Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2025, proposto da
FR Di FU, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Lauretta, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano - sezione Lavoro n. 2275/2024 del 07/05/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. AR GO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 13 marzo 2025 e depositato il successivo 17 marzo, la signora FR Di FU agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2275/2024 del 7 maggio 2024 (R.G. n. 627/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.000,00.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e, pertanto, non formano oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Preso atto che non era stata prodotta l’attestazione di conformità della sentenza da ottemperare e del certificato di passaggio in giudicato, parte ricorrente è stata invitata, con l’ordinanza n. 2618 del 10 luglio 2025, a provvedere alla regolarizzazione di tali documenti entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, contestualmente segnalando che la mancata regolarizzazione avrebbe potuto comportare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza. L’interessata ha tempestivamente ottemperato l’ordine istruttorio.
All’udienza in camera di consiglio del 11 dicembre 2025, infine, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva l’avvenuta produzione, sia pure a seguito dell’ordine istruttorio sopra citato, di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; inoltre, è stata provata l’avvenuta notifica della sentenza ottemperanda, risultando rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.000,00.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Ministero dell’istruzione e del merito, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa, poiché il comportamento processuale della parte ricorrente, che ha regolarizzato la documentazione prodotta in giudizio solo all’esito dell’ordine impartito dal Tribunale, ha provocato una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio e ulteriore difficoltà a gestire i ruoli di udienza già resi saturi dai ricorsi in materia di carta del docente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2275/2024 del 7 maggio 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Spese compensate, con contributo unificato a carico del Ministero dell’istruzione e del merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GO |
IL SEGRETARIO