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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa VA ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2072 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
(P.I. ) e, per essa, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani (pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentati e difesi CP_4 C.F._4 dall'avv. Benedetto Cassarà (pec: Email_2
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: appello in materia di opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 12.2.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 1/2024 resa dal Giudice di Pace di Palermo il 02.01.2024 che ha accolto l'opposizione proposta da e CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di euro 7.612,05 asseritamente dovuto all'intimante, quale cessionaria del credito di (giusta operazione di CP_5 cessione in blocco ex art. 58 TUB del 16.12.2021), in dipendenza del contratto di mutuo
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 fondiario di originari euro 375.000,00 stipulato col Banco di Sicilia spa in data 18.10.2004
a rogito del Notaio di Palermo. Persona_1
A sostegno dell'opposizione, gli intimati avevano eccepito preliminarmente il difetto della titolarità del credito da parte di in mancanza di prova dell'inclusione del Parte_1 credito tra quelli asseritamente ceduti, e avevano contestato l'esistenza di un residuo debito riveniente dal contratto di mutuo, sostenendo di aver estinto ogni relativa pendenza con il bonifico eseguito da in data 25.5.2020, per l'importo di CP_2 euro 2.000,00 con causale “F100909000077880 131 132 133 AL NETTO CP_6
DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO 5.625,00”, in ragione del fatto che l'Istituto di Credito non aveva mai svincolato il deposito cauzionale costituito contestualmente all'erogazione dell'importo mutuato “a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del capitolato”.
Avevano quindi chiesto che fosse accertata l'inesistenza del diritto della controparte di procedere esecutivamente nei propri confronti e che fosse pronunciata condanna risarcitoria in suo danno ai sensi dell'art. 96 cpc.
Costituendosi in giudizio, la società opposta aveva sostenuto di aver correttamente documentato la cessione del credito in proprio favore, oltre che mediante copia dell'avviso pubblicato sulla GURI n. 152 del 23.12.2021, anche depositando dichiarazione della cedente e rinviando alla lista dei crediti ceduti pubblicata sul sito web https://www.gardant.eu/verifica-cessioni e il contratto di mutuo, quale titolo esecutivo ed elemento presuntivo a proprio favore.
In ordine, poi, al secondo motivo di opposizione, aveva obiettato che all'art. 1 del contratto di mutuo, i mutuatari avevano rilasciato quietanza per l'intero importo del finanziamento, tale dichiarazione confessoria integrava una prova legale che vincolava il
Giudice ai sensi dell'art. 116 co. 1 c.p.c. a ritenere perfezionato il contratto di mutuo con l'effettiva erogazione.
Con l'impugnata sentenza, l'adito Giudice di Pace, ritenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo a ha accolto Parte_1
l'opposizione, rigettando tuttavia la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; ha inoltre evidenziato l'inammissibilità della produzione documentale non autorizzata effettuata dalla società opposta in data 16.10.2023, senza che ricorresse il giustificato motivo di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.
Col primo motivo di gravame, l'odierna appellante ha censurato la sentenza per aver erroneamente ritenuto non provata la propria legittimazione ad agire quale cessionaria di
, succeduta al Banco di Sicilia spa, sostenendo di aver offerto dimostrazione CP_5
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 documentale dell'inclusione del credito tra quelli ceduti, anche attraverso l'indicazione del sito web nel quale, mediante la consultazione della lista dei crediti classificati come UTP
(Unlikely To Pay), avrebbe potuto rintracciarsi l'NDG 53138932 che identifica la posizione dei . CP_2
Col secondo motivo d'appello si contesta invece l'affermazione circa l'irritualità del deposito documentale eseguito il 16.10.2023, si sostiene di aver dimostrato – attraverso l'estratto del conto corrente n. 000490006819 – la restituzione del deposito infruttifero mediante il pagamento di € 4.625,00 eseguito il 30.11.2024 e l'imputazione del residuo importo di € 1000 a spese e si contesta che da parte degli opponente fosse stata offerta prova dell'estinzione del debito con l'istituto mutuante.
Ha chiesto pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione avverso l'atto di precetto con conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza.
Costituendosi in giudizio, gli appellati hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto unitamente alla condanna dell'appellante al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 2.000,00 ciascuno, stante la temerarietà del gravame così come della resistenza nel giudizio di primo grado. Inoltre, con le note di precisazione delle conclusioni, hanno formulato domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. relativamente alla somma di euro 7.686,91 che nelle more del giudizio erano stati costretti a pagare a al fine di ottenerne l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca Parte_1 gravante sui loro immobili e poter quindi dare seguito ai preliminari di vendita conclusi con altrettanti promissari acquirenti.
***
Deve preliminarmente escludersi che la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata dall'appellante, avendo i CP_2 vigorosamente ribadito di aver effettuato il pagamento dell'importo precettato con animo di ripetizione, senza alcun intento transattivo e al solo scopo di ottenere la liberazione degli immobili dall'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione del finanziamento e recentemente rinnovata.
La cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali che, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. (Cass. 15.3.2005 n. 5607).
La determinazione degli appellati di ottenere una sentenza sul merito della vicenda e la domanda di ripetizione della somma oggetto dell'atto di precetto opposto escludono evidentemente che possa addivenirsi ad una pronuncia in rito.
***
Nel merito, l'infondatezza del secondo motivo di gravame, a motivo della insussistenza di prova del credito oggetto del precetto, impedisce l'accoglimento dell'appello e rende superfluo l'esame del primo motivo.
Il principio c.d. “della ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente infatti di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.". (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata).
E' noto infatti che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - l'art. 276 c.p.c.,
"non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida"), mentre stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non possa esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745). In altri termini, l'art. 276 c.p.c., comma 2, "stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il "merito", mentre non stabilisce un ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)", sicché il giudice, "mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione" (così, in motivazione, Cass. Sez.
Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. ord.
3.11.2023 n. 30507; Cass. 2 agosto 2024 n.
21859);
E non è dubitabile che col primo motivo di opposizione (accolto dal Giudice di Pace), dolendosi del difetto di legittimazione attiva (di per mancata prova della Parte_1
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 titolarità del credito, gli opponenti avessero introdotto una questione tipicamente di merito, essendo contestato il diritto dell'intimante di agire in executivis. E' infatti configurabile una questione relativa alla legittimazione attiva (il cui riscontro costituisce una condizione dell'azione e va condotto sulla base della sola prospettazione attorea) quante volte l'attore faccia valere come proprio un diritto altrui;
quando invece le parti controvertono sulla effettiva titolarità in capo all'attore della situazione dedotta in giudizio (nel caso di specie, il credito sorretto da titolo esecutivo), la relativa questione attiene non alla legitimatio ad causam, bensì al merito della controversia (ex multis. Cass.
SU 2951/2016).
Ebbene, premesso che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ritiene il Tribunale che gli opponenti avessero offerto, in primo grado, dimostrazione documentale del proprio assunto, avendo dimostrato l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale e l'esecuzione di un pagamento a saldo delle rate di ammortamento.
L'art. 1 bis del contratto di mutuo, redatto per atto pubblico del 18.10,.2004 (rep n. 6773, racc. n. 4250), prevedeva infatti testualmente “la parte finanziata costituisce presso il Banco in deposito vincolato infruttifero la somma di euro 5.625,00 (euro cinquemilaseicentoventicinque) a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del capitolato, con intesa che il vincolo verrà sciolto non appena la parte finanziata abbia ottemperato agli obblighi medesimi;
fatto salvo, anche per tale deposito, quanto previsto al citato art. 4 del capitolato, in caso di mancato adempimento).
A dimostrazione dell'assunto di aver estinto il debito residuo in data 25.5.2020, gli opponenti avevano depositato la contabile dell'ordine di bonifico eseguito da CP_2
su conto BNL per l'importo di euro 2.000,00 con causale F100909000077880
[...]
RATA 131 132 133 AL NETTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO CP_6
5.625,00” (doc. 3 del fascicolo di primo grado), il nuovo piano di ammortamento del finanziamento con evidenza delle ultime tre rate (doc. 5 del fascicolo di primo grado) e l'attestazione “interessi ed oneri anno 2020” inviata da da cui risulta che il CP_5 capitale residuo del finanziamento ipotecario alla data del 31.12.2020 era pari a 0,00 e che gli interessi passivi pagati nell'anno 2020 erano € 32,06 (doc. 5 fascicolo di primo grado).
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024
A fronte delle puntuali allegazioni e della coerente produzione documentale della controparte, si era limitata a negare l'esistenza del deposito cauzionale, Parte_1 evidentemente travisando il chiaro contenuto del contratto di mutuo (soltanto ricevendo l'intero capitale mutuato, i mutuatari avrebbero infatti potuto costituirne una frazione in deposito cauzionale).
Successivamente, mutando completamente linea difensiva, l'opposta – malgrado il diniego opposto dal Giudice di Pace alla fruizione di termine per integrazione delle difese e della produzione documentale – al fine di dimostrare lo svincolo del deposito cauzionale, ha proceduto, in data 16.10.2023, al deposito non autorizzato di estratti conto bancari, a ragione ritenuto irritualmente tardivo ed inammissibile dal primo Giudice.
La tesi secondo la quale, nel giudizio innanzi al giudice di pace, le preclusioni istruttorie non maturerebbero al momento della costituzione in giudizio bensì alla prima udienza, non giova infatti all'odierna appellante, non avendo essa offerto alcuna produzione all'udienza del 4.7.2023 ed avendo piuttosto fatto richiesta di un rinvio per consentire una integrazione della produzione documentale”, rigettata implicitamente dal Giudice che ha fissato udienza per la discussione.
In proposito, è appena il caso di osservare, che ai sensi dell'art. 320 co 3 c.p.c., se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'art. 281 duodecies commi secondo, terzo e quarto e che l'art. 281 duodecies nel testo anteriore alla novella intervenuta con il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia), al quarto comma recitava: “Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La concessione di un termine per articolare mezzi di prova e produzioni documentali era dunque subordinata ad un “giustificato motivo”, di cui non ha fatto alcuna Parte_1 menzione avendo peraltro fino a quel momento semplicemente sostenuto l'inesistenza del deposito cauzionale, e non il suo svincolo a favore dei mutuatari.
Ove ammissibile, la produzione documentale se da un canto confermerebbe la costituzione del deposito di € 5.625,00 su un conto corrente n. 000490006819 (diverso da quello in uso a e da quello collegato all'operazione di finanziamento), dall'altro non CP_2 proverebbe la restituzione ai mutuatari, innanzitutto perché la stessa appellante asserisce che la Banca ha trattenuto l'importo di euro 1.000,00 per spese non specificate (e neppure dovute ove si abbia riguardo alle previsioni contrattuali, secondo cui l'onorario del tecnico incaricato della perizia avrebbe dovuto essere corrisposto a quest'ultimo mentre il premio
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 di assicurazione e la commissione gestione polizza sarebbero stati trattenuti direttamente al momento dell'erogazione della somma mutuata), dall'altra perché non v'è alcuna prova della sorte e del beneficiario del pagamento di € 4.625,00 mediante prelievo del
30.11.2004 dal conto.
Può dirsi dunque assolto dagli odierni appellati l'onere della prova del fatto estintivo del credito oggetto dell'atto di precetto opposto e della insussistenza del diritto dell'intimante di agire in via esecutiva, il che impone – per tale verso – la conferma della statuizione adottata dal primo Giudice.
Ne consegue inoltre l'accoglimento della domanda di ripetizione del pagamento della somma di € 7.686,91 eseguito a mezzo bonifico del 7.11.2024 in favore di Parte_1 giusta quietanza dell'8.11.2024 (non disconosciuta e anzi invocata dall'appellante a sostegno dell'invocata cessazione della materia del contendere), indebitamente trattenuto dall'accipiens. In mancanza di diversa richiesta sulla somma matureranno interessi al saggio legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione al saldo.
Infine, in disparte ogni altra considerazione, osta all'accoglimento della domanda di condanna della controparte per lite temeraria, la circostanza che gli appellati, pur pretendendo una somma a titolo risarcitorio e dunque agendo ai sensi del primo comma dell'art. 96 co. 1 c.p.c., nulla abbiano allegato circa la situazione giuridica soggettiva lesa e non abbiano fornito alcun elemento indispensabile per la liquidazione equitativa della relativa prestazione risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014, applicando per le fasi di studio e introduttiva i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione 5.200 - 26.000,00) e applicando invece i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, stante la natura documentale della lite.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
rigetta l'appello proposto da e, per essa, da Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1 del 02.01.2024 che per
l'effetto conferma;
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 condanna l'appellante a restituire a , CP_2 CP_1 [...]
e la somma di € 7.686,91, con gli interessi al saggio legale CP_3 CP_4
(art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione;
condanna inoltre l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e le liquida in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa ex art. 93 co. 1 c.p.c.; dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Palermo il 15 ottobre 2025
Il Giudice
VA ET
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa VA ET, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa VA ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2072 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
(P.I. ) e, per essa, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani (pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentati e difesi CP_4 C.F._4 dall'avv. Benedetto Cassarà (pec: Email_2
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: appello in materia di opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 12.2.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 1/2024 resa dal Giudice di Pace di Palermo il 02.01.2024 che ha accolto l'opposizione proposta da e CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di euro 7.612,05 asseritamente dovuto all'intimante, quale cessionaria del credito di (giusta operazione di CP_5 cessione in blocco ex art. 58 TUB del 16.12.2021), in dipendenza del contratto di mutuo
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 fondiario di originari euro 375.000,00 stipulato col Banco di Sicilia spa in data 18.10.2004
a rogito del Notaio di Palermo. Persona_1
A sostegno dell'opposizione, gli intimati avevano eccepito preliminarmente il difetto della titolarità del credito da parte di in mancanza di prova dell'inclusione del Parte_1 credito tra quelli asseritamente ceduti, e avevano contestato l'esistenza di un residuo debito riveniente dal contratto di mutuo, sostenendo di aver estinto ogni relativa pendenza con il bonifico eseguito da in data 25.5.2020, per l'importo di CP_2 euro 2.000,00 con causale “F100909000077880 131 132 133 AL NETTO CP_6
DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO 5.625,00”, in ragione del fatto che l'Istituto di Credito non aveva mai svincolato il deposito cauzionale costituito contestualmente all'erogazione dell'importo mutuato “a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del capitolato”.
Avevano quindi chiesto che fosse accertata l'inesistenza del diritto della controparte di procedere esecutivamente nei propri confronti e che fosse pronunciata condanna risarcitoria in suo danno ai sensi dell'art. 96 cpc.
Costituendosi in giudizio, la società opposta aveva sostenuto di aver correttamente documentato la cessione del credito in proprio favore, oltre che mediante copia dell'avviso pubblicato sulla GURI n. 152 del 23.12.2021, anche depositando dichiarazione della cedente e rinviando alla lista dei crediti ceduti pubblicata sul sito web https://www.gardant.eu/verifica-cessioni e il contratto di mutuo, quale titolo esecutivo ed elemento presuntivo a proprio favore.
In ordine, poi, al secondo motivo di opposizione, aveva obiettato che all'art. 1 del contratto di mutuo, i mutuatari avevano rilasciato quietanza per l'intero importo del finanziamento, tale dichiarazione confessoria integrava una prova legale che vincolava il
Giudice ai sensi dell'art. 116 co. 1 c.p.c. a ritenere perfezionato il contratto di mutuo con l'effettiva erogazione.
Con l'impugnata sentenza, l'adito Giudice di Pace, ritenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo a ha accolto Parte_1
l'opposizione, rigettando tuttavia la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; ha inoltre evidenziato l'inammissibilità della produzione documentale non autorizzata effettuata dalla società opposta in data 16.10.2023, senza che ricorresse il giustificato motivo di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.
Col primo motivo di gravame, l'odierna appellante ha censurato la sentenza per aver erroneamente ritenuto non provata la propria legittimazione ad agire quale cessionaria di
, succeduta al Banco di Sicilia spa, sostenendo di aver offerto dimostrazione CP_5
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 documentale dell'inclusione del credito tra quelli ceduti, anche attraverso l'indicazione del sito web nel quale, mediante la consultazione della lista dei crediti classificati come UTP
(Unlikely To Pay), avrebbe potuto rintracciarsi l'NDG 53138932 che identifica la posizione dei . CP_2
Col secondo motivo d'appello si contesta invece l'affermazione circa l'irritualità del deposito documentale eseguito il 16.10.2023, si sostiene di aver dimostrato – attraverso l'estratto del conto corrente n. 000490006819 – la restituzione del deposito infruttifero mediante il pagamento di € 4.625,00 eseguito il 30.11.2024 e l'imputazione del residuo importo di € 1000 a spese e si contesta che da parte degli opponente fosse stata offerta prova dell'estinzione del debito con l'istituto mutuante.
Ha chiesto pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione avverso l'atto di precetto con conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza.
Costituendosi in giudizio, gli appellati hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto unitamente alla condanna dell'appellante al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 2.000,00 ciascuno, stante la temerarietà del gravame così come della resistenza nel giudizio di primo grado. Inoltre, con le note di precisazione delle conclusioni, hanno formulato domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. relativamente alla somma di euro 7.686,91 che nelle more del giudizio erano stati costretti a pagare a al fine di ottenerne l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca Parte_1 gravante sui loro immobili e poter quindi dare seguito ai preliminari di vendita conclusi con altrettanti promissari acquirenti.
***
Deve preliminarmente escludersi che la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata dall'appellante, avendo i CP_2 vigorosamente ribadito di aver effettuato il pagamento dell'importo precettato con animo di ripetizione, senza alcun intento transattivo e al solo scopo di ottenere la liberazione degli immobili dall'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione del finanziamento e recentemente rinnovata.
La cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali che, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. (Cass. 15.3.2005 n. 5607).
La determinazione degli appellati di ottenere una sentenza sul merito della vicenda e la domanda di ripetizione della somma oggetto dell'atto di precetto opposto escludono evidentemente che possa addivenirsi ad una pronuncia in rito.
***
Nel merito, l'infondatezza del secondo motivo di gravame, a motivo della insussistenza di prova del credito oggetto del precetto, impedisce l'accoglimento dell'appello e rende superfluo l'esame del primo motivo.
Il principio c.d. “della ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente infatti di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.". (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata).
E' noto infatti che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - l'art. 276 c.p.c.,
"non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida"), mentre stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non possa esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745). In altri termini, l'art. 276 c.p.c., comma 2, "stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il "merito", mentre non stabilisce un ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)", sicché il giudice, "mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione" (così, in motivazione, Cass. Sez.
Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. ord.
3.11.2023 n. 30507; Cass. 2 agosto 2024 n.
21859);
E non è dubitabile che col primo motivo di opposizione (accolto dal Giudice di Pace), dolendosi del difetto di legittimazione attiva (di per mancata prova della Parte_1
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 titolarità del credito, gli opponenti avessero introdotto una questione tipicamente di merito, essendo contestato il diritto dell'intimante di agire in executivis. E' infatti configurabile una questione relativa alla legittimazione attiva (il cui riscontro costituisce una condizione dell'azione e va condotto sulla base della sola prospettazione attorea) quante volte l'attore faccia valere come proprio un diritto altrui;
quando invece le parti controvertono sulla effettiva titolarità in capo all'attore della situazione dedotta in giudizio (nel caso di specie, il credito sorretto da titolo esecutivo), la relativa questione attiene non alla legitimatio ad causam, bensì al merito della controversia (ex multis. Cass.
SU 2951/2016).
Ebbene, premesso che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ritiene il Tribunale che gli opponenti avessero offerto, in primo grado, dimostrazione documentale del proprio assunto, avendo dimostrato l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale e l'esecuzione di un pagamento a saldo delle rate di ammortamento.
L'art. 1 bis del contratto di mutuo, redatto per atto pubblico del 18.10,.2004 (rep n. 6773, racc. n. 4250), prevedeva infatti testualmente “la parte finanziata costituisce presso il Banco in deposito vincolato infruttifero la somma di euro 5.625,00 (euro cinquemilaseicentoventicinque) a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del capitolato, con intesa che il vincolo verrà sciolto non appena la parte finanziata abbia ottemperato agli obblighi medesimi;
fatto salvo, anche per tale deposito, quanto previsto al citato art. 4 del capitolato, in caso di mancato adempimento).
A dimostrazione dell'assunto di aver estinto il debito residuo in data 25.5.2020, gli opponenti avevano depositato la contabile dell'ordine di bonifico eseguito da CP_2
su conto BNL per l'importo di euro 2.000,00 con causale F100909000077880
[...]
RATA 131 132 133 AL NETTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO CP_6
5.625,00” (doc. 3 del fascicolo di primo grado), il nuovo piano di ammortamento del finanziamento con evidenza delle ultime tre rate (doc. 5 del fascicolo di primo grado) e l'attestazione “interessi ed oneri anno 2020” inviata da da cui risulta che il CP_5 capitale residuo del finanziamento ipotecario alla data del 31.12.2020 era pari a 0,00 e che gli interessi passivi pagati nell'anno 2020 erano € 32,06 (doc. 5 fascicolo di primo grado).
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024
A fronte delle puntuali allegazioni e della coerente produzione documentale della controparte, si era limitata a negare l'esistenza del deposito cauzionale, Parte_1 evidentemente travisando il chiaro contenuto del contratto di mutuo (soltanto ricevendo l'intero capitale mutuato, i mutuatari avrebbero infatti potuto costituirne una frazione in deposito cauzionale).
Successivamente, mutando completamente linea difensiva, l'opposta – malgrado il diniego opposto dal Giudice di Pace alla fruizione di termine per integrazione delle difese e della produzione documentale – al fine di dimostrare lo svincolo del deposito cauzionale, ha proceduto, in data 16.10.2023, al deposito non autorizzato di estratti conto bancari, a ragione ritenuto irritualmente tardivo ed inammissibile dal primo Giudice.
La tesi secondo la quale, nel giudizio innanzi al giudice di pace, le preclusioni istruttorie non maturerebbero al momento della costituzione in giudizio bensì alla prima udienza, non giova infatti all'odierna appellante, non avendo essa offerto alcuna produzione all'udienza del 4.7.2023 ed avendo piuttosto fatto richiesta di un rinvio per consentire una integrazione della produzione documentale”, rigettata implicitamente dal Giudice che ha fissato udienza per la discussione.
In proposito, è appena il caso di osservare, che ai sensi dell'art. 320 co 3 c.p.c., se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'art. 281 duodecies commi secondo, terzo e quarto e che l'art. 281 duodecies nel testo anteriore alla novella intervenuta con il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia), al quarto comma recitava: “Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La concessione di un termine per articolare mezzi di prova e produzioni documentali era dunque subordinata ad un “giustificato motivo”, di cui non ha fatto alcuna Parte_1 menzione avendo peraltro fino a quel momento semplicemente sostenuto l'inesistenza del deposito cauzionale, e non il suo svincolo a favore dei mutuatari.
Ove ammissibile, la produzione documentale se da un canto confermerebbe la costituzione del deposito di € 5.625,00 su un conto corrente n. 000490006819 (diverso da quello in uso a e da quello collegato all'operazione di finanziamento), dall'altro non CP_2 proverebbe la restituzione ai mutuatari, innanzitutto perché la stessa appellante asserisce che la Banca ha trattenuto l'importo di euro 1.000,00 per spese non specificate (e neppure dovute ove si abbia riguardo alle previsioni contrattuali, secondo cui l'onorario del tecnico incaricato della perizia avrebbe dovuto essere corrisposto a quest'ultimo mentre il premio
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 di assicurazione e la commissione gestione polizza sarebbero stati trattenuti direttamente al momento dell'erogazione della somma mutuata), dall'altra perché non v'è alcuna prova della sorte e del beneficiario del pagamento di € 4.625,00 mediante prelievo del
30.11.2004 dal conto.
Può dirsi dunque assolto dagli odierni appellati l'onere della prova del fatto estintivo del credito oggetto dell'atto di precetto opposto e della insussistenza del diritto dell'intimante di agire in via esecutiva, il che impone – per tale verso – la conferma della statuizione adottata dal primo Giudice.
Ne consegue inoltre l'accoglimento della domanda di ripetizione del pagamento della somma di € 7.686,91 eseguito a mezzo bonifico del 7.11.2024 in favore di Parte_1 giusta quietanza dell'8.11.2024 (non disconosciuta e anzi invocata dall'appellante a sostegno dell'invocata cessazione della materia del contendere), indebitamente trattenuto dall'accipiens. In mancanza di diversa richiesta sulla somma matureranno interessi al saggio legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione al saldo.
Infine, in disparte ogni altra considerazione, osta all'accoglimento della domanda di condanna della controparte per lite temeraria, la circostanza che gli appellati, pur pretendendo una somma a titolo risarcitorio e dunque agendo ai sensi del primo comma dell'art. 96 co. 1 c.p.c., nulla abbiano allegato circa la situazione giuridica soggettiva lesa e non abbiano fornito alcun elemento indispensabile per la liquidazione equitativa della relativa prestazione risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014, applicando per le fasi di studio e introduttiva i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione 5.200 - 26.000,00) e applicando invece i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, stante la natura documentale della lite.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
rigetta l'appello proposto da e, per essa, da Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1 del 02.01.2024 che per
l'effetto conferma;
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile r.g. 2072/2024 condanna l'appellante a restituire a , CP_2 CP_1 [...]
e la somma di € 7.686,91, con gli interessi al saggio legale CP_3 CP_4
(art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione;
condanna inoltre l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e le liquida in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa ex art. 93 co. 1 c.p.c.; dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Palermo il 15 ottobre 2025
Il Giudice
VA ET
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa VA ET, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile