Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. SC TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1213 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chieti Scalo, Viale Abruzzo n. 154, presso lo studio degli Avv.ti Vittorio Supino e Lorenzina Iezzi, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
RICORRENTE E
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Pescara, Strada della Bonifica n. 48/1, presso lo studio dell'Avv. Jacopo De Marco, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE E PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI: concordi per le parti, come indicate nel ricorso introduttivo. Spese compensate. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.10.2024, il sig. ha Parte_1 rappresentato di aver contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_1 in Lanciano (CH) il 14 ottobre 2001, nel corso del quale sono nati due figli:
, maggiorenne ed economicamente indipendente e Persona_1
, nato il [...]. Persona_2
Essendosi deteriorati i rapporti coniugali ed essendo venuta meno ogni comunione morale e materiale, a causa di incomprensioni determinate da incompatibilità caratteriali, il ricorrente ha chiesto: pronunciarsi la separazione personale dalla coniuge, sig.ra ; disporre l'affido condiviso Controparte_1 del figlio minore SC con collocamento presso la madre, nella casa familiare e fissazione del contributo al mantenimento del figlio a suo carico nella misura di
€ 300,00 mensili;
corresponsione alla madre del 100% dell'assegno unico ed obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie;
regolamentare la disciplina del diritto di visita nelle modalità meglio indicate nel suo ricorso introduttivo e nel piano genitoriale depositato;
il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore;
disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio e di comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
[...]
, associandosi alle richieste del ricorrente in ordine alla pronuncia di Pt_1 separazione personale, all'affidamento condiviso del figlio minore, al piano genitoriale, all'assegno unico ed alle spese straordinarie, chiedendo il versamento dell'importo di € 300,00 sino al febbraio 2025 e di € 350,00 dal successivo mese di marzo e formulando domanda riconvenzionale volta ad accertare il contribuito economico fornito dalla resistente per oltre 20 anni alle spese per acquisti immobiliari effettuati dal marito, con condanna del ricorrente a corrispondere un indennizzo pari al 20% del valore dell'immobile sito in Chieti alla via Casalbordino n. 3, ovvero alla diversa percentuale ritenuta di giustizia. All'udienza del 20.01.2025, rilevato il difetto di "connessione forte” così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11964 del 13.04.2022, veniva disposta la separazione della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente. In merito alle domande concernenti lo status ed i rapporti genitoriali le parti rappresentavano di aver raggiunto l'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La richiesta va accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico e pienamente conformi all'interesse del figlio minore SC.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo con la C.F._2 precisazione che il versamento del mantenimento deve avvenire entro il 10 di ogni mese;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_2
3. compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 3.02.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. SC TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI