TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4387/2022 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Capriglione (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Quadrelle (AV) C.F._2 alla via Gramsci n. 33;
OPPONENTE contro
P.IV , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. Controparte_1 P.IV_1
) ed Andrea Ornati (C.F. , con i quali elettivamente C.F._3 C.F._4 domicilia in La Spezia (SP) alla via Paolo Emilio Taviani n. 170.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 918/2022 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza di gli Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento di € 25.135,77, oltre interessi e spese di procedura, in forza del contratto di finanziamento n. 5365501 stipulato con la Santander Consumer Bank, chiedendo di “- dichiarare
l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta per tutti i motivi su esposti e per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 918/2022, emesso il 03 settembre 2022, dal Tribunale di
AVELLINO, nella persona del Giudice dott.ssa IANDIORIO, depositato in data 05 settembre 2022, nel procedimento recante n. di R.G. 3266/2022 e notificato il 04 OTTOBRE 2022; - respingere, in ogni ipotesi, le domande tutte avanzate dalla società opposta, nonché l'eventuale istanza di provvisoria
pagina 1 di 7 esecuzione del decreto opposto ex art. 648 cpc, per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze, con attribuzione”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società opposta, per omessa prova della avvenuta notificazione della cessione del credito, la nullità dell'impugnato provvedimento monitorio, per esser stato emesso in assenza dei presupposti di legge, oltre che la prescrizione del credito azionato;
concludeva, pertanto, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava ogni avversa eccezione e deduzione, in Controparte_1 quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 06.12.2023, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva onerata la parte opposta all'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010,
e rinviato il giudizio al 24.04.2024 per la verifica.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.a., senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del
10.10.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'udienza del 25.06.2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***
1. Sulla mancata comunicazione della cessione
Parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società opposta, per non esser questa titolare del credito oggetto dell'opposto provvedimento monitorio, non essendo provata l'intervenuta notificazione della cessione del credito azionato nel procedimento monitorio.
Com'è noto, con la cessione del credito, il terzo cessionario si sostituisce nei diritti che il cedente vanta nei confronti del debitore. Tale contratto non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario.
Ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, l'art. 1264 c.c. prevede che la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Il debitore è liberato se paga al cedente prima dell'accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Quindi, la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso.
pagina 2 di 7 Ne consegue che non vi è dubbio sul fatto che la cessione del credito attribuisca senz'altro al cessionario le vesti di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione, anche se sia mancata la notificazione al debitore prevista dall'art.1264 c.c..
Infatti, la comunicazione ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, il quale, qualora, nonostante la cessione, abbia appreso le somme, sarà comunque tenuto alla restituzione dell'indebito. Per effetto della cessione, il credito viene trasferito al cessionario comprensivo di tutti gli accessori, degli eventuali privilegi ed anche delle garanzie reali e personali. La cessione dei crediti è, per i rapporti bancari, disciplinata dall'art 58 del D.Lgs n. 385/1993, che condiziona la validità della stessa al requisito della individualità in blocco della pluralità dei crediti.
A norma di quanto stabilito nel richiamato art. 58, la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell'art. 1264
c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n.
385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”(Cassazione civile, ordinanza n.10200/2021).
Tale tesi si ritrova in altre pronunce di legittimità, ove è stato precisato che la notificazione ex art. 1264
c.c. non è imprescindibile per legittimare la titolarità del credito in capo al cessionario;
ed invero, “con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario” (Cassazione civile, ordinanza n. 4713/2019).
Peraltro, è stato chiarito che “Al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici l'art. 58 T.U.B. ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei pagina 3 di 7 debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. In tal modo la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. e realizzando il medesimo effetto di pubblicità” (ex multibus,
Cassazione Civile, ordinanza n. 4334/2020).
Nel caso in esame, la notizia della cessione del credito è stata correttamente data attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18.02.2017 e comprovata nella sua esistenza mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione intervenuto tra la ed il Controparte_2 Controparte_1
16.01.2017.
Pertanto, non rileva la mancata produzione della prova della ricezione della lettera di cessione pure prodotta in atti ed è evidente ed opportunamente provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, di conseguenza, l'eccezione va disattesa. Controparte_1
2. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta
si duole, inoltre, della insufficienza della documentazione depositata nella fase Parte_1 monitoria ai fini della emissione dell'impugnato decreto, senza tuttavia contestarne il rapporto sottostante.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Tanto premesso, nel caso in lite il credito deriva da un contratto di finanziamento stipulato con la
Santander Consumer Bank nr. 5365501 che è stato prodotto in atti.
In particolare, a sostegno della domanda di pagamento, l'odierna società opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto avente ad oggetto un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura presso la società Andrea Russo s.r.l. per un importo totale di € 16.103,45, da restituirsi in n. 72 rate mensili dell'importo di € 274,50 ciascuna.
Dall'esame del contratto prodotto agli atti del giudizio monitorio e del procedimento di opposizione si evince la pattuizione del TAN del 6,99 % e, quindi, sono indicati i costi del finanziamento, ammortizzato alla francese. Da ultimo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a proposito con la pronuncia del 29 maggio 2024 n. 15130, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di pagina 4 di 7 mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le condizioni del credito suindicate sono pertanto idoneamente documentate, così come l'inadempimento, che non è contestato dalla parte opponente, così come non sono stati analiticamente contestati i criteri di calcolo, sicché l'impugnato decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso dall'intestato Tribunale e sul punto l'opposizione si palesa si palesa generica e del tutto sfornita di allegazione e prova.
3. Sull'eccepita prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione, formulata dall'odierna parte opponente, occorre sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (ex multis Cassazione Civile, sentenza n.
17798/2011).
Ed invero, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione;
ne consegue che la prescrizione decennale, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo (Cassazione Civile, sentenza n. 19291/2010; di recente, Cassazione Civile, ordinanza
4232/2023: Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.).
Pertanto, la data di decorrenza della prescrizione va individuata non considerando la data di stipula del contratto di finanziamento, bensì la scadenza dell'ultima rata del medesimo.
Fermo quanto sopra esposto, risulta tuttavia necessario contestualizzare il principio di unitarietà dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo rispetto agli effetti della decadenza dal beneficio del pagina 5 di 7 termine. A tal riguardo, risulta condivisibile il principio per cui “nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, anche laddove sia stato convenuto il pagamento rateale, l'obbligazione resta unitaria e, pertanto, il debito non può considerarsi scaduto in costanza di rapporto. Tale principio, peraltro, non trova applicazione laddove il creditore si avvalga della decadenza dal beneficio del termine, in origine concesso in favore del debitore e intimi il rientro immediato, con il pagamento della complessiva esposizione debitoria. In tale caso il debito scade nel momento in cui il creditore, revocate le facilitazioni creditizie, intimi il pagamento dell'intero importo dovuto” (Corte d'Appello di Milano,
02.11.2022).
Conseguentemente, in tale ipotesi, in cui vi sia la prova certa che tale intimazione vi sia stata, occorre applicare il termine di prescrizione decennale, avendo riguardo alla data di scadenza dell'ultima rata di pagamento, ovvero alla data anteriore della intimazione della decadenza dal beneficio del termine.
Con riguardo al contratto di finanziamento per cui è causa, il cui rimborso era pattuito in 72 rate e dunque in 6 anni a decorrere dalla stipula avvenuta il 22.5.2008, dalla documentazione depositata già nella fase monitoria dalla società opposta, dall'estratto conto risulta essere stata applicata la decadenza dal beneficio del termine alla data del 03.08.2012 (cfr. doc. 5 fascicolo telematico della fase monitoria, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Si ritiene che, pur trattandosi di un documento formato dallo stesso creditore procedente, in difetto di prova circa la comunicazione della intervenuta decadenza dal beneficio del termine, e dunque dell'intimazione del pagamento fatta al debitore, non può ritenersi, nel caso di specie, che il termine prescrizionale sia iniziato a decorrere prima della scadenza dell'ultima rata.
In particolare, la società opposta ha allegato l'interruzione del termine di prescrizione mediante la comunicazione del preavviso a sofferenza perfezionatasi per compiuta giacenza nel luglio 2013, senza, tuttavia, allegare l'avviso di ricevimento;
risulta mancante ogni indicazione relativa alle modalità di comunicazione del plico, impedendo, in tal modo, ogni accertamento in merito alla regolarità della procedura seguita ed alla conoscenza effettiva o legale del contenuto dell'atto da parte del destinatario.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che Corte di Cassazione (cfr. Cass., 18/11/2011,
n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003, n. 6984), ha precisato che: “la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine”.
Ne discende che nella specie l'omessa prova della intimazione di pagamento non consente di far retroagire gli effetti della prescrizione alla data del 3.8.2012, come preteso dalla parte opponente,
pagina 6 di 7 dovendosi avere a riguardo alla scadenza dell'ultima rata, in riferimento alla quale non è decorso il termine di prescrizione.
Né l'opponente ha prodotto alcuna comunicazione idonea a provare di aver ricevuto precedentemente alcuna intimazione di pagamento.
Per le argomentazioni esposte, il credito azionato in via monitoria va, dunque, confermato ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per gli effetti, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
918/2022 del Tribunale di Avellino;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali che si liquidano in €
145,50 per spese ed €1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
AVELLINO, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4387/2022 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Capriglione (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Quadrelle (AV) C.F._2 alla via Gramsci n. 33;
OPPONENTE contro
P.IV , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. Controparte_1 P.IV_1
) ed Andrea Ornati (C.F. , con i quali elettivamente C.F._3 C.F._4 domicilia in La Spezia (SP) alla via Paolo Emilio Taviani n. 170.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 918/2022 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza di gli Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento di € 25.135,77, oltre interessi e spese di procedura, in forza del contratto di finanziamento n. 5365501 stipulato con la Santander Consumer Bank, chiedendo di “- dichiarare
l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta per tutti i motivi su esposti e per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 918/2022, emesso il 03 settembre 2022, dal Tribunale di
AVELLINO, nella persona del Giudice dott.ssa IANDIORIO, depositato in data 05 settembre 2022, nel procedimento recante n. di R.G. 3266/2022 e notificato il 04 OTTOBRE 2022; - respingere, in ogni ipotesi, le domande tutte avanzate dalla società opposta, nonché l'eventuale istanza di provvisoria
pagina 1 di 7 esecuzione del decreto opposto ex art. 648 cpc, per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze, con attribuzione”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società opposta, per omessa prova della avvenuta notificazione della cessione del credito, la nullità dell'impugnato provvedimento monitorio, per esser stato emesso in assenza dei presupposti di legge, oltre che la prescrizione del credito azionato;
concludeva, pertanto, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava ogni avversa eccezione e deduzione, in Controparte_1 quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 06.12.2023, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva onerata la parte opposta all'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010,
e rinviato il giudizio al 24.04.2024 per la verifica.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.a., senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del
10.10.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'udienza del 25.06.2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***
1. Sulla mancata comunicazione della cessione
Parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società opposta, per non esser questa titolare del credito oggetto dell'opposto provvedimento monitorio, non essendo provata l'intervenuta notificazione della cessione del credito azionato nel procedimento monitorio.
Com'è noto, con la cessione del credito, il terzo cessionario si sostituisce nei diritti che il cedente vanta nei confronti del debitore. Tale contratto non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario.
Ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, l'art. 1264 c.c. prevede che la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Il debitore è liberato se paga al cedente prima dell'accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Quindi, la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso.
pagina 2 di 7 Ne consegue che non vi è dubbio sul fatto che la cessione del credito attribuisca senz'altro al cessionario le vesti di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione, anche se sia mancata la notificazione al debitore prevista dall'art.1264 c.c..
Infatti, la comunicazione ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, il quale, qualora, nonostante la cessione, abbia appreso le somme, sarà comunque tenuto alla restituzione dell'indebito. Per effetto della cessione, il credito viene trasferito al cessionario comprensivo di tutti gli accessori, degli eventuali privilegi ed anche delle garanzie reali e personali. La cessione dei crediti è, per i rapporti bancari, disciplinata dall'art 58 del D.Lgs n. 385/1993, che condiziona la validità della stessa al requisito della individualità in blocco della pluralità dei crediti.
A norma di quanto stabilito nel richiamato art. 58, la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell'art. 1264
c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n.
385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”(Cassazione civile, ordinanza n.10200/2021).
Tale tesi si ritrova in altre pronunce di legittimità, ove è stato precisato che la notificazione ex art. 1264
c.c. non è imprescindibile per legittimare la titolarità del credito in capo al cessionario;
ed invero, “con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario” (Cassazione civile, ordinanza n. 4713/2019).
Peraltro, è stato chiarito che “Al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici l'art. 58 T.U.B. ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei pagina 3 di 7 debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. In tal modo la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. e realizzando il medesimo effetto di pubblicità” (ex multibus,
Cassazione Civile, ordinanza n. 4334/2020).
Nel caso in esame, la notizia della cessione del credito è stata correttamente data attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18.02.2017 e comprovata nella sua esistenza mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione intervenuto tra la ed il Controparte_2 Controparte_1
16.01.2017.
Pertanto, non rileva la mancata produzione della prova della ricezione della lettera di cessione pure prodotta in atti ed è evidente ed opportunamente provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, di conseguenza, l'eccezione va disattesa. Controparte_1
2. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta
si duole, inoltre, della insufficienza della documentazione depositata nella fase Parte_1 monitoria ai fini della emissione dell'impugnato decreto, senza tuttavia contestarne il rapporto sottostante.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Tanto premesso, nel caso in lite il credito deriva da un contratto di finanziamento stipulato con la
Santander Consumer Bank nr. 5365501 che è stato prodotto in atti.
In particolare, a sostegno della domanda di pagamento, l'odierna società opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto avente ad oggetto un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura presso la società Andrea Russo s.r.l. per un importo totale di € 16.103,45, da restituirsi in n. 72 rate mensili dell'importo di € 274,50 ciascuna.
Dall'esame del contratto prodotto agli atti del giudizio monitorio e del procedimento di opposizione si evince la pattuizione del TAN del 6,99 % e, quindi, sono indicati i costi del finanziamento, ammortizzato alla francese. Da ultimo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a proposito con la pronuncia del 29 maggio 2024 n. 15130, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di pagina 4 di 7 mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le condizioni del credito suindicate sono pertanto idoneamente documentate, così come l'inadempimento, che non è contestato dalla parte opponente, così come non sono stati analiticamente contestati i criteri di calcolo, sicché l'impugnato decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso dall'intestato Tribunale e sul punto l'opposizione si palesa si palesa generica e del tutto sfornita di allegazione e prova.
3. Sull'eccepita prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione, formulata dall'odierna parte opponente, occorre sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (ex multis Cassazione Civile, sentenza n.
17798/2011).
Ed invero, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione;
ne consegue che la prescrizione decennale, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo (Cassazione Civile, sentenza n. 19291/2010; di recente, Cassazione Civile, ordinanza
4232/2023: Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.).
Pertanto, la data di decorrenza della prescrizione va individuata non considerando la data di stipula del contratto di finanziamento, bensì la scadenza dell'ultima rata del medesimo.
Fermo quanto sopra esposto, risulta tuttavia necessario contestualizzare il principio di unitarietà dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo rispetto agli effetti della decadenza dal beneficio del pagina 5 di 7 termine. A tal riguardo, risulta condivisibile il principio per cui “nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, anche laddove sia stato convenuto il pagamento rateale, l'obbligazione resta unitaria e, pertanto, il debito non può considerarsi scaduto in costanza di rapporto. Tale principio, peraltro, non trova applicazione laddove il creditore si avvalga della decadenza dal beneficio del termine, in origine concesso in favore del debitore e intimi il rientro immediato, con il pagamento della complessiva esposizione debitoria. In tale caso il debito scade nel momento in cui il creditore, revocate le facilitazioni creditizie, intimi il pagamento dell'intero importo dovuto” (Corte d'Appello di Milano,
02.11.2022).
Conseguentemente, in tale ipotesi, in cui vi sia la prova certa che tale intimazione vi sia stata, occorre applicare il termine di prescrizione decennale, avendo riguardo alla data di scadenza dell'ultima rata di pagamento, ovvero alla data anteriore della intimazione della decadenza dal beneficio del termine.
Con riguardo al contratto di finanziamento per cui è causa, il cui rimborso era pattuito in 72 rate e dunque in 6 anni a decorrere dalla stipula avvenuta il 22.5.2008, dalla documentazione depositata già nella fase monitoria dalla società opposta, dall'estratto conto risulta essere stata applicata la decadenza dal beneficio del termine alla data del 03.08.2012 (cfr. doc. 5 fascicolo telematico della fase monitoria, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Si ritiene che, pur trattandosi di un documento formato dallo stesso creditore procedente, in difetto di prova circa la comunicazione della intervenuta decadenza dal beneficio del termine, e dunque dell'intimazione del pagamento fatta al debitore, non può ritenersi, nel caso di specie, che il termine prescrizionale sia iniziato a decorrere prima della scadenza dell'ultima rata.
In particolare, la società opposta ha allegato l'interruzione del termine di prescrizione mediante la comunicazione del preavviso a sofferenza perfezionatasi per compiuta giacenza nel luglio 2013, senza, tuttavia, allegare l'avviso di ricevimento;
risulta mancante ogni indicazione relativa alle modalità di comunicazione del plico, impedendo, in tal modo, ogni accertamento in merito alla regolarità della procedura seguita ed alla conoscenza effettiva o legale del contenuto dell'atto da parte del destinatario.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che Corte di Cassazione (cfr. Cass., 18/11/2011,
n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003, n. 6984), ha precisato che: “la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine”.
Ne discende che nella specie l'omessa prova della intimazione di pagamento non consente di far retroagire gli effetti della prescrizione alla data del 3.8.2012, come preteso dalla parte opponente,
pagina 6 di 7 dovendosi avere a riguardo alla scadenza dell'ultima rata, in riferimento alla quale non è decorso il termine di prescrizione.
Né l'opponente ha prodotto alcuna comunicazione idonea a provare di aver ricevuto precedentemente alcuna intimazione di pagamento.
Per le argomentazioni esposte, il credito azionato in via monitoria va, dunque, confermato ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per gli effetti, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
918/2022 del Tribunale di Avellino;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali che si liquidano in €
145,50 per spese ed €1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
AVELLINO, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7