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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1757/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CASSINI US;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to SILEI CP_1 C.F._2
LUDOVICA ;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di affido e mantenimento di figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte attrice: “chiede che il Tribunale di Pordenone, voglia, a modifica del provvedimento del Tribunale di Pordenone di data 21 dicembre 2020: 1) confermare
1 l'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 473-bis.22 c.p.c. di data 15.01.2024, quanto alle condizioni di affido della figlia minore e delle relative condizioni Per_1 economiche, come riportate ai punti sub 1, 2, 3, 4 e 5 a pag. 3 della medesima ordinanza, con l'unica modifica relativa alla misura delle spese straordinarie (punto 4 dell'ordinanza), da porsi a carico della madre nella misura del 50% o in quella diversa che il Tribunale riterrà di giustizia. 2) o comunque accogliere le conclusioni formulate dal nel ricorso di data 23 settembre 2024 che di seguito si riformulano: -disporre un Pt_1 affido condiviso, stabilendo una collocazione prevalente della figlia minore presso il padre, al quale dovranno essere attribuiti i poteri necessari a consentire una gestione in autonomia della figlia sulle questioni di maggiore importanza (residenza, scuola e salute) considerata anche la lontananza della madre da Pordenone. - disporre, a carico della madre, un assegno di mantenimento nella somma di euro 300,00 o in quella diversa che il
Tribunale riterrà di giustizia, in favore della figlia che la madre verserà Persona_2 in modo tracciabile al padre entro il giorno 5 di ogni mese - disporre le Controparte_2 spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente avanti l'intestato
Tribunale 3) In ogni caso: spese di lite rifuse”
per parte convenuta “
1. rigettarsi la richiesta di affido esclusivo avanzata dal ricorrente difettando i presupposti e i motivi che potrebbero giustificarla, non essendo la richiesta svolta nell'interesse della minore;
2. confermando l'affido condiviso, disporsi nell'attualità il collocamento prevalente di presso il padre fino al mese di giugno al termine Per_1 dell'anno scolastico, con collocamento prevalente presso la madre da luglio 2025 in poi;
3.
EN trascorrerà con il padre lunghi periodi in estate compatibilmente con le ferie lavorative, lo stesso per il periodo di vacanze scolastiche natalizie e pasquali;
previo accordo tra i genitori;
4. disporsi un assegno di mantenimento non superiore ad €
150,00.= a carico della madre fino al mese di giugno 2025; disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre da luglio 2025 il cui importo si rimette alla decisione del giudice facendo riferimento ai redditi dello stesso;
5. AUU interamente percepito dal padre collocatario fino a che permarrà l'attuale regime;
successivamente verrà percepito dalla madre;
6. spese straordinarie ex Protocollo in vigore presso il tribunale di Pordenone al 50% tra i due genitori;
7. autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i genitori e per la minore;
8. spese di lite integralmente rifuse in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito
2 dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
La materia del contendere verte sull'affido e mantenimento di , Persona_2
nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori;
con provvedimento del
21.12.2020, di cui si chiede la modifica, il Tribunale di Pordenone aveva disposto,
su accordo dei genitori, l'affido condiviso della minore, con collocamento a settimane alterne presso ciascun genitore, mantenimento diretto e ripartizione delle spese straordinarie al 50%; rispetto a quel provvedimento sono pacificamente sopravvenuti il trasferimento della madre, prima a Potenza, poi da settembre 2024 in provincia di Modena, con un nuovo compagno e la stabile dimora della figlia presso il padre.
Ciò posto, non vi è contendere, come si evince dalle conclusioni sopra rassegnate,
sull'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, mentre è
controverso se la figlia minore debba proseguire la sua collocazione prevalente presso il padre oppure se, come chiesto dalla convenuta, la stessa debba trasferirsi presso la madre a decorrere dal mese di luglio 2025, con conseguente rimodulazione dei tempi di visita e frequentazione con l'altro genitore e conseguente rideterminazione del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario.
1.1. Collocazione prevalente della prole e tempi di frequentazione con il
genitore non collocatario.
In corso di causa, con l'assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., è stato così disposto: “1. Fermo l'affido condiviso, dispone la collocazione prevalente della figlia minore presso il padre;
le decisioni di Per_1
maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
3 esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
2. dispone che la madre possa tenere con sé CP_1
la figlia con i seguenti tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
durante l'estate per 20 giorni,
anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo”.
Un tanto si è stabilito sulla scorta delle seguenti motivazioni “Non vi è contendere
circa la modifica del provvedimento di regolamentazione dell'affido e mantenimento della
minore nel senso di prevedere la collocazione prevalente della minore Persona_2
presso il padre, dal momento che si è consolidata nel tempo tale situazione di fatto, anche
a causa del trasferimento della madre in altro Comune, Potenza, con una oggettiva
lontananza di circa 800 km;
nonostante il nuovo assetto logistico, è rimasto un buon
rapporto tra madre e figlia , come rilevato dalla relazione degli operatori del Consultorio
familiare incaricato, il quale con metodo e analisi condivisibili (due colloqui con la coppia
genitoriale, due colloqui individuali con i genitori, due incontri congiunti genitori-figlia)
ha osservato come sia emersa una buona intesa tra ciascun genitore e la figlia, per quanto
vi sia il rischio per quest'ultima di trovarsi al centro dei conflitti degli adulti;
nonostante
permanga la divergenza di vedute tra i genitori su diversi temi, come le cause dello scarso
rendimento scolastico e la futura residenza della figlia, nondimeno il regime ordinario di
affidamento dei minori esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può
essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise
controindicazioni, che non si esauriscono nella conflittualità esistente tra i genitori;
nel
caso in esame, il Consultorio incaricato ha offerto ai genitori degli indirizzi per superare
le divergenze in essere e propone un ulteriore monitoraggio di sei mesi al fine di
accompagnare la copia verso una co-genitorialità il più possibile condivisa;
le parti hanno
4 dichiarato in udienza di aderire a tale proposta;
in questa prospettiva, appare
nell'interesse della minore disporre in via provvisoria l'affido condiviso della figlia ad
entrambi i genitori, affinché sia garantito il più possibile il diritto della minore ad essere
educata e assistita moralmente da entrambi;
al momento, infatti, la lontananza della
residenza anagrafica non appare di ostacolo all'esercizio dell'affido, posto che dalle
dichiarazioni rese in udienza dalle parti non è emerso che la madre si sia mai sottratta ai
contatti del padre per questioni inerenti la figlia ed eventuali questioni che possano porsi
concretamente potrebbero essere al momento superate con la mediazione degli esperti del
Consultorio incaricato”.
Con l'ultima relazione di aggiornamento, il Consultorio incaricato ha presentato le seguenti conclusioni: “In conclusione, il percorso consultoriale ha visto nel tempo un
maggior investimento da parte dei signori e;
entrambi i genitori pongono Pt_1 CP_1
al centro della loro attenzione la figlia, sebbene con approcci differenti. È stato anche
fornito al padre supporto e materiale informativo per facilitare l'accesso ai contributi e
servizi regionali a sostegno delle spese di carattere educativo per i figli. Infine, è stata
sottolineata l'importanza per i genitori di mantenere una comunicazione più diretta
possibile tra di loro, evitando di affidarsi alla figlia per il trasferimento di informazioni
che dovrebbero essere gestite direttamente dagli adulti della famiglia. Per quanto esposto
si conferma appropriata l'attuale condizione di affido della minore. Il servizio scrivente
conferma la disponibilità a supportare gli interessati qualora gli stessi ne rilevassero la
necessità tramite accesso libero”.
Se, dunque, va confermato l'affido condiviso, va anche confermata l'attuale gestione dello stesso, e cioè la collocazione prevalente presso il padre, con garanzia di tempi di frequentazione presso la madre.
Tale provvedimento appare conforme al superiore interesse della minore, perché,
prima ancora di procedere al suo ascolto – che appare contrario al suo interesse,
ex art. 473-bis.4 c.p.c., perché rischierebbe di esporla a conflitti di lealtà nei confronti dei genitori – non è apprezzabile l'allegazione di circostanze che
5 consentano di prendere in considerazione il mutamento del centro di interessi della figlia, per le seguenti ragioni:
- la madre aveva già intrapreso nel 2022 un nuovo progetto di vita con un compagno, che aveva comportato il suo trasferimento a Milano con la figlia, con il consenso del padre;
la relazione, tuttavia, è fallita ben presto, la figlia ha fatto ritorno dal padre e la madre ha cercato alloggio temporaneo presso amici in varie località d'Italia; questo precedente induce a valutare con una certa prudenza il cambiamento delle condizioni di vita per la minore, affinché siano scongiurate altre situazioni che possano deludere o, peggio ancora, destabilizzare la figlia;
- al tempo dei provvedimenti temporanei e urgenti, le condizioni di vita della madre erano ancora precarie, dimorava in Potenza ed in cerca di occupazione;
- in corso di causa, la madre ha documentato di aver sottoscritto un contratto di locazione per immobile in provincia di Chieti;
- la madre ha dichiarato che da settembre 2024 risiede in provincia di Modena,
nel paese di residenza del nuovo compagno, nel Frignano (MO); ha Per_3
dichiarato di non lavorare e che il compagno provvede a lei;
non è dato sapere altro della nuova relazione ancora recente e priva di requisiti di stabilità, con la conseguenza che eventuali sopravvenienze potrebbero ripercuotersi anche sulla vita della figlia, se si trasferisse improvvidamente presso la madre;
inoltre, non sono state offerte notizie sulle condizioni di vita e di lavoro del nuovo compagno della madre;
la mancanza di indipendenza economica della donna e il suo mantenimento da parte dal compagno (ribadito anche negli scritti conclusivi)
potrebbe precludere alla figlia l'accesso a scelte o possibilità;
- non è dato sapere se il paese di nel Frignano (MO) possa offrire le stesse Per_3
possibilità formative e sociali di cui la figlia gode vivendo a Pordenone con il padre;
- va considerato, per di più, che in questo territorio è stato avviato un supporto alla genitorialità, garantito dalla disponibilità continua manifestata dal Servizio,
mentre non vi è alcuna certezza che questo tipo di sostegno possa continuare nel
6 territorio modenese, con conseguente perdita notevole dei progressi acquisiti dai genitori nella gestione dell'affido condiviso, nonostante la distanza della madre.
Per tutte le suesposte ragioni, vanno confermati i provvedimenti temporanei e urgenti sull'affido della prole, collocazione e frequentazione con il genitore non collocatario.
1.2. Mantenimento della prole.
Per le medesime ragioni, poiché non è mutato l'accertamento condotto sulle condizioni economiche delle parti rispetto al tempo dei provvedimenti temporanei e urgenti, questi ultimi vanno confermati.
Parte attrice ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.600,00; nell'anno di imposta 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.400,00 circa (su base dodici), e negli anni di imposta 2021 e 2020 un reddito mensile netto di circa 1.700,00 euro (su base dodici) quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
ha documentato di essere obbligato per la restituzione di somma ricevuta a titolo di mutuo da istituto bancario, con rata mensile pari ad euro 433,00; è proprietario di furgone, e obbligato per ripetizione di finanziamento per l'acquisto dello stesso che prevede 49 rate mensili da euro 350,00 ciascuna sino al 24/7/2028; ha allegato,
inoltre: “piano mutuo” relativo al finanziamento stipulato per l'attività del con rate di euro 150,66 mensili (ne residuano 23), aggiornato all'ultima Pt_1
rata pagata (vedasi anche doc. 12 già depositato); “piano di ammortamento rottamazione quater” con rate trimestrali da euro 869,49 sino al 30/11/2027,
aggiornato all'ultima rata pagata;
“prospetto del piano di ammortamento” di complessivi euro 805,07 con n. 16 rate mensili da euro 51,42 ciascuna sino al
28/02/2025, relativo alla rottamazione di una cartella fiscale del . Pt_1
Parte convenuta ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.102,78 (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici), mentre ha dichiarato di non aver percepito redditi nel 2023; in corso di causa ha documentato una parentesi lavorativa come
7 barista, con una busta paga di euro 1.100,00, poi nuovamente negli scritti conclusivi ha dichiarato lo stato di disoccupazione e di vivere con un nuovo compagno.
Pertanto, valutati i maggiori tempi di permanenza della figlia presso il padre e la conseguente maggiore prestazione di cure domestiche e di assistenza assicurata in suo favore, e tenuto conto delle esigenze della minore rapportate all'età,
considerato che la madre non risulta inabile al lavoro e potrà, se diligente,
procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite va disposto un assegno periodico mensile in favore del padre per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili. In ragione della potenziale capacità
economica della madre e considerati gli esborsi mensili documentati dal padre e che ne comprimono la capacità economica, deve stabilirsi, a differenza dei provvedimenti adottati in corso di causa, che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i genitori al 50%.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dal padre in quanto collocatario prevalente (“In tema di provvedimenti economici relativi ai figli,
deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”, Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672) e le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%
2. Spese di lite.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese per 1/3, essendo venuto meno il contendere sull'affido, se cioè condiviso o esclusivo, mentre per i restanti
2/3 le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-
complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta, valori minimi, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, a favore dell'attore, in quanto, anche se la convenuta è ammessa al gratuito patrocinio, ciò non vale ad addossare
8 all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del provvedimento del Tribunale di Pordenone del 21.12.2020
1. fermo l'affido condiviso, dispone la collocazione prevalente della figlia minore presso il padre;
le decisioni di maggior interesse per la minore - Per_1
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé.
2. Dispone che la madre possa tenere con sé la figlia con i seguenti CP_1
tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi,
da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
3. Dispone che la madre provveda al mantenimento della figlia in CP_1
via indiretta, mediante versamento al padre dell'importo di Parte_1
euro 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22,
primo comma, c.p.c.. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
9 4. Dispone che, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza,
ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
5. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre in quanto collocatario prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
6. compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna CP_1
al pagamento, in favore di , delle spese di lite che
[...] Parte_1
liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1757/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CASSINI US;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to SILEI CP_1 C.F._2
LUDOVICA ;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di affido e mantenimento di figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte attrice: “chiede che il Tribunale di Pordenone, voglia, a modifica del provvedimento del Tribunale di Pordenone di data 21 dicembre 2020: 1) confermare
1 l'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 473-bis.22 c.p.c. di data 15.01.2024, quanto alle condizioni di affido della figlia minore e delle relative condizioni Per_1 economiche, come riportate ai punti sub 1, 2, 3, 4 e 5 a pag. 3 della medesima ordinanza, con l'unica modifica relativa alla misura delle spese straordinarie (punto 4 dell'ordinanza), da porsi a carico della madre nella misura del 50% o in quella diversa che il Tribunale riterrà di giustizia. 2) o comunque accogliere le conclusioni formulate dal nel ricorso di data 23 settembre 2024 che di seguito si riformulano: -disporre un Pt_1 affido condiviso, stabilendo una collocazione prevalente della figlia minore presso il padre, al quale dovranno essere attribuiti i poteri necessari a consentire una gestione in autonomia della figlia sulle questioni di maggiore importanza (residenza, scuola e salute) considerata anche la lontananza della madre da Pordenone. - disporre, a carico della madre, un assegno di mantenimento nella somma di euro 300,00 o in quella diversa che il
Tribunale riterrà di giustizia, in favore della figlia che la madre verserà Persona_2 in modo tracciabile al padre entro il giorno 5 di ogni mese - disporre le Controparte_2 spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente avanti l'intestato
Tribunale 3) In ogni caso: spese di lite rifuse”
per parte convenuta “
1. rigettarsi la richiesta di affido esclusivo avanzata dal ricorrente difettando i presupposti e i motivi che potrebbero giustificarla, non essendo la richiesta svolta nell'interesse della minore;
2. confermando l'affido condiviso, disporsi nell'attualità il collocamento prevalente di presso il padre fino al mese di giugno al termine Per_1 dell'anno scolastico, con collocamento prevalente presso la madre da luglio 2025 in poi;
3.
EN trascorrerà con il padre lunghi periodi in estate compatibilmente con le ferie lavorative, lo stesso per il periodo di vacanze scolastiche natalizie e pasquali;
previo accordo tra i genitori;
4. disporsi un assegno di mantenimento non superiore ad €
150,00.= a carico della madre fino al mese di giugno 2025; disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre da luglio 2025 il cui importo si rimette alla decisione del giudice facendo riferimento ai redditi dello stesso;
5. AUU interamente percepito dal padre collocatario fino a che permarrà l'attuale regime;
successivamente verrà percepito dalla madre;
6. spese straordinarie ex Protocollo in vigore presso il tribunale di Pordenone al 50% tra i due genitori;
7. autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i genitori e per la minore;
8. spese di lite integralmente rifuse in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito
2 dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
La materia del contendere verte sull'affido e mantenimento di , Persona_2
nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori;
con provvedimento del
21.12.2020, di cui si chiede la modifica, il Tribunale di Pordenone aveva disposto,
su accordo dei genitori, l'affido condiviso della minore, con collocamento a settimane alterne presso ciascun genitore, mantenimento diretto e ripartizione delle spese straordinarie al 50%; rispetto a quel provvedimento sono pacificamente sopravvenuti il trasferimento della madre, prima a Potenza, poi da settembre 2024 in provincia di Modena, con un nuovo compagno e la stabile dimora della figlia presso il padre.
Ciò posto, non vi è contendere, come si evince dalle conclusioni sopra rassegnate,
sull'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, mentre è
controverso se la figlia minore debba proseguire la sua collocazione prevalente presso il padre oppure se, come chiesto dalla convenuta, la stessa debba trasferirsi presso la madre a decorrere dal mese di luglio 2025, con conseguente rimodulazione dei tempi di visita e frequentazione con l'altro genitore e conseguente rideterminazione del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario.
1.1. Collocazione prevalente della prole e tempi di frequentazione con il
genitore non collocatario.
In corso di causa, con l'assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., è stato così disposto: “1. Fermo l'affido condiviso, dispone la collocazione prevalente della figlia minore presso il padre;
le decisioni di Per_1
maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
3 esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
2. dispone che la madre possa tenere con sé CP_1
la figlia con i seguenti tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
durante l'estate per 20 giorni,
anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo”.
Un tanto si è stabilito sulla scorta delle seguenti motivazioni “Non vi è contendere
circa la modifica del provvedimento di regolamentazione dell'affido e mantenimento della
minore nel senso di prevedere la collocazione prevalente della minore Persona_2
presso il padre, dal momento che si è consolidata nel tempo tale situazione di fatto, anche
a causa del trasferimento della madre in altro Comune, Potenza, con una oggettiva
lontananza di circa 800 km;
nonostante il nuovo assetto logistico, è rimasto un buon
rapporto tra madre e figlia , come rilevato dalla relazione degli operatori del Consultorio
familiare incaricato, il quale con metodo e analisi condivisibili (due colloqui con la coppia
genitoriale, due colloqui individuali con i genitori, due incontri congiunti genitori-figlia)
ha osservato come sia emersa una buona intesa tra ciascun genitore e la figlia, per quanto
vi sia il rischio per quest'ultima di trovarsi al centro dei conflitti degli adulti;
nonostante
permanga la divergenza di vedute tra i genitori su diversi temi, come le cause dello scarso
rendimento scolastico e la futura residenza della figlia, nondimeno il regime ordinario di
affidamento dei minori esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può
essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise
controindicazioni, che non si esauriscono nella conflittualità esistente tra i genitori;
nel
caso in esame, il Consultorio incaricato ha offerto ai genitori degli indirizzi per superare
le divergenze in essere e propone un ulteriore monitoraggio di sei mesi al fine di
accompagnare la copia verso una co-genitorialità il più possibile condivisa;
le parti hanno
4 dichiarato in udienza di aderire a tale proposta;
in questa prospettiva, appare
nell'interesse della minore disporre in via provvisoria l'affido condiviso della figlia ad
entrambi i genitori, affinché sia garantito il più possibile il diritto della minore ad essere
educata e assistita moralmente da entrambi;
al momento, infatti, la lontananza della
residenza anagrafica non appare di ostacolo all'esercizio dell'affido, posto che dalle
dichiarazioni rese in udienza dalle parti non è emerso che la madre si sia mai sottratta ai
contatti del padre per questioni inerenti la figlia ed eventuali questioni che possano porsi
concretamente potrebbero essere al momento superate con la mediazione degli esperti del
Consultorio incaricato”.
Con l'ultima relazione di aggiornamento, il Consultorio incaricato ha presentato le seguenti conclusioni: “In conclusione, il percorso consultoriale ha visto nel tempo un
maggior investimento da parte dei signori e;
entrambi i genitori pongono Pt_1 CP_1
al centro della loro attenzione la figlia, sebbene con approcci differenti. È stato anche
fornito al padre supporto e materiale informativo per facilitare l'accesso ai contributi e
servizi regionali a sostegno delle spese di carattere educativo per i figli. Infine, è stata
sottolineata l'importanza per i genitori di mantenere una comunicazione più diretta
possibile tra di loro, evitando di affidarsi alla figlia per il trasferimento di informazioni
che dovrebbero essere gestite direttamente dagli adulti della famiglia. Per quanto esposto
si conferma appropriata l'attuale condizione di affido della minore. Il servizio scrivente
conferma la disponibilità a supportare gli interessati qualora gli stessi ne rilevassero la
necessità tramite accesso libero”.
Se, dunque, va confermato l'affido condiviso, va anche confermata l'attuale gestione dello stesso, e cioè la collocazione prevalente presso il padre, con garanzia di tempi di frequentazione presso la madre.
Tale provvedimento appare conforme al superiore interesse della minore, perché,
prima ancora di procedere al suo ascolto – che appare contrario al suo interesse,
ex art. 473-bis.4 c.p.c., perché rischierebbe di esporla a conflitti di lealtà nei confronti dei genitori – non è apprezzabile l'allegazione di circostanze che
5 consentano di prendere in considerazione il mutamento del centro di interessi della figlia, per le seguenti ragioni:
- la madre aveva già intrapreso nel 2022 un nuovo progetto di vita con un compagno, che aveva comportato il suo trasferimento a Milano con la figlia, con il consenso del padre;
la relazione, tuttavia, è fallita ben presto, la figlia ha fatto ritorno dal padre e la madre ha cercato alloggio temporaneo presso amici in varie località d'Italia; questo precedente induce a valutare con una certa prudenza il cambiamento delle condizioni di vita per la minore, affinché siano scongiurate altre situazioni che possano deludere o, peggio ancora, destabilizzare la figlia;
- al tempo dei provvedimenti temporanei e urgenti, le condizioni di vita della madre erano ancora precarie, dimorava in Potenza ed in cerca di occupazione;
- in corso di causa, la madre ha documentato di aver sottoscritto un contratto di locazione per immobile in provincia di Chieti;
- la madre ha dichiarato che da settembre 2024 risiede in provincia di Modena,
nel paese di residenza del nuovo compagno, nel Frignano (MO); ha Per_3
dichiarato di non lavorare e che il compagno provvede a lei;
non è dato sapere altro della nuova relazione ancora recente e priva di requisiti di stabilità, con la conseguenza che eventuali sopravvenienze potrebbero ripercuotersi anche sulla vita della figlia, se si trasferisse improvvidamente presso la madre;
inoltre, non sono state offerte notizie sulle condizioni di vita e di lavoro del nuovo compagno della madre;
la mancanza di indipendenza economica della donna e il suo mantenimento da parte dal compagno (ribadito anche negli scritti conclusivi)
potrebbe precludere alla figlia l'accesso a scelte o possibilità;
- non è dato sapere se il paese di nel Frignano (MO) possa offrire le stesse Per_3
possibilità formative e sociali di cui la figlia gode vivendo a Pordenone con il padre;
- va considerato, per di più, che in questo territorio è stato avviato un supporto alla genitorialità, garantito dalla disponibilità continua manifestata dal Servizio,
mentre non vi è alcuna certezza che questo tipo di sostegno possa continuare nel
6 territorio modenese, con conseguente perdita notevole dei progressi acquisiti dai genitori nella gestione dell'affido condiviso, nonostante la distanza della madre.
Per tutte le suesposte ragioni, vanno confermati i provvedimenti temporanei e urgenti sull'affido della prole, collocazione e frequentazione con il genitore non collocatario.
1.2. Mantenimento della prole.
Per le medesime ragioni, poiché non è mutato l'accertamento condotto sulle condizioni economiche delle parti rispetto al tempo dei provvedimenti temporanei e urgenti, questi ultimi vanno confermati.
Parte attrice ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.600,00; nell'anno di imposta 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.400,00 circa (su base dodici), e negli anni di imposta 2021 e 2020 un reddito mensile netto di circa 1.700,00 euro (su base dodici) quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
ha documentato di essere obbligato per la restituzione di somma ricevuta a titolo di mutuo da istituto bancario, con rata mensile pari ad euro 433,00; è proprietario di furgone, e obbligato per ripetizione di finanziamento per l'acquisto dello stesso che prevede 49 rate mensili da euro 350,00 ciascuna sino al 24/7/2028; ha allegato,
inoltre: “piano mutuo” relativo al finanziamento stipulato per l'attività del con rate di euro 150,66 mensili (ne residuano 23), aggiornato all'ultima Pt_1
rata pagata (vedasi anche doc. 12 già depositato); “piano di ammortamento rottamazione quater” con rate trimestrali da euro 869,49 sino al 30/11/2027,
aggiornato all'ultima rata pagata;
“prospetto del piano di ammortamento” di complessivi euro 805,07 con n. 16 rate mensili da euro 51,42 ciascuna sino al
28/02/2025, relativo alla rottamazione di una cartella fiscale del . Pt_1
Parte convenuta ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.102,78 (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici), mentre ha dichiarato di non aver percepito redditi nel 2023; in corso di causa ha documentato una parentesi lavorativa come
7 barista, con una busta paga di euro 1.100,00, poi nuovamente negli scritti conclusivi ha dichiarato lo stato di disoccupazione e di vivere con un nuovo compagno.
Pertanto, valutati i maggiori tempi di permanenza della figlia presso il padre e la conseguente maggiore prestazione di cure domestiche e di assistenza assicurata in suo favore, e tenuto conto delle esigenze della minore rapportate all'età,
considerato che la madre non risulta inabile al lavoro e potrà, se diligente,
procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite va disposto un assegno periodico mensile in favore del padre per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili. In ragione della potenziale capacità
economica della madre e considerati gli esborsi mensili documentati dal padre e che ne comprimono la capacità economica, deve stabilirsi, a differenza dei provvedimenti adottati in corso di causa, che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i genitori al 50%.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dal padre in quanto collocatario prevalente (“In tema di provvedimenti economici relativi ai figli,
deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”, Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672) e le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%
2. Spese di lite.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese per 1/3, essendo venuto meno il contendere sull'affido, se cioè condiviso o esclusivo, mentre per i restanti
2/3 le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-
complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta, valori minimi, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, a favore dell'attore, in quanto, anche se la convenuta è ammessa al gratuito patrocinio, ciò non vale ad addossare
8 all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del provvedimento del Tribunale di Pordenone del 21.12.2020
1. fermo l'affido condiviso, dispone la collocazione prevalente della figlia minore presso il padre;
le decisioni di maggior interesse per la minore - Per_1
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé.
2. Dispone che la madre possa tenere con sé la figlia con i seguenti CP_1
tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi,
da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
3. Dispone che la madre provveda al mantenimento della figlia in CP_1
via indiretta, mediante versamento al padre dell'importo di Parte_1
euro 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22,
primo comma, c.p.c.. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
9 4. Dispone che, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza,
ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
5. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre in quanto collocatario prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
6. compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna CP_1
al pagamento, in favore di , delle spese di lite che
[...] Parte_1
liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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