Art. 13. Modalita' per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo.
La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla piu' vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186 , alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'articolo 11.
E' abrogato l'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 .
La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla piu' vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186 , alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'articolo 11.
E' abrogato l'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 .