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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
18.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44629/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1
Assennato
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Giacomo Orsini per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 CP_1
accogliere nei confronti della medesima le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto maturato in forza del contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo
21 novembre 2023 – 31 dicembre 2023 come in premessa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare al CP_1
ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 3.157,36 per tutti i titoli di cui al conteggio in atti, ovvero anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 c.c. (o in difetto la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione;
condannare la resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96
c.p.c. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
La si è costituita chiedendo invece di respingere il ricorso e di CP_1
condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
E' stato autorizzato il deposito di note contabili
Infine all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
E' necessario rilevare che si è in presenza di un rapporto di lavoro provato per tabulas risultando dagli atti che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della come operaio di 1° livello ex CCNL CP_1
Edilizia/Industria, con un regolare contratto di lavoro a tempo determinato full-time, dal 21 novembre 2023 (doc. n. 2; nel contratto viene indicata anche la sede di lavoro in via Montefalco 15 a Roma) sino al 31.12.2023, data di scadenza del contratto (doc.
3) .
Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta il ricorso non è affatto generico e contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 cpc,
Secondo i principi generali in materia di contratti a termine il lavoratore ha diritto ad essere retribuito in base all'orario previsto dal contratto (40 ore settimanali) per tutta la durata del rapporto e sino alla scadenza pattuita, in assenza della prova di eventuali atti estintivi precedenti, che la convenuta non ha fornito.
Senza che possano in alcun modo rilevare i giorni in cui il ricorrente non avrebbe in concreto svolto alcuna prestazione.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto quanto di sua spettanza per lavoro ordinario, festività, maggiorazione cassa edile, anticipo permessi, indennità di mensa, indennità di trasporto e tfr. A fronte dei conteggi del ricorrente la convenuta si è limitata a richiamare le buste paga, che notoriamente non provano il pagamento delle somme ivi indicate (Cass n.
13150 del 24/06/2016, Cass. n. 21699/2018 e Cass ord. n. 1393/2020 ecc.).
Rispetto alle voci “maggiorazione cassa edile”, “anticipo permessi”, “indennità di mensa”e “indennità di trasporto”la convenuta si è limitata a sollevare una contestazione del tutto generica affermando di avere effettuato tutti i pagamenti dovuti alla , senza fornire alcuna prova a riguardo. Parte_2
Si è in presenza quindi di una causa assolutamente documentale e, a fronte delle produzioni documentali della convenuta, parte ricorrente ha prodotto nuovi conteggi effettuati al netto delle somme percepite, quali risultano dalla stessa comparsa di costituzione, dai quali risulta un credito a favore di parte ricorrente pari ad €
2.056,36.
In effetti, la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro rispetto a tali somme ancora dovute (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalla convenuta rispetto a crediti provati per tabulas e i conteggi, redatti alla stregua dei minimi retributivi previsti dal CCNL di categoria per un operaio di 1° livello, appaiono del tutto corretti, non prestandosi ad alcuna censura, che comunque manca.
Per le esposte ragioni il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM
147/2022 con la precisazione che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 C.P.C..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: condanna la a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
2.056,36, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la società resistente a rifondere alla stessa parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 1500,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi. Roma 18.03.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
18.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44629/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1
Assennato
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Giacomo Orsini per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 CP_1
accogliere nei confronti della medesima le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto maturato in forza del contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo
21 novembre 2023 – 31 dicembre 2023 come in premessa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare al CP_1
ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 3.157,36 per tutti i titoli di cui al conteggio in atti, ovvero anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 c.c. (o in difetto la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione;
condannare la resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96
c.p.c. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
La si è costituita chiedendo invece di respingere il ricorso e di CP_1
condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
E' stato autorizzato il deposito di note contabili
Infine all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
E' necessario rilevare che si è in presenza di un rapporto di lavoro provato per tabulas risultando dagli atti che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della come operaio di 1° livello ex CCNL CP_1
Edilizia/Industria, con un regolare contratto di lavoro a tempo determinato full-time, dal 21 novembre 2023 (doc. n. 2; nel contratto viene indicata anche la sede di lavoro in via Montefalco 15 a Roma) sino al 31.12.2023, data di scadenza del contratto (doc.
3) .
Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta il ricorso non è affatto generico e contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 cpc,
Secondo i principi generali in materia di contratti a termine il lavoratore ha diritto ad essere retribuito in base all'orario previsto dal contratto (40 ore settimanali) per tutta la durata del rapporto e sino alla scadenza pattuita, in assenza della prova di eventuali atti estintivi precedenti, che la convenuta non ha fornito.
Senza che possano in alcun modo rilevare i giorni in cui il ricorrente non avrebbe in concreto svolto alcuna prestazione.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto quanto di sua spettanza per lavoro ordinario, festività, maggiorazione cassa edile, anticipo permessi, indennità di mensa, indennità di trasporto e tfr. A fronte dei conteggi del ricorrente la convenuta si è limitata a richiamare le buste paga, che notoriamente non provano il pagamento delle somme ivi indicate (Cass n.
13150 del 24/06/2016, Cass. n. 21699/2018 e Cass ord. n. 1393/2020 ecc.).
Rispetto alle voci “maggiorazione cassa edile”, “anticipo permessi”, “indennità di mensa”e “indennità di trasporto”la convenuta si è limitata a sollevare una contestazione del tutto generica affermando di avere effettuato tutti i pagamenti dovuti alla , senza fornire alcuna prova a riguardo. Parte_2
Si è in presenza quindi di una causa assolutamente documentale e, a fronte delle produzioni documentali della convenuta, parte ricorrente ha prodotto nuovi conteggi effettuati al netto delle somme percepite, quali risultano dalla stessa comparsa di costituzione, dai quali risulta un credito a favore di parte ricorrente pari ad €
2.056,36.
In effetti, la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro rispetto a tali somme ancora dovute (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalla convenuta rispetto a crediti provati per tabulas e i conteggi, redatti alla stregua dei minimi retributivi previsti dal CCNL di categoria per un operaio di 1° livello, appaiono del tutto corretti, non prestandosi ad alcuna censura, che comunque manca.
Per le esposte ragioni il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM
147/2022 con la precisazione che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 C.P.C..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: condanna la a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
2.056,36, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la società resistente a rifondere alla stessa parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 1500,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi. Roma 18.03.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi