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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 819/2025 RGL (cui sono riuniti i proc. n. 828/25 e 829/25 RGL)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 17 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 15 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 819/2025 R.G.L., cui sono riuniti i proc. n. 828/25 e 829/25 RGL, promossa da
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Americo, come da mandato in atti contro
, in persona del Ministro - legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 agosto 2025, ha dedotto: - di aver svolto l'attività Parte_1 di docente per l'anno scolastico 2022/2023 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato e, per l'anno scolastico 2024/2025, di svolgere attività di docente presso l'I.T.T. “Allievi-
Sangallo” di Terni (TR), in forza di un contratto di lavoro stipulato con decorrenza dal
1 01/09/2024 al 31/08/2025; - di aver compiuto, in virtù dell'incarico ricevuto, tutta l'attività funzionale all'insegnamento, al pari dei docenti di ruolo;
- che, tuttavia, il non gli ha CP_1 mai accordato il contributo annuale di € 500 previsto invece, in favore del personale docente di ruolo, come sostegno all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (fruibile mediante la cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”); - che la legge n.
107/2015 e i DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016, di essa attuativi, sono illegittimi nella parte in cui introducono un discrimen tra personale di ruolo e non di ruolo ai fini della individuazione dei destinatari del beneficio;
- che tale trattamento viola sia la normativa costituzionale (artt. 3, 11, 35, 97, 117 cost.) sia la normativa comunitaria (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato dalla direttiva 1999/70/CE del
28 giugno 1999 nonché l'art.14 della CDFUE, l'art. 10 della Carta Sociale Europea e la clausola
6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio); - che il diritto al contributo trova fondamento nell'obbligo di formazione che, nella contrattazione collettiva, è posto a carico di tutto il personale docente, senza distinzione;
- che i DPCM sopra richiamati sono stati annullati dal CdS, che con sentenza n. 1842/2022 ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con le norme costituzionali in tema di buon andamento della pubblica amministrazione e di non discriminazione;
ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Con ricorso depositato il 29 agosto 2025, iscritto al n. 828/2025 ha Parte_2 dedotto: - di aver svolto attività di docente per le annualità scolastiche, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e di svolgerla per l'anno scolastico in corso
2025/2026 al momento del deposito del ricorso, in virtù di distinti contratti di lavoro a tempo determinato;
ha reiterato le stesse argomentazioni svolte nel ricorso proposto da Pt_1
, a ministero dello stesso difensore, nel distinto procedimento iscritto al n. 819/2025 e
[...] ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Con ricorso depositato il 29 agosto 2025 iscritto al n. 829/2025 ha dedotto di Parte_3 essere docente di ruolo e di avere prestato attività di docente nell'anno scolastico 2023/2024 presso li “ dal 1/9/2023 al 30/6/2024 per 12 ore settimanali ma di non aver Controparte_2 percepito il beneficio della carta docente. Ha reiterato le stesse argomentazioni svolte nel ricorso proposto da , a ministero dello stesso difensore, nel distinto Parte_1 procedimento iscritto al n. 819/2025 e ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
2 Nessuno si è costituito per l'amministrazione convenuta in nessuno dei due procedimenti per cui il giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto , CP_1 perfezionatasi a mezzo pec in data 12/09/2025 in tutti i tre procedimenti, ne dichiara in questa sede la contumacia.
Con ordinanza ex art. 127ter cpc in data odierna il giudice ha provveduto alla riunione, al procedimento di più antica iscrizione (iscritto al n. 819/2015), dei procedimenti n. 828/2025 e n. 829/2025, sussistendo ragioni di connessione parzialmente soggettiva e oggettiva e, soprattutto, in quanto vertenti sulle stesse questioni giuridiche sostenute con identiche argomentazioni dallo stesso difensore.
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi …. Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del DPCM del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
Lamentano i ricorrenti che, pur avendo svolto attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non hanno avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” dei contratti da loro, rispettivamente, sottoscritti.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale
3 docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi con riferimento alla posizione del ricorrente che egli, nell'anno scolastico 2022/2023, ha lavorato come Parte_1 supplente annuale per l'insegnamento di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche dal
15/09/2022 al 31/08/2023, per 18 ore settimanali di lezione presso Ist. Tecn.Tecnologico
"Allievi - Sangallo" per 351 giorni di servizio.
Il ricorrente ha, quindi, svolto attività di docenza sulla base di incarichi almeno fino al termine delle attività didattiche, attività comparabile a quella dei docenti in ruolo, avendo egli svolto attività di insegnamento di durata almeno pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale di un docente a tempo indeterminato (25 ore per docenti della scuola dell'infanzia, 24 ore per i docenti della scuola primaria, 18 per quelli della scuola secondaria).
Con riferimento alla ricorrente nell'anno scolastico 2019/2020, ha Parte_4 lavorato dal 16/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato dal 16/11/2020 al 30/06/2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dal 07/09/2021 al
30/06/2022; nell'anno scolastico 2022/2023 dal 02/09/2022 al 30/06/2023; nell'anno scolastico
2023/2024 ha lavorato dal 1° settembre fino al termine delle attività didattiche e lo stesso dicasi per l' annualità scolastica successiva 2024/2025, sempre per 24 ore settimanali.
Anch'ella, quindi, ha svolto attività comparabile a quella dei docenti in ruolo, per le ragioni già sopra esposte.
nell'anno scolastico 2023/2024 ha lavorato dal dal 1/9/2023 al 30/6/2024 per 12 Parte_3 ore settimanali presso un istituto di istruzione secondaria superiore, svolgendo quindi attività comparabile a quella di un docente di ruolo.
Inoltre, per quanto riguarda la condizione degli odierni istanti, di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al
5 docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), occorre osservare che tutti i tre ricorrenti possono considerarsi “interni” al sistema scolastico;
infatti, risultava in Parte_1 servizio (in forza di contratto di lavoro fino al 31 agosto 2025) al momento del deposito della domanda giudiziale.
può considerarsi interna al sistema scolastico in quanto ha stipulato un Parte_2 contratto di lavoro per l'anno scolastico 2025/2026 per l'insegnamento presso la scuola primaria “San Giovanni” di Terni.
Analoghe conclusioni valgono per , in quanto attualmente in servizio a tempo Parte_3 indeterminato, come risulta dall'allegata busta paga.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso e documentato come in atti, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad ottenere il beneficio economico richiesto, con conseguente condanna del all'attribuzione in loro favore della c.d. Carta docente secondo il sistema proprio CP_1 di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità per , 6 Parte_1 annualità per 1 annualità per ). Parte_2 Parte_3
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00 tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia, della serialità del contenzioso e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sui ricorsi riuniti promossi da , Parte_1 [...]
e nei confronti del Parte_2 Parte_3 [...]
, così provvede: Controparte_1
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico
2022/2023 e condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per la suddetta annualità, per il complessivo valore di € 500,00;
6 - dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta Parte_5 elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per le suddette annualità, per il complessivo valore di € 3.000,00;
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_3 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico
2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per la suddetta annualità, per il complessivo valore di € 500,00;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 1100,00 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cassa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Americo per dichiarato anticipo.
Terni, 18 Dicembre 2025 il giudice dott. Luciana Nicolì
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