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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Via Lungomare Nazario Sauro, 33 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240002911208000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 024 2024 0002911208000, notificata in data 19/05/2025, ad iniziativa dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per omesso versamento di bollo auto, annualità 2019, per un importo complessivo di € 514,08 relativo a omesso versamento di bollo auto anno
2019 (€ 123,20 ed € 226,80 per omesso versamento di tassa automobilistica ex art. 17 legge 449/97 anno 2018, in relazione, rispettivamente, ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, oltre interessi di mora [€ 9,86 per il primo bollo ed € 18,14 per il secondo, € 36,96 ed € 68,04 a titolo di sanzione rispettivamente per i predetti veicoli, e le residue somme per oneri di riscossione.
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione e il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Puglia, producendo documentazione e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Come emerge dalla documentazione versata in atti, la impugnata cartella è stata preceduta da avvisi di accertamento (n. 972081203809/2019 e n. 972091711434/2019), corrispondenti alle pretese tributarie in oggetto, rispettivamente in date 22/10/2021 e 22/10/2021 (raccomandate rispettivamente recapitate, la prima, per compiuta giacenza e, la seconda, ricevute dal destinatario che ha sottoscritto per ricezione l'avviso, depositato telematicamente).
A norma dell'art. 1, comma 163, Legge n. 296/2006, “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Nel caso di specie, stante la predetta duplice data di notifica degli avvisi di accertamento, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2024.
Tuttavia, per effetto dell'art. 68 D.L. n.18/2020 fu sospesa l'attività esattiva, con conseguente sospensione anche del decorso dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Della parentesi temporale di ben 542 giorni dei suddetti termini deve tenersi conto, quindi, ai fini del computo dei termini di prescrizione che, nel caso di specie, andrebbero a scadere il 25/6/2026, epoca successiva alla data di notifica della cartella in oggetto (19/5/2025).
Pure infondata è la doglianza sul calcolo degli interessi, agevolmente desumibile dal tenore della cartella, ove sono indicati gli importi dovuti, i termini per il computo e i criteri di calcolo (notifica avviso di accertamento e cartella e importi, con rinvio agli atti amministrativi che li contemplano).
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Visto l'esito del giudizio non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali che, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente soccombente in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di ciascun resistente, delle spese processuali, liquidate per compensi in € 350,00, oltre accessori di legge. Brindisi 23/1/2026 Il
Presidente Salvatore Grillo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Via Lungomare Nazario Sauro, 33 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240002911208000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 024 2024 0002911208000, notificata in data 19/05/2025, ad iniziativa dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per omesso versamento di bollo auto, annualità 2019, per un importo complessivo di € 514,08 relativo a omesso versamento di bollo auto anno
2019 (€ 123,20 ed € 226,80 per omesso versamento di tassa automobilistica ex art. 17 legge 449/97 anno 2018, in relazione, rispettivamente, ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, oltre interessi di mora [€ 9,86 per il primo bollo ed € 18,14 per il secondo, € 36,96 ed € 68,04 a titolo di sanzione rispettivamente per i predetti veicoli, e le residue somme per oneri di riscossione.
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione e il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Puglia, producendo documentazione e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Come emerge dalla documentazione versata in atti, la impugnata cartella è stata preceduta da avvisi di accertamento (n. 972081203809/2019 e n. 972091711434/2019), corrispondenti alle pretese tributarie in oggetto, rispettivamente in date 22/10/2021 e 22/10/2021 (raccomandate rispettivamente recapitate, la prima, per compiuta giacenza e, la seconda, ricevute dal destinatario che ha sottoscritto per ricezione l'avviso, depositato telematicamente).
A norma dell'art. 1, comma 163, Legge n. 296/2006, “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Nel caso di specie, stante la predetta duplice data di notifica degli avvisi di accertamento, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2024.
Tuttavia, per effetto dell'art. 68 D.L. n.18/2020 fu sospesa l'attività esattiva, con conseguente sospensione anche del decorso dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Della parentesi temporale di ben 542 giorni dei suddetti termini deve tenersi conto, quindi, ai fini del computo dei termini di prescrizione che, nel caso di specie, andrebbero a scadere il 25/6/2026, epoca successiva alla data di notifica della cartella in oggetto (19/5/2025).
Pure infondata è la doglianza sul calcolo degli interessi, agevolmente desumibile dal tenore della cartella, ove sono indicati gli importi dovuti, i termini per il computo e i criteri di calcolo (notifica avviso di accertamento e cartella e importi, con rinvio agli atti amministrativi che li contemplano).
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Visto l'esito del giudizio non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali che, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente soccombente in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di ciascun resistente, delle spese processuali, liquidate per compensi in € 350,00, oltre accessori di legge. Brindisi 23/1/2026 Il
Presidente Salvatore Grillo