Articolo 14 della Costituzione
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1948
Art. 14.
Il domicilio e' inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta' personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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