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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1983/2018
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to CUOMO Parte_1 C.F._1
ANNA PATRICIA, giusta procura in atti;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to BELLUCCI MARIO, giusta Controparte_1
procura in atti;
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L.
69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Con ricorso depositato in data 13.11.2018 la ricorrente chiedeva: “a) Accertato che fin dal Febbraio 2012 ai primi giorni di marzo dell'anno 2013 la ricorrente ha prestato attività lavorativa di collaboratrice domestica per la sig.ra presso la sua abitazione Controparte_1
sita in Via dei Pini 13 Parco delle Ginestre Agropoli (SA), dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la qualifica e le mansioni di cui alla relazione tecnica di parte che è qui da richiamarsi quale parte integrante;
b) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alle differenze retributive e competenze maturate in costanza di rapporto di lavoro, condannarsi a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive, l'importo di €
2.097,93 come da conteggi allegati che si debbono intendere parte integrante del ricorso o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
d) in ogni caso condannarsi la convenuta, per quanto di ragione a corrispondere sugli importi comunque risultanti dovuti, la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge ex artt. 429 e 150 disp.att. c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo, ovvero a risarcire il maggior danno ex artt. 1224 comma 2 c.c. (qualificabile nella rivalutazione e negli interessi), tenuto conto del fatto notorio della svalutazione monetaria e della qualità di piccolo consumatore della ricorrente.; e) il tutto, oltre interessi, rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Costituitasi parte resistente chiedeva: “1. rigettare la domanda della ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
2. condannare l'incauta e temeraria ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
All'udienza del 13.03.2025 la presente causa è stata assunta in decisione e decisa mediante lettura del dispositivo con motivazioni contestuali.
Per quanto concerne l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, questa deve ritenersi respinta, atteso che il ricorso risulta fornito di tutti i requisiti previsti dall' art. 414 c.p.c.
Il ricorso nel merito è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, dall'istruttoria effettuata, non è stato provato quanto eccepito e richiesto dalla ricorrente. In particolare, le uniche dichiarazioni rese positivamente in favore della
Pag. 2 di 3 ricostruzione di parte ricorrente sono pervenute dai testi e , che Testimone_1 Tes_2
non si ritengono attendibili, attesi i rapporti di parentela intercorrenti tra le stesse e la ricorrente. Dunque, la ricostruzione effettuata da parte ricorrente è del tutto inattendibile e non avendo dato prova di quanto asserito, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del legale dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.626,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1983/2018
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to CUOMO Parte_1 C.F._1
ANNA PATRICIA, giusta procura in atti;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to BELLUCCI MARIO, giusta Controparte_1
procura in atti;
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L.
69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Con ricorso depositato in data 13.11.2018 la ricorrente chiedeva: “a) Accertato che fin dal Febbraio 2012 ai primi giorni di marzo dell'anno 2013 la ricorrente ha prestato attività lavorativa di collaboratrice domestica per la sig.ra presso la sua abitazione Controparte_1
sita in Via dei Pini 13 Parco delle Ginestre Agropoli (SA), dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la qualifica e le mansioni di cui alla relazione tecnica di parte che è qui da richiamarsi quale parte integrante;
b) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alle differenze retributive e competenze maturate in costanza di rapporto di lavoro, condannarsi a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive, l'importo di €
2.097,93 come da conteggi allegati che si debbono intendere parte integrante del ricorso o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
d) in ogni caso condannarsi la convenuta, per quanto di ragione a corrispondere sugli importi comunque risultanti dovuti, la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge ex artt. 429 e 150 disp.att. c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo, ovvero a risarcire il maggior danno ex artt. 1224 comma 2 c.c. (qualificabile nella rivalutazione e negli interessi), tenuto conto del fatto notorio della svalutazione monetaria e della qualità di piccolo consumatore della ricorrente.; e) il tutto, oltre interessi, rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Costituitasi parte resistente chiedeva: “1. rigettare la domanda della ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
2. condannare l'incauta e temeraria ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
All'udienza del 13.03.2025 la presente causa è stata assunta in decisione e decisa mediante lettura del dispositivo con motivazioni contestuali.
Per quanto concerne l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, questa deve ritenersi respinta, atteso che il ricorso risulta fornito di tutti i requisiti previsti dall' art. 414 c.p.c.
Il ricorso nel merito è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, dall'istruttoria effettuata, non è stato provato quanto eccepito e richiesto dalla ricorrente. In particolare, le uniche dichiarazioni rese positivamente in favore della
Pag. 2 di 3 ricostruzione di parte ricorrente sono pervenute dai testi e , che Testimone_1 Tes_2
non si ritengono attendibili, attesi i rapporti di parentela intercorrenti tra le stesse e la ricorrente. Dunque, la ricostruzione effettuata da parte ricorrente è del tutto inattendibile e non avendo dato prova di quanto asserito, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del legale dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.626,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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