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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10677 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 24.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1713 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO SANDULLI e Parte_1
BE MI giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Steri, con studio CP_1 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, Via Marcantonio Colonna, 27, ed ivi elettivamente domiciliata,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cpc , conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
(i) accertare il diritto del Ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate, nei confronti della , nel rapporto di CP_1 lavoro intercorso tra agosto 2019 e novembre 2022; (ii) (ii) per l'effetto, condannare la al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate, per un totale complessivo di euro 2.574,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Esponeva il ricorrente di essere stato dipendente, dal 1° agosto 2019 sino al 30 novembre 2022, presso la Direzione regionale “Soccorso pubblico e 112 N.U.E.” della Giunta Regionale, con inquadramento nella categoria “C”, posizione economica
“C1” del CCNL Enti Locali, sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali distribuite in turnazione su cinque giorni lavorativi;
che il CCNL Enti Locali, che regola il rapporto in oggetto, prevede delle maggiorazioni percentuali da applicarsi alla paga oraria percepita, in virtù di una serie di indennità di turno riconosciute al dipendente;
che fra queste ultime, l'indennità per specifiche responsabilità (ex art. 70 quinquies del CCNL di riferimento) è un riconoscimento economico accessorio che viene conferito al dipendente per compensare l'esercizio di specifici compiti connessi al suo ruolo (quali: la responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento del personale, di istruttoria di un significativo numero di tipologie di procedimenti amministrativi, di conseguimento di obiettivi, risultati, programmi, piani scientifici, e così via, ex 13, co. 2, del “Contratto collettivo decentrato integrativo – parte normativa della Giunta della , triennio 2019-2021”; CP_1 che tale indennità, riconosciuta al personale inquadrato nelle categorie B, C e D nella misura di 1500, 1800 e 2000 euro annui, è corrisposta al lavoratore mensilmente;
che, pertanto il Ricorrente, in qualità di dipendente appartenente alla categoria “C”, avrebbe dovuto ricevere, per ogni mese di lavoro, un'indennità di responsabilità pari a 150 euro;
che , dall'analisi delle voci in busta paga relative al quadriennio 2019- 2022,il ricorrente aveva notato diversi ammanchi: segnatamente, l'indennità per specifiche responsabilità per gli anni 2019, 2020 e 2021 veniva solo parzialmente corrisposta dalla , per un totale complessivo non versato di euro CP_1
1.891,66; che , a fronte delle anomalie rilevate, il Dott. avanzava diverse Pt_1 richieste di reintegrazione delle somme mancanti, tutte rimaste insoddisfatte;
che , nel corso del rapporto di lavoro, il Ricorrente maturava:
- per l'anno 2020, tre giornate di ferie, mai corrisposte dalla;
CP_1
- per l'anno 2022, sei giorni di ferie e un giorno di festività, anch'esse mai corrisposte dalla;
CP_1
che , al fine di recuperare tutte le differenze maturate, il ricorrente diffidava la a corrispondere il saldo complessivo di euro 2.664,64; che CP_1
l'Amministrazione, in risposta, trasmetteva la nota di riscontro prot. n. 686856 del 22 giugno 2023 , nella quale si comunicava che, ai fini che qui rilevano: (i) “l'indennità richiesta non è stata attribuita per l'anno 2019”; (ii) “le annualità 2020 e 2021 sono regolarmente pagate: quando la procedura non elabora in tempo il cartellino delle presenze, riporta automaticamente quanto dovuto nelle mensilità successive;
quindi, è necessario esaminare le buste paga nella dicitura “altri assegni”; (iii)
“relativamente alle ferie, come da cartellini che sono stati inviati via mail, il sig.
è stato assunto ad agosto 2019, per questo ferie e festività sono Pt_1 proporzionate”. Tanto premesso in fatto, il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione del CNNL Enti Locali ( artt. 70 bis e 70 quinquies ed il contratto collettivo decentrato integrativo della Giunta Regionale.
Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso e deduceva CP_1 che con nota prot.n. 686856 del 22.06.2023 riscontrava la diffida, rappresentando al dipendente che l'indennità per specifiche responsabilità nell'anno 2019 non era stata attribuita e che le annualità 2020 e 2021 erano state regolarmente pagate;
che l'indennità del mese di aprile 2022 non era stata pagata perché il dott. Pt_1 risultava in ferie tutto il mese.
L' amministrazione convenuta deduceva , altresì, che il ricorrente aveva percepito l'indennità per specifiche responsabilità nella misura corretta per gli anni 2020 e 2021; che per l'anno 2019, invece, l'indennità non era dovuta in quanto era stata attribuita con la determinazione n. G00339 del 17.01.2020, che espressamente prevede: “per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di individuare, per le funzioni e i compiti particolari svolti, il personale in servizio presso la Centrale Unica di Risposta NUE 112 di Roma della Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 NUE ai fini dell'attribuzione, per l'anno 2020, delle indennità di specifiche responsabilità sopra indicate”; che per l'anno 2019 l'indennità non era dovuta perché il provvedimento di attribuzione prevedeva espressamente la decorrenza dall'anno 2020; che per l'anno 2020, come risulta dai cedolini dell'anno 2020 l'indennità per specifiche responsabilità era stata corrisposta al ricorrente per tutti i mesi dell'anno; che , in particolare, con il cedolino del mese di aprile 2020, prodotto da controparte, erano stati corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, per l'importo di euro 329,07; che per il mese di ottobre era stato emesso un cedolino straordinario denominato “pagamenti vari”, prodotto da controparte, dove alla voce “arretrati a credito” era stata corrisposta l'indennità al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, per euro 136,15; che per l'anno 2021, come risulta dai cedolini dell'anno 2021 l'indennità per specifiche responsabilità era stata corrisposta al ricorrente per tutti i mesi dell'anno; che , in particolare, con il cedolino straordinario del mese di marzo 2021 (non prodotto dal ricorrente) era stata corrisposta l'indennità del mese al netto delle trattenute fiscali e previdenziali per l'importo di euro 136,15, e con il cedolino straordinario del mese di settembre 2021 (anch'esso non prodotto dal ricorrente) erano stati corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021, per l'importo totale di euro 408,45. Anche in questo caso nel cedolino straordinario del mese di settembre alla voce “arretrati a credito” è stata corrisposta l'indennità al netto delle trattenute fiscali e previdenziali. Per le ferie relative all'anno 2021 l' Amministrazione convenuta deduceva quanto segue:
− Le ferie residue 2020 ammontavano a 24 giorni, come correttamente evidenziato dal ricorrente;
− La fruizione delle ferie residue 2020 era stata prorogata in via eccezionale dal 30 giugno al 31 ottobre 2021, come disposto dalla Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. con la nota prot.n. 355213 del 20.04.2021 (doc. 7);
− Il dipendente in questione, alla data del 31 ottobre 2021, aveva fruito di 21 giorni di ferie residue 2020 e pertanto i rimanenti 3 giorni di ferie residue non erano più fruibili poiché non goduti volontariamente dal dipendente consapevole della scadenza prorogata al 31 ottobre 2021. Non si è trattato pertanto di errore materiale dell'Amministrazione, come riportato nel ricorso;
− pertanto, dal 1° novembre 2021 il dipendente aveva correttamente disponibili tutte le ferie di competenza anno 2021, corrispondenti a 26 giorni;
il residuo ferie al 31.12.2021 era correttamente ammontante a 21 giorni avendo fruito dal 1° novembre al 31 dicembre di 5 giorni di ferie della spettanza 2021, come risulta anche dal prospetto di riepilogo anno 2021 (doc. 8). Per le ferie relative all'anno 2022, risulta invece quanto segue:
− nel periodo 1° gennaio al 30 novembre, il dipendente ha maturato 24 giorni di ferie (più i 21 residui anno 2021) ed ha fruito di 42 giorni con un residuo finale di 3 giorni non goduti, come risulta dal prospetto di riepilogo anno 2022 (doc. 9). Con nota prot. n. 158464 del 16.02.2022 (doc. 10), pubblicata sull'Intranet regionale, la
ha invitato formalmente tutto il personale a fruire delle ferie in tempo CP_1 utile, ricordando quali sono le scadenze contrattuali e invitando i dirigenti ad assegnare ferie d'ufficio in caso di inerzia del dipendente. Il ricorrente si è dimesso volontariamente con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e dal prospetto riepilogativo delle assenze relativo all'anno 2022 non risultano assenze per malattia o altre assenze per lunghi periodi che avrebbero impedito la fruizione delle ferie (es. aspettativa, congedo parentale, ecc.); che le dimissioni volontarie del dipendente, comunicate all'Amministrazione con l'istanza prot.n. 1176119 del 22.11.2022, citata, hanno costituito un impedimento oggettivo alla completa fruizione delle ferie, non imputabile al datore di lavoro. Pertanto, anche le ferie residue non godute di spettanza per l'anno 2022, non possono essere monetizzate.”
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
- rigettare il ricorso proposto dal Dott. , in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e comunque non provato;
- in subordine, rideterminare il quantum debeatur nella misura di giustizia. Con il favore delle spese e competenze del giudizio, maggiorate degli oneri riflessi, calcolati all'aliquota del 24,393%, spettanti alle avvocature pubbliche, in luogo di IVA e CAP.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Parte ricorrente ha agito nei confronti della lamentando il CP_1 mancato pagamento da parte dell'Amministrazione di differenze retributive asseritamente maturate a titolo di indennità per specifiche responsabilità per gli anni
2019, 2020 e 2021, erogate soltanto parzialmente, nonché a titolo di ferie e festività non godute (9 giorni di ferie ed 1 giorno di festività soppresse maturate negli anni
2020 e 2022).
La si è costituita tardivamente in giudizio deducendo e Controparte_2 documentando l' avvenuto pagamento della indennità reclamata.
Parte ricorrente si è opposta alla produzione evidenziando la tardività della costituzione.
La questione va risolta muovendo dal principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 7 maggio 2013 nr. 10531, secondo cui « il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto».
Orbene, l' eccezione sollevata dalla Regione di avvenuto pagamento della prestazione rivendicata va qualificata come eccezione in senso lato, per cui può essere acquisita agli atti la documentazione prodotta dalla parte convenuta , sulla base dell' insegnamento della Suprema Corte che ha già affermato ( Cass. 23 maggio 2017 nr. 12907) che laddove un fatto integri una eccezione in senso lato è nella facoltà del giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa sul punto ( Cfr Cass. Ord. N. 25434/2019 )
D' altra parte, nelle controversie soggette al rito del lavoro, i poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., sono legittimamente esercitabili dal giudice, che è tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione ( cfr. Cass. ord. N. 14755 del 7.6.2018 ) .
La ha eccepito che l'indennità per specifiche responsabilità nella misura CP_1 corretta per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019, invece, l'indennità non era dovuta in quanto è stata attribuita con la determinazione n. G00339 del 17.01.2020 , che espressamente prevede: “per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di individuare, per le funzioni e i compiti particolari svolti, il personale in servizio presso la Centrale Unica di Risposta NUE 112 di Roma della Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 NUE ai fini dell'attribuzione, per l'anno 2020, delle indennità di specifiche responsabilità sopra indicate”.
Pertanto, per l'anno 2019 l'indennità non è dovuta perché il provvedimento di attribuzione prevede espressamente la decorrenza dall'anno 2020.
Per l' anno 2020, la convenuta ha eccepito che l' indennità per CP_1 specifiche responsabilità è stata corrisposta al ricorrente per tutti i mesi dell'anno. Ed, infatti, con il cedolino del mese di aprile 2020, prodotto da controparte, sono stati corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, per l'importo di euro 329,07. Per il mese di ottobre è stato emesso un cedolino straordinario denominato “pagamenti vari”, prodotto da controparte, dove alla voce “arretrati a credito” è stata corrisposta l'indennità al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, per euro 136,15.
Per l' anno 2021, la ha prodotto i cedolini straordinari da cui risulta che CP_1
l'indennità per specifiche responsabilità è stata corrisposta al ricorrente per tutti i mesi dell'anno. In particolare, con il cedolino straordinario del mese di marzo 2021 (non prodotto dal ricorrente) è stata corrisposta l'indennità del mese al netto delle trattenute fiscali e previdenziali per l'importo di euro 136,15, e con il cedolino straordinario del mese di settembre 2021 (anch'esso non prodotto dal ricorrente) sono stati corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021, per l'importo totale di euro 408,45.
La Regione ha specificato che nei cedolini relativi alle “emissioni speciali” il dipendente vede l'importo con la voce generica “arretrati a credito” con l'importo indicato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali. A fronte di tali specifiche deduzioni, parte ricorrente si è limitata a una generica contestazione senza fornire alcuna indicazione sul titolo che avrebbe altrimenti potuto giustificare quelle voci di pagamento.
Passando all' esame della questione relativa alle ferie, la amministrazione resistente ha così schematizzato :
Le ferie residue 2020 ammontavano a 24 giorni, come correttamente evidenziato dal ricorrente;
“ − La fruizione delle ferie residue 2020 era stata prorogata in via eccezionale dal 30 giugno al 31 ottobre 2021, come disposto dalla Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. con la nota prot.n. 355213 del 20.04.2021 (doc. 7);
− Il dipendente in questione, alla data del 31 ottobre 2021, aveva fruito di 21 giorni di ferie residue 2020 e pertanto i rimanenti 3 giorni di ferie residue non erano più fruibili poiché non goduti volontariamente dal dipendente consapevole della scadenza prorogata al 31 ottobre 2021. Non si è trattato pertanto di errore materiale dell'Amministrazione, come riportato nel ricorso;
− pertanto, dal 1° novembre 2021 il dipendente aveva correttamente disponibili tutte le ferie di competenza anno 2021, corrispondenti a 26 giorni;
il residuo ferie al 31.12.2021 era correttamente ammontante a 21 giorni avendo fruito dal 1° novembre al 31 dicembre di 5 giorni di ferie della spettanza 2021, come risulta anche dal prospetto di riepilogo anno 2021 (doc. 8). Per le ferie relative all'anno 2022, risulta invece quanto segue:
− nel periodo 1° gennaio al 30 novembre, il dipendente ha maturato 24 giorni di ferie (più i 21 residui anno 2021) ed ha fruito di 42 giorni con un residuo finale di 3 giorni non goduti, come risulta dal prospetto di riepilogo anno 2022.
….. Il ricorrente si è dimesso volontariamente con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e dal prospetto riepilogativo delle assenze relativo all'anno 2022 non risultano assenze per malattia o altre assenze per lunghi periodi che avrebbero impedito la fruizione delle ferie (es. aspettativa, congedo parentale, ecc.).
… Nel caso di specie, le dimissioni volontarie del dipendente, comunicate all'Amministrazione con l'istanza prot.n. 1176119 del 22.11.2022, citata, hanno costituito un impedimento oggettivo alla completa fruizione delle ferie, non imputabile al datore di lavoro. Pertanto, anche le ferie residue non godute di spettanza per l'anno 2022, non possono essere monetizzate.”
Orbene,la questione va risolta sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte ( v. Cass. N. 23697/2017 ) che ha così precisato :” occorre premettere che la direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, al 2° comma dell'art. 7 prevede che « Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». Il divieto di monetizzazione, ripreso dall'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2003 che alla direttiva ha dato attuazione, è evidentemente finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche ( si rimanda alla motivazione della recente sentenza n. 95 del 2016 Corte Cost. e alla giurisprudenza ivi richiamata). Da ciò discende che l'eccezione al principio, prevista nella seconda parte delle disposizioni sopra richiamate, opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l'effettiva fruizione. Una diversa interpretazione finirebbe per rendere di fatto inoperante la regola generale, risolvendosi nella previsione di una indiscriminata convertibilità pecuniaria del diritto, anche se differita al momento della cessazione del rapporto.
7.2. Ciò, peraltro, non significa che il lavoratore, al quale il godimento delle ferie non sia stato in effetti garantito, resti privo di tutela, perché sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, potrà invocare la tutela civilistica e far valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate e non gli abbia consentito di recuperare le energie psico-fisiche. E' noto, però, che l'inadempimento deve essere addebitabile al soggetto nei cui confronti l'azione di danno viene esperita e pertanto è necessario che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro. “
Questa condizione non si può ritenere verificata nel caso in esame in cui il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni rassegnate dal lavoratore .
Pertanto, anche tale capo di domanda va respinto atteso che, come correttamente evidenziato dalla resistente, le dimissioni volontarie del dipendente, comunicate all'Amministrazione con l'istanza prot.n. 1176119 del 22.11.2022, citata, hanno costituito un impedimento oggettivo alla completa fruizione delle ferie, non imputabile al datore di lavoro.
Sulla base delle ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2450,00, oltre onere riflessi.
Roma 24.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 24.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1713 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO SANDULLI e Parte_1
BE MI giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Steri, con studio CP_1 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, Via Marcantonio Colonna, 27, ed ivi elettivamente domiciliata,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cpc , conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
(i) accertare il diritto del Ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate, nei confronti della , nel rapporto di CP_1 lavoro intercorso tra agosto 2019 e novembre 2022; (ii) (ii) per l'effetto, condannare la al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate, per un totale complessivo di euro 2.574,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Esponeva il ricorrente di essere stato dipendente, dal 1° agosto 2019 sino al 30 novembre 2022, presso la Direzione regionale “Soccorso pubblico e 112 N.U.E.” della Giunta Regionale, con inquadramento nella categoria “C”, posizione economica
“C1” del CCNL Enti Locali, sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali distribuite in turnazione su cinque giorni lavorativi;
che il CCNL Enti Locali, che regola il rapporto in oggetto, prevede delle maggiorazioni percentuali da applicarsi alla paga oraria percepita, in virtù di una serie di indennità di turno riconosciute al dipendente;
che fra queste ultime, l'indennità per specifiche responsabilità (ex art. 70 quinquies del CCNL di riferimento) è un riconoscimento economico accessorio che viene conferito al dipendente per compensare l'esercizio di specifici compiti connessi al suo ruolo (quali: la responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento del personale, di istruttoria di un significativo numero di tipologie di procedimenti amministrativi, di conseguimento di obiettivi, risultati, programmi, piani scientifici, e così via, ex 13, co. 2, del “Contratto collettivo decentrato integrativo – parte normativa della Giunta della , triennio 2019-2021”; CP_1 che tale indennità, riconosciuta al personale inquadrato nelle categorie B, C e D nella misura di 1500, 1800 e 2000 euro annui, è corrisposta al lavoratore mensilmente;
che, pertanto il Ricorrente, in qualità di dipendente appartenente alla categoria “C”, avrebbe dovuto ricevere, per ogni mese di lavoro, un'indennità di responsabilità pari a 150 euro;
che , dall'analisi delle voci in busta paga relative al quadriennio 2019- 2022,il ricorrente aveva notato diversi ammanchi: segnatamente, l'indennità per specifiche responsabilità per gli anni 2019, 2020 e 2021 veniva solo parzialmente corrisposta dalla , per un totale complessivo non versato di euro CP_1
1.891,66; che , a fronte delle anomalie rilevate, il Dott. avanzava diverse Pt_1 richieste di reintegrazione delle somme mancanti, tutte rimaste insoddisfatte;
che , nel corso del rapporto di lavoro, il Ricorrente maturava:
- per l'anno 2020, tre giornate di ferie, mai corrisposte dalla;
CP_1
- per l'anno 2022, sei giorni di ferie e un giorno di festività, anch'esse mai corrisposte dalla;
CP_1
che , al fine di recuperare tutte le differenze maturate, il ricorrente diffidava la a corrispondere il saldo complessivo di euro 2.664,64; che CP_1
l'Amministrazione, in risposta, trasmetteva la nota di riscontro prot. n. 686856 del 22 giugno 2023 , nella quale si comunicava che, ai fini che qui rilevano: (i) “l'indennità richiesta non è stata attribuita per l'anno 2019”; (ii) “le annualità 2020 e 2021 sono regolarmente pagate: quando la procedura non elabora in tempo il cartellino delle presenze, riporta automaticamente quanto dovuto nelle mensilità successive;
quindi, è necessario esaminare le buste paga nella dicitura “altri assegni”; (iii)
“relativamente alle ferie, come da cartellini che sono stati inviati via mail, il sig.
è stato assunto ad agosto 2019, per questo ferie e festività sono Pt_1 proporzionate”. Tanto premesso in fatto, il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione del CNNL Enti Locali ( artt. 70 bis e 70 quinquies ed il contratto collettivo decentrato integrativo della Giunta Regionale.
Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso e deduceva CP_1 che con nota prot.n. 686856 del 22.06.2023 riscontrava la diffida, rappresentando al dipendente che l'indennità per specifiche responsabilità nell'anno 2019 non era stata attribuita e che le annualità 2020 e 2021 erano state regolarmente pagate;
che l'indennità del mese di aprile 2022 non era stata pagata perché il dott. Pt_1 risultava in ferie tutto il mese.
L' amministrazione convenuta deduceva , altresì, che il ricorrente aveva percepito l'indennità per specifiche responsabilità nella misura corretta per gli anni 2020 e 2021; che per l'anno 2019, invece, l'indennità non era dovuta in quanto era stata attribuita con la determinazione n. G00339 del 17.01.2020, che espressamente prevede: “per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di individuare, per le funzioni e i compiti particolari svolti, il personale in servizio presso la Centrale Unica di Risposta NUE 112 di Roma della Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 NUE ai fini dell'attribuzione, per l'anno 2020, delle indennità di specifiche responsabilità sopra indicate”; che per l'anno 2019 l'indennità non era dovuta perché il provvedimento di attribuzione prevedeva espressamente la decorrenza dall'anno 2020; che per l'anno 2020, come risulta dai cedolini dell'anno 2020 l'indennità per specifiche responsabilità era stata corrisposta al ricorrente per tutti i mesi dell'anno; che , in particolare, con il cedolino del mese di aprile 2020, prodotto da controparte, erano stati corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, per l'importo di euro 329,07; che per il mese di ottobre era stato emesso un cedolino straordinario denominato “pagamenti vari”, prodotto da controparte, dove alla voce “arretrati a credito” era stata corrisposta l'indennità al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, per euro 136,15; che per l'anno 2021, come risulta dai cedolini dell'anno 2021 l'indennità per specifiche responsabilità era stata corrisposta al ricorrente per tutti i mesi dell'anno; che , in particolare, con il cedolino straordinario del mese di marzo 2021 (non prodotto dal ricorrente) era stata corrisposta l'indennità del mese al netto delle trattenute fiscali e previdenziali per l'importo di euro 136,15, e con il cedolino straordinario del mese di settembre 2021 (anch'esso non prodotto dal ricorrente) erano stati corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021, per l'importo totale di euro 408,45. Anche in questo caso nel cedolino straordinario del mese di settembre alla voce “arretrati a credito” è stata corrisposta l'indennità al netto delle trattenute fiscali e previdenziali. Per le ferie relative all'anno 2021 l' Amministrazione convenuta deduceva quanto segue:
− Le ferie residue 2020 ammontavano a 24 giorni, come correttamente evidenziato dal ricorrente;
− La fruizione delle ferie residue 2020 era stata prorogata in via eccezionale dal 30 giugno al 31 ottobre 2021, come disposto dalla Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. con la nota prot.n. 355213 del 20.04.2021 (doc. 7);
− Il dipendente in questione, alla data del 31 ottobre 2021, aveva fruito di 21 giorni di ferie residue 2020 e pertanto i rimanenti 3 giorni di ferie residue non erano più fruibili poiché non goduti volontariamente dal dipendente consapevole della scadenza prorogata al 31 ottobre 2021. Non si è trattato pertanto di errore materiale dell'Amministrazione, come riportato nel ricorso;
− pertanto, dal 1° novembre 2021 il dipendente aveva correttamente disponibili tutte le ferie di competenza anno 2021, corrispondenti a 26 giorni;
il residuo ferie al 31.12.2021 era correttamente ammontante a 21 giorni avendo fruito dal 1° novembre al 31 dicembre di 5 giorni di ferie della spettanza 2021, come risulta anche dal prospetto di riepilogo anno 2021 (doc. 8). Per le ferie relative all'anno 2022, risulta invece quanto segue:
− nel periodo 1° gennaio al 30 novembre, il dipendente ha maturato 24 giorni di ferie (più i 21 residui anno 2021) ed ha fruito di 42 giorni con un residuo finale di 3 giorni non goduti, come risulta dal prospetto di riepilogo anno 2022 (doc. 9). Con nota prot. n. 158464 del 16.02.2022 (doc. 10), pubblicata sull'Intranet regionale, la
ha invitato formalmente tutto il personale a fruire delle ferie in tempo CP_1 utile, ricordando quali sono le scadenze contrattuali e invitando i dirigenti ad assegnare ferie d'ufficio in caso di inerzia del dipendente. Il ricorrente si è dimesso volontariamente con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e dal prospetto riepilogativo delle assenze relativo all'anno 2022 non risultano assenze per malattia o altre assenze per lunghi periodi che avrebbero impedito la fruizione delle ferie (es. aspettativa, congedo parentale, ecc.); che le dimissioni volontarie del dipendente, comunicate all'Amministrazione con l'istanza prot.n. 1176119 del 22.11.2022, citata, hanno costituito un impedimento oggettivo alla completa fruizione delle ferie, non imputabile al datore di lavoro. Pertanto, anche le ferie residue non godute di spettanza per l'anno 2022, non possono essere monetizzate.”
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
- rigettare il ricorso proposto dal Dott. , in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e comunque non provato;
- in subordine, rideterminare il quantum debeatur nella misura di giustizia. Con il favore delle spese e competenze del giudizio, maggiorate degli oneri riflessi, calcolati all'aliquota del 24,393%, spettanti alle avvocature pubbliche, in luogo di IVA e CAP.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Parte ricorrente ha agito nei confronti della lamentando il CP_1 mancato pagamento da parte dell'Amministrazione di differenze retributive asseritamente maturate a titolo di indennità per specifiche responsabilità per gli anni
2019, 2020 e 2021, erogate soltanto parzialmente, nonché a titolo di ferie e festività non godute (9 giorni di ferie ed 1 giorno di festività soppresse maturate negli anni
2020 e 2022).
La si è costituita tardivamente in giudizio deducendo e Controparte_2 documentando l' avvenuto pagamento della indennità reclamata.
Parte ricorrente si è opposta alla produzione evidenziando la tardività della costituzione.
La questione va risolta muovendo dal principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 7 maggio 2013 nr. 10531, secondo cui « il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto».
Orbene, l' eccezione sollevata dalla Regione di avvenuto pagamento della prestazione rivendicata va qualificata come eccezione in senso lato, per cui può essere acquisita agli atti la documentazione prodotta dalla parte convenuta , sulla base dell' insegnamento della Suprema Corte che ha già affermato ( Cass. 23 maggio 2017 nr. 12907) che laddove un fatto integri una eccezione in senso lato è nella facoltà del giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa sul punto ( Cfr Cass. Ord. N. 25434/2019 )
D' altra parte, nelle controversie soggette al rito del lavoro, i poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., sono legittimamente esercitabili dal giudice, che è tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione ( cfr. Cass. ord. N. 14755 del 7.6.2018 ) .
La ha eccepito che l'indennità per specifiche responsabilità nella misura CP_1 corretta per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019, invece, l'indennità non era dovuta in quanto è stata attribuita con la determinazione n. G00339 del 17.01.2020 , che espressamente prevede: “per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di individuare, per le funzioni e i compiti particolari svolti, il personale in servizio presso la Centrale Unica di Risposta NUE 112 di Roma della Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 NUE ai fini dell'attribuzione, per l'anno 2020, delle indennità di specifiche responsabilità sopra indicate”.
Pertanto, per l'anno 2019 l'indennità non è dovuta perché il provvedimento di attribuzione prevede espressamente la decorrenza dall'anno 2020.
Per l' anno 2020, la convenuta ha eccepito che l' indennità per CP_1 specifiche responsabilità è stata corrisposta al ricorrente per tutti i mesi dell'anno. Ed, infatti, con il cedolino del mese di aprile 2020, prodotto da controparte, sono stati corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, per l'importo di euro 329,07. Per il mese di ottobre è stato emesso un cedolino straordinario denominato “pagamenti vari”, prodotto da controparte, dove alla voce “arretrati a credito” è stata corrisposta l'indennità al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, per euro 136,15.
Per l' anno 2021, la ha prodotto i cedolini straordinari da cui risulta che CP_1
l'indennità per specifiche responsabilità è stata corrisposta al ricorrente per tutti i mesi dell'anno. In particolare, con il cedolino straordinario del mese di marzo 2021 (non prodotto dal ricorrente) è stata corrisposta l'indennità del mese al netto delle trattenute fiscali e previdenziali per l'importo di euro 136,15, e con il cedolino straordinario del mese di settembre 2021 (anch'esso non prodotto dal ricorrente) sono stati corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021, per l'importo totale di euro 408,45.
La Regione ha specificato che nei cedolini relativi alle “emissioni speciali” il dipendente vede l'importo con la voce generica “arretrati a credito” con l'importo indicato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali. A fronte di tali specifiche deduzioni, parte ricorrente si è limitata a una generica contestazione senza fornire alcuna indicazione sul titolo che avrebbe altrimenti potuto giustificare quelle voci di pagamento.
Passando all' esame della questione relativa alle ferie, la amministrazione resistente ha così schematizzato :
Le ferie residue 2020 ammontavano a 24 giorni, come correttamente evidenziato dal ricorrente;
“ − La fruizione delle ferie residue 2020 era stata prorogata in via eccezionale dal 30 giugno al 31 ottobre 2021, come disposto dalla Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. con la nota prot.n. 355213 del 20.04.2021 (doc. 7);
− Il dipendente in questione, alla data del 31 ottobre 2021, aveva fruito di 21 giorni di ferie residue 2020 e pertanto i rimanenti 3 giorni di ferie residue non erano più fruibili poiché non goduti volontariamente dal dipendente consapevole della scadenza prorogata al 31 ottobre 2021. Non si è trattato pertanto di errore materiale dell'Amministrazione, come riportato nel ricorso;
− pertanto, dal 1° novembre 2021 il dipendente aveva correttamente disponibili tutte le ferie di competenza anno 2021, corrispondenti a 26 giorni;
il residuo ferie al 31.12.2021 era correttamente ammontante a 21 giorni avendo fruito dal 1° novembre al 31 dicembre di 5 giorni di ferie della spettanza 2021, come risulta anche dal prospetto di riepilogo anno 2021 (doc. 8). Per le ferie relative all'anno 2022, risulta invece quanto segue:
− nel periodo 1° gennaio al 30 novembre, il dipendente ha maturato 24 giorni di ferie (più i 21 residui anno 2021) ed ha fruito di 42 giorni con un residuo finale di 3 giorni non goduti, come risulta dal prospetto di riepilogo anno 2022.
….. Il ricorrente si è dimesso volontariamente con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e dal prospetto riepilogativo delle assenze relativo all'anno 2022 non risultano assenze per malattia o altre assenze per lunghi periodi che avrebbero impedito la fruizione delle ferie (es. aspettativa, congedo parentale, ecc.).
… Nel caso di specie, le dimissioni volontarie del dipendente, comunicate all'Amministrazione con l'istanza prot.n. 1176119 del 22.11.2022, citata, hanno costituito un impedimento oggettivo alla completa fruizione delle ferie, non imputabile al datore di lavoro. Pertanto, anche le ferie residue non godute di spettanza per l'anno 2022, non possono essere monetizzate.”
Orbene,la questione va risolta sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte ( v. Cass. N. 23697/2017 ) che ha così precisato :” occorre premettere che la direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, al 2° comma dell'art. 7 prevede che « Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». Il divieto di monetizzazione, ripreso dall'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2003 che alla direttiva ha dato attuazione, è evidentemente finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche ( si rimanda alla motivazione della recente sentenza n. 95 del 2016 Corte Cost. e alla giurisprudenza ivi richiamata). Da ciò discende che l'eccezione al principio, prevista nella seconda parte delle disposizioni sopra richiamate, opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l'effettiva fruizione. Una diversa interpretazione finirebbe per rendere di fatto inoperante la regola generale, risolvendosi nella previsione di una indiscriminata convertibilità pecuniaria del diritto, anche se differita al momento della cessazione del rapporto.
7.2. Ciò, peraltro, non significa che il lavoratore, al quale il godimento delle ferie non sia stato in effetti garantito, resti privo di tutela, perché sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, potrà invocare la tutela civilistica e far valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate e non gli abbia consentito di recuperare le energie psico-fisiche. E' noto, però, che l'inadempimento deve essere addebitabile al soggetto nei cui confronti l'azione di danno viene esperita e pertanto è necessario che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro. “
Questa condizione non si può ritenere verificata nel caso in esame in cui il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni rassegnate dal lavoratore .
Pertanto, anche tale capo di domanda va respinto atteso che, come correttamente evidenziato dalla resistente, le dimissioni volontarie del dipendente, comunicate all'Amministrazione con l'istanza prot.n. 1176119 del 22.11.2022, citata, hanno costituito un impedimento oggettivo alla completa fruizione delle ferie, non imputabile al datore di lavoro.
Sulla base delle ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2450,00, oltre onere riflessi.
Roma 24.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini