoro relativa allo “scavo di sbancamento” è senza dubbio più adeguata rispetto alla voce dello “scavo a sezione obbligata”.
Il C.T.U. ha evidenziato, poi, che, per la realizzazione del guado, era inevitabile, una volta realizzate le due “ture” a monte ed a valle del guado, il prosciugamento della zona del guado, dove posare le varie tubazioni in parallelo tra loro per garantire il collegamento tra il RI NN e l'invaso del
Coghinas. Nelle condizioni di lavoro imposte dalle quote dell'invaso e del corso d'acqua dovevano essere necessariamente utilizzate delle pompe di aggottamento, che non sarebbero state necessarie se il lavoro fosse stato eseguito in una stagione più favorevole.
Si rileva, peraltro, che, nella voce di contabilità utilizzata dall' è compreso l'allontanamento CP_1 dell'acqua “con opere simili” ai canali fugatori o cunette. In questo caso, le pompe di aggottamento hanno svolto le funzioni dei canali fugatori, previsti nel prezzo. La pretesa attorea è, quindi, priva di pregio.
Quanto al mancato riconoscimento del sovrapprezzo per l'esecuzione dello scavo in roccia dei pali di COr fondazione. Il C.T.U. ha esaminato i documenti giustificativi posti a sostegno della pretesa della comprensivi unicamente di documenti “interni” dell'attrice, in cui è riportata la presenza di “roccia compatta” nel corso dello scavo dei pali, non per tutta la lunghezza dei pali stessi.
Ebbene, i documenti allegati dalla GLF non sono sufficienti per qualificare tecnicamente lo scavo dei pali come maggiormente oneroso rispetto al prezzo applicato dall' per la remunerazione del CP_1 lavoro in esame, poiché sarebbe stato necessario produrre dei documenti (sondaggi geologici, esame su carote di scavo, ecc.) in grado di attestare in modo chiaro le caratteristiche del materiale scavato.
La pretesa attorea in oggetto è, dunque, infondata.
Mancato riconoscimento di tutti i chilometri percorsi per il conferimento dei rifiuti presso la discarica gestita da COroparte_4
Come osservato dal C.T.U., che ha condiviso il parere dell' il prezzo unitario di contratto non CP_1 prevedeva l'incremento del chilometraggio necessario per raggiungere la discarica, considerata anche l'anomalia di una discarica deputata a ricevere rifiuti di ogni tipo priva di pesa per il controllo degli automezzi in ingresso ed in uscita, visto che i diritti di discarica si valutano e si pagano “a peso” e non “a viaggio”. La necessità di pesare il rifiuto per il suo smaltimento era a carico dell'appaltatore e i relativi oneri non possono, quindi, incidere sul prezzo unitario da corrispondere all'appaltatrice, essendo il prezzo riferito unicamente al percorso più breve da effettuare per raggiungere una discarica.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa attorea.
Quanto al lamentato mancato riconoscimento di alcuni oneri sostenuti per la realizzazione delle fondazioni delle opere d'arte, la pretesa attorea è infondata, posto che, come evidenziato dal c.t.u., la voce di prezzo utilizzata dall' comprende gli oneri per il prosciugamento dello scavo, quindi CP_1
l'impiego di pompe di aggottamento non può essere considerato come un onere aggiuntivo, da COr riconoscere separatamente nella contabilità della
In ordine alla richiesta di pagamento di S.A.L. emessi e non pagati, per complessivi € 4.410.956,25, comprese le ritenute a garanzia non ancora restituite, così suddivisi:
- SAL n. 8 per lavori fino al 30/10/2017, pari ad € 1.280.774,20;
- SAL n. 9 per lavori fino al 30/11/2017, pari ad € 345.429,49;
- SAL n. 10 per lavori fino al 30/12/2017 pari ad € 559.067,56;
- SAL n. 11 per lavori fino al 30/01/2018 pari ad € 850.504,79;
- SAL n. 12 per lavori fino al 28/02/2018 pari ad € 486.026,57;
- SAL n. 13 per lavori fino al 30/03/2018 pari ad € 334.544,81;
- SAL n.14 per lavori fino al 30/04/2018 pari ad € 518.882,75; - le ritenute a garanzia relative a tutti i SAL emessi, pari ad € 35.726,08. COr Orbene, premesso che l' ha emesso n. 14 certificati di pagamento in favore della per CP_1
COr complessivi € 7.591.058,51 e che ha trattenuto pagamenti per € 1.875.009,46, la ha ricevuto corrispettivi (diretti e/o indiretti) pari ad € 5.716.049,05, di cui € 2.500.220,65 pagati direttamente a fornitori e subappaltatori dell'attrice ed € 3.215.828,40 versati direttamente a quest'ultima.
Osserva il c.t.u. che, ad eccezione della progettazione, riconosciuta al 100% dopo i primi tre S.A.L., sebbene abbia in seguito applicato la penale, dalla lettura dei S.A.L. e della liquidazione finale risulta che le restanti voci sono state riconosciute in misura percentuale corrispondente alla percentuale di avanzamento dei lavori principali, come previsto dal contratto.
La contabilizzazione operata dal D.L. è quindi conforme al dettato contrattuale, che prevedeva il riconoscimento di queste voci di contratto in misura corrispondente e proporzionale all'avanzamento dei lavori, considerato, altresì, che si trattava di servizi erogati continuativamente nel corso dell'esecuzione dei lavori, sicché la contabilizzazione in ragione percentuale dell'avanzamento dei lavori è congruente con le modalità di erogazione dei servizi e occorre verificare unicamente le trattenute operate.
Sulla richiesta di pagamento di lavori ed oneri della sicurezza non ancora corrisposti. Dal computo metrico allegato al verbale di constatazione risulta l'esecuzione di un importo di lavori pari ad €
6.846.702,76, oltre ad € 811.334,28 (6.846.702,76 euro x 11,85%) per oneri per la sicurezza, per complessivi € 7.658.037,04. COr Il C.T.U. osserva che le voci per le quali la ha chiesto il riaccredito in contabilità riguardano, quanto alle prime due voci, opere ritenute incomplete e/o non conformi al CSA, che non sono state ultimate per via dell'intervenuta risoluzione del contratto, mentre le ultime due voci attengono alla realizzazione di opere provvisionali e/o propedeutiche alla realizzazione di opere stradali.
Relativamente al primo importo, relativo agli scotici, ossia scavi per la preparazione dei piani di posa dei rilevati facenti parte dei lavori a corpo, nel verbale dello stato di consistenza questa voce di prezzo
(ZNP.002.a) comprende “Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere con l'impiego di materiali idonei provenienti da scavi ovvero trattati preventivamente a calce per €/mq COr 1,61. Risulta, inoltre, come segnalato dalle schede di rilievo dello stato di consistenza, che la ha eseguito solo lo scavo superficiale, senza compattare e riempire lo stesso scavo per effetto della risoluzione del contratto, quindi trattasi di un'opera non ultimata. Ne deriva che, in caso di nuovo affidamento dei lavori, il “maggiore onere” da sostenere a causa della risoluzione del contratto sarà la necessità di pulire il fondo dello scavo dalla vegetazione, attività alquanto modesta rispetto allo scavo già eseguito, pertanto, ai fini della contabilizzazione dell'opera eseguita, il lavoro “parziale” di COr scavo eseguito dalla doveva essere considerato ai fini contabili e non completamente escluso, come invece disposto dall CP_1
Relativamente all'importo relativo alla preparazione del piano di posa compreso fra le sez. 11-17, 21-
29, 39-41, 49-53 e 56-59 della viabilità secondaria SV9 e la preparazione del piano di posa compreso fra le sez.
1-13 della viabilità secondaria SV13, nel verbale dello stato di consistenza si rappresenta che il piano di posa del rilevato della strada secondaria SV9 fosse ad una quota inferiore rispetto a quella rappresentata negli elaborati grafici di progetto.
Orbene, come evidenziato dal c.t.u., l' non ha versato in atti elementi tecnici di riscontro alle CP_1 contestazioni dalla stessa sollevate: in particolare, non sono stati prodotti tutti gli elaborati grafici di contabilità citati dall essendo stati allegati il verbale dello stato di consistenza, l'elenco degli CP_1
COr allegati al verbale, le riserve della non anche gli allegati al verbale stesso. In assenza di detti elementi tecnici e grafici, come rilevato dal C.T.U., non è stato possibile verificare se il progetto esecutivo prevedesse una quota del piano di posa dei rilevati superiore, come sostenuto dall CP_1
COr
o corrispondente a quella raggiunta dalla al termine del lavoro in oggetto, ovvero se siano stati COr eseguiti scavi a profondità errate da parte della COr In questo caso la lavorazione in oggetto risulta ultimata dalla ma l' non l'ha CP_1 contabilizzata, essendo stata eseguita ad una quota inferiore rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, tale, quindi, da determinare un possibile aumento di spessore del rilevato da realizzare sul piano di posa in oggetto.
A tale proposito, è opportuno precisare che la formazione del rilevato stradale (da realizzare sul piano di posa) era un'opera “a corpo” e quindi se lo spessore dello stesso fosse aumentato oltre i 20 cm previsti, il conseguente onere sarebbe stato sopportato dall'impresa esecutrice (GLF, nel caso in cui avesse completato i lavori).
La detrazione applicata dall non è, pertanto, legittima, atteso che: le motivazioni poste CP_1 dall' a sostegno della detrazione sono prive di idoneo supporto documentale;
il lavoro di CP_1
COr preparazione del piano di posa è stato eseguito dalla e sarà utilizzato dall' e dall'impresa CP_1 subentrante;
non vi è prova dei danni asseritamente subiti dall' a causa del lavoro eseguito CP_1
COr dalla
Questa lavorazione deve essere, pertanto, inserita nella contabilità dei lavori eseguiti. Relativamente al terzo importo, afferente alla preparazione di piazzole e rampe in terra per consentire alla macchina per eseguire i micropali la realizzazione delle paratie di micropali, è condivisibile l'assunto del C.T.U., secondo cui si tratta di opere provvisionali legate alle scelte organizzative dell'appaltatrice, pertanto, non rientrano tra le opere meritevoli di compenso a corpo o a misura, non essendo previste in alcun computo metrico estimativo di offerta e di gara. Al contrario, questo tipo di lavorazioni è a carico dell'appaltatrice, come previsto dal CSA, non potendo, quindi, trovare spazio nella contabilizzazione di opere eseguite, sebbene debbano essere indicate e descritte nello stato dei luoghi.
Relativamente alla realizzazione dei “campi prova” per la stabilizzazione delle terre con calce e/o cemento, come osservato dal C.T.U., trattasi di attività non eseguite in fase di progettazione (per COr scelta del progettista di che aveva anche proposto la variante sul riutilizzo delle terre da scavo), pur costituendo attività di indagine e studio, propedeutiche alla realizzazione dei lavori, afferenti alla fase di progettazione.
Osserva, tuttavia, il c.t.u. che i “campi prova” dei consolidamenti dei piani di posa dei rilevati stradali sono stati eseguiti lungo il tracciato stradale da realizzare, non all'esterno dello stesso, pertanto, potrebbero essere riutilizzati in caso di nuovo affidamento dei lavori ad altra impresa, tanto che l' pur avendo dichiarato che detti rilevati “di prova” dovranno essere rimossi, non ha CP_1
COr addebitato alla il costo dello smantellamento dei piani di posa consolidati dei rilevati di prova, né l'allontanamento di questi materiali presso una discarica.
Le porzioni di rilevato e/o di piani di posa consolidati realizzati per “i campi prova” devono, dunque, ritenersi utilizzabili per la realizzazione dei rilevati stradali, non risultando dagli atti che l' ne CP_1 abbia disposto lo smantellamento.
Le opere in oggetto, seppure modeste, rientrano nella contabilizzazione delle opere eseguite. COr Alla luce di quanto sopra esposto, devono essere riconosciuti alla i seguenti importi:
- per gli scotici eseguiti nel tratto compreso fra la progr. 36+100 (inizio lotto) e la progr. 41+107 COr (spalla A del VI04), pur in mancanza dell'analisi del nuovo prezzo offerto dalla con cui riscontrare la valutazione del “prezzo parziale” riportato dall'attrice, si ritiene, tuttavia, che il prezzo di €/mq 0,48 corrisponde a circa il 30% del prezzo totale di Elenco Prezzi contrattuale ZNP.002.a), COr quindi è congruo il suo riferimento alla sola parte di lavoro eseguita dalla
Considerato che dai rilievi dello stato di consistenza risulta uno scotico eseguito su una superficie pari a 39.966,52 mq e che può essere utilizzato il prezzo unitario di 0,48 euro/mq, si ricava: 39.966,52 mq x 0,48 €/mq = € 19.183,93 più i relativi oneri di sicurezza, calcolati in ragione della percentuale contrattuale degli stessi oneri, pari a € 2.273,30 (€ 19.183,93 x 11,85%), per un importo complessivo di € 21.457,23; - per la preparazione del piano di posa compreso fra le sez. 11-17, 21-29, 39-41, 49-53 e 56-59 della viabilità secondaria SV9, pari a 6.354,97 mq, e la preparazione del piano di posa compreso fra le sez.
1-13 della viabilità secondaria SV13, pari a 1.774,77 mq, considerato il prezzo offerto (anche contrattuale, in quanto prezzo al netto del ribasso di aggiudicazione) per questa lavorazione di 1,61
€/mq (tariffa ZNP.002.a) si ricava: 8.129,74 mq x 1,61 €/mq = € 13.088,88 più i relativi oneri di sicurezza, calcolati in ragione della percentuale contrattuale degli stessi oneri, pari a € 1.551,03 (€
13.088,88 x 11,85%), per un importo complessivo di € 14.639,91;
- per il consolidamento dei piani di posa dei rilevati e per i rilevati ad uso “campi prova”, visto che dal verbale dello stato di consistenza risulta che sono stati realizzati lavori per 2.100 mq, e considerato che il prezzo di questa lavorazione è pari a 2,14 €/mq (tariffa ZNP.002), si può riconoscere a favore COr della l'importo di € 4.494,00 (2.100 mq x 2,14 euro/mq), più i relativi oneri di sicurezza, calcolati in ragione della percentuale contrattuale degli stessi oneri, pari ad € 532,54 (4.494,00 euro x 11,85%), per un importo complessivo di € 5.026,54. COr Complessivamente, la pretesa creditoria della per le voci di cui sopra è pari a complessivi €
41.097,68.
In base all'avanzamento delle opere rilevato nella liquidazione finale dei lavori redatta dall' a CP_1 febbraio del 2019 risulta il seguente valore dei lavori eseguiti:
− opere a corpo: € 2.221.352,39
− opere a misura: € 4.464.889,58
− totale lavori a corpo e a misura: € 6.686.241,97
− oneri per la sicurezza: € 792.207,61
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 592.124,00, per complessivi: € 8.070.573,58, valore che risulta all'esito dell'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e delle detrazioni effettuate per possibili pretese risarcitorie dell' avverso l'appaltatrice per la risoluzione del contratto. CP_1
A tale riguardo, tuttavia, come evidenziato dal c.t.u., deve ritenersi che le detrazioni applicate dal
D.L. nell'accertamento contabile conseguente allo stato di consistenza, dovute a detrazione sulle opere “a misura” per prolungamento dei tempi di monitoraggio ambientale e sorveglianza di aree archeologiche e per futuro ripristino dei piani di posa dei rilevati, oltre ad una modesta detrazione sugli oneri della sicurezza e del corrispettivo per progettazione/servizi, corrispondente ad una detrazione di detti importi, proporzionale alla detrazione applicata ai corrispettivi per lavori, debbano essere escluse.
La contabilità dei lavori eseguiti, all'esito della CTU risulta, dunque, la seguente: − totale lavori a corpo: € 2.221.352,39
− totale lavori a misura: € 4.625.350,37
− totale lavori a corpo ed a misura: € 6.846.702,76
− oneri della sicurezza a corpo ed a misura: € 811.219,53
− servizi (progettazione protocollo legalità, risoluzione interferenze, acquisizione immobili, monitoraggio ambientale): € 592.904,00
− totale stato di consistenza (lordo): € 8.250.826,29, oltre ad € 305.345,48 (€ 210.677,15 + €
53.570,65 + € 41.097,68) per i motivi sopra esposti, per il totale complessivo di € 8.556.171,77.
Il C.T.U. ha, inoltre, condivisibilmente ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'applicazione COr della penale in danno della pari ad € 109.151,57 per ritardata progettazione, importo da restituire all'appaltatrice, dopo aver osservato che il prolungamento dei tempi di redazione del progetto esecutivo era principalmente riconducibile principalmente ai seguenti fattori: COr 1) discussione sui nuovi prezzi proposti da e non accettati da CP_1
2) introduzione delle diverse varianti richieste a vario titolo da e da Enti terzi preposti al CP_1 rilascio di Nulla Osta e/o pareri;
3) introduzione delle correzioni ed integrazioni richieste da a seguito delle istruttorie degli CP_1 elaborati progettuali (carenti e/o incompleti) presentati da CP_2
Come rilevato dal c.t.u., non ricorrono i presupposti tecnici per il riconoscimento delle spese generali e del mancato utile nella misura pari a quanto previsto dalla normativa, in luogo delle percentuali offerte in sede di gara. Il semplice confronto tra le categorie dei lavori oggetto di modifica, nelle due versioni della progettazione (preliminare avanzato ed esecutivo) non è sufficiente a determinare che l'opera sia stata sostanzialmente modificata, anche per quanto attiene i lavori da effettuare, che invece, seppure dislocati con qualche differenza, sono rimasti invariati (movimenti di terra, opere d'arte maggiori e minori, opere di difesa idraulica, pavimentazioni stradali, segnaletica, ecc.). COr L ha chiesto che siano addebitate alla le seguenti somme indicate “in detrazione”: CP_1 addebiti nell'accertamento contabile del luglio 2018:
1. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per il futuro ripristino dei piani di posa dei rilevati oggetto del completamento: € 6.499,12. Dal punto di vista strettamente tecnico, dopo un periodo di tempo dalla preparazione del piano di posa di un rilevato, se non si provvede tempestivamente a realizzare il sovrastante rilevato, può rendersi necessaria un'opera di bonifica e compattazione degli anzidetti piani di posa. COr In questo caso, i tempi necessari alla liberazione del cantiere da parte di ed all'affidamento dei lavori di completamento all'impresa subentrante, non potevano essere certamente brevi (dal momento della risoluzione all'inizio dei lavori di completamento della nuova impresa sarebbero potuti COr trascorrere anche 6 mesi), quindi, a causa della risoluzione del contratto stipulato con la poteva effettivamente rendersi necessario il lavoro di ricompattazione dei piani di posa dei rilevati previsto dall' al prezzo complessivo di € 6.499,12, conteggiato secondo l'applicazione del prezzario CP_1 dell' in base i mq di superficie di piano di posa risultanti dal Verbale dello Stato di CP_1
Consistenza.
2. Maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi di monitoraggio COr ambientale: € 139.046,52. Il c.t.u. ha rilevato che nella categoria “lavori” appaltati alla (e non in quella dei “servizi”) gli importi contrattuali complessivi per le attività di monitoraggio ambientale erano pari ad € 115.195,54 per le attività ante operam, e ad € 432.253,82 per le attività da svolgere in corso d'opera; l'importo di € 48.000,00 (indicato nella categoria “servizi”) conteneva solo attività di “servizi tecnici” connessi ai suddetti Monitoraggi Ambientali. Il C.T.U. ha evidenziato che, stante il ritardo con cui si sono svolti i lavori e considerato che le attività di monitoraggio ambientale sono COr proporzionali al tempo di esecuzione delle opere, l' può aver riconosciuto a un importo CP_1 per monitoraggio ambientale superiore a quello che avrebbe contabilizzato se i lavori si fossero svolti secondo il programma contrattuale. Dovendo affidare nuovamente in appalto l'opera alle stesse condizioni contrattuali iniziali, l' ha esaurito il montante contrattuale delle attività di CP_1 monitoraggio ambientale in corso d'opera in misura percentuale maggiore rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori, pertanto, nella stipulazione del nuovo contratto dovrà prevedere una spesa per monitoraggio ambientale superiore all'importo contrattuale che residua dalla contabilità emessa COr in favore della
Per il calcolo della “maggiore spesa” per monitoraggio ambientale, è applicabile l'allegato n. 116 dell' Dall'esame della contabilità finale per lavori redatta da il C.T.U. ha dedotto CP_1 CP_1
COr l'importo contabilizzato in favore di per attività di monitoraggio ambientale, per complessivi € COr 226.805,10 e risulta contabilizzato in favore della per attività di monitoraggio ambientale da svolgere in corso d'opera un importo pari ad € 226.805,10 - € 115.195,54 = € 111.609,56, corrispondente al 25,8% del totale contrattuale delle attività da svolgere in corso d'opera (€
432.253,82), in tema di monitoraggio ambientale.
Dai dati di contabilità finale dei lavori si ricava che al momento della risoluzione del contratto era stato raggiunto un avanzamento pari al 14,6%.
Nell'ipotesi che le attività di monitoraggio ambientale seguissero i lavori con una proporzionalità lineare, la quota parte dell'ammontare contrattuale per attività di monitoraggio ambientale che COr l' ha contabilizzato in favore della ma che scaturisce dal ritardo con cui sono stati eseguiti CP_1
i lavori e che, quindi, l' sarebbe costretta a riaffidare all'impresa subentrante per completare i CP_1 lavori risulta pari a: (25,8% - 14,6%) x € 432.253,82 = € 48.677,27. 3. maggiori oneri a carico della stazione appaltante per protrazione dei tempi per sorveglianza archeologica € 14.915,16. C.T.U. osserva che nell'allegato 115 (Liquidazione Finale di è CP_1 riportata unicamente la voce di contabilità VA.OC.012 “Assistenza archeologica nella fase dei lavori di scavo delle opere di progetto. Per ogni mese o frazione, di assistenza” per una quantità di 1,99 mesi
(su un totale previsto di 10 mesi), al prezzo unitario di € 3.187,00 e per un totale contabilizzato di €
6.342,13 rispetto al totale contrattuale di € 31.870,00. Nella stessa voce di contabilità non è precisato che la quantità inserita in contabilità sarebbe il frutto di una “detrazione contabile”. Nell'allegato n.
116 (allegato alla Liquidazione Finale di è riportato il calcolo svolto dall' delle somme CP_1 CP_1
COr da addebitare alla per “prolungamento sorveglianza archeologica”, sulla base dei seguenti dati: COr avanzamento riconosciuto in contabilità alla della voce di sorveglianza archeologica: 66,70% del totale, mentre il riconoscimento contabile per tale “sorveglianza archeologica” doveva essere commisurato all'avanzamento degli scavi di qualsiasi natura, che era invece inferiore al 66,7% di cui sopra, pertanto si determinava, in via proporzionale, il valore della detrazione da applicare al COr corrispettivo della per la voce in oggetto nella misura del 46,8% del totale della stessa voce pari
(€ 31.870,00 x 46,8% = € 14.915,16).
Come rilevato dal C.T.U., il conteggio di cui sopra non è corretto, poiché la contabilità finale dell' riportava un riconoscimento contabile, per la voce di sorveglianza archeologica, pari a CP_1 meno del 20% della voce totale, non al 66,7% come indicato nel documento 116 dell Non vi CP_1
è prova, inoltre, che la voce di contabilità in oggetto fosse direttamente e proporzionalmente legata all'esecuzione degli scavi di qualsiasi natura. Al contrario, la voce in oggetto, come da liquidazione finale, era connessa ad una prestazione “mensile”, non rapportata alla quantità degli scavi. Allo stesso modo, la contabilità non chiarisce se detta prestazione dovesse essere erogata mensilmente ed indipendentemente dalla tipologia di lavoro che si svolgeva, o se dovesse essere svolta solo nei mesi in cui venivano eseguiti degli scavi in zone archeologicamente “sensibili”.
Non ricorrono, dunque, i presupposti tecnici e contabili per poter ritenere ammissibile la detrazione contabile in oggetto.
4. penale per ritardata consegna del progetto esecutivo: € 109.151,57, non dovuta per quanto già esposto;
5. addebito lavori per ripristino segnaletica orizzontale e chiusura varchi impresa Achenza: €
39.870,81. Il lavoro eseguito dall tramite l'impresa Achenza è una conseguenza della CP_1
COr risoluzione contrattuale, poiché se i lavori fossero proseguiti, la avrebbe avuto l'onere di provvedere al mantenimento in efficienza della segnaletica orizzontale di cantiere lungo il tratto di strada in esercizio, che costeggiava il cantiere. In assenza dell'impresa appaltatrice a causa dell'avvenuta risoluzione contrattuale e dovendo garantire un'efficace segnaletica orizzontale sul tratto di strada in esercizio, anche nel periodo di attesa del subentro della nuova impresa, l CP_1 doveva provvedere alla manutenzione/ripristino della segnaletica orizzontale, come richiesto anche dalla Commissione di collaudo nel verbale di accertamento tecnico contabile. Dai documenti in atti si evince che l ha affidato all'impresa Achenza i “Lavori di chiusura varchi di cantiere e CP_1 mantenimento segnaletica orizzontale della SS 597 in esercizio dal km 41+100 al km 50+600, in seguito alla risoluzione contrattuale dei lavori principali”.
L'importo di € 39.870,81 preteso dall' è, dunque, supportato da idonea prova tecnica e CP_1 contabile e risulta congruo in relazione ai lavori eseguiti.
6. Addebito servizio guardiania General Pol lettera affidamento: € 38.938,20. Come rilevato dal
C.T.U., il servizio guardiania General Pol attivato dall dopo la risoluzione del contratto con CP_1
COr è una “conseguenza” della risoluzione contrattuale, dal momento che, stando alla documentazione e alla corrispondenza in atti richiamata dall dopo l'uscita dal cantiere della CP_1
COr e prima del subentro della nuova impresa, doveva essere garantita la sorveglianza delle aree di esproprio del cantiere del Lotto 4. Dai documenti versati in atti si evince che l ha affidato alla CP_1 ditta i “Servizi di guardiania presso le aree di cantiere oggetto di esproprio per Parte_7
l'esecuzione lavori principali”. Detti servizi sono stati erogati dal 10/08/2018 (data di riconsegna del cantiere all' , fino al 31/1/2019. La spesa di € 38.938,20 indicata dall' è, dunque, CP_1 CP_1 adeguatamente documentata e risulta anche congrua in relazione ai servizi erogati.
7. Addebito maggiori tempi di occupazione temporanea: € 97.749,93. L non fornisce una CP_1 spiegazione tecnica sul maggior tempo assegnato all'impresa subentrante per completare i lavori
(“seicento giorni, pari a venti mesi”). Deve, quindi, ritenersi che tale maggior termine concesso all'impresa appaltatrice subentrata all'attrice non scaturisca direttamente dalla risoluzione del COr contratto stipulato con la pertanto, il maggiore onere può essere richiesto limitatamente al COr
“maggior tempo contrattuale” trascorso durante l'esecuzione del contratto da parte della in relazione all'avanzamento maturato, quindi, eventualmente, il maggiore onere di occupazione temporanea che dovrà sostenere al momento del nuovo affidamento in appalto dei lavori è CP_1 pari a: € 164,56 (occupazione temporanea giornaliera) x 323 gg = € 53.181,59.
8. addebito maggiori oneri di servizio di CSE: € 48.901,25. Come evidenziato dal C.T.U., l CP_1 non ha fornito alcuna giustificazione tecnica sul maggior tempo assegnato all'impresa subentrante per l'ultimazione dei lavori (“seicento giorni, pari a venti mesi”), pertanto il maggior termine COr assegnato non necessariamente scaturisce dalla risoluzione del contratto stipulato con la Dalla documentazione in atti risulta solamente che la ditta Serv.In. ha richiesto un maggior importo di €
48.910,46 in base ad un presunto prezzo “a giornata” del servizio di CSE, che peraltro è stato
“sospeso” a far tempo dal 10/08/2018. Non risulta che l abbia riconosciuto detto maggiore CP_1 importo alla Serv.In., né che il contratto stipulato tra quest'ultima e l' prevedesse il pagamento CP_1 del corrispettivo per “prestazione giornaliera”, pertanto non ricorrono i presupposti per ritenere legittima la presente detrazione.
9. Addebito smaltimento di materiali a piè d'opera: € 21.008,50. Lo smaltimento dei materiali rimasti COr in cantiere dopo la risoluzione del contratto con la è una “conseguenza” diretta della risoluzione COr contrattuale disposta dall' in danno della risultando dagli atti che, dopo l'uscita dal CP_1
COr cantiere della e prima del subentro della nuova impresa, i materiali in giacenza in cantiere dovevano essere sgomberati e rimossi, come peraltro richiesto dalla Commissione di collaudo.
Nondimeno, l' pur avendo fornito un dettaglio di tutti i materiali giacenti a piè d'opera in CP_1 termini di qualità e quantità, non ha fornito idonea prova dell'avvenuto smaltimento di detti materiali, né tanto dell'esecuzione della spesa di smaltimento, avendo l' proposto solo un'ipotesi di CP_1 costo, attraverso un computo metrico estimativo della possibile spesa da sostenere.
10. Addebito ripristino pavimentazione stradale: € 28.806,92. Come esposto dal C.T.U., i lavori eseguiti dall tramite la (messa in sicurezza delle aree di cantiere, ripristino CP_1 Parte_8 in tratti saltuari della strada statale in esercizio e della pavimentazione stradale e della segnaletica di cantiere, rifacimento di recinzioni di cantiere, come da documenti depositati in atti da è una CP_1
COr COr
“conseguenza” della risoluzione contrattuale nei confronti della poiché, se il cantiere di fosse proseguito, quest'ultima avrebbe avuto l'onere di provvedere al mantenimento in efficienza del tratto di strada in esercizio e delle aree di cantiere che costeggiavano il cantiere stesso, come peraltro suggerito dalla Commissione di collaudo nel verbale di accertamento tecnico contabile. a causa della COr risoluzione del contratto siglato con poteva effettivamente rendersi necessario che CP_1 provvedesse all'esecuzione dei lavori sopra descritti. Dai documenti versati in atti si evince che l' in data 06/02/2019, ha affidato alla la “risagomatura del piano viabile CP_1 Parte_8 ammalorato, in tratti saltuari, della 55 597 in esercizio dal km 41+100 al km 50+600, in seguito alla risoluzione contrattuale dei lavori principali”. La spesa indicata dall' limitatamente ai CP_1 documenti depositati in giudizio (€ 31.989,42), è supportata da idonea prova e risulta congrua in relazione ai lavori eseguiti.
11. Penale per ritardo nei lavori: € 5.667.124,28. La Stazione Appaltante ha comminato - oltre alla penale per la ritardata progettazione di euro 109.151,57 anche la penale massima di € 5.667.124,28, sul presupposto che, al momento della risoluzione del contratto, intervenuta il 23/5/2018,
l'appaltatrice avrebbe accumulato un ritardo rispetto al programma approvato tale da consentire l'applicazione della penale massima del 10%. L'art. 12 del contratto di appalto dispone che “Le penali verranno applicate con le modalità previste dagli appositi articoli dell'allegato Capitolato Speciale di
Appalto cui integralmente si rinvia”. Fermo quanto sopra, la durata prevista per la redazione del progetto esecutivo e delle attività propedeutiche alla consegna dei lavori era pari a duecentodieci
(210) giorni, mentre il termine per l'ultimazione dei lavori e delle ulteriori prestazioni oggetto del contratto era pari a mille giorni, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, fatta eccezione per le attività di manutenzione di cui all'art. 49. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione di cui all'art. 10.4 era prevista l'applicazione della penale pari a 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo del contratto, come definito all'art. 3.10, fino ad un importo massimo del 10%
(dieci per cento) dell'importo medesimo, ferma restando la facoltà per la s.a. di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 45 del capitolato.
Era prevista, inoltre, l'applicazione della penale di cui all'art. 11.1 per l'inosservanza delle scadenze previste nel Programma delle attività propedeutiche, nel cronoprogramma o nel PED, come segue: g) per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori principali per parti nei termini pattuiti (art. 145 del Regolamento) di cui all'art. 47 del CSA, la penale pari al 50% del valore della penale di cui all'articolo 11.2 fino ad un importo massimo del 5% dell'importo del contratto;
per ogni giorno di ritardo nel completamento delle opere di finitura previste come ultimazioni per parti di cui al citato art. 47 la somma pari al 25% del valore della penale di cui all'articolo 11.2 fino all'importo massimo del 2,5% dell'importo contrattuale. ln relazione ai lavori principali e alle opere di completamento previsti in appalto, l'esecutore si è impegnato ad ultimare le opere indicate nel programma dei lavori del Progetto Preliminare posto a base di gara:
• lavori principali della realizzazione della viabilità secondaria sulla SS 131
• lavori principali delle altre viabilità secondarie sul ramo verso Olbia
• lavori principali di esecuzione delle opere d'arte maggiori
• lavori di completamento e finitura delle opere d'arte minori.
La durata temporale delle suddette operazioni era quella prevista nel cronoprogramma del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore, da modificare in funzione del PED approvato.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, era prevista la penale ex art 11.3, lett. g) per i lavori principali e lettera h) per i lavori di completamento e finitura, da applicarsi a valere sull'importo del primo SAL utile.
Ebbene, alla data di risoluzione del contratto (maggio del 2018) non era spirato alcun termine COr contrattuale relativo ai lavori: invero, la era in ritardo rispetto al Programma Esecutivo di
Dettaglio approvato dall' ma a maggio del 2018 erano trascorsi solo circa 420 giorni dei 1000 CP_1
(o 720) giorni totali per l'esecuzione dei lavori. Non erano decorsi neanche i termini indicati nel PED per il completamento delle porzioni di opera di cui all'articolo 47 del CSA, non erano ancora spirati. Né tanto meno vi sono richiami ed accertamenti del D.L. per il mancato rispetto di “termini intermedi di completamento dei lavori”.
Ciò posto, come evidenziato anche dal C.T.U., alla luce delle previsioni contrattuali, non si è verificato il superamento del termine di ultimazione dei lavori, pertanto, la penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori non deve essere applicata, poiché, al momento della risoluzione del contratto, non era stata ancora superata la data di ultimazione dei lavori. COr E' fondata, quindi, la domanda della di disapplicazione della penale per la ritardata esecuzione dei lavori.
Le seguenti detrazioni, invece, per quanto detto, sono consequenziali alla risoluzione del contratto risalente a maggio del 2018: ripristino dei piani di posa dei rilevati: € 6.499,12; protrazione dei tempi di monitoraggio ambientale: € 48.677,27; ripristino della segnaletica orizzontale e chiusura dei varchi, la cui esecuzione è stata affidata all'impresa Achenza: € 39.870,81; servizio di guardiania General
Pol: € 38.938,20; maggiori tempi di occupazione temporanea: € 53.181,59; ripristino della pavimentazione stradale: € 31.989,42, per complessivi € 219.156,40.
Il credito maturato in favore dell'attrice è pari, dunque, ad € 8.337.015,37 (8.556.171,77 -
219.156,40). COr Orbene, come detto, l ha emesso n. 14 Certificati di Pagamento in favore di per un CP_1 importo totale di € 7.591.058,51. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte in ordine alle trattenute cautelative sulle somme residue dei certificati da n. 8 a n. 12 e sospensione dei pagamenti dei certificati n. 13 e n. 14, l ha trattenuto i seguenti importi: € 1.021.581,96 + € 334.544,81 + € CP_1
COr 518.882,75 = € 1.875.009,46, pertanto, la ha ricevuto (direttamente o in favore di sub appaltatori e fornitori) pagamenti per complessivi € 5.716.049,05.
In difetto di prova di ulteriore danno subito da residua, dunque, il credito attoreo di € CP_1
2.620.966,32 (€ 8.337.015,37-€ 5.716.049.05), importo che l' deve essere condannata al CP_1 corrispondere alla controparte, a titolo di ristoro del valore delle opere realizzate sino alla risoluzione del contratto (già detratte le somme dovute dalla appaltatrice a titolo di penali e risarcimento dei danni cagionati a seguito degli inadempimenti posti in essere), oltre interessi legali dalla data della risoluzione al saldo.
Stante la parziale reciproca soccombenza, appaiono sussistenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. Parimenti, vanno poste definitivamente a carico delle parti in ragione della metà ciascuna, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 54995/2018 tra la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e l' in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea volta ad accertare la illegittimità della risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 18.11.2013 dichiarata dalla Stazione appaltante con provvedimento di risoluzione del 18/5/2016 a seguito del grave inadempimento della impresa appaltatrice;
b. In parziale accoglimento della restante domanda di parte attrice, DA l'
[...] al pagamento in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
2.620.966,32, a titolo di ristoro del valore delle opere realizzate sino alla risoluzione del contratto (già detratte le somme accertate dovute dall'appaltatrice a titolo di penali e risarcimento dei danni cagionati a seguito degli inadempimenti posti in essere) oltre agli interessi come per legge dalla data della risoluzione al saldo;
c. RIGETTA le altre domande proposte dalle parti;
d. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
e. PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, al 50% tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2024
Il Presidente
EP Di SA
Il Giudice relatore
IC CI