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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1227/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/61 e residente in Benevento alla C.da San Vitale n. 18, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via dei Cappuccini n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Fallarino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
C O N T R O
, con sede in BENEVENTO, alla Via Abbazia, 11, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., P.IVA rappresentata e difesa, per P.IVA_1 mandato in atti, dall'Avv. Enrico Francesca, con studio in Benevento, al Viale A.
Mellusi, 59;
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del
10.04.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.03.2024, il ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
chiedendo “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertato il Controparte_1 lavoro straordinario eseguito e non pagato e l'irregolare calcolo della retribuzione dovuta, condannare a pagare in favore del ricorrente la somma Controparte_1 di € 17.253,70 o quella maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione;
” con vittoria delle spese di lite, da attribuire all'avvocato anticipatario.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal
16/09/21 fino al 26/04/2023, data del licenziamento, con la qualifica di manovale;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 17,00 con intervallo di 1 ora per pranzo, svolgendo circa 16/20 ore di lavoro straordinario al mese;
di aver maturato il diritto al pagamento di compensi relativi agli straordinari effettuati e non pagati, ferie e permessi non goduti, indennità di mese, indennità di trasporto, maggiorazione per cassa edile e TFR.
Si costituiva in giudizio la eccependo che il rapporto di lavoro Controparte_1
oggetto di causa era soggetto alla disciplina prevista dal CCNL Edilizia- Industria e non del CCNL Settore Edilizia e Artigianato richiamato dal ricorrente e, nel merito, che nulla era dovuto al lavoratore se non il TFR rimasto in azienda, pari a € 1.889.
All'udienza del 04.07.2024, la corrispondeva al ricorrente la Controparte_1 somma di € 1.889 dovuta a titolo di TFR, mediante assegno circolare n. 5111403756-
04.
Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la decisione, con concessione del termine ex art. 127 ter cpc, alla scadenza del quale viene decisa con sentenza contestuale.
In primo luogo, si rileva che la società ha eccepito l'inapplicabilità del CCNL richiamato ed allegato dal ricorrente.
Nello specifico, il lavoratore ha dedotto che il rapporto di lavoro era regolato dalle previsioni del CCNL Settore Edilizia e Artigianato, mentre la società ha dedotto che al rapporto oggetto di causa era applicato il CCNL Edilizia- Industria, come risulta anche dall' in atti. CP_2
2 Come chiarito dalla giurisprudenza, “I contratti collettivi di lavoro che non dichiarati efficaci erga omnes dalla L. 741/59, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale stipulazione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il CCNL nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro – non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti - abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole contestandone invece esplicitamente altre, dovendosi escludere in tal caso che il contratto stesso possa avere efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole da lui contestate” (cfr. Cass. 3813/01,
Cass 10632/09, Cass. 11875/03, Cass. ordinanza n. 11537 del 2.5.2019).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato l'adesione della società alle sigle sindacali firmatarie del CCNL dallo stesso richiamato, mentre, la società ha dimostrato che al rapporto era espressamente applicato il diverso CCNL Edilizia-Industria.
Ne consegue, che deve farsi riferimento al CCNL Edilizia-Industria per rinvenire la disciplina contrattuale applicabile al rapporto lavorativo oggetto di causa.
Passando al merito, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile
1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo,
Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150,
Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando
3 egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791).
Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629). Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile
1994 n. 3651).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del
03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n.
6332 del 05/05/2001). Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire
4 le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del
22/12/2009).
In applicazione dei suddetti principi, vanno immediatamente rigettate le domande di pagamento dell'indennità per ferie e permessi non goduti, della maggiorazione per cassa edile e delle indennità di trasporto e di mensa.
In ricorso, il lavoratore ha esclusivamente dedotto di aver diritto al pagamento delle stesse, senza allegare né le circostanze di fatto, né i presupposti di diritto sui quali fonda la propria pretesa.
Tali carenze non sono sanabili attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate.
Venendo alla domanda di pagamento del lavoro straordinario, il lavoratore ha dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì per nove ore al giorno, a fronte delle otto ore giornaliere contrattualizzate.
È necessario, quindi, verificare gli esiti dell'istruttoria.
5 Il teste ha dichiarato “indifferente ADR: Conosco il ricorrente in Testimone_1
quanto abbiamo lavorato insieme per la nel settembre 2021. Preciso Controparte_1
che io ho lavorato per soli due mesi (settembre e ottobre 2021) ADR: non ho fatto causa alla società ADR: Io ero muratore con contratto a tempo determinato con orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 17 dal lunedì al venerdì ADR: il ricorrente lavorava con me, aveva i miei stessi orari, lui era manovale ADR: La pausa pranzo era dalle ore 12 alle ore 13 ADR: I cantieri erano raggiunti sempre insieme agli altri operai. Alle ore sette dovevo essere dove l'azienda aveva gli uffici a Pastene e da lì col furgone raggiungevamo i cantieri. ADR: Per un periodo di tempo abbiamo lavorato a casa di e iniziavo alle ore 7 e finivo alle 17 con un'ora di pausa pranzo ADR: Anche il CP_1
ricorrente ha lavorato con me a casa di , il lavoro è durato circa un mese e anche CP_1
il ricorrente iniziava a lavorare alle 7 e finiva alle 17, andavamo insieme ADR: Poi ho lavorato un paio di volte all'ASL a Benevento e poi non ricordo. In ogni caso io alle sette dovevo stare lì a disposizione del datore ADR: Noi stavamo sempre cinque minuti prima delle sette e mai dopo ADR: Quando eravamo sui cantieri fuori preciso che alle
17 terminavamo di lavorare sul cantiere e poi rientravamo in sede verso le 17.10 ADR:
Io non ho mai lavorato a Campolattaro, già ero andato via. ADR: Non ho lavorato in cantieri fuori Benevento”.
Il teste ha riferito “indifferente ADR: Lavoro per la resistente dal 2022 , Testimone_2
ovvero due anni e sette mesi come operaio generico ADR: Lavoro dalle ore 7.40 alle
16.30 dal lunedì al venerdì con pausa pranzo dalle 12 alle 13 ADR: Ho un contratto a tempo indeterminato per otto /otto ore e mezza al giorno ADR: Conosco il ricorrente abbiamo lavorato insieme per sette -otto mesi , lui è andato via nel maggio 2023 ADR:
Abbiamo lavorato insieme a Capolattaro, S. Angelo a Cupolo, Benevento , Pietrelcina
ADR: A Campolattaro non mi ricordo i giorni precisi , forse novembre 2023 , preciso che avevamo più cantieri e un giorni ci mandavano da una parte e un altro giorno dall'altra ADR: Alle ore sette eravamo al deposito e poi se andavamo fuori iniziavamo a lavorare alle 7.40 ad esempio se andavamo a Campolattaro e alle 17 eravamo al deposito ADR: Sui cantieri di Benevento partivamo da Pastene alle sette e iniziavamo a
6 lavorare alle ore 7.20 /7.30 ADR: Alle ore 17 eravamo al deposito qualunque fosse il cantiere. ADR: Anche il ricorrente era operaio generico”.
Il teste ha dichiarato “ADR: conosco il ricorrente perché abbiamo Tes_3
lavorato insieme alle dipendenze della io ho lavorato dal 2021 al Controparte_1
2023 alle dipendenze della società e ho una causa in corso per il pagamento di differenze retributive, con prossima udienza ad aprile. Anzi, ho iniziato a lavorare nel
2020, o meglio poiché ho lavorato un anno in nero, non ricordo esattamente quando ho iniziato. ADR: quando il ricorrente ha iniziato a lavorare a settembre 2021 io già lavoravo alle dipendenze della società, io sono stato licenziato a novembre, non ricordo di che anno e il ricorrente un mese dopo di me. ADR: il ricorrente non era un manovale, ma era mastro, portava lui la ditta avanti, tanto posso dire perché a volte lavoravamo insieme. Eravamo quattro o cinque persone e non sempre lavoravamo tutti insieme o comunque con la stessa persona, ma capitava spesso che io lavorassi con il ricorrente.
ADR: lavoravamo dal lunedì al sabato, dalle 6,45 alle 17,00, con pausa pranzo dalle
12,00 alle 13,00. ADR: il sabato, dato che per legge non possiamo lavorare sui cantieri, la ditta ci faceva lavorare o a casa del sig. o a casa dello zio. ADR: nelle CP_1
occasioni in cui io non andavo il sabato, cosa che accadeva raramente, io non so se i colleghi lavoravano sui cantieri o a casa del sig. o dello zio. ADR: io e il CP_1
ricorrente abbiamo lavorato insieme su due cantieri a Campolattaro, uno a Santa Maria degli Angeli, uno a Sant'Angelo a Cupolo, uno a Piazza Piano di Corte, a Pietrelcina, a
Pastene, a Via Annunziata e sulla Fondo Valle Vitulanese, ma su quest'ultimo il ricorrente ha lavorato due o tre giorni, perché era appena arrivato e anche per l'ASL.
Abbiamo lavorato insieme su circa dieci/dodici cantieri. ADR: preciso che quando ho detto che iniziavamo a lavorare alle 6,45 intendo dire che quello era l'orario effettivo di inizio della prestazione lavorativa perché ci incontravamo alle 6,30 circa al deposito per poi partire e raggiungere il cantiere. ADR: la ditta voleva che finivamo di lavorare alle
17,00 e poi partivamo per tornare, arrivavamo a Benevento intorno alle 17,30”.
Il teste ha riferito “ADR: sono dipendente della dal Testimone_4 Controparte_1
gennaio 2020, conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per un periodo. Il ricorrente ha iniziato a lavorare intorno al mese di settembre 2023, al rientro dalle ferie
7 ha iniziato a lavorare. Ha finito di lavorare ad aprile 2023, anzi forse ha iniziato a lavorare nel 2022. Io non ricordo con esattezza le date, ma posso dire che non ha lavorato per molto tempo, ma ha lavorato per più di un anno. ADR: lavoravamo dal lunedì al venerdì, partivamo con il furgone intorno alle 7,00- 7,05 e poi andavamo sul luogo di lavoro, una volta arrivati iniziavamo a lavorare. L'orario di inizio del lavoro variava in base alla distanza dei cantieri, ma comunque non iniziavamo mai prima delle
7,30. Poi alle 16,30 pulivamo i ferri, sistemavamo e ce ne andavamo. Arrivavamo intorno alle 17,00-17,10. ADR: preciso che partivamo e tornavamo al deposito della ditta sito in Pastene. ADR: facevamo la pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00. ADR: il faceva l'aiutante”. Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testi escussi coprono interamente il periodo dal 16.9.2021 al
26.04.2023, ovvero il periodo lavorato dal ricorrente e dalle dichiarazioni dagli stessi rese, emerge che si lavorava dal lunedì al venerdì- solo il teste ha riferito Tes_3
che lavoravano anche il sabato, ma tale circostanza non è stata neanche dedotta dal ricorrente in ricorso.
I testi hanno sostanzialmente riferito che alle 7,00 del mattino dovevano essere al deposito della società, sita in Pastene per partire in direzione dei cantieri di volta in volta individuati dal datore di lavoro, che alle 17,00-17,20-17,30 tornavano in cantiere e avevano una pausa pranzo di un'ora.
L'articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1. "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2. "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
(...)».
L'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66 del 2003 definisce l'orario di lavoro come
"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Come chiarito dalla giurisprudenza, “il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro
8 come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione;
in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” (Cass. Civ.
Sez. L, Ordinanza n. 28429/2024, Cass. Civ. Sez. L, n. 15332/2024; Cass. Civ. Sez. L.
n. 17511/10, Cass. Civ. Sez. L. 5701/04)”.
Tenuto conto della domanda del ricorrente- che ha limitato la richiesta ad una solo ora di lavoro straordinario al giorno, fino alle 17,00-, non rileva, quindi, se effettivamente l'orario di rientro in cantiere fosse alle 17,00- 17,10, come dichiarato dai testi Tes_4
e o alle 17,30 come riferito dal teste in quanto tutti i testi hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3
precisato di doversi presentare, quantomeno alle 7,00 del mattino, al deposito di Pastene
e di dover tornare, dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa sui vari cantieri, al deposito di Pastene per espressa disposizione datoriale.
Ne consegue, che deve considerarsi orario di lavoro l'intero arco temporale decorrente dal momento in cui i lavoratori si presentavano al deposito, fino a quando vi facevano rientro e, quindi, dalle ore 7,00 alle 17,00.
In ordine al quantum dovuto, si ritiene di poter utilizzare i conteggi elaborati dal ricorrente, in quanto il CCNL Edilizia-Artigianato, applicato per il conteggio ed il
CCNL Edilizia-Industria applicato al rapporto, prevedono le medesime tabelle retributive e le medesime maggiorazioni per il lavoro straordinario diurno.
Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente al pagamento della somma lorda di € 4.820,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
In ordine alla domanda di pagamento del TFR, poiché la società ha riconosciuto di non aver corrisposto il pagamento del TFR, nella misura indicata nella busta paga di giugno
2023 e ha provveduto al pagamento del quantum in essa indicato, all'udienza del
04.07.2024, deve dichiararsi la cessata materia del contendere sul punto.
Le spese vengono compensate per la metà, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e, per la restante metà seguono la soccombenza della società e si liquidano in dispositivo secondo gli scaglioni di valore della controversia (calcolato tenendo conto anche delle somme corrisposte a titolo di TFR, solo in corso di causa).
9
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 4.820,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, per il lavoro straordinario svolto nel periodo dal 16.09.2021 al 26.04.2023;
2) Dichiara la cessata materia del contendere, riguardo alla domanda di pagamento del TFR;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.538,50, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
Così deciso in Benevento, 11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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