TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 757
TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'aggiudicazione per violazione di legge e inammissibilità dell'offerta (funzionario responsabile della riscossione non qualificato)

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo poiché la figura contestata non coincide con quella del funzionario responsabile della riscossione, per la quale è stata proposta un'altra figura professionale con esperienza ultradecennale e qualificata.

  • Rigettato
    Violazione del disciplinare di gara (funzionario responsabile della riscossione non qualificato)

    Il motivo è infondato per le stesse ragioni del primo motivo, non essendovi violazione del disciplinare.

  • Rigettato
    Invalidità dell'offerta per contrasto con la legge nella gestione dei solleciti di pagamento

    Il motivo è infondato. L'offerta prevede l'invio del sollecito dopo la formazione del titolo esecutivo e prima dell'attivazione delle procedure esecutive, in conformità alla legge. Inoltre, il sollecito obbligatorio non è previsto per crediti di importo superiore a 10.000 euro.

  • Rigettato
    Ulteriore violazione di legge nelle procedure di riscossione (anticipo delle procedure cautelari)

    Il motivo è infondato. L'offerta rispetta i termini previsti dalla legge, inclusi quelli dilatori di 120 o 60 giorni, e fa riferimento all'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 160/2019.

  • Rigettato
    Irrealizzabilità dell'offerta nei tempi dichiarati per le procedure di accertamento IMU e TARI

    Il motivo è infondato. I tempi contestati non corrispondono a quelli indicati nell'offerta per l'intera procedura di recupero evasione IMU. Per la TARI, il termine di 41 giorni si riferisce a una fase preparatoria e non all'intera procedura.

  • Rigettato
    Offerta inattendibile e illegittima per inclusione di servizio aggiuntivo a costo zero (aggiornamento numerazione civica)

    Il motivo è infondato e al limite dell'inammissibilità. Per censurare l'inattendibilità economica, la ricorrente dovrebbe dimostrare l'anomalia dell'offerta nel suo complesso, non solo di un servizio aggiuntivo.

  • Rigettato
    Indeterminatezza e contraddittorietà di alcuni elementi dell'offerta tecnica

    Il motivo è infondato. I servizi aggiuntivi sono sufficientemente specificati per consentirne la valutazione. Le quantità di targhe e impianti sono determinate, il servizio di notifica è offerto come aggiuntivo, il monte ore dell'operaio è variabile e lo sportello virtuale è accessibile telematicamente.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella valutazione dell'offerta tecnica (mancato riscontro alle criticità del RUP)

    Il motivo è infondato. La valutazione dell'offerta tecnica compete esclusivamente alla commissione aggiudicatrice, che non è tenuta a riscontrare le osservazioni del responsabile unico del procedimento.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione nella fase di comprova dei requisiti (procedimento penale e penali per inadempimento)

    Il motivo è infondato. La censura sul procedimento penale è inammissibile per genericità. Per le penali, la giurisprudenza costante afferma che la stazione appaltante non è tenuta a esplicitare analiticamente le ragioni del mancato accertamento di grave illecito professionale, potendo la motivazione essere implicita.

  • Rigettato
    Servizio aggiuntivo di 4 impianti pubblicitari illegittimo per competenza della polizia locale

    Il motivo è infondato. L'attività di ricognizione degli impianti pubblicitari può essere affidata agli agenti accertatori delle entrate locali. L'incompetenza ad irrogare sanzioni del Codice della Strada non impedisce l'applicazione di sanzioni per omessa dichiarazione del canone pubblicitario.

  • Rigettato
    Omessa verifica dell'anomalia dell'offerta

    Il motivo è infondato. La scelta di sottoporre un'offerta a verifica di congruità è discrezionale e non sindacabile, salvo vizi di illogicità, abnormità o arbitrarietà. Le osservazioni della ricorrente non dimostrano la manifesta irragionevolezza della decisione di non procedere alla verifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 757
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 757
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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