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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/09/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2987/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2987/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...], il [...], c.f. residente in [...]C.F._1
Lugo (RA), Via Dei Visconti, n. 13 (avv. Lucia Casadio)
e
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Dei Visconti n. 13, c.f. (avv. Francesca Filipucci) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Bagnacavallo (RA) il
14.09.2014, in regime di separazione legale dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 11, p. II, serie A, anno 2014;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“SUI RAPPORTI PERSONALI E SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE:
1. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi a portarsi reciproco rispetto ed a non porre interferenze l'uno verso l'altro nelle rispettive vite private.
2. La casa coniugale, di proprietà dello stesso, posta in Via Dei Visconti, n. 13, 48022 Lugo (RA) viene assegnata al sig. Parte_1
3. Le figlie minori continueranno pertanto a vivere e ad avere residenza anagrafica presso la madre in Via Kennedy, 1/B, in Sant'Agata Sul Santerno (RA)
4. La sig.ra ha lasciato definitivamente la casa coniugale, unitamente a Controparte_1 tutti i suoi effetti personali e comunicherà poi al sig. l'indirizzo di eventuali Parte_1 successive nuove abitazioni.
5. L'affidamento sarà condiviso, dovendo pertanto entrambi i genitori egualmente concorrere al mantenimento, all'istruzione ed alle cure delle minori.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti delle figlie minori, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita delle figlie, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante.
I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti le minori, a non coinvolgere le figlie in discussioni e a non assumere, alla loro presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
Le figlie minori avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La frequentazione dei genitori con le figlie è da intendersi come partecipazione di entrambi i genitori alla quotidianità delle medesime, pertanto i ricorrenti, tenuto in preminente considerazione l'interesse (e il desiderio) della prole, convengono che le figlie vivranno in collocazione prevalente presso la sig.ra in Via Kennedy, 1/B, in Sant'Agata Sul Santerno (RA) e Controparte_1 che il sig. avrà il diritto di vedere le figlie, e tenerle con sé presso la propria Parte_1 abitazione, ove attualmente vive, ovvero presso altro domicilio ove dovesse trasferirsi, previa comunicazione del trasferimento alla sig.ra con le seguenti modalità, Controparte_1
Per_ precisandosi che la figlia maggiore, , deciderà a sua discrezione se seguire tali modalità, ovvero se concordarne di diverse con i genitori:
- Infrasettimana: il padre potrà tenere con con sé le figlie nei giorni di martedì e giovedì, e, in base ai suoi turni di lavoro, le ragazze pernotteranno, se di loro volontà, presso il medesimo, che, per il caso del turno lavorativo nel pomeriggio, le accompagnerà a scuola;
le ragazze trascorreranno con i genitori weekend alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena, sempre in base ai turni di lavoro dei genitori.
- Festività (Natale, S. Stefano, 31.12, 01.01, Epifania, Pasqua, 2 novembre, Ferragosto, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno): le ragazze trascorreranno le Festività -sopra esemplificate- in modalità alternata con uno e con l'altro genitore, e, comunque, i Ricorrenti si impegnano alla più ampia collaborazione, via via concordando in dettaglio i rispettivi turni per trascorrere le Festività con le figlie.
- Vacanze estive: entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie n. 15 giorni anche consecutivi, compreso il pernottamento, da concordarsi previamente tra i genitori con 35 giorni di anticipo.
- Entrambi i genitori sono autorizzati a portare le figlie in vacanza anche lontano dalla residenza abituale. L'itinerario del viaggio dovrà essere comunicato e/o fornito all'altro genitore 15 giorni (o comunque con congruo termine) prima del viaggio stesso.
- Nessuno dei due genitori è autorizzato a portare le figlie fuori dall'Italia, senza il consenso dell'altro genitore.
- I ricorrenti danno atto e concordano che le scelte di istruzione, educazione e salute relative alle figlie dovranno essere sempre concordate dai genitori e dovranno essere necessariamente concordate anche dalle figlie, con ambedue i genitori.
***
SUI RAPPORTI ECONOMICI:
1. Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, oltre al mantenimento Parte_1 diretto, compreso il vestiario, parrucchiera, estetista e ricariche telefoniche, Euro 200,00 mensili omnia in favore delle figlie minori, tramite bonifico bancario da rivolgersi alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: [...] entro Controparte_1 il giorno 15 di ogni mese.
Per quanto riguarda parrucchiera ed estetista, anche stante l'esposizione economica del sig.
il quale ha attualmente in corso n. 3 finanziamenti, le Parti convengono che Parte_1 illustreranno la situazione alle figlie e che, pertanto, tali spese dovranno essere contenute per ciascun genitore entro i limiti delle sue possibilità.
Ad esito dell'estinzione dei n. 3 finanziamenti che il sig. ha attualmente in corso, Parte_1
e, pertanto, dopo 6 mesi dal deposito del presente ricorso, la somma di cui sopra verrà elevata dal sig. ad Euro 300,00 omnia. All'esito degli altri finanziamenti in essere, le parti Parte_1 potranno rivalutare l'importo del detto assegno.
2. Per quanto concerne le ulteriori spese necessarie per le figlie, i genitori concordano di voler fare fronte agli oneri che si renderanno necessari, quali, spese scolastiche e parascolastiche, spese mediche, sportive e ricreative nella misura del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di Ravenna
(che dichiarano di conoscere) nonché secondo con le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Il genitore anticipatario delle spese informerà l'altro genitore (Whatsapp o via e-mail) inviando all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso avverrà entro 20 giorni successivi alla richiesta;
si precisa che ciascun genitore si impegna a dare pronta conferma all'altro (entro le 24h) dell'intercorsa ricezione della documentazione comprovante le spese sostenute la relativa richiesta.
I coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra
” Controparte_1
- Spese compensate tra le parti
Così deciso in Ravenna il 25.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2987/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...], il [...], c.f. residente in [...]C.F._1
Lugo (RA), Via Dei Visconti, n. 13 (avv. Lucia Casadio)
e
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Dei Visconti n. 13, c.f. (avv. Francesca Filipucci) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Bagnacavallo (RA) il
14.09.2014, in regime di separazione legale dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 11, p. II, serie A, anno 2014;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“SUI RAPPORTI PERSONALI E SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE:
1. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi a portarsi reciproco rispetto ed a non porre interferenze l'uno verso l'altro nelle rispettive vite private.
2. La casa coniugale, di proprietà dello stesso, posta in Via Dei Visconti, n. 13, 48022 Lugo (RA) viene assegnata al sig. Parte_1
3. Le figlie minori continueranno pertanto a vivere e ad avere residenza anagrafica presso la madre in Via Kennedy, 1/B, in Sant'Agata Sul Santerno (RA)
4. La sig.ra ha lasciato definitivamente la casa coniugale, unitamente a Controparte_1 tutti i suoi effetti personali e comunicherà poi al sig. l'indirizzo di eventuali Parte_1 successive nuove abitazioni.
5. L'affidamento sarà condiviso, dovendo pertanto entrambi i genitori egualmente concorrere al mantenimento, all'istruzione ed alle cure delle minori.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti delle figlie minori, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita delle figlie, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante.
I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti le minori, a non coinvolgere le figlie in discussioni e a non assumere, alla loro presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
Le figlie minori avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La frequentazione dei genitori con le figlie è da intendersi come partecipazione di entrambi i genitori alla quotidianità delle medesime, pertanto i ricorrenti, tenuto in preminente considerazione l'interesse (e il desiderio) della prole, convengono che le figlie vivranno in collocazione prevalente presso la sig.ra in Via Kennedy, 1/B, in Sant'Agata Sul Santerno (RA) e Controparte_1 che il sig. avrà il diritto di vedere le figlie, e tenerle con sé presso la propria Parte_1 abitazione, ove attualmente vive, ovvero presso altro domicilio ove dovesse trasferirsi, previa comunicazione del trasferimento alla sig.ra con le seguenti modalità, Controparte_1
Per_ precisandosi che la figlia maggiore, , deciderà a sua discrezione se seguire tali modalità, ovvero se concordarne di diverse con i genitori:
- Infrasettimana: il padre potrà tenere con con sé le figlie nei giorni di martedì e giovedì, e, in base ai suoi turni di lavoro, le ragazze pernotteranno, se di loro volontà, presso il medesimo, che, per il caso del turno lavorativo nel pomeriggio, le accompagnerà a scuola;
le ragazze trascorreranno con i genitori weekend alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena, sempre in base ai turni di lavoro dei genitori.
- Festività (Natale, S. Stefano, 31.12, 01.01, Epifania, Pasqua, 2 novembre, Ferragosto, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno): le ragazze trascorreranno le Festività -sopra esemplificate- in modalità alternata con uno e con l'altro genitore, e, comunque, i Ricorrenti si impegnano alla più ampia collaborazione, via via concordando in dettaglio i rispettivi turni per trascorrere le Festività con le figlie.
- Vacanze estive: entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie n. 15 giorni anche consecutivi, compreso il pernottamento, da concordarsi previamente tra i genitori con 35 giorni di anticipo.
- Entrambi i genitori sono autorizzati a portare le figlie in vacanza anche lontano dalla residenza abituale. L'itinerario del viaggio dovrà essere comunicato e/o fornito all'altro genitore 15 giorni (o comunque con congruo termine) prima del viaggio stesso.
- Nessuno dei due genitori è autorizzato a portare le figlie fuori dall'Italia, senza il consenso dell'altro genitore.
- I ricorrenti danno atto e concordano che le scelte di istruzione, educazione e salute relative alle figlie dovranno essere sempre concordate dai genitori e dovranno essere necessariamente concordate anche dalle figlie, con ambedue i genitori.
***
SUI RAPPORTI ECONOMICI:
1. Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, oltre al mantenimento Parte_1 diretto, compreso il vestiario, parrucchiera, estetista e ricariche telefoniche, Euro 200,00 mensili omnia in favore delle figlie minori, tramite bonifico bancario da rivolgersi alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: [...] entro Controparte_1 il giorno 15 di ogni mese.
Per quanto riguarda parrucchiera ed estetista, anche stante l'esposizione economica del sig.
il quale ha attualmente in corso n. 3 finanziamenti, le Parti convengono che Parte_1 illustreranno la situazione alle figlie e che, pertanto, tali spese dovranno essere contenute per ciascun genitore entro i limiti delle sue possibilità.
Ad esito dell'estinzione dei n. 3 finanziamenti che il sig. ha attualmente in corso, Parte_1
e, pertanto, dopo 6 mesi dal deposito del presente ricorso, la somma di cui sopra verrà elevata dal sig. ad Euro 300,00 omnia. All'esito degli altri finanziamenti in essere, le parti Parte_1 potranno rivalutare l'importo del detto assegno.
2. Per quanto concerne le ulteriori spese necessarie per le figlie, i genitori concordano di voler fare fronte agli oneri che si renderanno necessari, quali, spese scolastiche e parascolastiche, spese mediche, sportive e ricreative nella misura del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di Ravenna
(che dichiarano di conoscere) nonché secondo con le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Il genitore anticipatario delle spese informerà l'altro genitore (Whatsapp o via e-mail) inviando all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso avverrà entro 20 giorni successivi alla richiesta;
si precisa che ciascun genitore si impegna a dare pronta conferma all'altro (entro le 24h) dell'intercorsa ricezione della documentazione comprovante le spese sostenute la relativa richiesta.
I coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra
” Controparte_1
- Spese compensate tra le parti
Così deciso in Ravenna il 25.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè