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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 756 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dell'Avv. SORACI CLELIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/04/2023, a formulato Parte_1 opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni CP_2
sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità per cechi parziali ventesimisti, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ne ha negato la sussistenza
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che si definiscono (art. 3 legge 138/2001) ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, dopo aver accertato il quadro Persona_1
patologico da cui è affetta la ricorrente ha concluso ritenendo che dagli esami eseguiti “pur essendo certificata una sofferenza bilaterale delle vie visive, un elettroculogramma nella norma ed alterazioni perimetriche, gli specialisti non pongano mai una diagnosi descrittiva ed interpretativa degli accertamenti effettuati, in termini di incidenza sulla capacità visiva né in termini di riduzione percentuale perimetrica.
[…] D'altro verso, invece, sulla base di quanto previsto da normativa e così come certificato dai vari specialisti in oftalmologia, la ricorrente presenterebbe un certificato residuo visivo riferito pari ad
1/20, stabilizzato e mai migliorato nel corso del tempo.
In relazione a tutto quanto sopra, su risulta certificato un Parte_1
deficit visivo pari ad 1/20 per occhio non correggibile con lenti che consentirebbe alla stessa, secondo una lettura formale della normativa vigente, di raggiungere il requisito sanitario- amministrativo riconosciuto per il cieco parziale.
Secondo una lettura sostanziale ed una più rigorosa interpretazione medico-legale, conforme a quanto previsto dalla specifica disciplina forense ed all'incarico affidato, con necessità di interpretare un dato sanitario al fine di fornire un completo ausilio al giudicante, non è possibile tradurre in termini oggettivi-specialistici, gli accertamenti strumentali prodotti dalla ricorrente e, in relazione a ciò, non è possibile formulare diagnosi medico-legale di cecità parziale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
756 /2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28/01/2025 .
in persona del legale rappresentante
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 756 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dell'Avv. SORACI CLELIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/04/2023, a formulato Parte_1 opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni CP_2
sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità per cechi parziali ventesimisti, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ne ha negato la sussistenza
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che si definiscono (art. 3 legge 138/2001) ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, dopo aver accertato il quadro Persona_1
patologico da cui è affetta la ricorrente ha concluso ritenendo che dagli esami eseguiti “pur essendo certificata una sofferenza bilaterale delle vie visive, un elettroculogramma nella norma ed alterazioni perimetriche, gli specialisti non pongano mai una diagnosi descrittiva ed interpretativa degli accertamenti effettuati, in termini di incidenza sulla capacità visiva né in termini di riduzione percentuale perimetrica.
[…] D'altro verso, invece, sulla base di quanto previsto da normativa e così come certificato dai vari specialisti in oftalmologia, la ricorrente presenterebbe un certificato residuo visivo riferito pari ad
1/20, stabilizzato e mai migliorato nel corso del tempo.
In relazione a tutto quanto sopra, su risulta certificato un Parte_1
deficit visivo pari ad 1/20 per occhio non correggibile con lenti che consentirebbe alla stessa, secondo una lettura formale della normativa vigente, di raggiungere il requisito sanitario- amministrativo riconosciuto per il cieco parziale.
Secondo una lettura sostanziale ed una più rigorosa interpretazione medico-legale, conforme a quanto previsto dalla specifica disciplina forense ed all'incarico affidato, con necessità di interpretare un dato sanitario al fine di fornire un completo ausilio al giudicante, non è possibile tradurre in termini oggettivi-specialistici, gli accertamenti strumentali prodotti dalla ricorrente e, in relazione a ciò, non è possibile formulare diagnosi medico-legale di cecità parziale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
756 /2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28/01/2025 .
in persona del legale rappresentante
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano