Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 14/01/2025 N. 10156/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr CC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to GANCI FABIO nonchè Parte_1
( ) ; ( ) Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
VIA ROMA 48 MONREALE;
ed elett.te dom.ta presso indirizzo telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO ( ) VIA SODERINI 24 C.F._3
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/6 Dott. CC Atanasio
Con ricorso depositato in data 25.8.24 la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio il chiedendo al Giudice: Controparte_2
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 8.422,55 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma Controparte_2
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
La ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado con sede da ultimo presso l'istituto Russel di AT MI.
Ha prestato servizio dal 17.11.14 al 30.6.24 per mezzo di una pluralità di contratti a tempo determinato ed in particolare:
- a.s. 2014/2015, contratto dal 17.11.2014 al 30.06.2015, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Galileo Galilei” di AT MI (MI); contratto dal 17.11.2014 al
30.06.2015, per n. 3 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Galileo Galilei” di AT
MI (MI)nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 per complessivi 292 giorni con diritto a fruire di 24,33 giorni di ferie +3 di riposo per festività soppresse per un totale di 27,33 giorni di ferie;
- a.s. 2015/2016, contratto dal 25.11.2015 al 30.06.2016, per n. 13 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Enrico Mattei” di Rho (MI); contratto dal 25.11.2015 al 30.06.2016, per n. 3 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Enrico Mattei” di Rho (MI); contratto dal 3.12.2015
2/6 Dott. CC Atanasio al 30.06.2016, per n. 5 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Bertrand Russell” di
AT MI (MI);
- a.s. 2016/2017, contratto dal 07.11.2016 al 30.06.2017, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Cesano Maderno” di Cesano Maderno (MI);
- a.s. 2017/2018, contratto dal 27.09.2017 al 30.06.2018, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Morante” di AT MI (MI);
- a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “B. Russell” di AT MI (MI);
- a.s. 2023/2024, contratto dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “B. Russell” di AT MI (MI).
Nel corso di questi anni ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
- durante l'anno scolastico 2014/15 ha prestato 226 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 18,83 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
20,83 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2015/16 ha prestato 211 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 17,58 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
19,58 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2016/17 ha prestato 236 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
21,67 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 277 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,08 giorni di ferie + 3 giorno di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
26,08 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,33 giorni di ferie + 3 giorno di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
27,33 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2023/24 ha prestato 301 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 25,08 giorni di ferie + 3 giorno di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
28,08 di ferie.
Parte ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
- 4 giorni nell'anno scolastico 2014/15;
- 3 giorni nell'anno scolastico 2015/16;
3/6 Dott. CC Atanasio - 4 giorni nell'anno scolastico 2016/17;
- 3 giorni nell'anno scolastico 2017/18;
- 4 giorni nell'anno scolastico 2022/23;
- 3 giorni nell'anno scolastico 2023/24.
La ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 16,83 giorni per l'anno scolastico 2014/15 (18,83 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 16,58 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (17,58 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 17,67 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (19,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,08 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (23,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,33 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (24,33 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 25,08 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (25,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti).
In fatto si deve rilevare che il difensore della ricorrente ha dato atto che, conformemente a quanto dedotto dal convenuto con la memoria, la ricorrente nel corso dell'anno CP_2
2014/15 ha usufruito di 11 giorni di ferie in più di quelle indicate dalla ricorrente in numero di
4.
Ha conseguentemente ridotto la domanda ad € 7.662,77
La domanda è fondata.
E' sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo
31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di
4/6 Dott. CC Atanasio lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (Nello stesso senso è altresì la successiva
Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024).
Il non ha offerto prova che l'Istituto abbia invitato il ricorrente a usufruire delle ferie CP_2
residue.
5/6 Dott. CC Atanasio Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 7.662,77, CP_2
oltre interessi di legge a titolo di indennità ferie non godute
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti GANCI FABIO CP_2
RINALDI GIOVANNI e – che si dichiarano antistatari – le spese di lite che Parte_2 si determinano in € 2.730,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1- bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2
la somma di € lordi 7.662,77, a titolo di ferie non godute;
Parte_1
condanna il a rimborsare agli Avv.ti GANCI FABIO, e CP_2 Parte_3 Pt_2
– che si dichiarano antistatari – le spese di lite che liquida in € 2.730,00
[...]
(comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 14/01/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. CC Atanasio
6/6 Dott. CC Atanasio