Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2841/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. MERCURIO GISELDA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
, con l'avv. CARE' NICOLETTA Controparte_2
MARIA
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320239003771133000 in atti (notificata il 12/12/2023) limitatamente alle somme oggetto dell'avviso di addebito n.43320220001023607000 in atti, deducendo che il predetto avviso di addebito non le sarebbe stato notificato e lamentando la violazione dell'art.30 (co.2) d.l.78/2010. L' e l hanno contestato gli avversi assunti e CP_1 Controparte_3 hanno chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni.
L'art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento […]”. Tale disposizione deve essere coordinata con l'art.30 (co.14) d.l.78/2010, ai sensi del quale “[…] i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque
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Da tale intervenuta decadenza discende, quindi, la preclusione di qualsiasi contestazione inerente il merito della pretesa contributiva e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Non coglie infatti nel segno l'eccezione, sollevata dalla parte ricorrente con le note scritte depositate telematicamente in data 8/5/2024, di invalidità della notifica a mezzo
PEC dell'avviso di addebito per cui è causa in quanto effettuata telematicamente dall' avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata non indicato nei CP_1 pubblici elenchi.
Deve rilevarsi, invero, che la suddetta notifica, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non è invalida solo perché l'indirizzo di posta elettronica certificata da cui è stata effettuata non è indicato nei pubblici elenchi: ciò in omaggio a quanto statuito da Cass., n.6015/2023, precedente giurisprudenziale cui questo Giudice aderisce (richiamandolo ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.) e di cui si riporta di seguito uno stralcio.
2 ″Come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass., Sez. Un., sentenza n.15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.3 bis, comma 1, della L. n.53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.6 ter del d.lgs. n.82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente‶. Quanto infine alla doglianza riguardante la presunta violazione dell'art.30 (co.2)
d.l.78/2010, questo Giudice neanche può scrutinarla, atteso che la parte ricorrente non può prima lagnarsi di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito per cui è causa e poi lamentarsi della carenza di alcuno dei requisiti dell'avviso di addebito stabiliti dall'art.30 (co.2) d.l.78/2010: in altri termini, se deduce (e lo ha fatto) di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, non può certamente contestare la regolarità formale di un atto che sostiene di non aver mai ricevuto.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte resistente in euro 2.500 per compensi professionali (e, limitatamente all CP_4 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione).
Crotone, 16/05/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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