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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MP GI, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5142/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7CR200029 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato parte ricorrente, Ricorrente_1, proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate avverso e per l'annullamento dell'atto di recupero n. TD 7CR0200029, notificato tramite PEC in data 20.02.2025.
Evidenziava che già in precedenza la ricorrente aveva richiesto all'Agenzia delle Entrate la fruizione di credito di imposta e che l'odierna convenuta aveva opposto diniego contro il quale era stato proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di RC che con sentenza del 2018 ( la 6717 ) aveva dato ragione alla società Ricorrente_1; nonostante ciò, una volta utilizzato il credito, Agenzia delle Entrate emetteva l'atto di recupero oggi impugnato.
Prima di proporre ricorso, la società istante aveva presentato in data 17.04.2025 istanza di accertamento alla quale Agenzia delle Entrate non aveva dato alcun seguito;
per tale ragione veniva conseguentemente presentato il ricorso oggi in esame.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che rappresentava di aver annullato l'atto di recupero in sede di autotutela in data 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All' udienza del 23.01.2026 la causa veniva decisa.
Orbene, atteso quanto rappresentato dalla convenuta resistente, diventa consequenziaria la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Purtuttavia, le spese del procedimento - quantificabili in € 500,00 oltre accessori - vanno addebitate ad
Agenzia delle Entrate che, nonostante l'istanza di accertamento con adesione fosse stata inoltrata dalla società Ricorrente_1 già nell'aprile del corrente anno, ha annullato l'atto soltanto dopo la presentazione del ricorso, risalente al luglio 2025.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria,
23.01.2026 Il giudice rel. Il Presidente Carlo Alberto Indellicati Giuseppe Campagna
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MP GI, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5142/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7CR200029 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato parte ricorrente, Ricorrente_1, proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate avverso e per l'annullamento dell'atto di recupero n. TD 7CR0200029, notificato tramite PEC in data 20.02.2025.
Evidenziava che già in precedenza la ricorrente aveva richiesto all'Agenzia delle Entrate la fruizione di credito di imposta e che l'odierna convenuta aveva opposto diniego contro il quale era stato proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di RC che con sentenza del 2018 ( la 6717 ) aveva dato ragione alla società Ricorrente_1; nonostante ciò, una volta utilizzato il credito, Agenzia delle Entrate emetteva l'atto di recupero oggi impugnato.
Prima di proporre ricorso, la società istante aveva presentato in data 17.04.2025 istanza di accertamento alla quale Agenzia delle Entrate non aveva dato alcun seguito;
per tale ragione veniva conseguentemente presentato il ricorso oggi in esame.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che rappresentava di aver annullato l'atto di recupero in sede di autotutela in data 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All' udienza del 23.01.2026 la causa veniva decisa.
Orbene, atteso quanto rappresentato dalla convenuta resistente, diventa consequenziaria la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Purtuttavia, le spese del procedimento - quantificabili in € 500,00 oltre accessori - vanno addebitate ad
Agenzia delle Entrate che, nonostante l'istanza di accertamento con adesione fosse stata inoltrata dalla società Ricorrente_1 già nell'aprile del corrente anno, ha annullato l'atto soltanto dopo la presentazione del ricorso, risalente al luglio 2025.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria,
23.01.2026 Il giudice rel. Il Presidente Carlo Alberto Indellicati Giuseppe Campagna