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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3193/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3193/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PACE in sost. avv. PICCI PAOLO per parte ricorrente . Parte_1
È altresì presente la dr.ssa e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica CP_2 professionale
Nonché, per parte resistente Controparte_1
la dr.ssa .
[...] CP_3
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7
N. R.G. 3193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3193/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PICCI PAOLO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dai dr. CALVANESE MARIA, BRANCA ANTONIETTA, COSENTINO ROSA, AMENDOLA VINCENZO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è stato accolto solo in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 7 1- Parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 841/23/24/2 del giorno 11 luglio 2024 (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente e doc. 9 fasc. resistente), con la quale l' chiedeva il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 36.000,00, a titolo di sanzioni per occupazione irregolare di due lavoratori per oltre sessanta giorni, nel periodo dal 20 settembre
2020 al 15 agosto 2021, come da verbale di accertamento del servizio ispettivo
(cfr., doc. 2, fasc. ricorrente e doc. 8, fasc. resistente).
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito che nessuna violazione sarebbe stata posta in essere dallo stesso, in quanto, fin dall'inizio del rapporto instaurato con i sig.ri e Parte_2
l'assetto individuato dalle parti sarebbe stato di tipo autonomo, con Per_1 gestione o co-gestione dell'attività di affittacamere, ripartizione dei compiti tra i tre co-gestori e partecipazione agli utili dell'impresa in maniera percentuale.
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di determinare in maniera chiara tutte le condotte addebitate al . Pt_1
3- Nel merito, il potere impositivo dell' è originato da un Controparte_1 accertamento iniziato con accesso ispettivo del febbraio 2023 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente cit.), in forza del quale i soggetti verbalizzanti avrebbero accertato un rapporto lavorativo senza alcuna formalizzazione tra l'odierno opponente e i sig.ri e . Parte_3 Parte_4
Si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria, o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova
(essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori (cfr., doc. da 3 a 8, fasc. resistente).
4- In particolare, con riferimento ai fatti riguardanti i lavoratori e Parte_2 gli stessi non vi sono dubbi che abbiano operato in favore dell'azienda Per_1 dell'opponente, che restava titolare dei beni (appartamenti) da affittare.
In questo contesto, se è vero che, laddove le parti abbiano pattuito formalmente un rapporto di lavoro autonomo, tutti i caratteri della subordinazione devono ricevere una puntuale prova da parte di colui che intende avvalersi di una ricostruzione in tal senso, sia esso direttamente il lavoratore, ovvero un Ente previdenziale (cfr., ad esempio, Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69: «Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»; ancora Tribunale Foggia, sez. lav., 08/01/2013, n. 301: «Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato e della distinzione da quello autonomo, assume natura determinante la subordinazione, ovvero quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo della parte datoriale, inerente
pagina 4 di 7 all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini predetti, invece, altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e
l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi ulteriori elementi possa consentire la qualificazione del rapporto come subordinato in difetto del predetto elemento determinante. In ogni caso, rivestono natura di ulteriori indici spia della subordinazione, elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative e la esclusività della prestazione. Stante quanto innanzi e in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è gravato dall'onere di provare la sussistenza della subordinazione, circostanza questa che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, la domanda non può
(come nella specie) trovare accoglimento»), è altrettanto vero che nel momento in cui viene appurato direttamente dagli ispettori lo svolgimento di un'attività lavorativa, in assenza di qualsivoglia formale rapporto diverso dal lavoro subordinato, quest'ultimo si presume.
5- Nel caso di specie è pacifico e non contestato che nessuna formalizzazione del rapporto sia stata pattuita dalle parti e tale carenza non può ritenersi superata dalla manifestata intenzione allegata dalla parte opponente circa la volontà di sottoscrivere un contratto di gestione della struttura (cfr., dichiarazione doc. Pt_1
4, fasc. resistente).
Nei fatti la posizione del si è sempre presentata come predominante Pt_1 sia economicamente che giuridicamente, considerando che era lui il titolare dei beni e il soggetto che riceveva gli introiti dell'impresa (cfr., teste – ud. Tes_1
13.2.2025: «I rapporti non erano mai stati formalizzati. La titolarità delle strutture è
pagina 5 di 7 sempre rimasta, nel periodo interessato, in capo all'azienda del ricorrente, senza che i due lavoratori avessero neanche formalmente le condizioni per operare come autonomi, quindi in assenza di altre possibilità l'unico sbocco era quello del lavoro subordinato, poi il ricorrente controllava con attenzione le attività svolte dai due lavoratori»).
Ancora, la ricostruzione in termini di co-gestione non risulta compatibile con l'assenza del versamento della percentuale degli incassi ai due lavoratori, con la presenza di direttive sulle attività da svolgere che, lungi da essere svolte con autonomia gestionale dai sig.ri e consisteva in attività Parte_2 Per_1 operative quali la cura delle piattaforme online, l'accoglienza dei clienti e la preparazione degli appartamenti (cfr., teste cit.: «Zone d'ombra si Tes_1 percepivano, come la mancata percezione di corrispettivi. La chat che abbiamo acquisito era il vero motore dell'accertamento, in quanto oltre ai messaggi di testo vi erano anche dei vocali, dai quali si comprendeva bene quale fosse
l'assetto dei rapporti tra le parti. È emerso che a fronte delle attività ripetitive vi era una ingerenza importante del nella conduzione delle attività, del controllo, Pt_1 nella scelta dei prezzi da fare ai clienti e dunque tutti aspetti compatibili con il concetto di subordinazione, in termini di ordini e direttive circa la gestione della clientela, sui pagamenti e le modalità degli stessi. All'inizio il ricorrente aveva parlato di una percentuale sugli incassi, ma poi non vi è stato seguito»).
Da questo punto di vista non vi possono essere elementi idonei a superare la caratterizzazione in termini di subordinazione.
Se è vero che nel nostro ordinamento non esiste una presunzione di subordinazione, ciò vale laddove le parti non abbiano inteso dare una qualificazione formale al proprio rapporto (cfr., Tribunale Bergamo sez. lav.,
01/02/2018, n.39).
In assenza di tale qualificazione, considerando il carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, l'odierna parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in maniera rigida l'assenza del dovere conformativo in capo ai due lavoratori, che emerge dalle dichiarazioni dello stesso opponente al servizio ispettivo e dagli accertamenti svolti.
pagina 6 di 7 Ne deriva che l'ordinanza ingiunzione deve essere interamente confermato sul punto.
6- Parte ricorrente, in via subordinata chiede di rideterminare la sanzione, non ritenendo integrato il requisito dei sessanta giorni di lavoro irregolare.
La doglianza non può essere condivisa, in quanto pacificamente la durata del rapporto oggetto del presente giudizio è stata di circa undici mesi, con la conseguenza che, anche volendo aderire alla tesi di parte ricorrente in ordine ad una non effettività dello stesso durante il periodo pandemico, ciononostante residua un lasso di tempo sicuramente superiore ai sessanta giorni, non potendo peraltro ritenere che possano essere scomputate dalle ore lavorate i momenti di attesa, che, in ogni modo, rappresentano una messa a disposizione delle energie lavorativa (quali ad esempio il controllo delle piattaforme, l'attesa dei clienti).
Dalle considerazioni svolte, l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione deve essere confermata anche in ordine alla quantificazione della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) conferma l'Ordinanza Ingiunzione;
C) condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori se dovuti.
Bologna il 22/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3193/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PACE in sost. avv. PICCI PAOLO per parte ricorrente . Parte_1
È altresì presente la dr.ssa e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica CP_2 professionale
Nonché, per parte resistente Controparte_1
la dr.ssa .
[...] CP_3
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7
N. R.G. 3193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3193/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PICCI PAOLO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dai dr. CALVANESE MARIA, BRANCA ANTONIETTA, COSENTINO ROSA, AMENDOLA VINCENZO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è stato accolto solo in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 7 1- Parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 841/23/24/2 del giorno 11 luglio 2024 (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente e doc. 9 fasc. resistente), con la quale l' chiedeva il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 36.000,00, a titolo di sanzioni per occupazione irregolare di due lavoratori per oltre sessanta giorni, nel periodo dal 20 settembre
2020 al 15 agosto 2021, come da verbale di accertamento del servizio ispettivo
(cfr., doc. 2, fasc. ricorrente e doc. 8, fasc. resistente).
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito che nessuna violazione sarebbe stata posta in essere dallo stesso, in quanto, fin dall'inizio del rapporto instaurato con i sig.ri e Parte_2
l'assetto individuato dalle parti sarebbe stato di tipo autonomo, con Per_1 gestione o co-gestione dell'attività di affittacamere, ripartizione dei compiti tra i tre co-gestori e partecipazione agli utili dell'impresa in maniera percentuale.
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di determinare in maniera chiara tutte le condotte addebitate al . Pt_1
3- Nel merito, il potere impositivo dell' è originato da un Controparte_1 accertamento iniziato con accesso ispettivo del febbraio 2023 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente cit.), in forza del quale i soggetti verbalizzanti avrebbero accertato un rapporto lavorativo senza alcuna formalizzazione tra l'odierno opponente e i sig.ri e . Parte_3 Parte_4
Si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria, o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova
(essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori (cfr., doc. da 3 a 8, fasc. resistente).
4- In particolare, con riferimento ai fatti riguardanti i lavoratori e Parte_2 gli stessi non vi sono dubbi che abbiano operato in favore dell'azienda Per_1 dell'opponente, che restava titolare dei beni (appartamenti) da affittare.
In questo contesto, se è vero che, laddove le parti abbiano pattuito formalmente un rapporto di lavoro autonomo, tutti i caratteri della subordinazione devono ricevere una puntuale prova da parte di colui che intende avvalersi di una ricostruzione in tal senso, sia esso direttamente il lavoratore, ovvero un Ente previdenziale (cfr., ad esempio, Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69: «Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria»; ancora Tribunale Foggia, sez. lav., 08/01/2013, n. 301: «Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato e della distinzione da quello autonomo, assume natura determinante la subordinazione, ovvero quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo della parte datoriale, inerente
pagina 4 di 7 all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini predetti, invece, altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e
l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi ulteriori elementi possa consentire la qualificazione del rapporto come subordinato in difetto del predetto elemento determinante. In ogni caso, rivestono natura di ulteriori indici spia della subordinazione, elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative e la esclusività della prestazione. Stante quanto innanzi e in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è gravato dall'onere di provare la sussistenza della subordinazione, circostanza questa che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, la domanda non può
(come nella specie) trovare accoglimento»), è altrettanto vero che nel momento in cui viene appurato direttamente dagli ispettori lo svolgimento di un'attività lavorativa, in assenza di qualsivoglia formale rapporto diverso dal lavoro subordinato, quest'ultimo si presume.
5- Nel caso di specie è pacifico e non contestato che nessuna formalizzazione del rapporto sia stata pattuita dalle parti e tale carenza non può ritenersi superata dalla manifestata intenzione allegata dalla parte opponente circa la volontà di sottoscrivere un contratto di gestione della struttura (cfr., dichiarazione doc. Pt_1
4, fasc. resistente).
Nei fatti la posizione del si è sempre presentata come predominante Pt_1 sia economicamente che giuridicamente, considerando che era lui il titolare dei beni e il soggetto che riceveva gli introiti dell'impresa (cfr., teste – ud. Tes_1
13.2.2025: «I rapporti non erano mai stati formalizzati. La titolarità delle strutture è
pagina 5 di 7 sempre rimasta, nel periodo interessato, in capo all'azienda del ricorrente, senza che i due lavoratori avessero neanche formalmente le condizioni per operare come autonomi, quindi in assenza di altre possibilità l'unico sbocco era quello del lavoro subordinato, poi il ricorrente controllava con attenzione le attività svolte dai due lavoratori»).
Ancora, la ricostruzione in termini di co-gestione non risulta compatibile con l'assenza del versamento della percentuale degli incassi ai due lavoratori, con la presenza di direttive sulle attività da svolgere che, lungi da essere svolte con autonomia gestionale dai sig.ri e consisteva in attività Parte_2 Per_1 operative quali la cura delle piattaforme online, l'accoglienza dei clienti e la preparazione degli appartamenti (cfr., teste cit.: «Zone d'ombra si Tes_1 percepivano, come la mancata percezione di corrispettivi. La chat che abbiamo acquisito era il vero motore dell'accertamento, in quanto oltre ai messaggi di testo vi erano anche dei vocali, dai quali si comprendeva bene quale fosse
l'assetto dei rapporti tra le parti. È emerso che a fronte delle attività ripetitive vi era una ingerenza importante del nella conduzione delle attività, del controllo, Pt_1 nella scelta dei prezzi da fare ai clienti e dunque tutti aspetti compatibili con il concetto di subordinazione, in termini di ordini e direttive circa la gestione della clientela, sui pagamenti e le modalità degli stessi. All'inizio il ricorrente aveva parlato di una percentuale sugli incassi, ma poi non vi è stato seguito»).
Da questo punto di vista non vi possono essere elementi idonei a superare la caratterizzazione in termini di subordinazione.
Se è vero che nel nostro ordinamento non esiste una presunzione di subordinazione, ciò vale laddove le parti non abbiano inteso dare una qualificazione formale al proprio rapporto (cfr., Tribunale Bergamo sez. lav.,
01/02/2018, n.39).
In assenza di tale qualificazione, considerando il carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, l'odierna parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in maniera rigida l'assenza del dovere conformativo in capo ai due lavoratori, che emerge dalle dichiarazioni dello stesso opponente al servizio ispettivo e dagli accertamenti svolti.
pagina 6 di 7 Ne deriva che l'ordinanza ingiunzione deve essere interamente confermato sul punto.
6- Parte ricorrente, in via subordinata chiede di rideterminare la sanzione, non ritenendo integrato il requisito dei sessanta giorni di lavoro irregolare.
La doglianza non può essere condivisa, in quanto pacificamente la durata del rapporto oggetto del presente giudizio è stata di circa undici mesi, con la conseguenza che, anche volendo aderire alla tesi di parte ricorrente in ordine ad una non effettività dello stesso durante il periodo pandemico, ciononostante residua un lasso di tempo sicuramente superiore ai sessanta giorni, non potendo peraltro ritenere che possano essere scomputate dalle ore lavorate i momenti di attesa, che, in ogni modo, rappresentano una messa a disposizione delle energie lavorativa (quali ad esempio il controllo delle piattaforme, l'attesa dei clienti).
Dalle considerazioni svolte, l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione deve essere confermata anche in ordine alla quantificazione della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) conferma l'Ordinanza Ingiunzione;
C) condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori se dovuti.
Bologna il 22/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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