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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 308 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Monica Evola, presso il cui studio a Palermo, via Edison n. 7, è elettivamente domiciliata
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Longo, presso il cui studio a Palermo, via Briuccia n.
52, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 21/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monreale (PA) il 19/07/2021 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra riportato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 5460/2023, emessa da questo Tribunale in data 30/11/2023 – 01/12/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso del 21/01/2025, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1) Il Sig. continuerà a dimorare nella casa coniugale, di proprietà dello stesso. Pt_1
Tutti i mobili della camera da letto con armadio, la parete attrezzata, la caldaia e l'armadio
a muro restano definitivamente in proprietà esclusiva dello stesso, come previsto in sede di separazione consensuale.
2) I coniugi, pertanto, dichiarano di avere già provveduto a dividere tra loro eventuali beni comuni e la sig.ra di avere prelevato tutti i suoi beni personali e di non avere più CP_1 nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo il Sig. già corrisposto la somma di euro Pt_1
6.000,00 per la divisione dei regali nuziali.
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente e che, dunque, nessuna somma è dovuta a titolo di assegno divorzile dall'uno all'altro, eccetto le spese, in misura del
50%, per il mantenimento del cane IR di proprietà della sig.ra che verrà CP_1
condiviso ogni quindici giorni tra i coniugi.
I coniugi potranno concordare modalità diverse in base alle rispettive esigenze, fermo restando che ciascuno di essi è responsabile di eventuali danni provocati dall'animale suddetto durante il periodo di rispettiva permanenza.
4) Spese compensate tra le parti.
5) I procuratori delle parti sottoscrivono il presente accordo, per espressa rinuncia alla clausola di solidarietà ex art. 13 legge professionale.
6) Trasmettere all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo per le opportune annotazioni”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'union coniugale non sono nati figli.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
2 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Monreale (PA) il 19/07/2021 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 21/01/2025 e C.F._2
riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale (PA) al n.
66, parte II, serie A, dell'anno 2021).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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