Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di GI IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud Aus.rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 526/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2023 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], ARte_1 elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica, via Matteotti, 20, nello studio dell'avv.FEMIA DANILO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE E
, ora Controparte_1 Controparte_2
( c.f. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in GI IA, via Castello, 1, nello studio dell'avv. DE TOMMASI MARIO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.1290/2017, pubblicata il 9.12.2017 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1° ottobre 2014 conveniva davanti il ARte_1
Tribunale di Locri le quale proprietaria di un Controparte_1 immobile sito in Roccella Jonica, riportato nel Catasto di detto Comune al Foglio 44, particella 138 e, assumendo di avere esercitato sullo stesso da oltre vent'anni il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto, chiedeva l'emissione in suo favore di sentenza dichiarativa di acquisto della proprietà a titolo originario. La convenuta si costituiva depositando documentazione . Eccepiva che il bene era demaniale , non usucapibile e che l'attore non era in possesso dei requisiti richiesti
, con atto di citazione notificato con PEC del 12.6.2018 , ARte_1 impugna la decisione e rileva che: 1)Le asserzioni della parte convenuta, recepite acriticamente dal primo giudice, sulla non usucapibilità dell'immobile perchè di stretta strumentalità al c.d. demanio ferroviario sono prive di fondamento storico e giuridico . Infatti, non tutti i beni delle ex rientrano tra quelli strumentali al Controparte_1 servizio della pubblica utilità o di stretta pertinenza delle , ne tantomeno CP_1 quello oggetto di causa destinato ad alloggio del personale e non a stazione ferroviaria , casa cantoniera , etc. Rientrerebbe, invece, tra i beni patrimoniali disponibili, vale a dire quelli che non hanno mai avuto destinazione diretta o complementare all'esercizio del servizio ferroviario. Dunque, risultano infondate ed erronee le conclusioni del giudicante secondo cui l'immobile non è usucapibile perchè rientrante nel c.d. demanio artificiale per il quale avrebbe dovuto sussistere un provvedimento di F.S. per sottrarlo alla pubblica utilità . Ciò è richiesto solo per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici disciplinati dall'art.826 c.c. e sebbene la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è cessata a seguito della trasformazione delle Controparte_1
in Società per Azioni, la demanialità è limitata al solo suolo e alle strutture
[...] necessarie al funzionamento della linea, compreso il casello ferroviario. Del resto , nel comune di Roccella Jonica altri alloggi simili a quello posseduto dall'appellante sono stati venduti a privati . Inoltre , secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito è sempre possibile la sdemanializzazione del bene senza l'emanazione di atti formali, occorrendo solo che risultino atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene ad uso pubblico, oppure circostanze tali da rendere configurabile la definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica con conseguente possibilità di acquisto per usucapione .
2) La sentenza è illegittima in relazione alla denegata domanda di usucapione posto che nessuna violazione delle norme di legge può essere ravvisata nella condotta tenuta da posto che : sono stati prodotti la visura storica dell'immobile e la ARte_1 certificazione ipocatastale ventennale rilasciata dal conservatore dei Registri immobiliari di GI IA;
l'immobile è usucapibile perché non di stretta pertinenza del demanio ferroviario;
sono stati prodotti atto di compravendita di un immobile in Roccella Jonica ceduto da ad un privato e la pagina web della convenuta nella qale Pt_2 sono posti in vendita immobili intestate a sussistono elementi sufficienti a ritenere Pt_2 esistente la c.d. sdemanializzazione tacita “ .
3)Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, i testi di parte attrice Tes_1
e confermano che possiede da oltre ARte_3 Tes_2 ARte_1 vent'anni l'immobile identificato catastalmente al foglio 44 , particella 138 del comune di Roccella Jonica;
ha effettuato opere di muratura e nel giardino senza essere disturbato da nessuno;
pagava perché ne usufruiva la fornitura di elettricità anche se il contratto era a nome di . Né a scalfire tali dichiarazioni possono Persona_1 soccorrere le dichiarazioni imprecise e discordanti dei testi della controparte o quella di che riferisce che la chiave in suo possesso non apriva e che poi, in un S_ sopralluogo successivo, riscontrava la presenza di lucchetti esterni ai cancelli lato binario posto che nessuna denuncia di occupazione abusiva seguiva da parte delle Ferrovie. Quest'ultima circostanza esclude la volontà delle di conservare il bene all'uso CP_1 pubblico e depone a favore della sdemanializzazione tacita. Pertanto, escluso che il possesso deve essere necessariamente di buona fede, ma basta sia pubblico e ininterrotto per vent'anni e da considerare irrilevante la circostanza dell'intenzione di regolarizzare la propria posizione di occupante con l'acquisto, la domanda di usucapione è provata e andava accolta. 4) Alla luce delle censure appare evidente l'illegittima statuizione sulle spese processuali;
la riforma della sentenza comporterà la liquidazione delle spese in favore dell'appellante . Avanza richiesta di inibitoria e di sospensione in via cautelare e d'urgenza dell'esecutività del provvedimento di rilascio dell'immobile contenuto in sentenza posto che con l'esecuzione l'immobile sarebbe abbandonato e lasciato ad incuria. Inoltre, il pagamento delle rilevanti spese processuali ha ripercussioni economiche essendo egli l'unico percettore di redito in una famiglia composta da moglie e quattro figli. Conclude chiedendo in via cautelare e d'urgenza e per le ragioni rappresentate la sospensione dell'esecutività della sentenza;
in via preliminare di dichiarare la usucapibilità dell'immobile ; in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare che
è proprietario, per maturata usucapione ultraventennale, ARte_1 dell'immobile riportato in catasto al foglio 44, particella 138 del Comune di Roccella Jonica;
di ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari e al Catasto la trascrizione e la volturazione relativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nella comparsa di costituzione – già Controparte_2 Controparte_1 chiede il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto e deduce
[...] che :
-Preliminarmente l'appello è inammissibile in quanto la sentenza è stata pubblicata il 9.12.2017 e l'appello notificato l'11.6.2018, ossia oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza . Pertanto l'appello è tardivo per violazione dell'art.327 c.p.c.
- Nel merito rileva che la sentenza è ineccepibile nel punto in cui accerta l'appartenenza del bene al demanio accidentale e, quindi, l'inusucapibilità in mancanza di un atto di sdemanializzazione in quanto secondo il Consiglio di Stato, la trasformazione delle in ente pubblico economico, regolata dalla Controparte_1 legge n.210/1985 e la successiva modifica ad opera della legge n.359/1992, ha inciso soltanto sulla disciplina organizzativa della struttura affidataria del servizio, senza far venir meno tutte la restante disciplina prevista dalla richiamata legge n.210/1985, ivi compreso il regime giuridico dei beni di sua proprietà che, quindi, resta quello tipico dei beni rientranti nel demanio accidentale , in cui va ricompreso il demanio ferroviario e i beni in qualche modo destinati all'esercizio dell'attività ferroviaria. Al mantenimento del regime giuridico del demanio ferroviario consegue la non usucapibilità da parte di privati a norma degli art.823 e 1145 c.c.
-la domanda non può essere accolta in quanto : fino all'11.2.2002 l'immobile è stato detenuto da , pensionato FS, che lo riconsegnava con verbale di pari ON data;
dal 2002 al 2009 è rimasto nella disponibilità delle , non occupato per CP_1 come si evince dal verbale di sopralluogo del 5.3.2009 redatto da e Persona_3 AR
, difendenti di;
in occasione di altro sopralluogo effettuato il Testimone_4
17.4.2012 dagli stessi dipendenti, è stata constatata l'occupazione abusiva dell'alloggio ad opera d'ignoti e rilevata la presenza di lucchetti sui cancelli d'accesso lato binario e lato mare. L'abitazione appariva disabitata ancorchè si rilevava la presenza di un misuratore d'energia elettrica che, all'esito d'indagini eseguite dalla Polizia di Stato risultava corrispondente ad un contratto sottoscritto da . Persona_1
A ben vedere l'appellante non ha proprio esercitato alcun possesso atteso che l'unica occupazione accertata fa capo a per cui non si può che concordare Persona_1 con quanto asserito a pagina 6 della sentenza secondo cui “ quanto precede è sufficiente a dimostrare che il abbia occupato abusivamente l'immobile in Pt_1 quanto il possesso valido ai fini dell'occupazione deve essere non viziato da violenza clandestinità…….”.
-la vendita di beni similari contestata dall'appellante non fa che corroborare l'assunto in base al quale per aversi sdemanializzazione occorre un atto positivo del titolare del vincolo di demanialità del bene , atto che non si rinviene.
non contestata l'appartenenza originaria dell'immobile a ARte_1 Controparte_1
. Dalla prova orale emerge che il bene continua ad essere occupato senza titolo
[...] dal per cui la sentenza va confermata anche su capo in cui condanna Pt_1
l'appellante all'immediato rilascio dell'immobile per come richiesto in riconvenzionale dalla deducente. Si oppone all'istanza di sospensione mancando i presupposti del fumis boni iuris e del periculum in mora . Conclude chiedendo di rigettare l'istanza di sospensione della sentenza;
di dichiarare inammissibile l'appello per decorso del termine per impugnare;
nel merito, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
di rigettare la richiesta di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari e al Catasto la trascrizione e la voltura relativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.1290/2017 del Tribunale di Locri e condannare l'appellante al pagamento delle spese difensive del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 21.3.2019 , la Corte riteneva non sussistenti i presupposti di cui all'att.348 bis c.p.c. per dichiarare in via preliminare inammissibile l'appello dovendosi procedere a trattazione;
dichiarava inammissibile in rito la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in quanto l'appellante non si era presentato alla prima udienza del 24.1.2019 per riproporla secondo il chiaro disposto dell'art.351 c.p.c. Seguivano alcuni rinvii con decreto. Da ultimo, stabilita con decreto del 9.6.2023, comunicato tempestivamente alle parti, la trattazione dell'udienza dell'11.9.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c., solo l'appellata depositava note scritte in cui precisava le conclusioni nei termini sopra riportati. Con ordinanza del 4.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c La comparsa conclusionale risulta depositata unicamente dall'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE A)L'appellata chiede di dichiarare preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art.327 c.p.c. per le impugnazioni. La richiesta è infondata . La norma in parola dispone che le impugnazioni non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La sentenza del Tribunale di Locri n. 1290/2017 risulta pubblicata il 9.12.2017 per cui, a norma dell'art.155, comma 2, c.p.c., computandosi il termine a mesi secondo il calendario comune , l'ultimo giorno utile per non decadere dall'impugnazione è il 9.6.2018 se quest'ultimo non è festivo. Nel caso in cui l'ultimo giorno è festivo soccorrono i commi 3 e 4 dell'art.155 c.p.c. secondo cui la scadenza del termine è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e la proroga si applica anche agli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato. Nel caso di specie il 9.6.2018 era sabato per cui, ai sensi del summenzionato art.155, commi 3 e 4, c.p.c. il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia a lunedì 11.6.2018. Risultando dalla relata di notifica e dalle ricevute allegate che ARte_1 impugna la decisione con atto di citazione notificato con PEC dell'11.6.2018 l'appello è tempestivo. B) sostiene che l'immobile di cui chiede la declaratoria di ARte_1 acquisto della proprietà a titolo originario non rientra nel demanio accidentale di in quanto non è bene strumentale ma immobile destinato ad Controparte_1 alloggio dei dipendenti con la conseguenza che è usucapibile. Inoltre, anche nel caso in cui lo si volesse qualificare come bene appartenente al patrimonio indisponibile, è comunque usucapibile dovendosi ritenere operante la sdemanializzazione tacita ricavabile da attività univoche e concludenti della P.A. incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico o di pubblica utilità. Ancora, sostiene di avere dato prova, attraverso le dichiarazioni dei testi da lui indicati ed escussi in primo grado , del possesso, pacifico, pubblico ed ininterrotto, dell'immobile da oltre vent'anni. B1) La trasformazione di in ente pubblico economico in base alla Controparte_1 legge n.210/1985 e in società per azioni con la legge n.359/1992 , ha comportato la creazione di una struttura organizzativa confacente alla nuova società, senza incidere sul regime giuridico dei beni a lei appartenenti che rimaneva quello di demanio accidentale. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante ( che comunque parla di patrimonio indisponibile ) fanno parte del demanio accidentale di non Controparte_1 soltanto i binari, le traversine, le pertinenze , le stazioni , i passaggi a livello , i caselli etc., ma anche tutti gli immobili ( case di frontiera ) disseminati lungo la linea ferrata strumentali al servizio ferroviario , costruiti per alloggiare i dipendenti addetti sia alla manutenzione che alla sorveglianza della linea stessa . L'immobile oggetto di giudizio è uno di questi , cioè una “ casa di frontiera “, detenuta sino al febbraio del 2002 da , dipendente di FS , per come risulta dal ON verbale di riconsegna allegato. Da ciò discende la non usucapibilità dell'immobile non rinvenendosi, tra l'altro, nella vicenda un comportamento univoco e concordante ( la sdemanializzazione tacita invocata dall'appellante ) da parte del proprietario da cui desumere la volontà di privare il bene della sua funzione di utilità pubblica alienandolo, non desumibile AR nemmeno dal documento esibito dall'appellante, tratto dal sito internet di che manifesta l'intenzione di vendere alcuni immobili tra i quali però non è compreso l'immobile oggetto di giudizio. B2) Ma anche a ritenere come afferma l'appellante che non tutti i beni di proprietà delle sono demaniali e che l'immobile è usucapibile, non Controparte_1 sussistono comunque i requisiti previsti dall'art.1158 c.c.
inizia il giudizio con citazione del 1° ottobre 2014 per cui, ARte_1 andando a ritroso, avrebbe dovuto dimostrare un possesso uti domini quantomeno dall'anno 1994 in poi. Dai documenti esibiti dalle convenute e dalle stesse dichiarazioni Controparte_1 dell'appellante ciò non risulta atteso che :
-l'immobile è rimasto nella disponibilità di , che vi alloggiava perché ON dipendente delle , fino all'11.2.2002 quando, con verbale di pari data in atti, CP_1 lo riconsegna alle;
CP_1
- durante il suo interrogatorio formale dichiara : “ Il Sig ARte_1 Per_2
è andato via nel 2000 e si è trasferito a Mesoraca perché anche i suoi figli erano via;
mi ha lasciato le chiavi e mi ha detto che mi lasciava l'immobile in questione che aveva sempre gestito lavorando per l “ . Controparte_1
Anche a credere alla circostanza che abbia consegnato una chiave ON dell'immobile al nell'anno 2000 ( circostanza smentita dal verbale Pt_1 dell'11.2.2002 ), dal 2000 al 2014 non è comunque maturato il ventennio necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione. Tali fatti sono già da soli sufficienti ad esclude la fondatezza della domanda. Le dichiarazioni dei testi , e ( che riferiscono di un possesso Tes_2 ARte_3 Tes_1 del pacifico ed ininterrotto negli ultimi vent'anni manifestatosi con lavori di Pt_1 manutenzione della casa o con pranzi e cene avvenuti sia quando l'immobile era nella disponibilità di che successivamente) sono smentite dai testi e ON S_ AR
, addetti al controllo degli immobili di proprietà di , che confermano il Tes_4 verbale del 5.3.2009 con cui verificavano che l'immobile era libero;
il verbale del 17.4.2012 con cui gli stessi dipendenti rilevano la presenza di panni stesi, di lucchetti ai cancelli e di un misuratore di corrente. L'esistenza del misuratore la verifica la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferrovia, ( v. verbale del 26.6.2012) che accerta un contratto per fornitura d'elettricità intestato a , circostanza confermata dal che dichiara di avere Persona_1 Tes_2 abitato l'immobile sino al suo arresto avvenuto nel 2015; che l'immobile era privo di energia elettrica per cui ha stipulato il relativo contratto;
che dopo il suo arresto l'immobile è passato a che continuava a detenerlo pagando i consumi. Pt_1
Dai documenti e dalle deposizioni dei dipendenti di FS emerge la libertà dell'immobile tra il 2009 e il 2012; dalla deposizione di una sua Persona_1 occupazione in tempo antecedente al verbale del 2012 e fino l'arresto nel 2015 ( nel 2017 testimonia da detenuto ) un'occupazione da parte del successiva al 2015. Pt_1
Mancano i requisiti della pubblicità e della continuità del possesso , oltre il requisito del possesso ventennale posto che , come detto, è il a farlo risalire all'anno 2000 Pt_1 quando gli avrebbe consegnato la chiave dell'immobile. Per_4
Per tali ragioni l'appello è infondato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'ordinarietà delle questioni trattate, si liquidano, in favore di , ora Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_2 minimi previsti dal V scaglione del D.M. n.147/2022 in relazione al valore della causa dichiarato dall'appellante in euro 80.000,00, in complessivi euro 7.160,00, di cui euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto , ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/2002, di avere emesso un provvedimento d'inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di GI IA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ARte_1
con atto di citazione notificato con PEC dell' 11.6
[...] di ora Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore ,disattesa ogni
[...]
a, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di ARte_1 [...]
, ora , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre rimborso forfetario spese generali IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento d'inammissibilità dell'appello. GI IA 10/03/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)