Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4733/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/09/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DOLCI MARIKA
E
) rappresentato e difeso, per P_ C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DOLCI MARIKA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni, e questo finché la figlia secondogenita è minorenne.
2. La casa coniugale sita in Casalmoro (MN), Via Morette n. 38 continuerà ad essere abitata dalla SI.ra , ed alla quale è comunque assegnata Parte_1 con gli accessori e le pertinenze.
3. Il SI. si obbliga a costituire, a proprie spese, in favore della P_ SI.ra il diritto di usufrutto sulla proprietà superficiaria per anni Parte_1
99 dal 13 ottobre 1993 dei seguenti beni immobili:
-Porzione sud di villetta bifamiliare, edificata sull'area compresa in piano di edilizia economico popolare sita in Comune di Casalmoro (MN), Via Morette n.
38, individuato alCatasto Fabbricati del Comune di Casalmoro al fg. 11, particella 434, subalterno 2 – via Morette n. 37, piano T-1, categoria A/2, classe
3, vani 7, superficie catastale 171 mq., superficie catastale escluse aree scoperte 151 mq. – rendita catastale euro 433,82
-Pertinenziale posto auto coperto, insistente sull'aerea cortiva di pertinenza esclusiva della descritta porzione di villetta con la quale costituisce un unico corpo, sito in Comune di Casalmoro (MN), Via Morette n. 40, posto al piano terra, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Casalmoro al fg. 11, particella 434, subalterno 3 – via Morette n. 37, piano T, categoria C/6, classe 2, consistenza
32 metri quadrati, superficie catastale 32 mq. – rendita catastale euro 51,23
Detto trasferimento immobiliare, per espresso riconoscimento di entrambi i coniugi, è strettamente funzionale alla risoluzione della “crisi familiare”.
4. La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e abiterà con la madre, mentre il padre potrà frequentarla liberamente.
Le festività verranno così trascorse: la vigilia di Natale, Natale, il giorno di Santo
Stefano, il 31 dicembre, il 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare, con congruo anticipo e comunque entro il mese di maggio, il luogo ove trascorreranno le vacanze estive.
5. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , a titolo di P_ Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minorenne la somma mensile di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , a titolo di P_ Parte_1 contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
7. Saranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del SI. e nella misura del restante 30% a carico della SI.ra P_
, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro Parte_1
20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a
2 contatto per uso estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entri i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eSIenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di euro 500,00 (cionquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non 3 dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura nella misura del 70% a carico del SI. e nella misura del restante 30% a carico della SI.ra P_
, secondo le modalità tempistiche sopra precisate, ma solamente se Parte_1 previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria, a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera
B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc).
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore la richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
8. L'assegno unico ed universale per i figli a carico (istituito con D. Lgs 21.12.2021 n. 230) verrà richiesto dalla madre ed a questa erogato, in misura intera, in quanto genitore collocatario della figlia minorenne, con impegno del padre di fornire tutta la documentazione necessaria a tale fine e con totali detrazioni fiscali a favore della SI.ra . Parte_1
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minorenne.
10. L'autovettura RENAULT CAPTUR targata GN735HS di proprietà di entrambi i coniugi e sarà assegnata alla SI.ra . Parte_1
11. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro.
12. Le spese e le competenze del presente procedimento sono compensate tra le parti. …(omissis)…”
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASALMORO in data 25/04/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie A, anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALMORO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 16.1.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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