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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/12/2024, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1039/2023 R.G.,
da
(cf: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Daniele Taveri, come da mandato in atti;
APPELLANTE
(cf: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre e dall'avv. Anna De Giorgi;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1948/2023 del Tribunale di
Lecce pubblicata il 22/06/2023.
All'udienza del 22/10/2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità Parte_1 nei confronti del chiedendo la condanna dell'ente locale, Parte_2 quale proprietario e custode della strada, al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella somma di euro 11.665,96, a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro occorsole.
L'attrice esponeva che la sera del 9/8/2019, dopo essere scesa dall'autovettura condotta da , che si era accostata sul lato Controparte_1 destro di via Petrelli in abitato di , quasi di fronte al civ. 25, “incappava Pt_2 in una disconnessione del marciapiede, facendosi male alla gamba sinistra”.
L'attrice deduceva che la caduta e i danni conseguentemente riportati fossero imputabili al ex art. 2051 c.c.. Parte_2
Istruita la causa, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il
22.6.2023, ha rigettato la domanda. Il primo giudice, dopo aver evidenziato che non era stata allegata la prova della esatta dinamica della caduta, non avendo alcuno dei testi escussi riferito circa le modalità di essa, ha osservato che, quand'anche si dovesse ritenere che l'attrice fosse effettivamente incappata nell'anomalia del marciapiede raffigurata nelle foto in atti, la stessa aveva comunque confessato la sua distrazione. in sede di Parte_1 interrogatorio formale, infatti, ha dichiarato di essersi sincerata del fondo stradale e delle sue sconnessioni solo dopo la caduta (“Dopo la caduta mi sono resa conto che in quel tratto il marciapiede è dissestato in più punti”), così escludendo che dette anomalie fossero occulte, ma ben percepibili.
Avverso la sentenza ha proposto appello e con unico Parte_1 motivo di gravame ha dedotto una distorta applicazione dell'art.2051 c.c., posto che il Tribunale:
- non ha dato conto delle allegazioni fotografiche e delle deposizioni testimoniali sullo stato dei luoghi, anche in relazione all'inappropriata illuminazione pubblica (rivolta sulla carreggiata anziché sul marciapiede), e della conformazione dei mattoni in corrispondenza del cordolo al margine esterno del marciapiede al momento dell'evento;
- ha presunto erroneamente un'ammissione dell'attrice di essere caduta per distrazione, senza spiegare i motivi di tale congettura visto che la stessa ha detto soltanto di aver constatato le sconnessioni dopo esservi incappata;
- ha ipotizzato erroneamente una condotta imprudente dell'attrice, ponendola all'origine dell'evento ed attribuendole efficienza causale nell'interazione con la cosa, sebbene non sia emerso che la stessa avesse interagito con la res in maniera anormale o frequentasse quei luoghi;
- ha imputato in via esclusiva all'attrice il determinismo dell'evento senza valutare l'incidenza assorbente o preponderante sia dello stato patologico del marciapiede e sia dell'inevitabilità della condotta umana.
pag. 2/8 Ha dedotto l'appellante che la responsabilità dell'incidente è da ascriversi ad esclusivi fatto e colpa del che non ha fatto nulla per Parte_2 segnalare il dissesto del marciapiede, né per ripararlo a distanza di anni. La condotta dell'attrice non può porsi come autonoma ed eccezionale causa dell'evento, poiché: a) l'illuminazione pubblica in via Petrelli era maggiormente orientata sulla carreggiata;
b) la deducente non era a conoscenza del luogo;
c) non ha confessato di esser scesa distrattamente dalla vettura, né ciò è emerso in qualche altro modo;
d) quanto alla manovra di uscita dall'automobile, la signora non ha interagito in modo anomalo con l'esterno del veicolo giacché – com'è naturale – ha poggiato per primo in terra il piede destro (prossimo allo sportello) per farvi leva e completare la manovra di discesa dal mezzo cascando con il piede sinistro.
Costituendosi con comparsa depositata il 15/4/2024 il ha Parte_2 chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
** ** **
L'appello proposto da risulta infondato. Parte_1
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata in conseguenza di “una disconnessione del marciapiede” (atto di citazione pag.1), consistente – come si evince dalle fotografie allegate all'atto introduttivo - in alcune anomalie della superficie del marciapiede, sia in prossimità del cordolo esterno dello stesso a confine con la sede stradale (tale cordolo risulta rotto e in parte divelto), sia all'interno del marciapiede attorno al tombino di copertura dell' ivi esistente (alcuni mattoni risultano mancanti o rotti). L'attrice, in CP_2 sede di interrogatorio, ha dichiarato di essere caduta nei pressi del tombino
(“preciso di essere caduta sul basolo sconnesso adiacente al tombino rappresentato nelle foto che mi vengono esibite e che sono allegate nel mio stesso fascicolo”), nell'appoggiare il piede sinistro mentre scendeva dall'autovettura, parcheggiata parallelamente rispetto al marciapiede.
pag. 3/8 In primo luogo va evidenziato che la difesa del nel corso Parte_2 del giudizio di primo grado ha diffusamente contestato le deduzioni avversarie circa la dinamica della caduta, lo stato dei luoghi e la non visibilità delle disconnessioni del marciapiede, essendo quel tratto di strada dotato di pubblica illuminazione. Esclusa pertanto l'ipotesi della non contestazione ex art.115 c.p.c., la disamina si sposta necessariamente sulla valutazione delle risultanze istruttorie al fine di verificare la sussistenza di una situazione di insidia in relazione allo stato dei luoghi ed al momento in cui si è verificato il fatto.
Parte attrice ha dato la prova del fatto storico lamentato (e cioè la caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte) attraverso l'escussione dei testi Tes
e e il referto del pronto soccorso;
al contempo deve ritenersi che Tes_1
l' convenuto abbia a sua volta fornito la prova del caso fortuito, CP_3 consistente nel caso di specie, proprio nella condotta imprudente e/o inavveduta della danneggiata, con riferimento all'assenza di anomalie occulte del marciapiede ed alla presenza di una illuminazione più che idonea.
Va in primo luogo evidenziato che nessuno dei testi è stato in grado di descrivere l'esatta dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione (e cioè che la caduta dell'attrice fosse avvenuta per il fatto di aver messo un piede Tes sulla disconnessione presente sulla sede stradale). In particolare, il testè ha dichiarato di essersi trovato dalla parte opposta della strada e di non aver visto il punto preciso in cui è caduta la in quanto tra lui e la stessa vi Pt_1 era la vettura parcheggiata (verbale ud. 23.6.22)
Tuttavia, anche a ritenere provata la caduta descritta dall'attrice nel punto indicato, ciò che appare dirimente è la circostanza secondo la quale l'infortunio di cui la stessa rimaneva vittima è avvenuto in condizioni di visibilità per la presenza della pubblica illuminazione, dal momento che il tratto di strada in questione si trova in zona centrale della città di . La Pt_2 stessa attrice, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che “in quel momento la pubblica illuminazione era funzionante” (verbale udienza Tes 23.6.22). Le dichiarazioni rese sul punto dal teste – “non ricordo se quella sera l'illuminazione fosse funzionante, ma posso dire che sul tratto stradale di via Petrelli la luce non è sufficiente ad illuminare adeguatamente il marciapiede, anzi risulta più illuminata la carreggiata” – da una parte escludono un ricordo preciso sulla situazione esistente al momento del fatto e,
pag. 4/8 dall'altra, esprimono in sostanza un apprezzamento, precluso al testimone (ex multis, Cass. n. 5548/2010, Rv. 612026 – 01).
Le concrete condizioni di luce presenti al momento del fatto avrebbero dovuto consentire all'attrice di vedere le diffuse sconnessioni presenti in quel punto del marciapiede e dunque, usando l'ordinaria attenzione, evitare la caduta. In particolare, emerge dai rilievi fotografici che le anomalie presenti sul marciapiede in prossimità del tombino, sulle quali sarebbe incappata l'attrice prima di cadere a terra, non determinavano assolutamente un'insidia, in quanto erano agevolmente visibili e percepibili, anche nelle ore serali, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarle e affrontarle con accortezza ovvero evitarle.
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato, e ciò in quanto – si ribadisce - in base alle risultanze istruttorie lo stato dei luoghi era visibile grazie alla pubblica illuminazione.
Da quanto testè esposto emerge che il comportamento dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il marciapiede connotato da disconnessioni e dissesti) ha tenuto un comportamento talmente imprudente, da essere non prevedibile per il custode e dunque integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso etiologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa “statica“ ed immobile, come un dissesto presente sul marciapiede, la responsabilità dell'ente pubblico si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si
è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare “causa” ma soltanto “occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Anche in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, non è privo di rilievo il comportamento del danneggiato.
Sotto questo aspetto, la giurisprudenza di legittimità, in ordine al giudizio di pag. 5/8 pericolosità della cosa inerte, ha ritenuto necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno in ragione del comportamento anomalo del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
La giurisprudenza più recente ha ribadito questi principi, affermando che
“la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” ( Cass., 28 luglio
2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cass. 30 marzo 2015 n. 6425 ).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
pag. 6/8 essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022 n. 20943).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dei
Comuni verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talchè la mancata diligenza del danneggiato fa si che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo in quanto le diffuse disconnessioni del marciapiede erano ben visibili alla danneggiata, per cui la stessa avrebbe dovuto usare adeguata diligenza. Ne discende che la sua condotta assume la valenza di elemento imprevedibile per il custode, con la conseguente interruzione del nesso di causalità fra la cosa ed il danno, il quale deriva sul piano causale dalla disattenzione dello stesso danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1948/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 22/06/2023, proposto da Parte_1 nei confronti del , così provvede: Parte_2
pag. 7/8 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.910, oltre
[...] rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 26 novembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1039/2023 R.G.,
da
(cf: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Daniele Taveri, come da mandato in atti;
APPELLANTE
(cf: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre e dall'avv. Anna De Giorgi;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1948/2023 del Tribunale di
Lecce pubblicata il 22/06/2023.
All'udienza del 22/10/2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità Parte_1 nei confronti del chiedendo la condanna dell'ente locale, Parte_2 quale proprietario e custode della strada, al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella somma di euro 11.665,96, a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro occorsole.
L'attrice esponeva che la sera del 9/8/2019, dopo essere scesa dall'autovettura condotta da , che si era accostata sul lato Controparte_1 destro di via Petrelli in abitato di , quasi di fronte al civ. 25, “incappava Pt_2 in una disconnessione del marciapiede, facendosi male alla gamba sinistra”.
L'attrice deduceva che la caduta e i danni conseguentemente riportati fossero imputabili al ex art. 2051 c.c.. Parte_2
Istruita la causa, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il
22.6.2023, ha rigettato la domanda. Il primo giudice, dopo aver evidenziato che non era stata allegata la prova della esatta dinamica della caduta, non avendo alcuno dei testi escussi riferito circa le modalità di essa, ha osservato che, quand'anche si dovesse ritenere che l'attrice fosse effettivamente incappata nell'anomalia del marciapiede raffigurata nelle foto in atti, la stessa aveva comunque confessato la sua distrazione. in sede di Parte_1 interrogatorio formale, infatti, ha dichiarato di essersi sincerata del fondo stradale e delle sue sconnessioni solo dopo la caduta (“Dopo la caduta mi sono resa conto che in quel tratto il marciapiede è dissestato in più punti”), così escludendo che dette anomalie fossero occulte, ma ben percepibili.
Avverso la sentenza ha proposto appello e con unico Parte_1 motivo di gravame ha dedotto una distorta applicazione dell'art.2051 c.c., posto che il Tribunale:
- non ha dato conto delle allegazioni fotografiche e delle deposizioni testimoniali sullo stato dei luoghi, anche in relazione all'inappropriata illuminazione pubblica (rivolta sulla carreggiata anziché sul marciapiede), e della conformazione dei mattoni in corrispondenza del cordolo al margine esterno del marciapiede al momento dell'evento;
- ha presunto erroneamente un'ammissione dell'attrice di essere caduta per distrazione, senza spiegare i motivi di tale congettura visto che la stessa ha detto soltanto di aver constatato le sconnessioni dopo esservi incappata;
- ha ipotizzato erroneamente una condotta imprudente dell'attrice, ponendola all'origine dell'evento ed attribuendole efficienza causale nell'interazione con la cosa, sebbene non sia emerso che la stessa avesse interagito con la res in maniera anormale o frequentasse quei luoghi;
- ha imputato in via esclusiva all'attrice il determinismo dell'evento senza valutare l'incidenza assorbente o preponderante sia dello stato patologico del marciapiede e sia dell'inevitabilità della condotta umana.
pag. 2/8 Ha dedotto l'appellante che la responsabilità dell'incidente è da ascriversi ad esclusivi fatto e colpa del che non ha fatto nulla per Parte_2 segnalare il dissesto del marciapiede, né per ripararlo a distanza di anni. La condotta dell'attrice non può porsi come autonoma ed eccezionale causa dell'evento, poiché: a) l'illuminazione pubblica in via Petrelli era maggiormente orientata sulla carreggiata;
b) la deducente non era a conoscenza del luogo;
c) non ha confessato di esser scesa distrattamente dalla vettura, né ciò è emerso in qualche altro modo;
d) quanto alla manovra di uscita dall'automobile, la signora non ha interagito in modo anomalo con l'esterno del veicolo giacché – com'è naturale – ha poggiato per primo in terra il piede destro (prossimo allo sportello) per farvi leva e completare la manovra di discesa dal mezzo cascando con il piede sinistro.
Costituendosi con comparsa depositata il 15/4/2024 il ha Parte_2 chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
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L'appello proposto da risulta infondato. Parte_1
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata in conseguenza di “una disconnessione del marciapiede” (atto di citazione pag.1), consistente – come si evince dalle fotografie allegate all'atto introduttivo - in alcune anomalie della superficie del marciapiede, sia in prossimità del cordolo esterno dello stesso a confine con la sede stradale (tale cordolo risulta rotto e in parte divelto), sia all'interno del marciapiede attorno al tombino di copertura dell' ivi esistente (alcuni mattoni risultano mancanti o rotti). L'attrice, in CP_2 sede di interrogatorio, ha dichiarato di essere caduta nei pressi del tombino
(“preciso di essere caduta sul basolo sconnesso adiacente al tombino rappresentato nelle foto che mi vengono esibite e che sono allegate nel mio stesso fascicolo”), nell'appoggiare il piede sinistro mentre scendeva dall'autovettura, parcheggiata parallelamente rispetto al marciapiede.
pag. 3/8 In primo luogo va evidenziato che la difesa del nel corso Parte_2 del giudizio di primo grado ha diffusamente contestato le deduzioni avversarie circa la dinamica della caduta, lo stato dei luoghi e la non visibilità delle disconnessioni del marciapiede, essendo quel tratto di strada dotato di pubblica illuminazione. Esclusa pertanto l'ipotesi della non contestazione ex art.115 c.p.c., la disamina si sposta necessariamente sulla valutazione delle risultanze istruttorie al fine di verificare la sussistenza di una situazione di insidia in relazione allo stato dei luoghi ed al momento in cui si è verificato il fatto.
Parte attrice ha dato la prova del fatto storico lamentato (e cioè la caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte) attraverso l'escussione dei testi Tes
e e il referto del pronto soccorso;
al contempo deve ritenersi che Tes_1
l' convenuto abbia a sua volta fornito la prova del caso fortuito, CP_3 consistente nel caso di specie, proprio nella condotta imprudente e/o inavveduta della danneggiata, con riferimento all'assenza di anomalie occulte del marciapiede ed alla presenza di una illuminazione più che idonea.
Va in primo luogo evidenziato che nessuno dei testi è stato in grado di descrivere l'esatta dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione (e cioè che la caduta dell'attrice fosse avvenuta per il fatto di aver messo un piede Tes sulla disconnessione presente sulla sede stradale). In particolare, il testè ha dichiarato di essersi trovato dalla parte opposta della strada e di non aver visto il punto preciso in cui è caduta la in quanto tra lui e la stessa vi Pt_1 era la vettura parcheggiata (verbale ud. 23.6.22)
Tuttavia, anche a ritenere provata la caduta descritta dall'attrice nel punto indicato, ciò che appare dirimente è la circostanza secondo la quale l'infortunio di cui la stessa rimaneva vittima è avvenuto in condizioni di visibilità per la presenza della pubblica illuminazione, dal momento che il tratto di strada in questione si trova in zona centrale della città di . La Pt_2 stessa attrice, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che “in quel momento la pubblica illuminazione era funzionante” (verbale udienza Tes 23.6.22). Le dichiarazioni rese sul punto dal teste – “non ricordo se quella sera l'illuminazione fosse funzionante, ma posso dire che sul tratto stradale di via Petrelli la luce non è sufficiente ad illuminare adeguatamente il marciapiede, anzi risulta più illuminata la carreggiata” – da una parte escludono un ricordo preciso sulla situazione esistente al momento del fatto e,
pag. 4/8 dall'altra, esprimono in sostanza un apprezzamento, precluso al testimone (ex multis, Cass. n. 5548/2010, Rv. 612026 – 01).
Le concrete condizioni di luce presenti al momento del fatto avrebbero dovuto consentire all'attrice di vedere le diffuse sconnessioni presenti in quel punto del marciapiede e dunque, usando l'ordinaria attenzione, evitare la caduta. In particolare, emerge dai rilievi fotografici che le anomalie presenti sul marciapiede in prossimità del tombino, sulle quali sarebbe incappata l'attrice prima di cadere a terra, non determinavano assolutamente un'insidia, in quanto erano agevolmente visibili e percepibili, anche nelle ore serali, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarle e affrontarle con accortezza ovvero evitarle.
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato, e ciò in quanto – si ribadisce - in base alle risultanze istruttorie lo stato dei luoghi era visibile grazie alla pubblica illuminazione.
Da quanto testè esposto emerge che il comportamento dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il marciapiede connotato da disconnessioni e dissesti) ha tenuto un comportamento talmente imprudente, da essere non prevedibile per il custode e dunque integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso etiologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa “statica“ ed immobile, come un dissesto presente sul marciapiede, la responsabilità dell'ente pubblico si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si
è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare “causa” ma soltanto “occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Anche in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, non è privo di rilievo il comportamento del danneggiato.
Sotto questo aspetto, la giurisprudenza di legittimità, in ordine al giudizio di pag. 5/8 pericolosità della cosa inerte, ha ritenuto necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno in ragione del comportamento anomalo del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
La giurisprudenza più recente ha ribadito questi principi, affermando che
“la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” ( Cass., 28 luglio
2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cass. 30 marzo 2015 n. 6425 ).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
pag. 6/8 essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022 n. 20943).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dei
Comuni verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talchè la mancata diligenza del danneggiato fa si che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo in quanto le diffuse disconnessioni del marciapiede erano ben visibili alla danneggiata, per cui la stessa avrebbe dovuto usare adeguata diligenza. Ne discende che la sua condotta assume la valenza di elemento imprevedibile per il custode, con la conseguente interruzione del nesso di causalità fra la cosa ed il danno, il quale deriva sul piano causale dalla disattenzione dello stesso danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1948/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 22/06/2023, proposto da Parte_1 nei confronti del , così provvede: Parte_2
pag. 7/8 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.910, oltre
[...] rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 26 novembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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