Art. 1.
Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della concessione.
Le spese relative ai lavori e provviste gia' effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 , saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sara' applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.
I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori.
Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della concessione.
Le spese relative ai lavori e provviste gia' effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 , saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sara' applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.
I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori.