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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4078/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, III Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2016
sotto il numero d'ordine 4078 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Donvito Parte_1
APPELLANTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Genchi
APPELLATA
NONCHE'
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 29.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la Parte_1
e , in qualità di proprietaria e conducente Controparte_3 CP_2
1 della vettura Renault Modus tg. CX 709CT, al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni (complessivamente quantificati in € 2.656,36) patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20.6.2014, alle ore 10.30 circa, in Gioia del Colle (BA), allorché
mentre “percorreva via Giotto alla guida del suo velocipede”, “giunta Parte_1
all'intersezione con via Ruggero Bonghi, superato l'incrocio, giunta al civico 4/B, veniva attinta
dalla vettura Renault Modus tg. CX 709CT di proprietà della IG.ra , assicurata CP_2
per la responsabilità civile dalla società . CP_1
Instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio la Compagnia Assicuratrice,
chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nonostante la rituale notifica della citazione, non si costituiva in giudizio e, CP_2
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
L'adito GdP, istruita la causa tramite produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi, con sentenza n. 47/16, depositata in cancelleria l'11.1.2016, rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della compagnia convenuta.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello, lamentando: - la nullità della Parte_1
sentenza per omessa e insufficiente motivazione;
- l'errata, illogica e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione in appello depositata il 21.6.2016, si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- CP_1
bis c.p.c. e istando, nel merito, per l'integrale reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 21.6.2016 è stata dichiarata la contumacia di , che- CP_2
sebbene ritualmente evocata- ha disertato anche il giudizio di secondo grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, all' udienza del 29.10.2024, la causa è
2 stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2 - Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo
quaestionum, le eccezioni formulate dall'appellato possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della c.d. “ragione più liquida”,
in virtù del quale la causa può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n.
11356; Cass., sez. III, ord. 25.1.2010, n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936;
Cass., sez. VI-L., 28.5.2014, n. 12002).
3 - Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le seguenti ragioni.
Come anticipato, l'odierna appellante -a fondamento delle pretese azionate- ha dedotto di essere stata attinta, mentre era in sella alla sua bicicletta, dalla vettura Renault Modus tg.
CX709CT di proprietà e condotta da , la quale, proveniente da via Bonghi, CP_2
nell'effettuare manovra di retromarcia con l'intento di parcheggiare su via Giotto, urtava la ruota anteriore della bicicletta facendola rovinare al suolo.
La convenuta Società Assicuratrice ha negato l'effettiva verificazione del sinistro,
contestando anche il “quantum debeatur” richiesto dall'attrice.
Il Giudice di prime cure ha integralmente rigettato la domanda attorea in quanto “non
sufficientemente provata”, non essendo emersa dall'istruttoria “una certa ed effettiva prova della
dinamica così come rappresenta dall'attrice”.
La pronuncia è stata correttamente motivata e va interamente confermata.
La motivazione del Giudice di prime cure non risulta scalfita dalle censure mosse dall'appellante: invero, risulta che sia stato fatto buon governo delle risultanze processuali,
dando atto in motivazione delle ragioni per cui la domanda è stata rigettata, atteso che, alla luce del compendio probatorio, non risulta dimostrato l'an dell'invocata responsabilità.
Preliminarmente, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare un
3 fatto incombe su chi invoca quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei
qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Ne consegue che il soggetto che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale deve provare la lesione del generale principio del "neminem laedere",
tutelato dall'art. 2043 cc;
perciò, è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno,
dell'entità di quest'ultimo e, infine, dell'esistenza del nesso eziologico tra fatto e danno.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita da atteso che gli assunti Parte_1
attorei non hanno trovato conferma nelle emergenze documentali e istruttorie.
Tanto premesso, va rimarcato, in primo luogo, che: 1) l'accadimento per cui è
controversia non risulta oggettivamente riscontrato da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro (non risulta esservi stato, infatti, da parte dell'Autorità di polizia, alcun intervento ricognitivo e descrittivo delle modalità dello stesso); 2)
pertanto, la presenza sui luoghi di causa al momento dell'occorso dei testi escussi nel corso del primo grado di giudizio non emerge da alcun atto (men che meno proveniente da una pubblica autorità); 3) non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione fotografica ritraente i luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro, al fine di poter individuare con precisione il tratto di strada in cui esso si sarebbe verificato e dalla quale poter desumere, ad esempio, indizi di “tracce ambientali” in loco, in qualche modo riferibili ai mezzi asseritamente coinvolti, ossia autovettura e bicicletta (che, appunto, non sono stati forniti al giudicante); 4) non vi sono fotografie che ritraggano la posizione di quiete assunta dall'autovettura e dalla bicicletta a seguito dell'occorso e dalle quali evincere, ad esempio, i danni eventualmente riportati dai veicoli o, ancora, per quel che maggiormente rileva, le parti di essi tra le quali -stando a quanto addotto dall'originaria attrice- si sarebbe verificata la collisione.
Infatti, i verbali o rapporti di polizia redatti nei casi di incidenti stradali fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
4 ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Secondo l'originaria attrice, i danni fisici di cui in questa sede ha invocato il ristoro sarebbero stati provocati dal fatto che l'autovettura condotta da , nell'effettuare manovra CP_2
di retromarcia, avrebbe urtato la parte anteriore della bicicletta in sella alla quale si trovava
(in quel momento ferma), cagionandone la caduta sul suo fianco sinistro. Parte_1
, interrogata all'udienza del 4.6.2015, ha negato di aver urtato la bicicletta di CP_2
avendo affermato, al contrario, che quest'ultima si trovava già a terra, essendo Parte_1
caduta non a causa dell'urto con la sua autovettura: - “preciso che quando uscii dalla mia auto
mi resi conto che c'era una signora con la sua bicicletta riversa per terra mentre si stava
rialzando, sul lato sinistro di via Giotto;
le chiesi cosa fosse successo e lei rispose che era
caduta e che la sua preoccupazione era che io le andassi addosso con la mia macchina”; - “la
signora mentre si rialzava mi diceva di aver paura di essersi fatta male al capo e si rimise la
ciabatta sinistra, verificando che aveva solo il gomito sinistro occupato, dichiarando che non si
era fatta nulla”.
La teste ha riferito che: - “facendo retromarcia l'autovettura ha Testimone_1
toccato la ruota anteriore della bici provocando la caduta sia del mezzo che della signora sul
lato sinistro”; - “la ciclista si rialzò da sola lamentando dolori in particolare al gomito e alla
gamba; non ritenemmo di chiamare mezzi di soccorso e forze dell'ordine perché la Parte_1
non sembrava avere ferite evidenti”.
La teste ha riferito: - “sulla mia destra ho visto una Testimone_2
signora che stava salendo sulla bicicletta e in contemporanea ho visto un'autovettura con la
retromarcia inserita e ho riconosciuto alla guida. Ricordo di aver gridato il suo CP_2
nome per attirare l'attenzione”; - “non so dire cosa sia successo, ricordo solo di aver visto
l'autovettura toccare il manubrio della bicicletta quando già era a terra. Non so dire se prima di
questo i due mezzi si erano toccati”; - “se non ricordo male disse alla signora che in CP_2
5 quanto medico ero lì presente, ma dato che la signora non presentava ferite evidenti e non c'era
bisogno di me, mi sono allontanata”; - “non c'erano autovetture che mi ostruivano la visuale”; -
“data la repentinità del fatto non posso dire, perché non lo ricordo, se oltre ad avere la
retromarcia inserita l'auto fosse già in movimento oppure ancora no”.
ha riferito: - “ricordo che era presente la alla guida della sua Testimone_3 CP_2
autovettura. Ricordo di aver visto le luci dello STOP e la retromarcia ma la era già Parte_1
caduta a terra”; - “nel momento in cui la iniziò ad effettuare la retromarcia la CP_2
era ancora a terra”; - “ricordo che tutti noi presenti richiamammo l'attenzione Parte_1
della conducente per dire di fermarsi”; - “ricordo che la si rialzò da sola e si ripulì Parte_1
i vestiti. Le chiesi se aveva bisogno di qualcosa ma lei disse di no”; - “ricordo che la CP_2
era preoccupata della caduta ma non si fece nessun riferimento ad un eventuale contatto tra i
mezzi”; - “rispetto al punto dove mi trovavo io, la bicicletta era di fronte a me, quasi in
prossimità del marciapiede opposto. In quel punto della strada c'è una piccola discesa nel senso
che a ridosso di entrambi i lati del marciapiede c'è il pendio per lo scorrimento delle acque. La
bicicletta è caduta in prossimità della discesa di fronte a noi”.
Ebbene, dal compendio probatorio formatosi nel corso del primo grado di giudizio e,
nello specifico, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si desume che soltanto un teste, ossia ha affermato di aver visto che l'autovettura condotta da “ha Testimone_1 CP_2
toccato la ruota anteriore della bicicletta” cagionando la caduta del mezzo e della persona che era a bordo.
Gli altri due testi, invece, come visto, non hanno in alcun modo confermato la ricostruzione della dinamica dei fatti operata da parte attrice, atteso che nessuno di essi ha affermato di aver assistito all'urto tra il veicolo e la bicicletta.
Infatti, secondo NI, l'autovettura condotta da ha toccato il manubrio CP_2
della bicicletta quanto quest'ultima si trovava già a terra;
secondo , Testimone_3 Parte_1
6 era già caduta a terra quando l'odierna appellata ha iniziato a effettuare la manovra di retromarcia.
Inoltre, le dichiarazioni di e , dagli stessi peraltro confermate appieno Tes_2 CP_2
all'udienza del 7.10.2015, concordano anche sul fatto che le persone presenti hanno richiamato l'attenzione della conducente del veicolo “Renault” intimandole di fermarsi proprio perché la conducente della bicicletta era già riversa a terra.
Ancora, ha aggiunto che la bicicletta, che si trovava in un punto della strada CP_2
dove c'è una “piccola discesa nel senso che a ridosso di entrambi i lati del marciapiede c'è il
pendio per lo scorrimento delle acque”, è caduta “in prossimità della discesa” in questione.
Sicché, stando ad entrambe le anzidette deposizioni, (i) è caduta al suolo Parte_1
autonomamente senza venire urtata dal veicolo condotto da , (ii) quest'ultima, CP_2
prontamente allertata dagli astanti della presenza di una persona riversa per terra, ha immediatamente interrotto la manovra di retromarcia, (iii) il contatto tra i due mezzi, ove occorso, è intervenuto solo quando la bicicletta e la sua conducente si trovavano già a terra, (iv)
a seguito dell'occorso, non sembrava aver riportato ferite o lesioni di sorta. Parte_1
Peraltro, costituisce circostanza pacifica, in quanto non contestata dall'odierna appellante,
che in quell'occasione, mentre era alla guida della sua bicicletta, indossava un paio Parte_1
di “ciabatte”; dunque, una calzatura non adatta alla guida.
Conseguentemente, a fronte del tenore e del contenuto delle riportate dichiarazioni e delle evidenziate lacune probatorie (in primo luogo, documentali), dev'essere condivisa la motivazione della sentenza gravata.
Infatti, non può ritenersi raggiunta la prova, in maniera più probabile che non, del fatto che sia rovinata al suolo a causa dell'urto subito dalla “Renault” condotta da Parte_1
. CP_2
D'altronde, le dichiarazioni rese dalla teste non hanno trovato conferma in Tes_1
7 nessun'altra fonte probatoria, orale o documentale, ragion per cui -nella loro unicità- non sono idonee a consentire di ritenere provati gli assunti attorei.
Inoltre, depongono in senso contrario, smentendo, quindi, la ricostruzione del sinistro operata dall'attrice, due deposizioni testimoniali, che non appaiono generiche o contraddittorie e che non si pongono in antinomia tra di loro.
Pertanto, nella motivazione dell'impugnata sentenza, il Gdp risulta aver tenuto in debita considerazione tutte le emergenze istruttorie, enunciando in maniera chiara ed esaustiva le ragioni poste a fondamento della pronuncia di reiezione della domanda.
In proposito, è opportuno rammentare che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni e di tutte le prove acquisite nel processo, essendo sufficiente che egli esponga- in maniera concisa ma logicamente adeguata- gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr., ex
multis, Cass. n. 29730/2020).
Infine, è senza dubbio priva di rilievo la documentazione sanitaria prodotta in giudizio,
poiché nulla comprova in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla ascrivibilità
delle responsabilità nella causazione dello stesso, posto peraltro che dalla relazione di Pronto
Soccorso si evince che si è recata presso il nosocomio di Putignano non Parte_1
nell'immediatezza dell'occorso ma a distanza di quasi sei ore dal sinistro.
Ne consegue, in definitiva, che l'adito GdP ha correttamente ritenuto che la dinamica dei fatti, per come allegata e ricostruita da parte attrice, non ha trovato conferma nella documentazione in atti e nell'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio.
8 L'appello interposto da va, quindi, integralmente rigettato, con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
4 - Le spese del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata costituita, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate -nella misura indicata in dispositivo- ai sensi del Dm n. 55 del 2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia desumibile dalla domanda, facendo applicazione degli onorari minimi,
stante la scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, e con esclusione del computo del compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
Invece, non v'è pronuncia sulle spese di lite nei rapporti tra e (altra Parte_1 CP_2
appellata risultata vittoriosa), in considerazione della contumacia di quest'ultima.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è
tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza emessa dal GdP di Bari n. 47/16, depositata in data 11.1.2016, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_3
complessivi € 850,50, oltre 15% r.f., I.V.A. e C.A.P. come per legge, per compenso professionale;
- nulla per le spese di lite nel rapporto processuale tra e Parte_1 CP_2
[...]
9 - ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese di Giustizia, sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato
pari a quello già versato.
Così in deciso Bari il 5 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, III Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2016
sotto il numero d'ordine 4078 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Donvito Parte_1
APPELLANTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Genchi
APPELLATA
NONCHE'
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 29.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la Parte_1
e , in qualità di proprietaria e conducente Controparte_3 CP_2
1 della vettura Renault Modus tg. CX 709CT, al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni (complessivamente quantificati in € 2.656,36) patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20.6.2014, alle ore 10.30 circa, in Gioia del Colle (BA), allorché
mentre “percorreva via Giotto alla guida del suo velocipede”, “giunta Parte_1
all'intersezione con via Ruggero Bonghi, superato l'incrocio, giunta al civico 4/B, veniva attinta
dalla vettura Renault Modus tg. CX 709CT di proprietà della IG.ra , assicurata CP_2
per la responsabilità civile dalla società . CP_1
Instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio la Compagnia Assicuratrice,
chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nonostante la rituale notifica della citazione, non si costituiva in giudizio e, CP_2
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
L'adito GdP, istruita la causa tramite produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi, con sentenza n. 47/16, depositata in cancelleria l'11.1.2016, rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della compagnia convenuta.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello, lamentando: - la nullità della Parte_1
sentenza per omessa e insufficiente motivazione;
- l'errata, illogica e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione in appello depositata il 21.6.2016, si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- CP_1
bis c.p.c. e istando, nel merito, per l'integrale reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 21.6.2016 è stata dichiarata la contumacia di , che- CP_2
sebbene ritualmente evocata- ha disertato anche il giudizio di secondo grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, all' udienza del 29.10.2024, la causa è
2 stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2 - Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo
quaestionum, le eccezioni formulate dall'appellato possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della c.d. “ragione più liquida”,
in virtù del quale la causa può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n.
11356; Cass., sez. III, ord. 25.1.2010, n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936;
Cass., sez. VI-L., 28.5.2014, n. 12002).
3 - Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le seguenti ragioni.
Come anticipato, l'odierna appellante -a fondamento delle pretese azionate- ha dedotto di essere stata attinta, mentre era in sella alla sua bicicletta, dalla vettura Renault Modus tg.
CX709CT di proprietà e condotta da , la quale, proveniente da via Bonghi, CP_2
nell'effettuare manovra di retromarcia con l'intento di parcheggiare su via Giotto, urtava la ruota anteriore della bicicletta facendola rovinare al suolo.
La convenuta Società Assicuratrice ha negato l'effettiva verificazione del sinistro,
contestando anche il “quantum debeatur” richiesto dall'attrice.
Il Giudice di prime cure ha integralmente rigettato la domanda attorea in quanto “non
sufficientemente provata”, non essendo emersa dall'istruttoria “una certa ed effettiva prova della
dinamica così come rappresenta dall'attrice”.
La pronuncia è stata correttamente motivata e va interamente confermata.
La motivazione del Giudice di prime cure non risulta scalfita dalle censure mosse dall'appellante: invero, risulta che sia stato fatto buon governo delle risultanze processuali,
dando atto in motivazione delle ragioni per cui la domanda è stata rigettata, atteso che, alla luce del compendio probatorio, non risulta dimostrato l'an dell'invocata responsabilità.
Preliminarmente, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare un
3 fatto incombe su chi invoca quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei
qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Ne consegue che il soggetto che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale deve provare la lesione del generale principio del "neminem laedere",
tutelato dall'art. 2043 cc;
perciò, è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno,
dell'entità di quest'ultimo e, infine, dell'esistenza del nesso eziologico tra fatto e danno.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita da atteso che gli assunti Parte_1
attorei non hanno trovato conferma nelle emergenze documentali e istruttorie.
Tanto premesso, va rimarcato, in primo luogo, che: 1) l'accadimento per cui è
controversia non risulta oggettivamente riscontrato da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro (non risulta esservi stato, infatti, da parte dell'Autorità di polizia, alcun intervento ricognitivo e descrittivo delle modalità dello stesso); 2)
pertanto, la presenza sui luoghi di causa al momento dell'occorso dei testi escussi nel corso del primo grado di giudizio non emerge da alcun atto (men che meno proveniente da una pubblica autorità); 3) non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione fotografica ritraente i luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro, al fine di poter individuare con precisione il tratto di strada in cui esso si sarebbe verificato e dalla quale poter desumere, ad esempio, indizi di “tracce ambientali” in loco, in qualche modo riferibili ai mezzi asseritamente coinvolti, ossia autovettura e bicicletta (che, appunto, non sono stati forniti al giudicante); 4) non vi sono fotografie che ritraggano la posizione di quiete assunta dall'autovettura e dalla bicicletta a seguito dell'occorso e dalle quali evincere, ad esempio, i danni eventualmente riportati dai veicoli o, ancora, per quel che maggiormente rileva, le parti di essi tra le quali -stando a quanto addotto dall'originaria attrice- si sarebbe verificata la collisione.
Infatti, i verbali o rapporti di polizia redatti nei casi di incidenti stradali fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
4 ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Secondo l'originaria attrice, i danni fisici di cui in questa sede ha invocato il ristoro sarebbero stati provocati dal fatto che l'autovettura condotta da , nell'effettuare manovra CP_2
di retromarcia, avrebbe urtato la parte anteriore della bicicletta in sella alla quale si trovava
(in quel momento ferma), cagionandone la caduta sul suo fianco sinistro. Parte_1
, interrogata all'udienza del 4.6.2015, ha negato di aver urtato la bicicletta di CP_2
avendo affermato, al contrario, che quest'ultima si trovava già a terra, essendo Parte_1
caduta non a causa dell'urto con la sua autovettura: - “preciso che quando uscii dalla mia auto
mi resi conto che c'era una signora con la sua bicicletta riversa per terra mentre si stava
rialzando, sul lato sinistro di via Giotto;
le chiesi cosa fosse successo e lei rispose che era
caduta e che la sua preoccupazione era che io le andassi addosso con la mia macchina”; - “la
signora mentre si rialzava mi diceva di aver paura di essersi fatta male al capo e si rimise la
ciabatta sinistra, verificando che aveva solo il gomito sinistro occupato, dichiarando che non si
era fatta nulla”.
La teste ha riferito che: - “facendo retromarcia l'autovettura ha Testimone_1
toccato la ruota anteriore della bici provocando la caduta sia del mezzo che della signora sul
lato sinistro”; - “la ciclista si rialzò da sola lamentando dolori in particolare al gomito e alla
gamba; non ritenemmo di chiamare mezzi di soccorso e forze dell'ordine perché la Parte_1
non sembrava avere ferite evidenti”.
La teste ha riferito: - “sulla mia destra ho visto una Testimone_2
signora che stava salendo sulla bicicletta e in contemporanea ho visto un'autovettura con la
retromarcia inserita e ho riconosciuto alla guida. Ricordo di aver gridato il suo CP_2
nome per attirare l'attenzione”; - “non so dire cosa sia successo, ricordo solo di aver visto
l'autovettura toccare il manubrio della bicicletta quando già era a terra. Non so dire se prima di
questo i due mezzi si erano toccati”; - “se non ricordo male disse alla signora che in CP_2
5 quanto medico ero lì presente, ma dato che la signora non presentava ferite evidenti e non c'era
bisogno di me, mi sono allontanata”; - “non c'erano autovetture che mi ostruivano la visuale”; -
“data la repentinità del fatto non posso dire, perché non lo ricordo, se oltre ad avere la
retromarcia inserita l'auto fosse già in movimento oppure ancora no”.
ha riferito: - “ricordo che era presente la alla guida della sua Testimone_3 CP_2
autovettura. Ricordo di aver visto le luci dello STOP e la retromarcia ma la era già Parte_1
caduta a terra”; - “nel momento in cui la iniziò ad effettuare la retromarcia la CP_2
era ancora a terra”; - “ricordo che tutti noi presenti richiamammo l'attenzione Parte_1
della conducente per dire di fermarsi”; - “ricordo che la si rialzò da sola e si ripulì Parte_1
i vestiti. Le chiesi se aveva bisogno di qualcosa ma lei disse di no”; - “ricordo che la CP_2
era preoccupata della caduta ma non si fece nessun riferimento ad un eventuale contatto tra i
mezzi”; - “rispetto al punto dove mi trovavo io, la bicicletta era di fronte a me, quasi in
prossimità del marciapiede opposto. In quel punto della strada c'è una piccola discesa nel senso
che a ridosso di entrambi i lati del marciapiede c'è il pendio per lo scorrimento delle acque. La
bicicletta è caduta in prossimità della discesa di fronte a noi”.
Ebbene, dal compendio probatorio formatosi nel corso del primo grado di giudizio e,
nello specifico, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si desume che soltanto un teste, ossia ha affermato di aver visto che l'autovettura condotta da “ha Testimone_1 CP_2
toccato la ruota anteriore della bicicletta” cagionando la caduta del mezzo e della persona che era a bordo.
Gli altri due testi, invece, come visto, non hanno in alcun modo confermato la ricostruzione della dinamica dei fatti operata da parte attrice, atteso che nessuno di essi ha affermato di aver assistito all'urto tra il veicolo e la bicicletta.
Infatti, secondo NI, l'autovettura condotta da ha toccato il manubrio CP_2
della bicicletta quanto quest'ultima si trovava già a terra;
secondo , Testimone_3 Parte_1
6 era già caduta a terra quando l'odierna appellata ha iniziato a effettuare la manovra di retromarcia.
Inoltre, le dichiarazioni di e , dagli stessi peraltro confermate appieno Tes_2 CP_2
all'udienza del 7.10.2015, concordano anche sul fatto che le persone presenti hanno richiamato l'attenzione della conducente del veicolo “Renault” intimandole di fermarsi proprio perché la conducente della bicicletta era già riversa a terra.
Ancora, ha aggiunto che la bicicletta, che si trovava in un punto della strada CP_2
dove c'è una “piccola discesa nel senso che a ridosso di entrambi i lati del marciapiede c'è il
pendio per lo scorrimento delle acque”, è caduta “in prossimità della discesa” in questione.
Sicché, stando ad entrambe le anzidette deposizioni, (i) è caduta al suolo Parte_1
autonomamente senza venire urtata dal veicolo condotto da , (ii) quest'ultima, CP_2
prontamente allertata dagli astanti della presenza di una persona riversa per terra, ha immediatamente interrotto la manovra di retromarcia, (iii) il contatto tra i due mezzi, ove occorso, è intervenuto solo quando la bicicletta e la sua conducente si trovavano già a terra, (iv)
a seguito dell'occorso, non sembrava aver riportato ferite o lesioni di sorta. Parte_1
Peraltro, costituisce circostanza pacifica, in quanto non contestata dall'odierna appellante,
che in quell'occasione, mentre era alla guida della sua bicicletta, indossava un paio Parte_1
di “ciabatte”; dunque, una calzatura non adatta alla guida.
Conseguentemente, a fronte del tenore e del contenuto delle riportate dichiarazioni e delle evidenziate lacune probatorie (in primo luogo, documentali), dev'essere condivisa la motivazione della sentenza gravata.
Infatti, non può ritenersi raggiunta la prova, in maniera più probabile che non, del fatto che sia rovinata al suolo a causa dell'urto subito dalla “Renault” condotta da Parte_1
. CP_2
D'altronde, le dichiarazioni rese dalla teste non hanno trovato conferma in Tes_1
7 nessun'altra fonte probatoria, orale o documentale, ragion per cui -nella loro unicità- non sono idonee a consentire di ritenere provati gli assunti attorei.
Inoltre, depongono in senso contrario, smentendo, quindi, la ricostruzione del sinistro operata dall'attrice, due deposizioni testimoniali, che non appaiono generiche o contraddittorie e che non si pongono in antinomia tra di loro.
Pertanto, nella motivazione dell'impugnata sentenza, il Gdp risulta aver tenuto in debita considerazione tutte le emergenze istruttorie, enunciando in maniera chiara ed esaustiva le ragioni poste a fondamento della pronuncia di reiezione della domanda.
In proposito, è opportuno rammentare che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni e di tutte le prove acquisite nel processo, essendo sufficiente che egli esponga- in maniera concisa ma logicamente adeguata- gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr., ex
multis, Cass. n. 29730/2020).
Infine, è senza dubbio priva di rilievo la documentazione sanitaria prodotta in giudizio,
poiché nulla comprova in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla ascrivibilità
delle responsabilità nella causazione dello stesso, posto peraltro che dalla relazione di Pronto
Soccorso si evince che si è recata presso il nosocomio di Putignano non Parte_1
nell'immediatezza dell'occorso ma a distanza di quasi sei ore dal sinistro.
Ne consegue, in definitiva, che l'adito GdP ha correttamente ritenuto che la dinamica dei fatti, per come allegata e ricostruita da parte attrice, non ha trovato conferma nella documentazione in atti e nell'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio.
8 L'appello interposto da va, quindi, integralmente rigettato, con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
4 - Le spese del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata costituita, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate -nella misura indicata in dispositivo- ai sensi del Dm n. 55 del 2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia desumibile dalla domanda, facendo applicazione degli onorari minimi,
stante la scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, e con esclusione del computo del compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
Invece, non v'è pronuncia sulle spese di lite nei rapporti tra e (altra Parte_1 CP_2
appellata risultata vittoriosa), in considerazione della contumacia di quest'ultima.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è
tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza emessa dal GdP di Bari n. 47/16, depositata in data 11.1.2016, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_3
complessivi € 850,50, oltre 15% r.f., I.V.A. e C.A.P. come per legge, per compenso professionale;
- nulla per le spese di lite nel rapporto processuale tra e Parte_1 CP_2
[...]
9 - ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese di Giustizia, sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato
pari a quello già versato.
Così in deciso Bari il 5 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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