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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7902/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7902/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 16/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via G. Carducci n. 42, presso lo studio dell'Avv. Fiorino Michele (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Valagara n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ventura Demelsa Isabella (c.f.: , dalla quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore,
[...]
, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Napoli Nord la Parte_1 società per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di Controparte_1 euro 16.065,14, importo asseritamente dovutole quale indennità per l'occupazione senza titolo di un immobile di proprietà dell'istante e sito in Casoria alla Via Duca
d'Aosta n. 65, posto al piano terra, di circa mq 512, avente accesso dalla strada privata che si diparte dalla Via Duca d'Aosta 65 adiacente il fabbricato distinto con il civico 67 della medesima via (in N.C.E.U. del Comune di Casoria (NA) al foglio 3,
p.lla 242 sub 153 cat. C3, cl. U mq 512 r.c. €. 2.406,28).
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: — l'immobile in questione veniva inizialmente locato a tale “Pit Stop Autolavaggio” dal 07/05/2009 e sino al
10/10/2011, quando la conduttrice cedette il contratto alla IG.ra ; — Controparte_2 in seguito il rapporto veniva risolto anticipatamente tra le parti il 14/09/2020 per violazione del contratto da parte della locataria, poiché la aveva sublocato CP_2
l'immobile a terzi, ovvero la odierna convenuta — a far data dal Controparte_1
15/09/2020, dunque, la predetta società convenuta occupava l'immobile senza titolo legittimante, per cui l'istante proponeva a quest'ultima la stipula di un contratto di locazione, ma i relativi tentativi di raggiungere un accordo non sarebbero andati a buon fine;
— con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. incardinato innanzi a questo stesso
Tribunale la proprietaria — e odierna attrice — otteneva un'ordinanza di rilascio, in danno della convenuta, dell'immobile in questione, il quale, dunque, veniva alla prima restituito in data 17/11/2021; — in conseguenza dell'illecito comportamento della convenuta, la proprietaria lamentava, dunque, di non aver potuto mettere a frutto l'immobile nel periodo 15/09/2020-17/11/2021, e di aver subito un danno quantificabile in euro 16.065,14.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
“Stante l'ordinanza con la quale si è chiusa la procedura ex art. 702bis c.p.c., confermare che la ha occupato senza titolo i locali di proprietà Controparte_1 della istante siti in Casoria (NA) alla Via Duca d'Aosta n. 65 posti al piano terra di circa mq 512, avente accesso dalla strada privata che si diparte dalla Via Duca
d'Aosta 65 adiacente il fabbricato distinto con il civico 67 della medesima via, in
N.C.E.U. del Comune di Casoria (NA) al foglio 3, p.lla 242 sub 153 cat. C3, cl. U mq 512 r.c. €. 2.406,28=, con l'uso esclusivo di due posti auto scoperti, distinti con i n. 11 e 12, situati all'interno dello spazio comune al piano terreno, per il periodo che va dal 15/09/2020 al 17/11/2021, stante la riconsegna del possesso alla proprietaria in tale ultima data;
• Per quanto possa occorrere, accertare che la proprietaria ha avuto per il detto periodo l'intenzione concreta di mettere a frutto il detto l'immobile, attraverso la stipula di un contratto di locazione sia con la abusiva occupante sia con terzi;
• Accertare che, per il periodo della occupazione senza titolo dei detti locali da parte della la istante ha subito un danno quantificabile in €. Controparte_1
n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
16.065,14= e per l'effetto condannare la al pagamento di un pari Controparte_1 importo, salvo la diversa quantificazione maggiore o minore che dovesse emergere dall'istruttoria;
• Condannare la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica in data
02/11/2021, si costituiva in giudizio la convenuta la quale, di Controparte_1 contro, deduceva che la pretesa di pagamento dell'attrice per l'immobile in questione fosse ingiustificata per le cattive condizioni di manutenzione dello stesso, il quale, a suo dire, aveva impedito un adeguato godimento del bene stesso. In particolare, la convenuta deduceva la presenza di lesioni sul tetto dell'immobile, costituito da lastre in "eternit" (contenenti amianto), che risultavano danneggiate in più punti a causa della loro vetustà. Inoltre, sottolineava l'inadeguatezza e/o inesistenza degli impianti, che avrebbero richiesto interventi urgenti e costosi per renderli funzionali. Infine, ribadiva che la mancata disponibilità della proprietaria a eseguire gli interventi necessari ha portato a un'interruzione delle trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione.
Sulla base di tali considerazioni, la convenuta insisteva per il Controparte_1 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta — nelle more — su istanza di parte attrice la nomina di un
CTU nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva recante il n. RGAC 7902-
1/2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 16/12/2024, con provvedimento del 19/12/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata e merita accoglimento nella misura e per le motivazioni di seguito illustrate.
E' risultato provato per tabulas (oltre a non essere stato oggetto di contestazione alcuna tra le parti), che parte convenuta abbia occupato senza titolo l'immobile di proprietà attorea oggetto di lite per il periodo che va dal settembre 2020 al novembre
2021.
Ed invero, sul punto parte attrice ha prodotto in atti (sin dall'introduzione del giudizio) una ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. resa tra le medesime odierne parti in causa (che la convenuta non ha neppure mai dedotto e dimostrato essere stata fatta oggetto di impugnativa o di riforma in un eventuale ulteriore grado di giudizio, dovendosi, dunque, da essa farsi discendere la piena forza di giudicato esterno tra le parti), che ha definitivamente accertato la natura non titolata e illegittima n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
dell'occupazione perpetrata dalla convenuta con riguardo all'immobile attoreo, condannando, pertanto, la prima all'immediato rilascio dello stesso in favore della seconda.
Il disposto rilascio veniva, poi, eseguito in danno della convenuta solo in data
17/11/2021, a mezzo Ufficiale Giudiziario (come da apposito verbale di rilascio pur prodotto in atti da parte attrice, quale allegato n. 12 alla propria produzione di parte telematica).
Sulla scorta dei su esposti fatti pacifici di causa, in diritto occorre precisare che, in linea con la giurisprudenza di legittimità e in conformità ai principi stabiliti, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 33645/2022, il “danno” da occupazione illegittima di un bene immobile è da ritenersi “presunto” (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio, nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass., SS.UU., n. 33659/2022).
Si badi, non si tratta di una forma di danno in re ipsa (privo di diritto di cittadinanza nel vigente sistema risarcitorio interno), bensì di un “danno presunto” o “danno normale”, insito nella stessa subita perdita del godimento di un bene immobile
(normalmente fruttifero) per effetto della illegittima occupazione che ne altri ne faccia;
in tal caso, a fronte dell'allegazione che l'attore faccia della possibilità di godimento perduta, il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.(cfr. Cass., SS.UU., n. 33659 cit.).
In altri termini, l'ultimo arresto giurisprudenziale in tema di danno da illegittima occupazione di immobile (come maturato a seguito delle su richiamate pronunce delle Sezioni Unite) ha chiarito che: (a) il danno subito dal proprietario, essendo n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile, non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario;
(b) se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Applicando, dunque, i su esposti principi nel caso di specie, appurata la natura radicalmente illegittima e non titolata dalla occupazione perpetrata dalla convenuta con riguardo all'immobile oggetto di lite (di proprietà della attrice), di cui quest'ultima non ha neppure compiutamente dedotto (oltre che provato) la natura radicalmente infruttifera, e in assenza di ulteriori e più sicuri criteri risarcitori dedotti dalle parti, ai fini della determinazione della somma risarcitoria (a titolo di perdita subita) che la convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice, questo Giudice non può che aderire alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta nel corso del processo, cui era stato demandato proprio il compito di determinare il valore locativo di mercato dell'immobile oggetto di lite, a far data dal settembre 2020 e sino al novembre 2021, avuto riguardo al suo stato di conservazione, così come desumibile dall'ispezione dello stesso — da parte del CTU — e dagli atti e dai documenti prodotti in atti dalle parti.
Anche a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sia su sollecitazione dello stesso giudicante, che in risposta alle osservazioni fatte lui pervenire dalle parti e dai loro
CTP, le conclusioni cui il Consulente d'Ufficio è giunto devono ritenersi tutte condivisibili, perché adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche con la chiara specificazione e illustrazione degli oggettivi criteri valutativi utilizzati), anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Dunque, esaminati gli atti di causa, ispezionato l'immobile per cui è causa, avuto riguardo alla sua natura e al suo stato di conservazione, e fatta applicazione dei valori di mercato pubblicati dallo “Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del
Territorio” — c.d. OMI — (relativi ai periodi anno 2020, 2° semestre;
anno 2021, 1° semestre;
anno 2021, 2° semestre), aderendo alle conclusioni raggiunte sul punto dal n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
nominato CTU, appare equo e congruo quantificare il valore locatizio complessivo totale maturato dal bene immobile in questione, a far data dal settembre 2020 al novembre 2021, in complessivi euro 13.444,91 (cfr., in particolare, consulenza integrativa depositata dal CTU in data 26/04/2024 nell'ambito del sub-procedimento per ATP svolto in corso di causa e iscritto al n. 7902-1/2022 r.g., ai cui dati e calcoli il giudicante integralmente fa richiamo).
Per tutto quanto precede, pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 13.444,91
(tredicimilaquattrocentoquarantaquattro/91), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalle singole scadenze mensili di occupazione al saldo effettivo
(in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile; […] ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” — su cui cfr.
Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736 — ).
Con riguardo alle spese di lite del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva in corso di causa iscritto al n. 7902-1/2022 r.g., in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno poste integralmente a carico della parte convenuta e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016;
Cass. SS.UU. 19014/2007 —) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, altresì, conto della limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese per la Consulenza Tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7902-1/2022 r.g., così come liquidate con decreto del
16/05/2025, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del
Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), nei rapporti interni tra le parti esse si pongo definitivamente e integralmente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7902/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: "Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie", pendente tra — attrice — e Parte_1
n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
— convenuta — , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in motivazione, condanna parte convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, Parte_1 della somma complessiva di euro 13.444,91
(tredicimilaquattrocentoquarantaquattro/91), oltre interessi, nella misura e con le decorrenze specificate in motivazione;
2. condanna parte convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, Parte_1 delle spese di lite, tanto per il presente giudizio, quanto per quello di A.T.P. in corso di causa instaurato nelle more del presente, che qui si liquidano in complessivi euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese ed euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 16 maggio 2024, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte convenuta, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dalla seconda quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 01/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7902/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 16/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via G. Carducci n. 42, presso lo studio dell'Avv. Fiorino Michele (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Valagara n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ventura Demelsa Isabella (c.f.: , dalla quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore,
[...]
, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Napoli Nord la Parte_1 società per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di Controparte_1 euro 16.065,14, importo asseritamente dovutole quale indennità per l'occupazione senza titolo di un immobile di proprietà dell'istante e sito in Casoria alla Via Duca
d'Aosta n. 65, posto al piano terra, di circa mq 512, avente accesso dalla strada privata che si diparte dalla Via Duca d'Aosta 65 adiacente il fabbricato distinto con il civico 67 della medesima via (in N.C.E.U. del Comune di Casoria (NA) al foglio 3,
p.lla 242 sub 153 cat. C3, cl. U mq 512 r.c. €. 2.406,28).
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: — l'immobile in questione veniva inizialmente locato a tale “Pit Stop Autolavaggio” dal 07/05/2009 e sino al
10/10/2011, quando la conduttrice cedette il contratto alla IG.ra ; — Controparte_2 in seguito il rapporto veniva risolto anticipatamente tra le parti il 14/09/2020 per violazione del contratto da parte della locataria, poiché la aveva sublocato CP_2
l'immobile a terzi, ovvero la odierna convenuta — a far data dal Controparte_1
15/09/2020, dunque, la predetta società convenuta occupava l'immobile senza titolo legittimante, per cui l'istante proponeva a quest'ultima la stipula di un contratto di locazione, ma i relativi tentativi di raggiungere un accordo non sarebbero andati a buon fine;
— con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. incardinato innanzi a questo stesso
Tribunale la proprietaria — e odierna attrice — otteneva un'ordinanza di rilascio, in danno della convenuta, dell'immobile in questione, il quale, dunque, veniva alla prima restituito in data 17/11/2021; — in conseguenza dell'illecito comportamento della convenuta, la proprietaria lamentava, dunque, di non aver potuto mettere a frutto l'immobile nel periodo 15/09/2020-17/11/2021, e di aver subito un danno quantificabile in euro 16.065,14.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
“Stante l'ordinanza con la quale si è chiusa la procedura ex art. 702bis c.p.c., confermare che la ha occupato senza titolo i locali di proprietà Controparte_1 della istante siti in Casoria (NA) alla Via Duca d'Aosta n. 65 posti al piano terra di circa mq 512, avente accesso dalla strada privata che si diparte dalla Via Duca
d'Aosta 65 adiacente il fabbricato distinto con il civico 67 della medesima via, in
N.C.E.U. del Comune di Casoria (NA) al foglio 3, p.lla 242 sub 153 cat. C3, cl. U mq 512 r.c. €. 2.406,28=, con l'uso esclusivo di due posti auto scoperti, distinti con i n. 11 e 12, situati all'interno dello spazio comune al piano terreno, per il periodo che va dal 15/09/2020 al 17/11/2021, stante la riconsegna del possesso alla proprietaria in tale ultima data;
• Per quanto possa occorrere, accertare che la proprietaria ha avuto per il detto periodo l'intenzione concreta di mettere a frutto il detto l'immobile, attraverso la stipula di un contratto di locazione sia con la abusiva occupante sia con terzi;
• Accertare che, per il periodo della occupazione senza titolo dei detti locali da parte della la istante ha subito un danno quantificabile in €. Controparte_1
n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
16.065,14= e per l'effetto condannare la al pagamento di un pari Controparte_1 importo, salvo la diversa quantificazione maggiore o minore che dovesse emergere dall'istruttoria;
• Condannare la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica in data
02/11/2021, si costituiva in giudizio la convenuta la quale, di Controparte_1 contro, deduceva che la pretesa di pagamento dell'attrice per l'immobile in questione fosse ingiustificata per le cattive condizioni di manutenzione dello stesso, il quale, a suo dire, aveva impedito un adeguato godimento del bene stesso. In particolare, la convenuta deduceva la presenza di lesioni sul tetto dell'immobile, costituito da lastre in "eternit" (contenenti amianto), che risultavano danneggiate in più punti a causa della loro vetustà. Inoltre, sottolineava l'inadeguatezza e/o inesistenza degli impianti, che avrebbero richiesto interventi urgenti e costosi per renderli funzionali. Infine, ribadiva che la mancata disponibilità della proprietaria a eseguire gli interventi necessari ha portato a un'interruzione delle trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione.
Sulla base di tali considerazioni, la convenuta insisteva per il Controparte_1 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta — nelle more — su istanza di parte attrice la nomina di un
CTU nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva recante il n. RGAC 7902-
1/2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 16/12/2024, con provvedimento del 19/12/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata e merita accoglimento nella misura e per le motivazioni di seguito illustrate.
E' risultato provato per tabulas (oltre a non essere stato oggetto di contestazione alcuna tra le parti), che parte convenuta abbia occupato senza titolo l'immobile di proprietà attorea oggetto di lite per il periodo che va dal settembre 2020 al novembre
2021.
Ed invero, sul punto parte attrice ha prodotto in atti (sin dall'introduzione del giudizio) una ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. resa tra le medesime odierne parti in causa (che la convenuta non ha neppure mai dedotto e dimostrato essere stata fatta oggetto di impugnativa o di riforma in un eventuale ulteriore grado di giudizio, dovendosi, dunque, da essa farsi discendere la piena forza di giudicato esterno tra le parti), che ha definitivamente accertato la natura non titolata e illegittima n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
dell'occupazione perpetrata dalla convenuta con riguardo all'immobile attoreo, condannando, pertanto, la prima all'immediato rilascio dello stesso in favore della seconda.
Il disposto rilascio veniva, poi, eseguito in danno della convenuta solo in data
17/11/2021, a mezzo Ufficiale Giudiziario (come da apposito verbale di rilascio pur prodotto in atti da parte attrice, quale allegato n. 12 alla propria produzione di parte telematica).
Sulla scorta dei su esposti fatti pacifici di causa, in diritto occorre precisare che, in linea con la giurisprudenza di legittimità e in conformità ai principi stabiliti, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 33645/2022, il “danno” da occupazione illegittima di un bene immobile è da ritenersi “presunto” (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio, nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass., SS.UU., n. 33659/2022).
Si badi, non si tratta di una forma di danno in re ipsa (privo di diritto di cittadinanza nel vigente sistema risarcitorio interno), bensì di un “danno presunto” o “danno normale”, insito nella stessa subita perdita del godimento di un bene immobile
(normalmente fruttifero) per effetto della illegittima occupazione che ne altri ne faccia;
in tal caso, a fronte dell'allegazione che l'attore faccia della possibilità di godimento perduta, il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.(cfr. Cass., SS.UU., n. 33659 cit.).
In altri termini, l'ultimo arresto giurisprudenziale in tema di danno da illegittima occupazione di immobile (come maturato a seguito delle su richiamate pronunce delle Sezioni Unite) ha chiarito che: (a) il danno subito dal proprietario, essendo n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile, non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario;
(b) se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Applicando, dunque, i su esposti principi nel caso di specie, appurata la natura radicalmente illegittima e non titolata dalla occupazione perpetrata dalla convenuta con riguardo all'immobile oggetto di lite (di proprietà della attrice), di cui quest'ultima non ha neppure compiutamente dedotto (oltre che provato) la natura radicalmente infruttifera, e in assenza di ulteriori e più sicuri criteri risarcitori dedotti dalle parti, ai fini della determinazione della somma risarcitoria (a titolo di perdita subita) che la convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice, questo Giudice non può che aderire alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta nel corso del processo, cui era stato demandato proprio il compito di determinare il valore locativo di mercato dell'immobile oggetto di lite, a far data dal settembre 2020 e sino al novembre 2021, avuto riguardo al suo stato di conservazione, così come desumibile dall'ispezione dello stesso — da parte del CTU — e dagli atti e dai documenti prodotti in atti dalle parti.
Anche a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sia su sollecitazione dello stesso giudicante, che in risposta alle osservazioni fatte lui pervenire dalle parti e dai loro
CTP, le conclusioni cui il Consulente d'Ufficio è giunto devono ritenersi tutte condivisibili, perché adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche con la chiara specificazione e illustrazione degli oggettivi criteri valutativi utilizzati), anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Dunque, esaminati gli atti di causa, ispezionato l'immobile per cui è causa, avuto riguardo alla sua natura e al suo stato di conservazione, e fatta applicazione dei valori di mercato pubblicati dallo “Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del
Territorio” — c.d. OMI — (relativi ai periodi anno 2020, 2° semestre;
anno 2021, 1° semestre;
anno 2021, 2° semestre), aderendo alle conclusioni raggiunte sul punto dal n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
nominato CTU, appare equo e congruo quantificare il valore locatizio complessivo totale maturato dal bene immobile in questione, a far data dal settembre 2020 al novembre 2021, in complessivi euro 13.444,91 (cfr., in particolare, consulenza integrativa depositata dal CTU in data 26/04/2024 nell'ambito del sub-procedimento per ATP svolto in corso di causa e iscritto al n. 7902-1/2022 r.g., ai cui dati e calcoli il giudicante integralmente fa richiamo).
Per tutto quanto precede, pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 13.444,91
(tredicimilaquattrocentoquarantaquattro/91), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalle singole scadenze mensili di occupazione al saldo effettivo
(in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile; […] ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” — su cui cfr.
Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736 — ).
Con riguardo alle spese di lite del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva in corso di causa iscritto al n. 7902-1/2022 r.g., in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno poste integralmente a carico della parte convenuta e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016;
Cass. SS.UU. 19014/2007 —) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, altresì, conto della limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese per la Consulenza Tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7902-1/2022 r.g., così come liquidate con decreto del
16/05/2025, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del
Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), nei rapporti interni tra le parti esse si pongo definitivamente e integralmente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7902/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: "Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie", pendente tra — attrice — e Parte_1
n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 7902/2022 R.G.A.C.
— convenuta — , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in motivazione, condanna parte convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, Parte_1 della somma complessiva di euro 13.444,91
(tredicimilaquattrocentoquarantaquattro/91), oltre interessi, nella misura e con le decorrenze specificate in motivazione;
2. condanna parte convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, Parte_1 delle spese di lite, tanto per il presente giudizio, quanto per quello di A.T.P. in corso di causa instaurato nelle more del presente, che qui si liquidano in complessivi euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese ed euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 16 maggio 2024, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte convenuta, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dalla seconda quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 01/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 7902/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 7