Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5259
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Sentenza 27 maggio 2025

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Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ha pronunciato sentenza in merito al ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il decreto di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Caserta. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2015, basava la propria istanza sulla pericolosità delle condizioni del suo paese d'origine e sulla sua integrazione lavorativa, chiedendo il riconoscimento della protezione speciale ai sensi degli articoli 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 e 19, comma 1.1, del TUI, come modificato dal d.l. 130/2020. L'amministrazione resistente, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, aveva chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale, dopo aver accolto in via cautelare l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha proceduto alla trattazione della causa mediante scambio di note, riservandosi la decisione.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda del ricorrente. Ha innanzitutto chiarito che alla fattispecie si applica il d.l. 130/2020, data la data di richiesta di appuntamento presso la Questura. Ha quindi analizzato la normativa in materia di protezione speciale, evidenziando la sostanziale continuità con la precedente protezione umanitaria e richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di divieto di respingimento o espulsione verso paesi dove sussistono rischi di trattamenti inumani o degradanti o violazioni del diritto alla vita privata e familiare. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che l'allontanamento del ricorrente, residente in Italia dal 2014, con stabile occupazione e integrazione sociale, potrebbe attentare al suo diritto alla vita privata e alla salute, garantiti dagli articoli 2, 32 e 117 della Costituzione e dall'articolo 8 CEDU, configurando una condizione di inespellibilità ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI. Di conseguenza, ha ordinato al Questore il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Le spese processuali sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni connesse all'emersione di prove documentali e all'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5259
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 5259
    Data del deposito : 27 maggio 2025

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