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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 39 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2017/2020(RG 3857/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. M.A. GRILLETTI e A. CASTAGNINI
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv.A. ANDRIULLI,
-Appellata-
OGGETTO: “Indebito di pensione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 30/1/2021 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accertato l'indebita concessione ed
CP_ erogazione della pensione di anzianità. VR 30026006, con diritto dell' a ripetere i ratei di pensione di anzianità percepiti indebitamente dal 10/2006 al 9/2016, ammontanti ad € 118.415,00, autorizzando il recupero della minor somma di € 77.526,07, derivante dalla compensazione tra la somma complessiva da restituire e i ratei di pensione di vecchiaia maturati in favore del ricorrente dalla data della sua decorrenza (pensione VR 30027245 del 11/2013), fino alla data della coesistenza con il controcredito dell'istituto( 9/2016), ammontanti ad € 40.888,93. Ha assunto il ricorrente l'erroneità della sentenza per avere ritenuto ripetibile la somma erogata a titolo di pensione, in violazione dell'art 52 L88/89 come modificato dall'art 13 comma 11 L 412/91; per non avere dichiarate prescritte e non ripetibili le somme erogate nel biennio 1/10/2006-
1/11/2008, risalendo la prima richiesta di restituzione alla data del 20/11/2018. Infine ha domandato di limitare la restituzione alla somma di € 77526,07. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Come giustamente rilevato in primo grado, l'indebito non è scaturito da un errore dell'istituto nella liquidazione della pensione di anzianità, ma dall'annullamento dei contributi in agricoltura dichiarati nel periodo 2003-2005, che ha fatto venire meno i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità, che è divenuto completamente indebito.
L'accertamento ispettivo, del 2011, ha riguardato l'azienda agricola in cui aveva lavorato il ricorrente e il giudizio avverso il disconoscimento, promosso dal ricorrente, si è concluso sfavorevolmente con sentenza del giudice del lavoro del 9/6/2016. Solo a seguito di tale sentenza
CP_ l' ha potuto annullare la posizione contributiva del ricorrente e revocargli la pensione di anzianità. Nessun errore ha compiuto l'istituto in sede di liquidazione, perché a quella data e in base alla posizione contributiva del ricorrente, la pensione di anzianità gli spettava. Non valgono allora i limiti di ripetibilità sanciti dall'art 52 L 88/89 invocati dall'appellante.
In ordine poi alla prescrizione del diritto alla ripetizione, tale diritto non può essere sorto alla data dell'erogazione dei ratei, perché non era accaduto il fatto generatore dell'indebito, ossia la sentenza che rigettando l'opposizione del lavoratore, ha confermato il disconoscimento del periodo di lavoro, con la conseguenza di determinare l'indebita erogazione della pensione, per mancato raggiungimento del requisito contributivo. Anche a voler ritenere, tuttavia, che la prescrizione decorresse dalla data del pagamento, in ogni caso essa non era compiuta alla data della reciproca coesistenza dei debiti, ossia nel 2013, quando il ricorrente ha maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia, Infatti trattandosi di compensazione legale, essa si è verificata a prescindere da un atto delle parti(ai sensi dell'art 1242 c.c.) e i reciproci crediti si sono compensati. CP_ Nessuna prescrizione dunque è maturata e correttamente l' pretende la restituzione dei ratei di pensione di anzianità percepiti indebitamente.
L'appello deve essere rigettato.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 9/4/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella