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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/12/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4163/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Verdi 68 presso lo studio dell'Avv.
IN ER, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi si autorizzano a vivere separati;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con residenza della medesima presso la madre;
1 3) disporre l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra quale Parte_1
collocataria della figlia minore;
4) riconoscere che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con ampia libertà, senza vincoli di orari o di giornate, previo accordo con la madre, il tutto tenendo conto anche della volontà della minore e tenendo altresì conto delle esigenze di studio, di svago e riposo della stessa nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
5) fermo quanto sopra, la figlia verrà tenuta dai genitori a weekend alternati.
Durante le festività natalizie e pasquali la minore verrà tenuta alternativamente dai genitori, vale a dire se un anno passa il Natale con la madre, l'anno successivo starà con il padre e se avrà passato con uno dei genitori il Natale passerà con l'altro la Pasqua;
5) durante le ferie estive, che verranno concordate preventivamente tra i genitori, la figlia verrà tenuta in egual misura da ciascuno di essi;
6) gli orari, le giornate e le settimane siccome specificate nel presente atto potranno di comune accordo subire eventuali deroghe;
7) disporre l'obbligo da parte del padre di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 mensili, importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT;
8) le spese straordinarie relative alla figlia minore resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori si richiamano al protocollo d'intesa di data 01.06.2016 prot. 720/2016 del Tribunale di Gorizia quanto alle spese mediche e scolastiche, non invece quanto alle spese extrascolastiche e sportive, per le quali i genitori stabiliscono che ogni spesa superiore ad € 150,00 mensili cadauna richiede il preventivo consenso dell'altro per maturare il diritto al rimborso, in difetto rimanendo la spesa ad esclusivo carico del genitore che l'ha sostenuta;
9) la sig.ra è altresì autorizzata a percepire, attraverso l'INPS, Parte_1
Pers l'assegno unico familiare in favore della figlia nella misura del 100%, mentre le detrazioni saranno operate, dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
2 10) in ordine ai veicoli, i coniugi riconoscono che l'autovettura targata DE515NF rimarrà in uso alla sig.ra impegnandosi il sig. Parte_1 Parte_2
a procedere a sue spese al relativo passaggio di proprietà, mentre il camper e l'altra autovettura resteranno in uso e di proprietà del sig. ; Parte_2
11) dichiarare e riconoscere che i coniugi sono economicamente autosufficiente e pertanto nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e/o alimenti;
12) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti di transito internazionale con inserimento della figlia minore in quelli di entrambi.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 10/11/2025 e
17/12/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 30/10/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/07/2006 a Gradisca
[...]
d'NZ (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte 1, atto n. 8) nel corso del quale è nata la figlia in data 07/10/2008 a Gorizia, hanno chiesto Per_2
pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 09/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca d'NZ (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte 1, atto n.
8) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4163/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Verdi 68 presso lo studio dell'Avv.
IN ER, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi si autorizzano a vivere separati;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con residenza della medesima presso la madre;
1 3) disporre l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra quale Parte_1
collocataria della figlia minore;
4) riconoscere che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con ampia libertà, senza vincoli di orari o di giornate, previo accordo con la madre, il tutto tenendo conto anche della volontà della minore e tenendo altresì conto delle esigenze di studio, di svago e riposo della stessa nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
5) fermo quanto sopra, la figlia verrà tenuta dai genitori a weekend alternati.
Durante le festività natalizie e pasquali la minore verrà tenuta alternativamente dai genitori, vale a dire se un anno passa il Natale con la madre, l'anno successivo starà con il padre e se avrà passato con uno dei genitori il Natale passerà con l'altro la Pasqua;
5) durante le ferie estive, che verranno concordate preventivamente tra i genitori, la figlia verrà tenuta in egual misura da ciascuno di essi;
6) gli orari, le giornate e le settimane siccome specificate nel presente atto potranno di comune accordo subire eventuali deroghe;
7) disporre l'obbligo da parte del padre di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 mensili, importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT;
8) le spese straordinarie relative alla figlia minore resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori si richiamano al protocollo d'intesa di data 01.06.2016 prot. 720/2016 del Tribunale di Gorizia quanto alle spese mediche e scolastiche, non invece quanto alle spese extrascolastiche e sportive, per le quali i genitori stabiliscono che ogni spesa superiore ad € 150,00 mensili cadauna richiede il preventivo consenso dell'altro per maturare il diritto al rimborso, in difetto rimanendo la spesa ad esclusivo carico del genitore che l'ha sostenuta;
9) la sig.ra è altresì autorizzata a percepire, attraverso l'INPS, Parte_1
Pers l'assegno unico familiare in favore della figlia nella misura del 100%, mentre le detrazioni saranno operate, dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
2 10) in ordine ai veicoli, i coniugi riconoscono che l'autovettura targata DE515NF rimarrà in uso alla sig.ra impegnandosi il sig. Parte_1 Parte_2
a procedere a sue spese al relativo passaggio di proprietà, mentre il camper e l'altra autovettura resteranno in uso e di proprietà del sig. ; Parte_2
11) dichiarare e riconoscere che i coniugi sono economicamente autosufficiente e pertanto nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e/o alimenti;
12) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti di transito internazionale con inserimento della figlia minore in quelli di entrambi.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 10/11/2025 e
17/12/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 30/10/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/07/2006 a Gradisca
[...]
d'NZ (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte 1, atto n. 8) nel corso del quale è nata la figlia in data 07/10/2008 a Gorizia, hanno chiesto Per_2
pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 09/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca d'NZ (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte 1, atto n.
8) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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