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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 597/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...] Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRANCIOSA
ANNALISA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario
-
CONCLUSIONI
1 Le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 05.03.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 17.05.1987, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Palma Campania
(NA), al n. 21, parte II, serie A, anno 1987.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (nato a [...] Persona_1
il 05.09.1988), (nata a [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]), le parti hanno indicato compiutamente Parte_3
nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 29.05.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Con ordinanza del 21.07.2025, veniva chiesto alle parti di specificare la destinazione del mantenimento economico previsto, assegnando alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte.
2 Le parti, nelle note scritte ex art. 127 ter del 22.08.2025, chiarivano che il mantenimento previsto sarebbe stato versato per il figlio maggiorenne ma Pt_3
non economicamente autosufficiente, confermavano la volontà di volersi separare e rinunciavano alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_4 Parte_1
[...]
2) ordinare al Comune di Palma Campania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3) coniugi vivranno separatamente, con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare liberamente la propria residenza .
4) in considerazione dello stato di disoccupazione del Sig. la Sig.ra Parte_2 Parte_1
accetta la somma di €. 100,00 a titolo di mantenimento per il figlio non
[...] Pt_3 ancora autosufficiente che le saranno versate entro il 5 di ogni mese a mezzo di versamento sulla posta- pay indicata con indicizzazione annuale ISTAT con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore dei figli previamente concordante,
5) Inoltre alla Sig.ra le verra' corrisposto ogni mese dal Sig 50% Parte_1 Parte_2 degli A.U.
6) Entrambi rinunciano a qualsivoglia altra richiesta di natura economica;
7) Le parti si danno reciproco e rispettivo consenso ai fini del rilascio del passaporto”
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a Parte_1
PA NI (NA) il 15.03.1963, e , nato a Parte_2
NAPOLI il 13.06.1959, che hanno contratto matrimonio in Palma Campania
(NA) il 17.05.1987 (atto n. 21, parte II, serie A, anno 1987);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 597/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...] Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRANCIOSA
ANNALISA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario
-
CONCLUSIONI
1 Le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 05.03.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 17.05.1987, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Palma Campania
(NA), al n. 21, parte II, serie A, anno 1987.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (nato a [...] Persona_1
il 05.09.1988), (nata a [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]), le parti hanno indicato compiutamente Parte_3
nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 29.05.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Con ordinanza del 21.07.2025, veniva chiesto alle parti di specificare la destinazione del mantenimento economico previsto, assegnando alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte.
2 Le parti, nelle note scritte ex art. 127 ter del 22.08.2025, chiarivano che il mantenimento previsto sarebbe stato versato per il figlio maggiorenne ma Pt_3
non economicamente autosufficiente, confermavano la volontà di volersi separare e rinunciavano alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_4 Parte_1
[...]
2) ordinare al Comune di Palma Campania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3) coniugi vivranno separatamente, con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare liberamente la propria residenza .
4) in considerazione dello stato di disoccupazione del Sig. la Sig.ra Parte_2 Parte_1
accetta la somma di €. 100,00 a titolo di mantenimento per il figlio non
[...] Pt_3 ancora autosufficiente che le saranno versate entro il 5 di ogni mese a mezzo di versamento sulla posta- pay indicata con indicizzazione annuale ISTAT con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore dei figli previamente concordante,
5) Inoltre alla Sig.ra le verra' corrisposto ogni mese dal Sig 50% Parte_1 Parte_2 degli A.U.
6) Entrambi rinunciano a qualsivoglia altra richiesta di natura economica;
7) Le parti si danno reciproco e rispettivo consenso ai fini del rilascio del passaporto”
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a Parte_1
PA NI (NA) il 15.03.1963, e , nato a Parte_2
NAPOLI il 13.06.1959, che hanno contratto matrimonio in Palma Campania
(NA) il 17.05.1987 (atto n. 21, parte II, serie A, anno 1987);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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