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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/10/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TI, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4617 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
NI ME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di accertare la legittimità della sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni 2008,
2009 e 2010 e la conseguente illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di prestazioni previdenziali da parte dell' . CP_1
L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza dell'azione, la CP_1 legittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi e la correttezza della richiesta di restituzione delle somme, producendo documentazione attestante la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici per gli anni 2008, 2009 e
2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'esame della documentazione allegata al ricorso e della produzione dell' CP_1 emerge che la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni 2008, 2009 e 2010, determinando la richiesta dell'Istituto per la ripetizione delle somme erogate.
Tuttavia, dalla verifica dell'estratto conto previdenziale contenuto nel documento
"REISCRIZIONE.pdf" emerge che la ricorrente risulta avere contributi registrati come lavoratrice agricola giornaliera anche per gli anni 2008, 2009 e 2010. La nota 3, presente su alcune settimane di contribuzione, si riferisce a periodi di malattia e infortunio, e non incide sulla validità dell'iscrizione negli elenchi anagrafici o sulla spettanza delle prestazioni previdenziali ordinarie.
Inoltre, richiamando il principio stabilito nella Sentenza Amato del Tribunale di
TI (RG n. 616/2012, udienza del 21/05/2021), si evidenzia che l' , nel CP_1 disconoscere rapporti di lavoro agricolo, è tenuto a dimostrare tale invalidità attraverso verifiche ispettive conformi ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, inclusa la redazione di una stima tecnica basata su dati oggettivi. Nel caso di specie, non risulta che l' abbia effettuato tale verifica, limitandosi a una CP_1 cancellazione amministrativa delle giornate lavorative, senza una verifica effettiva delle condizioni lavorative della ricorrente.
L'assenza di una valutazione analitica basata su elementi oggettivi, come la tipologia delle coltivazioni, il fabbisogno di manodopera rapportato all'estensione dell'azienda agricola e la verifica dell'effettiva prestazione lavorativa della ricorrente, lascia emergere profili di illegittimità nel provvedimento adottato dall' . La cancellazione delle giornate lavorative dal registro anagrafico dei CP_1 lavoratori agricoli deve avvenire in seguito a un accertamento specifico che tenga conto di tutti i dati pertinenti e non può basarsi esclusivamente su un'interpretazione unilaterale e priva di fondamento probatorio.
La documentazione prodotta dalla ricorrente, comprensiva di estratto contributivo, dimostra invece l'effettiva prestazione lavorativa e l'adempimento degli obblighi previdenziali. L' , invece, non ha fornito una ricostruzione analitica della CP_1 posizione assicurativa della ricorrente che giustifichi la cancellazione delle giornate. Pertanto, si rileva l'infondatezza della richiesta di ripetizione delle somme avanzata dall' , in quanto l' non ha fornito un quadro probatorio CP_1 CP_3 idoneo a suffragare l'asserita insussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
L'assenza di una verifica analitica basata su elementi oggettivi, unita alla documentazione prodotta dalla ricorrente, ivi incluso l'estratto contributivo, induce a ritenere che la posizione previdenziale dell'interessata fosse legittimamente iscritta nei pertinenti elenchi anagrafici.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara la legittimità dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2008, 2009 e 2010;
2. Dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di malattia e maternità per gli anni
2008, 2009 e 2010;
3. Condanna l' alla restituzione delle eventuali somme già trattenute nei CP_1 confronti della ricorrente in esecuzione della richiesta di ripetizione dell'indebito;
4. Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in CP_1
€ 1680,00, oltre accessori di legge.
5. Ordina all' di eseguire una revisione della posizione assicurativa CP_1 della ricorrente, accertando nuovamente la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con criteri analitici e oggettivi, nel rispetto della normativa vigente.
Così deciso in TI 04/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo