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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 626/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORDONI MARCO (C.F. Parte_1 C.F._1
) del Foro di GN;
C.F._2
APPELLANTE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. PESCI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO (C.F. ) del Foro di GN;
C.F._3
APPELLATO
Avverso l'ordinanza di rigetto n. 819/2022 emessa ex art. 702-ter cpc dal Tribunale di GN
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in integrale riforma dell'ordinanza di rigetto n. 819/2022 emessa ex art. 702.ter cpc dal Tribunale di GN, nella persona del Giudice Dott.ssa
Giuseppina Benenati, pubblicata e notificata in data 7 marzo 2022 all'esito dell'udienza “cartolare” celebratasi il 7 febbraio 2022, notificata il 7 marzo 2022, pronunciata nella causa R.G. n. 12970/20 ritenere fondato l'appello e conseguentemente accogliere le conclusioni rassegnate nel processo di primo grado che qui integralmente si trascrivono:
-In via principale ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente dichiarare valida ed efficace, in relazione al caso assicurativo di cui alla precedente narrativa (in particolare alla richiesta risarcitoria avanzata dai SI.ri ), la garanzia contrattuale di cui alla polizza n. 094/14/512853, esclusa, in Parte_2 quanto vessatoria, la clausola riportata all'art. 4, lett. A) e conseguentemente dichiarare la compagnia tenuta a rispondere delle somme dovute dall'attore ai clienti danneggiati, Controparte_1 nei limiti del massimale di polizza;
pagina 1 di 8 In via subordinata ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente dichiarare valida ed efficace, in relazione al caso assicurativo di cui alla precedente narrativa (in particolare alla richiesta risarcitoria avanzata dai SI.ri ), la garanzia contrattuale di cui alla polizza n. 094/14/512853, Parte_2
e conseguentemente dichiarare la compagnia tenuta a rispondere delle Controparte_1 somme dovute dall'attore ai clienti danneggiati, nei limiti del massimale previsto dal contratto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio e con richiesta di restituzione delle somme già versate.
L'appellata Compagnia ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, premesse le più opportune declaratorie contrariis rejectis Nel merito: rigettare e respingere integralmente l'appello proposto dal Geom. in quanto Parte_1 infondato in fatto e diritto per i motivi di narrativa;
vista ed applicata la clausola di esclusione della copertura assicurativa prevista dall'art. 3 lettera Q) delle Condizioni Particolari della polizza n. 094/14/512853 contratta dall'appellante con la Compagnia appellata, dichiarare l'inoperatività delle garanzie assicurative;
di conseguenza, confermare integralmente l'impugnata ordinanza di rigetto del
07.02.2022 n. 870/2022 emessa ex art. 702-ter cpc dal Tribunale di GN;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente grado. In via gradata e subordinata: nella denegata e veramente non creduta ipotesi in cui si ritenga l'operatività della clausola contrattuale prevista dall'art. 1, lettera D) delle condizioni particolari della polizza de qua, accertare e dichiarare per i motivi di narrativa, la natura e carattere non vessatorio dell'art. 4 lettera A) delle condizioni particolari della medesima polizza;
visto ed applicato il suddetto art. 4 lettera A), dichiarare che la garanzia prevista per la clausola contrattuale suddetta è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale indicato nel simplo di polizza di €516.456,89, per cui fino alla concorrenza di €51.645,69 detratta la franchigia fissa ed assoluta di €516,46; di conseguenza respingere in ogni caso il gravame proposto dall'appellante Geom. nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, sempre con la vittoria delle CP_1 spese, competenze ed onorari del presente grado;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 5.2.2003, il Geometra denunciava, presentando D.I.A. asseverata (prot. num. 5.586) al Parte_1 Comune di Imola, inizio di attività di “risanamento conservativo e restauro” dell'immobile di proprietà dei suoi clienti, SI.ri (il fabbricato è meglio identificato al catasto al Foglio 153 mappali Parte_2
207, 208, 209, 210 e 412).
L'edificio, il cui secondo piano, stanti le gravi condizioni di fatiscenza, era già stato oggetto di intervento di demolizione su richiesta dell'Amministrazione comunale nel 1996, venne fatto oggetto di ulteriore parziale demolizione nel 2003, su richiesta del Geometra, poiché le condizioni di estrema instabilità si mostravano tali da porre in serio pericolo la sicurezza degli operai addetti al cantiere e delle persone in transito. L'operazione venne autorizzata dal Comune con ordinanza del 28 marzo 2003 (prot. num. 15.098).
Il Comune tuttavia nel luglio del 2003 avviò un procedimento di inefficacia della D.I.A., ritenendo che lo stato di fatto rappresentato non corrispondesse al vero, e che l'intervento non potesse qualificarsi come “risanamento conservativo e restauro”, perché i lavori posti in essere sull'immobile dal Geometra
erano volti ad un risultato (un complesso nuovo, se pure innalzato in aderenza a quello Pt_1 esistente) che presentava delle oggettive divergenze rispetto al progetto originariamente prospettato nella D.I.A. del 2003 (prot. num. 5.586).
pagina 2 di 8 Per questo motivo, la proprietà, sempre tramite il Geometra, il 10 febbraio 2004 presentava all'Amministrazione una nuova D.I.A. c.d. in variante (prot. num.
7.139 ed integrazione prot. num. 20.863) al fine di rendere note le modifiche intervenute, e ritenendo tuttavia che, nonostante queste, l'intervento complessivamente posto in essere potesse ancora essere qualificato come intervento di
“risanamento conservativo e restauro”, in linea di sostanziale continuità e coerenza con il progetto presentato nel 2003 (le ragioni a sostegno di tale interpretazione verranno trattate nel prosieguo).
Di diverso avviso, invece, si mostrava il il quale, qualificando l'opera Controparte_2 complessivamente realizzata dal Geometra non come intervento conservativo di restauro (come Pt_1 appunto prospettato da odierna parte appellante), bensì come intervento di ristrutturazione, in quanto tale illegittimo ai sensi del Piano Regolatore Generale del Comune di Imola all'epoca vigente, ne dichiarava l'abusività e, con ordinanza (prot. num.
2.947 seguita a constatazione n. 746 del 2004), ne ordinava la demolizione.
Seguiva una duplice impugnazione del provvedimento: in primo luogo, la proprietà esperiva ricorso giurisdizionale amministrativo presso il T.A.R Emilia-Romagna e, in secondo luogo e parallelamente, esperiva ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica (rimedio di natura c.d. giustiziale).
Il Giudice Amministrativo, se in primo grado (sentenza TAR n. 2016/1486) riconosceva fondate le ragioni esposte dalla proprietà, odierna parte appellante, in secondo grado, con sentenza del Consiglio di Stato n. 2018/1950, accoglieva il gravame proposto dall' Parte_3 escludendo quindi che l'intervento edilizio potesse essere definito conservativo e dichiarando, invece, che si trattava di intervento di ristrutturazione (in quanto tale illegittimo). A identica conclusione, giungeva il medesimo Giudice (Consiglio di Stato) nell'ambito del ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica.
A questo punto, riconosciuta la definitiva fondatezza delle proprie ragioni in sede amministrativa, il con ordinanza n. 684, accertata l'impossibilità di effettuare la demolizione delle Controparte_2 opere poste in essere dal Geometra effettuava la conversione della sanzione da demolitoria in Pt_1 pecuniaria, liquidata nella somma pari a €499.925,00 e €10.829,11 (quest'ultima cifra relativa al contributo di costruzione).
Il Geometra, che nel frattempo riceveva richiesta risarcitoria dalla proprietà (i SI.ri ), Parte_2 chiedeva l'intervento in copertura del rischio professionale di la compagnia Controparte_1 assicuratrice con la quale lo , di cui fa parte l'odierno appellante, aveva Controparte_3 stipulato contratto assicurativo in data 30 giugno 1997. opponeva un netto rifiuto alla richiesta di manleva avanzata dal Geometra, Controparte_1 ritenendo che l'assicurazione non coprisse i danni “conseguenti a mancato rispetto di vincoli Pt_4 urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità, fatta eccezione per quanto pattuito alla precedente Condizione Particolare 1 e nei limiti previsti dalla successiva n. 4”.
Il Geometra allora, vista la fermezza delle contestazioni mosse, citava in giudizio
[...]
al fine di sentirla tenuta in garanzia. CP_1
In particolare, l'odierno appellante chiedeva non solo che venisse condannata a Controparte_1 prestare garanzia ai sensi del punto 1), (Estensioni) lettera D delle “condizioni particolari”, ma anche che venisse dichiarata nulla, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola contenuta al punto 4) (Franchigia e limiti di risarcimento) lettera A) della polizza a mente della quale la garanzia di cui alla sopra citata “lettera D paragrafo 1”, viene offerta: “sino alla concorrenza del 10% del massimale indicato sul simplo di polizza (quindi per €51.645,69 in luogo di €516.456,86) e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate
pagina 3 di 8 all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo”, detraendo una franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000 (€516,46) per ogni sinistro.
costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Il Giudice di prime cure, con ordinanza ex art. 702-ter cpc respingeva la domanda del Geometra Pt_1 riteneva infatti dimostrato sulla base della istruttoria svolta che il Geometra non conoscesse, colpevolmente, la normativa urbanistica primaria, con conseguente applicazione della clausola di esclusione della copertura assicurativa contenuta all'art.3 (Esclusioni), lett. Q). Quindi così statuiva: “Rigetta la domanda del ricorrente per l'inoperatività della copertura assicurativa r.c. professionale;
- Condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi €5.534,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge;
- Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege;
”
Avverso la pronuncia del Tribunale, il Geometra ha proposto appello articolando i seguenti Pt_1 motivi: con il primo motivo deduce l'errore del primo giudice (nell'interpretazione del contratto), nel considerare come esclusa la copertura per i fatti negligenti;
con il secondo motivo deduce l'errore del primo giudice (di fatto) nell'inquadrare la condotta attorea come dolosa, posta in essere con deliberata violazione della norma;
con il terzo motivo deduce che erroneamente il primo giudice non ha considerato vessatoria la clausola di cui al punto 4) lettera A) del contratto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , chiedendo il rigetto Controparte_1 dei motivi di gravame e l'integrale conferma dell'ordinanza n. 819/2022 emessa ex art. 702-ter cpc dal Tribunale di GN.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, per il 13.2.2024, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
*****
L'appello è fondato.
I primi due motivi di gravame (v. punti I e II sopra), sono connessi e complementari perché diretti ad accertare l'erroneità del giudizio espresso dal Tribunale circa la inapplicabilità della previsione contenuta al punto 1), lettera D) delle condizioni particolari, e in riforma, ad ottenere il riconoscimento che nella fattispecie è intervenuto proprio un errore interpretativo sulle disposizioni di legge concernente vincoli urbanistici, in relazione al quale la copertura assicurativa è efficace.
Esaminando con precedenza, per ordine logico, il secondo motivo, si osserva che, preso atto delle pratiche amministrative svolte, e degli elementi fattuali ampiamente documentati, non vi è prova di un atteggiamento doloso, e secondo ogni ragionevolezza la condotta posta in essere dal Geometra Pt_1 non era connotata dalla intenzione di violare o eludere la normativa urbanistica applicabile
[...]
(P.R.G. del Comune di Imola) ma, al contrario, dalla intenzione di operare legittimamente, nel quadro degli interventi assentibili.
A sostegno di questo assunto, preliminarmente si evidenzia che le relazioni tra l'Amministrazione comunale e il sono sempre state caratterizzate da dialogo e confronto (già di per sé condotta Pt_1 atipica per chi si appresta a violare un Piano Regolatore Comunale): più nel dettaglio e a titolo esemplificativo, il Comune, in relazione al progetto di cui alla D.I.A. del 2003, rilasciava l'autorizzazione in deroga per i requisiti illumino-ventilanti; valutava legittimi gli interventi edilizi progettati ed oggetto del suddetto titolo a seguito dell'istruttoria preventiva nel corso della quale chiedeva l'eliminazione di una superfetazione, posto che non dichiarava l'inefficacia della nel CP_4 pagina 4 di 8 termine di 30 giorni dalla sua presentazione;
comunicava la chiusura del procedimento amministrativo relativo all'ordinanza contingibile ed urgente a seguito della comunicazione di “avvenuta esecuzione della messa in sicurezza della porzione di fabbricato”. Nel luglio 2003, poi, avviava un procedimento di inefficacia della D.I.A., riconoscendo peraltro in seguito di aver commesso un errore di giudizio, nel ritenere “falso” lo stato di fatto rappresentato, posto che “lo stato di fatto effettivamente in essere non (era) stato sottaciuto e pertanto non sussistono elementi tali da ritenerlo non veritiero”.
Il geometra d'altro canto ha provveduto a denunciare le modifiche apportate all'opera finale rispetto al progetto originariamente presentato nel 2003, presentando nel 2004 la D.I.A. in sanatoria all'Amministrazione competente.
Per quanto è emerso (queste circostanze si devono considerare pacifiche), quindi, deve ritenersi che la condotta del Geometra sia stata connotata da una sostanziale trasparenza, ragion per cui questa Corte, secondo il suo prudente apprezzamento, non ravvisa gli estremi del dolo;
neppure vi è poi prova, tenendo conto di tutte le circostanze, di una negligenza inescusabile. Semmai, al contrario, si rafforza il convincimento che il fosse in buona fede, ed abbia errato nel qualificare l'intervento come Pt_1 risanamento conservativo, anzichè ristrutturazione, in ragione sia della peculiarità della fattispecie concreta, che della complessità normativa della distinzione, che presenta aree grigie, di difficile interpretazione.
Più nel dettaglio, questa Corte ricorda che oggetto dell'intervento conservativo di restauro era un edificio già in parte diroccato e già interessato da interventi demolitori a partire dall'anno 1996: i muri perimetrali dell'edificio, infatti, erano già stati abbattuti, in parte crollati e infine demoliti proprio per garantire l'incolumità pubblica. Ed è, quindi, questa la necessità primaria che ha condotto il Geometra a sostituire le vecchie mure portanti con nuove murature e, più in generale, a porre in essere un Pt_1 intervento di ripristino tipologico che, in quanto tale, rientra pur sempre nell'alveo della macrocategoria degli interventi di restauro e risanamento conservativo.
A riprova di ciò, si evidenzia (circostanza pacifica) che gli interventi eseguiti per l'esatta ricostruzione di ciò che prima esisteva sono avvenuti senza aumento di volumetria e del numero dei piani, e quindi nel rispetto tendenziale della qualifica dell'intervento di restauro e risanamento conservativo. Ciò a dimostrazione del fatto che il non ha usato come pretesto la necessità di intervenire per motivi di Pt_1 pericolo per eseguire un intervento abusivo, ma ha rispettato la conformazione del fabbricato, in ossequio al vincolo comunale.
Esattamente su questo aspetto si è espresso il TAR, la cui motivazione si richiama, laddove si afferma che l'intervento di ripristino eseguito a seguito delle ordinanze comunali “non può essere tecnicamente e giuridicamente considerato come di demolizione e ricostruzione ex novo, bensì come ripristino necessitato di quella parte della sagome e dell'ingombro originari dell'edificio, andati perduti per causa di forza maggiore, risultando tale ripristino assolutamente compatibile con le prescrizioni contenute nella Scheda 5 dell'all. 2 al PRG, che, al punto 2 della II parte, contempla proprio il mantenimento del volume edificato e del numero dei piani, in quanto afferenti l'assetto originario dell'edificio come storicamente classificato”.
Quindi, tenuto conto della difformità di vedute espresse nel caso concreto anche dai giudici amministrativi, TAR e Consiglio di Stato, e sulla scorta di giurisprudenza costante (v. ex multiis
Consiglio di Stato n. 901/2022) oltre che elementi fattuali sopra riportati, si ritiene legittimo il dubbio che l'intervento posto in essere dal fosse qualificabile come intervento conservativo di restauro, Pt_1 anziché di ristrutturazione, con la conseguenza che, (per quanto è necessario valutare nella presente causa, in cui si discute non dei profili amministrativi ma delle obbligazioni sorte in capo alla assicurazione per responsabilità professionale del , la condotta del professionista Pt_1 complessivamente considerata non può ritenersi dolosa, e neppure connotata da negligenza estrema nella acquisizione del dato normativo, e va valutata tuttalpiù come errata, nella interpretazione delle pagina 5 di 8 disposizioni di legge concernenti vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.
Passando quindi all'esame del primo motivo, con cui l'appellante lamenta profili di errata interpretazione del contratto di assicurazione da parte del Tribunale di GN (per la presenza di due clausole, apparentemente contraddittorie, che certamente non rendono agevole il procedimento ermeneutico di assunzione della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio in una o nell'altra), si osserva che la clausola invocata dall'assicurato è la condizione particolare punto 1) (Estensioni) Pt_1 lett.“D”, che include nella garanzia “i danni conseguenti ad errata interpretazione delle disposizioni di legge concernenti vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, ed altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità”.
La , invece, richiama il punto 3) (Esclusioni) lett. Q della polizza, ai sensi Controparte_1 della quale l'assicurazione non comprende “i danni conseguenti il mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali, e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità, fatta eccezione per quanto pattuito dalla precedente condizione particolare 1 e nei limiti previsti dalla successiva n. 4”.
Ora, prima di affrontare l'interpretazione coordinata delle due clausole pare opportuno svolgere alcune premesse di inquadramento del contratto: l'assicurazione per la responsabilità civile, che è uno dei tipi di assicurazione contro i danni, volta quindi a proteggere il patrimonio dell'assicurato dalla responsabilità risarcitoria nei confronti dei terzi, è disciplinata dall'art.1917 cc, che in primo luogo esclude dalla copertura, (ex lege, vedi il disposto dell'art.1917 cc) i fatti dolosi.
Per definizione, poi, la copertura non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità; infine, la natura del contratto, e la conservazione della sua funzione e causa, di protezione dell'assicurato dalle conseguenze risarcitorie importa invece necessariamente l'estensione ai fatti colposi posti in essere dall'assicurato, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa (così, tra le tante, Cass. 20305 del 2019, 20070 del 2017).
Ciò premesso, e tenendo conto anche, da una parte della formazione unilaterale del contratto, dall'altra delle regole che presiedono la interpretazione del contratto, contenute agli artt.1362 ss cc, il combinato disposto delle due clausole va coordinato conservando il valore della clausola di esclusione della copertura, (che laddove fa riferimento al mancato rispetto di vincoli e normative urbanistiche non può quindi essere limitata alle sole condotte dolose, già di per sé escluse, ex lege dalla copertura); nel contempo tuttavia definendo secondo buona fede l'oggetto della assicurazione stipulata, nella sua estensione, comprensiva quindi di tutti i casi in cui il mancato rispetto della normativa e dei vincoli sia dovuta “ad una errata interpretazione”, e non alla ignoranza radicale, (da ritenersi quest'ultima comprensiva dei casi di totale incuria e mancata ricerca), della normativa.
In esito a tale operazione risulta con meridiana chiarezza che il caso in esame, in cui l'errore del geometra è consistito nell'avere in definitiva classificato l'intervento tra quelli di “restauro e risanamento conservativo” anziché di “ristrutturazione”; e in cui il medesimo errore parrebbe commesso anche dal TAR adito in sede di ricorso, con decisione poi sconfessata dal Consiglio di Stato, la copertura assicurativa deve operare pienamente, trattandosi di un errore commesso perché la fattispecie era sostanzialmente dubbia, per le ragioni ampiamente esposte.
Conclusivamente, anche il primo motivo d'appello deve essere accolto e, pertanto, troverà applicazione la clausola invocata dall'assicurato, ovvero il punto 1 (Estensioni), lett.“D” delle condizioni particolari, con conseguente riconoscimento della copertura assicurativa dell'evento.
Con il terzo motivo d'appello (v. sub III pag. 4), parte appellante lamenta ed evidenzia la natura sostanzialmente vessatoria della clausola di cui al punto 4) lettera A) del contratto. Questa prevede pagina 6 di 8 l'abbattimento del massimale per tutti i casi di cui alle lettere C, D, E, ed M (ovviamente ai nostri fini interessa la lettera D), del 90% per anno, indipendentemente dal numero di sinistri, e dell'80% per anno, sempre indipendentemente dal numero di sinistri (quello per i casi di cui alle lettere Q e R), prevedendo anche, per buona misura, una franchigia rispettivamente di 1 e 3 milioni di lire.
Anche questo motivo d'appello è fondato.
Non trova diretta applicazione, nel caso oggetto della presente causa, l'art. 166 del Codice delle
Assicurazioni (invocato da parte appellante), che molto opportunamente impone che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato debbano essere riportate (a prescindere dal carattere propriamente vessatorio ex art.1341 cc) con caratteri di particolare evidenza: il contratto di assicurazione in oggetto fu stipulato nel 1997 e la normativa, entrata in vigore nel 2005, certamente non dispiega effetto retroattivo.
Dunque la Corte non può esaminare la contestazione circa la mancanza di evidenza della clausola, e deve ragionare secondo la normativa pre-vigente, per valutare la efficacia ed operatività della clausola: pare ovvio tuttavia che si tratti di clausola sostanzialmente vessatoria, posto che, prevedendo un così evidente sbilanciato equilibrio di prestazioni tra assicuratore ed assicurato (nello specifico, la subdola pressochè totale esclusione delle garanzie apparentemente prestate, nel frontespizio della polizza, in cui sono inseriti, in cifre ben visibili, il premio annuo e il massimale della garanzia), giunge a snaturare la funzione stessa del contratto di assicurazione.
Sul punto, questa Corte è ben consapevole della differenza (innanzitutto concettuale), tra clausole vessatorie e clausole definitorie dell'oggetto del contratto, così come è ben conscia che, nella generalità dei casi, le clausole che determinano una limitazione di garanzie sono ascrivibili alla seconda categoria.
Allo stesso tempo, però, non si può tacere che nel caso di specie la clausola contenuta al punto 4 lett.A) è così marcatamente riduttiva, sul piano quantitativo, della garanzia prestata da escludere pressochè integralmente il rischio per la Compagnia, e compromettere l'interesse effettivo di una delle parti alla stipulazione del contratto, il che consente, secondo la giurisprudenza della Corte, di ritenere comunque vessatoria la clausola (vedi Cass.8235 del 2010, vedi anche S.U. 22437 del 2018, e Cass. 14595/2020 che richiamano il principio di effettività della tutela, in materia di assicurazione)
Al di là della sua definizione formale, infatti, la clausola di cui al punto 4) lettera A) del contratto oggi contestato, contraddicendo la definizione del massimale esposto nelle condizioni specificamente pattuite e riportate nella prima facciata del modulo, svuota pressochè completamente la garanzia e rende sostanzialmente inutile il contratto per l'assicurato.
Poiché la clausola, predisposta ed inserita nel modulo contrattuale in via unilaterale, e marcatamente vessatoria, difetta della doppia sottoscrizione, come eccepito dalla appellante è inefficace.
Va quindi accolto anche il terzo motivo di gravame formulato da parte appellante e, di conseguenza, dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 1341 cc la clausola di cui al punto 4) lettera A) delle Condizioni
Particolari del contratto.
Vista la integrale riforma dell'ordinanza impugnata, le spese dei due gradi vanno poste a carico di soccombente, e deve essere accolta la domanda di restituzione delle Controparte_1 somme eventualmente versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie integralmente l'appello proposto dal Geometra e, in riforma della ordinanza 870 del Pt_1
2022, repertorio 819 del 2022 così provvede:
- dichiara valida ed efficace la garanzia contrattuale di cui alla polizza n. 094/14/512853, con pagina 7 di 8 esclusione, in quanto inefficace, per natura sostanzialmente vessatoria, della clausola di cui al punto 4) lettera A) delle Condizioni particolari del contratto;
- condanna alla rifusione in favore del geometra delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali del giudizio, che liquida a titolo di compensi, in €.5.534,00 per il primo grado, e in
€.8.960,00 per l'appello, oltre accessori di legge;
- condanna la assicurazione a restituire al geometra le somme eventualmente percepite in seguito alla pronuncia dell'ordinanza n. 819/2022 emessa dal Tribunale di GN;
GN, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 626/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORDONI MARCO (C.F. Parte_1 C.F._1
) del Foro di GN;
C.F._2
APPELLANTE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. PESCI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO (C.F. ) del Foro di GN;
C.F._3
APPELLATO
Avverso l'ordinanza di rigetto n. 819/2022 emessa ex art. 702-ter cpc dal Tribunale di GN
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in integrale riforma dell'ordinanza di rigetto n. 819/2022 emessa ex art. 702.ter cpc dal Tribunale di GN, nella persona del Giudice Dott.ssa
Giuseppina Benenati, pubblicata e notificata in data 7 marzo 2022 all'esito dell'udienza “cartolare” celebratasi il 7 febbraio 2022, notificata il 7 marzo 2022, pronunciata nella causa R.G. n. 12970/20 ritenere fondato l'appello e conseguentemente accogliere le conclusioni rassegnate nel processo di primo grado che qui integralmente si trascrivono:
-In via principale ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente dichiarare valida ed efficace, in relazione al caso assicurativo di cui alla precedente narrativa (in particolare alla richiesta risarcitoria avanzata dai SI.ri ), la garanzia contrattuale di cui alla polizza n. 094/14/512853, esclusa, in Parte_2 quanto vessatoria, la clausola riportata all'art. 4, lett. A) e conseguentemente dichiarare la compagnia tenuta a rispondere delle somme dovute dall'attore ai clienti danneggiati, Controparte_1 nei limiti del massimale di polizza;
pagina 1 di 8 In via subordinata ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente dichiarare valida ed efficace, in relazione al caso assicurativo di cui alla precedente narrativa (in particolare alla richiesta risarcitoria avanzata dai SI.ri ), la garanzia contrattuale di cui alla polizza n. 094/14/512853, Parte_2
e conseguentemente dichiarare la compagnia tenuta a rispondere delle Controparte_1 somme dovute dall'attore ai clienti danneggiati, nei limiti del massimale previsto dal contratto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio e con richiesta di restituzione delle somme già versate.
L'appellata Compagnia ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, premesse le più opportune declaratorie contrariis rejectis Nel merito: rigettare e respingere integralmente l'appello proposto dal Geom. in quanto Parte_1 infondato in fatto e diritto per i motivi di narrativa;
vista ed applicata la clausola di esclusione della copertura assicurativa prevista dall'art. 3 lettera Q) delle Condizioni Particolari della polizza n. 094/14/512853 contratta dall'appellante con la Compagnia appellata, dichiarare l'inoperatività delle garanzie assicurative;
di conseguenza, confermare integralmente l'impugnata ordinanza di rigetto del
07.02.2022 n. 870/2022 emessa ex art. 702-ter cpc dal Tribunale di GN;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente grado. In via gradata e subordinata: nella denegata e veramente non creduta ipotesi in cui si ritenga l'operatività della clausola contrattuale prevista dall'art. 1, lettera D) delle condizioni particolari della polizza de qua, accertare e dichiarare per i motivi di narrativa, la natura e carattere non vessatorio dell'art. 4 lettera A) delle condizioni particolari della medesima polizza;
visto ed applicato il suddetto art. 4 lettera A), dichiarare che la garanzia prevista per la clausola contrattuale suddetta è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale indicato nel simplo di polizza di €516.456,89, per cui fino alla concorrenza di €51.645,69 detratta la franchigia fissa ed assoluta di €516,46; di conseguenza respingere in ogni caso il gravame proposto dall'appellante Geom. nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, sempre con la vittoria delle CP_1 spese, competenze ed onorari del presente grado;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 5.2.2003, il Geometra denunciava, presentando D.I.A. asseverata (prot. num. 5.586) al Parte_1 Comune di Imola, inizio di attività di “risanamento conservativo e restauro” dell'immobile di proprietà dei suoi clienti, SI.ri (il fabbricato è meglio identificato al catasto al Foglio 153 mappali Parte_2
207, 208, 209, 210 e 412).
L'edificio, il cui secondo piano, stanti le gravi condizioni di fatiscenza, era già stato oggetto di intervento di demolizione su richiesta dell'Amministrazione comunale nel 1996, venne fatto oggetto di ulteriore parziale demolizione nel 2003, su richiesta del Geometra, poiché le condizioni di estrema instabilità si mostravano tali da porre in serio pericolo la sicurezza degli operai addetti al cantiere e delle persone in transito. L'operazione venne autorizzata dal Comune con ordinanza del 28 marzo 2003 (prot. num. 15.098).
Il Comune tuttavia nel luglio del 2003 avviò un procedimento di inefficacia della D.I.A., ritenendo che lo stato di fatto rappresentato non corrispondesse al vero, e che l'intervento non potesse qualificarsi come “risanamento conservativo e restauro”, perché i lavori posti in essere sull'immobile dal Geometra
erano volti ad un risultato (un complesso nuovo, se pure innalzato in aderenza a quello Pt_1 esistente) che presentava delle oggettive divergenze rispetto al progetto originariamente prospettato nella D.I.A. del 2003 (prot. num. 5.586).
pagina 2 di 8 Per questo motivo, la proprietà, sempre tramite il Geometra, il 10 febbraio 2004 presentava all'Amministrazione una nuova D.I.A. c.d. in variante (prot. num.
7.139 ed integrazione prot. num. 20.863) al fine di rendere note le modifiche intervenute, e ritenendo tuttavia che, nonostante queste, l'intervento complessivamente posto in essere potesse ancora essere qualificato come intervento di
“risanamento conservativo e restauro”, in linea di sostanziale continuità e coerenza con il progetto presentato nel 2003 (le ragioni a sostegno di tale interpretazione verranno trattate nel prosieguo).
Di diverso avviso, invece, si mostrava il il quale, qualificando l'opera Controparte_2 complessivamente realizzata dal Geometra non come intervento conservativo di restauro (come Pt_1 appunto prospettato da odierna parte appellante), bensì come intervento di ristrutturazione, in quanto tale illegittimo ai sensi del Piano Regolatore Generale del Comune di Imola all'epoca vigente, ne dichiarava l'abusività e, con ordinanza (prot. num.
2.947 seguita a constatazione n. 746 del 2004), ne ordinava la demolizione.
Seguiva una duplice impugnazione del provvedimento: in primo luogo, la proprietà esperiva ricorso giurisdizionale amministrativo presso il T.A.R Emilia-Romagna e, in secondo luogo e parallelamente, esperiva ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica (rimedio di natura c.d. giustiziale).
Il Giudice Amministrativo, se in primo grado (sentenza TAR n. 2016/1486) riconosceva fondate le ragioni esposte dalla proprietà, odierna parte appellante, in secondo grado, con sentenza del Consiglio di Stato n. 2018/1950, accoglieva il gravame proposto dall' Parte_3 escludendo quindi che l'intervento edilizio potesse essere definito conservativo e dichiarando, invece, che si trattava di intervento di ristrutturazione (in quanto tale illegittimo). A identica conclusione, giungeva il medesimo Giudice (Consiglio di Stato) nell'ambito del ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica.
A questo punto, riconosciuta la definitiva fondatezza delle proprie ragioni in sede amministrativa, il con ordinanza n. 684, accertata l'impossibilità di effettuare la demolizione delle Controparte_2 opere poste in essere dal Geometra effettuava la conversione della sanzione da demolitoria in Pt_1 pecuniaria, liquidata nella somma pari a €499.925,00 e €10.829,11 (quest'ultima cifra relativa al contributo di costruzione).
Il Geometra, che nel frattempo riceveva richiesta risarcitoria dalla proprietà (i SI.ri ), Parte_2 chiedeva l'intervento in copertura del rischio professionale di la compagnia Controparte_1 assicuratrice con la quale lo , di cui fa parte l'odierno appellante, aveva Controparte_3 stipulato contratto assicurativo in data 30 giugno 1997. opponeva un netto rifiuto alla richiesta di manleva avanzata dal Geometra, Controparte_1 ritenendo che l'assicurazione non coprisse i danni “conseguenti a mancato rispetto di vincoli Pt_4 urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità, fatta eccezione per quanto pattuito alla precedente Condizione Particolare 1 e nei limiti previsti dalla successiva n. 4”.
Il Geometra allora, vista la fermezza delle contestazioni mosse, citava in giudizio
[...]
al fine di sentirla tenuta in garanzia. CP_1
In particolare, l'odierno appellante chiedeva non solo che venisse condannata a Controparte_1 prestare garanzia ai sensi del punto 1), (Estensioni) lettera D delle “condizioni particolari”, ma anche che venisse dichiarata nulla, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola contenuta al punto 4) (Franchigia e limiti di risarcimento) lettera A) della polizza a mente della quale la garanzia di cui alla sopra citata “lettera D paragrafo 1”, viene offerta: “sino alla concorrenza del 10% del massimale indicato sul simplo di polizza (quindi per €51.645,69 in luogo di €516.456,86) e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate
pagina 3 di 8 all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo”, detraendo una franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000 (€516,46) per ogni sinistro.
costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Il Giudice di prime cure, con ordinanza ex art. 702-ter cpc respingeva la domanda del Geometra Pt_1 riteneva infatti dimostrato sulla base della istruttoria svolta che il Geometra non conoscesse, colpevolmente, la normativa urbanistica primaria, con conseguente applicazione della clausola di esclusione della copertura assicurativa contenuta all'art.3 (Esclusioni), lett. Q). Quindi così statuiva: “Rigetta la domanda del ricorrente per l'inoperatività della copertura assicurativa r.c. professionale;
- Condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi €5.534,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge;
- Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege;
”
Avverso la pronuncia del Tribunale, il Geometra ha proposto appello articolando i seguenti Pt_1 motivi: con il primo motivo deduce l'errore del primo giudice (nell'interpretazione del contratto), nel considerare come esclusa la copertura per i fatti negligenti;
con il secondo motivo deduce l'errore del primo giudice (di fatto) nell'inquadrare la condotta attorea come dolosa, posta in essere con deliberata violazione della norma;
con il terzo motivo deduce che erroneamente il primo giudice non ha considerato vessatoria la clausola di cui al punto 4) lettera A) del contratto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , chiedendo il rigetto Controparte_1 dei motivi di gravame e l'integrale conferma dell'ordinanza n. 819/2022 emessa ex art. 702-ter cpc dal Tribunale di GN.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, per il 13.2.2024, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
*****
L'appello è fondato.
I primi due motivi di gravame (v. punti I e II sopra), sono connessi e complementari perché diretti ad accertare l'erroneità del giudizio espresso dal Tribunale circa la inapplicabilità della previsione contenuta al punto 1), lettera D) delle condizioni particolari, e in riforma, ad ottenere il riconoscimento che nella fattispecie è intervenuto proprio un errore interpretativo sulle disposizioni di legge concernente vincoli urbanistici, in relazione al quale la copertura assicurativa è efficace.
Esaminando con precedenza, per ordine logico, il secondo motivo, si osserva che, preso atto delle pratiche amministrative svolte, e degli elementi fattuali ampiamente documentati, non vi è prova di un atteggiamento doloso, e secondo ogni ragionevolezza la condotta posta in essere dal Geometra Pt_1 non era connotata dalla intenzione di violare o eludere la normativa urbanistica applicabile
[...]
(P.R.G. del Comune di Imola) ma, al contrario, dalla intenzione di operare legittimamente, nel quadro degli interventi assentibili.
A sostegno di questo assunto, preliminarmente si evidenzia che le relazioni tra l'Amministrazione comunale e il sono sempre state caratterizzate da dialogo e confronto (già di per sé condotta Pt_1 atipica per chi si appresta a violare un Piano Regolatore Comunale): più nel dettaglio e a titolo esemplificativo, il Comune, in relazione al progetto di cui alla D.I.A. del 2003, rilasciava l'autorizzazione in deroga per i requisiti illumino-ventilanti; valutava legittimi gli interventi edilizi progettati ed oggetto del suddetto titolo a seguito dell'istruttoria preventiva nel corso della quale chiedeva l'eliminazione di una superfetazione, posto che non dichiarava l'inefficacia della nel CP_4 pagina 4 di 8 termine di 30 giorni dalla sua presentazione;
comunicava la chiusura del procedimento amministrativo relativo all'ordinanza contingibile ed urgente a seguito della comunicazione di “avvenuta esecuzione della messa in sicurezza della porzione di fabbricato”. Nel luglio 2003, poi, avviava un procedimento di inefficacia della D.I.A., riconoscendo peraltro in seguito di aver commesso un errore di giudizio, nel ritenere “falso” lo stato di fatto rappresentato, posto che “lo stato di fatto effettivamente in essere non (era) stato sottaciuto e pertanto non sussistono elementi tali da ritenerlo non veritiero”.
Il geometra d'altro canto ha provveduto a denunciare le modifiche apportate all'opera finale rispetto al progetto originariamente presentato nel 2003, presentando nel 2004 la D.I.A. in sanatoria all'Amministrazione competente.
Per quanto è emerso (queste circostanze si devono considerare pacifiche), quindi, deve ritenersi che la condotta del Geometra sia stata connotata da una sostanziale trasparenza, ragion per cui questa Corte, secondo il suo prudente apprezzamento, non ravvisa gli estremi del dolo;
neppure vi è poi prova, tenendo conto di tutte le circostanze, di una negligenza inescusabile. Semmai, al contrario, si rafforza il convincimento che il fosse in buona fede, ed abbia errato nel qualificare l'intervento come Pt_1 risanamento conservativo, anzichè ristrutturazione, in ragione sia della peculiarità della fattispecie concreta, che della complessità normativa della distinzione, che presenta aree grigie, di difficile interpretazione.
Più nel dettaglio, questa Corte ricorda che oggetto dell'intervento conservativo di restauro era un edificio già in parte diroccato e già interessato da interventi demolitori a partire dall'anno 1996: i muri perimetrali dell'edificio, infatti, erano già stati abbattuti, in parte crollati e infine demoliti proprio per garantire l'incolumità pubblica. Ed è, quindi, questa la necessità primaria che ha condotto il Geometra a sostituire le vecchie mure portanti con nuove murature e, più in generale, a porre in essere un Pt_1 intervento di ripristino tipologico che, in quanto tale, rientra pur sempre nell'alveo della macrocategoria degli interventi di restauro e risanamento conservativo.
A riprova di ciò, si evidenzia (circostanza pacifica) che gli interventi eseguiti per l'esatta ricostruzione di ciò che prima esisteva sono avvenuti senza aumento di volumetria e del numero dei piani, e quindi nel rispetto tendenziale della qualifica dell'intervento di restauro e risanamento conservativo. Ciò a dimostrazione del fatto che il non ha usato come pretesto la necessità di intervenire per motivi di Pt_1 pericolo per eseguire un intervento abusivo, ma ha rispettato la conformazione del fabbricato, in ossequio al vincolo comunale.
Esattamente su questo aspetto si è espresso il TAR, la cui motivazione si richiama, laddove si afferma che l'intervento di ripristino eseguito a seguito delle ordinanze comunali “non può essere tecnicamente e giuridicamente considerato come di demolizione e ricostruzione ex novo, bensì come ripristino necessitato di quella parte della sagome e dell'ingombro originari dell'edificio, andati perduti per causa di forza maggiore, risultando tale ripristino assolutamente compatibile con le prescrizioni contenute nella Scheda 5 dell'all. 2 al PRG, che, al punto 2 della II parte, contempla proprio il mantenimento del volume edificato e del numero dei piani, in quanto afferenti l'assetto originario dell'edificio come storicamente classificato”.
Quindi, tenuto conto della difformità di vedute espresse nel caso concreto anche dai giudici amministrativi, TAR e Consiglio di Stato, e sulla scorta di giurisprudenza costante (v. ex multiis
Consiglio di Stato n. 901/2022) oltre che elementi fattuali sopra riportati, si ritiene legittimo il dubbio che l'intervento posto in essere dal fosse qualificabile come intervento conservativo di restauro, Pt_1 anziché di ristrutturazione, con la conseguenza che, (per quanto è necessario valutare nella presente causa, in cui si discute non dei profili amministrativi ma delle obbligazioni sorte in capo alla assicurazione per responsabilità professionale del , la condotta del professionista Pt_1 complessivamente considerata non può ritenersi dolosa, e neppure connotata da negligenza estrema nella acquisizione del dato normativo, e va valutata tuttalpiù come errata, nella interpretazione delle pagina 5 di 8 disposizioni di legge concernenti vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.
Passando quindi all'esame del primo motivo, con cui l'appellante lamenta profili di errata interpretazione del contratto di assicurazione da parte del Tribunale di GN (per la presenza di due clausole, apparentemente contraddittorie, che certamente non rendono agevole il procedimento ermeneutico di assunzione della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio in una o nell'altra), si osserva che la clausola invocata dall'assicurato è la condizione particolare punto 1) (Estensioni) Pt_1 lett.“D”, che include nella garanzia “i danni conseguenti ad errata interpretazione delle disposizioni di legge concernenti vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, ed altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità”.
La , invece, richiama il punto 3) (Esclusioni) lett. Q della polizza, ai sensi Controparte_1 della quale l'assicurazione non comprende “i danni conseguenti il mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali, e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità, fatta eccezione per quanto pattuito dalla precedente condizione particolare 1 e nei limiti previsti dalla successiva n. 4”.
Ora, prima di affrontare l'interpretazione coordinata delle due clausole pare opportuno svolgere alcune premesse di inquadramento del contratto: l'assicurazione per la responsabilità civile, che è uno dei tipi di assicurazione contro i danni, volta quindi a proteggere il patrimonio dell'assicurato dalla responsabilità risarcitoria nei confronti dei terzi, è disciplinata dall'art.1917 cc, che in primo luogo esclude dalla copertura, (ex lege, vedi il disposto dell'art.1917 cc) i fatti dolosi.
Per definizione, poi, la copertura non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità; infine, la natura del contratto, e la conservazione della sua funzione e causa, di protezione dell'assicurato dalle conseguenze risarcitorie importa invece necessariamente l'estensione ai fatti colposi posti in essere dall'assicurato, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa (così, tra le tante, Cass. 20305 del 2019, 20070 del 2017).
Ciò premesso, e tenendo conto anche, da una parte della formazione unilaterale del contratto, dall'altra delle regole che presiedono la interpretazione del contratto, contenute agli artt.1362 ss cc, il combinato disposto delle due clausole va coordinato conservando il valore della clausola di esclusione della copertura, (che laddove fa riferimento al mancato rispetto di vincoli e normative urbanistiche non può quindi essere limitata alle sole condotte dolose, già di per sé escluse, ex lege dalla copertura); nel contempo tuttavia definendo secondo buona fede l'oggetto della assicurazione stipulata, nella sua estensione, comprensiva quindi di tutti i casi in cui il mancato rispetto della normativa e dei vincoli sia dovuta “ad una errata interpretazione”, e non alla ignoranza radicale, (da ritenersi quest'ultima comprensiva dei casi di totale incuria e mancata ricerca), della normativa.
In esito a tale operazione risulta con meridiana chiarezza che il caso in esame, in cui l'errore del geometra è consistito nell'avere in definitiva classificato l'intervento tra quelli di “restauro e risanamento conservativo” anziché di “ristrutturazione”; e in cui il medesimo errore parrebbe commesso anche dal TAR adito in sede di ricorso, con decisione poi sconfessata dal Consiglio di Stato, la copertura assicurativa deve operare pienamente, trattandosi di un errore commesso perché la fattispecie era sostanzialmente dubbia, per le ragioni ampiamente esposte.
Conclusivamente, anche il primo motivo d'appello deve essere accolto e, pertanto, troverà applicazione la clausola invocata dall'assicurato, ovvero il punto 1 (Estensioni), lett.“D” delle condizioni particolari, con conseguente riconoscimento della copertura assicurativa dell'evento.
Con il terzo motivo d'appello (v. sub III pag. 4), parte appellante lamenta ed evidenzia la natura sostanzialmente vessatoria della clausola di cui al punto 4) lettera A) del contratto. Questa prevede pagina 6 di 8 l'abbattimento del massimale per tutti i casi di cui alle lettere C, D, E, ed M (ovviamente ai nostri fini interessa la lettera D), del 90% per anno, indipendentemente dal numero di sinistri, e dell'80% per anno, sempre indipendentemente dal numero di sinistri (quello per i casi di cui alle lettere Q e R), prevedendo anche, per buona misura, una franchigia rispettivamente di 1 e 3 milioni di lire.
Anche questo motivo d'appello è fondato.
Non trova diretta applicazione, nel caso oggetto della presente causa, l'art. 166 del Codice delle
Assicurazioni (invocato da parte appellante), che molto opportunamente impone che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato debbano essere riportate (a prescindere dal carattere propriamente vessatorio ex art.1341 cc) con caratteri di particolare evidenza: il contratto di assicurazione in oggetto fu stipulato nel 1997 e la normativa, entrata in vigore nel 2005, certamente non dispiega effetto retroattivo.
Dunque la Corte non può esaminare la contestazione circa la mancanza di evidenza della clausola, e deve ragionare secondo la normativa pre-vigente, per valutare la efficacia ed operatività della clausola: pare ovvio tuttavia che si tratti di clausola sostanzialmente vessatoria, posto che, prevedendo un così evidente sbilanciato equilibrio di prestazioni tra assicuratore ed assicurato (nello specifico, la subdola pressochè totale esclusione delle garanzie apparentemente prestate, nel frontespizio della polizza, in cui sono inseriti, in cifre ben visibili, il premio annuo e il massimale della garanzia), giunge a snaturare la funzione stessa del contratto di assicurazione.
Sul punto, questa Corte è ben consapevole della differenza (innanzitutto concettuale), tra clausole vessatorie e clausole definitorie dell'oggetto del contratto, così come è ben conscia che, nella generalità dei casi, le clausole che determinano una limitazione di garanzie sono ascrivibili alla seconda categoria.
Allo stesso tempo, però, non si può tacere che nel caso di specie la clausola contenuta al punto 4 lett.A) è così marcatamente riduttiva, sul piano quantitativo, della garanzia prestata da escludere pressochè integralmente il rischio per la Compagnia, e compromettere l'interesse effettivo di una delle parti alla stipulazione del contratto, il che consente, secondo la giurisprudenza della Corte, di ritenere comunque vessatoria la clausola (vedi Cass.8235 del 2010, vedi anche S.U. 22437 del 2018, e Cass. 14595/2020 che richiamano il principio di effettività della tutela, in materia di assicurazione)
Al di là della sua definizione formale, infatti, la clausola di cui al punto 4) lettera A) del contratto oggi contestato, contraddicendo la definizione del massimale esposto nelle condizioni specificamente pattuite e riportate nella prima facciata del modulo, svuota pressochè completamente la garanzia e rende sostanzialmente inutile il contratto per l'assicurato.
Poiché la clausola, predisposta ed inserita nel modulo contrattuale in via unilaterale, e marcatamente vessatoria, difetta della doppia sottoscrizione, come eccepito dalla appellante è inefficace.
Va quindi accolto anche il terzo motivo di gravame formulato da parte appellante e, di conseguenza, dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 1341 cc la clausola di cui al punto 4) lettera A) delle Condizioni
Particolari del contratto.
Vista la integrale riforma dell'ordinanza impugnata, le spese dei due gradi vanno poste a carico di soccombente, e deve essere accolta la domanda di restituzione delle Controparte_1 somme eventualmente versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie integralmente l'appello proposto dal Geometra e, in riforma della ordinanza 870 del Pt_1
2022, repertorio 819 del 2022 così provvede:
- dichiara valida ed efficace la garanzia contrattuale di cui alla polizza n. 094/14/512853, con pagina 7 di 8 esclusione, in quanto inefficace, per natura sostanzialmente vessatoria, della clausola di cui al punto 4) lettera A) delle Condizioni particolari del contratto;
- condanna alla rifusione in favore del geometra delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali del giudizio, che liquida a titolo di compensi, in €.5.534,00 per il primo grado, e in
€.8.960,00 per l'appello, oltre accessori di legge;
- condanna la assicurazione a restituire al geometra le somme eventualmente percepite in seguito alla pronuncia dell'ordinanza n. 819/2022 emessa dal Tribunale di GN;
GN, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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