Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3194/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 3194/2023 R.G., vertente
TRA
, in persona del titolare _1 Pt_2
, elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), presso lo studio degli avvocati
[...]
Alfredo Fiorentino e Giovanni Fusillo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello, con indirizzi p.e.c. e Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Vittorio Emanuele, n. 33, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Ruggiero, che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con indirizzo p.e.c.
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APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Sorrento n. 197/2023.
Conclusioni: come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1.1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c. il 26-11-2018, ex art. 3 bis legge
53/1994, proponeva opposizione, innanzi al giudice di pace di Controparte_1
Sorrento, avverso il decreto ingiuntivo n. 202/2018 del 28-8-2018, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento della cifra di euro 2.770,00, oltre interessi di cui al d. lgs.
231/2002, nei confronti del , quale corrispettivo per la _1 concessione dell'utilizzo dell'impianto sportivo, per i mesi di ottobre e novembre 2016.
A fondamento dell'opposizione contestava la ritualità e legittimità del decreto ingiuntivo, deduceva che il costo del fitto mensile era stato sempre poco chiaro ed eccepiva il pagamento della fattura n. 23 del 28-10-2016 di euro 1.500,00, relativo al mese di ottobre
2016, e la insussistenza del credito relativo alla fattura n. 1 del 6-3-2017 di euro 1.270,00, relativo al mese di novembre 2016, avendo fittato il campetto per pochissimi giorni e avendo ritirato il 22-11-2016 le proprie attrezzature senza farvi ritorno.
L'opposta contestava le avverse deduzioni, replicando che: tra le parti vi erano rapporti dal settembre 2014 e che i corrispettivi erano stati concordati;
con riferimento alla stagione calcistica settembre 2016-maggio 2017, era stato pattuito, a fronte dell'utilizzo del campo sportivo per sei giorni alla settimana (con orario pomeridiano infrasettimanale ed antimeridiano doppio il sabato), il corrispettivo mensile di euro 1.500,00; l'opponente aveva usufruito della struttura sportiva sino al 22-11-2016; l'opponente aveva pagato sino al mese di settembre 2016 con bonifico, dopo la emissione della fattura alla fine del mese.
1.2. Con sentenza n. 197/2023 del 31-1-2023, il giudice di pace di Sorrento, con sentenza n. 197/2023, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese processuali, ritenendo che l'opposto non aveva fornito la prova del mancato pagamento delle somme oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
1.3. Avverso la sentenza, il , con atto notificato _1 mediante p.e.c. il 15-6-2023, ex art. 3 bis legge 53/1994, proponeva appello con cui chiedeva, in sua riforma, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, l'accertamento del debito della controparte con condanna al pagamento della somma di euro 2.700,00 oltre interessi di cui al d. lg.s 231/2002.
Instauratosi il contraddittorio, contestavano l'appello nel merito, Controparte_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da attribuire al difensore antistatario.
2. Giova premettere che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende pag. 2 dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Con il primo motivo di appello, è stata lamentata la falsa applicazione dell'art. 2697, commi 1 e 2 c.c., la violazione dell'art. 115, comma 2 c.p.c. e dell'art. 2720 c.c., avendo il giudice di pace ritenuto che spettasse al creditore fornire la prova del pagamento e non, invece, al debitore che aveva riconosciuto il credito relativo alla fattura 23/2016, avendo eccepito il pagamento.
Ha inoltre lamentato: la violazione degli artt. 2726 e 2727 c.c., per essere stata ammessa prova testimoniale sulla prova in contanti del pagamento della somma di euro 1.500,00 per il mese di ottobre 2016; la violazione degli artt. 244, 115 e 116 c.p.c., per aver erroneamente affermato che il teste avesse interesse alla causa;
la violazione dell'art. 115 Testimone_1
c.p.c., per aver erroneamente affermato che non fosse stata provata l'esistenza di un accordo sulle modalità di pagamento (bonifico, contanti, mista) e non aver valorizzato la documentazione prodotta (precedenti pagamenti effettuati con bonifico).
Con il secondo motivo, è stata censurata l'omessa e contraddittoria motivazione, la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 115, comma 2 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c..
In particolare, il giudice di pace nulla aveva motivato in ordine alla lamentata differenza tra gli importi indicati nella fattura 1/2017, in cui erano analiticamente indicati i giorni di utilizzo del campo nel mese di novembre che era stato contestato genericamente dall'appellata e il cui uso costante sino al 23-11-2016 era stato dimostrato con la prova testimoniale.
L'appellata ha resistito all'appello osservando che la fattura 23/2016 non dimostrava il credito azionato in quanto contestato.
Inoltre, evidenziava che: la prova testimoniale era ammissibile ex art. 2726 comma 2 c.c.
e che la controparte era decaduta dalla possibilità di proporre l'eccezione di inammissibilità formulata;
il teste era incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto Testimone_1 comproprietario della struttura, per come emerso dall'istruttoria; dalla documentazione bancaria emergeva che nei mesi estivi non vi erano alcuni bonifici e ciò avvalorava le dichiarazioni dei testi e che affermavano che i pagamenti Testimone_2 Testimone_3 degli eventi sportivi nei mesi estivi avvenivano in contanti;
la fattura non dimostrava il credito e a novembre 2016 il campo era stato usato uno o due giorni come confermato dai testi , , e . Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
pag. 3 4.1.1. Relativamente al primo motivo di appello, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale.
È il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ., n. 6531/1993, Cass. civ., n. 1552/1995), “continua” (Cass. civ., n. 3316/1998)
o si “sviluppa” (Cass. civ., n. 335/1987; Cass. civ., n. 3258/1991; Cass. civ., n. 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass. civ., sez. un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., civ., sez. un.,
13-1-2022 n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20604/2008; Cass. civ., sez. un., n. 19246/2010), anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto.
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato (art. 2697, co. 1 c.c.), mentre ricade sull'opponente (convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, co. 2 c.c.).
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori,
pag. 4 mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. Ili, 24-10-2005,
n. 24815); “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 25585 del 12-10-2018).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. civ.,
19-10-2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. civ., 11-3-2011, n. 5915; Cass. civ., 3-3-2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ., 16-12-2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17-11-2003, n. 17371).
4.1.2. Nella specie il creditore opposto (appellante) ha agito in relazione ai crediti descritti nelle fatture 23/2016 (corrispettivo per l'utilizzo della struttura del mese di ottobre 2016) e
1/17 (corrispettivo per l'utilizzo della struttura del mese novembre 2016) e il debitore opponente (appellata) ha eccepito il pagamento della somma oggetto della prima fattura
(euro 1.500,00) e ha contestato l'ammontare del credito relativo alla seconda fattura deducendo di aver utilizzato la struttura in misura inferiore a quella affermata dalla controparte.
In tal guisa, l'appellata ha riconosciuto il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda e l'ammontare del credito relativo alla prima fattura e ha contestato solo quello della seconda.
Conseguentemente, in applicazione dei canoni di cui all'art. 2697 c.c., era onere del creditore dimostrare l'ammontare del credito prospettato per la seconda fattura mentre il pag. 5 debitore doveva provare il fatto estintivo del pagamento di quanto dovuto per le due mensilità.
Circa l'ammissibilità della prova testimoniale del pagamento raccolta, oggetto di censura, la stessa non è fondata.
Invero, tale eccezione – per come si evince dai verbali di causa del giudizio svoltosi in primo grado - non è stata tempestivamente proposta in sede di assunzione o nella prima difesa successiva e pertanto ogni questione sulla eventuale nullità deve ritenersi sanata.
Secondo la S.C., invero: “In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità” (Cass. civ., ordinanza n. 18971 del 13-6-2022; conf. Cass. civ., ordinanza n. 3956 del 19-2-2018).
Per quanto riguarda il credito relativo alla fattura 23/2016, l'appellata (debitore opponente) non ha provato il pagamento.
Invero, le dichiarazioni rese dai testimoni (allenatore responsabile tecnico Testimone_3 della appellata), e - i quali hanno riferito che nei mesi Testimone_2 Testimone_6 estivi il pagamento del corrispettivo era avvenuto in contanti e che ciò era avvenuto anche per il mese di ottobre 2016 – non appaiono sufficienti, in quanto generiche e non circostanziate.
Inoltre, va considerato che: il primo teste appare scarsamente attendibile, in quanto legato funzionalmente con l'appellata per l'attività svolta nel suo interesse;
il terzo teste ha riferito genericamente di aver conoscenza della circostanza;
tutti i testi indicati non hanno precisato in quale data e dove sarebbe avvenuto il pagamento.
Né può ritenersi indizio sufficiente la ricevuta – prodotta dall'appellata – del prelievo della somma di euro 1.500,00 dal conto corrente della opponente-appellata avvenuto in data 7-
11-2016, attesa la mancata allegazione della data in cui sarebbe avvenuto il pagamento, non indicato nemmeno dai testimoni, e la non coincidenza della data del prelievo con la data di emissione della fattura del 28-10-2016.
Inoltre, non vi è dubbio che la documentazione prodotta dall'appellante, circa i pagamenti precedenti effettuati con bonifico, dimostra l'esistenza di una prassi tra le parti sulle modalità
pag. 6 documentate di pagamento, rispetto alla quale il pagamento in contanti, non seguito dal rilascio di una quietanza, appare del tutto inverosimile.
4.1.3. Per le ragioni esposte, il primo motivo di appello è fondato, risultando provato il credito e non avendo provato l'appellata il pagamento del corrispettivo relativo alla fattura
23/2016.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato l'omessa motivazione circa la non corrispondenza tra la somma fatturata per il mese di novembre 2016 e l'utilizzo effettivo della struttura che, secondo l'appellata, era avvenuto per pochi giorni.
Il rilievo è parimenti fondato, atteso che il giudice di pace nulla ha motivato al riguardo, ritenendo erroneamente – come già sottolineato – che era onere del creditore dimostrare il mancato pagamento.
Diversamente, da un lato, il credito dell'appellante deve ritenersi provato, mentre, dall'altro, alcuna prova del relativo pagamento è stata fornita dalla debitrice appellata.
Invero, come evidenziato dall'appellante, la contestazione dei giorni in cui il campo sportivo è stato utilizzato dall'appellata è stata del tutto generica, e quindi deve ritenersi non bisognevole di prova (art. 115 comma 2 c.p.c.), avendo l'appellata dedotto che nella fattura erano indicati i giorni di affitto del campo del mese di novembre (3 lunedì, 4 martedì,
4 mercoledì, 4 giovedì, 4 venerdì, 8 sabato), che riportava, ma che invece era avvenuto solo per “pochissimi giorni”, senza indicare quanti e quali, evidenziando solo che il rapporto era cessato il 22-11-2016, come riconosciuto anche dalla controparte.
Inoltre, i testimoni e hanno riferito che la disponibilità Testimone_6 Testimone_7 del capo si era protratta sino al mese di novembre 2016 e le generiche dichiarazioni rese dai testi , , e Testimone_3 Testimone_2 Testimone_8 Testimone_9 sull'utilizzo del campo per pochi giorni non è circostanziato e conferma solo che l'utilizzo del campo non è avvenuto per tutto il mese di novembre, come pacificamente ritenuto dalle parti.
Peraltro, l'appellata ha dedotto che il 22-11-2016 aveva deciso di prelevare le attrezzature sportive dell'associazione presenti nel box prefabbricato del , per trasportarle _1 in altra struttura, e ciò costituisce un ulteriore argomento di prova univoco che conferma che sino a quella data il campo era stato utilizzato dall'appellata che, peraltro, non ha allegato di aver utilizzato una diversa struttura prima di tale giorno per svolgere le proprie attività.
pag. 7 Per cui risulta provato che la somma indicata in fattura era quella dovuta per i giorni di effettivo utilizzo della struttura, calcolata proporzionalmente rispetto all'importo mensile stabilito di 1.500,00, come per il mese precedente, e alcuna prova di pagamento è stata fornita dall'appellata.
Ogni altra questione resta assorbita.
4.3. Per le ragioni esposte, risultando i motivi di appello fondati, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta la proposta opposizione e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c..
5. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00).
pag. 8 Le spese di lite di secondo grado seguono del pari il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del titolare , nei confronti della _1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 202/2018 del 28-8-2018, emesso dal giudice di pace di Sorrento), che dichiara esecutivo;
B) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del primo grado del giudizio, in favore di _1
, in persona del titolare , che liquida in euro 2.717,00 per
[...] Parte_2 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del presente grado del giudizio, in favore di _1
, in persona del titolare , che liquida in euro 2.552,00 per
[...] Parte_2 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 22 aprile 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 9