Versione
24 aprile 1979
24 aprile 1979
Art. 27.
I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici".
I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici".
Giurisprudenza • 26
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 14/04/2016, n. 134Provvedimento: […] espressamente richiamato dall'art. 21 del t.u. approvato con R.D. 1611/1933, come modificato dall'art. 27 della legge 103 del 1979, ove, […] all'art.1, anche quelle concernenti le competenze di cui al sopra citato art. 21 t.u. 1611/1933, come modificato dall'art. 27 della legge 103/1979, e le conserva come tali, […] Sennonché, se la previsione di cui all'art. 26 della L. 559/1993 nel senso della salvezza della disciplina di cui all'art. 1 della stessa legge non consente di inferire illazioni nel senso della sopravvivenza della gestione fuori bilancio di cui all'art.21 t.u. 1611/1933, come modificato dall'art. 27 della legge 103/ 1979 - tant'è che, come innanzi evidenziato, […]Leggi di più...
- giudizio di conto·
- art. 21 R.D. 1611/1933·
- art. 228 R.D. 827/1924·
- versamento in tesoreria·
- danno erariale·
- gestione fuori bilancio·
- art. 46 R.D. 2440/1923·
- art. 2 L. 20/1994·
- prescrizione·
- art. 611 R.D. 827/1924·
- responsabilità contabile·
- art. 29 R.D. 1038/1933·
- art. 111 Cost.·
- L. 559/1993