Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Ordinanza collegiale 29 aprile 2021
Sentenza 22 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 22/07/2021, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2021
N. 00967/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2021, proposto da
MA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Boldrini, Marco Boldrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione dei Comuni del Camposampierese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ipab Vicenza non costituita in giudizio;
nei confronti
SS TS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Turini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina n. 10 del 14 gennaio 2021 del responsabile del servizio centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese - comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 Codice Appalti in data 14 gennaio 2021 - che ha aggiudicato in favore di SS TS S.r.l. la procedura di fornitura di derrate alimentari per l'IPAB di Vicenza CIG 8482135F38 per un biennio;
- del verbale di gara n. 1 del 27 novembre 2020 prot. 17326, del verbale di gara n. 2 prot. 17326 e del verbale di gara n. 3 del 13 gennaio 2021 prot. 17326;
- della Determina n. 208 del 11 dicembre 2020 con la quale il responsabile del servizio della centrale unica di committenza ha nominato la commissione giudicatrice;
- della comunicazione di data 29 gennaio 2021 con la quale il responsabile della centrale di committenza ha confermato quanto disposto con determina n. 10/2021 disattendendo la richiesta di MARR di annullamento dell'aggiudicazione;
- del disciplinare di gara, sezione 5 modalità di attribuzione dei punteggi;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria di annullamento dell’intera procedura di gara e per la declaratoria di inefficacia del contratto ove sottoscritto nelle more del giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione dei Comuni del Camposampierese e di SS TS S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione n. 465/2020, l’Ipab di Vincenza indiceva una procedura di gara, ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, approvando il relativo bando e disciplinare di gara, per la fornitura di derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti presso il centro di cottura dell’Ente, per un valore presunto pari ad euro 1.100.00,00 e la durata di 24 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese (di seguito solo Federazione), in qualità di Stazione Appaltante, a espletare le successive fasi della procedura, ivi inclusa la nomina della Commissione giudicatrice e l’aggiudicazione, in base alla convenzione prot. 10142 sottoscritta il 29.5.2018.
All’esito delle operazioni di gara, cui partecipavano tre concorrenti - IC RL Forniture Alimentari, SS TS RL e MA SP -, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 208/2020 del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) della Federazione, redigeva la seguente graduatoria finale: SS TS RL punti 97,672 (di cui 68 per offerta tecnica e 29,672 per offerta economica); MA SP punti 89 (di cui 59 per offerta tecnica e 30 per offerta economica); IC RL Forniture Alimentari punti 32,912 (di cui 4 per offerta tecnica e 28,912 per offerta economica).
Con determinazione n. 10 del 14.1.2021, il Responsabile del Servizio CUC approvava le risultanze di gara e disponeva l’aggiudicazione definitiva della fornitura alla SS TS RL.
Con ricorso depositato in data 23.2.2021, la società MA SP ha impugnato al determinazione n. 10/2021di aggiudicazione della fornitura, tutti i verbali di gara, la determinazione n. 208/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, il disciplinare di gara, sezione 5 modalità di attribuzione dei punteggi, chiedendo l’annullamento dell’intera procedura di gara, con ordine alle Amministrazioni intimate di rinnovare la procedura medesima.
La ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ 1° Motivo di ricorso. Violazione di legge con riferimento all’art. 77, 78 e 216 Codice Appalti. Eccesso di potere ”; la determinazione di nomina della Commissione giudicatrice sarebbe illegittima in quanto in essa non vi sarebbe alcun richiamo o rinvio a un precedente e preventivo atto o regolamento di individuazione dei criteri di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari, con conseguente violazione dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, né sarebbe esplicitata la doverosa motivazione in ordine alle ragioni della scelta dei componenti della Commissione medesima; sotto tale profilo, non sarebbero sufficienti, infatti, i riferimenti, contenuti nell’atto di nomina, all’esperienza professionale connessa al ruolo ricoperto dai commissari all’interno dell’Ente di appartenenza, nomina che risulterebbe, dunque, fiduciaria; anche la (auto)nomina del RUP quale Presidente della Commissione sarebbe priva di motivazione in ordine al rispetto dei criteri di trasparenza, capacità e indipendenza; inoltre, non vi sarebbe stata la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti, ma solo una “attestazione per notorietà” da parte del Presidente della Commissione; “ 2° Motivo. Violazione di legge con riferimento all’art. 95 Codice Appalti e falsa applicazione della lex specialis ”; la Stazione Appaltane avrebbe illegittimamente considerato l’offerta tecnica del concorrente IC RL, la quale aveva omesso di compilare la ”Sezione 1: Scheda riepilogativa dei prodotti offerti”, in violazione di quanto previsto dalla Sezione 5, pag. 17, del Disciplinare; in particolare, l’offerta di IC RL non avrebbe dovuto essere pressa in considerazione in relazione agli elementi di valutazione “A” (“Qualità dei prodotti Categoria A”) e “B” (Qualità dei prodotti Categoria B”), con conseguente impossibilità di utilizzare il c.d. “confronto a coppie” (invece indebitamente utilizzato dalla Stazione Appaltante), non previsto dalla legge di gara nel caso in cui le offerte da valutare fossero state inferiori a tre; “ 3° Motivo. Violazione dell’art. 95 del codice appalti. Eccesso di potere ”; i meri punteggi numerici assegnati dalla Commissione non sarebbero idonei ad integrare una motivazione adeguata in quanto i criteri di valutazione e la relativa ponderazione non sarebbero sufficientemente analitici e dettagliati e non consentirebbero di delimitare adeguatamente il giudizio discrezionale della Commissione, né sarebbe possibile ricostruire, in mancanza di una motivazione discorsiva, l’iter logico di attribuzione dei punteggi medesimi; sotto distinto profilo, l’assegnazione dei punteggi sarebbe altresì illegittima in quanto i commissari avrebbero espresso la medesima valutazione per tutti i parametri.
Si è costituita in giudizio la controinteressata SS TS RL, la quale, previa puntuale contestazione delle censure avversarie, ha rilevato l’infondatezza del primo e terzo motivo di ricorso e l’inammissibilità (sotto svariati profili) e infondatezza del secondo motivo.
Anche la Federazione dei Comuni del Camposampierese si è costituita in giudizio evidenziando l’inammissibilità (sotto svariati profili) e l’infondatezza nel merito del ricorso e delle censure ivi formulate.
Con ordinanza n. 116, assunta alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2021, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
Con ordinanza collegiale n. 552, assunta alla Camera di Consiglio del 28 aprile 2021, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, per le ragioni ivi indicate, in relazione alla domanda di accesso ex art. 116 CPA formulata dalla parte ricorrente.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 9 giugno 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Premessa l’inammissibilità delle censure formulate per la prima volta con memoria difensiva (asserita violazione del principio di rotazione in relazione alla nomina dei commissari e contestazione dei punteggi specificatamente assegnati dalla Commissione), si rileva che il ricorso non può trovare accoglimento.
Non sono fondate le censure di cui al primo motivo.
Giova ricordare che il comma 12 dell’art. 216 del D.lgs. n. 50 del 2016, per quanto qui rileva, dispone che “ Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (…) ”. A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’assenza di criteri approvati a “monte” delle procedure di gara da parte della stazione appaltante non determina “ ex se ” l’illegittimità dell’operato “ per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole ”, atteso che il succitato comma 12 non deve essere interpretato letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni; in buona sostanza, occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2020, n. 6818; id., 10 luglio 2019, n. 4865 ).
Questo stesso Tribunale, peraltro, nel solco tracciato dalla ricordata giurisprudenza, ha di recente evidenziato che “il Legislatore, con il disposto dell’art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - in relazione al periodo transitorio - ha imposto alle stazioni appaltanti di individuare (e porre) preventivamente le regole di competenza e trasparenza circa la nomina dei componenti la commissione di gara (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 7 giugno 2018, n. 613). Quindi, l'omessa predeterminazione di dette regole costituisce un'inosservanza meramente formale inidonea a ridondare in vizio di legittimità della nomina ove non siano in concreto vulnerati i principi di competenza e di trasparenza ( vulnus mancante nel caso in esame), non dovendo interpretarsi la disciplina de qua in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio della disciplina stessa” ( TAR Veneto, sez. I, 14 agosto 2019, n. 925 ).
Ebbene, nel caso in esame non solo non emerge la violazione dei principi di competenza e trasparenza, ma la stessa ricorrente si limita a lamentare una irregolarità meramente formale, in relazione alla asserita mancanza di un provvedimento “a monte” che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere, senza però contestare (e dimostrare) una effettiva e concreta violazione degli invocati principi di competenza e trasparenza.
Sebbene tali rilievi appaiono già sufficienti a supportare il rigetto del motivo in esame, si osserva che le censure di parte ricorrente risultano infondate anche sotto un diverso e dirimente profilo.
Invero, con deliberazione n. 41 del 10.12.2015 –recante “ Centrale di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese: istituzione ed approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’affidamento delle procedure di gara d’appalto di lavori, forniture e servizi ”- la Federazione –oltre a disporre la costituzione della Centrale di Committenza con funzioni di CUC- approvava lo schema di Convenzione (ivi allegato) cui avrebbero potuto aderire altri enti (comuni non capoluogo di provincia, stazioni appaltanti, enti aggiudicatori); tale schema prevede (art. 6, comma 8) che “ L’Ente convenzionato si impegna a mettere a disposizione della Federazione, secondo il principio di rotazione ed in base alle specifiche professionalità, i propri funzionari, affinché gli stessi ricoprano il ruolo di Presidente\componente delle commissioni aggiudicatrici delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che siano esperite dalla centrale di committenza per conto degli Enti aderenti. ”.
L’Ipab di Vicenza, al fine di aderire alla CUC della Federazione, ha stipulato con quest’ultima, in data 29.5.2018, la convenzione prot. n. 10142 che, all’art. 6 comma 8, riporta la previsione relativa alle modalità di individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice “secondo il principio di rotazione ed in base alle specifiche professionalità “.
In coerenza con i suddetti atti - come già evidenziato nelle premesse in fatto-, con la determinazione n. 465/2020 di indizione della procedura di gara –non espressamente impugnata dalla ricorrente-, l’Ipab di Vincenza, richiamata l’apposita convenzione prot. 10142 stipulata il 29.5.2018, ha disposto di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, quale Centrale Unica di Committenza/Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa la nomina della Commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dalla suddetta convenzione del 29.5.2018.
Orbene, con la determinazione n. 208 dell’11.12.2020, il Responsabile del servizio CUC, richiamata la determinazione n. 41/2015, la convenzione stipulata dall’Ipab di Vicenza il 29.5.2018, la determinazione n. 465/2020 di indizione della gara, ha provveduto alla nomina e costituzione della Commissione giudicatrice, secondo le indicazioni e prescrizioni stabilite negli atti richiamati.
Il descritto sistema, dunque, definito a monte e in via generale per tutti gli appalti gestiti dalla Federazione, in forza delle convenzioni sottoscritta dagli Enti aderenti –e, per quanto qui rileva, della convenzione stipulata dall’Ipab di Vicenza- appare coerente con il disposto di cui all’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al regime transitorio, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e competenza; a ciò consegue che l’impugnata determinazione di nomina della Commissione, rispettosa delle suddette previsioni, non necessitava di ulteriore e specifica motivazione.
In ogni caso, ove la ricorrente avesse inteso contestare le modalità di scelta dei commissari, avrebbe dovuto tempestivamente gravare la determinazione n. 465/2020 di indizione della procedura di gara, nella quale, tramite il richiamo agli atti sopra ricordati, vengono stabilite le modalità di nomina della Commissione, modalità cui la Stazione Appaltante era, pertanto, vincolata.
Per quanto riguarda, nello specifico, i componenti della Commissione e i profili di competenza, si rileva che la scelta - avvenuta selezionando personale interno alla stessa CUC e dipendenti di enti convenzionati – è ricaduta sullo stesso Responsabile della Centrale di Committenza, quale Presidente della Commissione, ruolo che è garanzia di adeguata professionalità in relazione alle procedure d’appalto, nonché su professionalità – “ IE ER, funzionario del Settore Economato dell'IPAB di Vicenza e già responsabile del coordinamento della cucina dell’IPAB medesimo ” e “ IA AR, funzionario responsabile dell’Ufficio Ragioneria ed Economato della Casa di Risposo San Giuseppe di Orgiano (VI) ” che, in considerazione dei ruoli ricoperti, appaiono disporre delle competenze richieste per la gara in questione, come peraltro evidenziato nello stesso provvedimento di nomina.
D’altra parte, la parte ricorrente, limitandosi a formulare una censura di carattere formale in ordine alla (solo asserita) mancanza dei criteri di trasparenza e competenza, non allega alcun elemento concreto e idoneo a dimostrare la carenza dei requisiti di competenza in capo ai membri della Commissione giudicatrice.
Per quanto attiene alla mancanza delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti della Commissione, si rileva che, nel provvedimento di nomina, il Responsabile del Servizio CUC, dopo aver richiamato l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, la previsione secondo cui ” I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ”, ha precisato che “ per i commissari di cui sopra, è nota l'inesistenza, a loro carico, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 e dell’art. 42 del D.lgs 50/2016, dell'articolo 35-bis del D.lgs 165/2001 ”.
Ebbene, giova ricordare che il fondamento ultimo di razionalità della disposizione di cui all’art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016, è rappresentato dalla circostanza che colui che ha redatto la “lex specialis” non possa essere anche componente della Commissione giudicatrice, atteso che il principio della separazione tra chi predispone il regolamento di gara e chi è chiamato concretamente ad applicarlo costituisce una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura e, dunque, a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni che siano il più possibile oggettive e, dunque, non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta ( Consiglio di Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1387; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 2377 ) .
In tal senso, il provvedimento di nomina dà conto dell’assenza di situazioni di incompatibilità con riferimento a tutti i componenti della Commissione; né, d’altra parte, la ricorrente afferma la sussistenza (né, tanto meno, fornisce prova) di ipotesi di incompatibilità a carico dei commissari, incompatibilità che, peraltro, avrebbe dovuto contestare tempestivamente ( TAR Lazio, Roma, sez. II, 23 ottobre 2019, n. 12218 ).
Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono infondate.
Con il secondo motivo di ricorso, come visto, si censura l’operato della Commissione che non avrebbe potuto utilizzare il c.d. “confronto a coppie” non potendosi considerare l’offerta presentata da IC RL.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
La censura –che non è diretta al travolgimento dell’intera gara ma, eventualmente, ove fondata, potrebbe determinare la sola rivalutazione delle offerte con un sistema diverso da quello del confronto a coppie – è innanzitutto inammissibile per omessa dimostrazione del superamento della prova di resistenza, atteso che parte ricorrente non dimostra che se l’Amministrazione avesse utilizzato un sistema diverso da quello del c.d. “confronto a coppie”, avrebbe ottenuto un punteggio tale da consentire l’aggiudicazione della gara in proprio favore.
Di recente è stato correttamente ed ulteriormente ribadito ( TAR Campania, Napoli, sez. I, 1 settembre 2020, n. 3713 ) che “In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria (che implicherebbero un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. ”prova” di ”resistenza” e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 9 marzo2020, n. 1710; id., sez. V, 26 aprile 2018, n. 2534; id. , sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 2015, n. 4209). Infatti, la giurisdizione amministrativa non è una giurisdizione di diritto oggettivo, sicché l'accesso alla stessa non è dato per tutelare la astratta legalità dell'azione amministrativa, o, in modo parimenti non correlato a specifiche posizioni giuridiche soggettive, i principi di efficacia e buon andamento della P.A.: ma al contrario è dato soltanto per la tutela di specifiche posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, (anche) di diritto soggettivo (Cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2020, n. 668)”.
Nel caso in esame, con la censura di cui si tratta –che, come detto, non è diretta al travolgimento dell’intera procedura, ma solo alla rinnovazione della valutazione delle offerte con un metodo diverso da quello utilizzato –, parte ricorrente ha omesso ogni argomentazione in ordine alla possibilità che una differente modalità di valutazione dell’offerta tecnica avrebbe comportato il suo collocamento nella prima posizione della graduatoria.
In ogni caso, la censura è infondata anche nel merito.
E’ pur vero, come sostiene la ricorrente, che il Disciplinare di gara prevede, in linea generale, che “non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve” (“ Sez. 5 – Aggiudicazione e sistemi di attribuzione dei punteggi ”, ma è altrettanto vero che lo stesso Disciplinare, nella specifica sezione dedicata al contenuto dell’offerte tecnica (“ Sez. 4 – Busta telematica virtuale “B” – Offerta Tecnica ”), precisa che “L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso”.
Ebbene, la Commissione giudicatrice (cfr. verbale n. 1 del 27.11.2020), dopo aver rilevato che IC RL, pur avendola presentata, non aveva compilato la Scheda riepilogativa dei prodotti maggiormente rappresentativi, sia in relazione alla Categoria A che alla Categoria B, ha correttamente ritenuto, sulla base delle previsioni del Disciplinare, di ammettere IC RL alla fase successiva della procedura, applicando proprio la ricordata previsione del Disciplinare secondo la quale l’omissione di uno o più documenti richiesti e costituenti l’offerta tecnica avrebbe comportato la non attribuzione del punteggio in relazione al relativo elemento di valutazione: in effetti, IC RL ha ottenuto un punteggio pari a zero sia in relazione all’Elemento “A” che all’Elemento “B”.
D’altra parte, nemmeno è possibile sostenere che l’offerta presentata da IC RL potesse essere considerata incompleta, irregolare o parziale ovvero che presentasse osservazioni, restrizioni o riserve tali da determinarne l’esclusone: in realtà, IC RL, nella propria offerta, ha indicato tutti i prodotti richiesti per la fornitura oggetto di gara, come emerge dall’offerta economica dalla medesima presentata e redatta secondo le indicazioni della legge di gara; dunque, la mancata compilazione della “ scheda riepilogativa dei prodotti maggiormente rappresentativi ” ha inciso unicamente sull’attribuzione dei punteggi in ordine a due (Elemento “A” ed Elemento “B”) dei quattro elementi di valutazione dell’offerta tecnica stabiliti nella legge di gara.
Infine, sotto ulteriore e diverso profilo, non può non rilevarsi che, in ogni caso, la società ricorrente, in relazione ai due elementi di cui contesta l’applicazione del metodo del confronto a coppie, ha ottenuto il punteggio massimo previsto, al pari della controinteressata SS TS, a ulteriore conferma della carenza di interesse alla censura in esame.
Anche il terzo motivo, con cui si denuncia l’inidoneità dei punteggi numerici ad integrare la motivazione della valutazione, stante l’assenza di specifici e dettagliati criteri indicati nella legge di gara, nonché l’illegittimità dell’assegnazione dei punteggi a causa dell’uniformità dei giudizi espressi dai tre commissari, non può trovare accoglimento.
In linea generale, si ricorda che la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica alla medesima riconosciuta, per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 CPA ( Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893; id., sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5129; id., 9 luglio 2018, n. 4153; id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1168; id., 26 marzo 2014, n. 1468 ).
In relazione alla modalità di attribuzione del punteggio, è noto che il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati ( Consiglio di Stato, sez. III; 12 marzo 2021, n. 2118; id., sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; id., sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6618 ).
Nel caso in esame, la legge di gara ha previsto 4 elementi di valutazione dell’offerta tecnica, consistenti in: 1. Qualità dei prodotti categoria A; 2. Qualità dei prodotti categoria B; 3. Organizzazione; 4. Certificati qualificanti.
Il criterio sub n. 4 è un criterio meramente quantitativo, rapportato al numero di certificati posseduti, con la conseguenza che l’operato della Commissione è risultato del tutto vincolato; in relazione ai criteri 1 e 3 sono stati previsti sette sub criteri; in relazione al criterio 2 sono stati previsti 5 sub criteri.
Ebbene, i sub criteri individuati dall’Amministrazione appaiono sufficientemente specifici e dettagliati e comunque descritti in maniera tale da ridurre e adeguatamente limitare –quanto meno con riferimento alla maggior parte di essi –il potere discrezionale della Commissione: a titolo esemplificativo, vanno segnalati i sub criteri relativi alla “qualità e provenienza delle materie prime”, alla “maggior presenza di prodotti di provenienza biologica”, alla “maggior presenza di prodotti IGP, DOP”, alla “maggior presenza di prodotti da filiera corta o a chilometro zero”, al “numero delle sedi, magazzini, depositi”, al “numero dei mezzi di trasporto”, ai “tempi di consegna”, al “numero di risorse destinate”, tutti criteri che consentono una valutazione di carattere oggettivo, che dunque delimita adeguatamente il giudizio della Commissione.
Quanto, infine, all’uniformità di giudizio dei commissari, si osserva che la giurisprudenza ha più volte chiarito che la coincidenza delle valutazioni dei commissari, di per sé sola considerata, non è idonea a inficiare il corretto formarsi del giudizio dell’organo collegiale, atteso che nessuna regola vieta l’omogeneità delle valutazioni da parte dei commissari.
Non si può pertanto desumere, dal solo fatto che le valutazioni espresse da ciascuno dei commissari risultano omogenee, alcuna illegittimità delle valutazioni medesime, in quanto, da un lato, l’omologazione dei punteggi non costituisce un sintomo certo di illegittimità e, dall’altro, non è riscontrabile alcun obbligo di esprimere un giudizio differenziato da parte di ciascun commissario nella valutazione delle offerte ( Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maro 2019, n. 1887; id., sez. III, 11 agosto 2017, n. 3994 ).
Peraltro, nel solco tracciato dalla ricordata giurisprudenza, questo stesso Tribunale ha recentemente precisato ( sez. III, 19 maggio 2021, n. 670 ) che “l’espressione dello stesso punteggio da parte dei Commissari non integra, di per sé, alcuna illegittimità: invero, il supremo consesso amministrativo, anche di recente ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 dicembre 2020, n. 8259 ), ha ribadito che “la circostanza che i singoli Commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio, come ormai afferma la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non è ex se indice di illegittimità, per la stringente ragione che essa prova troppo (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428; Cons. st., sez. V, 17 dicembre 2015, n. 517), <non essendo nemmeno sufficientemente chiaro il punto di caduta di tale rilievo censoreo ben potendo spiegarsi la detta circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo> (Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2020, n. 5130)”.
Anche il terzo motivo di ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va integralmente respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO