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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 837/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
1) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 837/2022 R. G., vertente tra:
nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, via del Vespro n. 100, presso lo studio dell'avv. Antonino Parisi (C.F. - PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
-APPELLANTE- contro
nato a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in Milazzo, via Giorgio Rizzo n.80 recapito professionale dell'Avv. Fabrizio Formica ( - PEC: che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_2 giusto mandato in atti;
- APPELLATO-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore che ha apposto il visto;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 122/2022 del 21.09.2022, avente ad oggetto separazione giudiziale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: 1) Ritenere e dichiarare l´ammissibilità del presente appello, anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, sussistendone tutti i presupposti di legge e per l'effetto accoglierlo dichiarando nulla, annullando e comunque riformando e/o revocando ed in ogni caso privare di efficacia, la sentenza n. 1122/2022 limitatamente alle parti impugnate, con qualsiasi statuizione, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, che devono considerarsi ed intendersi come specifiche conclusioni e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza limitatamente alle parti relative all'importo dell'assegno di mantenimento, alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale ed alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa. 2) Condannare, pertanto, il sig. a versare alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 di mantenimento pari ad almeno € 1.000,00 da corrispondere entro i primi 5 giorni del mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, o in quell'altra somma che l'Ec.ma Corte riterrà opportuna, vista la situazione economica delle parti, ed in virtù di quanto esposto nella superiore narrativa. 3) In subordine, disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra per tutti i motivi esposti Pt_1 nella superiore narrativa. 4) Dare atto che l'appellante si riporta ed insiste in tutte le domande, richieste, eccezioni e conclusioni svolte in tutti gli atti e verbali di causa di primo grado a cui si fa espresso riferimento e che qui devono intendersi integralmente riportati, anche se per ragioni di brevità non materialmente trascritti. 5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i Parte_1 motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 28.11.2022 e depositato telematicamente il 5.12.2022, ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di Parte_1 CP_1
, la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. ha così statuito:
[...]
“… dà atto che con sentenza n. 301/2019, depositata in data 21 marzo 2019, è stata pronunziata la separazione personale fra i coniugi e;
Parte_1 CP_1 dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1 pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno CP_1 Parte_1 mensile di mantenimento pari a €.600,00, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese secondo le modalità indicate in parte motiva e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
dichiara inammissibile la domanda avanzata da in merito al Parte_1 mantenimento della figlia e revoca l'assegno di mantenimento dovuto dal padre Persona_1
nei confronti dei figli e;
CP_1 Persona_2 Persona_1 della casa coniugale in Parte_1 dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti;
compensa integralmente le spese del giudizio …”.
L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
1. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
2 Secondo la il Collegio ha errato laddove pur riscontrando una situazione di Pt_1 oggettiva disparità economica tra i due coniugi - nello specifico l'appellante non è percettrice di alcun reddito, né risulta proprietaria di immobili, al contrario del - ha disposto CP_1 che l'assegno di mantenimento venga versato nella misura di soli € 600,00 revocando tra l'altro l'assegnazione della casa coniugale.
Evidenzia la difesa dell'odierna deducente che la natura dell'assegno di mantenimento è quella di garantire al coniuge che lo percepisce, una disponibilità economica sufficiente da consentirgli di condurre una vita dignitosa, cosa che, nel caso di specie, la non Pt_1 potrebbe fare, dal momento che si troverebbe nella condizione di dover far fronte alle proprie esigenze di vita, compreso un affitto, con soli 600,00 euro a disposizione. Per tali ragioni, l'appellante chiede che l'importo dell'assegno venga modificato ed aumentato ad almeno € 1000,00.
2. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE ALLA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
L'appellante si duole ulteriormente della statuizione concernente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale fondata sul solo presupposto che tale diritto è venuto meno nel momento in cui i due figli ormai maggiorenni sono divenuti autosufficienti e non convivono più nel predetto immobile.
Secondo la tale decisione diventa censurabile se valutata alla luce della Pt_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento in appena € 600,00, posto che, con un importo così esiguo non potrà far fronte alle esigenze di vita quotidiana nonché sobbarcarsi il costo di un affitto.
Sul punto, richiama giurisprudenza secondo la quale nella regolazione dei rapporti economici tra le parti, il giudice deve considerare se la casa sia stata assegnata o meno al coniuge beneficiario del mantenimento (art. 337 sexies c.c.) e quando il giudice determina il valore dell'assegno di mantenimento deve prendere in considerazione l'intera entità del patrimonio dei coniugi.
Alla luce di quanto esposto rileva che il , si trova in una situazione economica CP_1 sicuramente più favorevole rispetto al passato, in quanto oltre gli immobili di proprietà dove vive, che gli consentono di non pagare affitto, ha a disposizione l'intero importo dello stipendio visto che non dovrà più versare mantenimento per i figli e, altresì, ha interrotto il pagamento delle rate del mutuo.
3. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO – PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.
Lamenta, infine, l'appellante che la “reciproca soccombenza” richiamata dal Collegio non sussiste, in quanto le domande avanzate in corso di giudizio - richiesta di addebito della separazione al sig. e concessione dell'assegno di mantenimento con un importo CP_1 superiore a quello indicato dall'ex coniuge - sono comunque state accolte. Aggiunge, inoltre, la difesa dell'appellante che, in merito all'assegno di mantenimento nei confronti del figlio
3 , è stata la stessa a rinunciarvi vista la sopravvenuta situazione lavorativa Per_2 Pt_1 del ragazzo.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di assegnazione della casa coniugale, evidenzia che al momento dell'instaurazione del giudizio i figli non erano ancora autosufficienti e vivevano insieme alla madre nell'anzidetto immobile, pertanto, la stessa aveva pieno diritto a chiederne l'assegnazione. Per cui, la circostanza che entrambi i ragazzi si siano resi autosufficienti in corso di causa e ciò abbia comportato la revoca dell'assegnazione, non costituisce – contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure- di certo un rigetto della domanda.
Con comparsa depositata telematicamente in data 09.03.2023 si costituiva l'appellato, il quale resisteva all'impugnazione ed insisteva per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed inammissibile in diritto, chiedendo pertanto l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza (cartolare) del 24.6.2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti contenenti la precisazione delle conclusioni, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Ai fini della soluzione delle questioni poste con le doglianze prospettate con il presente gravame, è opportuno richiamare in via preliminare le regole giuridiche che presiedono all'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge che risulti economicamente “più debole”, interpretate alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale.
A tal proposito, l'art. 156, primo comma, c.c. dispone testualmente che “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Le indicazioni che emergono dall'art. 156 c.c., risalenti alle modifiche introdotte nel codice con la riforma del 1975, lasciano intendere che la condizione giuridica dei coniugi in sede di separazione, da un punto di vista delle obbligazioni di contribuzione e sostegno economico reciproco, è sostanzialmente la stessa di quella sussistente nel corso del matrimonio, sia pure trasformata in obbligazione di somministrazione del mantenimento.
La separazione, dunque, non scioglie il matrimonio, ma ne elimina solo i vincoli giuridici di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione;
con la conseguenza che l'obbligazione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c. c., costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale.
In tale ottica, la costante giurisprudenza di legittimità evidenzia che:
«la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una
4 consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 12196/2017; Cass n. 4327/2022)» (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/06/2025, n. 15356).
Per cui, si può affermare il principio generale, continuativamente sostenuto in giurisprudenza, secondo cui l'assegno di separazione ha la funzione di garantire al coniuge debole, che non fruisce di redditi adeguati, il mantenimento di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto nel corso della convivenza pregressa con l'altro coniuge.
Ne deriva che il giudice deve accertare che il coniuge economicamente più debole: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali, ad esempio, la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32349; Cass. Civ. n. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto, nel caso di specie, va rilevato che dagli atti risulta pacifico che la non svolge attualmente, né ha svolto, in costanza di convivenza Pt_1 coniugale, alcuna attività lavorativa stabile e retribuita, e che, altresì, non è titolare di alcun patrimonio immobiliare (fatta eccezione che per la metà indivisa dell'ex casa coniugale), potendosi perciò ritenere, allo stato degli atti, che non abbia certamente un reddito adeguato tale da garantirle, nei limiti ammessi dalla disgregazione dell'unione familiare, un tenore di vita tendenzialmente analogo (medio, seppure tendente al basso) a quello goduto in costanza di convivenza familiare.
Alla luce di quanto esposto, risultano parzialmente fondati il primo ed il secondo motivo di appello che vanno esaminati congiuntamente e che attengono fondamentalmente al quantum dell'assegno fissato dal giudice di prime cure.
Conformemente a quanto sostenuto dall'appellante, ritiene questo decidente che alla luce della (sia pur legittima) revoca dell'assegnazione della casa familiare, appare riduttiva la determinazione in euro 600,00 dell'assegno di mantenimento mensile, rilevato che tale somma non garantirebbe non solo un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ma nemmeno una condizione di vita dignitosa, considerato che la somma determinata dal giudice di prime cure deve consentire alla di garantirsi anche una nuova collocazione abitativa. Pt_1
In questa prospettiva, non appare dirimente la difesa di parte appellata secondo la quale nonostante la revoca dell'assegnazione della casa familiare la non ha ancora Pt_1 abbandonato l'immobile che peraltro, le appartiene per metà (circostanza, nel suo complesso, non contestata specificamente dall'appellante), posto che ogni questione relativa alle sorti del bene immobile in comune esula dal perimetro dell'odierna disamina non incidendo sull'attuale assetto economico, non potendo la nell'immediato futuro nel Parte_2 mantenimento dell'attuale situazione.
5 Per cui, fatte le superiori premesse, avuto riguardo al significativo squilibrio dei redditi dei coniugi, già ampiamente evidenziato nella sentenza di primo grado e confermato dalla relazione della Guardia di Finanza in atti (Cfr. sentenza di primo grado “È emerso che per l'anno CP_1
2020 ha dichiarato un reddito pari a €. 37.127,00, per l'anno 2019 un reddito pari a €. 45.405,00, diversamente, per l'anno d'imposta 2016 egli ha dichiarato un reddito netto di €. 30.380,00 e per l'anno 2015 di €. 31.302,00 netti. Non è contestato, invece, che non abbia mai Parte_1 lavorato, per essersi dedicata nel corso degli anni alla famiglia e avendo così contribuito alla formazione del patrimonio comune”), peraltro amplificato dal venir meno in capo al degli obblighi CP_1 contributivi in favore dei figli (ammontanti ad €. 400,00 complessivi) si ritiene opportuna ed equa la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore della in euro 800,00 Pt_1 con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. E ciò, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del caso concreto e di quanto sopra rappresentato, con decorrenza dalla presente pronuncia, la quale, peraltro, consolidando le statuizioni incidenti sul nuovo assetto economico delle parti, pone le basi della nuova regolamentazione.
§ 2. Anche la terza doglianza risulta parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Va premesso che il (parziale) accoglimento dell'appello impone comunque di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
Ebbene, avuto riguardo alle iniziali contrapposte domande delle parti, non appare condivisibile la statuizione del giudice di prime cure di totale compensazione delle spese del giudizio tra le parti fondata sulla loro reciproca parziale soccombenza.
Sul punto, si ritiene opportuno richiamare le domande formulate in primo grado dalle parti. Nello specifico, la aveva richiesto che “fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non Pt_1 essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito nei confronti del resistente. Ha chiesto, inoltre: di prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore di almeno €.1.000,00; di assegnare alla stessa la casa coniugale, con tutti gli arredi, di cui è comproprietaria con il coniuge in ragione del 50% ciascuno;
di porre a carico del un contributo per il mantenimento della figlia primogenita di €.400,00 oltre al CP_1
70% delle spese stra i condannare il resistente alla rifusione degli importi arretrati e dovuti a titolo di mantenimento del coniuge e della figlia e per il pagamento delle rate di mutuo scadute …”.
Il invece “ha contestato quanto sostenuto ex adverso;
ha chiesto che fosse dichiarata la separazione CP_1 personale dei coniugi e che fossero rigettate le richieste di addebito della separazione nei suoi confronti e di mantenimento in favore della e dei figli”. Pt_1
Orbene, è evidente la soccombenza prevalente del , rilevato che, al netto delle domande CP_1 reciprocamente avanzate dalle parti e dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado, che si equivalgono tra loro, le domande principali (aventi una maggiore incidenza, anche economica, sulle posizioni delle parti) proposte da parte ricorrente – ovvero la domanda di separazione con addebito e la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento – sono state accolte;
mentre per quanto riguarda le ulteriori richieste, il rigetto trova giustificazione nelle mutate condizioni economiche e personali dei figli, che hanno determinato il venir meno del presupposto per l'assegnazione della casa familiare e per il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
6 Alla luce di quanto esposto, quindi, risulta conforme ai principi di diritto in materia di spese di giustizia rideterminare la compensazione nella misura di ⅔ ponendo a carico del , CP_1 prevalentemente soccombente, la restante parte di un ⅓ delle spese processuali.
E ciò avuto riguardo anche all'esito del grado di appello in cui i motivi proposti risultano parzialmente accolti nei limiti di cui sopra.
In tale ottica, quindi, si ritiene adeguato compensare le spese del giudizio sia di primo grado sia di secondo grado per i ⅔, con conseguente condanna nella residua misura di ⅓ a carico di per entrambi i gradi del giudizio. CP_1
Ciò posto, i compensi si liquidano, per la prima fase (avuto riguardo allo scaglione relativo al valore indeterminabile della controversia, nella misura prossima ai minimi) nella complessiva somma di € 3.809,000 (di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e € 1453,00 per la fase decisionale) di cui ⅓, pari ad euro 1.269,66 a carico del , oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura di CP_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Per la seconda fase, seguendo i medesimi criteri di cui sopra, l'onorario si liquida in complessivi
€ 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva e € 1.735,00 per la fase decisionale, non ravvisandosi prestazioni in concreto riferibili alla fase istruttoria), di cui ⅓, pari ad euro 1.157,66, a carico del , oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali nella misura di 15%, CPA e IVA (come per legge).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 122/2022 del 21.9.2022, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina l'importo dell'assegno di mantenimento, posto a carico di in favore di in €. 800,00 da CP_1 Parte_1 corrispondere con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
confermando nel resto la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione di ⅓ delle spese di primo e secondo grado, in favore CP_1 di che liquida rispettivamente in complessivi € 1.269,66 e € Parte_1
1.157,66 (ripartiti come da parte motiva), oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Dichiara compensate tra le parti i rimanenti ⅔ delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
7 (dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
8
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
1) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 837/2022 R. G., vertente tra:
nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, via del Vespro n. 100, presso lo studio dell'avv. Antonino Parisi (C.F. - PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
-APPELLANTE- contro
nato a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in Milazzo, via Giorgio Rizzo n.80 recapito professionale dell'Avv. Fabrizio Formica ( - PEC: che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_2 giusto mandato in atti;
- APPELLATO-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore che ha apposto il visto;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 122/2022 del 21.09.2022, avente ad oggetto separazione giudiziale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: 1) Ritenere e dichiarare l´ammissibilità del presente appello, anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, sussistendone tutti i presupposti di legge e per l'effetto accoglierlo dichiarando nulla, annullando e comunque riformando e/o revocando ed in ogni caso privare di efficacia, la sentenza n. 1122/2022 limitatamente alle parti impugnate, con qualsiasi statuizione, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, che devono considerarsi ed intendersi come specifiche conclusioni e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza limitatamente alle parti relative all'importo dell'assegno di mantenimento, alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale ed alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa. 2) Condannare, pertanto, il sig. a versare alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 di mantenimento pari ad almeno € 1.000,00 da corrispondere entro i primi 5 giorni del mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, o in quell'altra somma che l'Ec.ma Corte riterrà opportuna, vista la situazione economica delle parti, ed in virtù di quanto esposto nella superiore narrativa. 3) In subordine, disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra per tutti i motivi esposti Pt_1 nella superiore narrativa. 4) Dare atto che l'appellante si riporta ed insiste in tutte le domande, richieste, eccezioni e conclusioni svolte in tutti gli atti e verbali di causa di primo grado a cui si fa espresso riferimento e che qui devono intendersi integralmente riportati, anche se per ragioni di brevità non materialmente trascritti. 5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i Parte_1 motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 28.11.2022 e depositato telematicamente il 5.12.2022, ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di Parte_1 CP_1
, la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. ha così statuito:
[...]
“… dà atto che con sentenza n. 301/2019, depositata in data 21 marzo 2019, è stata pronunziata la separazione personale fra i coniugi e;
Parte_1 CP_1 dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1 pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno CP_1 Parte_1 mensile di mantenimento pari a €.600,00, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese secondo le modalità indicate in parte motiva e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
dichiara inammissibile la domanda avanzata da in merito al Parte_1 mantenimento della figlia e revoca l'assegno di mantenimento dovuto dal padre Persona_1
nei confronti dei figli e;
CP_1 Persona_2 Persona_1 della casa coniugale in Parte_1 dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti;
compensa integralmente le spese del giudizio …”.
L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
1. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
2 Secondo la il Collegio ha errato laddove pur riscontrando una situazione di Pt_1 oggettiva disparità economica tra i due coniugi - nello specifico l'appellante non è percettrice di alcun reddito, né risulta proprietaria di immobili, al contrario del - ha disposto CP_1 che l'assegno di mantenimento venga versato nella misura di soli € 600,00 revocando tra l'altro l'assegnazione della casa coniugale.
Evidenzia la difesa dell'odierna deducente che la natura dell'assegno di mantenimento è quella di garantire al coniuge che lo percepisce, una disponibilità economica sufficiente da consentirgli di condurre una vita dignitosa, cosa che, nel caso di specie, la non Pt_1 potrebbe fare, dal momento che si troverebbe nella condizione di dover far fronte alle proprie esigenze di vita, compreso un affitto, con soli 600,00 euro a disposizione. Per tali ragioni, l'appellante chiede che l'importo dell'assegno venga modificato ed aumentato ad almeno € 1000,00.
2. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE ALLA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
L'appellante si duole ulteriormente della statuizione concernente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale fondata sul solo presupposto che tale diritto è venuto meno nel momento in cui i due figli ormai maggiorenni sono divenuti autosufficienti e non convivono più nel predetto immobile.
Secondo la tale decisione diventa censurabile se valutata alla luce della Pt_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento in appena € 600,00, posto che, con un importo così esiguo non potrà far fronte alle esigenze di vita quotidiana nonché sobbarcarsi il costo di un affitto.
Sul punto, richiama giurisprudenza secondo la quale nella regolazione dei rapporti economici tra le parti, il giudice deve considerare se la casa sia stata assegnata o meno al coniuge beneficiario del mantenimento (art. 337 sexies c.c.) e quando il giudice determina il valore dell'assegno di mantenimento deve prendere in considerazione l'intera entità del patrimonio dei coniugi.
Alla luce di quanto esposto rileva che il , si trova in una situazione economica CP_1 sicuramente più favorevole rispetto al passato, in quanto oltre gli immobili di proprietà dove vive, che gli consentono di non pagare affitto, ha a disposizione l'intero importo dello stipendio visto che non dovrà più versare mantenimento per i figli e, altresì, ha interrotto il pagamento delle rate del mutuo.
3. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO – PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.
Lamenta, infine, l'appellante che la “reciproca soccombenza” richiamata dal Collegio non sussiste, in quanto le domande avanzate in corso di giudizio - richiesta di addebito della separazione al sig. e concessione dell'assegno di mantenimento con un importo CP_1 superiore a quello indicato dall'ex coniuge - sono comunque state accolte. Aggiunge, inoltre, la difesa dell'appellante che, in merito all'assegno di mantenimento nei confronti del figlio
3 , è stata la stessa a rinunciarvi vista la sopravvenuta situazione lavorativa Per_2 Pt_1 del ragazzo.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di assegnazione della casa coniugale, evidenzia che al momento dell'instaurazione del giudizio i figli non erano ancora autosufficienti e vivevano insieme alla madre nell'anzidetto immobile, pertanto, la stessa aveva pieno diritto a chiederne l'assegnazione. Per cui, la circostanza che entrambi i ragazzi si siano resi autosufficienti in corso di causa e ciò abbia comportato la revoca dell'assegnazione, non costituisce – contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure- di certo un rigetto della domanda.
Con comparsa depositata telematicamente in data 09.03.2023 si costituiva l'appellato, il quale resisteva all'impugnazione ed insisteva per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed inammissibile in diritto, chiedendo pertanto l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza (cartolare) del 24.6.2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti contenenti la precisazione delle conclusioni, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Ai fini della soluzione delle questioni poste con le doglianze prospettate con il presente gravame, è opportuno richiamare in via preliminare le regole giuridiche che presiedono all'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge che risulti economicamente “più debole”, interpretate alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale.
A tal proposito, l'art. 156, primo comma, c.c. dispone testualmente che “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Le indicazioni che emergono dall'art. 156 c.c., risalenti alle modifiche introdotte nel codice con la riforma del 1975, lasciano intendere che la condizione giuridica dei coniugi in sede di separazione, da un punto di vista delle obbligazioni di contribuzione e sostegno economico reciproco, è sostanzialmente la stessa di quella sussistente nel corso del matrimonio, sia pure trasformata in obbligazione di somministrazione del mantenimento.
La separazione, dunque, non scioglie il matrimonio, ma ne elimina solo i vincoli giuridici di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione;
con la conseguenza che l'obbligazione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c. c., costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale.
In tale ottica, la costante giurisprudenza di legittimità evidenzia che:
«la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una
4 consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 12196/2017; Cass n. 4327/2022)» (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/06/2025, n. 15356).
Per cui, si può affermare il principio generale, continuativamente sostenuto in giurisprudenza, secondo cui l'assegno di separazione ha la funzione di garantire al coniuge debole, che non fruisce di redditi adeguati, il mantenimento di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto nel corso della convivenza pregressa con l'altro coniuge.
Ne deriva che il giudice deve accertare che il coniuge economicamente più debole: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali, ad esempio, la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32349; Cass. Civ. n. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto, nel caso di specie, va rilevato che dagli atti risulta pacifico che la non svolge attualmente, né ha svolto, in costanza di convivenza Pt_1 coniugale, alcuna attività lavorativa stabile e retribuita, e che, altresì, non è titolare di alcun patrimonio immobiliare (fatta eccezione che per la metà indivisa dell'ex casa coniugale), potendosi perciò ritenere, allo stato degli atti, che non abbia certamente un reddito adeguato tale da garantirle, nei limiti ammessi dalla disgregazione dell'unione familiare, un tenore di vita tendenzialmente analogo (medio, seppure tendente al basso) a quello goduto in costanza di convivenza familiare.
Alla luce di quanto esposto, risultano parzialmente fondati il primo ed il secondo motivo di appello che vanno esaminati congiuntamente e che attengono fondamentalmente al quantum dell'assegno fissato dal giudice di prime cure.
Conformemente a quanto sostenuto dall'appellante, ritiene questo decidente che alla luce della (sia pur legittima) revoca dell'assegnazione della casa familiare, appare riduttiva la determinazione in euro 600,00 dell'assegno di mantenimento mensile, rilevato che tale somma non garantirebbe non solo un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ma nemmeno una condizione di vita dignitosa, considerato che la somma determinata dal giudice di prime cure deve consentire alla di garantirsi anche una nuova collocazione abitativa. Pt_1
In questa prospettiva, non appare dirimente la difesa di parte appellata secondo la quale nonostante la revoca dell'assegnazione della casa familiare la non ha ancora Pt_1 abbandonato l'immobile che peraltro, le appartiene per metà (circostanza, nel suo complesso, non contestata specificamente dall'appellante), posto che ogni questione relativa alle sorti del bene immobile in comune esula dal perimetro dell'odierna disamina non incidendo sull'attuale assetto economico, non potendo la nell'immediato futuro nel Parte_2 mantenimento dell'attuale situazione.
5 Per cui, fatte le superiori premesse, avuto riguardo al significativo squilibrio dei redditi dei coniugi, già ampiamente evidenziato nella sentenza di primo grado e confermato dalla relazione della Guardia di Finanza in atti (Cfr. sentenza di primo grado “È emerso che per l'anno CP_1
2020 ha dichiarato un reddito pari a €. 37.127,00, per l'anno 2019 un reddito pari a €. 45.405,00, diversamente, per l'anno d'imposta 2016 egli ha dichiarato un reddito netto di €. 30.380,00 e per l'anno 2015 di €. 31.302,00 netti. Non è contestato, invece, che non abbia mai Parte_1 lavorato, per essersi dedicata nel corso degli anni alla famiglia e avendo così contribuito alla formazione del patrimonio comune”), peraltro amplificato dal venir meno in capo al degli obblighi CP_1 contributivi in favore dei figli (ammontanti ad €. 400,00 complessivi) si ritiene opportuna ed equa la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore della in euro 800,00 Pt_1 con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. E ciò, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del caso concreto e di quanto sopra rappresentato, con decorrenza dalla presente pronuncia, la quale, peraltro, consolidando le statuizioni incidenti sul nuovo assetto economico delle parti, pone le basi della nuova regolamentazione.
§ 2. Anche la terza doglianza risulta parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Va premesso che il (parziale) accoglimento dell'appello impone comunque di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
Ebbene, avuto riguardo alle iniziali contrapposte domande delle parti, non appare condivisibile la statuizione del giudice di prime cure di totale compensazione delle spese del giudizio tra le parti fondata sulla loro reciproca parziale soccombenza.
Sul punto, si ritiene opportuno richiamare le domande formulate in primo grado dalle parti. Nello specifico, la aveva richiesto che “fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non Pt_1 essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito nei confronti del resistente. Ha chiesto, inoltre: di prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore di almeno €.1.000,00; di assegnare alla stessa la casa coniugale, con tutti gli arredi, di cui è comproprietaria con il coniuge in ragione del 50% ciascuno;
di porre a carico del un contributo per il mantenimento della figlia primogenita di €.400,00 oltre al CP_1
70% delle spese stra i condannare il resistente alla rifusione degli importi arretrati e dovuti a titolo di mantenimento del coniuge e della figlia e per il pagamento delle rate di mutuo scadute …”.
Il invece “ha contestato quanto sostenuto ex adverso;
ha chiesto che fosse dichiarata la separazione CP_1 personale dei coniugi e che fossero rigettate le richieste di addebito della separazione nei suoi confronti e di mantenimento in favore della e dei figli”. Pt_1
Orbene, è evidente la soccombenza prevalente del , rilevato che, al netto delle domande CP_1 reciprocamente avanzate dalle parti e dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado, che si equivalgono tra loro, le domande principali (aventi una maggiore incidenza, anche economica, sulle posizioni delle parti) proposte da parte ricorrente – ovvero la domanda di separazione con addebito e la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento – sono state accolte;
mentre per quanto riguarda le ulteriori richieste, il rigetto trova giustificazione nelle mutate condizioni economiche e personali dei figli, che hanno determinato il venir meno del presupposto per l'assegnazione della casa familiare e per il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
6 Alla luce di quanto esposto, quindi, risulta conforme ai principi di diritto in materia di spese di giustizia rideterminare la compensazione nella misura di ⅔ ponendo a carico del , CP_1 prevalentemente soccombente, la restante parte di un ⅓ delle spese processuali.
E ciò avuto riguardo anche all'esito del grado di appello in cui i motivi proposti risultano parzialmente accolti nei limiti di cui sopra.
In tale ottica, quindi, si ritiene adeguato compensare le spese del giudizio sia di primo grado sia di secondo grado per i ⅔, con conseguente condanna nella residua misura di ⅓ a carico di per entrambi i gradi del giudizio. CP_1
Ciò posto, i compensi si liquidano, per la prima fase (avuto riguardo allo scaglione relativo al valore indeterminabile della controversia, nella misura prossima ai minimi) nella complessiva somma di € 3.809,000 (di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e € 1453,00 per la fase decisionale) di cui ⅓, pari ad euro 1.269,66 a carico del , oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura di CP_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Per la seconda fase, seguendo i medesimi criteri di cui sopra, l'onorario si liquida in complessivi
€ 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva e € 1.735,00 per la fase decisionale, non ravvisandosi prestazioni in concreto riferibili alla fase istruttoria), di cui ⅓, pari ad euro 1.157,66, a carico del , oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali nella misura di 15%, CPA e IVA (come per legge).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 122/2022 del 21.9.2022, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina l'importo dell'assegno di mantenimento, posto a carico di in favore di in €. 800,00 da CP_1 Parte_1 corrispondere con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
confermando nel resto la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione di ⅓ delle spese di primo e secondo grado, in favore CP_1 di che liquida rispettivamente in complessivi € 1.269,66 e € Parte_1
1.157,66 (ripartiti come da parte motiva), oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Dichiara compensate tra le parti i rimanenti ⅔ delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
7 (dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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