Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 11/03/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32614, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 70459 riferibile all’agente contabile Claudia Zanardi, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San NN AT (VR) per l’esercizio 2020;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione, per il Comune di San NN AT l’agente contabile Claudia Zanardi, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, che concludevano come da verbale.
FATTO
1.Con relazione n. 347 del 4 luglio 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 70459, reso dall'agente contabile Claudia Zanardi, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San NN AT (VR) per l’esercizio 2020.
Riferiva il Magistrato istruttore che all’esito dell’istruttoria emergeva l’omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati e, in particolare, Acque Veronesi S.c.a.r.l., Opera Pia Federico Garofoli e ATO Veronese.
2. Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025, l’agente contabile ha precisato che il conto presentato non espone le partecipazioni detenute in organismi diversi dalle società (s.p.a. o s.r.l.) e, nel prendere atto delle osservazioni contenute nella relazione di deferimento, si è rimesso alle valutazioni della Corte.
3. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 le parti presenti hanno concluso come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Oggetto del giudizio Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 70459 reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di San NN AT relativamente all'esercizio finanziario 2020.
L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile. In proposito, è opportuno ricordare che il giudizio di conto non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma è finalizzato ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell'agente. Ciò vale in modo particolare laddove, come nel caso di specie, si tratta di partecipazioni societarie e consortili, beni mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell'Ente possono subire, talora in maniera significativa, variazioni nel corso dell'esercizio, e la cui gestione non è puramente formale, ma implica l'esercizio di diritti a tutela del valore della partecipazione.
A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che i titoli partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n.
827/1924 e che l'agente è tenuto a rendere conto non solo della loro materiale disponibilità, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. In particolare, il conto giudiziale deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute dall'Ente, non potendosi limitare a indicazioni meramente formali o nominalistiche (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sentenza n. 127/2020). Il Collegio, nel condividere tale orientamento, coerente con gli indirizzi più recenti di questa Sezione (sentt. nn. 104, 110, 112 e 113/2025), osserva quanto segue.
II. Sulla mancata inclusione nel conto giudiziale di talune partecipazioni Dall’attività istruttoria è emerso che l’agente non ha indicato nel conto giudiziale alcune partecipazioni sussistenti nel corso dell’esercizio 2020, dalle quali discendevano, per il Comune di San NN AT, diritti di natura amministrativa e patrimoniale.
In particolare, è stata rilevata l’omessa indicazione della partecipazione ad Acque Veronesi S.c.a.r.l., la cui adesione comporta il riconoscimento di diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi sociali, nonché l’assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote detenute, con conseguente rilevanza ai fini della corretta rappresentazione nel conto giudiziale.
Parimenti, nel conto non risulta indicata la partecipazione al Consiglio di Bacino Veronese, al quale sono state trasferite le competenze già attribuite all’Autorità d’Ambito Veronese (ora soppressa), ente pubblico istituito ai sensi della legge regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17, con il compito di governare il Servizio Idrico Integrato nei 97 Comuni della Provincia di Verona ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato “Veronese”. Anche tale partecipazione avrebbe dovuto essere inclusa nel conto giudiziale, in quanto idonea a generare, in capo al Comune, diritti di natura sia amministrativa sia patrimoniale.
Tali omissioni incidono sulla completezza e sull’attendibilità del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’Ente (cfr. Corte dei conti, Sez. Toscana, n. 127/2020; Sez. giur. Veneto, n. 113/2025).
Il Collegio rileva, infine, che l’esame delle partecipazioni è stato condotto sulla base di dati e informazioni pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto giudiziale e nella documentazione allegata, restando demandata all’Ente la valutazione circa l’eventuale esistenza e la corretta qualificazione di ulteriori partecipazioni, onde assicurare la puntuale ricognizione dell’intero perimetro partecipativo, la corretta rappresentazione e valorizzazione nel conto giudiziale e il necessario raccordo con le scritture patrimoniali, nonché l’effettivo svolgimento, da parte dell’organo di revisione, delle verifiche di cui all’art. 139 c.g.c..
III. Conclusioni In conclusione, la parziale rappresentazione delle partecipazioni dell’Ente risulta idonea a compromettere la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile della gestione; conseguentemente, il conto giudiziale n. 70459 deve essere dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, c.
3, del codice di giustizia contabile.
IV. Spese di giudizio La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32614 del registro di Segreteria dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 70459.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza IN AR OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)
11/03/2026
IA OL