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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3264/2023 R.G. e vertente tra
, cod.fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 04.06.1968 ed ivi elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Santino Archimede, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a P.IVA_1
Messina presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale resistente
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
Messina
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71 e/o esenzione ticket sanitario - riconoscimento dell'invalidità civile con necessità di sostegno elevato o molto elevato Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 15/06/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato CP_3 nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 1372/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di invalidità e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge n. 104/1992, previo riconoscimento dell'esonero dal ticket sanitario e dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. I, Legge 104.
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura pari o superiore al 74% o in subordine nella percentuale del 67%, e dei benefici ex legge 104, art. 3, co. III, e l'accertamento dei i requisiti di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Vittoria di spese e compensi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario, da liquidarsi con la maggiorazione del 30% per la fruibilità telematica del fascicolo.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'infondatezza della domanda e chiedeva il CP_3
rigetto del ricorso.
Con note del 13/12/2023 e del 16/11/2024, la difesa del ricorrente depositava documentazione medica integrativa delle condizioni sanitarie del procedente.
Cont Sul contraddittorio così instauratosi, nella contumacia dell' ritenuta matura la causa per la decisione e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'assegno d'invalidità civile e la condizione di portatore di disabilità grave, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento delle provvidenze negate. Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al
74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,
è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_3
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed Persona_1
esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risulta affetto, integrasse una condizione invalidante nella misura del
70% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione dell'assegno di invalidità, ritenendo il ricorrente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. I, Legge 104, senza connotazione di gravità.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2 documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di numerose patologie
- Ipertensione arteriosa con segni di organicità cardiaca in classe funzionale I NYHA
(cod. 6441; applicato 30%). Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali
(codice 9309; applicato a ½ 25%). Sindrome ansioso-depressiva (cod. 2207 e 2204 rispettivamente 15% e 10%, calcolati con metodo salomonico 24%). Spondiloartrosi interessante particolarmente il tratto lombare e cervicale (complessivamente assimilati al cod. 7010, applicato a ½: 20%). Epatectomia parziale per cisti di echinococco (cod.
6452 applicato a 1/3: 12%). Pregressa resezione di diverticolo di Meckel per tumore neuroendocrino nel 2014 e pregressa (2018) tiroidectomia per carcinoma follicolare
pT1bNxMx (cod. 9322; 11%). Ipotiroidismo chirurgico in buon compenso con terapia sostitutiva (ICD9-CM 244 assimilabile al cod. 7102: 11%) – riconoscendo un grado di inabilità pari al 78% ed osservando che “Tale invalidità era presente sin dalla data di revisione dell'11.2.2022, in quanto tutte le patologie ora esaminate erano già allora presenti. Si ritiene che il periziato non abbia i requisiti per lo stato di handicap in gravità (art. 3 comma 3)”.
3. Decisione e spese.
Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla visita di revisione;
non è invece portatore di handicap in condizioni di gravità. Pertanto il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi determinati dal riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste, per disporre la compensazione per metà delle spese giudiziali del presente giudizio e della fase di a.t.p.
In restante terzo va posto a carico dell'Ente e liquidato come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Non si fa luogo all'aumento del 30% richiesto non essendovi collegamenti ipertestuali.
Le spese della consulenza medico-legale sono poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e pertanto riconosce invalido al Parte_1
78%, con conseguente riconoscimento dei presupposti sanitari per l'assegno di invalidità dalla visita di revisione ((11.2.2022), rigettando per il resto;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.347,50 per la CP_3 presente fase ed euro 584,25 – già compensate – per compensi professionali, oltre iva e cpa, spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che si liquidano in euro 290,00, oltre accessori, CP_3 in favore del dott. . Persona_2
Messina, 13 giugno 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando