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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 10
marzo 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avv.ti Greci e Ignazzitto
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12168/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. Giuseppe Greco) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Antonino Ignazzitto) CP_1
(Avv. Marco Di Controparte_2
Gloria)
Controparte_3
(Avvocatura dello Stato)
[...]
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
◊ in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere alla Pt_2
ricorrente le differenze retributive tra quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni inquadrabili nella categoria A del CCNL del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e quanto percepito a far data dal 30 gennaio
2018, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
◊ condanna l' all'accantonamento del corrispondente TFR ed al versamento, Pt_2
nell'interesse della ricorrente, dei contributi previdenziali non prescritti parametrati alla retribuzione come sopra indicata e, per quelli prescritti, a risarcire la ricorrente del danno conseguente;
◊ rigetta ogni altra domanda;
◊ condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente di un terzo delle spese Pt_2
di lite, liquidate in tal misura in complessivi € 1.543,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore;
◊ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'Assessorato convenuto e le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_4
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 24 novembre 2022 la ricorrente - premesso di avere lavorato dal mese di ottobre del 2010 presso l'ERSU come lavoratrice socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito delle convenzioni stipulate ex art. 52 della L.R. n.
11/2010 fra questo e la e che la le Parte_3 Parte_3
aveva inviato nel maggio del 2013 una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro - deduceva che ciò nonostante aveva continuato a svolgere senza
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro soluzione di continuità, ed al fine di sopperire alle carenze di organico dell'ente ospitante, attività di lavoro subordinato presso l' , sempre con mansioni Pt_2
identiche a quelle del personale di ruolo e diverse da quelle indicate nelle convenzioni, inquadrabili nel profilo A1 del CCNL del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, e che il rapporto di lavoro doveva essere ritenuto, sin dall'origine, di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ente resistente, avendo questo sempre esercitato le prerogative datoriali disciplinandone lo svolgimento.
Domandava pertanto di accertare e dichiarare di avere sempre svolto alle dipendenze dell' , sebbene nella qualità formale di , le mansioni di Pt_2 Pt_4
impiegata addetta al supporto all'ufficio del personale inquadrabili nella Categoria
A1 del CCRL di riferimento e che il rapporto, dopo l'iniziale periodo formativo,
aveva assunto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato;
di condannare perciò l' Resistente, in solido con l' CP_2 [...]
al pagamento ex art. 2126 c.c. delle Controparte_3
differenze retributive tra quanto concretamente ricevuto nel corso del rapporto e quanto le sarebbe spettato in ragione delle mansioni svolte, unitamente al TFS
maturato sulla base delle predette differenze, alla rivalutazione ed agli interessi, e disponendo altresì il versamento in favore dell' dei contributi non ancora CP_4
prescritti e in suo favore il versamento dei contributi prescritti a titolo di risarcimento dei danni conseguenti;
di riconoscere, inoltre, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, l'anzianità di servizio acquisita in dipendenza del rapporto di lavoro;
di condannare infine l' e l'amministrazione convenuta al Pt_2
risarcimento dei danni ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Si costituiva in giudizio l'Assessorato convenuto eccependo il proprio difetto di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro legittimazione passiva, la prescrizione delle pretese attoree e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L' , parimenti costituitosi, eccepiva la nullità della notificazione del ricorso Pt_2
introduttivo, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree e concludeva nel merito per il rigetto delle domande,
contestandone la fondatezza.
L' infine, nella propria memoria di costituzione faceva atto di prontezza a CP_4
percepire eventuali contributi non prescritti.
La causa, ritenuta superflua la chiesta attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025 è decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Premesso che la costituzione del resistente è idonea a sanare ex art. 156 Pt_2
c.p.c. qualsivoglia eventuale nullità che investiva l'originaria notificazione all'ente del ricorso introduttivo, il ricorso in questione si rivela parzialmente fondato sulla scorta delle argomentazioni già espresse, in fattispecie analoghe, da questo
Tribunale (cfr. Trib. Palermo, nn. 624/2024, 681/2024, 1035/2024, 1660/204;
ma similari pure Trib. Palermo, nn. 852/2023, 885/2023, 1318/2023, 1834/2023,
1937/2023), e che si ritiene di condividere.
1. Va dunque osservato come l'unico legittimato passivo sia l'ERSU, fondandosi tutto il ricorso sulla premessa dell'avvenuta instaurazione di un diretto rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di questi quale soggetto che ha direttamente esercitato tutte le prerogative datoriali e perciò stabilmente inserito la ricorrente nella propria organizzazione aziendale.
2. E' pacifico che la ricorrente, già appartenente al bacino “Emergenza Palermo”,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sia stata utilizzata dall'ente convenuto nel contesto dei progetti triennali ex art. 52,
comma 3, della L.R. n. 11/2010, ed ancora in forza delle utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L.R. n. 5/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R.
n. 9/2015.
Ora, i ricordati progetti triennali, che prevedevano l'impiego dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della L.R.
n. 4/2006 ed impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza
Palermo), per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale, si inseriscono nel quadro delle iniziative sociali volte al sostegno dei redditi e delle misure per l'inserimento lavorativo di tali soggetti promosse dalla Regione in applicazione dell'art. 52 della L.R. n. 11/2010.
Analoga ratio presiede all'art. 43, comma 1, della L.R. n. 9/2013, il quale riconosceva al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali la possibilità di utilizzare i suddetti soggetti svantaggiati “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” a fronte dell'erogazione, in convenzione con l' di un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico già in CP_4
godimento. Ed è rimasta immutata nell'art. 34, comma 4, della L.R. n. 5/2014, il quale facultava alla medesima utilizzazione “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” l'Amministrazione regionale, i Servizi Sanitari, le
Società partecipate, gli Enti e gli organismi pubblici. Mentre l'art. 68 della L.R. n.
9/2015, accordava, al comma 4, pure ai “soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014” privi dei
“requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici” ed a ”quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici,” la possibilità di “essere impegnati in specifici progetti di utilità
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro collettiva con finalità di recupero sociale” garantendo loro “per la durata delle attività progettuali avviate, … un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.”.
Trattasi, per tutti coloro che sono stati coinvolti nelle attività descritte, di prestazioni rese secondo uno schema assimilabile a quello dei lavoratori socialmente utili, in relazione ai quali non può certamente parlarsi dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che i soggetti impegnati nello “svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale”
percepiscono esclusivamente un trattamento di sostegno al reddito, non parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto e corrisposto, nel contesto di un rapporto giuridico che conserva natura previdenziale ed assistenziale,
realizzando un interesse di carattere generale riconducibile al diritto di assistenza
ex art. 38 Cost. e diretto alla soddisfazione di un interesse sociale quale quello della tutela contro la disoccupazione (arg. ex Cass. n. 3452 del 15/02/2010, Cass.
n. 28540 del 22/12/2011, Cass. n. 2605 del 05/02/2013).
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come lavoro subordinato il rapporto intercorso con parte resistente a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
aggiunge che detto rapporto avrebbe comunque perso il carattere assistenziale suo tipico, assumendo anche sotto tale profilo i connotati di un lavoro subordinato. Tale complessa prospettazione di fatto, anche se provata, non può condurre all'auspicata qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 22287 del 21/10/2014),
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro consentendo tutt'al più il solo riconoscimento dei diritti retributivi consequenziali all'effettivo lavoro svolto ex art. 2126 c.c. (Cass. n. 10759 del 11/05/2009).
Anche recentemente è stato ribadito nella giurisprudenza che: “L'occupazione
temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro
subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997,
poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di
tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma
realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e
con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una
possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori
socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per
l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di
lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di
matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma
specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. n. 6155/2018).
Le disposizioni e la giurisprudenza appena richiamate impediscono di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporti di lavoro subordinato anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, pur lasciando residuare in tali casi, come si
è visto – e in applicazione dall'art. 2126 c.c.-, il diritto ad eventuali differenze retributive (cfr. Cass. n. 27125/2022). Proprio su tale aspetto la Cassazione ha precisato come: “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri
un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997
(poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di
tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di
lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale)
di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione
del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in
caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto
con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato”, trova tuttavia applicazione “la disciplina sul
diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n.
22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, testualmente, Cass. n. 27125/2022
cit.).
3. Bisogna, per delimitare con esattezza il perimetro della cognizione del
Tribunale e individuare le questioni di fatto e di diritto realmente rilevanti ai fini della decisione, tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai resistenti.
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi. Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., n. 35676 del 19 novembre
2021, secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente
accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in
costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla
stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine
alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l'ente utilizzatore, oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure privo di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore
(cfr. Cass. n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti retributivi ipoteticamente spettanti alla ricorrente per il periodo antecedente al quinquennio che precede la data di notifica del ricorso all'ERSU
(30 gennaio 2023; cfr. Cass. n. 4034 del 15/02/2017), atteso che non sono stati prodotti atti interruttivi della prescrizione indirizzati all'ente in epoca precedente e l'unico prodotto (all. 7 della produzione allegata al ricorso) è stato inviato con pec del 14 giugno 2021 ad una diversa amministrazione.
4. Come già ritenuto nelle pronunce emesse in analoghi giudizi, anche nel caso della ricorrente è l'utilizzazione da parte dell'ERSU, ai sensi dell'art. 34, comma 4,
della L.R. n. 5/2014, in assenza di uno specifico progetto a fondare il relativo diritto alla percezione di un compenso superiore rispetto a quello già percepito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., corrispondente al differenziale tra il trattamento economico ricevuto nel lasso di tempo considerato e quello corrispondente alle mansioni concretamente svolte.
Non può dubitarsi, infatti, della necessità di predisporre sempre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 81/2000 e 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra
nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato” (Cass. 25672/2017).
E, se è vero che l' si è costituito in giudizio deducendo di avere utilizzato la Pt_2
ricorrente “esclusivamente” per lo svolgimento delle “attività progettuali di utilità
sociale indicate nella scheda allegata alla nota prot. n° 5924 del 17/06/2015 e nelle disposizioni di volta in volta comunicate dal Direttore dell' , così come Pt_2
previste dalle Circolari/Direttive dell' Controparte_3
prot. n° 5621/US1/2014 e del 29/05/2015” (così
[...]
nelle note conclusive), non può non rilevarsi, in primo luogo, che la scheda progettuale allegata non si riferiva specificamente alla ricorrente e non consente neppure di comprendere con quale della quattro figure indicate ella coincidesse.
Aggiungasi che secondo detta scheda il personale ex pip assegnato all'ente sarebbe stato adibito alle seguenti attività: “immissione dati e digitalizzazione, supporto alla riorganizzazione e riqualificazione degli archivi, ausilio dell'attività di riallocazione ed organizzazione degli uffici, supporto all'attività di manutenzione ordinaria e di mantenimento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici,
supporto all'attività di consegna di plichi all'interno e all'esterno delle amministrazioni”, mentre è l' stesso a riferire che la ricorrente già nel 2014 Pt_2
era stata incaricata delle seguenti attività: “mantenere rapporti con il protocollo centrale per il ritiro e/o consegna della posta degli uffici dell'ente; eseguire lavori che richiedono l'impiego di apparecchiature di facile uso qual è la riproduzione fotostatica e la scansione di atti e documenti, la trasmissione di fax, ecc., nonché
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro la raccolta, la rilegatura dei lavori eseguiti;
provvedere alla distribuzione di stampati e/o moduli all'utenza; svolgere, all'occorrenza, attività di ricezione presso la portineria della residenza universitaria , provvedendo alla Parte_5
disciplina dell'accesso del pubblico agli uffici;
svolgere, all'occorrenza, attività di centralino dell'Ente, provvedendo allo smistamento dei contatti telefonici provenienti dall'esterno indirizzati all'interno dell'amministrazione; provvedere,
all'occorrenza, al trasporto e alla consegna o recapito di materiali, suppellettili,
fascicoli, corrispondenza ed altro, sia all'interno della sede di servizio che all'esterno; svolgere tutte le altre mansioni e operazioni di tipo ausiliario di supporto nell'ambito dei servizi generali” (v. allegato 24 della produzione di parte resistente): un complesso di compiti che include evidentemente mansioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nella scheda progettuale, riconducibili essenzialmente a compiti di reception (portineria, centralino, gestione dell'accesso del pubblico) che non erano chiaramente presenti nella prima.
Non è dato comprendere, poi, se la ricorrente abbia svolto queste stesse attività,
dal 2018 e sino alla data di deposito del ricorso, anche presso le portinerie delle
Residenze universitarie Santi Romano e San Saverio cui è stata nel frattempo assegnata (v. allegato 25 della produzione dell' ), nonché presso l'Ufficio Pt_2
Affari Generali (v. allegati nn. 26-27 della produzione della resistente), perché
solo per la successiva riassegnazione presso la Controparte_5
e il suo magazzino si legge più specificamente che fu deputata allo
[...]
“svolgimento delle attività di supporto e/o reception, nonché di accoglienza e monitoraggio del pubblico in ingresso e di supporto alla gestione del magazzino ed alla cura del cambio effetti letterecci e delle suppellettili presenti nelle stanze della di assegnazione” (v. allegato 28 della produzione Controparte_5
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell' ), anche in questo caso dunque per l'espletamento di compiti più ampi Pt_2
di quelli previsti dalla originaria scheda progettuale.
5. Venendo, dunque, all'accertamento delle differenze retributive che, ex art. 2126
c.c., competono alla ricorrente - e subito precisato che del TFR può disporsi solo l'accantonamento e non anche il pagamento, dal momento che il rapporto di lavoro risulta essere ancora in corso -, il complesso di attività demandate alla ricorrente ricalca effettivamente le mansioni esigibili da un lavoratore appartenente alla categoria A del CCNL del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, proprio dei dipendenti che “che svolgono attività caratterizzate da: —
conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
— contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi; —
problematiche lavorative di tipo semplice;
— relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti”.
Alla luce di quanto sin qui detto, e considerato l'orario di lavoro emergente dagli allegati al ricorso, non potendosi ancorare una eventuale CTU ad alcun dato contabile concreto e documentale sulla quale operare il necessario conteggio differenziale, va affermato il diritto della ricorrente, ai sensi dall'art. 2126 c.c., alla percezione della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto identiche mansioni di ruolo con orario settimanale di
30 ore, con regolarizzazione della posizione contributiva, il tutto nei limiti della prescrizione medio tempore maturata, disponendo poi, per i contributi prescrittisi, statuizione generica di risarcimento del danno.
6. La domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, va
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiarata inammissibile per carenza d'interesse, visto che parte ricorrente non ha dedotto a quale fine dovrebbe valere tale riconoscimento.
7. Egualmente priva di fondamento è la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione”, anche sulla scorta delle argomentazioni già indicate in cause similari da questo Tribunale, in diversa composizione.
E' noto, infatti che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del
contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia
subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo
restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui
all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla
medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei
limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il
danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la
nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in
conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola
volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità”
(Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non lavorava per l'ente convenuto in forza di contratti a termine: secondo l'impostazione del ricorso, infatti, la medesima prestava attività lavorativa subordinato nell'ambito di un rapporto di
CP_ convenzione con la Regione Siciliana e l' pur concretamente travalicando i limiti di tale rapporto assistenziale. Ma il conseguente abuso si pone evidentemente al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza invocata in ricorso si riferisce, non ravvisandosi in un
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rapporto di fatto continuativo le ragioni poste dalla giurisprudenza a fondamento della ricordata presunzione di danno.
8. Le spese tengono conto della parziale soccombenza e, poste per 1/3 in capo all'ERSU, sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM
147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
La compensazione integrale delle spese in relazione alla posizione processuale degli altri due resistenti trova giustificazione, per l' nella sua qualità di mero CP_4
litisconsorte necessario e, per l'Assessorato, nell'indubbio coinvolgimento del medesimo nella vicenda per cui è causa giusta anche quanto emergente dalle circolari in atti.
◊
Così deciso in Palermo, l'11 marzo 2025.
GGIIUUDDIICCEE
MA MP
(firmato digitalmente a margine)
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 10
marzo 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avv.ti Greci e Ignazzitto
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12168/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. Giuseppe Greco) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Antonino Ignazzitto) CP_1
(Avv. Marco Di Controparte_2
Gloria)
Controparte_3
(Avvocatura dello Stato)
[...]
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
◊ in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere alla Pt_2
ricorrente le differenze retributive tra quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni inquadrabili nella categoria A del CCNL del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e quanto percepito a far data dal 30 gennaio
2018, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
◊ condanna l' all'accantonamento del corrispondente TFR ed al versamento, Pt_2
nell'interesse della ricorrente, dei contributi previdenziali non prescritti parametrati alla retribuzione come sopra indicata e, per quelli prescritti, a risarcire la ricorrente del danno conseguente;
◊ rigetta ogni altra domanda;
◊ condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente di un terzo delle spese Pt_2
di lite, liquidate in tal misura in complessivi € 1.543,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore;
◊ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'Assessorato convenuto e le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_4
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 24 novembre 2022 la ricorrente - premesso di avere lavorato dal mese di ottobre del 2010 presso l'ERSU come lavoratrice socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito delle convenzioni stipulate ex art. 52 della L.R. n.
11/2010 fra questo e la e che la le Parte_3 Parte_3
aveva inviato nel maggio del 2013 una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro - deduceva che ciò nonostante aveva continuato a svolgere senza
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro soluzione di continuità, ed al fine di sopperire alle carenze di organico dell'ente ospitante, attività di lavoro subordinato presso l' , sempre con mansioni Pt_2
identiche a quelle del personale di ruolo e diverse da quelle indicate nelle convenzioni, inquadrabili nel profilo A1 del CCNL del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, e che il rapporto di lavoro doveva essere ritenuto, sin dall'origine, di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ente resistente, avendo questo sempre esercitato le prerogative datoriali disciplinandone lo svolgimento.
Domandava pertanto di accertare e dichiarare di avere sempre svolto alle dipendenze dell' , sebbene nella qualità formale di , le mansioni di Pt_2 Pt_4
impiegata addetta al supporto all'ufficio del personale inquadrabili nella Categoria
A1 del CCRL di riferimento e che il rapporto, dopo l'iniziale periodo formativo,
aveva assunto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato;
di condannare perciò l' Resistente, in solido con l' CP_2 [...]
al pagamento ex art. 2126 c.c. delle Controparte_3
differenze retributive tra quanto concretamente ricevuto nel corso del rapporto e quanto le sarebbe spettato in ragione delle mansioni svolte, unitamente al TFS
maturato sulla base delle predette differenze, alla rivalutazione ed agli interessi, e disponendo altresì il versamento in favore dell' dei contributi non ancora CP_4
prescritti e in suo favore il versamento dei contributi prescritti a titolo di risarcimento dei danni conseguenti;
di riconoscere, inoltre, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, l'anzianità di servizio acquisita in dipendenza del rapporto di lavoro;
di condannare infine l' e l'amministrazione convenuta al Pt_2
risarcimento dei danni ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Si costituiva in giudizio l'Assessorato convenuto eccependo il proprio difetto di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro legittimazione passiva, la prescrizione delle pretese attoree e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L' , parimenti costituitosi, eccepiva la nullità della notificazione del ricorso Pt_2
introduttivo, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree e concludeva nel merito per il rigetto delle domande,
contestandone la fondatezza.
L' infine, nella propria memoria di costituzione faceva atto di prontezza a CP_4
percepire eventuali contributi non prescritti.
La causa, ritenuta superflua la chiesta attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025 è decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Premesso che la costituzione del resistente è idonea a sanare ex art. 156 Pt_2
c.p.c. qualsivoglia eventuale nullità che investiva l'originaria notificazione all'ente del ricorso introduttivo, il ricorso in questione si rivela parzialmente fondato sulla scorta delle argomentazioni già espresse, in fattispecie analoghe, da questo
Tribunale (cfr. Trib. Palermo, nn. 624/2024, 681/2024, 1035/2024, 1660/204;
ma similari pure Trib. Palermo, nn. 852/2023, 885/2023, 1318/2023, 1834/2023,
1937/2023), e che si ritiene di condividere.
1. Va dunque osservato come l'unico legittimato passivo sia l'ERSU, fondandosi tutto il ricorso sulla premessa dell'avvenuta instaurazione di un diretto rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di questi quale soggetto che ha direttamente esercitato tutte le prerogative datoriali e perciò stabilmente inserito la ricorrente nella propria organizzazione aziendale.
2. E' pacifico che la ricorrente, già appartenente al bacino “Emergenza Palermo”,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sia stata utilizzata dall'ente convenuto nel contesto dei progetti triennali ex art. 52,
comma 3, della L.R. n. 11/2010, ed ancora in forza delle utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L.R. n. 5/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R.
n. 9/2015.
Ora, i ricordati progetti triennali, che prevedevano l'impiego dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della L.R.
n. 4/2006 ed impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza
Palermo), per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale, si inseriscono nel quadro delle iniziative sociali volte al sostegno dei redditi e delle misure per l'inserimento lavorativo di tali soggetti promosse dalla Regione in applicazione dell'art. 52 della L.R. n. 11/2010.
Analoga ratio presiede all'art. 43, comma 1, della L.R. n. 9/2013, il quale riconosceva al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali la possibilità di utilizzare i suddetti soggetti svantaggiati “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” a fronte dell'erogazione, in convenzione con l' di un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico già in CP_4
godimento. Ed è rimasta immutata nell'art. 34, comma 4, della L.R. n. 5/2014, il quale facultava alla medesima utilizzazione “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” l'Amministrazione regionale, i Servizi Sanitari, le
Società partecipate, gli Enti e gli organismi pubblici. Mentre l'art. 68 della L.R. n.
9/2015, accordava, al comma 4, pure ai “soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014” privi dei
“requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici” ed a ”quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici,” la possibilità di “essere impegnati in specifici progetti di utilità
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro collettiva con finalità di recupero sociale” garantendo loro “per la durata delle attività progettuali avviate, … un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.”.
Trattasi, per tutti coloro che sono stati coinvolti nelle attività descritte, di prestazioni rese secondo uno schema assimilabile a quello dei lavoratori socialmente utili, in relazione ai quali non può certamente parlarsi dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che i soggetti impegnati nello “svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale”
percepiscono esclusivamente un trattamento di sostegno al reddito, non parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto e corrisposto, nel contesto di un rapporto giuridico che conserva natura previdenziale ed assistenziale,
realizzando un interesse di carattere generale riconducibile al diritto di assistenza
ex art. 38 Cost. e diretto alla soddisfazione di un interesse sociale quale quello della tutela contro la disoccupazione (arg. ex Cass. n. 3452 del 15/02/2010, Cass.
n. 28540 del 22/12/2011, Cass. n. 2605 del 05/02/2013).
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come lavoro subordinato il rapporto intercorso con parte resistente a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
aggiunge che detto rapporto avrebbe comunque perso il carattere assistenziale suo tipico, assumendo anche sotto tale profilo i connotati di un lavoro subordinato. Tale complessa prospettazione di fatto, anche se provata, non può condurre all'auspicata qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 22287 del 21/10/2014),
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro consentendo tutt'al più il solo riconoscimento dei diritti retributivi consequenziali all'effettivo lavoro svolto ex art. 2126 c.c. (Cass. n. 10759 del 11/05/2009).
Anche recentemente è stato ribadito nella giurisprudenza che: “L'occupazione
temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro
subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997,
poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di
tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma
realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e
con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una
possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori
socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per
l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di
lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di
matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma
specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. n. 6155/2018).
Le disposizioni e la giurisprudenza appena richiamate impediscono di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporti di lavoro subordinato anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, pur lasciando residuare in tali casi, come si
è visto – e in applicazione dall'art. 2126 c.c.-, il diritto ad eventuali differenze retributive (cfr. Cass. n. 27125/2022). Proprio su tale aspetto la Cassazione ha precisato come: “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri
un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997
(poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di
tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di
lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale)
di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione
del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in
caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto
con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato”, trova tuttavia applicazione “la disciplina sul
diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n.
22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, testualmente, Cass. n. 27125/2022
cit.).
3. Bisogna, per delimitare con esattezza il perimetro della cognizione del
Tribunale e individuare le questioni di fatto e di diritto realmente rilevanti ai fini della decisione, tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai resistenti.
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi. Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., n. 35676 del 19 novembre
2021, secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente
accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in
costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla
stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine
alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l'ente utilizzatore, oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure privo di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore
(cfr. Cass. n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti retributivi ipoteticamente spettanti alla ricorrente per il periodo antecedente al quinquennio che precede la data di notifica del ricorso all'ERSU
(30 gennaio 2023; cfr. Cass. n. 4034 del 15/02/2017), atteso che non sono stati prodotti atti interruttivi della prescrizione indirizzati all'ente in epoca precedente e l'unico prodotto (all. 7 della produzione allegata al ricorso) è stato inviato con pec del 14 giugno 2021 ad una diversa amministrazione.
4. Come già ritenuto nelle pronunce emesse in analoghi giudizi, anche nel caso della ricorrente è l'utilizzazione da parte dell'ERSU, ai sensi dell'art. 34, comma 4,
della L.R. n. 5/2014, in assenza di uno specifico progetto a fondare il relativo diritto alla percezione di un compenso superiore rispetto a quello già percepito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., corrispondente al differenziale tra il trattamento economico ricevuto nel lasso di tempo considerato e quello corrispondente alle mansioni concretamente svolte.
Non può dubitarsi, infatti, della necessità di predisporre sempre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 81/2000 e 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra
nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato” (Cass. 25672/2017).
E, se è vero che l' si è costituito in giudizio deducendo di avere utilizzato la Pt_2
ricorrente “esclusivamente” per lo svolgimento delle “attività progettuali di utilità
sociale indicate nella scheda allegata alla nota prot. n° 5924 del 17/06/2015 e nelle disposizioni di volta in volta comunicate dal Direttore dell' , così come Pt_2
previste dalle Circolari/Direttive dell' Controparte_3
prot. n° 5621/US1/2014 e del 29/05/2015” (così
[...]
nelle note conclusive), non può non rilevarsi, in primo luogo, che la scheda progettuale allegata non si riferiva specificamente alla ricorrente e non consente neppure di comprendere con quale della quattro figure indicate ella coincidesse.
Aggiungasi che secondo detta scheda il personale ex pip assegnato all'ente sarebbe stato adibito alle seguenti attività: “immissione dati e digitalizzazione, supporto alla riorganizzazione e riqualificazione degli archivi, ausilio dell'attività di riallocazione ed organizzazione degli uffici, supporto all'attività di manutenzione ordinaria e di mantenimento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici,
supporto all'attività di consegna di plichi all'interno e all'esterno delle amministrazioni”, mentre è l' stesso a riferire che la ricorrente già nel 2014 Pt_2
era stata incaricata delle seguenti attività: “mantenere rapporti con il protocollo centrale per il ritiro e/o consegna della posta degli uffici dell'ente; eseguire lavori che richiedono l'impiego di apparecchiature di facile uso qual è la riproduzione fotostatica e la scansione di atti e documenti, la trasmissione di fax, ecc., nonché
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro la raccolta, la rilegatura dei lavori eseguiti;
provvedere alla distribuzione di stampati e/o moduli all'utenza; svolgere, all'occorrenza, attività di ricezione presso la portineria della residenza universitaria , provvedendo alla Parte_5
disciplina dell'accesso del pubblico agli uffici;
svolgere, all'occorrenza, attività di centralino dell'Ente, provvedendo allo smistamento dei contatti telefonici provenienti dall'esterno indirizzati all'interno dell'amministrazione; provvedere,
all'occorrenza, al trasporto e alla consegna o recapito di materiali, suppellettili,
fascicoli, corrispondenza ed altro, sia all'interno della sede di servizio che all'esterno; svolgere tutte le altre mansioni e operazioni di tipo ausiliario di supporto nell'ambito dei servizi generali” (v. allegato 24 della produzione di parte resistente): un complesso di compiti che include evidentemente mansioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nella scheda progettuale, riconducibili essenzialmente a compiti di reception (portineria, centralino, gestione dell'accesso del pubblico) che non erano chiaramente presenti nella prima.
Non è dato comprendere, poi, se la ricorrente abbia svolto queste stesse attività,
dal 2018 e sino alla data di deposito del ricorso, anche presso le portinerie delle
Residenze universitarie Santi Romano e San Saverio cui è stata nel frattempo assegnata (v. allegato 25 della produzione dell' ), nonché presso l'Ufficio Pt_2
Affari Generali (v. allegati nn. 26-27 della produzione della resistente), perché
solo per la successiva riassegnazione presso la Controparte_5
e il suo magazzino si legge più specificamente che fu deputata allo
[...]
“svolgimento delle attività di supporto e/o reception, nonché di accoglienza e monitoraggio del pubblico in ingresso e di supporto alla gestione del magazzino ed alla cura del cambio effetti letterecci e delle suppellettili presenti nelle stanze della di assegnazione” (v. allegato 28 della produzione Controparte_5
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell' ), anche in questo caso dunque per l'espletamento di compiti più ampi Pt_2
di quelli previsti dalla originaria scheda progettuale.
5. Venendo, dunque, all'accertamento delle differenze retributive che, ex art. 2126
c.c., competono alla ricorrente - e subito precisato che del TFR può disporsi solo l'accantonamento e non anche il pagamento, dal momento che il rapporto di lavoro risulta essere ancora in corso -, il complesso di attività demandate alla ricorrente ricalca effettivamente le mansioni esigibili da un lavoratore appartenente alla categoria A del CCNL del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, proprio dei dipendenti che “che svolgono attività caratterizzate da: —
conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
— contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi; —
problematiche lavorative di tipo semplice;
— relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti”.
Alla luce di quanto sin qui detto, e considerato l'orario di lavoro emergente dagli allegati al ricorso, non potendosi ancorare una eventuale CTU ad alcun dato contabile concreto e documentale sulla quale operare il necessario conteggio differenziale, va affermato il diritto della ricorrente, ai sensi dall'art. 2126 c.c., alla percezione della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto identiche mansioni di ruolo con orario settimanale di
30 ore, con regolarizzazione della posizione contributiva, il tutto nei limiti della prescrizione medio tempore maturata, disponendo poi, per i contributi prescrittisi, statuizione generica di risarcimento del danno.
6. La domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, va
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiarata inammissibile per carenza d'interesse, visto che parte ricorrente non ha dedotto a quale fine dovrebbe valere tale riconoscimento.
7. Egualmente priva di fondamento è la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione”, anche sulla scorta delle argomentazioni già indicate in cause similari da questo Tribunale, in diversa composizione.
E' noto, infatti che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del
contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia
subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo
restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui
all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla
medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei
limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il
danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la
nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in
conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola
volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità”
(Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non lavorava per l'ente convenuto in forza di contratti a termine: secondo l'impostazione del ricorso, infatti, la medesima prestava attività lavorativa subordinato nell'ambito di un rapporto di
CP_ convenzione con la Regione Siciliana e l' pur concretamente travalicando i limiti di tale rapporto assistenziale. Ma il conseguente abuso si pone evidentemente al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza invocata in ricorso si riferisce, non ravvisandosi in un
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rapporto di fatto continuativo le ragioni poste dalla giurisprudenza a fondamento della ricordata presunzione di danno.
8. Le spese tengono conto della parziale soccombenza e, poste per 1/3 in capo all'ERSU, sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM
147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
La compensazione integrale delle spese in relazione alla posizione processuale degli altri due resistenti trova giustificazione, per l' nella sua qualità di mero CP_4
litisconsorte necessario e, per l'Assessorato, nell'indubbio coinvolgimento del medesimo nella vicenda per cui è causa giusta anche quanto emergente dalle circolari in atti.
◊
Così deciso in Palermo, l'11 marzo 2025.
GGIIUUDDIICCEE
MA MP
(firmato digitalmente a margine)
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro