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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARYLENE URBINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Ponte Marino n. 43
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 29.01.2025, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
In data 03.12.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate da parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 07.02.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 deducendo di aver contratto matrimonio civile con la convenuta, cittadina brasiliana, a Ravenna in data pagina 1 di 4 26.09.2010, che dal matrimonio non erano nati figli e che la convivenza tra le parti era cessata già nel
2014, quando la sig.ra faceva rientro in Brasile. Controparte_1
Stante il già avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso del periodo di dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione all'udienza del 21.10.2021, l'attore chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Ravenna in data 26/09/2010 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_1
. Controparte_1
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Ravenna affinché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese e compenso professionale”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 15.02.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 20.06.2024.
Con istanza depositata in data 15.04.2024, la difesa di parte attrice, stante l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza secondo le prescrizioni di cui alla
Convenzione dell'Aja nel termine concesso, chiedeva al Tribunale di differire l'udienza di comparizione delle parti.
Con ordinanza emessa in data 18.04.2024, il Giudice delegato differiva l'udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c. alla data del 28.11.2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e dell'ordinanza di differimento, dichiarava la contumacia della sig.ra e procedeva a sentire personalmente il sig. Controparte_1 Parte_1
La difesa dell'attore si riportava quindi al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle
[...] conclusioni ivi rassegnate, e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Giudice delegato, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 03.12.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice.
Con ordinanza emessa in data 11.12.2024, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che non risultava agli atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 147/2023, a revoca della propria precedente ordinanza di rimessione della causa al Collegio per la decisione emessa all'udienza del 28.11.2024, disponeva che parte attrice producesse in giudizio mediante deposito telematico il certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione entro il 20.01.2025 e rinviava il processo all'udienza dello 05.02.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 23.12.2024, la difesa di parte attrice depositava il certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. della sentenza di separazione n. 147/2023.
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 29.01.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alla domanda oggetto di causa.
L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Parte_2 Parte_3 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove la convenuta è cittadina brasiliana.
Ebbene, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in virtù dell'art. 3, lett. a), n. ii) del regolamento UE, essendo l'attore residente in Italia e avendo i coniugi vissuto in Italia prima che la convenuta si trasferisse nuovamente in Brasile.
In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE
n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Stante l'inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a), b) e c) alla fattispecie in esame, residua il criterio di cui alla lett. d), di talché deve ritenersi applicabile la legge italiana, ovvero la legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 147/2023, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di pagina 3 di 4 separazione personale che ha avuto luogo innanzi al Presidente in data 21.10.2021. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e confermato dal sig. in udienza, le parti non si Parte_1 sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza.
Lo stato di separazione protratto, da quanto riferito dall'attore, sin dal 2014, l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dello stesso e la non opposizione da parte della convenuta che, pur ritualmente convenuta in giudizio, ha scelto di non costituirsi nel presente procedimento, sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, della mancata opposizione da parte della convenuta, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig.
[...] nei confronti della sig.ra così provvede: Parte_4 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] Parte_1
(NA) il 30.07.1977, e nata a [...] in data [...], Controparte_1
a Ravenna in data 26.09.2010 e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 195, parte 1, dell'anno 2010;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARYLENE URBINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Ponte Marino n. 43
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 29.01.2025, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
In data 03.12.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate da parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 07.02.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 deducendo di aver contratto matrimonio civile con la convenuta, cittadina brasiliana, a Ravenna in data pagina 1 di 4 26.09.2010, che dal matrimonio non erano nati figli e che la convivenza tra le parti era cessata già nel
2014, quando la sig.ra faceva rientro in Brasile. Controparte_1
Stante il già avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso del periodo di dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione all'udienza del 21.10.2021, l'attore chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Ravenna in data 26/09/2010 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_1
. Controparte_1
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Ravenna affinché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese e compenso professionale”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 15.02.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 20.06.2024.
Con istanza depositata in data 15.04.2024, la difesa di parte attrice, stante l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza secondo le prescrizioni di cui alla
Convenzione dell'Aja nel termine concesso, chiedeva al Tribunale di differire l'udienza di comparizione delle parti.
Con ordinanza emessa in data 18.04.2024, il Giudice delegato differiva l'udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c. alla data del 28.11.2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e dell'ordinanza di differimento, dichiarava la contumacia della sig.ra e procedeva a sentire personalmente il sig. Controparte_1 Parte_1
La difesa dell'attore si riportava quindi al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle
[...] conclusioni ivi rassegnate, e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Giudice delegato, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 03.12.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice.
Con ordinanza emessa in data 11.12.2024, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che non risultava agli atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 147/2023, a revoca della propria precedente ordinanza di rimessione della causa al Collegio per la decisione emessa all'udienza del 28.11.2024, disponeva che parte attrice producesse in giudizio mediante deposito telematico il certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione entro il 20.01.2025 e rinviava il processo all'udienza dello 05.02.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 23.12.2024, la difesa di parte attrice depositava il certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. della sentenza di separazione n. 147/2023.
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 29.01.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alla domanda oggetto di causa.
L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Parte_2 Parte_3 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove la convenuta è cittadina brasiliana.
Ebbene, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in virtù dell'art. 3, lett. a), n. ii) del regolamento UE, essendo l'attore residente in Italia e avendo i coniugi vissuto in Italia prima che la convenuta si trasferisse nuovamente in Brasile.
In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE
n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Stante l'inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a), b) e c) alla fattispecie in esame, residua il criterio di cui alla lett. d), di talché deve ritenersi applicabile la legge italiana, ovvero la legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 147/2023, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di pagina 3 di 4 separazione personale che ha avuto luogo innanzi al Presidente in data 21.10.2021. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e confermato dal sig. in udienza, le parti non si Parte_1 sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza.
Lo stato di separazione protratto, da quanto riferito dall'attore, sin dal 2014, l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dello stesso e la non opposizione da parte della convenuta che, pur ritualmente convenuta in giudizio, ha scelto di non costituirsi nel presente procedimento, sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, della mancata opposizione da parte della convenuta, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig.
[...] nei confronti della sig.ra così provvede: Parte_4 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] Parte_1
(NA) il 30.07.1977, e nata a [...] in data [...], Controparte_1
a Ravenna in data 26.09.2010 e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 195, parte 1, dell'anno 2010;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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