Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 24/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 8770/2022 R.G. promossa da:
rapp. e dif. Parte_1 dall'avv. PATRIZIA DELL'ACQUA;
OPPONENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2022, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2022
00005112 80 0000, emesso dall' e notificato il 17/07/2022, concernente CP_1 la richiesta di pagamento della somma di € 2.279.291,34 a titolo di contributi, oltre somme aggiuntive, dovuti all con Controparte_2 lavoratori dipendenti per il periodo dal 12/2015 al 3/2017, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare prescritte e non più dovute le quote dei TFR dovute al fondo di tesoreria e le somme aggiuntive a titolo di sanzioni richieste per il periodo CP_1 precedente al 18/11/2016; - dichiarare nullo, invalido ed inefficace l'accertamento derivante dal Verbale Unico per violazione di norme di legge e contrattuali nella determinazione dell'imponibile previdenziale, con estinzione delle obbligazioni accertate;
- dichiarare illegittimo l'accertamento contributivo di cui al Verbale impugnato per insussistenza del diritto alle pretese contributive fatte valere dall ed esplicitate CP_1
- in ogni caso dichiarare non dovute tutte le somme a titolo di contributi e somme aggiuntive richieste dall con CP_1 il Verbale Unico di Accertamento non sussistendo inadempienze da parte della ricorrente nella determinazione della base imponibile assoggettata a contribuzione e non sussistendo illeciti da sanzionare;
- condannare l CP_1 al pagamento delle spese processuali”.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria orale, la causa è stata decisa.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che le pretese contributive e le somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito, opposto in questa sede, sorgono a seguito degli accertamenti ispettivi iniziati in data 07.07.2021 dall e culminati in CP_1 data 18.11.2021 con il verbale unico di accertamento notificato in pari data. In questa sede, parte ricorrente ha spiegato opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2022 00005112 80 0000, notificato dall' in CP_1 data 17.07.2022, lamentando:
a) l'inapplicabilità della sospensione della prescrizione (art 37, co, 2
d.l. 18/2020 e art 11, co, 9, d.l. 18/2020) alle quote del t.f.r. da corrispondere al fondo di tesoreria ed alle somme aggiuntive (sanzioni);
b)l'imponibile contributivo quantificato dagli Ispettori durante il CP_1 periodo dello stato di crisi (2014-2016) su somme non percepite dai lavoratori;
c)l'illegittima inclusione nell'imponibile contributivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima in ragione dell'accordo di crisi aziendale del 25.01.2014, poiché non sono mai stati corrisposti ai lavoratori;
d)l'illegittima rideterminazione dell'imponibile contributivo sulla base delle retribuzioni previste dal CCNL Trasporti e Logistica in luogo della contribuzione corrisposta in applicazione del CCNL Multiservizi in relazione alle posizioni dei soci lavoratori che svolgono attività più semplici ed elementari;
e)l'illegittima attribuzione d'imperio di livelli superiori del CCNL
Trasporti, in luogo del CCNL Multiservizi, a tutti i soci lavoratori;
f)l'illegittima inclusione della carenza malattia, ove non retribuita, ai fini del calcolo del minimo contributivo;
g)l'illegittima sottoposizione a contribuzione degli importi corrisposti ai lavoratori a titolo di rimborso forfettario;
h)l'insussistenza del requisito dimensionale ai fini dell'obbligazione di pagamento al Fondo di Tesoreria;
CP_1
i)l'illegittima revoca dei benefici contributivi ex art. 223/1991 fruiti per 3 soci-lavori della soc. coop;
l)l'illegittima irrogazione delle sanzioni per evasione contributiva.
Ciò posto, ai fini della decisione del caso in esame, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ebbene, quanto alla doglianza di cui alla lett. a), parte opponente ha genericamente dedotto l'inapplicabilità della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale, senza peraltro individuare il dies a quo di decorrenza delle singole poste contributive
(12/2015-03/2017). Sul punto, preme osservare l'art. 37 del D.L. n.
18/2020, rubricato «Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)», ha previsto la sospensione dei “termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.)) 2. I termini di prescrizione
((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 del D.L. n. 183/2021, rubricato « Proroga di termini in materia di competenza del ((Ministero)) del lavoro e delle politiche sociali », al comma 9, ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Invero, dalla formulazione delle citate disposizioni, a parere di chi scrive, si evince chiaramente che la sospensione dei termini di prescrizione riguardi indistintamente sia le poste contributive maturate prima del periodo emergenziale tanto quelle “maturande” nel medesimo periodo. Pertanto, ferma restando la natura contributiva delle quote di TFR dovute dalla odierna opponente al fondo di tesoreria deve ritenersi CP_1
l'applicabilità della sospensione della prescrizione (129 + 182 giorni, per un totale di 311 giorni) prevista dalla normativa “emergenziale covid” alle poste in esame.
Ebbene, preme evidenziare che le poste contributive in argomento sorgono a seguito delle comunicazioni obbligatorie trasmisse, da parte dell'azienda, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, termine da cui inizia a decorrere la prescrizione quinquennale. Dunque, tenuto conto del periodo oggetto delle suddette poste (periodo 12/2015-03/2017), il termine di prescrizione decorre dal 16.01.2016. Pertanto, rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notifica del verbale unico di accertamento avvenuta in data 18.11.2021 e che la prescrizione risulta nuovamente interrotta con la notifica nel 2022 dell'avviso di addebito opposto in questa sede e considerata altresì la sospensione dei termini prevista per il periodo emergenziale, alcuna prescrizione risulta intervenuta. Conseguentemente, la doglianza risulta infondata. Quanto alla doglianza di cui alla lett. b), parte opponente lamenta che l avrebbe erroneamente proceduto alla rideterminazione dell'imponibile CP_1 previdenziale previsto dall'art 1, co 1, D.L.338/1989 applicando tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL di Categoria, anziché considerare le somme effettivamente corrisposte ai lavoratori in forza del Piano di
Crisi Aziendale del 25.01.2014. Sul punto, dunque, preme verificare la effettiva adeguatezza del piano di crisi, adottato dalla società, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore.
Sul punto, preme richiamare la disciplina prevista dalla L. n. 142/2001 concernente la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 142/2001, rubricato trattamento economico del socio-lavoratore, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea
e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.
((2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31))”.
Inoltre, ai sensi del seguente art. 6, rubricato regolamento interno,
“entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (1) ((3))
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio”.
Ebbene, come si evince dal verbale dell'assemblea dei soci, in atti, tra le ragioni poste alla base del piano di crisi, si legge:
Orbene, tralasciando le considerazioni di carattere generale riportate nel verbale, non si rinvengono nel caso di specie particolari “indici” di crisi economica (posizioni debitorie, costo del lavoro ecc.) concernenti la
Cooperativa. Peraltro, anche le considerazioni concernenti -in particolare- la risultano essere al quanto generiche e prive di ricadute Parte_1 economiche chiare.
Né parte opponente ha prodotto in questa sede idonea documentazione contabile (bilancio) al fine di poter constatare l'effettivo “stato di crisi” della società. In proposito, peraltro, giova richiamare quanto ribadito più volte dalla
Suprema Corte (cfr. Cass., n. 15120/2019): “la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
9. Tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l' orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
10. E difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
11. Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima
(è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze" […].
14. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
15. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso , e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, dev'essere rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del 03/10/2018.
16. Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un' ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato”.
Ebbene, per tutte le ragioni innanzi esposte, la deliberazione dello stato di crisi in atti non risulta idonea a giustificare il calcolo dell'imponibile previdenziale con riferimento alle retribuzioni di fatto erogate dalla cooperativa (sulla base del predetto piano di crisi aziendale) piuttosto che con riferimento alle retribuzioni dovute ex lege n. 389 del 1989. Pertanto, risulta legittima la rideterminazione dell'imponibile contributivo operata dell . CP_1
Quanto alla doglianza di cui alla lett. c), si rileva che, ai sensi dell'art. 61 del CCNL Logistica e Trasposti, depositato in atti dall' CP_1
“la retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, pre-viste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011. 2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt.15, 28
e 62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo;
[…].”
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna opponente, la suddetta norma non esclude affatto le mensilità aggiuntive (tredicesima mensilità, art. 18 CCNL, e quattordicesima mensilità, art. 19, CCNL) dalla retribuzione minima spettante al lavoratore.
Sicché, in ragione di quanto anzidetto nonché della acclarata inadeguatezza e conseguente irrilevanza della deliberazione dello stato di crisi (la quale prevedeva, tra l'altro, il congelamento delle retribuzioni base a partire da dicembre 2013, nonché una gestione degli istituti TFR, ratei tredicesima e quattordicesima e straordinario al 70% per tutta la durata dello stato di crisi) risulta legittima l'inclusione, effettuata dall , nell'imponibile contributivo dei ratei di 13^ e 14^. CP_1
Relativamente alla doglianza di cui alla lett. d), parte opponente ha rappresentato di occuparsi di attività di facchinaggio, sia manuale che meccanico, relativo a qualsiasi tipo di merce o prodotto;
nonché di attività di pulizie anche a vapore - di impianti, e tanto trova altresì riscontro nell'oggetto sociale riportato nella visura summenzionata. In particolare, la società opponente ritiene di aver legittimamente applicato il CCNL multiservizi limitatamente ai pochi soci lavoratori che si occupano delle attività di attività semplici ed elementari, tra cui: il trasporto o la movimentazione e la semplice distribuzione di materiali, oppure attività di pulizia e facchinaggio. In particolare, la opponente sostiene di aver applicato il CCNL Multiservizi per quelle piccole piattaforme logistiche
(supermercati, cash) che richiedono piccola movimentazione di merce o pulizia, attività che, a suo dire, esulerebbe da quella di trasporto/logistica.
Sul punto, risultano tuttavia generiche le dichiarazioni rese dai testi escussi di parte ricorrente. Infatti, sebbene i testi abbiano confermato sostanzialmente che i soci lavoratori inquadrati con il CCNL Multiservizi svolgevano attività di movimentazione merci e pulizie su piattaforme logistiche di ridotte dimensioni, nonché, che i soci lavoratori inquadrati con il CCNL Multiservizi svolgevano attività semplice di inscatolamento, riempimento scaffali, smaltimento dei rifiuti e pulizia, gli stessi nulla hanno riferito con riferimento ai “committenti” interessati da tali attività, né hanno precisato in cosa consistevano tali attività di pulizia e quale incidenza avessero - in termini di prevalenza - durante la prestazione lavorativa degli addetti ai lavori. Inoltre, non possono sottacersi dubbi in ordine alla effettiva conoscenza diretta delle predette circostanze da parte dei predetti testi, atteso che il teste ha Tes_1 testimoniato in qualità di consulente fiscale della opponente e il teste
quale consulente del lavoro della opponente. Tes_2
Si rileva peraltro che neppure la opponente ha specificamente indicato quali fossero le “piccole piattaforme logistiche” e/o gli appalti per i quali fossero necessarie tali attività semplici, ma si è limitata ad indicare genericamente “supermercati e cash”.
Pertanto, sulla base di quanto emerso in corso di causa e della documentazione in atti (cfr. art. 3 regolamento visura camerale e Pt_1 contratti di appalto allegati al fascicolo telematico dell ), ben può CP_1 ritenersi che le uniche attività effettivamente riconducibili al CCNL
Multiservizi erano quelle espletate in favore della società FSE, ove tuttavia la posizione assicurativa matricola 4108982057 - relativa all'appalto FSE - è stata sospesa il 31.10.2013.
Peraltro, il teste , quale consulente fiscale, contabile e Tes_1 societario della opponente, nel confermare la circostanza sub 1) del ricorso, ha precisato che “erano piccole attività, esigue rispetto a quella che era l'attività […] della logistica”.
Pertanto, stante la carenza probatoria sul punto, anche le suddette attività, espletate da un numero ristretto di lavoratori, possono ritenersi riconducibili alle mansioni (attività semplice di inscatolamento, riempimento scaffali, smaltimento dei rifiuti e pulizia) previste dal CCNL
Trasporti Logistica.
Conseguentemente, l ha correttamente rideterminato la base imponibile CP_1 contributiva sulla scorta del CCNL Traposti e Logistica.
Per le medesime ragioni, dunque, risulta infondata la doglianza di cui alla lett. e). L ha correttamente ricondotto nell'alveo del CCNL di CP_1
Trasporti e Logistica i lavoratori ai quali è stato applicato il CCNL
Multiservizi.
In particolare, appartengono al I, II e III liv. CCNL Multiservizi: - I livello Cat. Qualif. Operai manovali
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici,
a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo mimmo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio.
- II livello Cat. Impiegati esecutivi, Qualif. Operai comuni
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine
e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.
-III livello Cat. Impiegati esecutivi, Qualif. Operai qualificati
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.
Appartengono, invece, ai livelli 6J, 6 e 5 del CCNL Trasporti:
-6° Livello Junior – parametro 100 Declaratoria 1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un pe-riodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi. -6° Livello – parametro 109 Declaratoria 1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
-5° Livello – parametro 116 Declaratoria 1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità
e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo li-vello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Peraltro, come evidenziato dallo stesso Istituto Previdenziale, è stato utilizzato il criterio più favorevole per la società; infatti, i lavoratori inquadrati al I, al II e al III livello del CCNL Multiservizi sono stati ricondotti ai rispettivi livelli 6J, 6 e 5 del CCNL Trasporti e Logistica.
Per quanto concerne, invece, i soci-lavoratori c.d. “carrellisti”, questi, occupandosi della movimentazione merci mediante l'utilizzo di c.d.
“carrelli elevatori” ed essendo in possesso dei relativi attestati di formazione e abilitazione (peraltro esibiti dalla società durante l'ispezione, si v. verbale unico di accertamento), sono stati ricondotti, dall , nell'alveo del IV livello del CCNL Trasporti e Logistica. CP_1
Infatti, secondo la novella contrattualistica, appartengono al IV liv. CCNL
Trasporti “i lavoratori che svolgono attività per abili-tarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
Ove, appunto, il predetto livello di inquadramento prevede, tra i profili esemplificativi, le figure dei carrellisti nonché dei conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li.
Sicché, la doglianza deve essere integralmente respinta.
Con riferimento alla lamentata illegittima inclusione della “carenza malattia”, ove non retribuita, ai fini dell'imponibile contributivo, di cui alla lett. f), preme richiamare quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 63, co. 12, e 77, co. 8, del CCNL di Settore, i quali stabiliscono rispettivamente che: “12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a
5 anni”.
“
8. Il lavoratore non in prova, ha diritto all'intera retribuzione di fatto netta, comprensiva dell'indennità di turno continuativamente corrisposta, per i primi 6 mesi e metà di essa per i successivi 6 mesi.
Nel caso di infortunio sul lavoro, l'azienda integrerà per tutti i lavoratori il trattamento erogato dall'istituto assicuratore fino al cento per cento della retribuzione netta di fatto, dal primo giorno fino alla guarigione clinica eguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento economico sopra stabilito cesserà qualora il lavoratore con più periodi di malattia e di infortunio non sul lavoro, raggiunga, in complesso, durante 30 mesi consecutivi i 12 mesi di malattia o di infortunio non sul lavoro”.
Alla luce di quanto previsto dalle suddette norme, dunque, l'odierna opponente avrebbe dovuto includere altresì - nell'imponibile contributivo -
i peridi di carenza malattia. Né può ostare a tale inclusione, la circostanza che tale periodi non siano stati retribuiti dal datore di lavoro, atteso che, invero, anche per i suddetti periodi è prevista la corresponsione dell'intera retribuzione globale di fatto. Pertanto, la relativa doglianza risulta infondata.
Sulla lamentata sottoposizione a contribuzione degli importi corrisposti ai lavoratori a titolo di rimborso forfettario (trasferte), di cui alla lett.
g).
Nel caso de quo, parte opponente sostiene che le somme riconosciute in favore dei soci lavoratori sarebbe un rimborso forfettario delle spese sostenute.
Ciò posto, l'art. 62, co. 1, CCNL di Settore demanda la disciplina dei rimborsi spese ed indennità equivalenti ai regolamenti interni delle cooperative.
Sul punto, il regolamento interno della cooperativa, all' 12, prevede che
“le spese sostenute per lo svolgimento delle attività a qualsiasi titolo ed in ogni circostanza, con esclusione delle spese di carburante per il raggiungimento del posto di lavoro, dovranno essere autorizzate preventivamente e rimborsate nell'ambito delle indicazioni ricevute.
Il benestare per il rimborso viene dato dal Presidente o dal Responsabile”.
Ciò detto, preme innanzitutto evidenziare che gli asseriti “rimborsi” sono stati erogati in favore dei soci-lavoratori sotto la voce “Trasferta”.
Tanto già stride con la tesi difensiva della opponente secondo cui si tratterebbe di somme erogate quale rimborso e non quale indennità di trasferta.
Come si legge dal verbale unico di accertamento, la cooperativa si è limitata “a consegnare un verbale di assemblea, datato 27.06.2015, contenente la delibera relativa agli importi da riconoscere a tutti quei
Soci Lavoratori impegnati in missioni” come proposti dal C.d.A”.
Sicché, l'odierna opponente non ha prodotto né in fase ispettiva né in questa sede alcuna documentazione giustificativa a riguardo, né tanto meno ha prodotto documentazione di autorizzazione preventiva delle spese – peraltro, prevista dall'art. 12 del regolamento interno- ai fini del successivo rimborso.
Pertanto,rilevata l'assenza di idonea documentazione a supporto delle somme erogate sotto la voce “trasferta” in favore dei soci lavoratori, non può ritenersi giustificata l'esclusione di tali somme dalla base imponibile fiscale e contributiva. Sicché, la relativa doglianza risulta infondata.
Quanto alla lamentata revoca dei benefici contributivi di cui alla lett.
i), preme rimarcare come tutti i benefici contributivi sono subordinati al possesso da parte del richiedente, della piena regolarità contributiva, che nel caso di specie – alla luce di tutto quanto suesposto - difetta in capo alla opponente.
Con riferimento alla doglianza di cui alla lett. h), parte ricorrente lamenta che nessuna obbligazione di pagamento è dovuta nei confronti fondo di tesoreria non essendo provata la sussistenza del requisito CP_1 dimensionale previsto dalla legge. Al riguardo, l'art. 1 della L. 296/2006, ai commi 755 e 756, statuisce che: “con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su un CP_1 apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato
l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma
756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma
756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo
i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
Alla luce della suddetta norma, non sono obbligati al versamento del predetto contributo mensile i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. Ebbene, dalla visura storica, depositata in atti dall si evince che il numero degli addetti della cooperativa - CP_1 sin dal 2015 – era notevolmente superiore al numero di 50 dipendenti, da cui sorge dunque l'obbligo di pagamento al fondo. Conseguentemente, la relativa doglianza risulta infondata.
Con riferimento alla lamentata illegittima irrogazione delle sanzioni per evasione contributiva, giova rammentare che ai sensi dell'art. 116, comma
8, “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
(109)
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante
l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata
d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e
b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46”.
Nella fattispecie in esame, tutte le violazioni suesposte hanno indubbiamente “eroso” l'imponibile contributivo e solo a seguito dell'accesso ispettivo è stato possibile rilevare il versamento di contributi in misura inferiore a quella dovuta. Sicché, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni di alla lett. b), nella misura massima. Peraltro, sul punto parte opponente non ha allegato rilievi contabili in ordine alle somme quantificate a titolo di sanzioni.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della opponente soccombente, tuttavia, la complessità e controvertibilità delle questioni trattate ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione;
- liquida le spese di lite in € 9.000,00, oltre oneri di legge, che pone a carico della parte opponente nella misura della metà e che compensa per il residuo.
Bari, 24.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)