Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01957/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2025, proposto da
Pubblialifana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B64B1357D5, rappresentata e difesa dall'avvocato TO Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Serre, non costituito in giudizio;
nei confronti
So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tirino 8;
per l'annullamento
a. della determina n. 239 del 17.10.2025 (non conosciuta) con la quale la Comunità Montana "Tanagro-Alto e Medio Sele" ha disposto l'aggiudicazione della procedura indetta per l'affidamento del "Servizio di riscossione delle entrate ovvero la gestione ordinaria (volontaria), straordinaria (accertamento) e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali ed attività connesse" (CIG. B64B1357D5) in favore della SO.G.E.T. - Società di Gestione Entrate e Tributi - S.p.A.;
b. della nota pec del 17.10.2025, di comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 90 D.lgs. 36/2023;
c. dell'Avviso appalto aggiudicato pubblicato in Piattaforma il 17.10.2025;
d. della determina del Comune di Serre n. 169 del 20.10.2025, di presa d'atto della determina di aggiudicazione sub. a);
e. di tutti gli atti e verbali di gara (di seduta pubblica e riservata), ed in particolare, del verbale n. 1 del 24.06.2025, del verbale n. 2 del 02.07.2025, del verbale n. 3 del 26.07.2025, del verbale n. 4 del 31.07.2025 e del verbale n. 6 del 05.08.2025, nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi alla SO.G.E.T. Spa, collocandola al primo posto in graduatoria;
f. del verbale di gara prot. n. 4799 dell'11.08.2025;
g. ove e per quanto occorra, delle note prot. Comune di Serre nn. 5609 del 22.09.2025 e 5727 del 25.09.2025 con le quali il RUP ha richiesto alla Commissione di gara di fornire chiarimenti in merito alla valutazione delle offerte tecniche;
h. della nota prot. C.ne di Serre n. 6163 del 14.10.2025 con la quale la Commissione ha riscontrato le richieste sub. g);
i. della fase di comprova dei requisiti e del relativo esito;
l. del bando, disciplinare e del capitolato speciale di appalto, nei limiti di interesse;
m. di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 133 del c.p.a., all'aggiudicazione dell'appalto, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell'affidamento, ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di So.G.E.T. S.p.A. e della Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. TO LF e uditi per le parti i difensori Melucci TO e Rispoli Giuseppe (su delega agli atti dell'avv. Della Rocca);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA
Con ricorso notificato il 17 novembre 2025 al Comune di Serre, Ente beneficiario, alla Comunità montana del Tanagro e dell’Alto e Medio Sele, stazione appaltante qualificata, e alla società per azioni SOGET, aggiudicataria, ricorso depositato il 1 dicembre 2025, l’impresa ricorrente impugna il provvedimento del 17 ottobre 2025 con cui la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione del servizio di riscossione delle entrate, gestione ordinaria, straordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali.
La ricorrente chiede inoltre l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto alla aggiudicazione dell’appalto, con declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, al risarcimento del danno.
Si costituiscono in giudizio, per resistere al ricorso, l’impresa aggiudicataria e la resistente Comunità montana, rispettivamente il 2 dicembre 2025 e il 5 dicembre 2025.
Il Comune beneficiario del servizio non si costituisce in giudizio.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, con ordinanza n. 575 del 2025, il Tribunale amministrativo regionale accoglie l’istanza cautelare al solo fine della immediata fissazione dell’udienza per la trattazione di merito.
Svoltosi ritualmente il contraddittorio scritto, il ricorso è trattato, nel merito, all’udienza pubblica del 15 aprile 2026, venendo in decisione.
TO
Oggetto del contenzioso è una procedura aperta per l’affidamento del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Serre, con importo di gara pari ad euro 490.000, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Numerosi operatori economici hanno preso parte alla procedura e la controinteressata si è classificata al primo posto con punti 79,004, mentre la ricorrente si è classificata al secondo posto con punti 77,016.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione, la ricorrente deduce 11 motivi di illegittimità.
Con il primo motivo deduce la illegittimità dell’aggiudicazione per violazione di legge, con riferimento all’articolo 1, comma 793, della legge 160 del 2019 e per irrealizzabilità e inammissibilità dell’offerta. L’aggiudicataria avrebbe dichiarato, a pagina 9 della propria offerta, con riferimento al sub-criterio C1, di eseguire le attività di riscossione mediante una semplice unità amministrativa dotata di diploma di scuola superiore e formazione tributaria. Tuttavia l’attività di riscossione sul territorio sarebbe riservata al funzionario responsabile della riscossione, per cui non potrebbe essere espletata da personale privo della specifica qualifica professionale richiesta dalla legge. La L. n. 160/2019, in merito alla nomina e competenza del Responsabile, all’art. 1 comma 793 ha, infatti, espressamente prescritto che “i funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.”
Quindi il funzionario responsabile della riscossione dovrebbe essere dotato almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e della idoneità successiva alla frequenza di un corso di preparazione e qualificazione, con obbligo di aggiornamento professionale biennale.
Essendo stato proposto per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della riscossione un soggetto non qualificato, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta della controinteressata.
Il motivo è infondato.
L’offerta tecnica dell’aggiudicataria, a pagina 9, tra le risorse professionali da impiegare, propone, nell’ambito del personale con funzioni operative, una unità amministrativa con diploma e formazione tributaria, con le mansioni di addetto al ricevimento dell’utenza, alle operazioni di front office, alla gestione dello sportello, alle attività di back office di aggiornamento delle banche dati, di accertamento, contestazione e redazione del processo verbale per violazioni delle entrate, previa abilitazione, alla notifica e alla riscossione presso le aree mercatali, con compilazione di rettifiche, riforme e annullamenti, con impiego part-time per 22 ore settimanali.
Tale figura professionale, tuttavia non coincide con quella del funzionario responsabile della riscossione.
A pagina 10 dell’offerta tecnica, infatti, viene proposta una ulteriore figura professionale, espressamente denominata impiegato con qualifica di funzionario responsabile della riscossione. Questo dipendente, con esperienza ultradecennale, è incaricato di istruire i fascicoli per la riscossione coattiva, curando le conseguenti procedure cautelari ed esecutive, ai sensi del d.p.r. 602 del 1973, con la gestione delle dilazioni di pagamento e la gestione nelle sedi giudiziarie del procedimento esecutivo presso terzi.
Ne consegue l’infondatezza della censura della ricorrente che ha erroneamente attribuito ad una figura professionale diversa da quella del funzionario responsabile i requisiti di qualificazione professionali richiesti per quest’ultima.
Con il secondo motivo, sempre con riferimento alla figura del responsabile della riscossione, la ricorrente deduce violazione del disciplinare di gara. Il disciplinare di gara, all’articolo 19, ha previsto che l’offerta tecnica debba rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara. In tal senso la stazione appaltante si sarebbe auto-vincolata. Di conseguenza l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa, essendo prevista una figura di funzionario responsabile della riscossione non qualificata oppure, in subordine, avrebbe dovuto esserne rideterminato in diminuzione il punteggio.
Il secondo motivo è infondato per le stesse ragioni per cui è stato ritenuto infondato il motivo precedente. Non è riscontrabile, dunque, alcuna violazione del disciplinare della gara.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la invalidità dell’offerta perché essa sarebbe in contrasto con la legge anche nella parte in cui il concorrente dichiara la procedura da adottare nella gestione dei solleciti di pagamento. A tal fine, con riferimento al sub-criterio C3, dichiara che la spedizione dei solleciti di pagamento avverrà in 30 giorni dal termine di scadenza dell’ingiunzione o del titolo esecutivo, ma ciò sarebbe illegittimo perché il sollecito verrebbe inviato dopo la scadenza dell’obbligo di pagamento. Per legge, articolo 1, comma 795, della legge 160 del 2019, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva deve essere inviato un sollecito di pagamento; se non si provvede al pagamento entro 30 giorni sono attivate le procedure esecutive. Il sollecito, quindi, non sarebbe un adempimento discrezionale ma un atto obbligatorio da inoltrare immediatamente dopo la formazione del titolo esecutivo ma prima di avviare le procedure esecutive. L’invio differito del sollecito, come previsto dall’offerta, si porrebbe in violazione del modello legale. Di conseguenza l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa o, in subordine, rideterminato in diminuzione il punteggio.
Il motivo è infondato.
L’offerta dell’aggiudicataria, con riferimento alle procedure operative utilizzate (sub-criterio C3.3) descrive un’attività di riscossione coattiva articolata in 9 “step”. Nello “step 2” si prevede che, decorsi i termini di esecutività delle ingiunzioni o comunicazioni, entro 30 giorni, si procederà all’avvio delle procedure cautelari ed esecutive, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dall’articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160 del 2019. A proposito del sollecito di pagamento, nello “step 4” è previsto che per gli atti inferiori a 10.000 €, definitivi e non pagati, si procederà all’invio del sollecito di pagamento ai sensi dell’articolo 1, comma 795, della legge 160 del 2019 mentre per gli importi fino a 1000 € il termine per l’avvio delle procedure è ridotto a 60 giorni dall’invio dello stesso.
Quindi, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il sollecito di pagamento è previsto dopo la formazione del titolo esecutivo e prima della attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, essendo richiamato espressamente l’articolo 1, comma 795, della legge citata. L’offerta si esprime anche nel senso che, decorso il termine di esecutività delle ingiunzioni o comunicazioni, si procederà, entro 30 giorni alle procedure cautelari ed esecutive.
Per quanto l’offerta denoti una scarsa chiarezza nella esposizione delle fasi del procedimento di riscossione e nonostante una apparente sovrapposizione del modulo procedimentale dettato dalla legge 160 del 2019 con il modello dell’ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 639 del 2010, si ritiene che nessuna inversione procedimentale sia stata erroneamente proposta dall’aggiudicataria, essendo previsto l’invio del sollecito prima dell’avvio della fase di riscossione coattiva, fermo restando che, comunque, il sollecito di pagamento non è obbligatorio per tutti i crediti, in quanto il comma 795, più volte citato, stabilisce che solo per il recupero di importi fino a 10.000 € si debba inviare un sollecito di pagamento prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare. Il sollecito obbligatorio, dunque, non è previsto dalla legge per i crediti di importo superiore.
Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ulteriore violazione di legge, sempre con riferimento alle procedure di riscossione. Nella propria offerta tecnica, l’aggiudicataria avrebbe previsto di avviare le procedure cautelari nei 30 giorni successivi alla scadenza del titolo esecutivo. La previsione sarebbe illegittima, perché il più volte richiamato comma 795 prevede non solo l’invio del sollecito e il rispetto del termine di 30 giorni concesso al debitore per il pagamento, ma anche il rispetto del termine minimo di 120 giorni, ridotti a 60 giorni unicamente per gli importi inferiori a 1000 €, per l’avvio della procedura di riscossione coattiva. Di conseguenza sarebbe illegittimo anticipare la riscossione coattiva, dando inizio ad essa appena 30 giorni dopo la scadenza del titolo esecutivo. Tutte le procedure cautelari che l’aggiudicataria intenderebbe svolgere sarebbero quindi contrarie alla legge, per cui l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa o almeno avrebbe dovuto esserne rideterminato in diminuzione il punteggio.
Il motivo è infondato perché l’offerta della controinteressata, al riguardo, a pagina 35, nella tabella dei tempi di esecuzione previsti, prevede l’avvio delle procedure cautelari entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dell’accertamento esecutivo o ingiunzione, prevedendo anche l’avvio delle procedure esecutive entro 30 giorni dall’esito negativo delle procedure cautelari, ma salvo quanto disposto dal comma 795 della legge del 2019. Il termine dilatorio di 120 giorni, ridotto a 60 giorni per gli importi inferiori a 1000 €, prima di procedere alla riscossione coattiva, dunque, sarà necessariamente rispettato. Comunque, al di là della tempistica indicata in tabella, nell’offerta tecnica, con riferimento al sotto criterio C.3.3, a pagina 28, laddove si descrive lo “Step 2”, procedura di riscossione, espressamente si dichiara che si procederà all’avvio delle procedure cautelari ed esecutive nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dall’articolo 1, comma 792 e seguenti, della legge 160 del 2019.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che l’offerta della controinteressata sarebbe irrealizzabile nei tempi dichiarati per le procedure di emersione e recupero dell’evasione IMU e TARI (sub-criterio C.2). Il procedimento di accertamento dell’IMU è previsto in 51 giorni, ma tale previsione sarebbe irrealistica perché l’accertamento IMU richiederebbe una complessa attività di ricostruzione delle posizioni immobiliari dei contribuenti, con verifiche di residenza da eseguire caso per caso, complessi adempimenti istruttori per l’applicazione delle esenzioni, per la presenza di contratti di locazione o di comodato, per errori di intestazione e per tutta una serie di attività incompatibili con i tempi indicati dall’aggiudicataria.
Anche l’accertamento TARI, previsto in 41 giorni, sarebbe irrealizzabile. Infatti per l’accertamento TARI, essendo stato introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 219 del 2023 il contraddittorio preventivo obbligatorio, l’ente sarebbe obbligato ad attivare il confronto con il contribuente prima di emettere qualsiasi avviso di accertamento. Tale obbligo sarebbe stato ignorato dalla controinteressata nella propria offerta.
Di conseguenza l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa o, almeno, avrebbe dovuto essere rideterminato in diminuzione il punteggio ad essa attribuito.
Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria, con riferimento al sub-criterio C.2.5, procedura finalizzata all’emersione e al recupero della evasione IMU e TARI, descrive l’attività di recupero dell’evasione IMU secondo una procedura articolata in 4 “Step”, il primo della durata di 5 giorni, il secondo della durata di 1 giorno, il terzo della durata di 15 giorni e il quarto della durata di 60 giorni, per un totale, quindi, di 81 giorni, non corrispondenti ai 51 giorni contestati dalla ricorrente.
Quanto al recupero dell’evasione TARI, il termine di 41 giorni contestato dalla ricorrente non è riferito all’intera procedura di recupero dell’evasione TARI, come risulta dall’offerta tecnica, pagina 20, bensì ai 5 “Step” nei quali è articolata la bonifica della banca dati, attività preparatoria alla riscossione e al recupero della TARI.
Ne consegue l’infondatezza anche di quest’ultima censura.
Con il sesto motivo la ricorrente rileva che l’offerta dell’aggiudicataria include come servizio aggiuntivo, compreso nel prezzo, l’attività di aggiornamento e revisione della numerazione civica comunale. Tale servizio sarebbe talmente complesso da essere incompatibile con l’esecuzione a costo zero. Quindi l’offerta sarebbe manifestamente inattendibile, priva di copertura economica e illegittima.
Il sesto motivo è infondato e al limite della inammissibilità perché per censurare la inattendibilità, sul piano economico, dell’offerta della concorrente, l’interessata dovrebbe dimostrare l’anomalia dell’offerta nel suo insieme, tale per cui l’esecuzione del servizio sarebbe economicamente insostenibile. Limitarsi a dedurre l’eccessiva onerosità di uno dei servizi aggiuntivi, senza considerare l’equilibrio economico complessivo dell’offerta, si traduce in una affermazione di anomalia dell’offerta apodittica e indimostrata.
Con il settimo motivo la ricorrente deduce la indeterminatezza di alcuni elementi dell’offerta tecnica, tali da non garantire l’affidabilità del servizio richiesto dal capitolato; nell’offerta sarebbero presenti alcuni elementi aggiuntivi indeterminati, l’impiego part-time e residuale di alcune unità amministrative, il montaggio di targhe turistiche e impianti pubblicitari, il servizio di notifica tramite messi di numero indeterminato, il servizio di assistenza tributaria a portatori di handicap e anziani; alcuni servizi verrebbero presentati come offerti periodicamente, senza specificarne la periodicità. Neppure sarebbe specificato il monte ore di impiego dell’operaio affissatore proposto, così come non sarebbero precisate le caratteristiche dello sportello virtuale offerto. L’offerta sarebbe quindi indeterminata e contraddittoria, come tale non valutabile sotto il profilo della idoneità.
Il motivo è infondato.
I servizi aggiuntivi offerti dall’aggiudicataria, per quanto non dettagliati come vorrebbe la ricorrente, risultano sufficientemente specificati, in misura tale da consentirne la valutazione. Nello specifico, sono descritte le funzioni operative dell’unità amministrativa indicata (ricevimento dell’utenza, gestione dello sportello, aggiornamento banche dati ed altro), l’offerta delle targhe turistiche è determinata nel numero, pari a 10, la fornitura degli impianti pubblicitari è determinata nel numero di 4 impianti, previa ricognizione di tutti gli impianti privati, il servizio di notifica tramite messi notificatori è stato offerto quale servizio aggiuntivo purché di gradimento dell’ente, per il servizio di affissione non è specificato il monte ore giornaliero di impiego dell’operaio, trattandosi di esigenza variabile nel tempo, mentre lo sportello virtuale, offerto in aggiunta allo sportello fisico, viene proposto mediante accesso telematico al sito della società. In sostanza, non sono ravvisabili elementi di indeterminatezza e contraddittorietà nell’offerta.
Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella valutazione dell’offerta tecnica della aggiudicataria. Nonostante i profili critici evidenziati dal responsabile del procedimento, la commissione non avrebbe dato seguito alle richieste del responsabile del procedimento, non avrebbe approfondito l’istruttoria, non avrebbe spiegato le ragioni del superamento di tali criticità.
Il motivo è infondato perché la valutazione dell’offerta tecnica compete esclusivamente alla commissione aggiudicatrice che non è tenuta a riscontrare le osservazioni al riguardo presentate dal responsabile unico del procedimento. Non rientra, infatti, tra le competenze del responsabile unico del procedimento la partecipazione alle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica.
Con il nono motivo la ricorrente deduce difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento alla fase di comprova dei requisiti generali di partecipazione alla gara. Dai certificati dei carichi pendenti dei soggetti apicali, rilasciati in formato oscurato, sarebbe emersa una circostanza che avrebbe richiesto una più approfondita valutazione da parte della commissione di gara, il procedimento PM 2018/729 GIP 2018/1296 DIB 2024/94 per le fattispecie di reato di cui all’art. 479 c.p., con udienza al 17.09.2025. La stazione appaltante non si sarebbe preoccupata di accertare gli sviluppi della vicenda penale. Inoltre la controinteressata, in sede di partecipazione, ha dichiarato di essere stata destinataria delle determine nn. 18 e 19 del 20.03.2025 adottate dal Comune di Bova Marina, con le quali erano state irrogate due penali per inadempimento contrattuale. Al riguardo la stazione appaltante, illegittimamente, avrebbe omesso di valutare l’incidenza di tali inadempimenti contrattuali sulla affidabilità professionale dell’operatore economico, al fine della verifica di un eventuale grave illecito professionale.
Il motivo è infondato.
La censura sulla omessa dichiarazione di un procedimento penale è inammissibile per genericità, perché la ricorrente non indica la persona che sarebbe coinvolta nel procedimento penale e il suo ruolo nell’organizzazione di impresa. Come è noto, le vicende penali di un dipendente qualsiasi dell’impresa sono irrilevanti, a meno che non si tratti di una delle figure professionali la cui condotta è presa in considerazione dal codice dei contratti pubblici per l’accertamento dei requisiti generali di partecipazione.
Quanto alla contestata omessa valutazione degli inadempimenti contrattuali in cui sarebbe incorsa l’aggiudicataria nell’esecuzione di un precedente contratto con il Comune di Bova Marina, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 29/09/2025, n. 6471) per cui, ai fini della valutazione di sussistenza del grave illecito professionale, ex art. 98, comma 4, D.lgs. 36/2023, qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda (nel caso di specie due penali per inadempimento contrattuale) abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o “per facta concludentia”, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa; al contrario il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.
Con il decimo motivo la ricorrente ritorna sull’offerta, tra i servizi aggiuntivi, di 4 impianti pubblicitari, accompagnata dalla proposta di una attività di ricognizione di tutta l’impiantistica privata. L’aggiudicataria intenderebbe accertare il possesso delle autorizzazioni per ciascun impianto pubblicitario, ma tale servizio sarebbe illegittimo in quanto l’accertamento della violazione sarebbe di competenza della polizia locale. Violazione quindi dell’articolo 23 del codice della strada. Inoltre, essendo il territorio comunale attraversato da due strade statali e da quattro strade provinciali, anche l’emissione della sanzione amministrativa e della relativa ordinanza di rimozione non sarebbe di competenza della polizia locale. Infine, essendo la zona industriale posta lungo la strada statale 19, la fornitura non consentirebbe il raggiungimento dello scopo.
Anche il decimo motivo è infondato. L’attività di ricognizione degli impianti pubblicitari privati può essere affidata, legittimamente, agli agenti accertatori delle entrate degli enti locali, tra i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 179, della legge 296 del 2006, sono compresi i soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate. L’incompetenza ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 23 del codice della strada non impedisce all’impresa affidataria del servizio l’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione del canone pubblicitario di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 160 del 2019. Infine, la collocazione della zona industriale lungo la strada statale 19 non impedisce alle affissioni pubblicitarie il raggiungimento dello scopo, essendo l’efficacia della comunicazione pubblicitaria indipendente dal luogo di effettiva collocazione dell’impianto.
Con l’undicesimo motivo, infine, la ricorrente contesta la omessa verifica dell’anomalia dell’offerta. La controinteressata avrebbe offerto numerosi servizi aggiuntivi oltre a un considerevole ribasso; la revisione generale della numerazione civica e della toponomastica determinerebbero costi ingenti, almeno 40.000 € per la sola revisione dei numeri civici presenti sul territorio. Ferma restando la discrezionalità tecnica sulla scelta di procedere alla verifica facoltativa della congruità dell’offerta, nel caso di specie sarebbero presenti molteplici elementi che avrebbero imposto l’attivazione del procedimento di valutazione di anomalia.
Anche l’undicesimo motivo è infondato.
Al di fuori delle ipotesi di verifica automatica, nella fattispecie non ricorrenti, la scelta di sottoporre un'offerta a verifica di congruità è frutto di una discrezionalità non sindacabile ove non affetta da patenti vizi di illogicità, abnormità o arbitrarietà. In altri termini, le stazioni appaltanti dispongono di una discrezionalità ampia con riguardo alla scelta di procedere, o meno, alla verifica facoltativa della anomalia dell'offerta di gara, con la conseguenza che il ricorso all'istituto, come pure la mancata applicazione di esso, non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 08/11/2024, n. 6015).
Nel caso di specie, le osservazioni della ricorrente sui costi dei servizi aggiuntivi offerti, seppure non generiche, non sono assistite da elementi di prova tali da dimostrare la manifesta irragionevolezza della decisione della stazione appaltante di non procedere alla valutazione di congruità dell’offerta.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, per l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità delle questioni dibattute, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL AC, Presidente
TO LF, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| TO LF | AL AC |
IL SEGRETARIO