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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 899/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 899 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
p. iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello,
dall'avv. Carmen Monopoli, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Lecce, presso e nello studio dell'avv. Alberto Pepe, in Via Augusto Imperatore n. 16;
- APPELLANTE -
E
(p. iva: ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Pierandrea
PICCINNI e Maurizio FRIOLO e, con entrambi, elettivamente domiciliata in alla Via CP_1
Parte Napoli 8, presso la Struttura Burocratico Legale dell' di in virtù di mandato in calce CP_1
alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale dell'8/1/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine loro concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado – secondo quanto riportato nella sentenza impugnata – trae origine
dall'ingiunzione di pagamento emessa su ricorso del Parte_3
(di seguito solo ) nei confronti dell' per l'importo di €
[...] Parte_3 Parte_4
110.028,18, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio
Con il ricorso monitorio l'odierna società opposta aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo
per il pagamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica erogate nei mesi
compresi tra luglio e ottobre 2011 e tra febbraio e ottobre 2012.
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente Parte_4
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
sostenendo che la documentazione posta alla base della richiesta monitoria non costituisse idonea
prova scritta e, comunque, allegando la sussistenza di condizioni ostative al pagamento delle
prestazioni. Tanto in ragione dell'intervenuta revoca dell'accreditamento del Parte_3
con il SSR a causa di accertate irregolarità, consistite in un'autocertificazione non
[...]
veritiera del legale rappresentante del Laboratorio in ordine alla sussistenza dei requisiti
organizzativi.
Part Più in particolare l' opponente deduceva che sino al 21.10.2011 (data di assunzione di un nuovo
tecnico di laboratorio), il Laboratorio non disponeva di un tecnico di laboratorio in possesso di
regolari titolo abilitanti e, quindi, non essendo in possesso di tutti i requisiti organizzativi di cui al
regolamento regionale n. 3/2005, aveva erogato prestazioni non conformi a quelle normativamente
e contrattualmente richieste, oltre che in assenza di accreditamento.
Per il richiesto pagamento di prestazioni erogate nel periodo successivo, da febbraio a ottobre 2012,
affermava che l'opposta aveva operato comunque in assenza di accreditamento. Aggiungeva che la pretesa avversaria non avrebbe potuto basarsi sul contratto per erogazione di prestazioni
Part specialistiche stipulato con l' in quanto l'accordo era da ritenersi nullo perché contrario a norme
imperative che regolamentano la materia dell'accreditamento.
Il Laboratorio opposto, costituitosi in giudizio all'udienza dell'11.2.2014, eccepiva preliminarmente
la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Nel merito deduceva che con nota del 1012.2007 aveva inoltrato istanza per il passaggio dalla fase
di transitorio accreditamento a quella di provvisorio accreditamento, autocertificando il possesso
dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo generali e specifici previsti per la tipologia di
appartenenza dal Regolamento Regionale n. 3/2005; che il dott. , in qualità di legale Persona_1
rappresentante del ridetto Laboratorio, riteneva che i ruoli e le posizioni funzionali operanti nella
struttura fossero ricoperti da personale in possesso di idonei titoli professionali;
che il ruolo di
tecnico di laboratorio era stato affidato sin dall'11.3.2000 alla sig.ra e, in proposito, Parte_5
nel corso degli anni gli organi preposti al controllo non avevano mai contestato alcunché; che in
virtù degli esiti delle verifiche, e non solo della suddetta autocertificazione, l'Amministrazione aveva
comunicato che la verifica dei requisiti organizzativi per il passaggio all'accreditamento provvisorio
aveva avuto esito positivo;
che anche in seguito, allorché veniva presentata dal istanza Parte_3
per l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale, il dott. , sempre in buona fede, aveva Per_1
autocertificato il possesso dei requisiti di natura organizzativa, già verificati dall'Amministrazione
con esito positivo;
che anche durante l'ulteriore ispezione del 29.9.2011, svolta dai funzionari del
Dipartimento di Prevenzione dell' nulla era stato contestato nonostante fossero stati Parte_4
acquisiti i titoli accademici e gli attestati di qualificazione professionale del personale;
che solo con
nota del 10.10.2011 lo stesso Dipartimento di Prevenzione, a distanza di due anni dal positivo parere
precedentemente espresso, aveva affermato che non risultavano soddisfatti i requisiti previsti dalla
normativa per la figura di tecnico di laboratorio;
che il Laboratorio si era quindi adeguato a
quest'ultimo parere provvedendo ad assumere un nuovo tecnico in possesso del previsto titolo di
Part studio;
che, considerati soddisfatti i requisiti organizzativi, l' , nel gennaio 2012, aveva stipulato il contratto avente ad oggetto le prestazioni erogate nel 2011; che, nonostante ciò, con provvedimento
dirigenziale regionale del 17.10.2012 veniva revocato l'accreditamento per carenza, alla data del
31.12.2007, del requisito organizzativo relativo alla figura del tecnico di laboratorio;
che
quest'ultimo provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR.
Tanto dedotto, l'opposta sosteneva che il comportamento assunto dall'opponente non era stato
Part connotato da correttezza e ragionevolezza, avendo peraltro l' omesso di comunicare in via
preventiva la sospensione dell'attività da parte dell'Erogatore, determinando il Parte_3
a continuare in buona fede l'erogazione del servizio almeno fino all'intervenuta revoca
[...]
dell'accreditamento.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, di accertare dovuta in proprio
favore la somma di cui al decreto ingiuntivo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e/o
Part risarcimento danni derivanti dall'illecito comportamento tenuto dall' per violazione dei doveri
di buona fede e correttezza.
La causa, istruita con acquisizioni documentali, con ordinanza del 12.6.2015 veniva sospesa in
ragione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità del presente giudizio con il procedimento
amministrativo pendente dinanzi al Tar Bari, avente ad oggetto il provvedimento di revoca
dell'accreditamento. Su ricorso dell'opposta veniva riassunta.”
Con sentenza n.538/2022 del 6/4/22, il Tribunale adito (1) accoglieva
l'opposizione e, per l'effetto, revocava il d.i. n.107/2013 del 25/2/2013;
(2) dichiarava inammissibili la domanda di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. e quella di risarcimento danni proposte dal Parte_1
(3) condannava il alla rifusione, in
[...] Parte_1
Part favore dell' di delle spese di lite. CP_1
Avverso detta pronuncia, con atto ritualmente notificato, interponeva appello il , in persona del l.r.p.t., cui si Parte_1 opponeva la chiedendone il rigetto in quanto infondato in Parte_4
fatto ed in diritto.
All'udienza collegiale dell'8/1/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso,
la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dall'ente appellato, di inammissibilità
dell'appello principale, per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta
– sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la mancata ovvero l'erronea e/o illegittima
valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del con Parte_1
riferimento alla nullità/inesistenza della notifica dell'atto di opposizione e, dunque, la tardività della
stessa per mancato rispetto del termine;
la non corretta qualificazione ed il mancato esame
dell'eccezione di inesistenza/nullità della notifica.
Segnatamente, deduce l'appellante che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, veniva dichiarato, nel corpo dell'atto, per un mero refuso, un domicilio errato (“in Bari alla Via G. Bovio n. 21, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Florio”), luogo che alcun riferimento aveva con la parte agente e con il
Parte difensore costituito;
che la avvedendosi del refuso, e che il reale domicilio della parte ingiunta fosse quello rinvenibile sia dalla procura posta a margine del ricorso, che dall'atto giudiziario contenente il decreto ingiuntivo, effettuava la notifica dell'atto nel predetto ultimo domicilio, oltre che, per mero scrupolo, presso quello erroneamente dichiarato;
che però la busta contenente l'atto di
Parte opposizione, per un errore compiuto dalla era indirizzata nella città di Monopoli e non di UN
(confusione generata dal cognome del procuratore di parte opposta); che, pertanto, nessuna delle due notifiche aveva prodotto il suo effetto e, per tale ragione, alla prima udienza di comparizione, non
Parte essendosi costituito il , la difesa della chiedeva al Magistrato la Parte_1
possibilità di rinnovare la notifica dell'atto di opposizione, che veniva correttamente indirizzato presso lo studio del difensore, in UN.
Sennonché deduce l'appellante come, non avendo l'opponente dimostrato la regolare instaurazione del contraddittorio nel termine perentorio ex lege, il giudice adito non avrebbe dovuto neppure autorizzarlo alla rinnovazione della notifica.
Conclude instando per la conferma, in riforma dell'impugnata sentenza, del decreto monitorio opposto, previa declaratoria di tardività dell'opposizione per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art.641 c.p.c.
3. Dette doglianze non sono degne di pregio. Ed invero, emerge ex actis, che l'ente opponente ha tempestivamente notificato l'opposizione de
qua, presso il domicilio eletto dal procuratore del creditore intimante, in Bari, come da formale dichiarazione resa dallo stesso nel decreto ingiuntivo opposto.
Detta notifica si è perfezionata con il ritiro dell'atto da parte del destinatario, come attestato dal duplicato dell'avviso di ricevimento, rilasciato dal locale Ufficio postale e versato in atti.
Sicché posto che la notificazione risulta ritualmente perfezionata - con la consegna dell'atto al procuratore nel domicilio eletto - l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta.
4. Con il secondo motivo di ricorso, l'appellante censura la sentenza avversata per aver il Giudice di prime cure valorizzato come circostanza non contestata l'assenza del tecnico di laboratorio alla data del 10.12.2007 ed aver attribuito alla stessa una valenza ostativa alla corretta esecuzione degli
Part obblighi contrattuali assunti con l
Evidenzia come fosse acclarata l'efficienza e la sicurezza delle prestazioni erogate dal centro, in quanto nell'organigramma del personale della struttura erano presenti 3 biologi, oltre alla dipendente
, in possesso di esperienza pluriennale nel ruolo di tecnico di laboratorio. Parte_5
Rileva come per pacifica giurisprudenza amministrativa le funzioni del tecnico di laboratorio possano essere indifferentemente svolte da personale laureato in scienze biologiche abilitato alla professione.
Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del e la buona fede di quest'ultimo, nonché la incontestata utilità Parte_3
Parte delle prestazioni erogate in favore della di guisa che avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'obbligo della a corrispondere il valore economico delle predette prestazioni, confermando Pt_6
nel quantum il provvedimento monitorio.
La sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere al anche una somma Parte_7
Parte a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della da determinarsi, in via equitativa.
5. Entrambi i motivi sono infondati. Nel corso del giudizio di primo grado, l'Amministrazione convenuta ha posto in rilievo che lo status di soggetto accreditato era stato conseguito dall'appellante, mediante una dichiarazione non veritiera circa il possesso di alcuni requisiti organizzativi e che, per tale motivo, era stato revocato con efficacia ex tunc.
Ciò in quanto, il possesso di determinati requisiti organizzativi (presenza del tecnico di laboratorio)
risultava asseverato sulla base delle dichiarazioni ed autocertificazioni rilasciate dal l.r. del laboratorio e che, a seguito di verifiche poste in essere dagli organi accertatori, non sono risultate veritiere.
La conseguente revoca/decadenza ex tunc dell'accreditamento con il SSR, da parte della struttura sanitaria, ha determinato l'inesistenza del titolo e l'impossibilità per l' di provvedere Parte_4
con i richiesti pagamenti.
Tale circostanza risulta definitivamente acclarata in sede amministrativa, posto che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 5133/2021, ha confermato il provvedimento di revoca dell'accreditamento adottato dalla . CP_2
Di talché alla data del 31.12.2007, e fino alla data di assunzione del nuovo tecnico di laboratorio
(21.10.2011), il non disponendo di un tecnico di laboratorio Parte_8
in possesso dei regolari titoli abilitanti e non essendo in possesso di tutti i requisiti organizzativi di cui al Regolamento regionale n. 3/2005 e ss. mod., ha erogato prestazioni non conformi a quelle
normativamente e contrattualmente richieste.
Secondo l'indirizzo consolidato della S.C., “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio
dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dal D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art.
6 - non ha
modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane
di natura sostanzialmente concessorio. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni
alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo
regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr., da ultimo, Cass. n.1740/2011; Cass. n.17711/2014; Cass.
n.23657/2015; Cass. S.U. n.16336/2019; Cass. n.7019/2020).
Alla revoca della concessione consegue l'illegittimità dei pagamenti ex adverso richiesti per le prestazioni erogate da luglio a ottobre 2011(ex art 7, comma 2 del contratto), nonché di quelli successivi, in quanto erogati senza un regolare titolo concessorio.
6. All'esito del presente giudizio, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di CP_3
cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla , in persona del Parte_9
l.r.p.t., nei confronti del in persona del l.r.p.t., Controparte_4
avverso la sentenza n.1773/2019 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 5.300,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 17
marzo 2023.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 899 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
p. iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello,
dall'avv. Carmen Monopoli, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Lecce, presso e nello studio dell'avv. Alberto Pepe, in Via Augusto Imperatore n. 16;
- APPELLANTE -
E
(p. iva: ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Pierandrea
PICCINNI e Maurizio FRIOLO e, con entrambi, elettivamente domiciliata in alla Via CP_1
Parte Napoli 8, presso la Struttura Burocratico Legale dell' di in virtù di mandato in calce CP_1
alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale dell'8/1/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine loro concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado – secondo quanto riportato nella sentenza impugnata – trae origine
dall'ingiunzione di pagamento emessa su ricorso del Parte_3
(di seguito solo ) nei confronti dell' per l'importo di €
[...] Parte_3 Parte_4
110.028,18, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio
Con il ricorso monitorio l'odierna società opposta aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo
per il pagamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica erogate nei mesi
compresi tra luglio e ottobre 2011 e tra febbraio e ottobre 2012.
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente Parte_4
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
sostenendo che la documentazione posta alla base della richiesta monitoria non costituisse idonea
prova scritta e, comunque, allegando la sussistenza di condizioni ostative al pagamento delle
prestazioni. Tanto in ragione dell'intervenuta revoca dell'accreditamento del Parte_3
con il SSR a causa di accertate irregolarità, consistite in un'autocertificazione non
[...]
veritiera del legale rappresentante del Laboratorio in ordine alla sussistenza dei requisiti
organizzativi.
Part Più in particolare l' opponente deduceva che sino al 21.10.2011 (data di assunzione di un nuovo
tecnico di laboratorio), il Laboratorio non disponeva di un tecnico di laboratorio in possesso di
regolari titolo abilitanti e, quindi, non essendo in possesso di tutti i requisiti organizzativi di cui al
regolamento regionale n. 3/2005, aveva erogato prestazioni non conformi a quelle normativamente
e contrattualmente richieste, oltre che in assenza di accreditamento.
Per il richiesto pagamento di prestazioni erogate nel periodo successivo, da febbraio a ottobre 2012,
affermava che l'opposta aveva operato comunque in assenza di accreditamento. Aggiungeva che la pretesa avversaria non avrebbe potuto basarsi sul contratto per erogazione di prestazioni
Part specialistiche stipulato con l' in quanto l'accordo era da ritenersi nullo perché contrario a norme
imperative che regolamentano la materia dell'accreditamento.
Il Laboratorio opposto, costituitosi in giudizio all'udienza dell'11.2.2014, eccepiva preliminarmente
la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Nel merito deduceva che con nota del 1012.2007 aveva inoltrato istanza per il passaggio dalla fase
di transitorio accreditamento a quella di provvisorio accreditamento, autocertificando il possesso
dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo generali e specifici previsti per la tipologia di
appartenenza dal Regolamento Regionale n. 3/2005; che il dott. , in qualità di legale Persona_1
rappresentante del ridetto Laboratorio, riteneva che i ruoli e le posizioni funzionali operanti nella
struttura fossero ricoperti da personale in possesso di idonei titoli professionali;
che il ruolo di
tecnico di laboratorio era stato affidato sin dall'11.3.2000 alla sig.ra e, in proposito, Parte_5
nel corso degli anni gli organi preposti al controllo non avevano mai contestato alcunché; che in
virtù degli esiti delle verifiche, e non solo della suddetta autocertificazione, l'Amministrazione aveva
comunicato che la verifica dei requisiti organizzativi per il passaggio all'accreditamento provvisorio
aveva avuto esito positivo;
che anche in seguito, allorché veniva presentata dal istanza Parte_3
per l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale, il dott. , sempre in buona fede, aveva Per_1
autocertificato il possesso dei requisiti di natura organizzativa, già verificati dall'Amministrazione
con esito positivo;
che anche durante l'ulteriore ispezione del 29.9.2011, svolta dai funzionari del
Dipartimento di Prevenzione dell' nulla era stato contestato nonostante fossero stati Parte_4
acquisiti i titoli accademici e gli attestati di qualificazione professionale del personale;
che solo con
nota del 10.10.2011 lo stesso Dipartimento di Prevenzione, a distanza di due anni dal positivo parere
precedentemente espresso, aveva affermato che non risultavano soddisfatti i requisiti previsti dalla
normativa per la figura di tecnico di laboratorio;
che il Laboratorio si era quindi adeguato a
quest'ultimo parere provvedendo ad assumere un nuovo tecnico in possesso del previsto titolo di
Part studio;
che, considerati soddisfatti i requisiti organizzativi, l' , nel gennaio 2012, aveva stipulato il contratto avente ad oggetto le prestazioni erogate nel 2011; che, nonostante ciò, con provvedimento
dirigenziale regionale del 17.10.2012 veniva revocato l'accreditamento per carenza, alla data del
31.12.2007, del requisito organizzativo relativo alla figura del tecnico di laboratorio;
che
quest'ultimo provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR.
Tanto dedotto, l'opposta sosteneva che il comportamento assunto dall'opponente non era stato
Part connotato da correttezza e ragionevolezza, avendo peraltro l' omesso di comunicare in via
preventiva la sospensione dell'attività da parte dell'Erogatore, determinando il Parte_3
a continuare in buona fede l'erogazione del servizio almeno fino all'intervenuta revoca
[...]
dell'accreditamento.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, di accertare dovuta in proprio
favore la somma di cui al decreto ingiuntivo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e/o
Part risarcimento danni derivanti dall'illecito comportamento tenuto dall' per violazione dei doveri
di buona fede e correttezza.
La causa, istruita con acquisizioni documentali, con ordinanza del 12.6.2015 veniva sospesa in
ragione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità del presente giudizio con il procedimento
amministrativo pendente dinanzi al Tar Bari, avente ad oggetto il provvedimento di revoca
dell'accreditamento. Su ricorso dell'opposta veniva riassunta.”
Con sentenza n.538/2022 del 6/4/22, il Tribunale adito (1) accoglieva
l'opposizione e, per l'effetto, revocava il d.i. n.107/2013 del 25/2/2013;
(2) dichiarava inammissibili la domanda di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. e quella di risarcimento danni proposte dal Parte_1
(3) condannava il alla rifusione, in
[...] Parte_1
Part favore dell' di delle spese di lite. CP_1
Avverso detta pronuncia, con atto ritualmente notificato, interponeva appello il , in persona del l.r.p.t., cui si Parte_1 opponeva la chiedendone il rigetto in quanto infondato in Parte_4
fatto ed in diritto.
All'udienza collegiale dell'8/1/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso,
la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dall'ente appellato, di inammissibilità
dell'appello principale, per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta
– sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la mancata ovvero l'erronea e/o illegittima
valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del con Parte_1
riferimento alla nullità/inesistenza della notifica dell'atto di opposizione e, dunque, la tardività della
stessa per mancato rispetto del termine;
la non corretta qualificazione ed il mancato esame
dell'eccezione di inesistenza/nullità della notifica.
Segnatamente, deduce l'appellante che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, veniva dichiarato, nel corpo dell'atto, per un mero refuso, un domicilio errato (“in Bari alla Via G. Bovio n. 21, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Florio”), luogo che alcun riferimento aveva con la parte agente e con il
Parte difensore costituito;
che la avvedendosi del refuso, e che il reale domicilio della parte ingiunta fosse quello rinvenibile sia dalla procura posta a margine del ricorso, che dall'atto giudiziario contenente il decreto ingiuntivo, effettuava la notifica dell'atto nel predetto ultimo domicilio, oltre che, per mero scrupolo, presso quello erroneamente dichiarato;
che però la busta contenente l'atto di
Parte opposizione, per un errore compiuto dalla era indirizzata nella città di Monopoli e non di UN
(confusione generata dal cognome del procuratore di parte opposta); che, pertanto, nessuna delle due notifiche aveva prodotto il suo effetto e, per tale ragione, alla prima udienza di comparizione, non
Parte essendosi costituito il , la difesa della chiedeva al Magistrato la Parte_1
possibilità di rinnovare la notifica dell'atto di opposizione, che veniva correttamente indirizzato presso lo studio del difensore, in UN.
Sennonché deduce l'appellante come, non avendo l'opponente dimostrato la regolare instaurazione del contraddittorio nel termine perentorio ex lege, il giudice adito non avrebbe dovuto neppure autorizzarlo alla rinnovazione della notifica.
Conclude instando per la conferma, in riforma dell'impugnata sentenza, del decreto monitorio opposto, previa declaratoria di tardività dell'opposizione per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art.641 c.p.c.
3. Dette doglianze non sono degne di pregio. Ed invero, emerge ex actis, che l'ente opponente ha tempestivamente notificato l'opposizione de
qua, presso il domicilio eletto dal procuratore del creditore intimante, in Bari, come da formale dichiarazione resa dallo stesso nel decreto ingiuntivo opposto.
Detta notifica si è perfezionata con il ritiro dell'atto da parte del destinatario, come attestato dal duplicato dell'avviso di ricevimento, rilasciato dal locale Ufficio postale e versato in atti.
Sicché posto che la notificazione risulta ritualmente perfezionata - con la consegna dell'atto al procuratore nel domicilio eletto - l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta.
4. Con il secondo motivo di ricorso, l'appellante censura la sentenza avversata per aver il Giudice di prime cure valorizzato come circostanza non contestata l'assenza del tecnico di laboratorio alla data del 10.12.2007 ed aver attribuito alla stessa una valenza ostativa alla corretta esecuzione degli
Part obblighi contrattuali assunti con l
Evidenzia come fosse acclarata l'efficienza e la sicurezza delle prestazioni erogate dal centro, in quanto nell'organigramma del personale della struttura erano presenti 3 biologi, oltre alla dipendente
, in possesso di esperienza pluriennale nel ruolo di tecnico di laboratorio. Parte_5
Rileva come per pacifica giurisprudenza amministrativa le funzioni del tecnico di laboratorio possano essere indifferentemente svolte da personale laureato in scienze biologiche abilitato alla professione.
Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del e la buona fede di quest'ultimo, nonché la incontestata utilità Parte_3
Parte delle prestazioni erogate in favore della di guisa che avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'obbligo della a corrispondere il valore economico delle predette prestazioni, confermando Pt_6
nel quantum il provvedimento monitorio.
La sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere al anche una somma Parte_7
Parte a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della da determinarsi, in via equitativa.
5. Entrambi i motivi sono infondati. Nel corso del giudizio di primo grado, l'Amministrazione convenuta ha posto in rilievo che lo status di soggetto accreditato era stato conseguito dall'appellante, mediante una dichiarazione non veritiera circa il possesso di alcuni requisiti organizzativi e che, per tale motivo, era stato revocato con efficacia ex tunc.
Ciò in quanto, il possesso di determinati requisiti organizzativi (presenza del tecnico di laboratorio)
risultava asseverato sulla base delle dichiarazioni ed autocertificazioni rilasciate dal l.r. del laboratorio e che, a seguito di verifiche poste in essere dagli organi accertatori, non sono risultate veritiere.
La conseguente revoca/decadenza ex tunc dell'accreditamento con il SSR, da parte della struttura sanitaria, ha determinato l'inesistenza del titolo e l'impossibilità per l' di provvedere Parte_4
con i richiesti pagamenti.
Tale circostanza risulta definitivamente acclarata in sede amministrativa, posto che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 5133/2021, ha confermato il provvedimento di revoca dell'accreditamento adottato dalla . CP_2
Di talché alla data del 31.12.2007, e fino alla data di assunzione del nuovo tecnico di laboratorio
(21.10.2011), il non disponendo di un tecnico di laboratorio Parte_8
in possesso dei regolari titoli abilitanti e non essendo in possesso di tutti i requisiti organizzativi di cui al Regolamento regionale n. 3/2005 e ss. mod., ha erogato prestazioni non conformi a quelle
normativamente e contrattualmente richieste.
Secondo l'indirizzo consolidato della S.C., “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio
dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dal D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art.
6 - non ha
modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane
di natura sostanzialmente concessorio. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni
alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo
regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr., da ultimo, Cass. n.1740/2011; Cass. n.17711/2014; Cass.
n.23657/2015; Cass. S.U. n.16336/2019; Cass. n.7019/2020).
Alla revoca della concessione consegue l'illegittimità dei pagamenti ex adverso richiesti per le prestazioni erogate da luglio a ottobre 2011(ex art 7, comma 2 del contratto), nonché di quelli successivi, in quanto erogati senza un regolare titolo concessorio.
6. All'esito del presente giudizio, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di CP_3
cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla , in persona del Parte_9
l.r.p.t., nei confronti del in persona del l.r.p.t., Controparte_4
avverso la sentenza n.1773/2019 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 5.300,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 17
marzo 2023.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele