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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2531/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECINELLI Parte_1 C.F._1
EA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_1 difensore, via Lima n. 10, Roma
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come da ricorso all'udienza del 18 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 25 agosto 2025, ha allegato di aver Parte_1 contratto il 10 febbraio 2007 in Calci (PI) matrimonio con dall'unione con la quale Parte_2 non sono nati figli.
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, nulla disponendo in punto di condizioni accessorie, attesa l'autosufficienza economica dei coniugi.
La resistente, seppur raggiunta da rituale notifica, non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza del 18 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice, dichiarata la contumacia di ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Parte_2
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso e non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Spese di lite non ripetibili.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Calci (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Calci (PI), il giorno 10 febbraio 2007, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Calci (PI) al n. 1, parte I, anno 2007.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 19/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2531/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECINELLI Parte_1 C.F._1
EA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_1 difensore, via Lima n. 10, Roma
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come da ricorso all'udienza del 18 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 25 agosto 2025, ha allegato di aver Parte_1 contratto il 10 febbraio 2007 in Calci (PI) matrimonio con dall'unione con la quale Parte_2 non sono nati figli.
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, nulla disponendo in punto di condizioni accessorie, attesa l'autosufficienza economica dei coniugi.
La resistente, seppur raggiunta da rituale notifica, non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza del 18 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice, dichiarata la contumacia di ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Parte_2
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso e non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Spese di lite non ripetibili.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Calci (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Calci (PI), il giorno 10 febbraio 2007, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Calci (PI) al n. 1, parte I, anno 2007.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 19/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina