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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1232/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Caterina Francesca LICCIARDELLO (c.f.
, che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
19/11/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. Alessandra PIANO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sigg.ri ed , hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio civile in Costigliole Saluzzo (CN) il 17/12/2022, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 2022, dal quale non sono nati figli.
1 Hanno richiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e le parti hanno provveduto in conformità, venendo autorizzati a vivere separatamente con ordinanza pubblicata l'11/09/2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 20/05/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione è stata omologata con sentenza n. 243/2024, pubblicata il 27/09/2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza sino al
17/03/2025 e le parti hanno provveduto in conformità senza, però, depositare della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co. 3 specificando che “come esposto nel ricorso, entrambi i coniugi non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni e non posseggono conto corrente bancario e/o postale, ma solo una carta prepagata ricaricabile”. Le parti hanno, dunque, chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Costigliole Saluzzo (CN), Via Cavour n. 13, di proprietà della madre della ricorrente, Signora rimarrà in uso esclusivo a quest'ultima unitamente ai mobili, arredi e Parte_1 pertinenze.
2. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano l'uno a favore dell'altro ad ogni pretesa e assegno di mantenimento.
3. I coniugi danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di essersi divisi ogni bene mobile ed effetto personale e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere e/o avere reciprocamente.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 27/09/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso cumulativo.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...] Parte_1 dell'Avana (CUBA), e , nato il [...] Sagua de Tanamo Parte_2
(CUBA), celebrato in Costigliole Saluzzo (CN) il 17/12/2022, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 2022;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Costigliole Saluzzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1232/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Caterina Francesca LICCIARDELLO (c.f.
, che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
19/11/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. Alessandra PIANO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sigg.ri ed , hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio civile in Costigliole Saluzzo (CN) il 17/12/2022, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 2022, dal quale non sono nati figli.
1 Hanno richiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e le parti hanno provveduto in conformità, venendo autorizzati a vivere separatamente con ordinanza pubblicata l'11/09/2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 20/05/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione è stata omologata con sentenza n. 243/2024, pubblicata il 27/09/2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza sino al
17/03/2025 e le parti hanno provveduto in conformità senza, però, depositare della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co. 3 specificando che “come esposto nel ricorso, entrambi i coniugi non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni e non posseggono conto corrente bancario e/o postale, ma solo una carta prepagata ricaricabile”. Le parti hanno, dunque, chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Costigliole Saluzzo (CN), Via Cavour n. 13, di proprietà della madre della ricorrente, Signora rimarrà in uso esclusivo a quest'ultima unitamente ai mobili, arredi e Parte_1 pertinenze.
2. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano l'uno a favore dell'altro ad ogni pretesa e assegno di mantenimento.
3. I coniugi danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di essersi divisi ogni bene mobile ed effetto personale e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere e/o avere reciprocamente.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 27/09/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso cumulativo.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...] Parte_1 dell'Avana (CUBA), e , nato il [...] Sagua de Tanamo Parte_2
(CUBA), celebrato in Costigliole Saluzzo (CN) il 17/12/2022, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 2022;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Costigliole Saluzzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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