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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/11/2025, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
1
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7551/2021 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extra cotrattuale non ricomprese nelle altre materie, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Piero Lumbau, Danilo Donato e Nunzio Mazzocchi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, alla Via Ferrara n. 26; parte attrice
e
( .I. ), in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico
SO e TI D'DR, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Caserta, alla Via F. Palasciano, snc;
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da comparsa conclusionale del 10.10.2025: “voglia l'adito Tribunale dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell' Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. per i danni patiti dal signor quantificati Parte_1 in euro 7.707,01 oltre interessi legali dal fatto;
voglia, pertanto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 del precisato importo di € 7.707,01, oltre interessi dal fatto;
vinte le spese del grado Parte_1 preliminare, ovvero della procedura ex art. 696 bis c.p.c., contributo unificato, oltre alla somma di euro 1.500,00 integralmente versata al CTU sulla scorta della liquidazione fattane dal Tribunale e 2
parimenti vinte le spese del presente grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari e relativa distrazione delle stesse in loro favore.”
Per parte convenuta, come da memoria di costituzione e risposta: “Nel merito la domanda proposta dal sig. nei confronti dell' è priva di fondamento sia Pt_1 Controparte_1 relativamente alla responsabilità che ad essa vorrebbe addebitarsi per le cure apprestate, sia CP_1 relativamente ai pretesi danni patrimoniali e non lamentati. [...] Si insiste per il rigetto delle pretese.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, come per legge”.
Premessa sistematica
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Pt_1 Pt_1
l' per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di un intervento chirurgico subito presso la struttura sanitaria convenuta.
Esponeva l'attore che in data 01.09.2013, a seguito di un grave incidente stradale, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Caserta, ove gli veniva diagnosticato uno “sfacelo traumatico di piede e caviglia destra”. In pari data, veniva sottoposto ad un intervento di amputazione del terzo distale della gamba destra. Sosteneva l'attore che tale intervento era stato eseguito in modo erroneo e inadeguato, tanto da costringerlo, a causa di una successiva necrosi del moncone, a subire un secondo intervento di revisione chirurgica presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna. Deduceva, altresì, la carenza e l'insufficienza del consenso informato raccolto prima del primo intervento, sottoscritto dalla sorella in un momento in cui egli non era in condizioni di autodeterminarsi.
L'attore premetteva di aver esperito, prima del presente giudizio, un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.
(R.G. 7999/2017), nel corso del quale il CTU, Prof. , aveva concluso per Persona_1
l'insussistenza di profili di colpa nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, ma aveva ravvisato una “insufficiente informazione” con conseguente vizio del consenso, da cui sarebbe derivato un danno psichico, inquadrabile in un disturbo dell'adattamento, quantificato nella misura del 5% di danno biologico permanente.
Sulla base di tali premesse, non avendo l' formulato alcuna offerta risarcitoria, Controparte_2 introduceva il presente giudizio di merito, chiedendo l'integrale risarcimento dei Pt_1 danni, quantificati in € 7.707,01, oltre interessi e rivalutazione, nonché la refusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava in toto le pretese attoree, Controparte_2 3
eccependo preliminarmente la nullità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa sia sull'an che sul quantum. In particolare, la convenuta sosteneva la correttezza dell'operato dei propri sanitari, esente da censure, e l'assenza di nesso causale tra la condotta medica e i danni lamentati, riconducendo le complicanze post-operatorie alla gravità del trauma iniziale.
Contestava, inoltre, la sussistenza di un danno risarcibile derivante dalla presunta carenza informativa.
La causa veniva istruita documentalmente, con acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e della relativa CTU. All'udienza del 04.04.2024, l'Istruttore, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., formulava una proposta conciliativa, quantificando in via transattiva l'importo dovuto in € 1.970,70. A tale proposta, parte convenuta comunicava la propria adesione, mentre parte attrice la rifiutava, ritenendola esigua.
All'udienza del 23.09.2024, a seguito di richiesta di chiarimenti di parte attrice, l'Istruttore confermava l'importo della proposta e, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.07.2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta . Controparte_1
Sebbene nell'atto introduttivo non sia specificato in modo chiaro l'indicazione delle norme di diritto, l'esposizione dei fatti e la natura delle doglianze (errata esecuzione dell'intervento, danno conseguente) consentono di individuare con sufficiente chiarezza il petitum e la causa petendi, tanto da aver permesso alla convenuta di approntare una compiuta e articolata difesa, come dimostra il contenuto della memoria di costituzione.
Il merito
4. Passando al merito, la controversia si incentra su due profili di presunta responsabilità:
l'errore nell'esecuzione tecnica dell'intervento di amputazione e la violazione dell'obbligo di acquisire un valido consenso informato.
4.1. Sulla responsabilità per errore tecnico.
L'attore ha sostenuto che il primo intervento di amputazione sia stato eseguito in modo imperito, lasciando “un moncone troppo lungo”, causa della successiva necrosi che ha reso necessario un secondo intervento.
Tale prospettazione non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie.
La CTU espletata in sede di ATP (Relazione a firma del Prof. e del Dott. , Per_1 Per_2 le cui conclusioni questo Giudice ritiene di fare proprie in quanto frutto di un'analisi approfondita, logica e scevra da vizi, ha accertato che la condotta dei sanitari dell CP_3 [...]
[...]
è stata conforme alle leges artis e alle linee guida applicabili al caso di specie.
[...]
Si evince dagli atti, infatti, che il collegio peritale, dopo aver esaminato la documentazione clinica e visitato il periziando, ha escluso profili di responsabilità professionale nell'esecuzione dell'intervento chirurgico. In particolare, hanno chiarito che la condotta dei sanitari del presidio ospedaliero è stata “conforme alle linee guida” e che la necrosi del moncone, che ha reso necessario il secondo intervento, “NON deve dunque essere considerata quale complicanza post-operatoria PER ERRONEA CONDOTTA DEI ma bensì Parte_2 come la conseguenza diretta del trauma iniziale”. L'intervento di amputazione, inoltre, è stato ritenuto l'unica opzione terapeutica possibile, stante la gravità dello sfacelo traumatico (“non esistevano trattamenti alternativi all'amputazione della gamba”) (cfr Relazione di CTU).
In particolare, i consulenti hanno chiarito che l'intervento di amputazione a livello del terzo distale di gamba era l'unica opzione terapeutica praticabile in regime di “urgenza indifferibile”, data la gravità dello “sfacelo traumatico” riportato dal paziente. La successiva necrosi dell'estremità del moncone, come evidenziato anche dalla difesa della convenuta, non è ascrivibile ad un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento, ma rappresenta una complicanza prevedibile e diretta del gravissimo trauma da schiacciamento subito dal sig.
[...]
. Tale tipo di trauma, infatti, può provocare un danno ischemico ai tessuti molli che si Pt_1 manifesta anche a distanza di giorni dall'evento lesivo e dall'intervento chirurgico. È emerso, inoltre, dalla documentazione sanitaria che i medici dell' avevano Controparte_2 correttamente e tempestivamente diagnosticato i segni di sofferenza tissutale del moncone e, in data 09.09.2013, avevano posto la corretta indicazione a un intervento di “revisione del moncone”. Fu il paziente a rifiutare tale opzione terapeutica, chiedendo e ottenendo le dimissioni volontarie in pari data per trasferirsi presso altra struttura.
Ne consegue che non solo non è ravvisabile alcuna imperizia nell'operato dei chirurghi, ma la necessità del secondo intervento non è causalmente riconducibile ad una loro condotta colposa, bensì alla naturale evoluzione del quadro clinico post-traumatico, aggravata dalla scelta del paziente di interrompere l'iter terapeutico presso la struttura convenuta.
4.2. Sulla responsabilità per violazione del consenso informato.
L'attore ha inoltre lamentato la carenza del consenso informato, mentre la difesa della convenuta ha riportato che la CTU espletata in fase di ATP aveva ravvisato un profilo di censura per “insufficiente informazione” circa il rischio di un secondo intervento.
Esaminando la relazione peritale, si evince che i consulenti hanno a ben vedere ravvisato un profilo di inadempimento nell'acquisizione del consenso, affermando che “il consenso informato raccolto in poche righe e sottoscritto dalla sorella del ricorrente, risulta parziale, nel senso che si sarebbe potuto dare una migliore informazione, dettagliando la possibilità di un reintervento, cosa ragionevolmente prevedibile”.
Da tale deficit informativo, secondo i CTU, sarebbe scaturito un danno risarcibile, 5
identificato in una menomazione di natura esclusivamente psichica, “inquadrabile nell'amplificazione dei sintomi di un disturbo dell'adattamento non complicato”, a sua volta derivante dal “convincimento di un erroneo trattamento, convincimento in stretto rapporto con la inadeguatezza della informazione”. Tale pregiudizio è stato quantificato in un danno biologico permanente del 5%.
Orbene, sebbene le conclusioni dei CTU in ordine alla quantificazione del danno psichico siano state fatte proprie dall'attore a fondamento della sua pretesa, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali che governano la materia del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Ed infatti, al di là della questione se tale doglianza sia stata o meno il fulcro dell'azione attorea, occorre ribadire i seguenti principi consolidati in materia.
La giurisprudenza in materia di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
4.3. Come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando il paziente, ove correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, che ricorre quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute (cfr. Corte di Cassazione, sezione III civile sentenza 2 luglio-11 novembre 2019, n.
28985).
In entrambi i casi, non si tratta di un danno ”in re ipsa”, la cui risarcibilità discende automaticamente dalla mera violazione dell'obbligo informativo. Al contrario, il paziente che agisce per il risarcimento è gravato di un preciso onere probatorio. In particolare, quando si lamenti un danno alla salute quale conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione, il paziente deve provare, anche tramite presunzioni, che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico (cfr Trib. S.M.C.P.
Sez. 1, sent.n. 4769/2022).
Pertanto, in tema di responsabilità medica, la Corte di Cassazione ribadisce che, ai fini della configurabilità di un danno risarcibile per omesso consenso informato, è onere del paziente provare non solo la lesione del diritto all'autodeterminazione, ma anche che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento. La mera omessa informazione non è sufficiente a configurare un danno risarcibile in re ipsa, essendo necessaria la dimostrazione di un nesso di causalità tra l'omissione informativa e il danno subito. Inoltre, la Corte sottolinea che l'aderenza del giudice alle conclusioni del consulente tecnico, che ha tenuto conto delle critiche mosse dai consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione, senza necessità di confutare esplicitamente ogni argomentazione difensiva.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che: “Le conseguenze dannose che derivino, 6
secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit” (cfr Cass. Civ. Sez.
3, n. 12954 del 11-05-2023).
L'onere della prova del nesso causale tra inadempimento informativo e danno alla salute spetta dunque al paziente, il quale deve dimostrare che “il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico”. Tale prova può essere fornita “con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione” (cfr. Corte di Cassazione, sezione III civile sentenza 2 luglio-11 novembre 2019, n. 28985).
La violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente costituisce, dunque, un'autonoma fonte di danno risarcibile, distinta dal danno alla salute . Tuttavia, quando il paziente lamenti un danno alla salute quale conseguenza della mancata informazione, egli ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, né le relative circostanze sono state adeguatamente allegate. L'attore non ha mai sostenuto che, ove edotto del rischio di un secondo intervento di revisione, avrebbe optato per una scelta terapeutica differente.
Del resto, come acclarato dalla CTU, non esistevano “trattamenti alternativi all'amputazione della gamba”. L'intervento era indifferibile e salvavita.
Appare pertanto altamente improbabile, secondo l'"id quod plerumque accidit", che il paziente, pur pienamente informato, avrebbe negato il consenso. Inoltre, le condizioni del al Pt_1 momento del ricovero, descritte come “shock traumatico”, rendevano estremamente difficoltoso, se non impossibile, un completo processo informativo diretto al paziente, configurandosi una situazione assimilabile allo “stato di necessità” che legittima l'intervento del medico anche in assenza di un consenso esplicito, al fine di salvare la vita del paziente.
Correttamente, in tale frangente, i sanitari hanno interloquito con i familiari presenti (nella specie, la sorella).
Quanto al preteso danno psichico (disturbo dell'adattamento) che la CTU dell'ATP avrebbe collegato alla carenza informativa, si osserva che, in assenza di idonea documentazione sanitaria che attesti l'insorgenza e l'evoluzione di una patologia psichiatrica in un arco temporale congruo, tale danno non può essere riconosciuto. 7
In ogni caso, appare logicamente insostenibile scindere un presunto danno psichico derivante dalla sorpresa per il secondo intervento, dal ben più grave e assorbente trauma psicologico causato dal sinistro stesso e dalla conseguente, drammatica amputazione di un arto. La gravissima lesività traumatica e le sue conseguenze menomative sono di per sé ampiamente idonee a giustificare un disturbo dell'adattamento, senza che sia necessario o provato un nesso causale con la presunta carenza informativa .
Calando, infatti, le predette coordinate ermeneutiche nel caso di specie, si osserva come l'attore non solo non abbia fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che, ove compiutamente informato sui rischi e sulla possibile necessità di un reintervento, avrebbe rifiutato l'amputazione, ma non abbia neppure mai allegato tale circostanza nei suoi scritti difensivi.
L'intera costruzione della domanda si fonda sull'erroneo presupposto che il danno psichico del 5%, così come accertato dai CTU, sia una conseguenza automatica e diretta della carenza informativa, prescindendo da qualsiasi valutazione sul comportamento che l'attore avrebbe tenuto se correttamente edotto.
L'assolvimento di tale onere probatorio appare, nel caso concreto, oltremodo arduo, se non impossibile. Lo stesso CTU ha infatti accertato che, data la gravità del trauma (“sfacelo traumatico”), l'intervento di amputazione era l'unica opzione terapeutica praticabile e non differibile (“non esistevano trattamenti alternativi all'amputazione della gamba”.
Appare dunque contrario all”id quod plerumque accidit” ritenere che , pur di Parte_1 fronte a una completa informativa, avrebbe scelto di non sottoporsi ad un intervento indispensabile per la sua stessa sopravvivenza e per evitare conseguenze ben più gravi della pur dolorosa amputazione.
In conclusione, non essendo stato provato né l'errore medico, né il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato, né i presupposti per il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e, dunque, in assenza della prova del nesso causale tra la violazione dell'obbligo informativo e il danno alla salute lamentato, la domanda risarcitoria deve essere, dunque, integralmente rigettata.
5. Sulle spese di lite.
Il rigetto integrale della domanda risarcitoria comporterebbe, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
A tale conclusione si perverrebbe anche in applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il quale prevede che “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”.
Nel caso di specie, questo Giudice aveva formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. per l'importo di € 1.970,70. Tale proposta è stata rifiutata dall'attore, senza addurre un 8
giustificato motivo, e di contro era stata accettata dalla convenuta. L'esito del presente giudizio, con il rigetto integrale della domanda, è di certo meno favorevole per l'attore rispetto alla proposta rifiutata. La condotta processuale della parte, che ha insistito in una pretesa rivelatasi infondata, rifiutando una possibilità di definizione transattiva, dovrebbe essere valutata ai fini del governo delle spese.
Tuttavia, il presente giudizio ha inequivocabilmente accertato un inadempimento della struttura convenuta, consistente nella violazione del dovere di fornire una completa informazione al paziente, considerato anche il fatto che i CTU hanno riconosciuto un consenso rilasciato “parziale” e prestato dalla sorella.
Tale circostanza, che attiene a un fondamentale diritto della persona, unitamente alla complessità della vicenda fattuale, integra quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per i motivi su esposti, devono essere poste a carico di parte attrice le sole spese di lite relative alla fase successiva alla fallita conciliazione, ovvero quelle della fase decisoria del giudizio.
Per le medesime ragioni di equità, le spese della CTU espletata in sede di ATP, liquidate come in atti da decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura (50% ciascuna).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite relative alla sola fase Parte_1 decisoria in favore dell' , Controparte_1 che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e dichiara integralmente compensate tra le parti le restanti spese del presente giudizio;
3. Pone le spese occorse per la stesura della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel procedimento R.G. 7999/2017, come liquidate in atti da decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 9 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7551/2021 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extra cotrattuale non ricomprese nelle altre materie, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Piero Lumbau, Danilo Donato e Nunzio Mazzocchi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, alla Via Ferrara n. 26; parte attrice
e
( .I. ), in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico
SO e TI D'DR, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Caserta, alla Via F. Palasciano, snc;
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da comparsa conclusionale del 10.10.2025: “voglia l'adito Tribunale dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell' Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. per i danni patiti dal signor quantificati Parte_1 in euro 7.707,01 oltre interessi legali dal fatto;
voglia, pertanto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 del precisato importo di € 7.707,01, oltre interessi dal fatto;
vinte le spese del grado Parte_1 preliminare, ovvero della procedura ex art. 696 bis c.p.c., contributo unificato, oltre alla somma di euro 1.500,00 integralmente versata al CTU sulla scorta della liquidazione fattane dal Tribunale e 2
parimenti vinte le spese del presente grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari e relativa distrazione delle stesse in loro favore.”
Per parte convenuta, come da memoria di costituzione e risposta: “Nel merito la domanda proposta dal sig. nei confronti dell' è priva di fondamento sia Pt_1 Controparte_1 relativamente alla responsabilità che ad essa vorrebbe addebitarsi per le cure apprestate, sia CP_1 relativamente ai pretesi danni patrimoniali e non lamentati. [...] Si insiste per il rigetto delle pretese.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, come per legge”.
Premessa sistematica
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Pt_1 Pt_1
l' per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di un intervento chirurgico subito presso la struttura sanitaria convenuta.
Esponeva l'attore che in data 01.09.2013, a seguito di un grave incidente stradale, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Caserta, ove gli veniva diagnosticato uno “sfacelo traumatico di piede e caviglia destra”. In pari data, veniva sottoposto ad un intervento di amputazione del terzo distale della gamba destra. Sosteneva l'attore che tale intervento era stato eseguito in modo erroneo e inadeguato, tanto da costringerlo, a causa di una successiva necrosi del moncone, a subire un secondo intervento di revisione chirurgica presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna. Deduceva, altresì, la carenza e l'insufficienza del consenso informato raccolto prima del primo intervento, sottoscritto dalla sorella in un momento in cui egli non era in condizioni di autodeterminarsi.
L'attore premetteva di aver esperito, prima del presente giudizio, un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.
(R.G. 7999/2017), nel corso del quale il CTU, Prof. , aveva concluso per Persona_1
l'insussistenza di profili di colpa nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, ma aveva ravvisato una “insufficiente informazione” con conseguente vizio del consenso, da cui sarebbe derivato un danno psichico, inquadrabile in un disturbo dell'adattamento, quantificato nella misura del 5% di danno biologico permanente.
Sulla base di tali premesse, non avendo l' formulato alcuna offerta risarcitoria, Controparte_2 introduceva il presente giudizio di merito, chiedendo l'integrale risarcimento dei Pt_1 danni, quantificati in € 7.707,01, oltre interessi e rivalutazione, nonché la refusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava in toto le pretese attoree, Controparte_2 3
eccependo preliminarmente la nullità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa sia sull'an che sul quantum. In particolare, la convenuta sosteneva la correttezza dell'operato dei propri sanitari, esente da censure, e l'assenza di nesso causale tra la condotta medica e i danni lamentati, riconducendo le complicanze post-operatorie alla gravità del trauma iniziale.
Contestava, inoltre, la sussistenza di un danno risarcibile derivante dalla presunta carenza informativa.
La causa veniva istruita documentalmente, con acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e della relativa CTU. All'udienza del 04.04.2024, l'Istruttore, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., formulava una proposta conciliativa, quantificando in via transattiva l'importo dovuto in € 1.970,70. A tale proposta, parte convenuta comunicava la propria adesione, mentre parte attrice la rifiutava, ritenendola esigua.
All'udienza del 23.09.2024, a seguito di richiesta di chiarimenti di parte attrice, l'Istruttore confermava l'importo della proposta e, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.07.2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta . Controparte_1
Sebbene nell'atto introduttivo non sia specificato in modo chiaro l'indicazione delle norme di diritto, l'esposizione dei fatti e la natura delle doglianze (errata esecuzione dell'intervento, danno conseguente) consentono di individuare con sufficiente chiarezza il petitum e la causa petendi, tanto da aver permesso alla convenuta di approntare una compiuta e articolata difesa, come dimostra il contenuto della memoria di costituzione.
Il merito
4. Passando al merito, la controversia si incentra su due profili di presunta responsabilità:
l'errore nell'esecuzione tecnica dell'intervento di amputazione e la violazione dell'obbligo di acquisire un valido consenso informato.
4.1. Sulla responsabilità per errore tecnico.
L'attore ha sostenuto che il primo intervento di amputazione sia stato eseguito in modo imperito, lasciando “un moncone troppo lungo”, causa della successiva necrosi che ha reso necessario un secondo intervento.
Tale prospettazione non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie.
La CTU espletata in sede di ATP (Relazione a firma del Prof. e del Dott. , Per_1 Per_2 le cui conclusioni questo Giudice ritiene di fare proprie in quanto frutto di un'analisi approfondita, logica e scevra da vizi, ha accertato che la condotta dei sanitari dell CP_3 [...]
[...]
è stata conforme alle leges artis e alle linee guida applicabili al caso di specie.
[...]
Si evince dagli atti, infatti, che il collegio peritale, dopo aver esaminato la documentazione clinica e visitato il periziando, ha escluso profili di responsabilità professionale nell'esecuzione dell'intervento chirurgico. In particolare, hanno chiarito che la condotta dei sanitari del presidio ospedaliero è stata “conforme alle linee guida” e che la necrosi del moncone, che ha reso necessario il secondo intervento, “NON deve dunque essere considerata quale complicanza post-operatoria PER ERRONEA CONDOTTA DEI ma bensì Parte_2 come la conseguenza diretta del trauma iniziale”. L'intervento di amputazione, inoltre, è stato ritenuto l'unica opzione terapeutica possibile, stante la gravità dello sfacelo traumatico (“non esistevano trattamenti alternativi all'amputazione della gamba”) (cfr Relazione di CTU).
In particolare, i consulenti hanno chiarito che l'intervento di amputazione a livello del terzo distale di gamba era l'unica opzione terapeutica praticabile in regime di “urgenza indifferibile”, data la gravità dello “sfacelo traumatico” riportato dal paziente. La successiva necrosi dell'estremità del moncone, come evidenziato anche dalla difesa della convenuta, non è ascrivibile ad un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento, ma rappresenta una complicanza prevedibile e diretta del gravissimo trauma da schiacciamento subito dal sig.
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. Tale tipo di trauma, infatti, può provocare un danno ischemico ai tessuti molli che si Pt_1 manifesta anche a distanza di giorni dall'evento lesivo e dall'intervento chirurgico. È emerso, inoltre, dalla documentazione sanitaria che i medici dell' avevano Controparte_2 correttamente e tempestivamente diagnosticato i segni di sofferenza tissutale del moncone e, in data 09.09.2013, avevano posto la corretta indicazione a un intervento di “revisione del moncone”. Fu il paziente a rifiutare tale opzione terapeutica, chiedendo e ottenendo le dimissioni volontarie in pari data per trasferirsi presso altra struttura.
Ne consegue che non solo non è ravvisabile alcuna imperizia nell'operato dei chirurghi, ma la necessità del secondo intervento non è causalmente riconducibile ad una loro condotta colposa, bensì alla naturale evoluzione del quadro clinico post-traumatico, aggravata dalla scelta del paziente di interrompere l'iter terapeutico presso la struttura convenuta.
4.2. Sulla responsabilità per violazione del consenso informato.
L'attore ha inoltre lamentato la carenza del consenso informato, mentre la difesa della convenuta ha riportato che la CTU espletata in fase di ATP aveva ravvisato un profilo di censura per “insufficiente informazione” circa il rischio di un secondo intervento.
Esaminando la relazione peritale, si evince che i consulenti hanno a ben vedere ravvisato un profilo di inadempimento nell'acquisizione del consenso, affermando che “il consenso informato raccolto in poche righe e sottoscritto dalla sorella del ricorrente, risulta parziale, nel senso che si sarebbe potuto dare una migliore informazione, dettagliando la possibilità di un reintervento, cosa ragionevolmente prevedibile”.
Da tale deficit informativo, secondo i CTU, sarebbe scaturito un danno risarcibile, 5
identificato in una menomazione di natura esclusivamente psichica, “inquadrabile nell'amplificazione dei sintomi di un disturbo dell'adattamento non complicato”, a sua volta derivante dal “convincimento di un erroneo trattamento, convincimento in stretto rapporto con la inadeguatezza della informazione”. Tale pregiudizio è stato quantificato in un danno biologico permanente del 5%.
Orbene, sebbene le conclusioni dei CTU in ordine alla quantificazione del danno psichico siano state fatte proprie dall'attore a fondamento della sua pretesa, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali che governano la materia del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Ed infatti, al di là della questione se tale doglianza sia stata o meno il fulcro dell'azione attorea, occorre ribadire i seguenti principi consolidati in materia.
La giurisprudenza in materia di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
4.3. Come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando il paziente, ove correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, che ricorre quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute (cfr. Corte di Cassazione, sezione III civile sentenza 2 luglio-11 novembre 2019, n.
28985).
In entrambi i casi, non si tratta di un danno ”in re ipsa”, la cui risarcibilità discende automaticamente dalla mera violazione dell'obbligo informativo. Al contrario, il paziente che agisce per il risarcimento è gravato di un preciso onere probatorio. In particolare, quando si lamenti un danno alla salute quale conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione, il paziente deve provare, anche tramite presunzioni, che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico (cfr Trib. S.M.C.P.
Sez. 1, sent.n. 4769/2022).
Pertanto, in tema di responsabilità medica, la Corte di Cassazione ribadisce che, ai fini della configurabilità di un danno risarcibile per omesso consenso informato, è onere del paziente provare non solo la lesione del diritto all'autodeterminazione, ma anche che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento. La mera omessa informazione non è sufficiente a configurare un danno risarcibile in re ipsa, essendo necessaria la dimostrazione di un nesso di causalità tra l'omissione informativa e il danno subito. Inoltre, la Corte sottolinea che l'aderenza del giudice alle conclusioni del consulente tecnico, che ha tenuto conto delle critiche mosse dai consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione, senza necessità di confutare esplicitamente ogni argomentazione difensiva.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che: “Le conseguenze dannose che derivino, 6
secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit” (cfr Cass. Civ. Sez.
3, n. 12954 del 11-05-2023).
L'onere della prova del nesso causale tra inadempimento informativo e danno alla salute spetta dunque al paziente, il quale deve dimostrare che “il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico”. Tale prova può essere fornita “con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione” (cfr. Corte di Cassazione, sezione III civile sentenza 2 luglio-11 novembre 2019, n. 28985).
La violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente costituisce, dunque, un'autonoma fonte di danno risarcibile, distinta dal danno alla salute . Tuttavia, quando il paziente lamenti un danno alla salute quale conseguenza della mancata informazione, egli ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, né le relative circostanze sono state adeguatamente allegate. L'attore non ha mai sostenuto che, ove edotto del rischio di un secondo intervento di revisione, avrebbe optato per una scelta terapeutica differente.
Del resto, come acclarato dalla CTU, non esistevano “trattamenti alternativi all'amputazione della gamba”. L'intervento era indifferibile e salvavita.
Appare pertanto altamente improbabile, secondo l'"id quod plerumque accidit", che il paziente, pur pienamente informato, avrebbe negato il consenso. Inoltre, le condizioni del al Pt_1 momento del ricovero, descritte come “shock traumatico”, rendevano estremamente difficoltoso, se non impossibile, un completo processo informativo diretto al paziente, configurandosi una situazione assimilabile allo “stato di necessità” che legittima l'intervento del medico anche in assenza di un consenso esplicito, al fine di salvare la vita del paziente.
Correttamente, in tale frangente, i sanitari hanno interloquito con i familiari presenti (nella specie, la sorella).
Quanto al preteso danno psichico (disturbo dell'adattamento) che la CTU dell'ATP avrebbe collegato alla carenza informativa, si osserva che, in assenza di idonea documentazione sanitaria che attesti l'insorgenza e l'evoluzione di una patologia psichiatrica in un arco temporale congruo, tale danno non può essere riconosciuto. 7
In ogni caso, appare logicamente insostenibile scindere un presunto danno psichico derivante dalla sorpresa per il secondo intervento, dal ben più grave e assorbente trauma psicologico causato dal sinistro stesso e dalla conseguente, drammatica amputazione di un arto. La gravissima lesività traumatica e le sue conseguenze menomative sono di per sé ampiamente idonee a giustificare un disturbo dell'adattamento, senza che sia necessario o provato un nesso causale con la presunta carenza informativa .
Calando, infatti, le predette coordinate ermeneutiche nel caso di specie, si osserva come l'attore non solo non abbia fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che, ove compiutamente informato sui rischi e sulla possibile necessità di un reintervento, avrebbe rifiutato l'amputazione, ma non abbia neppure mai allegato tale circostanza nei suoi scritti difensivi.
L'intera costruzione della domanda si fonda sull'erroneo presupposto che il danno psichico del 5%, così come accertato dai CTU, sia una conseguenza automatica e diretta della carenza informativa, prescindendo da qualsiasi valutazione sul comportamento che l'attore avrebbe tenuto se correttamente edotto.
L'assolvimento di tale onere probatorio appare, nel caso concreto, oltremodo arduo, se non impossibile. Lo stesso CTU ha infatti accertato che, data la gravità del trauma (“sfacelo traumatico”), l'intervento di amputazione era l'unica opzione terapeutica praticabile e non differibile (“non esistevano trattamenti alternativi all'amputazione della gamba”.
Appare dunque contrario all”id quod plerumque accidit” ritenere che , pur di Parte_1 fronte a una completa informativa, avrebbe scelto di non sottoporsi ad un intervento indispensabile per la sua stessa sopravvivenza e per evitare conseguenze ben più gravi della pur dolorosa amputazione.
In conclusione, non essendo stato provato né l'errore medico, né il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato, né i presupposti per il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e, dunque, in assenza della prova del nesso causale tra la violazione dell'obbligo informativo e il danno alla salute lamentato, la domanda risarcitoria deve essere, dunque, integralmente rigettata.
5. Sulle spese di lite.
Il rigetto integrale della domanda risarcitoria comporterebbe, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
A tale conclusione si perverrebbe anche in applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il quale prevede che “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”.
Nel caso di specie, questo Giudice aveva formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. per l'importo di € 1.970,70. Tale proposta è stata rifiutata dall'attore, senza addurre un 8
giustificato motivo, e di contro era stata accettata dalla convenuta. L'esito del presente giudizio, con il rigetto integrale della domanda, è di certo meno favorevole per l'attore rispetto alla proposta rifiutata. La condotta processuale della parte, che ha insistito in una pretesa rivelatasi infondata, rifiutando una possibilità di definizione transattiva, dovrebbe essere valutata ai fini del governo delle spese.
Tuttavia, il presente giudizio ha inequivocabilmente accertato un inadempimento della struttura convenuta, consistente nella violazione del dovere di fornire una completa informazione al paziente, considerato anche il fatto che i CTU hanno riconosciuto un consenso rilasciato “parziale” e prestato dalla sorella.
Tale circostanza, che attiene a un fondamentale diritto della persona, unitamente alla complessità della vicenda fattuale, integra quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per i motivi su esposti, devono essere poste a carico di parte attrice le sole spese di lite relative alla fase successiva alla fallita conciliazione, ovvero quelle della fase decisoria del giudizio.
Per le medesime ragioni di equità, le spese della CTU espletata in sede di ATP, liquidate come in atti da decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura (50% ciascuna).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite relative alla sola fase Parte_1 decisoria in favore dell' , Controparte_1 che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e dichiara integralmente compensate tra le parti le restanti spese del presente giudizio;
3. Pone le spese occorse per la stesura della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel procedimento R.G. 7999/2017, come liquidate in atti da decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 9 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo