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1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 14.
Il domicilio e' inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta' personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Il domicilio e' inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta' personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
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- 1. tutto sulle normative e l'articolo 76 della CostituzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 marzo 2020 · 61.856434
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2025, n. 24343Provvedimento: […] 266 disp. att. cod. proc. pen., 8 d.lgs. n. 51 del 2018, 6 CEDU, 24 e 111 Cost. […] M.N.), che ha indicato come venga a declinarsi tra le due giurisdizioni interessate la tutela dei diritti della persona interessata assicurata dall'art. 14 della Direttiva O.I.E. : (§ 100) "qualora mediante un ordine europeo di indagine l'autorità di emissione intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, tale autorità non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede la trasmissione". […]Leggi di più...
- cooperazione giudiziaria internazionale·
- ordine europeo di indagine (O.I.E.)·
- recidiva·
- intercettazioni all'estero·
- art. 274 cod. proc. pen.·
- prova acquisita all'estero·
- art. 270 cod. proc. pen.·
- presunzione relativa esigenze cautelari·
- art. 275 cod. proc. pen.·
- diritto di difesa