Trib. Gorizia, sentenza 22/12/2025, n. 211
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accordo congiunto sui termini della separazione

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, poiché i patti concordati dai coniugi non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della figlia minore.

  • Accolto
    Interesse della minore

    Il Tribunale ha omologato l'accordo ritenendo che fosse conforme all'interesse della figlia minore.

  • Accolto
    Collocamento della figlia minore

    L'assegnazione è stata disposta in conformità all'accordo congiunto dei coniugi e all'interesse della minore.

  • Accolto
    Obbligo del padre

    Il contributo è stato stabilito in base all'accordo congiunto dei coniugi e ritenuto conforme all'interesse della minore.

  • Accolto
    Ripartizione spese mediche, scolastiche, sportive ed extrascolastiche

    La ripartizione delle spese straordinarie è stata omologata in quanto concordata dai coniugi e ritenuta equa.

  • Accolto
    Percezione e detrazioni

    La modalità di gestione dell'assegno unico familiare è stata omologata in quanto concordata dai coniugi.

  • Accolto
    Divisione dei beni mobili registrati

    La divisione dei veicoli è stata omologata in quanto concordata dai coniugi.

  • Accolto
    Nessun reciproco addebito per mantenimento o alimenti

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi.

  • Accolto
    Rilascio e rinnovo documenti per la figlia minore

    L'autorizzazione reciproca è stata omologata in quanto concordata dai coniugi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gorizia, sentenza 22/12/2025, n. 211
    Giurisdizione : Trib. Gorizia
    Numero : 211
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo